XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 21 settembre 2021.
Amitrano, Ascani, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELOTTI ed altri: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa» (3220) Parere della VII Commissione.
III Commissione (Affari esteri):
FITZGERALD NISSOLI ed altri: «Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero» (3212) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
PEZZOPANE ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale» (3260) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
GRILLO ed altri: «Istituzione del servizio di medicina scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado» (3185) Parere delle Commissioni I, V, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 8 e 13 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Novi Ligure (Alessandria) l'11 giugno 2017;
relazione d'inchiesta concernente l'inconveniente grave occorso a un aeromobile presso l'aeroporto di Fiumicino il 10 luglio 2015;
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Monte Casale, località Pietramurata (Trento), il 7 ottobre 2017.
Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministro
della transizione ecologica.
Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 14 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2021/0266, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 14 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2021/0272, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 16 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2021/2028, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000.
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 16 e del 17 settembre 2021, ha trasmesso le note relative all'attuazione data rispettivamente alla risoluzione conclusiva QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri n. 8/00101, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 10 marzo 2021, sugli sviluppi della situazione in Venezuela e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno BALDINI ed altri n. 9/2845-A/130, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2021, riguardante iniziative in favore del settore lapideo nell'ambito del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 20 settembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nuovo Bauhaus europeo – Bello, sostenibile, insieme (COM(2021) 573 final), corredata dai relativi allegati – Relazione sulla fase di co-progettazione (COM(2021) 573 final – Annex 1), Mobilitazione dei programmi dell'Unione europea (COM(2021) 573 final – Annex 2) e L'ecosistema delle politiche del nuovo Bauhaus europeo (COM(2021) 573 final – Annex 3), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarta relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto (COM(2021) 602 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione di previsione strategica 2021 – Capacità e libertà di azione dell'Unione europea (COM(2021) 750 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 31 agosto e 1°, 9, 10, 13, 14 e 15 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Riccardo Barbieri Hermitte, l'incarico di direttore della Direzione I – Analisi e ricerca economico-finanziaria, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
al dottor Domenico Scotti, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
al dottor Federico Falcitelli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:
alla dottoressa Antonietta D'Amato, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione;
alla dottoressa Marcella Gargano, l'incarico di direttore della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
al dottor Antonio Viola, l'incarico presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca;
al dottor Gianluca Cerracchio, l'incarico di direttore della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
al dottor Gianluigi Consoli, l'incarico di direttore della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
al dottor Paolo Lo Surdo, l'incarico di direttore della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
all'ingegnere Vittorio Maugliani, l'incarico di direttore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
al dottor Giovanni Salvia, l'incarico di direttore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria;
alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della salute:
al dottor Sergio Iavicoli, l'incarico di direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali;
al dottor Giuseppe Ippolito, l'incarico di direttore della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 settembre 2021, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Marco Guardabassi, di direttore della Direzione generale del personale e degli affari generali, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Luca Pancalli a presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) (98).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI (A.C. 3264-A)
A.C. 3264-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
con decreto del 12 marzo 2021, l'Italia ha adottato il nuovo piano strategico nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 per l'esecuzione della campagna di vaccinazione nazionale, elaborato dal Ministero della salute, Commissario straordinario per l'emergenza, Istituto Superiore di Sanità, AGENAS e AIFA – in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della salute;
il 31 dicembre 2020 è iniziata la somministrazione del vaccino in Italia;
secondo il report Vaccini Anti COVID-19 al 7 luglio 2021 il 72 per cento della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose);
è in corso un dibattito a livello governativo sull'estensione della Certificazione verde COVID-19, l'obbligo vaccinale e la somministrazione della terza dose;
come riportato dal Ministero della salute, ad oggi la Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
il livello di immunizzazione del soggetto non è contemplato tra le condizioni previste dal Ministero della salute; pertanto, allo stato attuale, sono assenti indicazioni precise per i soggetti in possesso di un elevato titolo anticorpale;
la letteratura scientifica internazionale sta evidenziando la concreta possibilità che gli anticorpi attivati durante l'infezione naturale da SARS-CoV-2 sarebbero più efficaci nel difendere da una nuova infezione rispetto a quelli attivati dal vaccino contro il COVID-19. Si cita, a titolo di esempio, il noto studio condotto da Sivan Gazit e colleghi dal titolo «Immunità naturale di infezione SARS-CoV-2 e immunità indotta dal vaccino a confronto: nuove infezioni contro infezioni su soggetti già vaccinati» (titolo originale: «Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections») e nelle conclusioni del quale si legge che «questo studio ha dimostrato che l'immunità naturale offre una protezione di maggiore durata e più efficace contro l'infezione, la malattia sintomatica e l'ospedalizzazione causata dalla variante Delta di SARS-CoV-2, rispetto all'immunità indotta da due dosi di vaccino BNT162b2.1 soggetti che hanno contratto SARS-CoV-2 e ai quali è stata somministrata una singola dose del vaccino hanno ottenuto ulteriore protezione contro la variante Delta»,
impegna il Governo:
ad istituire, attraverso il primo provvedimento utile, e comunque con carattere d'urgenza, una certificazione nazionale parallela alla Certificazione verde COVID-19, valida all'interno dei confini nazionali, che consenta le medesime condizioni dei possessori del green pass a coloro che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2, dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato con validità di sei mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio;
a determinare un razionale valore anticorpale cutoff fra lo status di immunizzazione prevista sufficiente ed il valore insufficiente, utile a suggerire, altresì, per i vaccinati la somministrazione della terza dose.
9/3264-A/1. Romaniello, Menga.
La Camera,
premesso che:
durante il cosiddetto primo lockdown esistevano deroghe agli stringenti divieti di circolazione dei cittadini, permettendo il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 la circolazione per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
successivamente, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, erano consentiti gli spostamenti fra regioni classificate in diverse fasce di rischio epidemiologico giustificati da motivi di lavoro, necessità e salute;
dal 14 gennaio 2021 al 27 marzo 2021 non era possibile il passaggio tra diverse regioni, indipendentemente dal rischio epidemiologico, salvo che per motivi di lavoro, di salute, necessità e rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione, come stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
l'articolo 2 del decreto-legge n. 111 del 2021, attualmente in discussione, impone l'uso del green pass da parte degli utenti su alcune tipologie di mezzi di trasporto senza considerare eccezioni soggettive se non quelle per età (sono esclusi i soggetti sotto l'età minima per la vaccinazione) e coloro che sono esentati dalla vaccinazione per ragioni mediche;
il rischio epidemiologico in Italia è basso (essendo tutte le regioni in fascia bianca e una sola in fascia gialla),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di introdurre nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, alcune deroghe all'uso delle certificazioni verdi negli spostamenti sui trasporti pubblici, consentendo l'accesso senza green pass ai mezzi di trasporto indicati all'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coloro che si spostano per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità e rientro al proprio domicilio, residenza, abitazione.
9/3264-A/2. Giuliodori.
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, era emersa, nel dibattito in commissione la necessità, per contrastare l'epidemia da COVID-19, di avviare una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli autobus;
l'anno scolastico è ripreso su tutto il territorio nazionale;
la domanda di trasporto pubblico è cresciuta in concomitanza dell'avvio delle lezioni in presenza, e con essa il rischio di assembramento sui mezzi di trasporto;
l'emergenza nata con il COVID-19 ha evidenziato la forte esigenza di rendere salubre e sicura l'aria degli ambienti confinati;
si tratta di un problema già identificato e valutato nel corso degli ultimi anni ma che la recente pandemia ha notevolmente amplificato;
con l'avvento della pandemia diverse aziende sono intervenute per tentare di arginare i contagi sviluppando sistemi di purificazione dell'aria nell'ambito della mobilità e dei trasporti;
alcuni di questi progetti prevedono l'importazione e la distribuzione di un filtro di purificazione dell'aria, che già equipaggia circa 30 mila autobus in Cina, e sono stati testati in modo mirato;
in particolare gli studi sul sistema di filtraggio dell'aria in questione hanno evidenziato ottimi risultati e sono stati oggetto di pubblicazione su riviste scientifiche quali ASCCA news;
in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico è necessario rilanciare un clima di fiducia nei confronti del trasporto pubblico e i dispositivi di filtraggio dell'aria sono un'ottima opportunità per garantire la sicurezza dei passeggeri,
impegna il Governo
ad avviare una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli autobus.
9/3264-A/3. Costanzo.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
tale misura agisce nel solco del già convertito decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
tale testo, agendo in modo dettagliato e complementare rispetto al citato decreto-legge n. 105 del 2021, dispone in particolar modo l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a treni a lunga percorrenza, ma anche per l'accesso al mondo scolastico, sia dal lato dipendente che dal lato studente;
come noto, il green pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
il Regolamento (UE) n. 2021/953, istituente a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi ha prescritto, tra le varie, la non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, cosa che di fatto avviene in assenza di una gratuità dell'utilizzo dello strumento dei test antigenici rapidi, anche salivari;
con ulteriori interventi normativi, il Governo ha disposto l'obbligo di certificazione verde anche per accedere ai posti di lavoro, trasformando il costo del tampone, ancorché calmierato, in un costo per l'accesso al lavoro;
poiché la normativa non prescrive l'obbligo vaccinale, ma di detenzione della certificazione verde e questa può essere ottenuta anche mediante apposita somministrazione di test molecolare o antigenico rapido, anche salivare, la situazione nella quale l'esercizio di un diritto ed un dovere come il lavoro, o anche la possibilità di accedere a viaggi a lunga percorrenza unicamente mediante il pagamento di un costo aggiuntivo rappresenta di fatto un elemento discriminatorio, in particolar modo a detrimento dei cittadini che vivono in maggiori ristrettezze economiche, anche a causa della crisi pandemica ed economica COVID-19;
altri Paesi europei come Francia o Danimarca hanno un doppio binario di durata dei test antigenici ai fini della certificazione verde di 72 ore a seguito di test antigenico rapido e 4 giorni in caso di test molecolare:
impegna il Governo:
a rendere gratuita la somministrazione di test molecolari e antigenici rapidi, anche salivari, su tutto il territorio nazionale, se del caso con criteri di preferenza per i cittadini meno abbienti ed in ogni caso se propedeutici allo svolgimento di un'attività che richiede obbligo di certificazione verde;
a estendere la durata della certificazione verde ottenuta a seguito di risultato negativo a test antigenico rapido, o salivare, a 72 ore ed a 4 giorni in caso di negatività dimostrata a seguito di apposito test molecolare.
9/3264-A/4. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
l'introduzione dell'obbligo di detenzione di certificazione verde COVID-19 per, tra le altre, l'accesso agli impianti di risalita può costituire un importante presidio per la ripartenza della stagione turistica invernale in sicurezza;
in tal senso tale misura non considera, tuttavia, che vi sono stazioni – nella maggior parte – dove non vi sono impianti a cabine chiuse o seggiovie con cupole, o dove in ogni caso queste sono meno rilevanti rispetto alle altre tipologie funiviarie aperte;
sul punto, ciò costituisce un danno ed una discriminazione a detrimento di impianti che svolgono la propria attività essenzialmente all'aperto, in modo non difforme da altre attività sportive, per cui vigono regimi regolamentari differenti;
per questo motivo è necessario, se non riconsiderare l'obbligo, agire in modo che questo non costituisca un peso ed un freno all'attività degli impianti di risalita medesimi;
si crea infatti il paradosso per cui un'attività svolta all'aperto deve essere soggetta alle medesime regole di un'attività svolta al chiuso per poter accedere ad una maggiore capienza e dunque un maggior volume di clienti gestibili,
impegna il Governo a:
prevedere, nell'ambito degli impianti di risalita, un uso differenziato dello strumento della certificazione verde COVID-19 in tutti quei casi dove le stazioni non siano dotate di impianti a cabine chiuse o seggiovie con cupole, ed in ogni caso creando una distinzione applicativa tra funivie aperte e chiuse;
prevedere l'installazione di appositi punti di prelievo (cosiddetti Hotspot) per la somministrazione di test antigenici rapidi, anche salivari, idonei all'ottenimento della certificazione verde COVID-19 nell'ambito degli impianti di risalita.
9/3264-A/5. Ciaburro, Lollobrigida, Caretta.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione in legge il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
in fase d'esame del provvedimento in XII Commissione, lo scrivente ha presentato l'emendamento n. 1.01. con lo scopo di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-CoV-2 nelle scuole, prevedendo l'istituzione presso il Ministero della salute di un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per l'anno 2021, al fine di avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e degli impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità specificate nel successivo periodo, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici;
addivenire alle finalità di cui al precedente periodo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia, sentito il CNR, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto dovrà definire anche la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio, inoltre, nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV- (A, B e C);
l'attività di monitoraggio viene svolta dal CNR e da Istituti di ricerca individuati col decreto del Ministero della salute di concerto con gli altri Ministeri succitati, a cui si aggiunge l'obbligo, in capo al Ministero della salute, di presentazione ogni anno di una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione,
impegna il Governo
ad accogliere, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, quanto previsto dal presente ordine del giorno.
9/3264-A/6. Vallascas.
La Camera,
premesso che:
lo scrivente ha presentato l'emendamento n. 6.02 il quale attiene l'introduzione nel provvedimento d'esame dell'articolo 6-bis, (Disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpale), il quale prevede l'esclusione della somministrazione della vaccinazione, con il relativo rilascio della certificazione verde COVID-19, ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere dal tempo intercorso dal certificato attestante l'avvenuta guarigione e sia per l'avvenuta vaccinazione con altre vaccinoprofilassi non somministrate in Italia;
tali categorie di soggetti, potranno rinnovare la certificazione verde COVID-19 ogni tre mesi, previa conferma della presenza della protezione anticorpale al test sierologico quantitativo,
impegna il Governo:
ad introdurre, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, quanto illustrato in premessa.
9/3264-A/7. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Leda Volpi, Colletti, Costanzo, Trano.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 87/2021 ha convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 ha introdotto le certificazioni verdi COVID-19, green pass, e il comma 1, lettera a) definisce che le certificazioni verdi COVID-19 sono: «... le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2...»;
il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, in fase di conversione in legge al Senato (S. 2382), all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica e, con l'articolo 4, ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 specificatamente la lettera e) recita che: «...al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: la certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione...»;
la disposizione succitata non tiene affatto conto di una situazione che non è del tutto insolita o atipica, nel momento in cui non si fa alcun riferimento a quelle situazioni di contagio avvenute in maniera asintomatica;
nello specifico chi ha contratto il virus in maniera asintomatica e avendolo scoperto perché si è sottoposto, per sua scelta, ad un test sierologico il quale ha comprovato la presenza di una base anticorpale tale che la somministrazione del vaccino si sconsiglia se non dopo un abbassamento della quantità degli anticorpi secondo le anamnesi mediche. Tali soggetti si trovano in una situazione in cui non hanno diritto al green pass a causa della mancanza del test iniziale che certifichi l'infezione dal virus;
i predetti soggetti si trovano in un limbo dove non possono sottoporsi alla vaccinazione perché ciò comporterebbe uno stress immunitario di cui non si dispone di una letteratura scientifica tale da conoscerne gli effetti conseguenti,
impegna il Governo
a riconoscere, ope legis, a tali soggetti il diritto al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte dietro la presentazione del risultato di un test sierologico che attesti la presenza di anticorpi in base ai range di riferimento post guarigione da COVID-19.
9/3264-A/8. Colletti.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento, elenca una serie di misure di sicurezza minime finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adottarsi fino al 31 dicembre 2021 in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università al fine di prevenire la diffusione del virus;
è stato presentato dalla scrivente l'emendamento n. 1.10 con lo scopo di introdurre la lettera c-bis) la quale prevede che i servizi di prevenzione sanitaria mettano a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare;
è inoltre indispensabile introdurre l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare anche per i posti di lavoro pubblici e privati costituendo così un protocollo di screening più ampio e più corrispondente alle reali necessità di pratiche mediche di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus;
conseguentemente, l'Istituto Superiore di Sanità dovrà aggiornare le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle università e dei luoghi di lavoro,
impegna il Governo
ad introdurre, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, quanto descritto in premessa.
9/3264-A/9. Leda Volpi, Sapia, Colletti, Costanzo, Trano.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 87 del 2021 ha convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 ha introdotto le certificazioni verdi COVID-19, green pass, e il comma 1, lettera a) definisce che le certificazioni verdi COVID-19 sono: «...le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2...»;
il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, in fase di conversione in legge al Senato (S. 2382), all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica, e con l'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e, specificatamente, la lettera e) recita che: «...al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: la certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione...»;
la disposizione succitata, attinente il rilascio del green pass, presenta una discrasia se non una vera e propria illogicità normativa nel momento in cui non disciplina quell'interregno intercorrente tra la prima dose ricevuta, senza aver contratto un'infezione precedente, e la somministrazione della seconda dose indispensabile al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte;
questa situazione obbliga i soggetti ricadenti in anzidetta fattispecie, a dover ricorrere a tamponi antigenici o molecolari che dimostrino di non essere infetti dal virus per lo svolgimento della propria vita socio-economica, in sostanza si concretizza non solo un elemento discriminatorio, ma anche un danno economico che i singoli soggetti devono affrontare con le economie a loro disposizione e non è del tutto improbabile che tra quei soggetti ci siano situazioni reddituali monoreddito o appena al di sopra della soglia del vivere con dignità,
impegna il Governo
a disporre, quale soluzione immediata, la gratuità dei tamponi a quei soggetti ricadenti nella fattispecie illustrata in premessa.
9/3264-A/10. Sapia.
La Camera,
premesso che:
è stato presentato l'emendamento n. 2.01 il quale prevede l'introduzione al provvedimento in esame, dell'articolo 2-bis attinente la «tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza»;
l'emendamento prevede che, nel rispetto del già previsto divieto al lavoro per le donne di cui agli articoli 16 e 17 comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza;
nello specifico le lavoratrici, in stato di gravidanza, comunicano immediatamente il proprio stato al rispettivo datore di lavoro il quale informa il medico competente che provvede alla verifica;
in tutti i casi ove è possibile, che i datori di lavoro pubblici e privati adottino le modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile;
ai datori di lavoro del settore privato, presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza, è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari allo 85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro in modalità agile;
in caso di inosservanza di quanto illustrato ai punti precedenti, si debba applicare una sanzione amministrativa che vada da euro 15.000 a euro 20.000;
con proprio decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel termine di venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento di cui si sta trattando, adotti le misure attuati ve del disposto normativo;
la necessità socio-giuridica di introdurre una norma tale, è necessitata dal fatto che i bugiardini di tutti i prodotti vaccinali in uso oggi in Italia recitano con chiarezza inequivocabile che: «...l'esperienza relativa all'uso (...) in donne in gravidanza è limitata (...), la somministrazione durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo se i potenziali benefici superano gli eventuali potenziali rischi per la madre e il feto...»;
è evidente che trattandosi di una esperienza limitata nei tempi, nelle modalità e negli effetti conseguenti, appare difficile, se non impossibile, stabilire se i benefici superano i rischi;
tale questione non può essere risolta con un sofisma linguistico, in assenza di dati, definendo le donne in gravidanza «soggetti fragili» e come tali arruolandole tra coloro che vanno prioritariamente vaccinate;
è del tutto plausibile che, così come sono stati necessari studi almeno proforma nei minori per estendere l'autorizzazione, lo stesso debba accadere per la gravidanza e, nel frattempo, la condizione dovrebbe essere considerata al di fuori di quelle situazioni in cui i vaccini COVID vengono impiegati di routine;
la ratio del dover introdurre tale fattispecie è dettata dalla realtà fattuale in cui si trovano le donne in gravidanza, supportando con un'efficacia normativa maggiore quanto previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico a tutela della maternità e paternità), il quale prevede il congedo di maternità di norma nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi al parto;
l'estensione di queste tutele non possono non essere introdotte fino a quando la pandemia da COVID, non verrà risolta, garantendo alla donna il congedo dal momento dell'inizio della gravidanza o consentendole il lavoro da casa;
è fuor di dubbio che, ad oggi, la misura di protezione più efficace contro il contagio è proprio il distanziamento e, pertanto, non si può e non si deve costringere la donna in gravidanza ad esporsi al rischio del contagio sul posto di lavoro, sui mezzi pubblici, fino al settimo mese,
impegna il Governo
ad introdurre, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, quanto illustrato in premessa.
9/3264-A/11. Spessotto, Sapia, Leda Volpi, Colletti, Costanzo, Trano.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2 prevede che a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso a una serie di mezzi di trasporto e il loro utilizzo;
è stato presentato l'emendamento n. 2.4 il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai residenti nelle regioni Sardegna e Sicilia che viaggiano su una tratta che collega la loro regione di residenza con un'altra località nazionale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di adottare, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, quanto illustrato in premessa del presente ordine del giorno.
9/3264-A/12. Corda.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento attiene l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sui mezzi di trasporto;
il comma 1 del citato articolo, introduce al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del decreto in esame, l'articolo 9-quater riportante la stessa rubrica dell'articolo 2 del decreto n. 111;
il comma 1 dell'articolo 2 prevede che a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso a una serie di mezzi di trasporto e il loro utilizzo;
è stato presentato l'emendamento n. 2.3 a firma dello scrivente il quale ha lo scopo di introdurre il comma 2-bis, con la previsione che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 non si applichino a coloro che si spostano per esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità, rientro presso il proprio domicilio, residenza e/o abitazione;
il comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di accogliere nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, quanto previsto in premessa.
9/3264-A/13. Maniero, Sapia, Leda Volpi, Colletti, Costanzo, Trano.
La Camera,
premesso che:
restano invariate le regole per le celebrazioni alle funzioni religiose, come anche le processioni. È previsto il distanziamento, la mascherina obbligatoria e l'igienizzazione delle mani, mentre sono vietati i gesti liturgici, quali vettori di contagio, dallo scambio della pace all'acqua santa, quindi né a messa e né per le processioni è previsto il certificato verde;
appare incomprensibile che non ci sia, ad oggi, alcuna disposizione relativamente a quelle attività diocesane che si configurano come vere e proprie attività d'impiego dato che vi è l'intervento normativo che obbliga, nel pubblico e nel privato, ad essere in possesso del green pass per poter svolgere la propria sfera socio-economica;
impegna il Governo
introdurre nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza e nel rispetto dei protocolli d'intesa tra il Governo e le Confessioni religiose, l'obbligatorietà del possesso del green pass per la partecipazione alle celebrazioni delle funzioni religiose e alle processioni, per le attività diocesane e per tutte quelle attività che necessitano di un contatto sociale che possano comportare un rischio concreto per la diffusione del virus.
9/3264-A/14. Testamento, Sapia, Leda Volpi, Colletti, Costanzo, Trano.
La Camera,
premesso che:
il Rapporto COVID-19 n. 25/2020 dal titolo: «Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento», pubblicato il 15 maggio dall'istituto Superiore di Sanità (ISS), fornisce indicazioni, basate sulle evidenze a oggi disponibili, in tema di trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, di sopravvivenza del virus su diverse superfici e di efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali:
le indicazioni contenute nel documento considerano anche l'impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo. Il Rapporto include anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc.) e precisa i termini usati nell'ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l'ambiente e detergente;
i prodotti che vantano un'azione disinfettante battericida, fungicida, virucida – sottolinea il Rapporto – o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui, i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi;
tali prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati dall'istituto Superiore di Sanità (ISS), o altro organo tecnico-scientifico in ambito Nazionale, e autorizzati dalle Autorità competenti degli Stati membri dell'UE – per l'Italia il Ministero della salute – sotto l'egida dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA);
la ripresa dell'attività scolastica, l'apertura dell'anno pastorale, il rientro vacanziero e la ripresa delle attività lavorative presso rispettivi luoghi di lavoro, impongono una gestione delle sanificazioni e delle purificazioni tali che possono avvenire anche con l'utilizzo di altri sistemi oggi disponibili sul mercato certificati, come nel caso di specie, dall'Agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America, NASA;
in dettaglio, il sistema denominato «Beyond Guardian Air», è dotato di multi tecnologie fra cui la «Active Pure», che ha la capacità di sanificare l'aria e le superfici con una percentuale del 99,99 per cento, utilizzando delle particelle ossidanti (ioni) che, una volta liberate nell'aria, sono in grado di eliminare, distruggendole, i virus in generale, incluso il COVID-19, batteri, contaminanti, allergeni, funghi, odori, anche all'interno delle crepe e delle fessure;
la tecnologia «Active Pure», oltre alla certificazione della NASA, è stata certificata dal Ministero della salute quale dispositivo medico di 1 classe e si può utilizzare anche in presenza di persone e animali;
la tecnologia «Active Pure» ha ricevuto l'onorificenza e l'iscrizione all'albo d'Onore della Tecnologia Spaziale certificata dalla «Space Foundation»;
è una tecnologia che gode del regime di detraibilità al 30 per cento e del credito di imposta in favore di professionisti e aziende, in ottemperanza da quanto disposto dal decreto-legge del 17 marzo 2020, cosiddetto «Cura Italia»,
impegna il Governo:
a predisporre l'utilizzo della tecnologia illustrata in premessa negli uffici pubblici, nelle scuole e negli ospedali;
a eliminare conseguentemente l'utilizzo delle mascherine.
9/3264-A/15. Trano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 ha introdotto le certificazioni verdi COVID-19, green pass, e il comma 1, lettera a) definisce che le certificazioni verdi COVID-19 sono: «... le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2...»;
è stato presentato l'emendamento n. 3.01 il quale prevede all'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, la sostituzione dell'attuale disposizione che riguarda l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, con l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare con esito negativo al virus SARS-CoV-2,
impegna il Governo
introdurre nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, quanto previsto in premessa.
9/3264-A/16. Forciniti, Sapia, Leda Volpi, Colletti, Costanzo, Trano.
La Camera,
premesso che:
l'emendamento 2.2 prevede la soppressione dell'alticcio 2 del provvedimento in esame che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sui mezzi di trasporto;
con tale articolo è stato introdotto l'articolo 9-quater, dopo l'articolo 9-ter come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento, il quale dettaglia la necessità del possesso del green pass, fino al 31 dicembre 2021, per l'utilizzo dei mezzi di trasporto all'interno del territorio nazionale;
altri Paesi dell'Unione europea, tranne la Francia, o vi hanno rinunciato all'utilizzo del green pass per gli spostamenti interni, si veda la Danimarca, o non lo hanno mai introdotto perché non vi è alcuna evidenza che tale strumento possa produrre un'effettiva azione di sicurezza sanitaria nazionale. Ad esempio, l'Inghilterra, non più Paese facente parte dell'Unione, ha ritenuto non opportuno l'adozione di tale strumento perché fortemente limitativo della libertà di circolazione;
il Regolamento Europeo 953/2017, attinente il «quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19», si pone quale obiettivo quello di facilitare la libera circolazione delle persone e delle merci, si veda il Considerando 36, e non il contrario di quello che l'Italia sta perseguendo ostinatamente da tempo, così come per l'accesso ai luoghi e ai servizi pubblici per lo svolgimento della propria vita sociale ed economica;
la Corte Costituzionale spagnola ha bocciato le limitazioni alla libertà tramite l'utilizzo del green pass e, l'impianto normativo di tale disposizione, è stato bocciato anche dai giudici locali che hanno giurisdizione nelle realtà territoriali autonome;
appare evidente la sproporzione della misura che l'Italia ha adottato in palese contrasto col principio della «preferenza comunitaria» rispetto all'ordinamento interno;
appare necessario evitare che il green pass sia utilizzato come strumento discriminatorio,
impegna il Governo
nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, ad attenersi al principio giuridico della «preferenza comunitaria», utilizzando il green pass solo come documento comprovante l'avvenuta vaccinazione o l'assenza da contagio dal virus, non prevedendo così alcuna limitazione alle libertà individuali e allo svolgimento della propria sfera sociale ed economica.
9/3264-A/17. Cabras.
La Camera,
premesso che:
il comma 5, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2021, prevede che i test antigenici o molecolari con esito negativo al virus SARS-CoV-2, abbiano una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test, tali esami danno diritto al rilascio del green pass;
in fase d'esame nella XII Commissione, è stata introdotta la previsione che il green pass rilasciato sulla base di un test antigenico rapido abbia una validità di 48 ore, mentre per il test molecolare è prevista una validità di 72 ore dall'esecuzione;
l'emendamento n. 5.1 prevede una modifica al citato comma 5, introducendo una validità del green pass di 72 ore, non stabilendo alcuna differenziazione di validità tra l'uno e l'altro test dato che entrambi hanno la funzione di rilevare la presenza del virus a chi si sottopone al test,
impegna il Governo
ad estendere, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, a 72 ore la validità del test antigenico rapido.
9/3264-A/18. Paolo Nicolò Romano, Sapia, Leda Volpi, Colletti, Costanzo, Trano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
viene richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19, in corso di validità, anche per l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
nello specifico quindi per svolgere le attività di cui sopra sono soggetti all'obbligo del green pass anche tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che attualmente restano esclusi dall'obbligo di tale certificazione per frequentare la scuola;
tutto ciò può creare situazioni paradossali, infatti può accadere che durante l'orario scolastico nelle palestre si svolgano regolarmente le lezioni di educazione motoria per tutti gli alunni anche senza green pass, mentre la stessa palestra gestita da una Associazione sportiva dilettantistica in orari pomeridiani, diventa improvvisamente «inaccessibile» agli stessi ragazzi perché non in possesso di green pass,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a svincolare dall'obbligo di richiesta del green pass tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative, per tutti i ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.
9/3264-A/19. Bucalo, Frassinetti, Albano.
La Camera,
premesso che:
secondo il sito web del Governo «Report Vaccini Anti COVID-19» aggiornato alla data del 20 settembre sono 82.410.009 il totale delle somministrazioni effettuate mentre sono 40.997.762, pari al 75,91 per cento della popolazione over 12 anni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale;
in particolare nell'ultimo rapporto settimanale del Governo di venerdì 17 settembre si specifica che mancano ancora all'appello più di 5 milioni di italiani da vaccinare (da 12 anni in su) di cui il 3,4 milioni sono over 50;
nelle ultime 72 ore, dopo l'annuncio che con il nuovo decreto-legge dal 15 ottobre il green pass sarà obbligatorio per in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, c'è stata un'impennata con quasi 560 mila dosi somministrate ma l'obiettivo di vaccinare tutti gli italiani dai 12 anni in su per i quali è autorizzato e disponibile il vaccino anti COVID è ancora lontano;
in particolare nella fascia di età over 80 il 94,55 per cento ha già ricevuto la prima dose o dose unica di vaccino contro il COVID e nessuna regione fa registrare un dato inferiore all'80 per cento. Ultima a livello di adesioni è la Calabria con l'81,07 per cento, mentre sfiorano il 100 per cento Toscana, Veneto ed Emilia Romagna. Nella fascia di età 70-79 si è arrivati al 91,24 per cento tra coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino o la dose unica. Anche in questo caso nessuna regione scende sotto quota 80 per cento. Chiude la classifica la Sicilia con l'84,16 per cento, mentre il primato va alla Puglia con il 96,53 per cento. Nella fascia di età 60-69 l'87,46 per cento delle persone ha ricevuto la prima dose o la dose unica. Appena sopra la soglia dell'80 per cento troviamo solo la Sicilia con il 81,13 per cento, mentre il primato va sempre alla Puglia con il 93,90 per cento. Nella fascia di età 50-59 l'82,37 per cento ha ricevuto la prima dose o dose unica e il tasso più basso di vaccinazioni si registra in Friuli Venezia Giulia con il 76,47 per cento mentre il Molise è la prima regione con l'86,98 per cento. Infine nelle fasce più giovane fino a 15 anni si registra un 55 per cento di ragazzi che ha ricevuto la prima dose o dose unica di vaccino mentre nella fascia superiore 16-19 anni si arriva al 76,46 per cento di ragazzi che hanno ricevuto la prima dose o dose unica;
al di là dei dati è necessario individuare misure volte a incrementare ulteriormente il tasso delle persone vaccinate per poter affrontare l'autunno con maggiore serenità ed evitare possibili ed ulteriore chiusure generalizzate delle attività economiche, scolastiche, ricreative, sportive e sociali,
impegna il Governo
a predisporre misure volte ad avviare una campagna d'informazione capillare che coinvolga i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le stesse aziende sanitarie locali affinché si possa arrivare alla «chiamata diretta» verso le persone che ancora non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino.
9/3264-A/20. Siani.
La Camera,
premesso che:
il decreto in conversione introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 come l'impiego della certificazione verde in ambito scolastico, della formazione superiore e nell'ambito socio sanitario-assistenziale, con estensione dell'obbligo vaccinale ad alcune categorie di lavoratori;
con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 e con la successiva n. 35444 del 5 agosto 2021, il Ministero della salute disciplina l'adozione e il rilascio dei «certificati di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19» nei confronti di coloro che per presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale e di coloro che hanno ricevuto il vaccino Reithera, anche al fine di ottenere la certificazione verde europea COVID-19;
il certificato di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 può essere rilasciato in formato cartaceo e ha una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori valutazioni cliniche che saranno successivamente aggiornate quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle certificazioni predisposto anche per consentirne la verifica digitale;
sono abilitati a rilasciare il documento – a titolo gratuito – solo i cosiddetti medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali ovvero i Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito purché operino nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale;
sempre fino alla data del 30 settembre 2021 sul territorio nazionale sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali;
per rilevare l'esenzione al vaccino è necessario procedere ad un approfondimento clinico e ad una valutazione preventiva su tutte le eventuali controindicazioni ad alto rischio di reazioni avverse nel ricevente, ovvero stabilire se, in base alle patologie pregresse, sussistano o meno delle condizioni atte a compromettere la capacità del vaccino di indurre un'adeguata risposta immunitaria;
a tale scopo, non di rado, viene richiesto il supporto ed il parere tecnico dei medici di medicina generale (medici di base) perché maggiormente informati sulle condizioni di salute dei pazienti, presenza di eventuali patologie pregresse, stile di vita e terapie farmacologiche in atto contrastanti con l'efficacia del vaccino,
impegna il Governo
a far data dal prossimo 1° ottobre 2021, a consentire a tutti i medici di medicina generale e a tutti i pediatri di libera scelta dell'assistito, anche quelli non impegnati nella campagna di vaccinazione, di rilasciare, previa conoscenza della storia clinica del paziente ed esaminata nel dettaglio la cartella sanitaria, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov-2, valida per ottenere il green pass.
9/3264-A/21. Sodano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
il Titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008, noto come Testo Unico sull'igiene e sicurezza del lavoro, impone ai datori di lavoro pubblici e privati misure di prevenzione per tutelare i lavoratori anche dai rischi biologici in tutti i comparti lavorativi;
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha acclarato il maggior rischio di contagio da COVID-19, qualora fossero presenti uno o più soggetti infetti negli ambienti confinati, in cui rientrano locali aperti al pubblico;
il tema della qualità dell'aria negli ambienti confinati è cruciale per la tutela della salute ed il benessere delle persone, a partire da chi per motivi di lavoro e di studio deve obbligatoriamente trascorrere più ore al giorno in ambienti confinati;
la sicurezza dei docenti, degli studenti e di tutto il personale scolastico richiede una maggiore attenzione a porre in essere tutte le misure atte a ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione, specialmente in ambienti al chiuso attraverso sistemi validati scientificamente per efficacia e sicurezza;
studi e ricerche condotti a livello internazionale tra cui quello pubblicato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) hanno dimostrato che a basse concentrazioni di CO2 (pari o inferiori a 700 ppm) il rischio di respirare aria potenzialmente infetta è inferiore all'1 per cento. Sempre SIMA in uno studio ha dimostrato come una ventilazione interna adeguata (Ventilazione Meccanica Controllata – VMC) sia in grado di diluire gli inquinanti aerodispersi, compresi quelli di origine biologica come batteri e virus, e di ridurre il rischio di respirare particelle infette del 99,6 per cento,
impegna il Governo
a dotare tutti gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale, di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti, di sistemi di purificazione e di filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare le particelle tramite sistema di purificazione disinfettante.
9/3264-A/22. De Toma.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge recanti misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19, ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
resta, dunque, fondamentale per lo svolgimento dell'attività scolastica in presenza, valutare di sottrarre la spesa per i servizi scolastici ed educativi comunali dai tetti di spesa per il personale previsti dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58;
considerando che:
la normativa attualmente vigente non prevede un regime assunzionale specifico per il personale educativo-scolastico. Ciò determina una forte concorrenza dei diversi settori amministrativi sulle poche risorse finanziarie disponibili per le assunzioni. Senza una norma di potenziamento che sottragga le spese per questi servizi dai vincoli assunzionali vigenti, sarà estremamente difficile che i comuni possano garantire un livello di personale sufficiente per mantenere i livelli di sicurezza previsti dai protocolli di ripresa dell'attività educativo scolastica in presenza; come pure sarà impossibile garantire le supplenze necessarie per sostituire il personale che eventualmente dovesse risultare privo di green pass,
impegna il Governo
ad adottare, con impellenza, nel prossimo provvedimento utile, misure per prevedere di sottrarre la spesa per i servizi scolastici ed educativi comunali dai tetti di spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni.
9/3264-A/23. Quartapelle Procopio.
La Camera,
premesso che:
le misure di contenimento della spesa dedicata ai costi del personale che negli ultimi anni hanno interessato il Servizio sanitario nazionale, ha generato, nel medio periodo, una carenza di professionisti nelle strutture del territorio nazionale che il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da COVID-19 ha sicuramente aggravato;
nonostante le misure fino ad ora introdotte, durante l'emergenza sanitaria, per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere e agli enti del Servizio sanitario nazionale, alle RSA di poter reclutare, in tempi rapidissimi, professionisti sanitari ancora mancano all'appello molte figure professionali;
l'emergenza che il Paese ha affrontato e che ancora sta affrontando da oltre un anno e mezzo ha reso evidente l'importanza di poter contare su una assistenza sanitaria efficiente e in grado di rispondere a minacce rese più insidiose da un sistema economico sempre più aperto e globalizzato;
le stesse indicazioni della Commissione UE per la fase post-crisi in Italia sono per un aumento consistente degli investimenti pubblici nell'assistenza sanitaria e nell'adozione di politiche volte alla valorizzazione del personale sanitario con l'obiettivo di rimuovere gli impedimenti alla formazione, all'assunzione e al mantenimento in servizio di questa preziosa risorsa che rischia di diventare sempre più scarsa nei prossimi anni nel panorama europeo;
secondo la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) mancano 60 mila infermieri (quasi 27 mila a Nord, circa 13 mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole) e questo mette a rischio non solo l'assistenza ma anche l'applicazione del PNRR che sull'assistenza territoriale ho posto il fulcro della sua attenzione;
in particolare se si guarda il territorio della provincia di Bergamo mancano all'appello tra operatori che andranno in pensione e le linee tracciate dal PNRR circa 180 professionisti tra medici, infermieri, ASA, ausiliari socioassistenziali,
impegna il Governo
alla luce dei fatti sopraesposti a prevedere nel primo provvedimento utile e comunque non oltre la prossima legge di Bilancio risorse economiche e finanziarie adeguate affinché si possa pervenire in tempi rapidi all'aumento considerevole dei posti disponibili per l'anno accademico 2022-2023 delle professioni sanitarie infermieristiche e sociosanitarie necessarie non solo a garantire l'assistenza sanitaria, sociosanitaria e territoriale, ma anche l'attuazione dei programmi del PNRR.
9/3264-A/24. Carnevali.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame ha modificato la capienza massima consentita per la partecipazione del pubblico a eventi e competizioni agonistiche svolte al chiuso, inclusi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, da intrattenimento e per musica dal vivo;
la modifica, in particolare, porta dal 25 al 35 per cento la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico che abbiano luogo in zona bianca, al chiuso, e con un numero di spettatori superiore a 2.500;
tali iniziative si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale, fermo restando che l'accesso a tali eventi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetti green pass);
per quanto concerne tali eventi culturali, i protocolli sanitari imposti e l'obbligo del green pass riducono notevolmente le occasioni di contagio e la possibile diffusione del virus all'interno degli spazi dedicati, anche grazie a nuove tecnologie a basso costo (vedi, ad esempio, filtri di ventilazione), che sono concepite proprio per garantire la costante salubrità dell'ambiente e ovviare – ancor di più – a possibili infezioni;
il settore della cultura, degli eventi e degli spettacoli dal vivo è stato uno dei settori maggiormente colpito e penalizzato dalle misure di contenimento della pandemia e la fine imminente della stagione estiva renderà ancor più problematico lo svolgimento degli eventi all'aperto;
il contingentamento degli spettatori incide negativamente non solo sulle remunerazioni di artisti e imprese culturali, ma anche sugli stessi spettatori, che risentono inevitabilmente di un aumento del costo dei pochi biglietti in circolazione che non fa che tradursi in un'ulteriore barriera di accesso alla fruizione della cultura e del patrimonio culturale, in totale difetto rispetto al principio di promozione e valorizzazione dello stesso che la nostra Costituzione, ex articolo 9, inserisce direttamente fra i principi fondamentali dell'ordinamento;
il «fattore culturale» è infatti il carattere distintivo di ogni espressione artistica e si innesta nel sistema di valori delineato dalla nostra legge fondamentale come strumento di rimozione delle diseguaglianze di fatto, in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, ma anche in relazione al principio personalista che l'articolo 2 sancisce richiedendo «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;
a distanza di esattamente sei anni dall'emanazione del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146 – con cui si è finalmente qualificata espressamente l'apertura al pubblico di musei, istituti e luoghi di cultura quale servizio pubblico essenziale – non può non registrarsi come, a partire dallo scoppio della pandemia, vi sia stato una sorta di disinteresse nel riconoscere tale dignità agli eventi dello spettacolo e solo ora si tenta giustamente di porvi rimedio nel tentativo di ovviare ai ritardi accumulati nel processo di normalizzazione del settore;
nonostante gli importanti e univoci segnali arrivati dal governo su questo tema, si ritiene opportuno ribadire come un aumento della capienza massima per gli spettacoli e gli eventi culturali al chiuso rappresenti una priorità sociale e culturale prima ancora che economica,
impegna il Governo
a valutare, ferma la considerazione dell'andamento epidemiologico e del numero di ricoveri, l'innalzamento della soglia di capienza massima prevista per gli eventi e gli spettacoli svolti al chiuso almeno fino al 50 per cento del totale, così da garantire la rapida ri-normalizzazione del settore culturale e dei fattori di promozione sociale che esso contraddistinguono.
9/3264-A/25. Fregolent, Ungaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, con l'introduzione dell'articolo 2-bis in sede di Commissione, ha esteso l'obbligo vaccinale anche ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie, riducendo ulteriormente il rischio di diffusione del virus e innalzando notevolmente i livelli di sicurezza delle relative strutture;
l'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede la possibilità per gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti di green pass, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione delle strutture ospedaliere;
l'attuale formulazione della predetta disposizione, tuttavia, ha destato più di qualche dubbio interpretativo, in quanto il riferimento alle sole sale d'attesa e di accettazione dei reparti ospedalieri e solo alla fase di accompagnamento del paziente nel momento del ricovero non sembra ricomprendere tutte quelle attività di assistenza e cura che notoriamente gli accompagnatori dei pazienti esercitano nei confronti dei propri cari;
il diritto di visita, di accompagnamento e di cura è diretto corollario del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e la sua garanzia rappresenta un'esigenza indefettibile, soprattutto in relazione a fasi dense di preoccupazioni e paure quali sono quelle che caratterizzano il dover fare fronte a una patologia di un proprio caro,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative necessarie affinché le strutture ospedaliere, socio-assistenziali e sociosanitarie possano garantire la possibilità dei famigliari di pazienti non affetti da COVID-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza e non solo nelle relative sale di attesa e di accettazione, fermo restando l'obbligo di presentazione del green pass e il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza necessari a prevenire la diffusione del virus, così da tutelare il diritto fondamentale di cura e assistenza dei propri cari e conciliarlo con le esigenze di prevenzione dei contagio.
9/3264-A/26. Noja, Ungaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame sancisce che al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza, salvo circostanze eccezionali;
al fine di tutelare la salute pubblica, mantenere adeguate condizioni di sicurezza e rendere effettivo il diritto all'istruzione – così come previsto dall'articolo 34 Costituzione – viene introdotto per il personale scolastico e per chiunque acceda a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche l'obbligo di essere in possesso del green pass;
la disciplina vigente in tema di durata e termine dell'isolamento e della quarantena nei confronti degli studenti e dei docenti venuti a contatto con un soggetto positivo al COVID-19 prevedono un periodo di quarantena di quattordici giorni dall'ultimo contatto, oppure un periodo di quarantena di dieci giorni dall'ultima esposizione al virus laddove si sia provveduto a effettuare un test antigenico o molecolare il decimo giorno, con esito negativo;
non appare di poco conto il fatto che, nel caso in cui l'isolamento sia disposto per uno studente, ciò comporterebbe il coinvolgimento e l'attivazione della quarantena solo della relativa classe di appartenenza, mentre nel caso in cui il contatto riguardasse un docente, ciò porterebbe all'imposizione della didattica a distanza per tutte le classi a questi assegnate;
l'attuale disciplina della quarantena preventiva non sembra tenere in debita considerazione le differenze che caratterizzano le varie ragioni per cui è possibile ottenere il green pass, posto che in una logica di bilanciamento e contemperamento degli interessi in gioco (rischio di contagio versus tutela del diritto fondamentale all'istruzione) non sembrerebbe irrazionale prevedere un più breve termine di quarantena precauzionale per quei soggetti che sono entrati, sì, in contatto con un soggetto positivo, ma che hanno comunque completato il ciclo vaccinale e godono, quindi, del più alto grado di immunizzazione dal virus,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative necessarie a ridurre il periodo di isolamento fiduciario per quegli studenti e docenti che siano entrati in contatto con un soggetto affetto da COVID-19 ma che siano in possesso del green pass in ragione del completamento del ciclo vaccinale, prevedendo che tale isolamento possa interrompersi laddove si sia effettuato un test antigienico o molecolare con esito negativo, al fine di contemperare le ragioni di sicurezza con la necessità di garantire la partecipazione alle lezioni in presenza in coerenza con gli obiettivi richiamati in premessa.
9/3264-A/27. Toccafondi, Ungaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis del provvedimento in esame introduce la previsione che una circolare del Ministero della salute specifichi quali siano le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie di altri Stati che possano essere riconosciute come equivalenti a quelle somministrate in Italia;
che numerosi cittadini iscritti all'AIRE hanno completato il ciclo vaccinale con sieri non ancora riconosciuti come equivalenti a quelli già validati dall'Agenzia europea per i medicinali non per scelta ma perché così disposto dalle autorità del territorio nel quale risiedono regolarmente;
che questo fa sì che per avere il cosiddetto green pass debbano sottoporsi a un tampone periodico ovvero a una nuova vaccinazione, vedendo così limitata la propria circolazione sul territorio nazionale, nonché la partecipazione ad eventi e a numerose attività culturali e quotidiane,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative necessarie a garantire l'emanazione della circolare richiamata in premessa entro il 1° ottobre prossimo venturo, al fine di non discriminare ulteriormente, per cause loro non imputabili, i cittadini italiani che risiedono all'estero e i loro familiari.
9/3264-A/28. Ungaro, Migliore.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame estende l'obbligo di essere in possesso del green pass a numerose categorie di lavoratori, anche al fine di favorire una più massiccia adesione alla campagna vaccinale;
la disciplina vigente in tema di durata e termine dell'isolamento e della quarantena nei confronti dei cittadini venuti a contatto con un soggetto positivo ai COVID-19 prevedono un periodo di quarantena di quattordici giorni dall'ultimo contatto, oppure un periodo di quarantena di dieci giorni dall'ultima esposizione al virus laddove si sia provveduto a effettuare un test antigenico o molecolare il decimo giorno, con esito negativo;
detta disciplina non tiene in debita considerazione le differenze che caratterizzano le varie ragioni per cui è possibile ottenere il green pass, non prevedendo un trattamento privilegiato per quei soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale e quindi presentino un livello di immunizzazione che comparativamente presente o più elevato rispetto alle altre categorie;
in una logica di bilanciamento e contemperamento dei diritti di cittadinanza in gioco e per rafforzare anche con incentivi positivi la vaccinazione del maggior numero di soggetti non ancora vaccinati, appare funzionale prevedere un più breve termine di isolamento fiduciario per quei soggetti che sono entrati, sì, in contatto con un soggetto positivo, ma che hanno comunque completato il ciclo vaccinale e godono del più alto grado di immunizzazione dal virus,
impegna il Governo
a adottare le iniziative necessarie a ridurre il periodo di isolamento fiduciario per quei soggetti che siano entrati in contatto con una persona affetta da COVID-19 e che abbiano completato il ciclo vaccinale, prevedendo che tale isolamento possa interrompersi allorquando si sia effettuato un test antigienico o molecolare con esito negativo, al fine di contemperare le ragioni di sicurezza con la necessità di garantire la libertà di circolazione e di partecipazione alla vita sociale e familiare, nonché incentivare l'adesione al ciclo vaccinale.
9/3264-A/29. Marco Di Maio, Ungaro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;
numerosi sono i casi di cittadini che, per meri problemi burocratici o mancanza di comunicazione tra i sistemi informatici degli enti, non hanno ottenuto il «pass» completo, con ingiustificata limitazione della libertà personale: spesso hanno avuto solo una dose di vaccino, perché si sono ammalati o prima o dopo la prima somministrazione, il loro ciclo vaccinale dovrebbe essere considerato completato e, invece, il loro pass risulta non valido oppure della durata di soli 6 mesi; in altri casi si tratta di problemi di comunicazione tra Asl o tra Regione e Regione, ma altre volte l'inghippo è solo burocratico e addirittura tecnologico; c'è perfino chi ha fatto le due dosi e non ha ricevuto nulla;
la non erogazione della certificazione verde COVID-19 completa potrebbe comportare gravi problemi per la vita quotidiana e precludere anche l'accesso al luogo di lavoro, pur avendone il cittadino tutti i diritti e rispettando le disposizioni di legge,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria e derogatoria all'obbligo di impiego della certificazione verde da COVID-19 in caso di mancato rilascio per problemi burocratici e, in ogni caso, per colpa non ascrivibile al cittadino, anche attraverso la possibilità di esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione per accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione.
9/3264-A/30. Giovanni Russo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;
con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, scuola, per viaggiare su intercity, treni ad alta velocità e aerei è scattata la corsa ai test antigenici per chi non è vaccinato;
a contribuire al grande numero di richieste di tamponi è stata anche la decisione del governo di calmierare i prezzi, ma su circa 9 mila farmacie che effettuano tamponi in Italia, sarebbero circa 6 mila quelle che applicano il prezzo calmierato (15 euro per adulti e 8 euro per minori);
tra poche settimane l'obbligo della certificazione verde da COVID-19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con il paradosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro;
in Francia i tamponi sono gratuiti per i residenti, che devono semplicemente presentare la prescrizione medica e la tessera sanitaria; i tamponi sono gratuiti anche nel Regno Unito, con un kit che si può ordinare sul sito del Governo e viene consegnato a casa nel giro di tre giorni; in Spagna i test sono gratuiti negli ospedali per i cittadini spagnoli che presentano sintomi; in Belgio i residenti che non sono stati ancora completamente vaccinati hanno diritto a due tamponi molecolari gratuiti;
anche dove i tamponi sono a pagamento, come in Germania, il costo è di 0,75 centesimi: una famiglia di cinque persone in Germania per valutare la negatività o la positività al COVID acquista una sola confezione di cinque tamponi a 3,75; la stessa famiglia in Italia per acquistare cinque confezioni di tamponi antigenici spenderebbe un totale di 40,00 euro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza;
a valutare un'ulteriore riduzione del prezzo dei tamponi.
9/3264-A/31. Ferro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;
consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;
la vaccinazione pediatrica è ancora al centro delle attenzioni della comunità scientifica: alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza affrontano l'infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli, anche se raramente, possono ammalarsi gravemente di COVID e quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di SARS-CoV-2;
il dibattito è aperto e non tutti gli Stati si comportano allo stesso modo sul tema: in Germania, ad esempio, la commissione specializzata indipendente presso il Robert Koch Institut non consiglia di somministrare vaccini in modo generalizzato nella fascia 12-17 anni, giudicando, sulla scorta delle evidenze acquisite, che l'impatto dell'infezione nella fascia in questione sia troppo piccolo per giustificate il vaccino per tutti i bambini sani, tanto più che la sicurezza del vaccino non è considerata ancora sufficientemente documentata nello specifico gruppo di età;
sono ancora troppe le preoccupazioni manifestate da autorevoli esponenti del mondo accademico e scientifico in ordine alla somministrazione, ancora invia sperimentale, del vaccino anti COVID-19 a soggetti i cui sistemi immunologici e neurologici sono ancora in fase di sviluppo e dunque potenzialmente più vulnerabili agli effetti avversi rispetto agli adulti,
impegna il Governo
a prevedere che l'adozione dei provvedimenti anti COVID-19 destinati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli concernenti la somministrazione vaccinale, sia subordinata alla acquisizione del parere del Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità reso all'esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi all'adozione medesima.
9/3264-A/32. Maschio, Varchi, Gemmato.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico;
nella stessa ottica si pone «Il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/2022)» sottoscritto dal Ministero dell'istruzione e le competenti associazioni sindacali lo scorso 14 agosto 2021;
al punto 8 del documento, che disciplina l'utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi, si legge «Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto in esame, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso»;
in sostanza, l'uso e concessione delle palestre delle scuole alle associazioni sportive e, in generale, ad enti esterni è valutabile solo in zona bianca;
tale disciplina è confermata anche nel «Piano scuola 2021-2022. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione» con riferimento alle indicazioni fornite alle istituzioni scolastiche per la pianificazione delle attività relative a «Educazione fisica e palestre»;
nonostante i protocolli delle federazioni sportive nazionali prevedano, finalmente, dopo oltre un anno di «stop» forzato, la ripresa dell'attività sportiva, anche in zona «gialla», nonostante le associazioni sportive si siano adeguate alle numerose normative sanitarie e anche i campionati siano ripartiti in sicurezza, paradossalmente non è concesso a tali enti di usufruire delle palestre scolastiche per gli allenamenti;
per la partecipazione alle attività delle associazioni sportive è, peraltro, richiesto il possesso della certificazione verde da COVID-19, che si aggiunge ai rigorosi protocolli di sicurezza adottati per il contenimento dei contagi;
è di fondamentale importanza consentire agli sportivi di tornare ad allenarsi, a praticare tutte le discipline sportive di cui i nostri ragazzi e arieti, sono appassionati; soprattutto, è necessario garantire la possibilità di tornare a vivere attraverso lo sport occasioni di crescita e socializzazione, dopo un anno e mezzo durante il quale la nostra quotidianità è rimasta sospesa nel limbo,
impegna il Governo
alla luce delle misure recate dal provvedimento relative all'accesso in sicurezza agli edifici scolastici, a garantire su tutto il territorio nazionale l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, agli enti terzi che ne facciano richiesta, nel rispetto delle regole e dei protocolli ritenuti necessari.
9/3264-A/33. Varchi, Maschio, Frassinetti, Bucalo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame disciplina, all'articolo 1, lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie, nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021/2022;
insieme all'indicazione delle misure di sicurezza minime da rispettare in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, si dispone che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico e universitario, compresi gli studenti universitari, deve essere in possesso della certificazione verdi COVID-19, con l'obbligo di esibirla;
manca, tuttavia, una regolamentazione circa l'obbligo di green pass per la vasta categoria di studenti di età superiore ai dodici anni;
il vaccino è stato approvato dall'Ema nella fascia 12-18 anni e per tale fascia di età l'Agenzia italiana del farmaco ha approvato i vaccini di Pfizer e Moderna;
secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità del 18 agosto, la vaccinazione riesce a ridurre notevolmente la possibilità di essere contagiati, con un'efficacia dell'82,5 per cento, ed anche quella di trasmettere il virus; vaccinare quante più persone possibili, in tutte le fasce d'età, è fondamentale per contenere gli effetti della pandemia e per scongiurare lo sviluppo di varianti;
in Europa, nonostante prosegua la discussione circa la necessità di immunizzare i ragazzi under 18, in quasi tutti i Paesi membri, la campagna vaccinale di massa degli adolescenti sta proseguendo con percentuali molto soddisfacenti; la vaccinazione degli adolescenti contribuisce al ritorno al normale funzionamento delle scuole, consente di offrire condizioni ottimali per il successo degli studenti e di combattere l'abbandono scolastico, promuove il benessere dei ragazzi attraverso un ritorno alla comunità, limitando i rischi per il personale e gli studenti vulnerabili;
il presente decreto-legge affida al Commissario straordinario la predisposizione di un piano di screening della popolazione scolastica, il quale tuttavia, è effettuato a campione o per le scuole cosiddette sentinella ma non è di natura sistematica e non a tappeto (tranne che in alcune regioni, come ad esempio in Veneto),
impegna il Governo
a valutare la possibilità di rafforzare i programmi di screening nelle scuole, in modo da monitorare costantemente il livello di circolazione del virus negli istituti scolastici, nonché di prevedere anche per gli studenti di età superiore ai dodici anni l'obbligo di certificazione verde COVID-19, sulla base anche dei progressi della campagna vaccinale per tale fascia di età, o prevedere, in alternativa all'obbligo di green pass, l'obbligo di mascherina per i medesimi soggetti, al fine di poter svolgere e proseguire l'attività didattica in presenza e in sicurezza.
9/3264-A/34. Baldini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame disciplina, all'articolo 1, lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie, nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021/2022;
insieme all'indicazione delle misure di sicurezza minime da rispettare in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, si dispone che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico e universitario, compresi gli studenti universitari, deve essere in possesso della certificazione verdi COVID-19, con l'obbligo di esibirla;
le indicazioni del piano scuola 2021-22, che recepisce le indicazioni generali organizzative e igienico-sanitarie fornite dal Comitato Tecnico Scientifico-CTS contenute nella circolare del Ministero dell'istruzione n. 1107 del 22 luglio 2021, con riferimento all'inclusione scolastica, raccomanda la necessità di assicurare agli studenti con disabilità la presenza quotidiana a scuola, e per gli alunni con bisogni educativi speciali la necessità di garantire una vera e partecipata dimensione inclusiva – adottando tutte le misure organizzative possibili, d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità;
per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, il suddetto piano scuola considera necessari anche «accomodamenti ragionevoli», coerenti con le seguenti indicazioni del CTS, a condizione che tali studenti possano agevolmente seguire la programmazione scolastica, scongiurando al massimo e, laddove possibile, il ricorso alla didattica a distanza, che ha procurato nel precedente anno scolastico, enormi disagi a loro e alle loro famiglie;
un primo intervento volto a incrementare i posti degli insegnanti di sostegno è stato previsto con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto sostegni-bis) che ha autorizzato, in via straordinaria per l'avvio del prossimo anno scolastico, assunzioni a tempo determinato nella scuola; un intervento che permetterà di stabilizzare circa 11 mila insegnanti per i posti di sostegno e tra gli assunti a tempo determinato, dopo un anno di prova e previa valutazione finale, la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato, includendo anche docenti della prima fascia delle graduatorie provinciali;
tuttavia, questo primo intervento legislativo non riuscirà a risolvere l'emergenza del sostegno per gli alunni disabili per l'anno scolastico in corso, soprattutto nel sud d'Italia, dove i posti in organico di diritto risultano particolarmente irrisori;
la garanzia della continuità didattica per gli studenti disabili con adeguata copertura dei posti di sostegno in tutto il territorio nazionale richiede l'allocamento di risorse aggiuntive per l'incremento dei posti e per la trasformazione dei precari di sostegno in insegnanti di ruolo e in organico di diritto,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di predisporre, nell'ambito della prossima manovra finanziaria e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'accantonamento di risorse economiche volte a incrementare la copertura dei posti di sostegno e a garantire la ripresa e la continuità delle attività didattiche in presenza a beneficio degli alunni con disabilità.
9/3264-A/35. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», introduce disposizioni volte a garantire la continuità dell'anno accademico per gli studenti universitari;
tra le disposizioni si prevede, all'articolo 1, comma 6, l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per gli studenti che vogliano sostenere esami o frequentare lezioni in aula;
vi è la legittima diffusa perplessità che tale obbligo sia in contrasto con l'assenza dell'obbligatorietà vaccinale e che quindi leda il principio costituzionale del diritto universale allo studio, dal momento in cui risulta essere selettivamente limitante per i giovani universitari;
l'obbligo di esibire un green pass negli atenei può rappresentare un ostacolo alla formazione dei giovani su tutto il territorio nazionale e non è giustificato da un'attuale e congrua utilità nel contrasto alla diffusione del virus, tale da ledere un altro diritto fondamentale,
impegna il Governo
a tutelare in maniera netta e inequivocabile il diritto allo studio degli studenti universitari, senza discriminazioni di alcun tipo.
9/3264-A/36. Suriano, Sarli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per viaggiare; disposizioni che si aggiungono all'obbligo di certificazione per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri e cinema;
tra poche settimane l'obbligo della certificazione verde da COVID-19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con il paradosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro e, nella migliore delle ipotesi, si vedrà escluso dall'accesso a numerosi servizi ed attività;
nonostante ciò, paradossalmente, nessuna misura precauzionale o altrettanto limitativa della libertà personale è stata disposta per l'accesso sul territorio italiano di cittadini extraeuropei, persone che molte volte sono sprovviste di documenti di riconoscimento e alle quali spesso diviene difficile eseguire un tampone, a volte per l'urgenza di trasportarle nelle strutture di accoglienza, altre perché lo rifiutano;
i dati forniti dal Ministero dell'interno nel cruscotto statistico giornaliero aiutano a comprendere la portata del fenomeno: quest'anno il totale di migranti sbarcati in Italia nel periodo tra giugno e agosto, ossia nei mesi estivi, è stato del 73,8 per cento superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2020; se il confronto viene effettuato con il 2019, la crescita è stata del 591,6 per cento;
e ancora, secondo le stime di Ismu, Iniziative e studi sulla multietnicità, in Italia gli stranieri non regolarizzati sono oltre 700.000: 500 mila migranti irregolari più alcune decine di migliaia di cittadini comunitari non residenti che lavorano saltuariamente; ci sono inoltre circa 55 mila persone senza dimora, i minori stranieri non accompagnati e poi 200 mila migranti che hanno fatto domanda di regolarizzazione;
è notizia di questi giorni, peraltro, che gli immigrati irregolari sfrutterebbero le regole sanitarie dell'emergenza COVID per evitare le espulsioni: le compagnie aeree e marittime, infatti, richiedono con certificazione che i passeggeri siano negativi al Coronavirus e il rifiuto di sottoporsi al test equivale alla garanzia di restare sul suolo italiano;
la portata del fenomeno è tale da imporre immediate misure di contenimento dei contagi per scongiurare il rischio che esploda in una nuova emergenza sanitaria incontrollata e incontrollabile,
impegna il Governo
fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, a limitare le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.
9/3264-A/37. Lucaselli, Montaruli, Bignami.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione in legge il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
l'essersi sottoposto a vaccinazione, non comporta la certezza di non contrarre il virus e di poterlo trasmettere ad altri, tant'è vero che si dovrà programmare, a breve, una terza dose a dimostrazione che la base anticorpale in taluni soggetti vada a digradarsi dopo un lasso di tempo più ristretto;
il rilascio del green pass avviene o per chi è vaccinato o per coloro che si sono sottoposti a tampone il cui esito è risultato essere negativo;
i costi dei tamponi sono calmierati fino al 30 novembre 2021, così come previsto dall'emendamento n. 5.5 a prima firma dell'Onorevole Menga, approvato in corso di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per cui il costo è di 8 euro per la fascia d'età sotto i 18 anni, mentre per tutti gli altri è di 15 euro tranne per i soggetti definiti «fragili» per i quali è prevista la gratuità;
è più efficace operare, nell'ambito di un protocollo di prevenzione generalizzato e di contrasto alla diffusione del virus, con prestazioni diagnostiche mediante test antigenici rapidi o molecolari, anche su campione salivare e sierologico, attraverso l'erogazione, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio Sanitario Nazionale,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo intervento utile, anche mediante decretazione di urgenza, iniziative volte alla gratuità delle prestazioni diagnostiche mediante test antigenici rapidi o molecolari, anche su campione salivare, a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
9/3264-A/38. Menga, Romaniello, Colletti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitaria, sociali e in materia di trasporti;
l'articolo due del decreto-legge in esame, novellando il decreto-legge 52 del 2021, introduce l'articolo 9-quater che, al comma 1, lettera e), ha previsto l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'utilizzo di autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come da ultimo sostituite dall'ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021, hanno previsto per i medesimi autobus due criteri: distanza di almeno un metro tra passeggeri non conviventi e limite massimo di riempimento fissato all'80 per cento dei posti disponibili:
l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, che dal prossimo 15 ottobre sarà esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.
9/3264-A/39. Rosso, Bagnasco, Spena.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, cosiddetto «decreto riaperture», stabilisce che le certificazioni verdi COVID-19, attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
il disegno di legge in esame, con una modifica all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 52 del 2021, introdotta durante l'esame in Commissione referente, estende da 48 a 72 ore la validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. La norma così modificata, prevede quindi che il green pass abbia una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido, e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare, sia nel caso di test molecolare su campione nasofaringeo e orofaringeo, sia nel caso di test su campione salivare; la modifica suddetta è anche conseguenza dei costanti aggiornamenti relativi agli studi in questo ambito e alle nuove evidenze scientifiche, nonché alle indicazioni pubblicate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
anche in virtù dei suddetti aggiornamenti scientifici si è, per esempio, provveduto ad aggiornare ed allungare a dodici mesi, la durata di validità della certificazione verde per chi ha ultimato il ciclo di vaccinazioni, ma anche ai soggetti guariti che hanno fatto una sola dose del vaccino,
impegna il Governo:
a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di:
valutare l'opportunità di estendere a dodici mesi la validità della certificazione verde per i soggetti con accertata infezione da SARS-CoV-2, negativizzati, anche in assenza di somministrazione della dose unica di vaccino;
prevedere l'estensione a settantadue ore, della validità dei test antigenici rapidi sia su campione nasofaringeo e orofaringeo, che su campione salivare.
9/3264-A/40. Musella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, introduce l'obbligo del possesso della certificazione verde e numerose ulteriori misure anti COVID per consentire l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, nonché misure in materia di trasporti;
una delle finalità del disegno di legge è certamente quella di accelerare, anche attraverso il potenziamento dell'obbligo del green pass, la campagna vaccinale sul tutto il nostro territorio nazionale, e somministrare il vaccino anti COVID al maggior numero di cittadini per la riduzione dei contagi;
proprio con l'obiettivo di raggiungere e vaccinare il maggior numero di cittadini, alcune regioni ed enti locali, si sono in questi lunghi mesi attivati con dei camper vaccinali è altre unità mobili proprio per cercare di raggiungere quelle persone che vivono e risiedono in territori e comuni dell'entroterra meno collegati e più difficilmente raggiungibili. Sono di solito unità mobili con delle équipe operative spesso composte da un medico, un infermiere vaccinatore e un infermiere,
impegna il Governo
al fine di accelerare la campagna vaccinale, e ridurre la diffusione dei contagi da SARS-Cov-2, a prevedere, d'intesa con gli enti territoriali, risorse e iniziative volte al potenziamento delle unità mobili allestite per le attività di vaccinazione, con relativa équipe operativa, destinate prioritariamente a offrire il servizio vaccinale ai residenti dei piccoli comuni dell'entroterra e dei territori più isolati.
9/3264-A/41. Novelli, Versace, Bagnasco.
La Camera,
premesso che:
a decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), il disegno di legge di conversione in esame prevede nuove norme per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto, prevedendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei medesimi mezzi di trasporto;
nel testo approvato dalla commissione referente, è ora prevista, positivamente, l'estensione dell'obbligatorietà del green pass anche al settore delle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche laddove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio, ossia senza più dover ricorrere al contingentamento delle vendite di biglietti. Questo consente di coniugare la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini e dei turisti, con la piena ripresa e la programmazione delle attività economiche legate alla montagna e alla prossima stagione sciistica,
impegna il Governo
ad estendere, l'obbligo di green pass di cui in premessa, a tutti gli impianti del settore delle funivie, cabinovie, seggiovie e sciovie, a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche.
9/3264-A/42. Bond.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
il provvedimento dispone l'estensione dell'impiego della certificazione verde, asseritamente al fine di consentire la ripresa di tutte le attività, di istruzione e formazione, di lavoro e d'impresa;
di fatto tali disposizioni si risolvono in un ennesimo ulteriore aggravio a carico di numerosissime imprese ed esercizi commerciali che ne limiteranno le possibilità di ripartenza dopo oltre un anno di chiusure ed estremi sacrifici;
le categorie devono essere sostenute e a tal fine è opportuno destinare alle stesse le risorse ingiustamente spese per la corresponsione del reddito di cittadinanza in favore di chi non ha i requisiti necessari;
in seguito ai controlli effettuati dall'Inps nei mesi tra gennaio e agosto di quest'anno sono, infatti, già oltre milletrecento i sussidi revocati, quasi il triplo di tutti quelli revocati nel 2020;
il reddito di cittadinanza costituisce una voce molto rilevante del nostro bilancio nazionale e in quanto tale occorre vigilare con attenzione e fermezza sugli abusi perpetrati, superando il modello degli accertamenti successivi in favore di un meccanismo che preveda l'erogazione del beneficio solo dopo la verifica di tutti i requisiti necessari,
impegna il Governo
a destinare risorse al sostegno delle imprese e degli esercizi commerciali di cui in premessa, disponendo a tal fine l'immediata sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza in tutti i casi in cui non sia ancora stata completata la verifica in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti.
9/3264-A/43. Lollobrigida, Zucconi, Ferro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame dispone l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde anche per i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
grazie al finanziamento della Commissione europea, alla Croce Rossa Italiana e al Gruppo Ferrovie dello Stato è oggi possibile sottoporsi a titolo gratuito a test antigenico nelle strutture predisposte al di fuori delle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Santa Maria Novella, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Genova Piazza Principe e Napoli Centrale;
il presente provvedimento non introduce alcun esplicito obbligo alla vaccinazione permettendo quindi la possibilità di ottenere la certificazione verde anche attraverso l'esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti;
un tracciamento efficace è uno strumento indispensabile per l'individuazione di contagiati o di eventuali focolai;
lo spostamento degli individui non ancora vaccinati attraverso il trasporto regionale non è meno pericoloso – a parità di durata dell'esposizione a un eventuale contagiato – rispetto allo spostamento dei medesimi soggetti mediante i servizi ferroviari di cui all'articolo 3 lettera c) del presente provvedimento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire l'installazione, in tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia o in quelle classificate come «silver» da Ferrovie dello Stato e che possono essere collegate da servizi a lunga distanza, di strutture analoghe a quelle citate in premessa al fine di favorire l'effettuazione di test molecolari o antigenici.
9/3264-A/44. Mantovani, Silvestroni, Rotelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge n. 111 del 2021 prescrive per tutti i soggetti che accedono a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass. A tal fine viene novellato il decreto-legge n. 52 del 2021 e vengono elencati espressamente i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo del green pass;
risultano esclusi dall'applicazione del suddetto obbligo di certificazione verde il trasporto privato (senza offerta di servizio al pubblico) e il trasporto pubblico locale e regionale;
nelle more di interventi di natura strutturale in tema di mobilità urbana che migliorino il trasporto pubblico locale, è necessario garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale, rafforzando le misure di prevenzione e di contrasto al rischio di contagio da Sars-CoV-2,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di rafforzare, con successivi provvedimenti anche di natura attuativa dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto, emanati dal Ministero della salute, in accordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ulteriori e adeguate misure di sicurezza e gestione del rischio di contagio da Sars-CoV-2, anche mediante la prescrizione agli, utenti, di munirsi, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FfP2, per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale, in quanto atti a garantire un più alto livello di protezione individuale e dell'intera comunità.
9/3264-A/45. Marin.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati;
in Galizia la giustizia locale ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola. La sentenza è stata emessa dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo;
Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato l'introduzione del green pass;
la cultura e lo sport sono allo stremo,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all'aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di contrasto al coronavirus.
9/3264-A/46. Mollicone, Gemmato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
nell'ambito della disciplina della Certificazione verde esiste un problema relativo alle persone guarite da Coronavirus, le quali ricevono una certificazione verde che scade dopo 6 mesi dal l'ultimo tampone positivo e che si ritrovano a non poter godere della proroga dei 12 mesi;
queste ultime sono costrette, per poter accedere alle attività per cui è necessario avere il green pass, a effettuare il vaccino per riceverne uno nuovo, anche quando abbiano un'ampia copertura antivirale in presenza di carica antigenica,
impegna il Governo
a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che i guariti da Coronavirus, in presenza di congrua carica antigenica, possano beneficiare di una proroga di validità del green pass che vada oltre i sei mesi attuali.
9/3264-A/47. Gemmato, Bellucci.
La Camera,
premesso che:
il decreto in conversione reca ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'estensione dell'obbligatorietà della certificazione verde ad altre tipologie rispetto a quelle già in essere, introdotte dai decreti-legge n. 52 e n. 105 del 2021;
la certificazione verde di avvenuta vaccinazione viene rilasciata solo alle persone che sono state immunizzate con un vaccino riconosciuto all'interno dell'Unione europea e non ai soggetti che hanno effettuato una differente vaccinazione. Inoltre, ad oggi, restano esclusi dall'ottenimento della certificazione anche i 900 volontari coinvolti nel piano sperimentale del vaccino italiano ReiThera nei mesi scorsi;
si rileva, poi, che si riscontrano problematiche per l'ottenimento del green pass con QR code anche per cittadini italiani che hanno effettuato vaccini come AstraZeneca o Pfizer in Paesi extra-Unione europea,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere il rilascio della certificazione verde COVID-19 a tutti i soggetti vaccinati con Sputnik o altri vaccini riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o che hanno ricevuto il vaccino Reithera, nonché di semplificare le procedure di rilascio del QR code ai soggetti vaccinati in Paesi extra Unione europea.
9/3264-A/48. Raduzzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
in particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione e universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;
tale obbligo – non previsto per gli alunni – è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;
nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;
a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS-CoV-2;
tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti che guariti dal COVID-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore degli studenti universitari che guariti dall'infezione da SARS-COV-2 e a seguito dell'effettuazione di test sierologici, presentano una elevata quantità di anticorpi, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti universitari e garantire l'accesso agli atenei.
9/3264-A/49. Cirielli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
nello specifico all'articolo 1 prevede che le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgano in presenza e solo in casi eccezionali a distanza. Ciò in quanto si deve garantire il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva degli studenti; è noto infatti che in piena emergenza, soprattutto in alcune regioni, c'è stato un ricorso eccessivo alla didattica a distanza, che ha provato bambini e adolescenti anche sul piano psicologico;
ad ogni modo, riconoscere la priorità della scuola in presenza non deve portare a trascurare quelle misure che assicurano dispositivi digitali e l'accesso alla rete internet a tutti gli studenti;
al riguardo, il prossimo 1° ottobre scadrà il «Piano voucher sulle famiglie a basso reddito», di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 agosto del 2020, che riconosce alle famiglie con Isee inferiore ai 20.000 euro un contributo fino a 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a internet in banda ultra larga, per un periodo di almeno dodici mesi, e la fornitura di un tablet o un personal computer;
si ritiene dunque necessario prorogare tale misura a tutela delle famiglie, non solo per assicurare un adeguato svolgimento delle attività educative laddove vengano disposte deroghe alle attività in presenza a causa di eventi legati all'emergenza sanitaria, ma altresì per garantire a tutti l'accesso ad internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale;
a poche settimane dalla riapertura delle scuole sono già numerose le classi in DAD, una condizione che a breve potrebbe estendersi ulteriormente, rendendo quindi necessario l'accesso a dispositivi digitali da parte degli studenti,
impegna il Governo
ad adottare misure volte a garantire a tutti l'accesso ad internet, per svolgere le attività di apprendimento e quale diritto fondamentale della persona per il suo pieno sviluppo individuale e sociale, anche prorogando il piano voucher che riconosce un bonus per l'acquisto del canone di connessione internet e dispositivi digitali la cui scadenza è prevista il prossimo 1° ottobre 2021.
9/3264-A/50. Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;
consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;
in attesa di una presa di posizione da parte delle istituzioni centrali, le regioni hanno portato avanti programmi per realizzare test nella scuola di tipo salivare, come nel caso di Veneto, Marche, Liguria e Lazio, mitigando un rischio che niente del resto può azzerare;
anche dal Comitato tecnico scientifico più voci si sono levate in favore di un utilizzo in chiave di screening, come quella di Sergio Abrignani per il quale i test salivari sono utili in situazioni dove in pochi minuti devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe, in aereo o treno; anche per Fabio Ciciliano, medico della Polizia e altro esponente del Cts, i vantaggi di un impiego dei test a scuola saranno rilevanti, poiché «sarà possibile, insieme ad analisi dei tamponi salivari sui ragazzi, eseguite a cadenze regolari, intercettare precocemente eventuali incrementi dei positivi o l'insorgenza di focolai per consentire alla autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti»;
da uno studio condotto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù nell'ambito di un progetto pilota sulla diffusione del virus negli istituti scolastici, attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari (molecolari) e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le scuole sono ambienti sicuri: su più di 11 mila test realizzati, sono stati rilevati solo 21 casi positivi, in percentuale lo 0,2 per cento del totale e soprattutto nessun contagio è stato riscontrato all'interno delle aule;
anche secondo Alberto Villani, direttore del Dipartimento emergenza, accettazione e pediatria generale del nosocomio, «Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta educazione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle famiglie. [...] L'utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata un'ottima strategia di monitoraggio, che va senz'altro incoraggiata»,
impegna il Governo
a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione scolastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e studenti.
9/3264-A/51. Bellucci.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
in Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna e Lazio, ad una settimana dalla riapertura, sono già numerose le classi in didattica a distanza, una condizione che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto d'Italia;
il piano messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal Governo prevede di testare ogni due settimane 55 mila bambini e ragazzi (su una popolazione scolastica costituita da 4 milioni e 200 mila studenti), individuati da ogni singola regione a livello provinciale;
sono allarmanti i numeri sulla positività al COVID-19, da nord a sud sono in continuo aumento i casi di studenti positivi al COVID-19 e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza,
impegna il Governo
a prevedere in tempi brevi di allargare la campagna di monitoraggio con l'introduzione di uno screening continuo all'intera popolazione scolastica, effettuato con test antigenico rapido su campione salivare, in modo gratuito, al fine di effettuare interventi tempesti ed efficaci per il contenimento del COVID-19.
9/3264-A/52. Frassinetti, Bucalo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
sono allarmanti i numeri sulla positività al COVID-19, in Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna e Lazio, ad una settimana dalla riapertura, sono già numerose le classi in didattica a distanza, una condizione che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto d'Italia;
a causa del sisma del 2016, nei luoghi del terremoto la situazione risulta essere più grave, visto che tante scuole ancora oggi risultano inagibili, ed il ridisegno della popolazione scolastica a seguito del sisma ha creato problemi di numeri, infatti in piccoli paesi dell'interno classi poco numerose e con il fenomeno della pluriclasse, causano anche lo spopolamento delle zone,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 e 2023-2024, una deroga nei territori interessati al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, al fine di garantire un'attività didattica in presenza, qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.
9/3264-A/53. Albano, Bucalo, Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame in sede referente, grazie anche all'approvazione di un emendamento M5S, sono state prorogate al 31 dicembre 2021 le disposizioni relative all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo un incremento di risorse, pari a 135 milioni di euro, per continuare a garantire le tutele per i lavori fragili che non possono fruire dello smart working o per coloro per cui l'assenza dal lavoro potrà continuare ad essere equiparata al ricovero ospedaliero;
l'articolo 26 succitato reca misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato e al comma 1 dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
il comma 5 del citato articolo 26 prevede un limite di spesa per gli oneri a carico dello Stato e che l'Inps provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e che qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande;
l'Inps, con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, ha reso noto che, in merito all'indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena, procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica;
l'Inps ha altresì specificato per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, dunque l'indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell'anno in corso;
dunque, in considerazione del fatto che non sono state stanziate le risorse necessarie per remunerare il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato, che secondo la disposizione su richiamata, è equiparato a malattia, appare oltremodo indispensabile intervenire a tutela dei lavoratori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reperire, nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie per remunerare il periodo di malattia trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato.
9/3264-A/54. D'Arrando, Lorefice, Ruggiero, Mammì, Villani, Nappi, Penna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame ha esteso ulteriormente l'obbligo dell'impiego e dell'esibizione della certificazione verde Covid al fine di garantire l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, in considerazione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti;
durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, cosiddetto decreto green pass 1, anche grazie all'approvazione di un emendamento M5S, si è introdotto, al fine di ottenere la certificazione verde Covid, la possibilità di eseguire il test molecolare anche su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021;
la citata circolare infatti ha come oggetto proprio i test, sia antigenici rapidi che molecolari, eseguiti su campione salivare, per la diagnosi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e, in considerazione delle nuove evidenze scientifiche, essa fornisce importanti aggiornamenti sull'impiego dei test salivari per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2;
nella circolare si evidenzia che la presenza di SARS-CoV-2 è stata dimostrata anche nei campioni salivari in individui asintomatici o pre-sintomatici, che la saliva conterrebbe una carica virale significativamente più elevata in pazienti con fattori di rischio per COVID-19 di grave entità (sesso maschile, età avanzata, specifiche condizioni patologiche respiratorie, cardiovascolari, oncologiche sottostanti e altre condizioni patologiche sistemiche e immunosoppressive) e sembrerebbe correlata ai sintomi di COVID-19;
sempre dalla suddetta circolare evince che l'uso della saliva per la diagnosi di infezione da SARS- CoV-2 prevede un metodo di raccolta non invasivo e che anche negli Stati membri dell'Unione europea sono stati valutati test antigenici rapidi anche su campioni salivari, e si sta discutendo sull'opportunità di includere anche questi test nell'elenco dei test antigenici rapidi concordato dall'Hsc (Health Security Committee);
pertanto, se l'inserimento di test salivari di tipo molecolare tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del green pass, costituisce senz'altro un primo, considerevole passo, appare necessario e non più procrastinabile riconoscere altresì la validità, ai fini dell'ottenimento del green pass, anche dei test salivari antigenici rapidi, i quali, per caratteristiche, velocità e semplicità di utilizzo, possono rappresentare uno strumento estremamente efficace per prevenire e gestire la diffusione dell'infezione da COVID-19,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, ai fini dell'ottenimento delle certificazioni verdi COVID-19, di riconoscere la validità dei test salivari antigenici rapidi.
9/3264-A/55. Barzotti, Lorefice.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene misure atte e a garantire l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, in considerazione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti;
il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
l'attuale crisi sanitaria ha messo in luce la necessità di una risposta comune e globale per combattere la diffusione del virus e l'impatto della pandemia da COVID-19 nonché per rafforzare la preparazione dell'Unione europea nella gestione delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliere;
l'azione dell'Unione europea in materia sanitaria è esercitata sulla base dell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale l'Unione integra e completa le politiche sanitarie nazionali, sostenendo i Governi nel raggiungimento degli obiettivi comuni, nella condivisione delle risorse e nel superamento delle sfide comuni;
la costruzione di un'Unione europea della salute più forte rientra fra le azioni prioritarie del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 volte a potenziare il quadro per la sicurezza sanitaria dell'Unione europea e a rafforzare il ruolo delle principali agenzie dell'Unione nella preparazione e nella risposta alle crisi, attraverso un maggior coordinamento a livello europeo per intensificare la lotta alla pandemia da COVID-19 e per affrontare meglio future emergenze sanitarie;
nell'ambito delle priorità di lavoro del suo Programma per il 2021, e in quanto parte integrante fondamentale di un'Unione europea della salute, la Commissione europea ha annunciato, in particolare, la creazione entro la fine del 2022 di uno spazio europeo dei dati sanitari (Ehds), il cui obiettivo è quello di promuovere lo scambio dei dati sanitari e sostenere la ricerca su nuove strategie di prevenzione, nonché su terapie, medicinali, dispositivi medici e risultati, al fine di migliorare l'assistenza sanitaria, la ricerca e l'elaborazione delle politiche a vantaggio dei pazienti;
favorire un migliore accesso ai dati sanitari e il loro scambio appare essenziale per garantire un'assistenza sanitaria che sia più accessibile, più disponibile e alla portata di tutti. L'innovazione in ambito sanitario e assistenziale verrà stimolata, con un conseguente miglioramento delle terapie e dei risultati, e saranno promosse soluzioni innovative che fanno uso delle tecnologie digitali, tra cui l'intelligenza artificiale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative, sia a livello nazionale sia nell'ambito dei tavoli di lavoro delle Istituzioni dell'Unione europea, volte a favorire e ad accelerare la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari, sfruttando appieno le potenzialità della sanità digitale per offrire un'assistenza sanitaria di qualità e ridurre le disuguaglianze.
9/3264-A/56. Ianaro, Lorefice.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, estendendo ulteriormente l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19;
inoltre, con il recente decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde COVID-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato;
le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 possono essere effettuate attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021;
il citato articolo 13 dispone che «la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato remissione»;
dunque, l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli «EU Digital COVID Certificate» attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale – QR code;
considerato che:
restano pochi i soggetti e gli ambiti esclusi dall'obbligo della certificazione verde COVID-19 e in ogni caso, i controlli devono essere effettuati da operatori incaricati a farlo, con il rischio, soprattutto negli ambiti con grande afflusso di persone, di rallentarne gli accessi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, al fine di evitare assembramenti e velocizzare il flusso di ingresso e i controlli relativi al Certificato verde COVID-19, di individuare e introdurre la possibilità di adottare dispositivi tecnologici che consentano la lettura automatica del QR code del certificato verde COVID-19, senza il necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.
9/3264-A/57. Sportiello, Lorefice, Ruggiero, Villani, Nappi, Penna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure volte a garantire l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, in considerazione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 o delle sue varianti, al fine di rafforzare il quadro complessivo degli interventi di tutela e di contrasto, all'interno della strategia di contenimento del COVID-19, messa in campo da mesi;
il testo in esame, il cui impianto normativo è stato migliorato nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Affari sociali, attraverso una serie di proposte emendative approvate, contiene importanti disposizioni, nei riguardi delle fasce d'età giovanili, al fine di tutelarne la salute, anche all'interno delle strutture scolastiche, educative e formative, da eventuali casi d'infezione da SARS- CoV-2, attraverso l'esibizione del certificato verde cosiddetto green pass;
al riguardo, nell'ambito delle misure di tutela previste in favore delle predette fasce d'età, si ravvisa la necessità di affiancare alle disposizioni suesposte, ulteriori interventi in grado di potenziare il sistema della farmacovigilanza dei vaccini COVID-19 per i soggetti di età inferiore a diciotto anni, attraverso l'implementazione delle risorse umane e materiali a disposizione dell'Agenzia italiana del farmaco – Aifa, al fine di potenziare i sistemi di monitoraggio per il contrasto al virus COVID-19, in grado di consentire una categorizzazione ed un'elaborazione statistica a livello nazionale dei dati, sugli eventuali effetti avversi dei vaccini COVID-19, in raccordo con il sistema europeo gestito dall'Agenzia europea del farmaco – Ema (nonché in cooperazione anche con l'Oms),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità d'introdurre nel corso della prossima legge di bilancio per il 2022, un intervento normativo volto a potenziare l'attività dell'AIFA, al fine d'incrementare i sistemi di controllo in materia di farmacovigilanza, attraverso la raccolta e la verifica permanente delle informazioni relative alla sicurezza nell'uso di farmaci in commercio, con particolare riferimento alle fasce d'età più giovani, nei confronti delle quali, sono stati sollevati dubbi sotto il profilo etico e scientifico, in relazione alla scelta di somministrazione dei vaccini e del rapporto rischio/beneficio favorevole per l'uso dei farmaci stessi.
9/3264-A/58. Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
il controllo e il monitoraggio della salute dei cittadini rappresenta un elemento fondamentale per prevenire la diffusione del virus;
i test rapidi per la diagnosi del COVID-19, acquistabili liberamente presso vari esercizi commerciali, hanno costi notevolmente contenuti;
pur considerando importanti i test rapidi finalizzati all'accertamento della positività al COVID-19 acquistabili liberamente in vari esercizi commerciali, sarebbe opportuno, prevedere un sistema di controllo che abbini il codice fiscale dell'acquirente con l'esito del test, al fine di applicare la vigente normativa che prevede la quarantena obbligatoria ai soggetti risultati positivi al COVID-19;
per garantire una giusta ed equa applicazione della normativa e ridurre eventuali comportamenti illeciti di soggetti che pur avendo contratto il virus, non si sottopongono allo stato di quarantena obbligatorio, si ritiene necessario che la vendita dei test rapidi sia fornita dietro presentazione della tessera sanitaria e che l'acquirente consegni entro cinque giorni dall'acquisto l'esito del test alle farmacie già abilitate al rilascio del green pass,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, un controllo stringente sull'esito dei test rapidi eseguibili direttamente dai cittadini, senza nessun supporto medico che ne verifichi gli esiti, affinché tutti i soggetti risultati positivi al COVID-19 vengano sottoposti alla quarantena obbligatoria e alle altre misure previste dalla normativa vigente.
9/3264-A/59. Papiro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
per effetto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a far data dal 6 agosto 2021, l'ingresso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
una parte considerevole del patrimonio museale e culturale italiano, come le aree archeologiche e i parchi archeologici a cielo aperto di cui all'articolo 101 comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è collocato in ambienti all'aperto dove è possibile il mantenimento del distanziamento sociale;
considerato che:
tale misura contribuisce ad aggravare la situazione del comparto museale italiano che ha visto una forte diminuzione dei visitatori per le restrizioni connesse al contenimento pandemico;
che in conseguenza della riapertura delle scuole appare opportuno facilitare la programmazione dell'azione educativa anche mediante l'inserimento di gite scolastiche presso giardini, musei e luoghi della cultura all'aperto che consentono di garantire la tutela della salute dei partecipanti senza gli oneri operativi connessi alla verifica del possesso delle certificazioni verdi,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di tipo interpretativo, volte a prevedere che l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sia escluso per gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero per le aree archeologiche e i parchi archeologici a cielo aperto che abbiamo effettuato meno di 500 mila ingressi nell'ultimo anno.
9/3264-A/60. Terzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 disciplinate dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
la Certificazione verde COVID-19 – EU digital Covid certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19 ed attesta una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 prevede che la certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base della condizione prevista dalla succitata lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;
la Certificazione verde COVID-19 è rilasciata dal Ministero della salute attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e province Autonome; dopo la vaccinazione, un test negativo oppure dopo la guarigione da COVID-19, la Certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale;
la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19 è il sistema informativo nazionale istituito ai sensi del decreto-legge n. 52 del 2021 per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria;
la Certificazione contiene un QR code con le informazioni essenziali da esibire solo agli operatori autorizzati e può essere acquisita autonomamente da ciascun cittadino attraverso diversi canali: sul sito www.dgc.gov.it con accesso tramite identità digitale oppure con Tessera Sanitaria in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; attraverso il Fascicolo sanitario elettronico; tramite l'App «Immuni» e l'App IO;
sul sito istituzionale si legge che «Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19. Le documentazioni rilasciate da strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che attestano l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti hanno analoga validità della Certificazione verde COVID-19.»;
i laboratori analisi sono strutture sanitarie dislocate capillarmente nel territorio e sono strutture autorizzate e/o accreditate che hanno tutti i requisiti professionali, strutturali e tecnologici consentiti dalla legge e che eseguono regolarmente i tamponi per la ricerca del COVID-19 e dunque devono essere messi nelle condizioni di poter rilasciare il green pass in modo veloce a automatico,
impegna il Governo
ad intervenire nel primo provvedimento utile al fine di mettere i laboratori di analisi autorizzati e/o accreditati pubblici e privati, già autorizzati per l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari, nelle condizioni di poter emettere in modo automatico il green pass, come già previsto per le farmacie e i medici di medicina generale.
9/3264-A/61. Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Ruggiero, Mammì, Villani, Nappi, Penna.
La Camera,
premesso che:
il comma 6 dell'articolo 1, introduce l'articolo 9-ter nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021 che disciplina l'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico e universitario nonché degli studenti universitari, con riferimento al periodo 1° settembre 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, ad eccezione di coloro che sono esentati dal vaccino in base ad idonea documentazione rilasciata secondo criteri individuati con circolare del Ministero della salute;
il mancato rispetto dell'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altri compensi o emolumenti, comunque denominati;
considerato che:
con messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, l'Inps ha comunicato un cambio nelle modalità di copertura dei costi relativa alla quarantena COVID-19, nello specifico, l'indennità di malattia per quarantena COVID-19 riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato, una norma prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che potrà essere erogata esclusivamente per gli eventi avvenuti nel corso del 2020, nel limite delle risorse stanziate e in mancanza di ulteriori stanziamenti, l'istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di individuare nel primo provvedimento utile e nel rispetto del quadro di compatibilità finanziaria, risorse aggiuntive, da destinare alla liquidazione dell'indennità previdenziale di malattia ai lavoratori privati nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione sia agli eventi già verificatisi e non indennizzati per l'esaurimento delle risorse stanziate per l'anno 2020, sia a quelli che si verificheranno entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare ai lavoratori le necessarie tutele sul piano previdenziale.
9/3264-A/62. Amitrano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, modificato durante l'esame in sede referente, anche riprendendo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 2021, abrogato dall'articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione, reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021/2022;
una delle prescrizioni ivi previste è che fino al 31 dicembre 2021, chiunque accede a tutte le strutture dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche e formative, oltre alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla;
questo ha creato diverse criticità in particolare per gli alunni più piccoli che necessitano di essere accompagnati fino alla classe di riferimento e di essere prelevati dai genitori o loro delegati;
per questo motivo la scrivente ha depositato un emendamento al provvedimento de quo che permetteva di accedere ai locali scolastici senza possedere ed esibire il Certificato verde qualora fosse per un brevissimo arco di tempo e prevalentemente per accogliere le esigenze di cura emotiva degli alunni più piccoli,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, modifiche alla disciplina relativa all'accesso ai locali scolastici per permettere ai genitori o loro delegati, non in possesso della certificazione verde, di prelevare i propri figli almeno per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica delle scuole dell'infanzia.
9/3264-A/63. Casa.
La Camera,
premesso che:
la campagna vaccinale sta procedendo a pieno ritmo e l'introduzione dello strumento della Certificazione verde sta spingendo ad un incremento delle prenotazioni per la vaccinazione;
la curva epidemiologica delle ultime settimane non aumenta nonostante ormai le occasioni di socialità siano sempre più frequenti sul territorio;
lo sport è uno dei settori più duramente colpiti in questo anno e mezzo di pandemia e che gli introiti derivanti dall'acquisto dei biglietti diventano una voce di bilancio sempre più importante per tantissime società sportive italiane;
nella quasi totalità degli altri Stati europei la capienza degli impianti sportivi è già tornata al 100 per cento della capacità,
impegna il Governo
a continuare nel monitoraggio dell'evoluzione della curva epidemiologica delle prossime settimane e, in accordo con il CTS, a partire dal prossimo mese di ottobre, a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la riapertura degli impianti sportivi con capienza al 100 per cento della capacità, mantenendo sempre vigente l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde.
9/3264-A/64. Olgiati, Buffagni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, del decreto oggetto di conversione, proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure», impegnate per l'emergenza COVID-19, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario, pari a 1.875.015 euro;
in particolare, il comma 1, del summenzionato articolo, prevede la proroga dell'incremento di 753 unità personale del dispositivo «Strade Sicure» per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 31 ottobre 2021;
l'articolo 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, considerato il rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del virus SARS-CoV-2, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021;
considerato che:
nella situazione emergenziale in atto, il ruolo di supporto svolto dalle Forze armate del contingente «Strade sicure», come rimodulato al fine di essere ancora più efficace nell'azione di contenimento e diffusione del virus SARS-CoV-2, è di fondamentale importanza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nel prossimo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a prorogare fino alla fine dello stato di emergenza nazionale, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, l'incremento delle 753 unità di personale aggiuntive, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
9/3264-A/65. Del Monaco.
La Camera,
premesso che:
il presente decreto si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge recante misure ai fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
il precedente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 «recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», ha disposto la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e ha prorogato fino al 31 ottobre 2021, la possibilità per le lavoratrici e i lavoratori «fragili» di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
alla luce della proroga dello stato di emergenza e, quindi, del perdurare del rischio di contagio da COVID-19, sarebbe opportuno un intervento più ampio e risolutivo da parte del Governo che fornisca soluzioni durature per la piena tutela dei diritti dei lavoratori e della salvaguardia della salute e nello specifico della posizione lavorativa, delle/dei caregiver e dei genitori di figlie e figli minori o con disabilità,
impegna il Governo
ad estendere il diritto a beneficiare delle modalità di lavoro agile fino alla data dello stato di emergenza per quei genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o figli con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
9/3264-A/66. Grippa.
La Camera,
premesso che:
è senz'altro condivisibile la necessità di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali;
del pari, è condivisibile che nei suddetti ambiti, costituenti sede fisiologica di assembramenti nell'ambito di attività necessarie e costituzionalmente tutelate, venga adottato il principio della massima tutela possibile rispetto al rischio del diffondersi dei contagi, perseguito mediante l'estensione dell'obbligo della certificazione verde agli operatori e ad alcune classi di utenti delle suddette attività;
la certificazione verde è attualmente ottenibile solo mediante il completamento del ciclo vaccinale, ossia mediante l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore, oppure in caso di contrazione del COVID-19, se con esito di guarigione, negli ultimi sei mesi. Ne deriva che il provvedimento in discussione ha un palese effetto persuasivo nel senso del completamento del ciclo vaccinale ma si rivela discriminatorio (quindi potenzialmente incompatibile con il criterio dell'uguaglianza e ragionevolezza ex articolo 3 Cost.) nei confronti di coloro i quali preferiscano sottoporsi a test molecolare o antigienico ogni quarantotto ore, in conseguenza dei costi che i più abbienti possono supportare, a differenza dei meno abbienti;
la Corte costituzionale ha evidenziato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività;
è innegabile, tuttavia, che l'estensione dell'obbligo di certificazione verde, anche tenuto conto delle deroghe previste dalla legge di conversione in discussione, comprima la capacità di autodeterminazione e un diritto/dovere fondamentale quale è il diritto al lavoro;
pertanto, le ridette misure devono ritenersi giustificate e giustificabili esclusivamente in considerazione della assoluta peculiarità dell'emergenza in corso, ma mai potranno assumere carattere «strutturale» nel nostro ordinamento, che è e rimane di stampo democratico, pluralista e libertario con un sistema sanitario universale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di:
indicare la percentuale di vaccinati e/o possessori del green pass al raggiungimento della quale verrà revocato l'obbligo di certificazione verde per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
a impedire qualsiasi forma di licenziamento in ragione del mancato possesso del green pass;
a vigilare affinché nessuna regione metta in discussione il diritto alle cure in conseguenza della mancata vaccinazione.
9/3264-A/67. Corneli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dispone provvedimenti che recepiscono quanto rilevato dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, in merito all'importanza dell'attività didattica in presenza, qualificata «non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psicoaffettiva delle future generazioni»;
a tal proposito, la normativa introdotta dispone che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia nonché l'attività scolastica e didattica delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche e curriculari delle università siano svolti in presenza. Le misure di sicurezza minime introdotte, dunque, sono finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adottarsi fino al 31 dicembre 2021 in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università al fine di prevenire la diffusione del virus;
considerato che:
in particolare, si prevede che dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 il personale scolastico e universitario ha l'obbligo di possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19. Lo stesso obbligo riguarda gli studenti universitari. In particolare, le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione dal COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Inoltre, il mancato rispetto del predetto obbligo da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, comporta la sospensione del rapporto di lavoro con la conseguenza che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Tale disposizione, tuttavia, necessita di chiarimenti sotto il profilo operativo per quanto riguarda i soggetti chiamati ad attivare le procedure sanzionatorie,
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti che meglio definiscano le procedure di controllo e sanzionatorie nei confronti del personale scolastico e universitario per quanto riguarda il possesso della certificazione verde, a tutela dello stesso personale e delle istituzioni scolastiche e universitarie.
9/3264-A/68. Maraia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
la pandemia COVID-19 in Italia ha già causato più di 129.500 decessi. Dall'inizio della campagna vaccinale, sono oltre 38 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale determinando una notevole riduzione della mortalità, in particolare nelle fasce più anziane della popolazione, mentre il 99 per cento dei decessi si è concentrato nella fascia di età superiore a 50 anni;
le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono sostanze immunosoppressive correlate a una prognosi peggiore del COVID-19 e a una scarsa risposta alle vaccinazioni in generale (rosolia, influenza, ecc.), resa nota dal report dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);
l'immunotossicità dei PFAS è ben nota e oggetto di ulteriori approfondimenti. D National Toxicology Program (NTP) ha condotto una revisione sistematica della letteratura per valutare le evidenze disponibili circa l'esposizione a PFOA o PFOS e gli effetti immuno-correlati sulla salute umana e ha concluso che rappresentano un potenziale immunotossico per l'uomo;
sebbene l'evidenza più forte circa l'effetto del PFOA sul sistema immunitario sia la soppressione della risposta anticorpale e l'ipersensibilità immunitaria, ci sono ulteriori evidenze, seppur più deboli, che il PFOA riduca la resistenza a malattie infettive e aumenti le patologie autoimmuni. Tuttavia, i meccanismi associati all'effetto immunotossico del PFOA non sono ancora stati studiati in maniera approfondita, e le diverse manifestazioni cliniche osservate (ridotta risposta anticorpale, ipersensibilità, autoimmunità) potrebbero non essere tra loro correlate in merito ai meccanismi che le sottendono;
per quanto riguarda l'effetto degli inquinanti ambientali e, in particolare, degli interferenti endocrini, quali ad esempio le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), come già riportato, diverse evidenze disponibili in letteratura scientifica sono suggestive di una certa immunotossicità nei soggetti con più elevati livelli plasmatici di PFAS. Nell'ambito dell'attuale epidemia da COVID-19 a fine 2020 uno studio danese ha riportato livelli più elevati di PFAS in pazienti con una maggiore gravità di sintomi da COVID-19 e da un recente studio ecologico sulla popolazione residente in un'area ad elevato inquinamento da PFAS della regione Veneto è emerso un effetto significativo di queste sostanze sull'aumento di mortalità da COVID-19. Recentemente è stato confermato in uno studio caso-controllo che elevate concentrazioni di PFAS sono associate ad un annientato rischio di infezione da COVID-19;
in aggiunta a un effetto immunosoppressivo diretto, l'azione inibente da parte di queste sostanze sul sistema immunitario potrebbe essere esplicata anche in forma indiretta. Recentemente è stato ad esempio dimostrato che il PFOA compete con la vitamina D per il legame al suo recettore, riducendone l'attività in diverse cellule bersaglio. Pertanto, si può ipotizzare che la ridotta attività funzionale della vitamina D nei soggetti esposti ai PFAS possa essere una con-causa della maggiore severità degli effetti del COVID-19;
in aggiunta a un possibile meccanismo mediato dall'inibizione dell'attività immuno-protettiva della vitamina D, altri fattori potrebbero spiegare la riportata associazione tra elevati livelli di PFAS e maggior severità o mortalità da COVID-19. Ad esempio, è noto che persone con pre-esistenti condizioni cliniche di rischio cardio-vascolare sono a maggior rischio di mortalità da COVID-19, pertanto un ulteriore meccanismo potrebbe essere dovuto all'aumentato rischio di comorbidità come dislipidemia ed ipertensione associate a maggiori livelli espositivi a PFAS;
infine, una delle manifestazioni cliniche del COVID-19 è l'attivazione piastrinica e della cascata emocoagulativa fino all'evento tromboembolico. Date le recenti dimostrazioni di un accumulo del PFOA a livello piastrinico con conseguente aumento dei fattori pro-aggreganti, l'esposizione a PFAS potrebbe aumentare la severità da COVID-19 attraverso un aumentato rischio di eventi trombo-embolici nei soggetti esposti a queste sostanze. Questa ipotesi tuttavia richiede ulteriori studi per poter dimostrare un nesso di causalità;
per quanto concerne la vaccinazione anti-COVID, va ricordato che il vaccino può indurre una transiente risposta pro-infiammatoria associata a disfunzione endoteliale e aumentato stress ossidativo, come riportato per il vaccino per l'influenza A che favoriva la formazione di aggregati piastrine-monociti, suggerendo che la risposta infiammatoria possa coinvolgere anche le piastrine. In tale contesto, non è noto l'eventuale ruolo dei PFAS sulla risposta immunitaria e/o infiammatoria ai principali vaccini approvati e resi disponibili nell'attuale piano di vaccinazione di massa per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 ma i dati in merito alla ridotta risposta alla vaccinazione antinfluenzale e antirosolia impongono una riflessione;
in provincia di Alessandria è in corso di autorizzazione il raddoppio della produzione di PFAS (cC604) che potrebbe saturare tutta l'acqua dei bacini idrici del Nord Italia portandola oltre i livelli di rischio immunitario e ridurre la risposta alla vaccinazione contro la COVID-19,
impegna il Governo
ad adottare idonee misure finalizzate a sospendere sul territorio nazionale la produzione di sostanze immunosoppressive, immunotossiche in grado di ridurre la risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2 e la risposta ai vaccini, quali le sostanze descritte in premessa, almeno per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica.
9/3264-A/69. Zolezzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 6 dispone una modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo, dopo l'articolo 9-bis, l'articolo 9-ter per disciplinare l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, disponendo che a far data dal giorno 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
lo stesso articolo 9-ter pone in capo ai dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, nonché delle scuole paritarie e delle università, la verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19, nelle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, ossia tramite apposita applicazione informatica di lettura dei QR code della Certificazioni verdi COVID-19, con cui viene rilevata 1' autenticità e validità delle stesse. La medesima previsione normativa è stata recepita nel successivo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, articolo 4, laddove si richiede la verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 verso chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative menzionate;
l'avvio dell'anno scolastico è stato segnato da una serie di problemi organizzativi connessi alle modalità operative adottate nelle scuole per la gestione della verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19; in particolare le criticità riguardano gli asili nido e la scuola dell'infanzia, laddove molti genitori si sono trovati e potrebbero ancora trovarsi nell'impossibilità di accedere all'interno dell'istituto scolastico per portare o prelevare il proprio bambino in classe, non solo perché eventualmente sprovvisti di «green pass», ma anche per eventuali problemi sorti nella lettura del certificato cartaceo o per anomalie del sistema informatico di riconoscimento del QR code che, pur in possesso della certificazione verde, impedirebbero ai genitori l'ingresso a scuola. Ciò potrebbe inevitabilmente causare degli eventi traumatici nei bambini, per via dell'improvviso distacco provocato dal mancato accompagnamento del genitore e potrebbe provocare particolari disagi soprattutto nel caso di alunni con disabilità;
in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2021, è stata estesa la validità delle certificazioni verdi COVID-19 fino ad un periodo di 12 mesi;
lo stesso provvedimento in esame dispone espressamente che, con circolare del Ministro dell'istruzione, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre delle azioni o interventi normativi, volti a stabilire ulteriori modalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 presso gli istituti scolastici, nei confronti di coloro che accedono a vario titolo nei locali degli istituti stessi ed in particolare degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, al fine di velocizzarne gli accessi.
9/3264-A/70. Mammì, Ruggiero, Villani, Nappi, Penna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, estendendo a tal proposito l'obbligo della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) ai lavoratori dei relativi settori;
la Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale), essere negativi al test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore (72 ore se si tratta di tampone molecolare), essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
lo scorso 6 agosto nell'introdurre l'obbligo di green pass per una serie di attività, il Governo ha altresì stanziato consistenti risorse per garantire al più presto, un prezzo calmierato per i tamponi;
con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021 l'utilizzo della Certificazione verde COVID-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;
le nuove norme prevederanno inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione;
secondo il Codacons (comunicato stampa del 26 agosto 2021) in Germania i tamponi rapidi costano 3,75 euro allo Stato contro gli 8 in Italia è ai cittadini tedeschi spetta un test rapido gratuito una volta alla settimana, due volte per insegnanti e studenti che frequentano corsi in presenza; e che il test molecolare (Pcr) è gratuito per i francesi mentre viene fatturato in media tra i 60 e gli 80 euro in Italia; il Corriere della sera del 30 luglio 2021 riporta che anche in Spagna, Grecia e Croazia i test rapidi per i residenti sono gratuiti; lo stesso vale per la Danimarca;
nell'incontro fra governo e sindacati del 15 settembre i segretari di Cgil e Uil hanno chiesto la gratuità dei tamponi fino a fine anno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2021 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di permettere ai lavoratori di poter effettuare i test antigenici rapidi a prezzi maggiormente calmierati.
9/3264-A/71. Masi.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge all'esame il Governo ha deciso di istituire l'obbligo di certificazione verde COVID-19, detta green pass, per accedere ad una serie di servizi;
il 14 agosto 2021 una circolare della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza ha disposto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, che la consumazione del pasto nelle mense di servizio delle Forze di polizia e dei corpi militari debba essere consentita solo a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi COVID-19;
la disposizione amministrativa è stata accolta con forti perplessità da parte di tutte le maggiori sigle dei sindacati di Polizia, della Guardia di finanza e dell'Esercito, e anche da grande sorpresa, dal momento che si tratta di un cambio di rotta rispetto all'esenzione che era stata annunciata in precedenza;
l'obbligo in oggetto, in effetti, contiene molti aspetti problematici;
al di là delle generali obiezioni su alcuni aspetti di potenziale incostituzionalità e di contrasto con la normativa europea, in particolare quella che regola il trattamento dei dati personali – che pure meritano almeno di essere prese in considerazione – l'irragionevolezza della disposizione in oggetto emerge soprattutto con riferimento all'incoerenza e alla contraddizione complessiva della normativa;
gli agenti, che pur svolgono servizi sugli stessi mezzi, negli stessi uffici, negli stessi penitenziari e talvolta dormono negli stessi alloggi, non possono sedersi allo stesso tavolo;
oltre al fumus di contraddizione, l'atto amministrativo appare anche del tutto sproporzionato rispetto all'obiettivo che si intende perseguire: visto le elevatissime percentuali dei vaccinati tra le forze dell'ordine (più del 90 per cento degli agenti), interdire le mense di servizio a una ristretta minoranza, che peraltro rispetta strettamente tutti i protocolli anti-contagio, appare più come un castigo che come una misura realmente efficace per impedire la diffusione del virus; senza contare che i locali delle mense, proprio per il particolare uso a cui sono destinati, sono oggetto di quotidiane e approfondite sanificazioni;
oltre a ciò, non vanno trascurati i profili legati anche ad una possibile discriminazione, dal momento che la mensa di servizio riveste natura di diritto per l'agente o il militare che ne può e deve usufruire;
scene come quelle riportate da alcune quotidiani, di agenti costretti a mangiare un panino sui muretti del giardino o sulle panchine, perché esclusi dal servizio mensa, sono umilianti non solo per i diritti dei singoli interessati, ma anche per il comparto sicurezza-difesa nel suo complesso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di esentare il personale del comparto sicurezza-difesa dall'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 per accedere alle mense di servizio.
9/3264-A/72. Tonelli.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge all'esame il Governo ha deciso di istituire l'obbligo di certificazione verde COVID-19, detta green pass, per accedere ad una serie di servizi; il certificato è rilasciato dal Ministero della salute, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province autonome, relativi alla vaccinazione, oltre che alla negatività al test o alla guarigione dal virus;
successivamente a seguito dell'approvazione delle linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, in sostituzione dell'allegato 15 del DPCM del 2 marzo 2021, è stato deciso che dal 1° settembre l'obbligo il green pass sia obbligatorio anche sui trasporti a lunga percorrenza;
i passeggeri che non saranno in grado di mostrare una certificazione verde valida rischiano la multa da 400 a 1.000 euro, saranno costretti a recarsi in una zona isolata del treno e a scendere alla prima fermata disponibile; dovranno poi essere affidati a pubblici ufficiali che decideranno la tipologia di sanzione;
questa regolamentazione non sembra tenere conto del frequente uso dei treni, in particolare di quelli regionali, da parte di migranti irregolari per spostarsi dalle regioni di sbarco nel resto d'Italia o verso le frontiere settentrionali con la Francia o con l'Austria;
questi migranti non sono in possesso di green pass e nella quasi totalità dei casi non sono vaccinati;
per queste ragioni, la loro presenza a bordo dei treni e dei bus rischia di favorire la circolazione del virus;
a fronte di queste situazioni non appare chiaro come siano tenuti a comportarsi controllori ed agenti di pubblica sicurezza, laddove questi individuino singoli o gruppi di migranti senza permesso di soggiorno e senza green pass;
si potrebbero così verificare situazioni paradossali, per cui a divieti, controlli e sanzioni applicate inflessibilmente per gli italiani o gli stranieri regolarmente residenti, corrisponde una situazione di assoluto laissez faire per i migranti irregolari senza green pass,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre misure che assicurino controlli, procedure di isolamento e azioni certe anche nei confronti dei migranti che verranno trovati sui mezzi di trasporto sprovvisti di certificazione verde COVID-19.
9/3264-A/73. Di Muro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in oggetto prevede all'Art. 9-ter.1, comma 1 che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19;
l'approvazione di tale disposizione rischia di far diventare l'accompagnare i figli a scuola una fonte di disagio e di marginalizzazione per moltissime famiglie italiane, introducendo, di fatto, una divisione tra i figli di coloro che hanno il green pass, e i figli di coloro che non lo possiedono;
l'introduzione di questo obbligo sta rendendo difficoltoso per alcuni genitori accompagnare i propri figli negli istituti scolastici. Infatti, da alcuni giorni molti genitori si sono visti vietare la possibilità di recuperare i propri figli a scuola o addirittura la possibilità di continuare a portarli negli istituti scolastici;
con riguardo ai bambini con età inferiore di sei anni e agli alunni con disabilità, che si presuppone abbiano una maggiore necessità di essere accompagnati e supportati nell'accesso a scuola, risulta ingiustificato e smisurato l'obbligo di green pass per coloro che devono svolgere questa funzione,
impegna il Governo
ad emanare una circolare esplicativa che precisi l'intervento legislativo esentando dall'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 i tutori e soggetti affidatari che accompagnino nelle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative bambini, alunni e studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente, nonché i bambini di età inferiore ai sei anni.
9/3264-A/74. Claudio Borghi.
La Camera,
premesso che:
sin dal primo provvedimento con cui si è introdotto l'impiego di certificazioni verdi COVID-19, gli eventi sportivi e gli spettacoli aperti al pubblico sono stati inclusi fra le attività per accedere alle quali è obbligatorio il possesso della certificazione ovvero dimostrare di aver incominciato il ciclo vaccinale da almeno 15 giorni, di essere guariti dal Covid da meno di 12 mesi o di essere risultati negativi ad un test antigenico molecolare effettuato da non più di 48 ore;
l'introduzione di una norma così stringente era motivata dalla assoluta necessità di garantire la ripartenza in sicurezza delle attività in oggetto e quindi da un lato permettere a settori duramente colpiti dalla pandemia di vedere nuovamente muovere la propria economia e dall'altro permettere di recuperare la socialità la quotidianità dell'era pre-Covid agli italiani che pertanto l'avevano accolta positivamente;
nonostante l'obbligo di possesso del green pass per i partecipanti agli eventi sportivi e culturali, le percentuali di capienza massima dei luoghi in cui essi si svolgono sono rimaste, ad oggi, assai limitate nonostante lo scenario epidemiologico sia in costante miglioramento e i dati clinici e la ricerca dimostrino che la presenza di una concentrazione seppur elevata di persone vaccinate in un luogo non causa alcun incremento dei contagi;
il provvedimento in esame, all'articolo 4, disciplina la presenza del pubblico agli eventi sportivi e agli spettacoli aperti e al comma 2 stabilisce che, in zona bianca, sia per gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia per gli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati, la capienza massima consentita al chiuso sia del 35 per cento di quella massima autorizzata. Parimenti, al comma 3 si prevede che la capienza sia del 35 per cento, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, i quali si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
con riguardo agli eventi sportivi e culturali che si svolgono all'aperto la norma da richiamarsi è il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che prevede una capienza massima del 50 per cento;
l'Italia è fra i pochissimi paesi europei ad imporre delle limitazioni così forti infatti la Spagna, l'Austria, la Svizzera, la Spagna e l'Inghilterra permettono la piena capienza pur senza green pass mentre la Francia, il Belgio, la Lettonia e la Repubblica Ceca la prevedono con il green pass,
impegna il Governo:
a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, la fine di:
valutare l'opportunità di aumentare all'80 per cento il limite di capienza per gli spettacoli sportivi e culturali all'aperto e al 50 per cento per quelli che si svolgono al chiuso;
valutare l'opportunità di consentire l'assegnazione dei posti con modalità alternative al distanziamento interpersonale di un metro anche per gli eventi sportivi, le competizioni sportive e gli spettacoli che si svolgono al chiuso.
9/3264-A/75. Belotti, Zanella, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia, l'attività scolastica e didattica delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche e curriculari delle università siano svolti in presenza. A tal fine, oltre ad elencare una serie di misure di sicurezza minime finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da COVID-19, disciplina l'impiego delle certificazioni verdi, da adottarsi fino al 31 dicembre 2021 in ambito scolastico e universitario;
all'articolo 1, comma 6, capoverso Art. 9-ter 1, comma 4, si prevede che siano i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi a verificare il rispetto delle prescrizioni previste. Su queste figure grava la responsabilità di verifica, dunque, sono a propria volta passibili di sanzione in caso di violazione di tale obbligo;
la norma in questione sembra però prestarsi ad un dubbio interpretativo perché non esplicita se i dirigenti scolastici siano tenuti alla verifica della validità del green pass unicamente al momento dell'ingresso del dipendente sul luogo di lavoro o fino al termine della sua permanenza all'interno dei locali scolastici;
l'incertezza interpretativa può, come è facile immaginare e purtroppo sta già accadendo, portare chi non è vaccinato e si sottopone a tampone per ottenere la certificazione verde a strumentalizzare questa situazione e pretendere che chi è chiamato alla verifica quotidiana accetti un green pass valido al momento della verifica ma in scadenza poche ore dopo ma, ad una successiva verifica a campione da parte delle autorità superiori competenti, sarebbe proprio il verificatore ad essere passibile di sanzione per una culpa in vigilando;
in questa fase è fondamentale tutelare chi, per permettere la ripartenza dell'intero Paese e vedere garantiti il diritto alla salute e all'istruzione, ha l'onere di verificare il rispetto delle prescrizioni circa l'impiego delle certificazioni. Si tratta di un accollo di responsabilità che evidentemente esulano le competenze ordinarie dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle istituzioni scolastiche e che il protrarsi dello stato d'emergenza giustifica ma solo in presenza di adeguate garanzie, in primis quella della certezza del diritto,
impegna il Governo
a definire la durata temporale della validità del green pass al momento della verifica, ovvero se lo stesso debba essere valido unicamente al momento della verifica all'accesso del dipendente oppure fino al termine della presenza nei locali scolastici.
9/3264-A/76. Colmellere.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia, l'attività scolastica e didattica delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche e curriculari delle università siano svolti in presenza. A tal fine elenca una serie di misure di sicurezza minime finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da adottarsi fino al 31 dicembre 2021 in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università al fine di prevenire la diffusione del virus tra cui la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
il Piano scuola 2021/2022 diramato dal Ministero dell'istruzione a fine agosto, specifica che quest'anno la sfida primaria è «assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani» e pertanto «viene rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l'esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione»;
per garantire a tutti gli studenti la didattica in presenza in sicurezza e una adeguata qualità dei contesti educativi è dunque indispensabile che gli Enti locali abbiano risorse utili a finanziare i necessari interventi edili per la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico e la digitalizzazione delle strutture esistenti nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici;
il protrarsi dello stato di emergenza ha reso difficile per gli Enti locali l'elaborazione delle pratiche di richiesta fondi per una molteplicità di interventi fra cui, in primis, quelli di edilizia scolastica. Inoltre le amministrazioni preposte incontrano crescente difficoltà a trovare imprese edili disponibili e interessate a seguire questi progetti stante anche l'impennata dei prezzi delle materie prime;
ci si trova, dunque, nella paradossale situazione in cui gli Enti locali non riescono ad accedere a numerosi finanziamenti perché impossibilitati a rispettare i termini temporali previsti dai bandi con una evidente perdita di opportunità che va a gravare direttamente sul futuro dei nostri ragazzi che vedono ancora una volta leso il proprio diritto a crescere e studiare in un ambiente sano benché sia stato ampiamente riconosciuto che tale mancanza possa negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018 n. 145, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022, al fine di incentivare lo svolgimento in presenza e in sicurezza dell'attività didattica e assicurare il pieno utilizzo delle risorse disponibili per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
9/3264-A/77. Bordonali, Belotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, si colloca in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e al fine di fronteggiare lo stato di emergenza come da ultimo prorogato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
come noto, fin dal 2003, l'OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate; detto Piano si sviluppa secondo le diverse fasi pandemiche dichiarate dall'OMS, prevedendo per ogni fase e livello, obiettivi ed azioni;
la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 gennaio 2021 ha sancito l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023); detto Piano aggiorna e sostituisce i precedenti Piani pandemici influenzali ed è stato predisposto sulla base delle raccomandazioni dell'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In ambito nazionale, trae il suo fondamento dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale, del gennaio 2017;
nell'ambito degli aspetti operativi generali del Piano pandemico si evince che le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono coinvolte a pieno titolo nella gestione delle diverse fasi pandemiche e che il Ministero della salute pianifica e attiva canali specifici di comunicazione verso i cittadini e verso i professionisti sanitari;
proprio l'esperienza, pandemica attuale, come si evince nel Piano, ha messo in luce la necessità di intensificare la programmazione e il coordinamento delle informazioni tra i vari attori, favorendo la creazione di una catena di comando della comunicazione, e la programmazione di procedure standardizzate e di un piano di comunicazione, da attivare già in fase inter-pandemica al fine di favorire la promozione di comportamenti sani e corretti nell'ottica della prevenzione e prevenire la diffusione di informazioni scorrette;
il Piano sottolinea come la comunicazione sia una componente essenziale della preparazione e della gestione di situazioni d'urgenza sanitarie e riveste un ruolo centrale: la comunicazione del rischio è lo scambio in tempo reale di informazioni e consigli tra le autorità e gli esperti, le persone e le comunità a rischio e si tratta di una parte essenziale della risposta della sanità pubblica a qualsiasi evento influenzale o ad altri focolai di malati;
informazioni accurate, tempestive e costanti – nei formati, nelle lingue e nei diversi canali che le persone utilizzano per informarsi e di cui hanno fiducia – consentiranno alle comunità di comprendere i rischi per la salute che si trovano ad affrontare e renderanno più facile coinvolgerle in azioni e comportamenti corretti di prevenzione, quali ad esempio il ricorso alle vaccinazioni antinfluenzali;
nel Piano è riportato che, nell'ambito delle azioni volte a prevenire e contenere la divulgazione di disinformazione e fake news che possono portare alla diffusione di comportamenti non corretti (es. il rifiuto di comportamenti di prevenzione, il rifiuto all'adozione di vaccini antinfluenzali), sono considerati attori principali, oltre che gli enti istituzionali, anche i cosiddetti «divulgatori scientifici»;
anche al fine di garantire informazioni adeguate ed uniformi, il Piano sottolinea come sia essenziale, nel contesto di un piano da mettere in atto per fronteggiare una pandemia, un'attività formativa partecipata e concertata a livello nazionale, regionale e locale, proprio per favorire univocità di metodi, di risposte e di azioni e tra gli obiettivi generali del programma di formazione vi è anche quello di sviluppare le competenze comunicativo-relazionali per intervenire nella gestione dell'emergenza;
un interessante studio del Censis-Disinformazione e fake news durante la pandemia: il ruolo delle agenzie di comunicazione – del 23 aprile 2021 – ha messo in luce come «un evento inaspettato, improvviso, cangiante e del tutto sconosciuto quale quello dell'epidemia sanitaria da COVID-19, che ha scatenato una domanda globale di informazione del tutto legittima e, anzi, necessaria, rappresenta un esempio incontrovertibile di cosa può succedere quando si è immersi in un sistema di comunicazione multiforme ed iperconnesso, in cui è impossibile esercitare una qualsiasi forma di rilevamento, analisi, controllo delle notizie che viaggiano sulle diverse piattaforme». E quel che è accaduto e accade è «un'informazione fatta di messaggi che – anche all'interno di uno stesso contenitore informativo e anche nelle fonti informative più strutturate – in molti casi si sono negati gli uni con gli altri (basti pensare ai medici e virologi che chiedevano nuovi lockdown contrapposti a quelli che non ne individuavano la necessità, o ai presidenti di regione che un giorno volevano aprire tutto e il giorno dopo chiedevano di chiudere le scuole), risultando poco chiari, ansiogeni, se non volutamente mistificatori»;
il citato rapporto afferma che «anziché rassicurare e orientare gli italiani sui comportamenti da adottare e sulle cose da fare, le troppe informazioni poco chiare hanno finito con il determinare a loro volta confusione, allarmismo, paura e, talvolta persino comportamenti non corretti o, addirittura, sconsigliati... Il risultato è che in molti casi le persone si sono trovate da sole a prendere delle decisioni e ad assumere comportamenti che potevano essere dannosi o, persino, letali: è questo il caso – per esempio – di quelli che, per paura di non poter essere assistiti dai propri cari o di trovarsi abbandonati, hanno aspettato troppo tempo prima di recarsi in un ospedale.»;
il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 , n. 62 reca il Regolamento sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tra i principi generali in esso richiamati si evince che il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti;
la generalità delle strutture sanitarie, nel recepire il succitato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, disciplinano altresì la comunicazione all'esterno sottolineando che i rapporti con i mezzi di informazione, su argomenti o attività istituzionali, sono generalmente tenuti dalla Direzione Aziendale o dagli eventuali professionisti espressamente incaricati dalla stessa e dunque,
i dipendenti, nella generalità dei casi, fatti salvi i diritti di opinione e di critica costruttiva e di diffusione delle informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astengono da dichiarazioni pubbliche, da commenti o giudizi pubblici che possano andare a detrimento del prestigio e dell'immagine della struttura sanitaria e, per tale ragione, i dipendenti, nella generalità dei casi, non intrattengono rapporti con i media, salvo che ne siano direttamente incaricati o autorizzati,
impegna il Governo:
considerata l'importanza di una corretta informazione, in particolare, sugli effetti avversi della vaccinazione anche al fine di incentivarne l'utilizzo:
a predisporre un piano di interventi che preveda soluzioni efficaci per la programmazione e il coordinamento delle informazioni correlate all'emergenza pandemica, assicurando un'informazione adeguata all'emergenza in essere e coinvolgendo tutti coloro che lavorano nel Sistema Sanitario Nazionale e che, a qualsiasi titolo, anche extraprofessionale, ne portano all'esterno le informazioni;
a dare attuazione al Piano pandemico anche per la parte in cui coinvolge i cosiddetti «divulgatori scientifici» affinché quest'ultimi, nell'ambito delle azioni volte a prevenire e contenere la divulgazione di disinformazione e fake news, non contribuiscano a diffondere comportamenti non corretti ovvero pericolosi;
ad intervenire, per quanto di competenza, affinché l'esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica o privata, siano esse convenzionate o accreditate, nonché i dipendenti e i collaboratori, gli organismi ed enti di diretta collaborazione con il Ministero della salute possano fornire informazioni relative alle disposizioni concernenti la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, tramite qualunque mezzo di comunicazione, previa esplicita autorizzazione della propria struttura sanitaria, da fornire all'inizio della partecipazione pubblica sia essa televisiva, radiofonica, per mezzo stampa, o con qualunque altro sistema di comunicazione al fine di evitare di diffondere notizie o informazioni lesive per il Sistema Sanitario Nazionale e di conseguenza per la salute dei cittadini.
9/3264-A/78. Trizzino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 4, reca disposizioni sull'accesso e la capienza degli spazi destinati al pubblico che intende assistere ad un evento sportivo e agli spettacoli al chiudo e all'aperto;
sono recenti le affermazioni dei Ministri competenti, relativamente alla possibilità di verificare il potenziamento di tali accessi nei luoghi di cultura, musica e sport entro fine settembre;
riteniamo altresì urgente avviare disposizioni finalizzate all'apertura delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati che hanno chiuso i battenti da ormai diversi mesi, con conseguenti problemi per i lavoratori del settore e ingenti danni economici, solamente in parte recuperati attraverso i ristori;
tra queste attività vi sono numerosi locali che svolgono una funzione aggregativa e sociale molto importante nel nostro Paese; nella maggior parte dei casi sono gestiti da associazioni e circoli che vivono grazie alle attività di volontariato, che includono serate di ballo e di intrattenimento per le comunità sia nei quartieri delle grandi città, fino alle piccole comunità di comuni e frazioni, attività fondamentali per la socialità e l'unione per molte persone;
i dati del centro studi e raccolta dati delle SIAE «Osservatorio dello spettacolo» per l'anno 2019 indica le attività di «Ballo» e «Concertini» in termini di Presenze e Spesa del pubblico il primo settore in assoluto, per Numero di spettacoli il secondo dopo il «Cinema» e in riferimento al Volume d'affari il secondo dopo lo «Sport», l'attività di «Ballo» ha registrato, sempre nel 2019,17,8 milioni di Presenze con un Volume d'affari di oltre 723,4 milioni di euro;
il perdurare della chiusura delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati ha incrementato il fenomeno di feste e momenti di ballo abusivi e senza controllo; questo fenomeno è un vero e proprio rischio per la salute pubblica ad alto rischio focolai difficilmente rintracciabili, con assembramenti incontrollati a violazione delle normative anti Covid; momenti di assembramento, nella maggior parte dei casi, esclusi dalle verifiche del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle distanze di sicurezza,
impegna il Governo
relativamente alla possibilità dichiarata dall'esecutivo di verificare il potenziamento degli accessi nei luoghi di cultura, musica e sport, a valutare l'opportunità – con l'andamento dei contagi e la situazione epidemiologica nel nostro Paese e nel rispetto delle normative anti Covid, – di riorganizzare la riapertura, attraverso l'utilizzo del green pass per l'accesso, delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati e, altresì, ad individuare, nel primo provvedimento utile, ulteriori ristori per questo settore che sta subendo duramente gli effetti delle chiusure.
9/3264-A/79. Rossi, De Luca.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 4, reca «disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico», consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;
il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;
il settore relativo alla organizzazione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;
il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;
lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,
impegna il Governo
a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.
9/3264-A/80. Rotelli, Mollicone, Gemmato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante la Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da COVID-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cosiddetta certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;
in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto; a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;
la finalità asseritamente perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;
in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame, l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.
9/3264-A/81. Deidda, Prisco, Bucalo, Frassinetti, Albano, Rachele Silvestri.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame prevede misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del COVID-19, sottoscritto il 14 agosto 2021 dal Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali, prevede l'obbligo di indossare la mascherina per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici;
l'obbligo di indossare la mascherina negli ambienti scolastici senza distinguere tra spazi all'aperto e spazi al chiuso, come previsto dal suddetto protocollo di sicurezza, appare un'imposizione eccessivamente rigorosa;
l'ordinanza del Ministro della salute del 22 giugno 2021 ha disposto, infatti, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» la cessazione dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivedere il protocollo di sicurezza di cui in premessa nel senso di non imporre l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi all'aperto negli ambienti scolastici nelle «zone bianche» e comunque per coloro che hanno effettuato nella stessa giornata un test con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
9/3264-A/82. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
il comma 2, dell'articolo 1, come modificato nel corso dell'esame referente, individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e prevenire la diffusione dell'infezione in tutte le istituzioni educative, scolastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie;
l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle scuole, a partire da 6 anni, era stata introdotta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 20204 e successivamente confermata;
quanto alla tipologia di mascherina, nel «Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022», adottato con decreto ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021, si fa presente che per gli studenti il Comitato tecnico scientifico conferma la «mascherina di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento)». Per il personale scolastico, invece, il dispositivo di protezione è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio;
le importazioni di maschere e guanti nell'Unione europea (UE) sono più che raddoppiate durante il primo semestre della pandemia e anche la produzione interna dell'UE è cresciuta. Il briefing dell'EEA stima che circa 170 000 tonnellate aggiuntive di maschere facciali (o circa 0,75 maschere facciali per persona al giorno) siano state importate nell'UE durante quel periodo, con conseguente aumento delle emissioni di gas serra e altri tipi di inquinamento;
secondo alcuni studi condotti dal Politecnico di Torino, il consumo stimato di DPI in Italia è di oltre un miliardo al mese, pari a circa 400 tonnellate di rifiuti prodotti ogni giorno, fra le varie criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica è ad oggi riscontrato un pericolo di inquinamento ambientale imminente, causato dallo smaltimento improprio di mascherine usa e getta;
l'uso di mascherine chirurgiche monouso nelle scuole può generare fino a 110 tonnellate di rifiuti al giorno e oltre le 10.000 tonnellate entro la fine del 2021;
secondo l'istituto Superiore di Sanità, le mascherine in tessuto lavabili sono considerate strumenti utili per limitare la circolazione del virus Sars-CoV-2;
è necessario adottare ogni iniziativa utile per promuovere l'uso di mascherine riutilizzabili o con materiali idonei al riciclo e/o biodegradabili all'interno,
impegna il Governo
al fine di contenere i danni ambientali e sanitari legati allo smaltimento dei dispositivi di sicurezza a valutare l'opportunità di implementare l'utilizzo, il consumo e lo smaltimento di mascherine certificate riutilizzabili nelle scuole di ogni ordine e grado.
9/3264-A/83. Snider.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, confluito nel provvedimento all'esame dell'Aula, ha ampliato il raggio di applicazione delle disposizioni in materia di impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19;
con riguardo all'ambito scolastico, il decreto-legge sopra citato ha previsto che: «chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19», fatta eccezione per i bambini, gli alunni, gli studenti e per coloro che frequentano I sistemi regionali di formazione;
nella cornice normativa delineata dal decreto-legge n. 122 del 2021, rimane incerta la collocazione delle palestre scolastiche che vengono utilizzate in concessione dalle associazioni sportive, al di fuori dell'orario scolastico;
in particolare, non è chiaro se l'accesso a tali palestre nelle ore pomeridiane e serali rimanga consentito – così com'è consentito durante l'orario scolastico – da parte degli alunni e degli studenti che non sono in possesso di una certificazione verde COVID-19;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il Governo dovrebbe dare una risposta affermativa al quesito qui sollevato, pubblicando al riguardo una circolare interpretativa o altro atto analogo;
una conclusione di segno differente, d'altro canto, rischierebbe di tagliare fuori moltissimi bambini e ragazzi dall'accesso a numerose attività sportive e ricreative fondamentali nel percorso di crescita; il tutto, peraltro, in maniera contraddittoria, considerato che l'accesso a una medesima struttura, da parte dello stesso soggetto, verrebbe ad essere consentito la mattina, durante l'orario di lezione, per poi divenire vietato improvvisamente al di fuori di esso,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative di competenza volte a chiarire che l'accesso alle palestre e alle altre strutture afferenti alle istituzioni scolastiche rimane consentito da parte dei bambini, degli alunni e degli studenti, anche al di fuori dell'orario scolastico, a prescindere dal possesso o meno di una certificazione verde COVID-19;
ad adottare linee guida volte a definire, di concerto con gli enti locali, le modalità di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e i soggetti responsabili della relativa verifica nell'ambito delle palestre scolastiche in concessione, in caso di accesso a queste ultime da parte di utenti diversi dai bambini, dagli alunni e dagli studenti.
9/3264-A/84. Paolin, Covolo, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
i decreti-legge varati nelle ultime settimane dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno esteso il raggio applicativo delle disposizioni sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19 a ogni ambito della vita sociale, scolastica, economica e lavorativa;
le disposizioni in commento, seppure animate dall'intento di fronteggiare la diffusione della pandemia e accelerare l'andamento della campagna vaccinale, rischiano di determinare fenomeni di emarginazione, fratture sociali, nonché – in alcuni settori – ripercussioni negative per le attività interessate dall'impiego obbligatorio della certificazione verde COVID-19;
per evitare che tali effetti pregiudizievoli possano prodursi, coniugando l'interesse alla sicurezza sanitaria con gli altri valori di rango primario che vengono in rilievo in questa situazione, appare opportuno estendere, da 48 a 72 ore, la validità della certificazione verde COVID-19 attestante l'effettuazione di un test antigenico rapido con esito negativo al SARS-CoV-2, in linea con quanto già prevede il provvedimento all'esame dell'Aula per le certificazioni rilasciate sulla base dei test molecolari (articolo 01), ormai paragonabili ai primi in termini di sensibilità, specificità e accuratezza;
una tale estensione garantirebbe una minore rigidità delle norme sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19, mantenendo comunque un livello di sicurezza elevatissimo sia per i soggetti non vaccinati – che comunque dovrebbero sottoporsi a due/tre test alla settimana – sia per i soggetti vaccinati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere, da 48 a 72 ore, la validità della certificazione verde COVID-19 attestante l'effettuazione di un test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
9/3264-A/85. Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
La Camera,
premesso che:
con circolare prot. n. 35444 del 5 agosto 2021, il Ministero della salute ha disciplinato le modalità per il rilascio di una «certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR» (vaccino ReiThera);
in base alla circolare sopra citata, ai cittadini che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino ReiThera, è stato rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, con validità fino al 30 settembre 2021, al fine di consentire l'accesso ai servizi e alle attività per le quali è richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19;
le certificazioni di esenzione temporanea rilasciate ai sensi della circolare sopra richiamata sono ormai prossime alla scadenza;
a fronte di quanto sopra, è di tutta evidenza la necessità di adottare urgenti iniziative per evitare che i volontari che hanno dato il loro contributo alla ricerca italiana, partecipando alla stessa con entusiasmo, coraggio e fiducia nelle istituzioni, si trovino ad essere esclusi ingiustamente dalla vita sociale, economica e lavorativa;
in tale ottica, appare indispensabile l'inserimento nell'anagrafe nazionale vaccini di tutti i soggetti che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino GRAd-CoV-2 nell'ambito della sperimentazione di fase II COVITAR;
depongono in questo senso anche i dati preliminari di sicurezza e immunogenicità delle prime cinque settimane di studio, analizzati dal Safety Monitoring Board, comitato indipendente per la valutazione della sicurezza, e dallo Steering Committee, comitato scientifico per la valutazione dell'efficacia. Per quanto riguarda l'efficacia, infatti, i dati mostrano una sieroconversione del 93 per cento dopo la prima dose e del 99 per cento dopo la seconda dose. Inoltre, il livello di anticorpi è risultato comparabile a quello misurato in gruppi di riferimento di pazienti convalescenti dall'infezione COVID-19;
i volontari che hanno ricevuto la vaccinazione nell'ambito della sperimentazione si trovano in una condizione in cui non è indicata, né necessaria, una ulteriore vaccinazione per cui, se non inseriti nell'anagrafe vaccinale, non potranno ottenere una certificazione verde COVID-19 ai sensi della normativa vigente,
impegna il Governo
ad adottare urgenti iniziative volte a garantire l'iscrizione nell'anagrafe nazionale vaccini e il rilascio della certificazione verde COVID-19 in favore di tutti i volontari che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino ReiThera nell'ambito della sperimentazione COVITAR.
9/3264-A/86. Tiramani, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
La Camera,
premesso che:
nella seduta dell'Aula del 9 settembre 2021, i! Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/3223-A/67, assumendo l'impegno a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico:
1) di adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;
2) di aggiornare le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di assicurare che la relativa decorrenza sia computata effettivamente «a far data dall'avvenuta guarigione», come previsto dalla legge, e non già dal primo tampone positivo e/o dalla data di ricovero;
3) di correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma https://www.dgc.gov.it, nella parte in cui riportano che «la certificazione verde COVID-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021;
allo stato attuale, nonostante i provvedimenti che hanno esteso il campo di applicazione del green pass obbligatorio, il Governo non ha dato seguito agli impegni assunti con l'approvazione dell'ordine del giorno sopra citato;
inoltre, con riferimento alla risposta pubblicata nella sezione FAQ della piattaforma https://www.dgc.gov.it, si precisa che la stessa non riporta un'indicazione prevista dal regolamento europeo sul green pass, come erroneamente sostenuto da più parti a difesa di essa. La FAQ italiana è semplicemente copiata da una FAQ europea, ma quest'ultima non possiede chiaramente valore normativo e non prevale certamente, in quanto semplice FAQ, su una disposizione di legge italiana ai sensi della quale – si ripete – la certificazione verde COVID-19 rilasciata ai soggetti guariti ha validità «a far data dall'avvenuta guarigione»,
impegna il Governo
a dare urgentemente seguito agli impegni dell'ordine del giorno n. 9/3223-A/67, integralmente richiamati in premessa, accolti nel corso della seduta del 9 settembre 2021.
9/3264-A/87. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
La Camera,
premesso che:
Il decreto-legge n. 111 del 2021 è consequenziale rispetto ad una serie normativa di decreti-legge recanti misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e prevede misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
la finalità del provvedimento è quella di poter garantire la riapertura in sicurezza delle scuole, assicurando il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti a sostegno di famiglie e studenti;
a partire dal 1° luglio scorso, i genitori con figli in quarantena o in Dad non possono più godere dei congedi parentali straordinari retribuiti al 50 per cento, come previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61;
secondo i numeri forniti da INPS, fino al 30 giugno scorso ne hanno beneficiato circa 275 mila lavoratori. Nonostante a marzo il Governo sia stato costretto ad operare in fretta e in maniera retroattiva, l'anno scolastico 2021/2022 è iniziato senza alcuna garanzia per i genitori che rischiano di essere nuovamente travolti nella denegata ipotesi di sospensione delle attività scolastiche;
poiché appare necessario difendere la famiglia nel momento del bisogno, davanti all'immobilismo del Governo che dimostra ancora una volta di essere impreparato e non aver appreso alcuna lezione,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a reintrodurre, per l'intero anno scolastico 2021/2022, le disposizioni sui congedi parentali straordinari per i genitori con figli in quarantena o in didattica a distanza richiamati in premessa.
9/3264-A/88. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Prisco, Ferro, Donzelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 111 del 2021 è consequenziale rispetto ad una serie normativa di decreti-legge recanti misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e prevede misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
nello specifico si prevede un'esenzione transitoria (fino al 15 ottobre 2021) da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato da competenti autorità sanitarie;
il Brasile è un paese dal quale è vietato l'accesso in Italia ormai da lunghissimo tempo;
molti italiani residenti in Brasile sono impossibilitati a ritornare in Italia per abbracciare i propri cari perché privi del requisito della residenza sul territorio nazionale;
in Brasile, inoltre, sono stati utilizzati sieri non approvati dall'EMA, come Sinovac, Curevac e Covishield. Pertanto, gli italiani vaccinati all'estero non si vedrebbero neanche riconosciuto il green pass qualora avessero l'opportunità di raggiungere la madrepatria,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa per consentire l'ingresso, il traffico aereo e il transito nel territorio nazionale delle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile e per garantire loro, qualora vaccinati, il riconoscimento del certificato vaccinale ottenuto in Brasile ai fini dell'emissione del green pass in Italia.
9/3264-A/89. Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Osnato, Prisco, Ferro.