XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Venerdì 23 luglio 2021

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


      La Camera,

          premesso che:

              il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza globale in seguito alla diffusione dalla Cina della pandemia da COVID-19; sulle origini del virus e sui primi giorni della sua diffusione ancora non vi è nulla di certo;

              il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha adottato la delibera di «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

              la Dichiarazione del Consiglio dei ministri è stata adottata «visto» il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 denominato «Codice della protezione civile»;

              il primo articolo della delibera dichiara che lo stato di emergenza nazionale è proclamato «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1», e il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che quelli da adottare durante lo stato di emergenza sono gli «interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

              l'articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice di protezione civile recita: «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.»;

              l'articolo 24, comma 1, del summenzionato Codice dispone che, sulla base dei dati disponibili, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del medesimo codice;

              lo stato di emergenza è stato originariamente dichiarato fino al 31 luglio 2020 e poi, successivamente, di volta in volta prorogato, per complessivi ulteriori dodici mesi sino al 31 luglio 2021; poiché lo stato di emergenza trova la sua giustificazione nel Codice della protezione civile, mancando nel testo costituzionale una specifica disciplina per lo stato di emergenza, occorre ribadire che dal richiamato stato di rilievo nazionale conseguono precisi limiti giuridici e precostituiti limiti temporali;

              i poteri di emergenza di cui alla legislazione sulla protezione civile non hanno mancato di sollevare dubbi di legittimità costituzionale: sin dal primo momento, i limiti individuati dalla summenzionata normativa sono stati oltrepassati dall'azione del Governo ma, grazie all'intensa attività di controllo parlamentare, si è riusciti progressivamente a ricondurre la gestione dell'emergenza pandemica nell'alveo tracciato dalla gerarchia delle fonti del diritto;

              è doveroso ricordare come il primo decreto-legge approvato per far fronte all'emergenza, benché richiamante apertamente il Codice della protezione civile, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo vi abbia visibilmente derogato, dando vita all'infausta stagione della compressione dei diritti costituzionali mediante atti amministrativi e, successivamente, al ritorno dei decreti-legge di fatto reiterati, contenenti una pluralità di oggetti dalla natura più disparata;

              giova ricordare che le misure di contenimento adottate nell'ambito dell'emergenza, per rispettare pienamente l'ordinamento costituzionale, devono essere caratterizzate dalla temporaneità e devono essere costantemente connesse con lo stato di fatto che le ha originate;

              inoltre, le misure che comprimono diritti costituzionali devono essere caratterizzate anche dai requisiti della proporzionalità e della ragionevolezza, nell'ambito di un continuo bilanciamento con il diritto fondamentale alla salute riconosciuto all'articolo 32 della Costituzione;

              è proprio il requisito della temporaneità che caratterizza la legittimità dello stato di emergenza come deroga allo Stato di diritto, e nessuno spazio giuridico può essere lasciato alla normalizzazione dell'emergenza;

              l'articolo 24 del Codice della protezione civile, al comma 3, individua limiti temporali precisi, disponendo che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

              la volontà governativa è di prorogare lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021;

              la proroga dello stato di emergenza sarebbe giustificata dall'insorgenza delle varianti pandemiche;

              il Governo ha respinto, in occasione dell'approvazione del cosiddetto «decreto riaperture», un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che impegnava il Governo, qualunque fosse il decorso della pandemia e tenuto conto del tempo dalla sua iniziale insorgenza, a studiare protocolli di sicurezza con le categorie, senza più procedere per il tramite, a giudizio dei firmatari del presente atto, di lunari e marziani codici Ateco per le chiusure; nel medesimo ordine del giorno respinto si chiedeva al Governo di impegnarsi su sanità, trasporto pubblico e scuole per contenere la diffusione della pandemia;

              a distanza di un anno e mezzo dalla dichiarazione di emergenza non pare che il Governo abbia messo a punto una strategia né su trasporto pubblico, né sulla scuola o sulla sanità, e segnatamente sulle terapie domiciliari per contrastare la pandemia, fuoriuscendo dalla situazione di emergenza iniziale;

              la proroga dello stato di emergenza, oltre a costituire una clamorosa ammissione dell'inadeguatezza di tutte le misure assunte sino ad oggi dai Governi italiani per contrastare la pandemia, costituisce secondo i firmatari del presente atto di indirizzo una pericolosa deriva sovversiva dell'ordine democratico;

              lo stato di emergenza è stato, infatti, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, lettera c) e dell'articolo 24 del decreto legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018, originariamente fino al 31 luglio 2020, salvo successive proroghe fino a dodici mesi sino al 31 luglio 2021;

              pur con diverse lacerazioni nel corpo sociale, il popolo italiano ha accettato lo stato di emergenza, acconsentendo a limitazioni e restrizioni personali, individuali, sociali e di impresa per fronteggiare la pandemia;

              il Governo ha accentrato in sé un potere normativo rafforzato, per il tramite di decreti-legge, atti amministrativi e financo circolari;

              la giustificazione, sotto il profilo costituzionale, di tale disequilibrio fra i poteri dello Stato è stata la previsione legislativa dello stato di emergenza, come stato di eccezione per antonomasia temporaneo;

              il sopra menzionato Codice della protezione civile, in vigore dal 2018, ha dunque costituito la «copertura legale» dello stato di emergenza e delle proroghe sino ad oggi avanzate;

              ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Codice della Protezione civile lo stato d'emergenza «non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

              solo lo stretto e anche formale rispetto della norma e del suo spirito consente di ritenere legittimo lo stato di emergenza e conseguenzialmente l'accentramento dei poteri eccezionali dell'Esecutivo e la possibilità di intervenire su inalienabili diritti dei cittadini;

              con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 la durata iniziale dello stato di emergenza è stata fissata al 31 luglio 2020;

              successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato complessivamente per ulteriori 12 mesi, giungendo dunque al massimo della estensione legale prevista dalla legge;

              conseguentemente la cessazione dello stato di emergenza dovrebbe essere prevista inderogabilmente a far data dal 1° agosto 2021;

              una sua ulteriore proroga sarebbe in palese violazione del medesimo Codice della protezione civile che ha giustificato la proclamazione dello stato di emergenza e delle successive proroghe;

              la protrazione dello stato di emergenza, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe dunque clamorosamente illegittima e anticostituzionale;

              «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» e cioè attraverso le forme parlamentari e le istituzioni democratiche limitate da precisi confini di attribuzione e di competenza;

              la proroga, illegittima, costituirebbe una chiara usurpazione del potere legislativo a vantaggio del potere esecutivo, configurando uno stravolgimento del tradizionale equilibrio dei poteri su cui si fonda la nostra Costituzione;

              il 16 giugno 2021, il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione» ha inviato un'articolata missiva alle più alte cariche dello Stato, segnalando, allarmato, che «il contesto giuridico emergenziale avviato con la dichiarazione del 31 gennaio 2020 (...) ha ridisegnato gli equilibri costituzionali, a vantaggio del potere esecutivo, che ha potuto agire in deroga delle leggi dello Stato e intavolare le riforme dell'intera organizzazione della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, della giustizia. Con questo stillicidio di decreti-legge, atti amministrativi e circolari ministeriali, il Governo ha letteralmente stravolto l'Ordinamento della Repubblica delineato dalla Costituzione, ha superato il principio di separazione dei poteri dello Stato ed ha accentrato in sé un potere legislativo rafforzato, sovvertendo la gerarchia delle fonti di produzione del diritto sino a riscrivere le basi del nostro ordinamento, recidendo radicalmente diritti fondamentali e libertà personali, a mezzo di regolamenti esecutivi antinomici rispetto ai diritti umani, ai principi costituzionali e alle leggi, limitandone la tutela effettiva e, talvolta, persino il loro riconoscimento»;

              secondo il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione», «La proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2021 sarebbe illegittima poiché in violazione di legge e penalmente illecita quale delitto plurioffensivo, anche contro, la personalità dello Stato. Un'ulteriore proroga, oltre a dare una chiara chiave di lettura su provvedimenti passati, per natura e contesto costituirebbe incontrovertibile usurpazione di un potere politico, in particolare della funzione legislativa che il Governo continuerebbe ad esercitare indebitamente, rendendosi responsabile del delitto di cui all'articolo 287 del codice penale. E per loro natura e contesto costituirebbe origine di ulteriore grave danno economico e sociale per il Paese, contribuendo all'intimidazione della popolazione e costringendo i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere atti propri, nonché a destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali della Repubblica, commettendo quelle condotte eversive e terroristiche come definite dall'articolo 270-sexies del codice penale. Si configurerebbero, infine, responsabilità civilistiche e contabili con diritto al risarcimento di milioni di cittadini, per l'inadempimento del dovere di rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che violi il diritto di uguaglianza ed impedisca la realizzazione della persona umana – sia come singolo sia nelle formazioni cui appartiene, come voluto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione – nonché per la concreta lesione dei diritti fondamentali e personalissimi quali la libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di riunione e manifestazione del pensiero, il diritto di culto, il diritto al lavoro, il diritto al ricorso in giudizio, il diritto alla pratica o partecipazione a manifestazione artistiche, teatrali, culturali o sportive, i diritti politici, il diritto all'istruzione, i diritti di iniziativa economica e di proprietà»;

              ritenendo fondati i rischi e le problematiche individuate dal Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione»,

impegna il Governo

1) a riconsiderare la proroga della «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» in scadenza il 31 luglio 2021, nel rispetto della normativa del Codice della Protezione Civile.
(1-00504) «Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».


      La Camera,

          premesso che:

              a maggio 2020 la Commissione europea aveva presentato un piano d'azione in sei punti che stabiliva misure concrete da adottare nel corso dei successivi mesi per sorvegliare e coordinare meglio le norme europee in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, con l'obiettivo di eliminare eventuali lacune e rimuovere eventuali anelli deboli nelle norme dell'Unione;

              stando alle affermazioni rilasciate in occasione della conferenza stampa di presentazione di quel piano d'azione il Vice presidente della Commissione europea aveva dichiarato che «Il piano odierno è teso a proteggere il sistema finanziario, facendo sì che il mercato interno funzioni senza scosse»;

              nella medesima occasione, la Commissione aveva, altresì, pubblicato una metodologia più trasparente e sofisticata per identificare gli Stati terzi con carenze strategiche nei propri meccanismi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

              già in quella occasione si ipotizzava la creazione dell'Autorità antiriciclaggio, poi ratificata nel novembre 2020; l'Autorità antiriciclaggio europea sarà, quindi, istituita nel 2023 con l'obiettivo di avviare la maggior parte delle sue attività nel 2024, e iniziare la supervisione diretta di alcune entità finanziarie ad alto rischio nel 2026, e avrà due aree d'azione: la vigilanza antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo e il supporto alle unità di informazione finanziaria dell'Unione europea;

              l'Autorità diventerà il centro di un sistema integrato di autorità nazionali di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, e per quanto riguarda le unità informative finanziarie, faciliterà la cooperazione tra le stesse, anche stabilendo standard per la comunicazione e lo scambio di informazioni, sostenendo analisi operative congiunte e ospitando il sistema centrale online delle unità;

              i crimini finanziari sono ormai sempre più diffusi; una recente inchiesta trasmessa nell'ambito della rubrica Spotlight di Rainews24 nel mese di maggio 2021 ha mostrato operazioni poste in essere da alcune imprese di investimento dell'Unione europea, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, che sembrano violare, in tutto o in parte, le misure di divieto e restrizione adottate dalla Consob in materia di opzioni binarie e contratti per differenza (Cfd);

              l'inchiesta ha evidenziato – soprattutto nel periodo Covid in cui si è registrato un incremento dell'utilizzo delle tecnologie digitali – l'emersione di numerosi casi di truffe finanziarie ai danni dei cittadini;

              uno dei principali compiti della suddetta autorità dovrà essere proprio quello di scongiurare ulteriori problematiche di questo genere;

              per la sede dell'Autorità al momento hanno avanzato manifestazioni di interesse Varsavia, Berlino e Roma; è di tutta evidenza che l'Italia sia l'unica nazione fondatrice dell'Unione europea che non ospiti sul proprio territorio alcuna sede istituzionale europea di particolare importanza;

              inoltre l'unità di informazione finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia può certamente rappresentare un valido punto d'appoggio per l'inizio delle attività della costituenda autorità;

              già qualche settimana fa, il presidente e il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per chiedere che il Governo italiano assuma l'iniziava presso l'Unione europea affinché l'Autorità europea antiriciclaggio abbia sede in Italia, dove operano importantissime comunità finanziarie e sono presenti organizzazioni che si occupano di alti studi economici e giuridici,

impegna il Governo

1) ad adottare tutte le opportune iniziative in ambito nazionale e in ambito europeo affinché l'Autorità europea antiriciclaggio abbia sede in Italia, preferibilmente a Roma, permettendo anche all'Italia di ospitare una sede istituzionale europea di rilevanza e godere, oltre che del prestigio, anche dell'indotto economico-occupazionale che ne deriverebbe.
(1-00505) «Lollobrigida, Meloni, Foti, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».

Risoluzione in Commissione:


      L'XI Commissione,

          premesso che:

              in Italia sono frequentissime le frodi connesse al distacco transnazionale dei conducenti del trasporto su strada, quali quelle realizzate con il ricorso a «società di comodo» costituite in Paesi europei a basso costo contributivo;

              si tratta di un fenomeno ben noto a livello europeo, tanto che, nell'adottare la direttiva (UE) 2020/1057 del 15 luglio 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno sottolineato l'importanza di contrastare tale genere di frodi, spesso realizzate per il tramite di società formalmente costituite in Paesi europei a basso costo del lavoro che non svolgono attività effettiva nel Paese di stabilimento;

              la medesima Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-610/18 del 16 luglio 2020, ha avuto modo di esaminare una fattispecie molto particolare, in cui conducenti di autoveicoli pesanti che risiedevano stabilmente nei Paesi Bassi e operavano a favore di società olandesi di cui in passato erano stati dipendenti, erano assicurati presso gli enti di previdenza sociale ciprioti, in quanto formalmente dipendenti di società stabilita a Cipro;

              in tal caso, la Corte di giustizia ha chiarito che, alla luce dell'esame delle circostanze concrete, i contributi avrebbero dovuto essere pagati nei Paesi Bassi;

              in Italia simili frodi, sia pure realizzate tramite istituti diversi, sono diffusissime;

              in particolare, l'abuso del diritto europeo viene realizzato in Italia sia tramite il ricorso all'istituto del distacco transnazionale di lavoratori, sia attraverso la fattispecie della somministrazione di autotrasportatori;

              la legislazione europea subordina la legittimità del ricorso ad entrambi tali istituti ad una serie di condizioni che non vengono quasi mai rispettate dalle società di autotrasporto costituite in Paesi europei a basso costo. In particolare, risulta che tali società non svolgono attività effettiva nei Paesi di stabilimento, avendo quale unico obiettivo lavorare in Paesi dove possono sfruttare il differenziale di costo del lavoro; di conseguenza la mancanza di attività effettiva nel Paese di stabilimento rende totalmente illegittimo il ricorso sia al distacco, che alla somministrazione transnazionale di manodopera;

              il problema è stato confermato anche dal recente regolamento (UE) 1055/20 che ha previsto che «occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività di trasporto»;

              oltretutto, dette società spesso non rispettano nemmeno i minimi retributivi imposti dalle direttive europee in materia di distacco e di somministrazione di lavoro, da calcolarsi sulla base della legislazione e della contrattazione collettiva del Paese ospitante;

              si tratta di pratiche che, oltre a configurare un grave abuso del diritto europeo, danneggiano gravemente le imprese italiane e i lavoratori del settore;

              il proliferare di queste frodi è inoltre agevolato dall'assenza di controlli effettivi da parte degli organi ispettivi italiani e dalla mancata applicazione di sanzioni dissuasive a carico di tali società europee e dei loro committenti italiani;

              pertanto, l'attività di controllo e monitoraggio di tali imprese dovrebbe essere tra le priorità di tutti gli organi ispettivi, visto il rischio di estromissione dal mercato delle imprese italiane operanti nel settore, con pregiudizio dell'intero Paese, per la perdita di posti di lavoro e per il danno contributivo e fiscale,

impegna il Governo:

          1) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, di contrasto alle pratiche illegittime esposte in premessa nonché volte a recuperare i contributi che illecitamente vengono sottratti all'Italia;

          2) a incrementare i controlli nel settore dei trasporti al fine verificare la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati per escludere gli illeciti descritti in premessa;

          3) a porre in essere ogni iniziativa idonea, anche in sede europea, volta ad escludere gli effetti pregiudizievoli che derivano dai regimi contributivi più favorevoli di alcuni Paesi dell'Unione europea in danno dell'Italia;

          4) ad assumere iniziative che favoriscano e tutelino il lavoro dalle aziende virtuose nel settore dei trasporti e che devono essere salvaguardate dalle pratiche di concorrenza sleale di quelle realtà datoriali che invece non rispettano le normative in materia di lavoro.
(7-00702) «Rizzetto».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


      COVOLO, BOLDI, LAZZARINI, PAOLIN e TIRAMANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          nel corso della conferenza stampa della sera del 22 luglio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato l'emanazione di un decreto-legge finalizzato a rendere obbligatorio il possesso del green pass per l'accesso e/o la partecipazione a numerose attività della vita sociale tra le quali, in particolare: servizi di ristorazione per il consumo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, piscine, palestre, centri termali e centri culturali, attività di sale da gioco, concorsi pubblici e altro;

          le misure che saranno adottate con il citato decreto-legge, al netto di ogni valutazione circa l'opportunità e la proporzionalità, delle quali si discuterà nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, rischiano di tradursi, a parere degli interroganti, in una concreta e – in questo caso sì, assolutamente – ingiustificata limitazione della libertà per moltissime persone che non hanno ancora ricevuto o, comunque, non sono riuscite a scaricare il certificato spettante, nonostante il possesso dei requisiti all'uopo necessari;

          si registrano migliaia di segnalazioni relative, in particolare e tra l'altro, ai soggetti guariti dall'infezione, i quali, pur avendo ricevuto una dose singola di vaccino, e quindi completato il ciclo vaccinale nel rispetto delle indicazioni diramate dal Ministero della salute, ottengono in risposta dal sistema una certificazione incompleta, che riporta la dicitura 1 di 2, la quale non gli consente di usufruire concretamente del green pass, non essendo sufficiente già ora – ad esempio – per viaggiare all'estero e, a partire dal 6 agosto 2021, probabilmente, neppure per entrare e consumare in un ristorante al chiuso (salvo che il soggetto già guarito e già vaccinato non si sottoponga pure a un tampone);

          gli stessi soggetti danno conto dei numerosi disservizi che si stanno registrando in questi giorni, proprio mentre si annuncia l'applicazione estesa del certificato, con i numeri verdi del Ministero della salute che sono costantemente occupati e, quando non lo sono, non riescono a fornire soluzioni concrete alle problematiche rappresentate dai cittadini, lasciandoli dunque privi di assistenza nel labirinto burocratico che li circonda. Lo stesso dicasi per la mail di supporto dedicata sulla piattaforma dgc.gov.it, nella cui casella le segnalazioni dei cittadini sembrano finire nel dimenticatoio –:

          se e quali iniziative di competenza si intendano adottare per risolvere, con la massima urgenza, le problematiche indicate in premessa, al fine di evitare che i ritardi e i disservizi sopra rappresentati si ripercuotano sulla vita dei cittadini e sulla ripresa economica delle attività.
(4-09892)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:


      CECCHETTI, ZOFFILI, BILLI, COIN, COMENCINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FORMENTINI, PICCHI, RIBOLLA e SNIDER. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

          un imprenditore italiano attivo nel settore energetico, Andrea Giuseppe Costantino, è detenuto dal 21 marzo 2021 nel carcere di Al Wathba ad Abu Dhabi, senza essere stato ancora interrogato e senza ancora aver ricevuto comunicazione di alcun capo d'imputazione nei suoi confronti;

          a nulla sarebbe valsa la missione diplomatica recentemente condotta dal direttore generale per gli italiani all'estero Luigi Maria Vignali, che il 4 luglio 2021 ha incontrato Faisal Lutfi, sottosegretario aggiunto agli affari consolari al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti;

          l'8 luglio 2021, Costantino ha riferito per telefono alla sua compagna di aver ricevuto la visita consolare dell'ambasciatore e del primo consigliere dell'ambasciata italiana ad Abu Dhabi, cui avrebbe chiesto di essere sottoposto a esami clinici e a risonanza magnetica per la verifica del decorso post-operatorio relativo ad un intervento chirurgico effettuato in Italia a dicembre 2020; non sono note le risultanze di questa visita né le ulteriori iniziative intraprese eventualmente in favore di Andrea Giuseppe Costantino che, nel frattempo, si sarebbe visto rinnovare il permesso di soggiorno negli Emirati Arabi Uniti fino al 2024, una circostanza normalmente incompatibile con la sussistenza di carichi pendenti;

          è noto come le relazioni bilaterali italo-emiratine stiano attraversando un periodo di tensioni, anche in seguito a scelte, secondo gli interroganti, probabilmente discutibili da parte italiana;

          quali iniziative ulteriori il Governo intenda eventualmente adottare per ottenere informazioni sull'attuale posizione giudiziaria di Andrea Giuseppe Costantino;

          se il Governo non ritenga possibile che la cattura di Andrea Giuseppe Costantino abbia motivazioni d'ordine politico, attinenti al generale deterioramento delle relazioni bilaterali italo-emiratine;

          se esistano margini d'azione diplomatica per giungere alla sollecita definizione del caso in termini favorevoli a Andrea Giuseppe Costantino.
(4-09887)

CULTURA

Interrogazione a risposta in Commissione:


      PAITA. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

          diverse personalità si sono interessate per sottoporre al Ministro interrogato la problematica dell'archivio di Stato di Genova ai fini di una completa apertura dello stesso dal momento che per mancanza di personale rischia la chiusura;

          senza dubbio durante il periodo di emergenza sanitaria sembra un problema secondario l'apertura di archivi di Stato ma per il nostro prestigio anche a livello internazionale la tutela della cultura è fondamentale;

          l'Archivio di Stato di Genova rappresenta un esempio fondamentale nel panorama del patrimonio storico archivistico italiano, com'è stato fatto notare da Andrea Lercari, archivista, in una lettera indirizzata al Ministro interrogato, sul quotidiano «La Repubblica» di Genova;

          i laureati e i dottorandi, a detta di Lercari, come pure gli archivisti e i liberi professionisti, stanno subendo un danno ingente in un momento importante di crisi economica che si potrebbe scongiurare lasciando funzionare l'istituto in questione –:

          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione esposta in emessa e, in caso positivo, quali iniziative intenda intraprendere al fine di favorire il rilancio dell'Archivio di Stato di Genova.
(5-06494)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:


      QUARTAPELLE PROCOPIO, CIAMPI, MURONI, CARNEVALI e MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          la direttiva 2006/112/CE, che disciplina il sistema comune sul valore aggiunto, all'articolo 98 consente agli Stati Membri di applicare un'aliquota ridotta sulla cessione dei beni elencati nell'Allegato III, che al punto 3 comprende anche i «prodotti utilizzati per fine di protezione dell'igiene femminile». Molti Paesi europei hanno recepito tale direttiva come un'opportunità provvedendo alla riduzione dell'aliquota applicata agli assorbenti igienici femminili (in Spagna l'Iva sugli assorbenti è stata ridotta al 10 per cento; in Francia al 5,9 per cento nel 2015; il Belgio e Portogallo al 6 per cento; in Germania è stata abbassata al 7 per cento, nel 2020);

          in Italia, invece, le donne continuano a pagare una tassazione elevata sugli assorbenti igienici femminili. Il Testo unico IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) difatti prevede per questi prodotti un'aliquota del 22 per cento, mentre un'aliquota ridotta al 5 per cento è stata introdotta dall'articolo 32-ter del decreto-legge cosiddetto «Fiscale» n. 124 del 2019 (legge n. 157 del 2019) per i «prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili» e alle «coppette mestruali»;

          tuttavia, la maggior parte delle donne italiane preferisce acquistare assorbenti monouso continuando a pagare la tassazione piena. Questa si traduce in una forma di violenza economica nei confronti delle donne, obbligate a pagare un'imposta pari a quella applicata ai beni di lusso, per la sola ragione di esser donne;

          la riduzione dal 22 per cento al 5 per cento dell'aliquota applicabile a tutti i prodotti di protezione dell'igiene femminile sembrerebbe infattibile poiché richiederebbe una copertura finanziaria inizialmente stimata dalla Ragioneria generale dello Stato (Mef) in 300 milioni di euro. Secondo i dati della società di ricerca e analisi Nielsen, raccolti in collaborazione con «WeWorld» e confermati in sostanza anche da Istat, invece, la copertura finanziaria necessaria a permettere una riduzione dal 22 per cento al 5 per cento ammonterebbe a circa 72 milioni di euro. Tali stime sono state di recente riviste dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui il gettito necessario per abbassare l'aliquota Iva dal 22 al 10 per cento è pari a 90 milioni di euro;

          la necessità di ridurre le aliquote si evince anche dall'«Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario», ed in particolare dal documento conclusivo approvato dalla Commissione Finanze il 30 giugno 2021, secondo cui è «opportuno che l'annunciato disegno di legge in materia fiscale contenga una specifica delega a Governo per la ridefinizione della disciplina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e di possibile riduzione dell'aliquota ordinaria attualmente applicata»;

          si tratta di una discriminazione inaccettabile, soprattutto se si considera la situazione economica che attraversa il nostro Paese causata dalla pandemia e che ha colpito soprattutto le donne. Essendo un'esigenza molto sentita alcuni comuni e università si sono attivati per distribuire gratuitamente o a prezzi calmierati assorbenti nelle scuole o negli atenei. Inoltre, l'abbassamento dell'aliquota sui prodotti d'igiene femminile sarebbe una misura pienamente in linea con gli obbiettivi del Pnrr in cui la parità di genere è una delle «priorità principali» in tema di inclusione sociale –:

          in che modo il Governo intenda considerare la possibilità di ridurre l'aliquota applicata ai prodotti utilizzati per fine di protezione dell'igiene femminile nell'ambito della predisposizione della delega sulla riforma fiscale che l'Esecutivo si è impegnato a presentare entro il 31 luglio 2021.
(4-09886)


      MURONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

          la rete autostradale a pedaggio, in concessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è stata finora gestita da 22 società con 25 rapporti concessori e si sviluppa per circa 5.886 chilometri. La sola Autostrade per l'Italia SpA (Aspi) ne gestisce circa 2.857 chilometri;

          gli azionisti di Atlantia hanno approvato la vendita di Autostrade per l'Italia (ASPI) a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), la società finanziaria controllata per l'83 per cento dal Ministero dell'economia;

          Cassa Depositi e Prestiti acquisirebbe il 51 per cento delle azioni ASPI oggi in mano ad Atlantia, mentre il 49 per cento andrebbe a fondi stranieri; la quota Atlantia in ASPI è però solo dell‘88 per cento, dunque CDP otterrebbe soltanto il 45,4 per cento circa di ASPI; i soggetti privati sarebbero dunque la maggioranza e potrebbero decidere la linea aziendale, anche in continuità, seppur in modo meno plateale, della precedente gestione volta alla minimizzazione di investimenti, riparazioni e manutenzioni e massimizzare gli utili;

          la trattativa per la vendita delle quote di ASPI detenute da Atlantia a Cassa Depositi e Prestiti era iniziata nel luglio del 2020 a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018;

          il piano proposto da ASPI dovrebbe comportare un aumento dei pedaggi su tutta la sua rete pari all'1,75 per cento all'anno fino al 2038; per i calcoli dell'Autorità per la regolazione dei trasporti esso non dovrebbe superare lo 0,87 per cento, determinando una differenza di esborsi da parte degli utenti autostradali di oltre 6 miliardi di euro in caso di accettazione del piano;

          tale aumento contribuisce ad alzare il valore delle azioni di ASPI, il cui acquisto verrebbe a costare complessivamente circa 21,9 miliardi di euro, tra valutazione della società in 9,3 miliardi, accollo dei circa 8,8 miliardi di debiti della società stessa, accollo di una parte del pagamento dei danni determinati dal crollo del ponte Morandi e rimborso per il calo degli incassi a causa del COVID-19;

          avvalendosi della facoltà di recesso di cui all'articolo 9-bis della convenzione unica del 2007, lo Stato, spendendo, per quanto consta all'interrogante, 13,8 miliardi di euro, 8,1 miliardi in meno, tornerebbe in pieno possesso dell'attuale rete ASPI, con la possibilità di mettere a gara la concessione, eventualmente spacchettata in tre per avere maggiore concorrenza, per la ordinaria durata di 30 anni e ottenere decine di miliardi di euro da investire in nuove infrastrutture, oppure abbattere drasticamente i pedaggi, con beneficio per la competitività del sistema Italia e per gli utenti;

          si ricorda che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dovrà esprimersi sull'operazione di acquisto –:

          se, alla luce di quanto esposto in premessa, il Governo non intenda adottare iniziative volte a sospendere le procedure di acquisizione da parte di Cdp della quota di Aspi detenuta da Atlantia, per un'ulteriore verifica tecnica sui costi/benefici derivanti dall'operazione e, nel caso, valutare la possibilità di ritornare sulla decisione, optando invece per la soluzione del recesso.
(4-09895)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:


      ANGIOLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          la soppressione di tutti i «tribunali minori», per tali intendendosi tribunali e le sedi distaccate non aventi sede nei comuni capoluoghi di provincia (con alcune eccezioni dettate da varie esigenze), è stata prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le cui disposizioni sono entrate in vigore dodici mesi dopo;

          già quasi due anni fa, nell'ottobre del 2019, il dottor Antonio Laronga, procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Foggia, aveva espresso forti perplessità e al contempo delineato le criticità causate dalla riforma delle circoscrizioni giudiziarie con particolare riguardo al territorio del foggiano;

          si tratta, infatti, di un circondario che si estende per circa 7.400 chilometri quadrati – di molto maggiore rispetto ad altri territori i quali, però, vantano la presenza di un numero superiore di tribunali – con un bacino di utenza di circa 700 mila abitanti divisi in 64 comuni;

          la conformazione geografica del circondario, unita all'inadeguatezza dei sistemi di trasporto pubblico, rendono estremamente difficile e oneroso godere del diritto all'accesso alla giustizia soprattutto per i residenti nei comuni più distanti da Foggia;

          tutto ciò senza contare la difficile situazione socio-economica della popolazione e la presenza di una criminalità composita e violenta, nonché l'illegalità diffusa dalle numerose organizzazioni criminali operanti nella zona, peraltro già approfonditamente evidenziate dal Consiglio superiore della magistratura con la «Risoluzione in materia di analisi del fenomeno mafioso e criticità per l'amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari operanti nella provincia di Foggia nel settore della criminalità organizzata» adottata con delibera della sesta commissione in data 18 ottobre 2017;

          la riforma di cui in premessa, entrata in vigore nel 2013, ha cancellato dall'attuale territorio del circondario di Foggia ben sette sedi di uffici giudiziari, con conseguenze nefaste sui procedimenti pendenti davanti al tribunale di Foggia in composizione monocratica, i quali hanno visto un incremento dell'80 per cento;

          con l'intero carico dei dibattimenti penali monocratici accentrato presso il tribunale di Foggia, non si dispone nemmeno più di un numero sufficiente di organico o di aule di udienza, da cui conseguono l'incremento delle pendenze, l'inefficienza del sistema giustizia e la crescente disaffezione dei cittadini;

          il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha stanziato oltre 2,3 miliardi di euro per l'innovazione organizzativa del sistema giudiziario –:

          se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

          quali siano le iniziative che intenda adottare per combattere le inefficienze create dalla riforma della geografia giudiziaria e la preoccupante diffusione di illegalità che vede protagonista, tra gli altri, il territorio foggiano;

          se valuti, in tal senso, di ripristinare – anche attraverso gli oltre 2 miliardi di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia – alcune delle sedi periferiche cancellate nel 2013, con un parallelo adeguamento delle piante organiche sia dei magistrati che del personale amministrativo, anche al fine di rispettare gli obiettivi contenuti nel Pnrr nell'ambito della giustizia.
(3-02424)

Interrogazione a risposta in Commissione:


      DE MARIA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          le nuove evidenze processuali stanno avvicinando il pieno accertamento della verità sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna;

          va assicurato il diritto alla giustizia per le vittime ed i familiari delle vittime di quel tragico atto di terrorismo neofascista, il più grave nella storia dell'Italia repubblicana;

          le istituzioni democratiche hanno il dovere di operare perché sia fatta piena luce sugli anni tragici della «strategia della tensione»;

          il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto ha rivolto pubblicamente un appello per rafforzare gli organici della corte d'appello di Bologna, sottolineando in particolare l'esigenza con riguardo alla magistratura inquirente, per permettere alla procura generale di portare a termine i processi in corso –:

      quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere in merito.
(5-06496)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazioni a risposta in Commissione:


      GRIPPA e NAPPI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

          con l'articolo 209 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

          circa i sistemi di riconoscimento facciale previsti dalla legge di Bilancio 2020-2021 attraverso cui sarebbe possibile accelerare i tempi d'esame di teoria per la patente di guida, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avrebbe beneficiato della legge di bilancio attraverso: 9.000.000,00 di euro per l'anno 2020 1.400.000,00 euro per l'anno 2021;

          questa tecnologia permetterebbe di velocizzare il riconoscimento dei candidati agli esami di teoriaquiz, e sarebbe in linea con le nuove disposizioni di sicurezza sanitaria in tema di riduzione di contatti diretti e consentirebbe di svolgere più sedute d'esame nella stessa giornata. Ad oggi non risulta all'interrogante l'avvio delle procedure per l'acquisto e l'installazione di tali dispositivi –:

          se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto è stato messo in atto per la tutela della salute dei dipendenti e dell'utenza nell'assicurare la continuità dei servizi erogati dagli uffici e quali provvedimenti siano stati adottati o si adotteranno al fine di procedere all'installazione dei dispositivi di riconoscimento facciale sopra richiamati.
(5-06498)


      GRIPPA, DEL SESTO e BARBUTO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

          nel mese di aprile 2021 il Governo ha nominato 29 commissari straordinari per sbloccare la realizzazione di 57 opere pubbliche. L'esecuzione delle opere costerà 83 miliardi di euro e sarà finanziata sia con risorse nazionali che risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; quest'ultime andranno a copertura dei costi dei progetti che si prevede di ultimare entro il 2026. La portata del commissariamento potrebbe essere però ancora più ampia: il Governo ha infatti annunciato di voler commissariare altri 44 progetti per un costo complessivo di 13 miliardi di euro, il che porterebbe a 101 il numero di opere commissariate e a 96 miliardi di euro le spese;

          tra gli argomenti trattati nelle «Pubblicazioni» dell'Osservatorio conti pubblici italiani in una di queste pubblicata sulla relativa pagina web il 5 luglio 2021 titolata «Il commissariamento delle opere pubbliche sarà utile per sbloccare i cantieri?» si legge: «Questo ampio ricorso all'istituto del commissariamento indica che il Governo, con il consenso del Parlamento, reputa le procedure ordinarie poco adatte a garantire quella rapidità di esecuzione delle opere che è quanto mai necessaria per la ripresa economica post Covid, nonché con i tempi previsti dalle norme europee per l'utilizzo dei fondi del piano NextGenerationEU. Ci si chiede, pertanto, se abbia ancora senso avere delle procedure che vengono definite “ordinarie”.»;

          dalla lettura dell'articolo si apprende inoltre che: «L'ingente numero di commissariamenti disposto, con il consenso del Parlamento, sia dal precedente che dall'attuale Governo indica come le procedure ordinarie non siano considerate adeguate per garantire una esecuzione tempestiva delle opere, in coerenza con quanto richiesto dalle procedure europee per il PNRR e con quanto necessario per consentire all'economia italiana di ritrovare la via della crescita. I commissari godono di ampi poteri speciali, tanto sul lato della progettazione delle opere quanto su quello della loro realizzazione. Per quanto riguarda la progettazione, l'approvazione di un progetto da parte dei commissari sostituisce infatti qualsiasi autorizzazione, parere, visto o nulla osta previsti dalla legge, ad eccezione di quelli richiesti per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (per i quali è comunque prevista una disciplina semplificata). Sul fronte dell'esecuzione, i commissari possono invece, laddove agiscano come stazioni appaltanti, operare in deroga alle leggi sui contratti pubblici, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni che devono invece essere rispettate.»;

          i commissari, rispetto a un qualsiasi altro ente pubblico incaricato di realizzare un'opera attraverso le procedure canoniche, sono soggetti a molti meno vincoli normativi, sia in fase di progettazione di un'opera che di esecuzione della stessa. Questi poteri sono di fatto simili a quelli che qualche anno fa vennero accordati al sindaco di Genova Marco Bucci, al tempo commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi. In quella occasione i poteri speciali riconosciuti al commissario permisero effettivamente una ricostruzione dell'opera in tempi eccezionalmente brevi, non superiori ai 2 anni –:

          quale sia lo stato di previsione della realizzazione delle opere e quali risultati siano da ritenersi positivi in concreto relativamente all'iter dello sblocco dei cantieri delle opere commissariate sopra richiamate;

          se il Ministro sia a conoscenza dello studio di ipotesi da porre in essere, di concerto con altri Ministeri competenti, in base alle quali si riterrebbe opportuno immaginare per il futuro prossimo di prevenire ad un superamento delle procedure ordinarie di costruzione di opere pubbliche ricorrendo direttamente per la realizzazione di queste a commissari straordinari, per un più efficiente e snello iter di realizzazione delle stesse.
(5-06499)

Interrogazione a risposta scritta:


      DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

          il 3 ottobre 2020, dopo la nottata di maltempo straordinario che si è abbattuta sul Piemonte e, in particolare, nelle province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e Verbania, alle ore 13,40, crollava il ponte di Romagnano Sesia;

          l'infrastruttura collegava le 3 province del nord Piemonte, con un traffico superiore ai 20 mila passaggi al giorno e solo per un puro caso non ci sono state vittime;

          il crollo del ponte è stato il simbolo plastico del dramma dell'alluvione piemontese dell'ottobre 2020;

          solo grazie all'intervento urgente della provincia di Novara, competente pro tempore sul tratto stradale, si è intervenuti per il ripristino e la messa in sicurezza dell'alveo del fiume per evitare nuovi rischi anche per la popolazione;

          solo dietro la continua sollecitazione dal territorio, Anas e Ministero sono arrivati al perfezionamento delle documentazioni necessarie per la costruzione e la progettazione esecutiva dell'opera in tempi molto rapidi;

          a fine marzo 2021 sono partiti i lavori che si comporranno di due momenti distinti, ossia la realizzazione del ponte provvisorio, i cui tempi previsti e comunicati da Anas dovevano essere di 140 giorni, e la realizzazione del ponte definitivo per il quale ci vorranno quasi tre anni;

          i lavori per il ponte provvisorio si sono completamente bloccati per quasi tre mesi e che già dal mese di maggio regione, sindaci del territorio, le due province di Vercelli e Novara e Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia denunciavano come non vi fossero tangibili progressi e l'area fosse rimasta desolatamente abbandonata da ogni attività e solo cintata con le reti da cantiere;

          anche il Codacons è intervenuto sul caso del ponte di Romagnano, evidenziando il danno enorme per il territorio piemontese per ogni giorno di ritardo e presentando un esposto alla Corte dei conti per fare chiarezza sulla vicenda e affinché si accertino eventuali responsabilità;

          dietro le tante sollecitazioni delle autonomie locali e dei cittadini, nella seconda metà del mese di giugno 2021 sono finalmente ripresi i lavori di realizzazione del ponte provvisorio e Anas, in un comunicato del 18 giugno, dichiarava che era pervenuto il collaudo del Genio militare in esito alla bonifica di ordigni bellici sulla sponda di Romagnano e le squadre dell'impresa esecutrice CO.GE. FA s.p.a. hanno potuto riavviare gli interventi di movimento terra, quelli di deviazione temporanea del percorso del fiume per consentire l'avanzamento della bonifica bellica sulla sponda di Gattinara e quelli di realizzazione delle opere di fondazione della spalla e della pila lato Romagnano su cui poggerà ponte provvisorio;

          nel medesimo comunicato, Anas ammette che le criticità emerse prima di Pasqua hanno determinato la necessità di rimodulare il cronoprogramma dei lavori e che il completamento dei lavori del ponte provvisorio è «fissato per il mese di ottobre» e che «saranno studiate con l'impresa esecutrice modalità di cantiere per contrarre le attività»;

          occorre porre rimedio con assoluta urgenza al ritardo accumulato e intervenire sulle nuove tempistiche, assolutamente inaccettabili –:

          cosa intenda fare il Governo per recuperare il tempo perso e quali iniziative intenda assumere per contrarre le nuove tempistiche del piano.
(4-09894)

INTERNO

Interpellanza:


      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

          si è appreso che la durante l'attuale G20, presso la città di Venezia, l'amministrazione di Polizia di Stato ha ritenuto opportuno sostituire i precedenti sistemi di comunicazione per gli operatori di polizia con il sistema «Tetra», affinché possa essere garantita un'effettiva ed efficiente comunicazione radio tra gli operatori delle forze dell'ordine su tutto il territorio;

          il predetto sistema di telecomunicazione risulterebbe infatti decisamente più efficiente rispetto a quelli in precedenza utilizzati, garantendo una comunicazione su oltre il 90 per cento del territorio da vigilare (anche nei tratti lagunari più remoti), a fronte di quelli prima in uso, che coprivano circa il 30 per cento del territorio, costringendo gli operatori di polizia ad utilizzare, qualora possibile ed in condizioni di sicurezza, il proprio apparecchio telefonico;

          proprio dal confronto con il sistema Tetra gli attuali sistemi per le comunicazioni della Polizia di Stato hanno mostrato di non garantire un'adeguata efficienza e hanno palesato criticità per la sicurezza della collettività e degli stessi operatori delle forze dell'ordine;

          risulta però che il sistema Tetra utilizzato al momento sul territorio di Venezia sarà disinstallato una volta terminato il G20, con aggravio di costi per la sua sostituzione con il precedente apparato tecnologico non idoneo, palesando ciò una lapalissiana illogicità nell'agire amministrativo e uno spreco di denaro pubblico necessario alla ricostituzione del sistema Tetra con il precedente, le cui prestazioni sono ben inferiori;

          ebbene, tutto ciò, oltre che una violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, costituisce senza dubbio una gravissima condizione di insicurezza cui sono ad oggi sottoposti gli operatori della Polizia di Stato, costretta ad utilizzare sistemi di telecomunicazioni meno idonei –:

          se e in che modo si intenda rispondere alle criticità emerse dal confronto con i sistemi attualmente in vigore e il sistema Tetra;

          se siano state espletate le dovute valutazioni di opportunità nonché un'attenta analisi costi-benefici in merito alla scelta di sostituire solo per breve tempo il precedente sistema di comunicazione scarsamente idoneo, sul territorio di Venezia, con altro ben più efficiente, quale il sistema Tetra, limitatamente al G20, e se siano state considerate le ipotesi di mantenerlo ed anzi di promuoverne l'utilizzo anche su altri territori italiani.
(2-01287) «Tonelli, Fogliani».

ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta scritta:


      FRASSINETTI, ALBANO, BUCALO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

          sulla stampa nazionale è stata riportata la notizia dello stanziamento, nel decreto «sostegni-bis», di 6 milioni di euro per le scuole «che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse attribuite al Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19»: la misura sembra essere riferita anche all'acquisto dei banchi a rotelle;

          si ricordano le polemiche che sono scaturite lo scorso anno quando l'ex Ministro Azzolina e l'ex commissario Arcuri, avevano provveduto all'acquisto di banchi a rotelle stanziando l'ingente somma di 200 milioni di euro;

          si ricorda altresì che gli stessi banchi si sono rivelati dannosi per la postura dei ragazzi e che sono rimasti in gran parte inutilizzati ed accatastati nei depositi delle scuole –:

          se risponda al vero quanto riportato in premessa e, in caso affermativo, quali siano i motivi di questa impellente necessità di acquistare lo stesso modello di banchi nonostante il palese fallimento dello scorso anno.
(4-09896)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:


      FERRAIOLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          la possibilità dell'anticipo del trattamento di fine servizio è prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha disciplinato il suddetto anticipo per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione «quota 100»;

          in particolare, tale disposizione ha previsto che i predetti soggetti possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'Inps;

          il 30 giugno 2020 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2020, n. 51, sul regolamento in materia di anticipo del Tsf/Tfr, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del già citato decreto, convertito poi, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019;

          ad oggi, le banche aderenti, cui presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata, oltre ad essere per la maggior parte istituti di credito di modeste dimensioni strutturali, sono solo sette –:

          quali iniziative intendano porre in essere i Ministri interrogati per velocizzare la definizione di soluzioni volte all'ottenimento, da parte dei pensionati pubblici, del trattamento di fine servizio anticipato.
(4-09893)

SALUTE

Interrogazioni a risposta in Commissione:


      IANARO e NAPPI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          il 17 luglio 2021 l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato l'ultimo bollettino di sorveglianza integrata sul Covid-19, nel quale sono riportati numeri assoluti modesti relativi ai nuovi contagi. Ciò è dovuto al fatto che il monitoraggio riguardava i contagi dei precedenti ultimi 30 giorni, durante i, quali circolavano poco le varianti;

          scorrendo però le tabelle si scopre che già era evidente un incremento di nuovi casi ad esse imputabili. Tra gli over 80, il 57,5 per cento dei casi (487) ha riguardato gli anziani protetti a doppia dose;

          per le ospedalizzazioni, il 10,9 per cento aveva effettuato il richiamo, mentre il 23,6 per cento era coperto da una sola dose. I decessi si sono verificati invece nel 65,9 per cento dei casi tra i non vaccinati, nel 9,4 per cento tra gli immunizzati con una dose e nel 24,7 per cento tra quelli protetti da doppia dose;

          tali percentuali indicano quanto sia ancora pericolosa la circolazione del virus e delle sue varianti dal punto di vista dei ricoveri e delle vittime;

          a fine giugno la variante Delta si era diffusa in oltre 70 Paesi, diventando predominante in India, a Singapore e nel Regno Unito dove ha causato oltre il 90 per cento dei nuovi casi di Covid-19 successivamente al 1° maggio 2021;

          è accaduto ciò che in immunologia è un fenomeno abbastanza diffuso: la variante Delta ha «bucato» i vaccini attualmente disponibili. Infatti, quando interviene un cambiamento nella popolazione suscettibile, attraverso l'immunità diffusa che si sta ottenendo, quei virus con caratteristiche diverse da quelle riconosciute dagli anticorpi prodotti dai vaccini, riescono a replicarsi, diventano virus prevalenti e si sostituiscono all'originale, colpendo persone che, anche se completamente vaccinate, si ammalano perché vengono infettate da un virus con caratteristiche diverse;

          se è vero che l'intervento prioritario per combattere il Covid-19 è rappresentato dalle vaccinazioni, è altrettanto vero che per ottenere il risultato che tutti auspicano, alle vaccinazioni è necessario affiancare efficaci misure di prevenzione e di sorveglianza. Con la prima, infatti, si riesce a rallentare il contagio tra la popolazione, ma con la seconda si può riuscire ad intervenire prevenendo le conseguenze di un virus, nel caso sia talmente tanto cambiato da richiedere una versione aggiornata dei vaccini –:

          come il Governo intenda far fronte al dilagare della variante Delta;

          se non ritenga opportuno illustrare quali interventi stia attivando per implementare la sorveglianza e la prevenzione, da affiancare alla campagna delle vaccinazioni.
(5-06492)


      LACARRA. — Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

          in data 15 aprile 2021 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico nel mese di marzo e finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da COVID-19;

          al paragrafo 3 del suddetto protocollo «Misure organizzative e misure igienico-sanitarie» è stabilito che i candidati devono «presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.»;

          inoltre, è specificato che «tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19»;

          il costo per effettuare un test antigenico rapido varia tra i 20 ai 35 euro mentre il prezzo medio per effettuare un test molecolare oscilla tra i 60 e i 120 euro;

          molti cittadini, giovani o adulti disoccupati o insoddisfatti della loro precaria situazione lavorativa, concorrono alle procedure di selezione pubbliche del personale della pubblica amministrazione, spesso anche partecipando contemporaneamente a più di un concorso;

          in ragione del blocco dei concorsi pubblici, durato per quasi un anno e mezzo a partire dalla deliberazione dello stato di emergenza per il Covid-19, molte amministrazioni pubbliche hanno indetto concorsi per l'assunzione di nuovo personale quasi contestualmente;

          date tali circostanze, molti cittadini sono obbligati a sostenere costi esorbitanti per la sola partecipazione ai concorsi –:

          se, a fronte di quanto rappresentato in premessa, intenda valutare l'opportunità di intraprendere iniziative utili ad abbattere i costi per l'esecuzione dei test Covid-19 in favore dei cittadini che partecipano ai concorsi pubblici.
(5-06495)

Interrogazioni a risposta scritta:


      GIACHETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sin dai primi mesi del 2020, ha reso necessaria l'adozione di drastiche misure di contenimento per la diffusione del virus, tra cui il quasi assoluto divieto di visite a degenti e ricoverati nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani;

          l'attuale scenario epidemiologico e l'andamento della campagna vaccinale indurrebbero, seppur con estrema prudenza e nell'assoluto rispetto di precisi e puntuali protocolli, ad avviare una graduale ripresa delle visite nei luoghi di cura o di degenza;

          previsioni normative in tale direzione, in particolare con riferimento alle strutture per anziani, sono contenute nell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, oppure ancora l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito dalla legge n. 87 del 2021, con riferimento all'accesso di accompagnatori nei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso;

          tuttavia ad oggi, a quanto risulta all'interrogante, a causa dell'assenza di una vera e propria disciplina nazionale e di criteri comuni e uniformi su questo aspetto, ci si trova in presenza di una sostanziale disomogeneità delle decisioni assunte dalle singole regioni, o addirittura dalle singole strutture sanitarie;

          il perdurare dell'impossibilità di ricevere visite, da un lato, si riflette negativamente nella sfera clinica e psicologica del paziente/degente che viene privato delle proprie relazioni affettive più strette in un momento di estrema fragilità e, dall'altro, nega ai familiari la possibilità di assistere e fornire supporto ai propri cari;

          il recente rapporto del Comitato Orsan, relativo al monitoraggio della situazione nelle Rsa italiane fino al 25 giugno 2021, segnala che agli ospiti di numerose strutture continui ad essere negato il fondamentale diritto di visita e di mantenimento delle relazioni affettive in presenza con parenti e familiari;

          inoltre, destano particolare preoccupazione le situazioni di disagio che si manifestano anche nei reparti ospedalieri «ordinari», soprattutto laddove si soffre una particolare fragilità (a puro titolo di esempio: reparto di maternità, pediatria, neonatologia, terapia intensiva neonatale e pediatrica); in tali situazioni il divieto di accesso, per esempio, da parte del coniuge/padre, costituisce un supplemento di sofferenze non trascurabile;

          va segnalato che nelle strutture che hanno ripristinato con le opportune cautele la possibilità di visita, come ad esempio il reparto di rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa, non si siano registrate particolari conseguenze negative in termini di aumento di contagi;

          l'associazione Salvagente Italia tramite il suo presidente Mirko Damasco ha lanciato una petizione on-line per richiedere le riaperture alle visite che ha raccolto già oltre 17.000 firme –:

          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e quali iniziative di competenza ritenga opportuno adottare al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute e di contrasto alla diffusione dell'epidemia con l'esercizio delle libertà e dei diritti delle persone di assistenza e visita; quali iniziative intenda promuovere al fine di consentire, nel minor tempo possibile, il ripristino delle normali condizioni di accesso alle visite per familiari e congiunti dei pazienti ricoveri nelle strutture sopraccitate.
(4-09885)


      CARÈ, ROSSI, BURATTI, NAVARRA e GAVINO MANCA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          a seguito dell'ordinanza n. 7 del 2021 del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, dal 25 maggio 2021 è stato possibile prenotare il vaccino attraverso il sistema di prenotazione on-line anche per coloro che non sono iscritti al Ssr (e sono quindi sprovvisti di tessera sanitaria), ricompresi nelle seguenti categorie con sede di servizio o domicilio nel territorio regionale:

              a) cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che vivono temporaneamente sul territorio regionale;

              b) dipendenti delle istituzioni dell'Unione europea e loro familiari a carico (ivi compreso il personale di queste Istituzioni in pensione);

              c) agenti diplomatici, personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e loro familiari a carico;

              d) personale di enti e organizzazioni internazionali e loro familiari a carico (ivi compreso il personale di questi enti in pensione);

              e) personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile;

          anche per queste categorie di persone è stato possibile accedere alla vaccinazione, in base alla fascia di età di appartenenza, attraverso il sistema di prenotazione delle singole regioni;

          chi si è vaccinato o si vaccina in Italia contro il Covid ha diritto a ricevere il cosiddetto «green pass» di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 che dimostra l'avvenuta vaccinazione e che a breve diventerà il principale strumento alternativo alle restrizioni e alle chiusure nella lotta alla pandemia e, quindi, documento necessario per accedere a numerosi servizi ed attività tra cui i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio al chiuso, agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, alle piscine, ai centri natatori, alle palestre, agli sport di squadra, ai centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, alle sagre, alle fiere e altro;

          nonostante tale diritto molti cittadini iscritti all'Aire e vaccinati in Italia lamentano il fatto che non essendo in possesso della tessera sanitaria, non riescono a scaricare il green pass con tutti i limiti odierni e futuri che questo comporta –:

          quali iniziative urgenti, alla luce dei fatti sopra descritti, il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda adottare per giungere a una soluzione immediata che consenta ai cittadini iscritti all'AIRE e a tutti coloro che, pur non essendo iscritti al Ssn si sono comunque vaccinati in Italia, nel rispetto dell'ordinanza n. 7 del 2021, di poter accedere al green pass di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 necessario non solo per poter partecipare alla vita sociale economica e culturale dell'Italia ma anche per poter viaggiare tra Paesi in questo periodo di pandemia.
(4-09888)


      CARÈ, TOPO, ENRICO BORGHI, DE FILIPPO, FASSINO, MICELI, PRESTIPINO e FRAILIS. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          con il nuovo decreto anti-Covid allo studio del Governo, il cosiddetto «green pass» di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, che dimostra di essere stati vaccinati contro il COVID-19, diventerà il principale strumento alternativo alle restrizioni e alle chiusure nella lotta alla pandemia;

          molto probabilmente tale documento sarà necessario per accedere a numerosi servizi ed attività tra cui i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio al chiuso, agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, alle piscine, ai centri natatori, alle palestre, agli sport di squadra, ai centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, alle sagre, alle fiere e altro;

          nonostante ciò, in Italia esiste una platea di persone, tra cui gli italiani vaccinati all'estero, che pur avendo diritto al rilascio della certificazione verde avendo completato il ciclo vaccinale contro il COVID-19 nel Paese di residenza con vaccini riconosciuti dall'Unione europea, per mancanza delle disposizioni attuative non riescono ad ottenerla;

          tutto questo comporta che chi rientra in Italia ed è stato vaccinato all'estero rimane ingiustamente escluso dalla vita sociale, economica e culturale, con grave nocumento per la persona stessa –:

          quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di garantire la certificazione verde Covid (Green Pass) di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche agli italiani residenti all'estero che abbiano completato il ciclo vaccinale nel Paese di residenza.
(4-09889)


      CUNIAL. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          il 14 luglio 2021, le associazioni: AsSIS – Associazione di Studi e Informazione sulla Salute, Associazione Arte e Medicina, Comitato Giù le mani dai Bambini ONLUS, Fondazione Allineare Sanità e Salute, Fondazione per la Salutogenesi ONLUS, Gruppo No Grazie, LUMEN APS, Medicina Democratica ONLUS, Rete Euromediterranea per l'Umanizzazione della Medicina, Saluteglobale.it, Sportello Ti Ascolto – Rete di Psicoterapia Sociale, tutte membre della Rete Sostenibilità e Salute, hanno presentato il «Documento scientifico – Proposta di moratoria sulla vaccinazione dei bambini contro la COVID-19» e del «Documento scientifico – Evitare pressioni e informazioni parziali per indurre le donne a effettuare vaccinazioni antiCovid-19 e antinfluenzali in gravidanza»;

          l'interrogante concorda con quanto analizzato nei documenti in tema di vaccinazione anti COVID-19 per bambini e adolescenti e si fa promotore della richiesta di moratoria. Essa si basa su alcuni punti fondamentali: in Italia i minori di 18 anni hanno una probabilità di contagiarsi più bassa rispetto alla popolazione generale; quando si infettano hanno manifestazioni lievi o sono asintomatici; i rischi di ricovero in ospedale sono molto ridotti, quelli di morte minimi (meno di 1 su 400.000 soggetti in età pediatrica) e riguardano di regola bambini con altre patologie; la sindrome infiammatoria multisistemica correlata a COVID-19 (MIS-C) ha un'incidenza modesta e non è chiarito se le vaccinazioni la evitino; con la vaccinazione, bambini e adolescenti sarebbero esposti a rischi di reazioni ed eventi avversi frequenti e anche severi; l'OMS afferma che vaccinare i bambini non è una priorità e che il rientro a scuola deve avvenire a prescindere dalla vaccinazione; la suscettibilità all'infezione nei ragazzi sotto i 20 anni è circa la metà rispetto a chi ha più di 20 anni; se anziani e soggetti fragili sono immunizzati, i rischi di trasmissione derivanti dalla mancata vaccinazione dei bambini sono ridotti al minimo; questi vaccini riducono ma non interrompono la trasmissione del virus ad altri, sono meno efficaci su alcune varianti già emerse, non è nota l'entità né la durata della protezione;

          l'interrogante concorda anche con l'analisi relativa al rischio per le donne in gravidanza che si sottopongono alla vaccinazione anti COVID-19. Recentemente la Federazione SIGO e le quattro Società professionali di ginecologia e ostetricia ad essa afferenti (SIGO, AOGOI, AGUI e AGITE) si sono espresse con forza a favore della vaccinazione, sottoscrivendo la richiesta che «le donne in gravidanza siano considerate popolazione fragile alle quali va fatta offerta attiva di vaccinazione, a prescindere dall'età e dalla condizione lavorativa». Le argomentazioni a supporto sono espresse in un Position Paper trasmesso al Ministro della salute e alle massime Istituzioni sanitarie nazionali;

          nonostante la posizione del Ministero della salute e dell'Aifa sia tuttora più cauta, come recita la nota informativa allegata al Modulo di consenso vaccinazione anti-COVID-19, l'interrogante concorda con il fatto che fino a che non saranno pubblicate nuove e forti prove che dimostrino che non vi sono rischi per il feto, gli scarsi dati disponibili e il principio di precauzione dovrebbero frenare la spinta a praticare la vaccinazione alle donne in gravidanza –:

          se il Governo non intenda interrompere la vaccinazione sui minori e vietare quella sulle donne in gravidanza.
(4-09890)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


      ZOFFILI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

          si intende mettere a conoscenza il Governo della crisi e rischio di chiusura definitiva della società Mazzergrip GD s.r.l.;

          la Mazzergrip GD è un'azienda leader italiana specializzata nell'estrusione di materie plastiche con sedi a Mozzate e Ponte Lambro. L'azienda ha per anni operato sul territorio in maniera proficua e continuativa; ciò, sino allo scorso aprile quando la direzione, convocando i rappresentanti sindacali, comunicava loro la volontà di mettere in liquidazione la società e di chiudere gli stabilimenti;

          dalle varie ricostruzioni fatte dai dipendenti e dalle organizzazioni sindacali pare che l'urgenza derivi dalla perdita del capannone in cui opera la Mazzergrip per il quale pagava un affitto dal 2015. L'immobile è stato venduto nell'arco del 2021 e la società che lo ha rilevato ha espresso la volontà di subentrare in pochi mesi, con conseguente necessità di spostamento delle linee dei macchinari;

          questo si affiancherebbe ad investimenti azzardati fatti nel 2019 che non hanno portato i frutti sperati oltre che alla vendita di un prodotto tecnologico esclusivo sottocosto;

          quello che stupisce è che l'azienda produce un materiale per il quale in Italia c'è solo un altro polo e lo venderebbe a due multinazionali, ma sottocosto rispetto alla lavorazione. Una scelta poco comprensibile e che non contribuisce alla crescita dell'azienda;

          recentemente si è svolto un tavolo presso Confindustria a Como dal quale non è emersa alcuna proficua soluzione per i 45 lavoratori, rimasti ora in 27, ma è stata invece ribadita la volontà di cessare l'attività produttiva il 31 luglio 2021. L'impresa non vorrebbe inoltre attivare gli ammortizzatori sociali, impegnandosi semplicemente negli incentivi all'esodo;

          un intervento risulta assolutamente possibile e necessario atteso che l'azienda nell'arco del 2020, con l'eccezione del primo lockdown, ha sempre lavorato e tuttora è in piena attività; infatti, le commesse continuano ad arrivare, tanto che l'azienda è stata costretta a rifiutare alcuni lavori perché non sarebbe riuscita ad evaderli entro la data del 31 luglio –:

          se e quali iniziative il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda intraprendere a sostegno lavoratori.
(4-09891)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta in Commissione:


      MELICCHIO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

          in questi momenti caratterizzati dalla pandemia, la scienza e la ricerca hanno assunto un ruolo cardine nelle strategie e priorità del nostro Paese. In quest'ultimo anno, di conseguenza, si è ritenuto prioritario investire sul capitale umano con misure finalizzate al rilancio, attraverso investimenti mirati, del sistema nazionale della ricerca e, per il suo tramite, della competitività del Paese. Per questo motivo uno degli obiettivi è stato quello di completare le stabilizzazioni dei ricercatori precari, ai sensi della legge Madia, negli enti di ricerca pubblici;

          a tal scopo, nella legge di Bilancio 2021, è più precisamente al comma 541 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si dispone che «Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.»;

          il Ministero ha provveduto al riparto delle risorse con il decreto ministeriale n. 614 del 19 maggio 2021 pubblicato il 22 luglio 2021;

          in questo decreto, però la somma necessaria all'espletamento delle procedure di stabilizzazione finalizzate all'assunzione di personale negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è stata fissata in euro 12.545.000 decurtando della metà la cifra stabilita in legge di Bilancio 2021;

          a fronte dello stanziamento di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 541, quindi, che impiega l'intera somma «esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati», il decreto n. 614, dimezzando la cifra che è interamente destinata alle stabilizzazioni dei ricercatori precari, appare, secondo l'interrogante, in chiara difformità rispetto ad una norma primaria; la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) esaminando lo schema del decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021, ha espresso parere favorevole con osservazioni riferite proprio alla necessità di adottare quanto prima il decreto ministeriale di riparto dei 25 milioni di euro assegnati in legge di Bilancio e da destinare totalmente alle procedure di stabilizzazione rimaste (circa 700), affinché gli enti pubblici di ricerca possano utilizzare queste somme entro il 31 dicembre 2021 –:

          se il Ministro interrogato, alla luce di quanto riportato in premessa, intenda adottare tutte le iniziative necessarie atte a modificare il decreto emanato per riservare, invece, l'intera somma assegnata in legge di Bilancio 2021 al completamento del processo di stabilizzazione dei ricercatori precari, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2017.
(5-06493)


      PICCOLI NARDELLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          la legge n. 251 del 2000 ha distinto le professioni sanitarie in 4 aree: professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica (articolo 1), professioni sanitarie riabilitative (articolo 2), professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale (articolo 3), professioni tecniche della prevenzione (articolo 4); l'attuale articolazione dei settori scientifico-disciplinari Med/45-Med/50 non rispetta il successivo decreto ministeriale 29 marzo 2001 che ha riapprovato gli ordinamenti didattici in classi di laurea corrispondenti alla legge n. 251 del 2000: classe 1 (L/SNT1) professioni sanitarie infermieristica e ostetrica; classe 2 (L/SNT2) professioni sanitarie della riabilitazione; classe 3 (L/SNT3) professioni tecniche (3a Professioni tecniche diagnostiche, 3b. Professioni tecniche assistenziali; classe 4 (L/SNT3) Professioni sanitarie della prevenzione;

          gli attuali settori scientifico-disciplinari riguardanti le professioni sanitarie, da Med/46 a Med/50 come disegnati dal Consiglio universitario nazionale, oltre a non rispettare i decreti ministeriali di classificazione delle professioni sanitarie, sono del tutto incoerenti con l'obiettivo di assicurare una docenza qualificata e competente nello specifico professionale (basta citare tra tutti per incoerenza ed irragionevolezza il settore scientifico-disciplinare Med/50, al quale afferiscono, secondo la declaratoria approvata dal Consiglio universitario nazionale, i docenti per le professioni di tecnico ortopedico, di igienista dentale, di podologo, di assistente tecnico della circolazione extracorporea, e altro e insieme con questi medici rivolti alle biotecnologie e all'ingegneria genetica);

          si ritiene che la determinazione dei settori scientifico-disciplinari debba garantire la docenza di ruolo per specifico corso di laurea professionalizzante sia esercitata da «docenti-professionisti qualificati» e che a tale principio si debba adeguare anche la programmazione della docenza di ruolo da parte delle università, verificabile dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca in sede di accreditamento dei corsi di laurea;

          l'accreditamento dei corsi di studio da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dovrebbe verificare che la docenza di ruolo sia adeguatamente rappresentata in relazione alla tipologia professionale, cioè con docenti di ruolo che possono esercitare la specifica professione in quanto iscritti al coerente albo professionale;

          solo nel settore scientifico-disciplinare Med/45 scienze infermieristiche, che è specifico anche come settore concorsuale, vi è un numero significativo di docenti di ruolo laureati in Infermieristica ed iscritti allo specifico albo professionale, cosicché è garantita una preparazione professionale adeguata;

          per il corso di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria con laurea abilitante non dovrebbe essere possibile l'accreditamento dall'Anvur senza che vi siano medici o odontoiatri iscritti all'ordine professionale;

          ad oltre 20 anni dalla istituzione della laurea professionalizzante per le professioni sanitarie, con l'eccezione dei corsi di laurea di scienze infermieristiche, le lauree sanitarie delle classi II (riabilitazione), classe III (professioni tecniche) e classe IV (prevenzione) sono tenute attive senza professori di ruolo iscritti allo specifico albo professionale;

          tale situazione pregiudica gravemente tutto l'impianto delle lauree professionalizzanti, costituendo pessimo esempio proprio mentre si sta realizzando l'indirizzo del Governo di incrementare le Lauree che immettono direttamente nella professione tramite l'esame di laurea abilitante;

          l'indirizzo dato dal Governo è di modificare la struttura dei corsi di Laurea inserendo al loro interno tirocini professionalizzanti, così da consentire l'immissione dei laureati nella professione già con il conseguimento del titolo abilitante alla specifica professione –:

          come i Ministri interrogati intendano attivarsi, per quanto di competenza, affinché siano rideterminati per gli esistenti corsi di laurea abilitanti, o determinati per quelli per i quali sia prevista la laurea abilitante, contestualmente all'approvazione degli ordinamenti didattici, i settori scientifico-disciplinari in funzione delle specifiche lauree abilitanti, tenuto conto dei provvedimenti interministeriali riguardanti le singole classi di professioni;

          se non ritengano di attivarsi affinché l'Anvur determini i requisiti minimi di docenza professionale di ruolo specifici per ogni corso di laurea abilitante, indicando il relativo albo professionale a cui debbono essere iscritti tali docenti.
(5-06497)

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

      L'interpellanza Zolezzi n. 2-01282, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 luglio 2021, deve intendersi sottoscritta anche dalla deputata Muroni.

Pubblicazione di un testo riformulato.

      Si pubblica il testo riformulato della risoluzione in Commissione Fassino n. 7-00688, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 527 del 21 giugno 2021.

      La III Commissione,

          premesso che:

              le ultime elezioni dei Com.It.Es si sono svolte nel 2015 e che a causa della pandemia le elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es e le conseguenti elezioni di secondo grado del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono state rinviate rispetto alla scadenza prevista del 17 aprile 2020 e fissate al 3 dicembre 2021, con il conseguente avvio, a partire dal 3 settembre 2021, delle relative procedure;

              va considerata l'importanza di favorire un'ampia partecipazione alle elezioni dei Com.It.Es da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e di garantire il massimo di rappresentatività agli organismi eletti;

              è necessario considerare lo straordinario impegno richiesto, nelle attuali circostanze, alla rete diplomatico-consolare e ai lavoratori in essa impegnati, nonché le prese di posizione, tra cui quelle del Consiglio Generale degli Italiani all'estero (CGIE), che esprimono grandi preoccupazioni per la situazione provocata dalla pandemia;

              i Comitati degli italiani all'estero (Com.It.Es), disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono «organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari», i cui componenti sono eletti per un mandato quinquennale con voto diretto, personale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti ed espresso per corrispondenza;

              continua a preoccupare la situazione creata dalla diffusione della pandemia COVID-19 e il persistere del contagio e di restrizioni a molte attività in numerosi Paesi del mondo ai fini dello svolgimento della consultazione elettorale, dell'informazione e della partecipazione delle comunità e dello stesso espletamento del diritto di voto,

impegna il Governo

a verificare se, considerata l'evoluzione della pandemia, sussistano le condizioni per svolgere le elezioni nella data fissata – 3 dicembre 2021 – e, nel caso si ritenga di confermarla, di adottare in ogni caso procedure semplificate atte a garantire la più ampia partecipazione in sicurezza.
(7-00688) «Fassino».

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

      Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore:

          interrogazione a risposta orale Delmastro Delle Vedove n. 3-02359 del 25 giugno 2021 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09894.