XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 13 dicembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 13 dicembre 2021.

      Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Billi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cattaneo, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corneli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Galizia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, La Marca, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Marattin, Marin, Migliore, Molinari, Mollicone, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Osnato, Panizzut, Parolo, Perantoni, Perego Di Cremnago, Pollastrini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tasso, Ungaro, Vacca, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Billi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cattaneo, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corneli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Galizia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, La Marca, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Mollicone, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Osnato, Panizzut, Parolo, Perantoni, Perego Di Cremnago, Pollastrini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scerra, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Tasso, Ungaro, Vacca, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 10 dicembre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

          LIUZZI: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di utilizzazione e diffusione di contenuti protetti mediante le reti di comunicazione elettronica» (3407).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernenti il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa» (1934) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Galantino.

      La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 512-bis del codice penale, in materia di trasferimento fraudolento di valori» (3346) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Giuliano.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede Referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          III Commissione (Affari esteri):

      DI STASIO ed altri: «Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero» (3375) Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.

          VII Commissione (Cultura):

      CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Norme per l'orientamento permanente e per l'accesso ai corsi dell'area sanitaria e bio-medica, con specifico riferimento alle facoltà di medicina e chirurgia» (3256) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

      7 dicembre 2021, Sentenza n. 235 del 10 novembre – 7 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 770), con la quale:

          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021);

          dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo l, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sollevate, in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo l del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

          dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 779, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017, sollevate, in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 41, 81, 97, 117, primo comma, quest'ultimo in relazione all'articolo l Protocollo addizionale CEDU, e 119, commi primo e sesto, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo:

      alla V Commissione (Bilancio);

      7 dicembre 2021, Sentenza n. 236 del 24 novembre – 7 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 771), con la quale:

          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata dal Tribunale ordinario di Benevento, in riferimento all'articolo 136 della Costituzione;

          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, nella sua formulazione originaria, sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli e dal Tribunale ordinario di Benevento in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione:

      alla II Commissione (Giustizia).

          La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

      Sentenza n. 237 del 19 ottobre – 7 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 772), con la quale:

          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede che «i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata», sollevata, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione;

          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevede che «i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata», sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, quest'ultimo sotto il profilo della parità delle parti, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione:

      alla II Commissione (Giustizia);

          Sentenza n. 238 del 20 ottobre – 7 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 773), con la quale:

              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli:

      alla II Commissione (Giustizia);

          Sentenza n. 239 del 9 novembre – 7 dicembre 2021(Doc. VII, n. 774), con la quale:

              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC):

      alla X Commissione (Attività produttive);

          Sentenza n. 240 dell'11 novembre – 7 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 775), con la quale:

              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), come rispettivamente sostituiti dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2018, n. 23 (Norme in materia di Enti di area vasta), e dell'articolo 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sollevate, in riferimento, complessivamente, agli articoli 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania.

      alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 2 dicembre 2021, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (atto Camera n. 3354).

      Questo parere è trasmesso alla V (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 10 dicembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

          proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (COM(2021) 776 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 776 final – Annex 1, Annex 2 e Annex 3), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

          proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (COM(2021) 785 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 785 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

          relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia delle misure fitosanitarie alle importazioni nel territorio dell'Unione (COM(2021) 786 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

          relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante da impianto nel territorio dell'Unione (COM(2021) 787 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

      La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (COM(2021) 731 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 6 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 dicembre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2426 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3395)

A.C. 3395 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3395 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Articolo 1.
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

      1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.».

Articolo 2.
(Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)

      1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.

Articolo 3.
(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)

      1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2-ter, dopo le parole «rateazione,» sono inserite le seguenti: «rispettivamente, di diciotto e».
      2. I debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
      3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 2:

          a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

          b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Articolo 4.
(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate – Riscossione per il triennio 2020-2022)

      1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 326, le parole «450 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni» e le parole «112 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni»;

          b) al comma 327, le parole «112 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni».

      2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

      1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a decorrere dal 2021, sono destinate:

          a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

          b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno 2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.
      3. L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: «Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.»
      4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «le spese amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione».
      5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero» sono soppresse.
      6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate» sono soppresse.
      7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
      8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente.
      9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.
      10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
      12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.
      13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 13, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

          «h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;

          h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»;

          b) al comma 16, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali,».

      14. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «, nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali».
      15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutati in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 6.
(Semplificazione della disciplina del patent box)

      1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
      2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
      3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.
      5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      6. I soggetti di cui al comma 1 che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
      7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
      8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
      9. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
      10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

Articolo 7.
(Rifinanziamento Fondo automotive)

      1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

          a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

          b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

          c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

          d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Capo II
MISURE URGENTI
IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

      1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»;

          b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.»;

          c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

          «7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.».

      2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 482 è abrogato.
      3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 9.
(Congedi parentali)

      1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
      2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
      3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
      4. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
      5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
      6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
      7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
      8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.
      9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2021.
      10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 10.
(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

      1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.
      2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 11.
(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

      1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
      2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
      3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.
      4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
      5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
      6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.
      7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
      8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
      9. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
      10. Il limite di spesa di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 106 milioni di euro per l'anno 2021.
      11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 216 milioni di euro per l'anno 2021 e a 108 milioni di euro per l'anno 2022.
      12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

          a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 6;

          b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 10;

          c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;

          d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.

      13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
      14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede ai sensi dell'articolo 17.
      15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è soppresso.
      16. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 251-bis, è aggiunto il seguente:

          «251-ter. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021.»;

          b) al comma 253, le parole «dei commi 251 e 251-bis», sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 251, 251-bis e 251-ter».

      17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019. n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

      1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale», sono inserite le seguenti: «e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100»;

          b) al comma 1.1. il primo periodo è soppresso.

Capo III
RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          «1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»;

          b) all'articolo 8:

              1) al comma 1:

                  1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»;

                  1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla seguente: «nei»;

                  1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;

              2) al comma 2:

                  2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;

                  2.2. dopo le parole «dal Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale»;

                  2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»;

                  2.4. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;

              3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.»;

              4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i criteri e»;

              5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;

              6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;

          c) all'articolo 13:

              1) al comma 1, dopo le parole «è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»;

              2) il comma 2 è abrogato;

              3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»;

              4) al comma 6:

                  4.1. dopo le parole «L'importo delle somme che l'ASL» sono inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro»;

                  4.2. le parole «l'apposito capitolo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

                  4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»;

              5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;

          d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

          «Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). – 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
          2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
          3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
          4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
          5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
          7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
          8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
          9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

          a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

          b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

          c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

          d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

          e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

          10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
          11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
          12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
          13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
          14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
          15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
          16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;

          e) all'articolo 51:

              1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

              2) il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:

          «8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

          a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

          b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

          c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.

          8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.»;

          f) all'articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          «1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;

          g) l'Allegato I è sostituito dall'Allegato I al presente decreto.

      2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
      3. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
      4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «570 unità» sono sostituite dalle seguenti: «660 unità»;

          b) alla lettera b), il numero «6» è sostituito dal seguente: «8»;

          c) la lettera c) è abrogata;

          d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ispettori: 246»;

          e) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) appuntati e carabinieri: 229».

      5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 ed euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi dell'art. 17.

Capo IV
MISURE FINANZIARIE URGENTI

Articolo 14.
(Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

      1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a erogare, ad integrazione del contributo di cui all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. L'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di 1.613.431 euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431 euro per l'anno 2024, di 1.769.431 euro per l'anno 2025 e di 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026.
      2. Per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa e in attuazione dello Statuto della predetta organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, è autorizzata la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022.
      3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente sono posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).»;

          b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          «3-bis. Fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime.
          3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), non ha luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo.
          3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a terzo cappellano militare capo.
          3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennità di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base.».

      6. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «15 ottobre 2021» sono sostituire dalle seguenti «31 dicembre 2021»;

          b) dopo le parole «9-quater», sono aggiunte le seguenti «9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».

Articolo 15.
(Proroga «Strade sicure» e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)

      1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
      2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
      3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
      4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 309.159 per l'anno 2021 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      5. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.659.477.
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 16.
(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)

      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021.
      2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
      3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
      4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
      5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.
      6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 è attribuito alla regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
      7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021.
      8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi ivi richiamati.
      9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.
      10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, è riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.
      11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 17.
(Disposizioni finanziarie)

      1. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
      2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 187 milioni per l'anno 2021 al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
      3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si provvede:

          a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

          b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

          d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

          e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

          f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

          g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

          h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

          i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi ai benefìci di cui al comma 2 del medesimo articolo.

          l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

          m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021;

          n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.

      4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 18.
(Entrata in vigore)

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato I
(articolo 13, comma 1, lett. g)

Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

«ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 14

FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA
AGGIUNTIVA

1

      Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

      Euro 2.500

2

      Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

      Euro 2.500

3

      Mancata formazione ed addestramento

      Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

      Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

      Euro 3.000

5

      Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

      Euro 2.500

6

      Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

      Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

      Mancanza di protezioni verso il vuoto

      Euro 3.000

8

      Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

      Euro 3.000

9

      Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

      Euro 3.000

10

      Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

      Euro 3.000

11

      Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

      Euro 3.000

12

      Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

      Euro 3.000

».

Tabella 1
(articolo 16, comma 10)

Comune

Contributo

      Altivole

303.777

      Asolo

1.513.583

      Carbonera

50.854

      Casale sul sile

55.943

      Castelfranco veneto

2.987.745

      Castello di Godeco

478.344

      Codogné

361.845

      Colle Umberto

161.399

      Conegliano

3.883.830

      Fonte

220.229

      Gaiarine

209.860

      Giavera del Montello

406.119

      Godega sant'urbano

131.520

      Istrana

381.417

      Loria

213.673

      Mareno di Piave

473.910

      Maserada sul Pive

300.611

      Monastier di Treviso

126.244

      Montebelluna

2.619.341

      Nervesa della Battaglia

138.459

      Oderzo

1.492.695

      Padova

37.978.796

      Paese

16.735

      Pieve di Soligo

551.775

      Ponzano Veneto

237.978

      Povegliano

193.822

      Quinto di Treviso

273.933

      Refronteolo

93.449

      Resana

496.489

      Riese PIO X

448.475

      Roncade

55.028

      San Biagio di Callalta

379.092

      San Fior

424.739

      San Vendemiano

729.357

      San Zenone degli Ezzelini

322.183

      Santa Lucia di Piave

200.869

      Sernaglia della Battaglia

106.621

      Silea

490.125

      Spresiano

491.222

      Susegana

568.791

      Trevignano

180.282

      Valdobbiadene

304.272

      Vazzola

424.424

      Vedelago

288.498

      Villorba

1.155.862

      TOTALE

62.924.215

A.C. 3395 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

      L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. – (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio) – 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      “3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021”».

      Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. – (Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi) – 1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “30 novembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2022”.
      2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      “5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni”».

      All'articolo 2:

          al comma 1, le parole: «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

      All'articolo 3:

          al comma 1, le parole: dopo le parole «rateazione» sono sostituite dalle seguenti: dopo la parola: «rateazione».

      Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 3-bis. – (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) – 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

      Art. 3-ter.(Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – 1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
      2. Alle minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

      Art. 3-quater.(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche) – 1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
      2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

      All'articolo 5:

          dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810.
      2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato»;

          al comma 3, le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: “Per l'esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter” è sostituito dal seguente: “1-ter. Per l'esercizio” e le parole: “il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione”»;

          dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “12 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “24 mesi”. Il termine di cui all'articolo 199, comma 3, lettera b), del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, come prorogato ai sensi del primo periodo, non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione»;

          al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021»;

          dopo il comma 6 è inserito il seguente:

      «6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4-bis, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”;

          b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

      “4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società”»;

          al comma 8, ultimo periodo, le parole: «all'articolo 31 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 31 e seguenti»;

          al comma 9, secondo periodo, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti»;

          dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

      «12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: “1° luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2022”.
      12-ter. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2023”.
      12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: “Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022”»;

          al comma 13, lettera b), le parole: «Conferenza Stato - città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città»;

          il comma 14 è soppresso;

          dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

      «14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

      “Art. 15-bis. – (Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
      2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile, o, occorrendo, di quella successiva.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

          a) la società Poste italiane S.p.a.;

          b) le banche;

          c) le società di gestione del risparmio;

          d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

          e) le società di intermediazione mobiliare;

          f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

          g) le imprese di assicurazioni”.

      14-ter. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2022”.
      14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: “superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire” sono sostituite dalle seguenti: “superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro”.
      14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

          a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

          b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»;

          al comma 15, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate»;

          dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

      «15-bis. Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          “c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento”.

      15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
      15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4:

              1) al quarto comma, le parole da: “, ad esclusione di quelle” fino a: “organizzazioni nazionali” sono soppresse;

              2) al quinto comma, le parole: “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole: “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali” sono soppresse;

              3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

          b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

      “L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

          1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

          2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

          3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

          4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

      Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

          1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

          2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

          3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

          4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

          5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

      Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria”.

      15-quinquies. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
      15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 27:

              1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      “2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni”;

              2) al comma 3:

                  2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

              “a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico”;

                  2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

              “b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis”;

                  2.3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

              “b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b)”;

                  2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

              “d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/ 83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”;

              3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      “3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco”;

          b) all'articolo 29, comma 2, le parole: “alcole denaturato con denaturante generale” sono sostituite dalle seguenti: “alcole completamente denaturato”;
          c) all'articolo 30:

              1) al comma 1, le parole: “denaturati con denaturante generale” sono sostituite dalle seguenti: “completamente denaturati”;
              2) al comma 2, lettera d), le parole: “l'alcole denaturato con il denaturante generale” sono sostituite dalle seguenti: “l'alcole completamente denaturato”;

          d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

      “Art. 30-bis. – (Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6”;

          e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

      “Art. 33-bis.(Piccole distillerie indipendenti)1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”;

          f) all'articolo 35:

              1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori”;
              2) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

      “3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”;

          g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea è sostituito dal seguente: “‘vino spumante’ tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:”;
          h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

      “Art. 37-bis.(Piccolo produttore indipendente di vino)1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”;

          i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da: “nonché tutti i prodotti” fino a: “le seguenti condizioni:” sono sostituite dalle seguenti: “nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:”;

          l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

      “Art. 38-bis. – (Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra) – 1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”;

          m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      “3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”».

      Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 5-bis. – (Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero) – 1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “due volte l'indennità base” sono sostituite dalle seguenti: “ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base”.
      2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole da: “un contributo fisso onnicomprensivo” fino a: “richiamato in Italia” sono sostituite dalle seguenti: “una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2”;

          b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1”;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      “3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti”.

      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data.

      Art. 5-ter. – (Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate) – 1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: “non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica”.

      Art. 5-quater. – (Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007) – 1. All'articolo 49, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: “e la predetta soglia sono riferiti” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1 è riferito”.

      Art. 5-quinquies. – (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) – 1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

      Art. 5-sexies. – (Misure a sostegno delle attività di bed and breakfast a gestione familiare) – 1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: “delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale” sono sostituite dalle seguenti: “dei bed and breakfast a gestione familiare”;

          b) dopo le parole: “dell'attività ricettiva di bed and breakfast” sono inserite le seguenti: “a gestione familiare”.

      Art. 5-septies. – (Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) – 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

      “Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma”.

      2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.

      Art. 5-octies. – (Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione) – 1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Art. 5-novies. – (Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali) – 1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti”.
      2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      Art. 5-decies. – (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019) – 1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: “situati nel territorio comunale” sono inserite le seguenti: “o in comuni diversi” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, scelto dai componenti del nucleo familiare”».

      All'articolo 6:

          al comma 2, le parole: «approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto»;

          al comma 6, al primo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e le parole: «in idonea documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante idonea documentazione» e, al secondo periodo, le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»;

          al comma 10, secondo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2»;

          alla rubrica, le parole: «disciplina del patent box» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina del cosiddetto “patent box”».

      All'articolo 7:

          al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2021»;

          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

          alla rubrica, le parole: «Fondo automotive» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».

      Nel capo II, all'articolo 8 è premesso il seguente:

      «Art. 7-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità) – 1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          “b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile”;

          b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
          c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

      “10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

          a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

          b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

              1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

              2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

              3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

              4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale”.

      2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
      3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come modificato dal comma 1 del presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi».

      All'articolo 8:

          al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis:

              al terzo periodo, le parole: «apposita domanda telematica» sono sostituite dalle seguenti: «apposita domanda in via telematica»;

              al quarto periodo, le parole: «articolo 71 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto»;

              all'ultimo periodo, le parole: «monitoraggio dei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «delle domande ricevute; qualora».

      All'articolo 9:

          al comma 3, le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» sono sostituite dalle seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»;

          al comma 6, primo periodo, le parole: «e nel limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite di spesa»;

          al comma 7, al terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» sono inserite le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,» e il quarto periodo è soppresso.

      Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. – (Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati) – 1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

      “Art. 12-bis. – (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
      2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”».

      All'articolo 10:

          al comma 1, le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «di Alitalia – Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa»;

          al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».

      All'articolo 11:

          al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

          al comma 6, secondo periodo, le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a: «e le risorse dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo»;

          al comma 8, al terzo periodo, le parole: «dal divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, le parole: «sono esclusi dal divieto» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione»;

          al comma 9, le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6»;

          dopo il comma 9 è inserito il seguente:

      «9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

          al comma 11, le parole: «e a 108 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e in 108 milioni»;

          al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

          il comma 15 è sostituito dal seguente:

      «15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022”».

      Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 11-bis. – (Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale) – 1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
      2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
      3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

      Art. 11-ter.(Fondo Nuove Competenze) – 1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, sono attuati nell'ambito del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021».

      All'articolo 12:

          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

      Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 12-bis. – (Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico) – 1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,” sono inserite le seguenti: “nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,”;

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture”;
          c) al quarto periodo, dopo le parole: “alle attività assistenziali svolte, si applicano” sono inserite le seguenti: “, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,” e dopo le parole: “del Servizio sanitario nazionale” sono aggiunte le seguenti: “e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza”.

      Art. 12-ter. – (Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) – 1. Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

      Art. 12-quater. – (Assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei) – 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 5 unità, di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata una spesa pari a euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei.

      2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e a euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Art. 12-quinquies. – (Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale) – 1. Le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
      2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a vocazione sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.
      3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.
      4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

      All'articolo 13:

          al comma 1, lettera b):

              al numero 1.1, le parole: «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «e locale,»;

              al numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

              al numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

              al numero 4), le parole: «data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «data dell'entrata in vigore»;

              al numero 5), capoverso 4-bis, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «da adottare», le parole: «da adottarsi» sono soppresse e le parole: «articolo 5 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto»;

          al comma 1, lettera c):

              al numero 3), capoverso 4, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;

              al numero 4.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la parola: “ammette” è sostituita dalla seguente: “ammettono”»;

          al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14:

              al comma 1:

                  al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «pericolo per la tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «pericolo per la salute» e dopo le parole: «senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,»;

                  dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;

              al comma 2:

                  il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

                  al secondo periodo, le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;

                  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione»;

              al comma 5, le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;

              al comma 7, le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;

              al comma 9, lettera d), le parole: «fino a cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;

              al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» sono inserite le seguenti: «del comma 9»;

              al comma 14, le parole: «il ricorso si intende accolto» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia»;

          al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

              «d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

                  “b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;

                  d-ter) all'articolo 19, comma 1:

          1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

              “a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;

          2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

              “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;

          d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      “8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;

          d-quinquies) all'articolo 37:

              1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

                  a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

                  b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;

              2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”;

              3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”;

              4) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

      “7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”»;

          al comma 1, lettera e):

              al numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» sono inserite le seguenti: «e delle politiche sociali», dopo le parole: «criteri identificativi,» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,» e le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

              al numero 2):

                  al capoverso 8-bis, alinea, dopo le parole: «comunicano annualmente» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR),»;

                  al capoverso 8-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro»;

          al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

          «e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: “entro il 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2022”;

          e-ter) all'articolo 55, comma 5:

              1) alla lettera c), dopo le parole: “commi 1, 7,” è inserita la seguente: “7-ter,”;

              2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          “d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis”;

          e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: “ed f)” sono sostituite dalle seguenti: “, f) e f-bis);

          e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: “1° giugno 2001” sono aggiunte le seguenti: “, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti”;

          e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, è premesso il seguente:

      “1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente”»;

          dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: “somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)”»;

          al comma 2, le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali»;

          al comma 6, le parole: «ai sensi dell'art. 17» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».

      Nel capo III, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

      «Art. 13-bis. – (Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche) – 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      “3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
      3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici”».

      All'articolo 14:

          al comma 3, le parole: «pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.839.431 euro»;

          al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «lett. a)sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

          al comma 6, lettera b), la parola: «9-quinquies» è sostituita dalle seguenti: «, nonché 9-quinquies».

      All'articolo 15:

          al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2021»;

          alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» sono inserite le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».

      Nel capo IV, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

      «Art. 15-bis. – (Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) – 1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata di una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei Ministeri vigilanti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti».

      All'articolo 16:

          dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente»;

          al comma 6, le parole: «la regione Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana»;

          al comma 7, le parole: «Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige», le parole: «di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano» e le parole: «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»;

          dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

      «8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
      8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b) 20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
      8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
      8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
      8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

      8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e alle province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.
      8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni contenute nella predetta relazione con le attività assistenziali previste dalla normativa citata, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa citata, per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;

          al comma 9, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «relativi cronoprogrammi»;

          dopo il comma 10 è inserito il seguente:

      «10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegate, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità»;

          il comma 11 è sostituto dal seguente:

      «11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10 si provvede ai sensi dell'articolo 17»;

          dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

      «11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

          a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

          b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

          c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

          d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

          e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

          f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

      Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 16-bis. – (Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali) – 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendere ai sensi dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia del demanio.
      2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è trasmesso altresì, a cura dell'Agenzia del demanio, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
      3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
      4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del medesimo codice accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché a quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
      6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
      7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “Difesa servizi S.p.A.,” sono inserite le seguenti: “l'Agenzia del demanio,”.
      9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      Art. 16-ter. – (Modifica all'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710) – 1. All'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente:

      “I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568”.

      Art. 16-quater. – (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68) – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni”;
          b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      “5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore”.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030.

      Art. 16-quinquies. – (Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL) – 1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione per la predetta Anagrafe.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

      Art. 16-sexies. – (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche) – 1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

          a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

          b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

          c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali.

      2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della medesima legge n. 196 del 2009, all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società stessa.
      3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.

      Art. 16-septies. – (Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della regione Calabria) – 1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attività dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo”.
      2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria:

          a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della medesima regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;

          b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario ad acta, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto;

          c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. A tal fine la Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro 1.517.491 per il 2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio, è autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di 1 unità di personale dirigenziale e di 4 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          e) per l'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

          f) è autorizzato nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

          g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025.

      3. Il comma 2 si applica nei confronti della regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla regione Calabria.

      Art. 16-octies. – (Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate “Capitale italiana della cultura” per il 2023) – 1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali “Capitale italiana della cultura” per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei relativi territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

      All'articolo 17:

          al comma 1, le parole: «all'articolo 1, comma 339» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

          al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

          al comma 3:

              all'alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» è inserita la seguente: «5,» e le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» sono sostituite dalle seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;

              alla lettera a), le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;

              alla lettera b), le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,»;

              alla lettera i), le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;

              alla lettera m), le parole: «, 165 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 165 milioni di euro», le parole: «gestione della tesoreria, azione 1- Interessi» sono sostituite dalle seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» è inserita la seguente: «pubblica»;

              alla lettera o), le parole: «, euro 34.304.000» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 34.304.000»;

              alla lettera r), le parole: «e 173,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, 298,369 milioni».

      All'Allegato I:

          al numero 11, le parole: «Mancanza protezione» sono sostituite dalle seguenti: «Mancanza di protezione»;

          dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:

      «12-bis – Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto – Euro 3.000».

      Alla Tabella 1:

          le parole: «Casale sul sile» sono sostituite dalle seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» sono sostituite dalle seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» sono sostituite dalle seguenti: «Castello di Godego», la parola: «Codogné» è sostituita dalla seguente: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» sono sostituite dalle seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» sono sostituite dalle seguenti: «Maserada sul Piave», la parola: «Refronteolo» è sostituita dalla seguente: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» sono sostituite dalleseguenti: «Riese Pio X».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

      1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.
1.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: nell'anno 2020.
1.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 30 giugno 2022.
1.3. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 30 aprile 2022.
1.5. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2022.
1.7. Giovanni Russo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 15 gennaio 2022.
1.6. Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021.
1.4. Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

      1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
      2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
1.02. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

      1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
      2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
1.01. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Detrazione del consumo culturale individuale)

      1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

          e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico- sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;.
1.03. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)

      1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

          e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;.

      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per le scuole di danza)

      1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
1.05. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)

      1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «teatrale e culturale»;

          b) le parole: «60 per cento» sono sostituite con la seguente: «totale»;

          c) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3».
1.06. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)

      1. All'articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 il numero: «2020» è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente «2021» e il numero: «90» è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente: «100».
1.07. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)

      1. All'articolo 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

          al comma 2, alinea, il numero: «350» è sostituito con il seguente: «800» e, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e di 800 milioni a decorrere dal 2022»;

          il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.08. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per le scuole di jazz)

      1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
1.09. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito d'imposta per le scuole di teatro)

      1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
1.010. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 2.

      Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 31 dicembre 2022.
2.1. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 30 giugno 2022.
2.2. Giovanni Russo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accertamento con adesione)

      1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2022.
      2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2022.
2.01. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 3.

      Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.
3.3. Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 2, sostituire le parole: in essere alla data dell'8 marzo 2020 con le seguenti: per tutti i piani di rateizzazioni in essere.
3.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.
3.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 3-bis.

      Sopprimerlo.
*3-bis.1. Albano, Bignami, Osnato, Rizzetto, Bucalo, Cirielli.

      Sopprimerlo.
*3-bis.2. Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Trano, Leda Volpi, Spessotto, Sapia.

ART. 3-quater.

      Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

      1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 538:

              1) al primo periodo, alinea, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

              2) alla lettera a), ultimo periodo, sono aggiungete, in fine, le parole: «con la notifica della cartella di pagamento»;

              3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

          b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

          «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»;

          c) al comma 540, primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
3-quater.01. Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Trano, Leda Volpi, Spessotto.

ART. 5.

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

      I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare.
      Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione.
5.7. Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

      13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

          «7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

      13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni»;
      13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «cloud computing» sono inserite le seguenti: «nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».
5.8. Mollicone, Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

      13-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA».
5.4. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

      14.1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di tremila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5.3. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

      15.1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
      15.2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      15.3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
      15.4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15.1, 15.2 e 15.3.
      15.5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15.1, 15.2 e 15.3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.5. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

      15.1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

          a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività;

          b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021».

      15.2. Agli oneri derivanti dal comma 15.1 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5.9. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

      15.1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».

          b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

          c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

          «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

          d) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

          «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».
5.10. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

      15.1. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          al primo periodo, le parole: «della presentazione della dichiarazione,» sono soppresse;

          il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
5.11. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Sopprimere i commi 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies.
5.1. Rizzetto, Meloni, Bucalo, Prisco.

      Dopo il comma 15-septies, aggiungere i seguenti:

      15-octies. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «se con motore elettrico» sono inserite le seguenti: «nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
      15-novies. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del decreto del Ministero delle finanze del 16 maggio 1986»;
      15-decies. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «se con motore elettrico» sono inserite le seguenti «nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
5.6. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

      1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale gli immobili a destinazione speciale e in particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
5.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

      1. All'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: «1° gennaio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
5.02. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di compensazione di crediti)

      1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, dopo le parole: «previste dalle leggi vigenti» sono aggiunte le seguenti: «o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito»;

          b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

          «5-bis. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
5.03. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

      1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
      2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
      3. All'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.
5.04. Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
      2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.05. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
      2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.06. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 6.

      Sopprimerlo.
6.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

      Conseguentemente:

          al comma 8 sostituire le parole: alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore con le seguenti: a partire dal periodo d'imposta 2021;

          sostituire il comma 10 con il seguente:

      10. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.
6.2. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

      1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
      2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.
6.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità dell'IMU relativa a immobili strumentali)

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

          b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «773. Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

      2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
6.02. Prisco, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 7.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

      1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, il comma 1 è sostituto dal seguente:

          «1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

      “Art. 7-bis. – (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
      2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
      3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
      4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).”».
7.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

      1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7.02. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

      1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.».
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.
7.03. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo, 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)

      1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
7.04. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

      1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro IV», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto un credito d'imposta pari:

          a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

          b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

          c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

      2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
      4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.05. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Interventi urgenti per il sostegno dei liberi professionisti)

      1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno dei propri iscritti e alla promozione dell'attività professionale».
7.06. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 8.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

          a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate»;

          a-ter) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.»;

      Conseguentemente,

          al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle lettere a-bis) e a-ter),;

          dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a-bis) e a-ter), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.1. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 9.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: minore di anni quattordici con le seguenti: minore di anni sedici;

      Conseguentemente,

          al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento;

          sopprimere il comma 4;

          al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 29,3 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2021;

          sostituire il comma 10 con il seguente:

          «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 30,7 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto.».
9.7. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23;.
9.4. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione stessa con le seguenti: pari al 80 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori fino ad otto anni e al 50 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori di età compresa tra otto anni e un giorno e quattordici anni.
9.2. Caiata, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 4, sopprimere le parole: né riconoscimento di contribuzione figurativa.
9.5. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:

      6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

      Conseguentemente:

          al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 29,3 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2021;

          sostituire il comma 10 con il seguente:

          «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 20,7 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto.».
9.3. Varchi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento di 1/365 del reddito con le seguenti: pari all'80 per cento di 1/365 del reddito;

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo,sostituire le parole: al 50 per cento della retribuzione convenzionale con le seguenti: all'80 per cento della retribuzione convenzionale.
9.6. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Al comma 9, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al termine dell'emergenza sanitaria.
9.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 11.

      Sostituire i commi 13 e 14 con i seguenti:

      13. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà, le cui risorse sono destinate all'erogazione, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un assegno di solidarietà in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultano:

          a) privi di reddito familiare;

          b) titolari di valori mobiliari familiari pari a un massimo di euro 10.000;

          c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

          d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

      14. L'assegno di solidarietà di cui al comma 13 è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 13, nella misura di euro 300, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.
11.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 12.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Norme interpretative in materia di incentivi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, per la promozione di forme di lavoro stabile)

      1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici in materia d'incentivi all'occupazione di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, a decorrere dall'anno 2022, le proiezioni relative all'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 12-quinquies.

      Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

      1. All'articolo 58, comma 2, lettera f), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «in una qualunque sede della provincia richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta».
12-quinquies.01. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Mobilità del personale scolastico)

      1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso» sono soppresse.
      2. Il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è soppresso.
12-quinquies.02. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici)

      1. I dirigenti scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a tre anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a dirigenti scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i dirigenti scolastici immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023.
12-quinquies.04. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Mobilità dei dirigenti scolastici e deroga al parametro del 30 per cento sulla mobilità interregionale)

      1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.
12-quinquies.03. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

      1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «deceduti» sono soppresse le parole: «per causa di lavoro» e dopo le parole: «di servizio» sono soppresse le parole: «e di lavoro»;

          b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

          «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.».
12-quinquies.05. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

ART. 13.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Allegato I aggiungere le seguenti: , sempre che non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione.
13.5. Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
13.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 13, aggiungere, in fine, le parole: secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori e aziende.
13.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro. Tale Marchio viene attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati obiettivi formativi.
13.4. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

          a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;

          b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

      Tale indennità con carattere mensile dovrà essere corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.
13.10. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi da eseguire periodicamente.
13.9. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. Per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici siti nel cratere del sisma del 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica in presenza, qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.
13.8. Albano, Bucalo, Frassinetti, Osnato, Bignami, Rizzetto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. Sono definiti i parametri volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti e personale ATA, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.6. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1.1. Sono definiti i parametri per la trasformazione, per due anni scolastici consecutivi, dei posti di sostegno attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.7. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

      1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia e al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.
      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.117.670.784,96 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

      1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita».
13.02. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

      1. Il presente articolo reca i principi fondamentali della disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie, ancorché non correlate al lavoro.
      3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
      5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.
      6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
      7. Ai fini del presente articolo:

          a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

          b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

          c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

          d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

          e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

      8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.
      9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
      10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
      11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare, tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
      12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente il decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
      13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
      14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
      15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
      16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.
      17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
      18. Le sanzioni di cui al comma 17 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
      19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

      1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1, commi 757, 760, 761, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.
13.04. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

      1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.06. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

      1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli enti del Servizio sanitario nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.05. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 13-bis.

      Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

      1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento»;

          b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento».
13-bis.01. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

ART. 16.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3.1. Il fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata al presente decreto.
      3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 364.658.430,08 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Conseguentemente, aggiungere la seguente Tabella:

TABELLA A

Regioni

Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Abruzzo

15.437.118,57

Basilicata

-

Calabria

78.655.325,63

Campania

-

Emilia Romagna

19.863.976,45

Lazio

2.607.236,44

Liguria

-

Lombardia

159.511.996,65

Marche

-

Molise

219.505,24

Piemonte

-

Puglia

-

Toscana

22.484.825,22

Umbria

3.797.827,29

Veneto

62.080.618,58

Totale

364.658.430,08

16.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8.1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui all'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 del medesimo articolo 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
16.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.