XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 aprile 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 aprile 2022.

      Amitrano, Ascani, Bagnasco, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Bitonci, Bordonali, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colmellere, Comaroli, Davide Crippa, Critelli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantuz, Fassino, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Loss, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Misiti, Molinari, Mollicone, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Racchella, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sani, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Tofalo, Valente, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascani, Bagnasco, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Bitonci, Bordonali, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colmellere, Comaroli, Davide Crippa, Critelli, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantuz, Fassino, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Loss, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Misiti, Molinari, Mollicone, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Racchella, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sani, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Tofalo, Valente, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 5 aprile 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

          GALLO ed altri: «Istituzione dell'Autorità per l'etica dei dati e l'innovazione» (3551).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge SIANI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dell'affidamento familiare» (3474) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cenni.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):

      SGARBI: «Istituzione del Ministero della bellezza» (3484) Parere delle Commissioni V, VII, VIII e X;

      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GUSMEROLI ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di princìpi generali della legislazione tributaria per la garanzia dei diritti del contribuente» (3520) Parere della VI Commissione.

          VII Commissione (Cultura):

      MELICCHIO ed altri: «Modifica all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e altre disposizioni in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori universitari» (3504) Parere delle Commissioni I, V e XI.

          IX Commissione (Trasporti):

      ANZALDI: «Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di realizzazione di una rete unica delle frequenze radiotelevisive terrestri in tecnica digitale» (3524) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 aprile 2022, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 30 marzo 2022, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (atto Camera n. 3495).

      Questo parere è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

      Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 7 al 10 marzo 2022, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

          risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (Doc. XII, n. 1085) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

          risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva (UE) 2020/262 (rifusione) per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica (Doc. XII, n. 1086) – alla VI Commissione (Finanze);

          risoluzione legislativa sul progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (Doc. XII, n. 1087) – alla VI Commissione (Finanze);

          risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (Doc. XII, n. 1088) – alla VIII Commissione (Ambiente);

          risoluzione sulla politica di coesione come strumento per ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera (Doc. XII, n. 1089) – alla XII Commissione (Affari sociali);

          risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 1090) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

          risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 1091) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

          risoluzione sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (Doc. XII, n. 1092) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

          risoluzione sull'interazione con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini (Doc. XII, n. 1093) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

          risoluzione su un nuovo quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi) (Doc. XII, n. 1094) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

          risoluzione sul Myanmar/Birmania: a un anno dal colpo di Stato (Doc. XII, n. 1095) – alla III Commissione (Affari esteri);

          risoluzione sulla relazione 2020 sulla cittadinanza dell'Unione europea: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti (Doc. XII, n. 1096) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

      La proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU (COM(2022) 162 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 4 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 aprile 2022.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

          proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi (COM(2022) 120 final);

          relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – 1° gennaio-31 dicembre 2021 (COM(2022) 126 final);

          proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (COM(2022) 134 final);

          proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2022) 135 final);

          comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Prodotti sostenibili: dall'eccezione alla regola (COM(2022) 140 final);

          proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final);

          proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU (COM(2022) 145 final);

          proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU (COM(2022) 162 final).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

      Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 4 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (379).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 aprile 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2533 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2022, N. 9, RECANTE MISURE URGENTI PER ARRESTARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3547)

A.C. 3547 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3547 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.2, 2.3 e 2.7 sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3547 Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA)

      1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana.
      2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle disposizioni:

          a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

          b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021.

      3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.
      4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale.
      5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
      6. Gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nel Sistema Informativo Veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.
      7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

Articolo 2.
(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)

      1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.
      2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

          a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;

          b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

      3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata.
      4. Il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, relativamente alle misure per il contrasto della peste suina africana in Italia, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.
      5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
      6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.
      7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      8. L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito.
      9. Sull'attività del Commissario straordinario, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento.
      10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Sardegna.

Articolo 3.
(Sanzioni)

      1. Chiunque, nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali di cui all'articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Articolo 4.
(Clausola di salvaguardia)

      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3547 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

      All'articolo 1:

          al comma 1, dopo le parole: «sul territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le aree protette», dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della specie» è inserita la seguente: «cinghiale» e le parole: «dei metodi ecologici,» sono sostituite dalle seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione»;

          al comma 2:

              alla lettera a) sono premesse le seguenti:

          «0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

          0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019;

          0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019»;

              alla lettera a), le parole: «delle peste suina» sono sostituite dalle seguenti: «della peste suina»;

              alla lettera b), dopo le parole: «di suini selvatici”» sono inserite le seguenti: «del Ministero della salute,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto»;

          dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un piano di cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni»;

          al comma 4, le parole: «dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ISPRA» e dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita la seguente: «europea»;

          al comma 5, le parole: «guardie provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «polizie locali» e le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri»;

          dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva, individuate in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine di prevenire e ridurre la mobilità della specie cinghiale, è vietato il prelievo in ogni forma collettiva in attività di caccia»;

          il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Gli animali abbattuti durante l'attività di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute»;

          al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «per gli allevamenti suinicoli» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», al secondo periodo, le parole: «degli animali» sono sostituite dalle seguenti: «dei suini» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi».

      All'articolo 2:

          al comma 1, le parole: «per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorso alla relativa attuazione»;

          al comma 2, lettera b), le parole: «e distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e della distruzione»;

          dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario.
      2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
      2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato.
      2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

          al comma 3, le parole: «, degli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli affari regionali e le autonomie,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi di cui al secondo periodo il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione del piano»;

          il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica»;

          al comma 5, al primo periodo, le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri» e le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «ISPRA, nonché può avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino,» e, al terzo periodo, le parole: «personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario»;

          al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Del conferimento» sono inserite le seguenti: «o del rinnovo» e le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

          al comma 9, dopo le parole: «Commissario straordinario» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere».

      All'articolo 3:

          la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di segnalazione e sanzioni».

      L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA)

      Al comma 1, sopprimere le parole: , dei tempi e degli obiettivi annuali.
1.1. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini, Siragusa.

      Al comma 1, sopprimere le parole: esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana.
1.3. Caretta, Ciaburro.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un'area infetta da peste suina africana, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della regione, previo specifico parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti.
1.4. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini, Siragusa.

      Al comma 2, dopo la lettera 0c), aggiungere la seguente:

          0d) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, di attuazione della direttiva 2002/60/CE.
1.6. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini, Siragusa.

      Sopprimere comma 3.
1.8. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini, Siragusa.

      Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: consultivo.
1.10. Caretta, Ciaburro.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il con le seguenti: e del.
1.11. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini, Siragusa.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: polizie locali con le seguenti: vigilanze venatorie in capo alle regioni o alle province autonome.
1.13. Caretta, Ciaburro.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei coadiutori con le seguenti: di coadiutori adeguatamente formati ed abilitati all'esercizio dell'attività venatoria.
1.14. Caretta, Ciaburro.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e dei con le seguenti: , dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati in possesso di licenza per l'esercizio venatorio ovvero di due soggetti dagli stessi delegati in possesso della predetta licenza, nonché dei.
1.100. Sapia.

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: metodi selettivi aggiungere le seguenti: e di coloro che sono formati in base alle normative vigenti.
1.15. Ciaburro, Caretta.

      Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: formati e abilitati aggiungere le seguenti: nonché da persone formate in possesso di abilitazione venatoria.
1.16. Caretta, Ciaburro.

      Al comma 5-bis, dopo le parole: Nelle aree di circolazione virale attiva, aggiungere le seguenti: nelle aree infette e nelle aree di sorveglianza,.

      Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: durante l'attività di controllo con le seguenti: nell'esercizio regolamentato dell'attività venatoria al di fuori delle aree di sorveglianza di cui al comma 5-bis.
1.17. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini, Siragusa.

      Al comma 5-bis, dopo le parole: in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti: del presente decreto-legge,.
1.18. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

      Al comma 5-bis, sopprimere le parole: in ogni forma collettiva.
1.19. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini, Siragusa.

      Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: fino al termine dell'installazione delle apposite recinzioni necessarie per perimetrare ed isolare le aree di circolazione attiva.
1.20. Ciaburro, Caretta.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: attività di controllo con le seguenti: attività di depopolamento.
1.22. Ciaburro, Caretta.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e modalità di allevamento con le seguenti: , modalità di allevamento e per vicinanza all'area infetta.
1.23. Ciaburro, Caretta.

      Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: norme di biosicurezza aggiungere le seguenti: , nonché di quelle necessarie al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico,.
1.24. Ciaburro, Caretta.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Per i suini sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della peste suina africana, essendo escluso l'abbattimento preventivo.
1.25. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini, Siragusa.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Le recinzioni devono essere realizzate includendo anche la zona di sorveglianza come individuata nel Piano regionale di cui al comma 1.
1.27. Ciaburro, Caretta.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Iniziative straordinarie per la formazione del personale abilitato al contenimento della peste suina africana – PSA)

      1. Per le finalità di formazione di personale coadiuvante abilitato all'esercizio dell'attività venatoria e qualificato al contenimento e contrasto della diffusione della PSA, di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato Fondo per la formazione di personale qualificato per il contenimento della PSA con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative e di accesso al Fondo di cui al comma 1.
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. Caretta, Ciaburro.

ART. 2.
(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)

      Al comma 2-quater, secondo periodo, dopo le parole: relativo indennizzo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'integrità fondiaria, qualora i terreni siano utilizzati per finalità produttive, ovvero per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile,.
2.1. Ciaburro, Caretta.

      Al comma 2-quinquies, sostituire le parole da: di parte corrente fino alla fine del comma, con le seguenti: per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Conseguentemente, dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

      2-sexies. La dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2.2. Ciaburro, Caretta.

      Al comma 2-quinquies, sostituire le parole da: di parte corrente fino alla fine del comma, con le seguenti: per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.3. Caretta, Ciaburro.

      Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: consultivo.
2.4. Caretta, Ciaburro.

      Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.
2.5. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

      Al comma 4, sopprimere le parole: , integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.
2.6. Ciaburro, Caretta.

      Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.7. Ciaburro, Caretta.

A.C. 3547 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,

              esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              valutate importanti le misure previste sia per ciò che attiene l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali, sia, soprattutto, per l'istituzione della figura di un Commissario ad acta, con ampi poteri decisionali dedicato alla gestione dell'emergenza;

          considerato che il Piano di eradicazione delle malattie animali – TBC, brucellosi e peste suina africana – della regione Sardegna non è al momento attivo e che dall'aprile 2021 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione 2021/605 della Commissione UE del 7 aprile 2021;

          considerato che tale regolamento, che dovrebbe restare in vigore per sette anni, stabilisce misure speciali di controllo della PSA, ed ha inserito l'intero territorio della Sardegna nelle zone di restrizione, mortificando le aspettative di agricoltori ed imprenditori sardi che nel corso degli ultimi sei anni avevano accettato pesanti limitazioni alla propria attività pur di arrivare ad un meritato riconoscimento di indennità dalla malattia anche di una sola parte della Sardegna;

              ritenuto che la gravità della penalizzazione della Sardegna appare evidente nei confronti delle realtà degli altri Paesi comunitari nei quali l'individuazione delle zone soggette a restrizioni è stata fatta o su base comunale o provinciale;

              valutate fondamentali le misure previste dal decreto in esame anche per la regione Sardegna,

impegna il Governo

ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie, anche in accordo con la regione Sardegna e nell'ottica di un sostegno alle aziende zootecniche sarde già colpite dalla crisi degli ultimi anni, affinché le zone indenni dalla PSA della regione siano escluse dalle restrizioni di cui al Regolamento di Esecuzione 2021/605 della Commissione UE del 7 aprile 2021.
9/3547/1. Cadeddu.


      La Camera,

              esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              valutate importanti le misure previste sia per ciò che attiene l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali, sia, soprattutto, per l'istituzione della figura di un Commissario ad acta, con ampi poteri decisionali dedicato alla gestione dell'emergenza;

          considerato che il Piano di eradicazione delle malattie animali – TBC, brucellosi e peste suina africana – della regione Sardegna non è al momento attivo e che dall'aprile 2021 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione 2021/605 della Commissione UE del 7 aprile 2021;

          considerato che tale regolamento, che dovrebbe restare in vigore per sette anni, stabilisce misure speciali di controllo della PSA, ed ha inserito l'intero territorio della Sardegna nelle zone di restrizione, mortificando le aspettative di agricoltori ed imprenditori sardi che nel corso degli ultimi sei anni avevano accettato pesanti limitazioni alla propria attività pur di arrivare ad un meritato riconoscimento di indennità dalla malattia anche di una sola parte della Sardegna;

              ritenuto che la gravità della penalizzazione della Sardegna appare evidente nei confronti delle realtà degli altri Paesi comunitari nei quali l'individuazione delle zone soggette a restrizioni è stata fatta o su base comunale o provinciale;

              valutate fondamentali le misure previste dal decreto in esame anche per la regione Sardegna,

impegna il Governo

ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie, anche in accordo con la regione Sardegna e nell'ottica di un sostegno alle aziende zootecniche sarde già colpite dalla crisi degli ultimi anni, affinché le zone indenni dalla PSA della regione siano escluse dalle restrizioni di cui al Regolamento di Esecuzione 2021/605 della Commissione UE del 7 aprile 2021, ad esclusione dei comuni confinanti con le zone infette.
9/3547/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Cadeddu.


      La Camera,

              esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              valutate importanti le misure previste sia per ciò che attiene l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali, sia, soprattutto, per l'istituzione della figura di un Commissario ad acta dedicato alla gestione dell'emergenza;

              ritenuto fondamentale un intervento altrettanto incisivo per il contenimento dei danni da fauna selvatica al mondo agricolo, danni sempre più ingenti, spesso molto gravi, che possono compromettere anche l'esistenza stessa di aziende ed allevamenti;

          considerato che, in tale contesto, appare fondamentale potenziare le attività di controllo e gestione della fauna selvatica, materia disciplinata in Italia dalla legge 157 del 1992;

              ricordato che, proprio per trovare una soluzione a tale problematica e su sollecitazione del mondo agricolo nonché del Parlamento, nel 2018 si è insediato un gruppo di lavoro ministeriale che ha visto protagonisti i dicasteri dell'allora Ambiente e delle Politiche agricole e che ha prodotto un documento conclusivo contenente degli interventi puntuali di modifica della legge suddetta;

              ritenute efficaci le modifiche proposte in tale relazione,

impegna il Governo

ad intervenire, anche attraverso i provvedimenti normativi proposti dal gruppo di lavoro di cui in premessa, per modificare la normativa nazionale sull'attività venatoria al fine di assicurare una più efficace e corretta attività di gestione e controllo della fauna selvatica, anche allo scopo di arrestare la diffusione della peste suina africana, nonché a garantire agli agricoltori il giusto indennizzo per i danni perpetrati sulle proprie attività.
9/3547/2. Parentela, Gagnarli.


      La Camera,

              esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              valutate importanti le misure previste sia per ciò che attiene l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali, sia, soprattutto, per l'istituzione della figura di un Commissario ad acta dedicato alla gestione dell'emergenza;

              ritenuto fondamentale un intervento altrettanto incisivo per il contenimento dei danni da fauna selvatica al mondo agricolo, danni sempre più ingenti, spesso molto gravi, che possono compromettere anche l'esistenza stessa di aziende ed allevamenti;

          considerato che, in tale contesto, appare fondamentale potenziare le attività di controllo e gestione della fauna selvatica, materia disciplinata in Italia dalla legge 157 del 1992;

              ricordato che, proprio per trovare una soluzione a tale problematica e su sollecitazione del mondo agricolo nonché del Parlamento, nel 2018 si è insediato un gruppo di lavoro ministeriale che ha visto protagonisti i dicasteri dell'allora Ambiente e delle Politiche agricole e che ha prodotto un documento conclusivo contenente degli interventi puntuali di modifica della legge suddetta;

              ritenute efficaci le modifiche proposte in tale relazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche attraverso i provvedimenti normativi proposti dal gruppo di lavoro di cui in premessa, per modificare la normativa nazionale sull'attività venatoria al fine di assicurare una più efficace e corretta attività di gestione e controllo della fauna selvatica, anche allo scopo di arrestare la diffusione della peste suina africana, nonché a garantire agli agricoltori il giusto indennizzo per i danni perpetrati sulle proprie attività.
9/3547/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Parentela, Gagnarli.


      La Camera,

          premesso che;

              l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA;

              i suini, laddove sottratti allo scopo produttivo, devono considerarsi a tutti gli effetti non animali «da reddito»;

              l'applicazione delle esclusive misure di biosicurezza costituisce un sufficiente nonché proporzionato mezzo di prevenzione e di controllo dell'epidemia nei confronti dei suddetti animali sottratti al consumo e detenuti secondo modalità che ne assicurano automaticamente l'isolamento;

              nella nota di chiarimento del 04 febbraio 2022 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute recante ad oggetto «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana» è precisato che «in alcune realtà sporadiche comprovate, suini vengono detenuti per finalità diverse dalla produzione zootecnica o alimentare» e che «si ritiene derogabile la procedura di macellazione per questi ultimi purché sia garantito il rigoroso rispetto di tutte le misure di biosicurezza utili ad evitare l'infezione da PSA e la sua diffusione»;

              numerose attività turistico ricettive risultano provate dagli effetti della diffusione della peste suina africana;

              da più parti, infatti, sono state sollevate pesanti conseguenze economiche, innescate dalla peste suina africana, non solo sulla filiera suinicola, ma anche su ulteriori attività, ivi comprese quelle dei settori agrituristico, escursionistico, naturalistico, silvopastorale, alberghiero e turistico tout court,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, per i suini sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, i quali si trovino in zone infette o confinanti, l'applicazione delle esclusive misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della peste suina africana, ritenendosi escluso l'abbattimento preventivo;

          a valutare l'opportunità di prevedere misure di sostegno per le ulteriori attività danneggiate dalla peste suina africana, in particolare quelle dei settori agrituristico, escursionistico, naturalistico, silvopastorale, alberghiero e turistico tout court, nonché connesse strategie di rilancio.
9/3547/3. Ruggiero.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              la peste suina africana è una malattia virale non trasmissibile all'uomo, caratterizzata da elevata contagiosità e da un'alta capacità di resistenza all'ambiente esterno, che colpisce i suini selvatici e domestici e per i quali risulta frequentemente letale;

              considerata la sua presenza sul territorio nazionale e il danno potenziale che questa malattia potrebbe generare sul patrimonio zootecnico, sia in relazione alla salute degli animali, sia in relazione al comparto produttivo collegato, e quindi al commercio all'interno dell'Unione europea ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti, il provvedimento in esame introduce delle misure utili a contenerne la diffusione;

              in particolare, l'articolo 1 del suddetto provvedimento prevede che le regioni e le province autonome adottino, in conformità al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, sulla salute e benessere degli animali, i Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA dalla specie cinghiale (Sus scrofa) e dai suini da allevamento;

              ogni anno milioni di animali vivi sono trasportati su lunghe distanze tra gli Stati membri e verso paesi terzi per scopi di allevamento, riproduzione, ingrasso e macello e il loro benessere durante questi viaggi non sempre viene rispettato a causa di violazioni delle norme UE sul trasporto degli animali;

              le violazioni più evidenti riguardano l'altezza libera insufficiente, la non idoneità degli animali al trasporto e al sovraffollamento, i dispositivi di abbeveraggio inadeguati o la mancanza di acqua e cibo. Vengono inoltre utilizzati veicoli inadeguati e il trasporto avviene talvolta a temperature estreme e con tempi di percorrenza prolungati;

              il benessere degli animali è un fattore chiave della sostenibilità, dal momento che un buon livello di benessere degli animali è strettamente collegato ad un minore uso di antibiotici, ad animali più sani che entrano nella catena alimentare e alla riduzione della trasmissione di malattie dagli animali alle persone;

              nelle conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2019 sul benessere degli animali, tutti gli Stati membri hanno riconosciuto le sfide che il trasporto su lunga distanza comporta per il benessere degli animali, le criticità e le incoerenze in termini di applicazione della normativa nonché la necessità di migliorare tale applicazione, come pure l'esigenza di riesaminare e aggiornare la legislazione in vigore, alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche;

              nel quadro del Green Deal europeo, la stessa Commissione UE ha quindi annunciato la propria volontà di rivedere la legislazione sul benessere degli animali per allinearla con le ricerche e conoscenze più recenti sulla fisiologia e le esigenze degli animali, allargarne l'ambito, renderla di più facile applicazione e in definitiva assicurare un livello più alto di benessere degli animali,

impegna il Governo

ad attivarsi con urgenza, nelle opportune sedi, sia a livello nazionale sia europeo, per l'adozione di tutte le misure e condizioni necessarie per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto, dal luogo di origine fino alla destinazione finale, con l'obiettivo di rendere il sistema di trasporto più efficiente, economico ed etico, in conformità con l'articolo 13 TFUE che qualifica gli animali come esseri senzienti con esigenze particolari di cui occorre tenere conto.
9/3547/4. Galizia.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto sottoposto al nostro esame per la conversione in legge è stato emanato per arrestare tempestivamente la diffusione sul territorio nazionale della peste suina africana ed eradicarla al fine di prevenirne la diffusione e il passaggio tra cinghiali e suini d'allevamento, in modo che sia assicurata la salvaguardia della sanità animale, del sistema produttivo nazionale e delle esportazioni;

              le norme approvate attribuiscono alle regioni il compito di predisporre il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione nella specie cinghiale e nei suini da allevamento della PSA, elaborato in conformità al Piano nazionale. I Piani regionali prevedono la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddiviso per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, le aree di intervento diretto, le modalità, i tempi e gli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA e per assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività previste dai piani approvati è stato nominato un Commissario straordinario per coordinare le azioni di prevenzione poste in essere;

              durante l'esame al Senato, sono stati aggiunte ulteriori previsioni normative per consentire la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee ad assicurare il contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni. Per la realizzazione del progetto di intervento è necessaria l'approvazione del Commissario straordinario e, nel caso in cui le recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al DPR n. 327/2001, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato. Lo stanziamento per la loro realizzazione è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, uno stanziamento che appare insufficiente per raggiungere effettivamente lo scopo perseguito;

              le norme approvate prevedono la realizzabilità di tali opere pubbliche nelle sole zone soggette a restrizioni in Italia. Esse corrispondono, nella regione Piemonte: – in provincia di Alessandria, ai comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Gabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone;

              nella regione Liguria: – in provincia di Genova, ai comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Ricco, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;

              nella provincia di Savona, ai comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello,

impegna il Governo

ad adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo, ulteriori disposizioni normative che prevedano un incremento dei fondi stanziati al fine di realizzare le recinzioni o le altre strutture temporanee ed amovibili non solo nelle zone in cui la PSA è già stata individuata, ma in tutto il territorio nazionale, o almeno nelle regioni limitrofe a quelle in cui i focolai sono già stati individuati, al fine di prevenire con maggior efficacia la diffusione nelle zone attualmente immuni, poiché le strutture realizzate dove la PSA è già presente rischiano di avere scarsa efficacia preventiva, al contempo estendendo agli imprenditori zootecnici la possibilità di usufruire dei medesimi mezzi di contenimento per evitare ulteriori danni economici all'intera filiera produttiva già in grande sofferenza a causa dell'aumento dei costi di produzione, delle materie prime e dell'energia in particolare, della spirale inflattiva conseguente e dalle difficoltà di approvvigionamento di materie prime a causa del conflitto in atto.
9/3547/5. Nevi, Spena.


      La Camera,

          premesso che:

              il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              il decreto-legge in esame risponde della necessità di intervenire a contrasto e contenimento dell'emergenza conseguente alla diffusione dell'epidemia di peste suina africana sul territorio italiano a partire da gennaio 2022;

              nonostante i vari richiami, effettuati anche tramite atti di indirizzo politico in sede parlamentare con ampio anticipo rispetto alla manifestazione dell'epidemia di PSA, il testo in esame è stato emanato privo di risorse e con una governance generale del fenomeno insufficiente a garantire l'eradicazione del fenomeno;

              in particolare, nonostante sia stata creata una dotazione economica per la predisposizione delle recinzioni necessarie a perimetrare e contenere i cinghiali infetti da PSA nelle cosiddette zone rosse, tale dotazione economica va a rifarsi riducendo lo stanziamento economico a supporto del fondo di sostegno alla filiera suinicola istituito dal cosiddetto Decreto Sostegni-ter;

              il testo in esame, inoltre, non prevede una politica di gestione dei cinghiali al di fuori delle zone rosse, nelle cosiddette zone «buffer», mancando dunque l'obiettivo di contenimento e gestione dell'emergenza;

              il comparto suinicolo, attraverso i propri processi di trasformazione, ha un valore di circa 20 miliardi di euro, costituendo un comparto di eccellenza nazionale e tutela del Made in Italy nel mondo, con una filiera che conta un numero di capi superiore a 8 milioni di suini, la cui incolumità è messa inevitabilmente a rischio dalla diffusione della peste suina africana,

impegna il Governo a:

          a) alimentare la dotazione economica di cui al testo in esame senza una corrispondente riduzione delle risorse stanziate a favore e sostegno delle filiere suinicole;

          b) incrementare la dotazione economica a sostegno delle filiere suinicole, in riferimento anche alla necessità di garantire la sostenibilità economica del comparto;

          c) rimodulare la gestione della peste suina africana di cui al testo in esame prevedendo misure che permettano la gestione, contenimento ed abbattimento dei cinghiali al di fuori delle zone rosse, con finalità di eradicazione della PSA.
9/3547/6. Caretta, Ciaburro.


      La Camera,

          premesso che:

              il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              il decreto-legge in esame risponde della necessità di intervenire a contrasto e contenimento dell'emergenza conseguente alla diffusione dell'epidemia di peste suina africana sul territorio italiano a partire da gennaio 2022;

              nonostante i vari richiami, effettuati anche tramite atti di indirizzo politico in sede parlamentare con ampio anticipo rispetto alla manifestazione dell'epidemia di PSA, il testo in esame è stato emanato privo di risorse e con una governance generale del fenomeno insufficiente a garantire l'eradicazione del fenomeno;

              in particolare, nonostante sia stata creata una dotazione economica per la predisposizione delle recinzioni necessarie a perimetrare e contenere i cinghiali infetti da PSA nelle cosiddette zone rosse, tale dotazione economica va a rifarsi riducendo lo stanziamento economico a supporto del fondo di sostegno alla filiera suinicola istituito dal cosiddetto Decreto Sostegni-ter;

              il testo in esame, inoltre, non prevede una politica di gestione dei cinghiali al di fuori delle zone rosse, nelle cosiddette zone «buffer», mancando dunque l'obiettivo di contenimento e gestione dell'emergenza;

              il comparto suinicolo, attraverso i propri processi di trasformazione, ha un valore di circa 20 miliardi di euro, costituendo un comparto di eccellenza nazionale e tutela del Made in Italy nel mondo, con una filiera che conta un numero di capi superiore a 8 milioni di suini, la cui incolumità è messa inevitabilmente a rischio dalla diffusione della peste suina africana,

impegna il Governo

      a valutare l'opportunità di:

          a) alimentare la dotazione economica di cui al testo in esame senza una corrispondente riduzione delle risorse stanziate a favore e sostegno delle filiere suinicole;

          b) incrementare la dotazione economica a sostegno delle filiere suinicole, in riferimento anche alla necessità di garantire la sostenibilità economica del comparto;

          c) rimodulare la gestione della peste suina africana di cui al testo in esame prevedendo misure che permettano la gestione, contenimento ed abbattimento dei cinghiali al di fuori delle zone rosse, con finalità di eradicazione della PSA.
9/3547/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


      La Camera,

          premesso che:

              il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              il decreto-legge in esame nasce con l'intento di contenere la diffusione di peste suina africana sul territorio nazionale, disponendo al contempo misure che possano dare sostegno economico alle aziende suinicole sul territorio nazionale;

              a fronte di un numero di capi superiore a 8 milioni di suini, la maggior parte di questi è concentrata nelle regioni del nord, come Lombardia e Piemonte;

              nel gennaio 2022 sono stati segnalati i primi casi di PSA proprio nel territorio piemontese, con una diffusione dei casi anche nella territorio della confinante regione Liguria;

              come indicato da dati ISMEA, il comparto suinicolo ha, a parità di condizioni, costi di produzione mediamente più elevati del 20 per cento rispetto ai competitor europei, vivendo una situazione di sostanziale svantaggio competitivo, appianato sui mercati internazionali dalla appetibilità derivante dalla qualità dei prodotti a marchio di tutela Made in Italy;

              il testo in esame, a fronte delle numerose esigenze economiche di sopravvivenza di un comparto, come quello suinicolo, messo fortemente in difficoltà sia da due anni di pandemia da COVID-19 che dall'attuale e contingente crisi internazionale di energia e materie prime, dispone una riduzione delle risorse a sostegno della filiera per alimentare economicamente una dotazione economica istituita in sede di conversione;

              la diffusione della peste suina africana, se priva di controllo, può portare a situazioni limite quale l'applicazione di misure di embargo, come avvenuto per molti anni ai danni della regione Sardegna;

              il decreto-legge in esame, nonostante la fase e le modifiche in sede di conversione, non dispone della sufficiente dotazione economica né della sufficienza gestione in termini di governance per poter garantire l'eradicazione della PSA dal territorio italiano e la sostenibilità economica delle aziende suinicole,

impegna il Governo a:

          a) instaurare, nell'ambito della prima misura utile di successiva emanazione rispetto al testo in esame, una dotazione economica e strumentale effettivamente adeguata all'esigenza di contenimento ed eradicazione della peste suina africana sul territorio nazionale, nonché le necessarie misure di gestione tale da poter scongiurare in modo definitivo un'espansione dell'epidemia, con riferimento anche alla gestione nelle cosiddette zone buffer;

          b) adottare tutte le misure necessarie per garantire la sostenibilità economica della filiera suinicola nazionale e scongiurare l'adozione di sostenute e vessatorie misure di embargo quali quelle menzionate in premessa.
9/3547/7. Ciaburro, Caretta.


      La Camera,

          premesso che:

              il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              il decreto-legge in esame nasce con l'intento di contenere la diffusione di peste suina africana sul territorio nazionale, disponendo al contempo misure che possano dare sostegno economico alle aziende suinicole sul territorio nazionale;

              a fronte di un numero di capi superiore a 8 milioni di suini, la maggior parte di questi è concentrata nelle regioni del nord, come Lombardia e Piemonte;

              nel gennaio 2022 sono stati segnalati i primi casi di PSA proprio nel territorio piemontese, con una diffusione dei casi anche nella territorio della confinante regione Liguria;

              come indicato da dati ISMEA, il comparto suinicolo ha, a parità di condizioni, costi di produzione mediamente più elevati del 20 per cento rispetto ai competitor europei, vivendo una situazione di sostanziale svantaggio competitivo, appianato sui mercati internazionali dalla appetibilità derivante dalla qualità dei prodotti a marchio di tutela Made in Italy;

              il testo in esame, a fronte delle numerose esigenze economiche di sopravvivenza di un comparto, come quello suinicolo, messo fortemente in difficoltà sia da due anni di pandemia da COVID-19 che dall'attuale e contingente crisi internazionale di energia e materie prime, dispone una riduzione delle risorse a sostegno della filiera per alimentare economicamente una dotazione economica istituita in sede di conversione;

              la diffusione della peste suina africana, se priva di controllo, può portare a situazioni limite quale l'applicazione di misure di embargo, come avvenuto per molti anni ai danni della regione Sardegna;

              il decreto-legge in esame, nonostante la fase e le modifiche in sede di conversione, non dispone della sufficiente dotazione economica né della sufficienza gestione in termini di governance per poter garantire l'eradicazione della PSA dal territorio italiano e la sostenibilità economica delle aziende suinicole,

impegna il Governo

      a valutare l'opportunità di:

          a) instaurare, nell'ambito della prima misura utile di successiva emanazione rispetto al testo in esame, una dotazione economica e strumentale effettivamente adeguata all'esigenza di contenimento ed eradicazione della peste suina africana sul territorio nazionale, nonché le necessarie misure di gestione tale da poter scongiurare in modo definitivo un'espansione dell'epidemia, con riferimento anche alla gestione nelle cosiddette zone buffer;

          b) adottare tutte le misure necessarie per garantire la sostenibilità economica della filiera suinicola nazionale e scongiurare l'adozione di sostenute e vessatorie misure di embargo quali quelle menzionate in premessa.
9/3547/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


      La Camera,

              in sede di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              lo stesso reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana;

              dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati al 4 aprile 2022 pari a 83, 51 in Piemonte e 32 in Liguria, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

              il 14 gennaio 2022 il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali hanno firmato un'ordinanza che dispone, per sei mesi, sul territorio di 114 comuni del Piemonte e della Liguria, il divieto dell'attività venatoria di qualsiasi tipologia, ad accezione di quella finalizzata al contenimento della popolazione di cinghiali. Inoltre, sono vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;

              il provvedimento in esame individua risorse per tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati;

          considerato che:

              numerose attività agricole, turistiche, ricettive e di ristorazione, già in sofferenza a causa dell'emergenza Covid-19 e dell'aumento dei costi di materie prime ed energia, risultano fortemente provate dagli effetti della diffusione della peste suina africana,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure di sostegno per le attività che hanno subito danni economici per le chiusure e/o limitazioni derivanti dall'ordinanza ministeriale, in particolare per il comparto del turismo e dell'outdoor per cui per ora non è stato previsto alcun ristoro.
9/3547/8. Fornaro.


      La Camera,

          premesso che:

              con decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 si adottano misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              attraverso il Regolamento (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, la regione Sardegna è inserita nell'Allegato I, parte III come zona soggetta a restrizioni III. Nello specifico, l'Articolo 7 – Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro – prevede che, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte III che vieta sia i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III al di fuori di tali zone, sia i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone;

              il medesimo Regolamento stabilisce norme riguardanti le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri nei quali sono presenti zone soggette a restrizioni I, II o III elencate nell'allegato I («gli Stati membri interessati»). Ciò nonostante, pur essendosi determinato, ormai da 3 anni, nell'ambito della regione Sardegna il mancato riscontro della presenza del virus della PSA sia nel domestico che nel selvatico, ed essendo presenti nel medesimo ambito territoriale più di 8000 aziende suinicole virtuose accreditate, indenni dalla peste suina e certificate secondo le regole della biosicurezza, l'intero territorio regionale continua ad essere incluso nell'allegato I, Parte III del suddetto Regolamento, con conseguente divieto di esportazione per il quale di fatto non è possibile ottenere alcuna deroga;

              neanche un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 (Considerando n. 7 del Regolamento (UE) 2021/605), ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai, è stato applicato negli anni in Sardegna a differenza di quanto sta accadendo attualmente nella restante parte del territorio italiano (Nota MS_PSA certificazioni export 239 del 7 gennaio 2022) e nel resto dei paesi europei. Questo infatti avrebbe consentito in via preliminare l'apertura all'export anche di una parte della regione non ricompreso nei suddetti elenchi verso paesi terzi che riconoscono la regionalizzazione, tenendo conto della situazione della malattia, dei principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione, del livello di rischio di diffusione della peste suina africana. Situazione epidemiologica favorevole riconosciuta dal Governo, tramite il Ministro della salute pro tempore, che ha più volte espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti nell'isola e ha garantito la possibilità di rimuovere il blocco dell'export delle carni suine nell'autunno 2019;

              gli esiti della missione conoscitiva effettuata dalla Commissione europea a giugno 2019 hanno, infatti, dimostrato che la Sardegna sta procedendo nella direzione giusta come dichiarato dal Commissario europeo della Salute Stella Kyriakides in risposta ad una interrogazione del gruppo dei Ecr dei Conservatori Europei il 20 ottobre 2020;

              dall'ultima missione conoscitiva della Commissione europea nel 2019 ad oggi la regione Sardegna con la competente Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina, il Coordinamento dei Servizi Veterinari ATS, l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il Corpo Forestale della regione Sardegna, l'Agenzia Forestas, le Amministrazioni comunali, ma soprattutto gli allevatori e le Associazioni di categoria, i cacciatori e i cittadini, che hanno, ognuno nel proprio campo, portato avanti un lavoro encomiabile, per il contrasto al virus della PSA, sia nei confronti delle residue sacche di suini allo stato brado illegale, non registrati all'anagrafe zootecnica, vera cinghia di trasmissione negli anni del virus, che hanno richiesto interventi drastici di cattura e depopolamento, sia per la certificazione degli allevamenti e il monitoraggio dei cinghiali, sia per il rispetto di ogni norma di prevenzione sanitaria;

              nella regione Sardegna, diversi consigli comunali stanno deliberando all'unanimità per chiedere il sostegno e l'impegno del Governo ad ogni opportuna iniziativa al fine di rimuovere l'embargo sulle carni suine sarde;

              è importante sottolineare che bisogna evitare che il genotipo 2 arrivi in Sardegna richiedendo che tutti gli automezzi per il trasporto animale e/o alimentare che imbarcano per la Sardegna siano disinfettati;

              il Governo ha approvato recentemente un analogo ordine del giorno con la seguente riformulazione parere favorevole con riformulazione: impegna il Governo ad adottare, presso le competenti sedi comunitarie e regionali, ogni opportuna iniziativa, tra cui la regolamentazione del pascolo brado anche mediante attività di depopolamento, al fine di ottenere che la regione Sardegna venga riclassificata con il regolamento UE 2021 /603, nell'Allegato I, da parte III verso parte II, consentendo agli allevamenti in regola e certificati di poter esportare in Italia, in Europa e nei Paesi extra Unione europea,

impegna il Governo:

          ad adottare, presso le competenti sedi comunitarie e regionali, ogni opportuna iniziativa, tra cui la regolamentazione del pascolo brado anche mediante attività di depopolamento, al fine di ottenere che la regione Sardegna venga riclassificata con il regolamento UE 2021/603, nell'Allegato I, da parte III verso parte II, consentendo agli allevamenti in regola e certificati di poter esportare in Italia, in Europa e nei Paesi extra Unione europea;

          a garantire ogni opportuna iniziativa per la sanificazione degli automezzi citati in premessa che si imbarcano per la Sardegna;

          a dare piena applicazione, con altro provvedimento e/o circolare la decisione della Commissione 2014/709/UE e dopo l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/605, che rende possibile ricorrere al regime derogatorio previsto dalle suddette norme, consentendo anche agli stabilimenti che lavorano e manipolano carni provenienti dalle zone sottoposte a restrizione, di commercializzare i propri prodotti di origine suina in ambito nazionale e comunitario, laddove la materia prima sia stata sottoposta a un adeguato trattamento, finalizzato all'eliminazione dell'eventuale presenza del virus della peste suina.
9/3547/9. Deidda.


      La Camera,

          premesso che:

              con decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 si adottano misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

              attraverso il Regolamento (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, la regione Sardegna è inserita nell'Allegato I, parte III come zona soggetta a restrizioni III. Nello specifico, l'Articolo 7 – Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro – prevede che, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte III che vieta sia i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III al di fuori di tali zone, sia i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone;

              il medesimo Regolamento stabilisce norme riguardanti le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri nei quali sono presenti zone soggette a restrizioni I, II o III elencate nell'allegato I («gli Stati membri interessati»). Ciò nonostante, pur essendosi determinato, ormai da 3 anni, nell'ambito della regione Sardegna il mancato riscontro della presenza del virus della PSA sia nel domestico che nel selvatico, ed essendo presenti nel medesimo ambito territoriale più di 8000 aziende suinicole virtuose accreditate, indenni dalla peste suina e certificate secondo le regole della biosicurezza, l'intero territorio regionale continua ad essere incluso nell'allegato I, Parte III del suddetto Regolamento, con conseguente divieto di esportazione per il quale di fatto non è possibile ottenere alcuna deroga;

              neanche un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 (Considerando n. 7 del Regolamento (UE) 2021/605), ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai, è stato applicato negli anni in Sardegna a differenza di quanto sta accadendo attualmente nella restante parte del territorio italiano (Nota MS_PSA certificazioni export 239 del 7 gennaio 2022) e nel resto dei paesi europei. Questo infatti avrebbe consentito in via preliminare l'apertura all'export anche di una parte della regione non ricompreso nei suddetti elenchi verso paesi terzi che riconoscono la regionalizzazione, tenendo conto della situazione della malattia, dei principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione, del livello di rischio di diffusione della peste suina africana. Situazione epidemiologica favorevole riconosciuta dal Governo, tramite il Ministro della salute pro tempore, che ha più volte espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti nell'isola e ha garantito la possibilità di rimuovere il blocco dell'export delle carni suine nell'autunno 2019;

              gli esiti della missione conoscitiva effettuata dalla Commissione europea a giugno 2019 hanno, infatti, dimostrato che la Sardegna sta procedendo nella direzione giusta come dichiarato dal Commissario europeo della Salute Stella Kyriakides in risposta ad una interrogazione del gruppo dei Ecr dei Conservatori Europei il 20 ottobre 2020;

              dall'ultima missione conoscitiva della Commissione europea nel 2019 ad oggi la regione Sardegna con la competente Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina, il Coordinamento dei Servizi Veterinari ATS, l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il Corpo Forestale della regione Sardegna, l'Agenzia Forestas, le Amministrazioni comunali, ma soprattutto gli allevatori e le Associazioni di categoria, i cacciatori e i cittadini, che hanno, ognuno nel proprio campo, portato avanti un lavoro encomiabile, per il contrasto al virus della PSA, sia nei confronti delle residue sacche di suini allo stato brado illegale, non registrati all'anagrafe zootecnica, vera cinghia di trasmissione negli anni del virus, che hanno richiesto interventi drastici di cattura e depopolamento, sia per la certificazione degli allevamenti e il monitoraggio dei cinghiali, sia per il rispetto di ogni norma di prevenzione sanitaria;

              nella regione Sardegna, diversi consigli comunali stanno deliberando all'unanimità per chiedere il sostegno e l'impegno del Governo ad ogni opportuna iniziativa al fine di rimuovere l'embargo sulle carni suine sarde;

              è importante sottolineare che bisogna evitare che il genotipo 2 arrivi in Sardegna richiedendo che tutti gli automezzi per il trasporto animale e/o alimentare che imbarcano per la Sardegna siano disinfettati;

              il Governo ha approvato recentemente un analogo ordine del giorno con la seguente riformulazione parere favorevole con riformulazione: impegna il Governo ad adottare, presso le competenti sedi comunitarie e regionali, ogni opportuna iniziativa, tra cui la regolamentazione del pascolo brado anche mediante attività di depopolamento, al fine di ottenere che la regione Sardegna venga riclassificata con il regolamento UE 2021 /603, nell'Allegato I, da parte III verso parte II, consentendo agli allevamenti in regola e certificati di poter esportare in Italia, in Europa e nei Paesi extra Unione europea,

impegna il Governo:

          ad adottare, presso le competenti sedi comunitarie e regionali, ogni opportuna iniziativa, tra cui la regolamentazione del pascolo brado anche mediante attività di depopolamento, al fine di ottenere che la regione Sardegna venga riclassificata con il regolamento UE 2021/603, nell'Allegato I, da parte III verso parte II, consentendo agli allevamenti in regola e certificati di poter esportare in Italia, in Europa e nei Paesi extra Unione europea;

          a garantire ogni opportuna iniziativa per la sanificazione degli automezzi citati in premessa che si imbarcano da e per la Sardegna;

          a valutare l'opportunità di dare piena applicazione, con altro provvedimento e/o circolare la decisione della Commissione 2014/709/UE e dopo l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/605, che rende possibile ricorrere al regime derogatorio previsto dalle suddette norme, consentendo anche agli stabilimenti che lavorano e manipolano carni provenienti dalle zone sottoposte a restrizione, di commercializzare i propri prodotti di origine suina in ambito nazionale e comunitario, laddove la materia prima sia stata sottoposta a un adeguato trattamento, finalizzato all'eliminazione dell'eventuale presenza del virus della peste suina.
9/3547/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              lo stesso reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana;

              nelle regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

              l'articolo 1, comma 5, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano avvalersi di una serie di soggetti nell'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 1, comma 1;

              le regioni che non hanno corpi di polizia provinciale con competenza faunistica rischiano di non potersi avvalere dei corpi di vigilanza individuati ai sensi del suddetto articolo 1, comma 5,

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, ricomprendendo tra i soggetti ivi elencati, anche gli agenti di vigilanza faunistica regionale.
9/3547/10. Foscolo, Di Muro, Rixi, Viviani.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

              l'articolo 1 dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;

              in particolare, il comma 5 del predetto articolo dispone che le regioni e le province autonome attuino i suddetti piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi;

              la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;

              al fine di rendere più efficaci gli interventi di attuazione del piano, riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, andrebbe specificamente prevista la possibilità per i coadiutori e per i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110,

impegna il Governo

a prevedere specificamente, in un prossimo provvedimento utile, la possibilità per i coadiutori delle guardie provinciali e i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110.
9/3547/11. Golinelli.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

              l'articolo 1 dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;

              in particolare, il comma 5 del predetto articolo dispone che le regioni e le province autonome attuino i suddetti piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi;

              la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;

              al fine di rendere più efficaci gli interventi di attuazione del piano, riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, andrebbe specificamente prevista la possibilità per i coadiutori e per i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specificamente, in un prossimo provvedimento utile, la possibilità per i coadiutori delle guardie provinciali e i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110.
9/3547/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Golinelli.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

              l'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione;

              in particolare il comma 2-bis, prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510;

              il medesimo comma 2-bis, dispone che il Commissario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, si avvalga delle risorse «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2022;

              a gennaio, il prezzo dell'acciaio è aumentato del +54 per cento rispetto ai livelli pre Covid. In ragione dell'incremento del prezzo dell'acciaio, occorrerebbe incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, che non appare più adeguata al raggiungimento delle finalità previste dalla norma all'esame,

impegna il Governo

ad incrementare, nel prossimo provvedimento utile, anche di natura economica, la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio, a realizzare le finalità previste dalla norma.
9/3547/12. Gastaldi, Golinelli, Viviani.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

              l'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione;

              in particolare il comma 2-bis, prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510;

              il medesimo comma 2-bis, dispone che il Commissario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, si avvalga delle risorse «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2022;

              a gennaio, il prezzo dell'acciaio è aumentato del +54 per cento rispetto ai livelli pre Covid. In ragione dell'incremento del prezzo dell'acciaio, occorrerebbe incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, che non appare più adeguata al raggiungimento delle finalità previste dalla norma all'esame,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di bilancio, ad incrementare, nel prossimo provvedimento utile, anche di natura economica, la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio, a realizzare le finalità previste dalla norma.
9/3547/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Gastaldi, Golinelli, Viviani.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

              il comma 2-bis, dell'articolo 2, prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

              il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato;

              il suddetto regolamento contiene gli elenchi delle zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai. Tali zone soggette a restrizioni sono differenziate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana e del livello di rischio, e classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III;

              la «zona soggetta a restrizioni I» è un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con le zone soggette a restrizioni II o III;

              appare opportuno ampliare il tenore applicativo della disposizione in esame, prevedendo la possibilità di collocare tali recinzioni anche nelle aree di restrizione I, di cui al richiamato allegato I del suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, onde evitare la diffusione del virus, in quanto se la malattia dovesse sconfinare nelle regioni limitrofe, e quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, dove sono detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia, i danni sarebbero ingentissimi,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che le recinzioni, di cui al comma 2-bis, possano essere posizionate anche nelle aree di restrizione I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (zona di sorveglianza), al fine utilizzando la dotazione finanziaria affidata al Commissario e di intesa con le Regioni interessate.
9/3547/13. Bubisutti, Golinelli, Viviani.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

              il comma 2-bis, dell'articolo 2, prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

              il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato;

              il suddetto regolamento contiene gli elenchi delle zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai. Tali zone soggette a restrizioni sono differenziate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana e del livello di rischio, e classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III;

              la «zona soggetta a restrizioni I» è un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con le zone soggette a restrizioni II o III;

              appare opportuno ampliare il tenore applicativo della disposizione in esame, prevedendo la possibilità di collocare tali recinzioni anche nelle aree di restrizione I, di cui al richiamato allegato I del suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, onde evitare la diffusione del virus, in quanto se la malattia dovesse sconfinare nelle regioni limitrofe, e quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, dove sono detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia, i danni sarebbero ingentissimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei limiti di bilancio, nel prossimo provvedimento utile, che le recinzioni, di cui al comma 2-bis, possano essere posizionate anche nelle aree di restrizione I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (zona di sorveglianza), al fine utilizzando la dotazione finanziaria affidata al Commissario e di intesa con le Regioni interessate.
9/3547/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Bubisutti, Golinelli, Viviani.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana (PSA) nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento; tali misure si rendono oltremodo necessarie per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

              l'articolo 1, comma 1, dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; in particolare, il comma 5-bis prevede il divieto di prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia, nelle aree di circolazione attiva del virus;

              essendo provato statisticamente che le popolazioni di cinghiali sono numerose, è poco risolutivo l'intervento singolo del selecontrollore, visti gli apprezzabili risultati ottenuti in regione Piemonte nello scorso mese di gennaio 2022 con la caccia di selezione con i cani; si rende quindi necessario prevedere anche in questo ambito questo tipo di prelievo;

              come previsto dalla 157/92 la gestione della caccia avviene dagli ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini, pertanto è doveroso che questi enti vengano coinvolti nella gestione della selezione e nei piani di abbattimento. Considerato che i cacciatori per esercitare la caccia di selezione a qualsiasi specie deve sostenere dei corsi ISPRA abilitanti, si ritiene che analogo trattamento avvenga per tutti gli operatori che interverranno nei vari piani di abbattimento,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che il prelievo in forma collettiva in attività di caccia, come previsto dal comma 5-bis dell'articolo 1 del provvedimento all'esame, sia consentito purché avvenga sotto forma di braccata e/o girata (caccia di selezione con i cani) anche con l'ausilio di cani, coordinata da personale quale personale di istituto delle regioni e delle province e soci di ATC (ambiti territoriali di caccia) e/o da CA (comprensori alpini) e che il suddetto personale possa avvalersi altresì dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie Locali, guardie volontarie venatorie, degli operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative abilitate alla caccia come previsto dalle norme nazionali e regionali i quali dovranno aver frequentato appositi corsi validati dall'ISPRA e muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
9/3547/14. Patelli, Golinelli.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana (PSA) nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento; tali misure si rendono oltremodo necessarie per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

              l'articolo 1, comma 1, dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; in particolare, il comma 5-bis prevede il divieto di prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia, nelle aree di circolazione attiva del virus;

              essendo provato statisticamente che le popolazioni di cinghiali sono numerose, è poco risolutivo l'intervento singolo del selecontrollore, visti gli apprezzabili risultati ottenuti in regione Piemonte nello scorso mese di gennaio 2022 con la caccia di selezione con i cani; si rende quindi necessario prevedere anche in questo ambito questo tipo di prelievo;

              come previsto dalla 157/92 la gestione della caccia avviene dagli ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini, pertanto è doveroso che questi enti vengano coinvolti nella gestione della selezione e nei piani di abbattimento. Considerato che i cacciatori per esercitare la caccia di selezione a qualsiasi specie deve sostenere dei corsi ISPRA abilitanti, si ritiene che analogo trattamento avvenga per tutti gli operatori che interverranno nei vari piani di abbattimento,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che il prelievo in forma collettiva in attività di caccia, come previsto dal comma 5-bis dell'articolo 1 del provvedimento all'esame, sia consentito purché avvenga sotto forma di braccata e/o girata (caccia di selezione con i cani) anche con l'ausilio di cani, coordinata da personale quale personale di istituto delle regioni e delle province e soci di ATC (ambiti territoriali di caccia) e/o da CA (comprensori alpini) e che il suddetto personale possa avvalersi altresì dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione, degli agenti delle Polizie Locali, guardie volontarie venatorie, degli operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative abilitate alla caccia come previsto dalle norme nazionali e regionali i quali dovranno aver frequentato appositi corsi validati dall'ISPRA e muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
9/3547/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Patelli, Golinelli.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana (PSA) nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento; tali misure si rendono oltremodo necessarie per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              l'articolo 1 dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;

              ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione della peste suina africana (PSA) per consentire gli abbattimenti anche all'interno degli abitati e nelle aree limitrofe sarebbe opportuno intervenire modificando l'articolo 19 delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, per adeguarla alle esigenze attuali perché questa, abbinata alla carenza di personale per il controllo, non è più in grado di contrastare il fenomeno della proliferazione dei cinghiali, al fine di creare uno strumento di raccordo istituzionale rispetto alle competenze attribuite alle regioni in merito al controllo faunistico;

              la modifica normativa, si renderebbe necessaria al fine di far fronte alle criticità determinate dalla crescente diffusione dei cinghiali, estendendo la possibilità di intervento dei piani regionali di contenimento della fauna selvatica anche in ambito urbano, con la collaborazione di ATC e CA;

              per far fronte alla grave carenza di personale di istituto, e alla scarsa conoscenza dei territori, che solo i cacciatori soci di ATC e CA sono in grado di conoscere puntualmente, sarebbe opportuno, quindi, prevedere l'ampliamento della platea dei soggetti preposti a svolgere il ruolo di coadiutori nell'attuazione dei piani, come stabilito anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le regioni, per una maggiore tutela della biodiversità, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, e per le altre finalità fondamentali per le produzioni zoo-agri-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani, autorizzando per l'attuazione dei piani regionali di controllo il personale di istituto delle regioni e delle province e soci di ATC (ambiti territoriali di caccia) e CA (comprensori alpini) che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie locali, delle guardie volontarie venatorie e degli operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative abilitate alla caccia i quali dovranno aver frequentato appositi corsi validati dall'ISPRA, e muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
9/3547/15. Lolini, Patelli, Golinelli.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana (PSA) nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento; tali misure si rendono oltremodo necessarie per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              l'articolo 1 dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;

              ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione della peste suina africana (PSA) per consentire gli abbattimenti anche all'interno degli abitati e nelle aree limitrofe sarebbe opportuno intervenire modificando l'articolo 19 delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, per adeguarla alle esigenze attuali perché questa, abbinata alla carenza di personale per il controllo, non è più in grado di contrastare il fenomeno della proliferazione dei cinghiali, al fine di creare uno strumento di raccordo istituzionale rispetto alle competenze attribuite alle regioni in merito al controllo faunistico;

              la modifica normativa, si renderebbe necessaria al fine di far fronte alle criticità determinate dalla crescente diffusione dei cinghiali, estendendo la possibilità di intervento dei piani regionali di contenimento della fauna selvatica anche in ambito urbano, con la collaborazione di ATC e CA;

              per far fronte alla grave carenza di personale di istituto, e alla scarsa conoscenza dei territori, che solo i cacciatori soci di ATC e CA sono in grado di conoscere puntualmente, sarebbe opportuno, quindi, prevedere l'ampliamento della platea dei soggetti preposti a svolgere il ruolo di coadiutori nell'attuazione dei piani, come stabilito anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le regioni, per una maggiore tutela della biodiversità, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, e per le altre finalità fondamentali per le produzioni zoo-agri-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani, autorizzando per l'attuazione dei piani regionali di controllo il personale di istituto delle regioni e delle province e soci di ATC (ambiti territoriali di caccia) e CA (comprensori alpini) che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione, degli agenti delle Polizie locali, delle guardie volontarie venatorie e degli operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative abilitate alla caccia i quali dovranno aver frequentato appositi corsi validati dall'ISPRA, e muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
9/3547/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Lolini, Patelli, Golinelli.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              l'articolo 1, prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;

              in particolare il comma 6 prevede che gli animali abbattuti durante le attività di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto delle disposizioni regionali in materia;

              la diffusione della PSA rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare «made in Italy» in tutto il mondo;

              se la malattia dovesse sconfinare nelle regioni limitrofe, e quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, dove sono detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia, i danni sarebbero ingentissimi;

              il Commissario deve avere a disposizione ingenti risorse, poiché occorre comprare test sierologici e antigenici per il monitoraggio dei suini nel Centro-Nord Italia, nonché gabbie per la cattura degli animali; inoltre, bisogna pagare le munizioni e le prestazioni del cacciatori che saranno chiamati a fare il controllo faunistico, lavorando giorno e notte per diversi mesi;

              non essendo previsti fondi ad hoc destinati agli attori, a titolo di rimborso spese, che partecipano al piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione, di cui all'articolo 1, sarebbe opportuno prevedere delle risorse destinate ai selecontrollori e che gli animali abbattuti debbano essere consegnati agli stessi, in quanto hanno effettuato loro stessi l'abbattimento,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, anche di natura economica, risorse da destinare a titolo di rimborso spese a tutti gli attori che parteciperanno ai piani di cui al comma 1, dell'articolo 1, in quanto si ritiene che sia doveroso che gli animali abbattuti, previa analisi scientifica sulla bontà del consumo umano delle carni, siano consegnati a coloro che hanno partecipato ai vari interventi previsti dal decreto-legge all'esame.
9/3547/16. Racchella, Patelli, Golinelli.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              l'articolo 1, prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;

              in particolare il comma 6 prevede che gli animali abbattuti durante le attività di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto delle disposizioni regionali in materia;

              la diffusione della PSA rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare «made in Italy» in tutto il mondo;

              se la malattia dovesse sconfinare nelle regioni limitrofe, e quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, dove sono detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia, i danni sarebbero ingentissimi;

              il Commissario deve avere a disposizione ingenti risorse, poiché occorre comprare test sierologici e antigenici per il monitoraggio dei suini nel Centro-Nord Italia, nonché gabbie per la cattura degli animali; inoltre, bisogna pagare le munizioni e le prestazioni del cacciatori che saranno chiamati a fare il controllo faunistico, lavorando giorno e notte per diversi mesi;

              non essendo previsti fondi ad hoc destinati agli attori, a titolo di rimborso spese, che partecipano al piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione, di cui all'articolo 1, sarebbe opportuno prevedere delle risorse destinate ai selecontrollori e che gli animali abbattuti debbano essere consegnati agli stessi, in quanto hanno effettuato loro stessi l'abbattimento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, anche di natura economica, risorse da destinare a titolo di rimborso spese a tutti gli attori che parteciperanno ai piani di cui al comma 1, dell'articolo 1, in quanto si ritiene che sia doveroso che gli animali abbattuti, previa analisi scientifica sulla bontà del consumo umano delle carni, siano consegnati a coloro che hanno partecipato ai vari interventi previsti dal decreto-legge all'esame.
9/3547/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Racchella, Patelli, Golinelli.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              l'articolo 2, prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione;

              nelle regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA; la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

              gli effetti di una incontrollata diffusione della PSA in Italia avrebbero conseguenze economiche ingentissime e a lungo termine, mettendo in seria crisi il lavoro degli allevatori italiani ma anche delle numerose attività, quali quelle che operano nei settori agrituristico, silvopastorale, alberghiero e turistico tout court e site nelle «zona infetta» e quindi sottoposte a restrizioni;

              infatti, se la malattia dovesse sconfinare nelle regioni limitrofe, e quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, dove sono detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia, i danni sarebbero devastanti non solo per il comparto suinicolo italiano ma anche per le attività e l'indotto che operano nelle «zone infette»;

              per salvaguardare dalle minacce della PSA lo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare «made in Italy» in tutto il mondo, nonché le suddette attività, sarebbero opportuni adeguati indennizzi rivolti a tutte quelle attività economiche e professionali della filiera agricola e zootecnica, ma anche per quelle con finalità turistico-ricettive, che operano nella zona infetta, che risultano provate dagli effetti della diffusione della peste suina africana,

impegna il Governo

a prevedere misure di ristoro rivolte a tutte le attività economiche e professionali, comprese quelle relative alle attività outdoor, che operano nelle zone infette e che hanno subito un danno economico con le chiusure dovute alle misure via via adottate per arginare la diffusione della Peste suina africana.
9/3547/17. Viviani, Golinelli, Foscolo, Di Muro, Rixi.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              l'articolo 2, prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione;

              nelle regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA; la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

              gli effetti di una incontrollata diffusione della PSA in Italia avrebbero conseguenze economiche ingentissime e a lungo termine, mettendo in seria crisi il lavoro degli allevatori italiani ma anche delle numerose attività, quali quelle che operano nei settori agrituristico, silvopastorale, alberghiero e turistico tout court e site nelle «zona infetta» e quindi sottoposte a restrizioni;

              infatti, se la malattia dovesse sconfinare nelle regioni limitrofe, e quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, dove sono detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia, i danni sarebbero devastanti non solo per il comparto suinicolo italiano ma anche per le attività e l'indotto che operano nelle «zone infette»;

              per salvaguardare dalle minacce della PSA lo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare «made in Italy» in tutto il mondo, nonché le suddette attività, sarebbero opportuni adeguati indennizzi rivolti a tutte quelle attività economiche e professionali della filiera agricola e zootecnica, ma anche per quelle con finalità turistico-ricettive, che operano nella zona infetta, che risultano provate dagli effetti della diffusione della peste suina africana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure di ristoro rivolte a tutte le attività economiche e professionali, comprese quelle relative alle attività outdoor, che operano nelle zone infette e che hanno subito un danno economico con le chiusure dovute alle misure via via adottate per arginare la diffusione della Peste suina africana.
9/3547/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Viviani, Golinelli, Foscolo, Di Muro, Rixi.


      La Camera,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

              nelle regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

              la diffusione della PSA rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare «made in Italy» in tutto il mondo;

              la situazione oggi grave, in realtà è nota da tempo, e richiede tutti gli sforzi possibili per evitare ulteriori danni che possano scaturire dal proliferare della malattia;

              come evidenza la stessa relazione illustrativa, infatti, se la malattia dovesse sconfinare nelle regioni limitrofe, e quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, dove sono detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia, i danni sarebbero ingentissimi. Da una stima fatta sulla base dei dati forniti dal Ministero della salute e dall'ISMEA, nel caso in cui si dovesse verificare tale sconfinamento, sarebbe necessario stanziare risorse pari a circa 1.441.490.120, a titolo di indennità di abbattimento degli animali;

              il comparto suinicolo, a causa in primo luogo della presenza della PSA, ed anche dell'incessante aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, sta subendo danni per circa 20 milioni di euro a settimana;

              gli effetti scaturiti dalla diffusione della malattia, hanno avuto un impatto enorme su tutta la filiera suinicola e sulle attività economiche site nelle «zona infetta» e sottoposte a restrizioni,

impegna il Governo

al fine di sostenere la suinicoltura italiana, e tenuto conto della gravità degli effetti lungo tutta la filiera, scaturiti dalle misure via via adottate per arginare la diffusione della malattia, a reperire, nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse rispetto a quelle già stanziate dal Governo con l'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2022 eventualmente necessarie ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.
9/3547/18. Liuni, Viviani, Gastaldi, Golinelli.


      La Camera,

          premesso che:

              la bufala mediterranea italiana è tutelata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 292;

              in provincia di Caserta numerosi capi di bufali sono infettati dalla brucellosi, una zoonosi che colpisce diverse specie ruminanti, creando problemi agli allevatori;

              il comparto bufalino casertano rappresenta circa il 60 per cento dell'allevamento in Italia, e la produzione di mozzarella conferma un trend in crescita su tutti i mercati nazionali ed esteri;

              il medesimo comparto, nell'insieme di zootecnici, allevatori ed imprenditori del settore, vive una fortissima difficoltà per la forte diffusione della brucellosi, il cui tasso di infezione e propagazione è estremamente preoccupante;

              nelle scorse settimane, molti allevatori bufalini casertani hanno dovuto ricorrere allo sciopero della fame e minacciato di portare in piazza la loro mobilitazione, per manifestare la loro profonda insoddisfazione per il modo in cui stanno svolgendo le operazioni di contrasto dei focolai d'infezione;

              per fortuna, non tutte le malattie infettive che interessano il mondo animale possono classificarsi come zoonosi, cioè come malattie in grado di infettare direttamente o indirettamente anche l'uomo. Ma anche quando non presentano questi rischi, le epidemie negli allevamenti costituiscono comunque una grave minaccia, soprattutto economica, per le imprese zootecniche;

              nell'ambito del sostegno alle imprese zootecniche i cui animali sono colpiti da malattie infettive, è necessario un intervento di sostegno da parte del Governo per compensare le perdite delle imprese collegate anche all'abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica e di finanziare le campagne di vaccinazione,

impegna il Governo:

          a destinare specifiche misure di sostegno economico oltre a quelle colpite dalla PSA, anche alle imprese zootecniche colpite dall'abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica e di finanziare le campagne di vaccinazione, con particolare riferimento alle razze bovine della Murgia materana a rischio erosione genetica;

          ad adottare ulteriori idonee iniziative per far fronte alla grave situazione epidemiologica che investe gli allevamenti di bufale nella provincia di Caserta ed evitare la propagazione della brucellosi bufalina in Campania.
9/3547/19. Labriola, Casino, Casciello, Sarro.


      La Camera,

              in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il Governo ha adottato il decreto-legge 17 febbraio 2022 «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana» al fine di prevenire e contenere la diffusione dell'epidemia sul territorio nazionale, prevedendo che le regioni e le province autonome entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore adottino a loro volta un «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)» che dovrà includere la ricognizione della consistenza della specie cinghiale all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana;

              in altri paesi europei, come in Belgio e Repubblica Ceca, la PSA è stata eradicata esclusivamente attraverso la recinzione dell'area infetta;

              l'articolo 9 della Costituzione prevede che la protezione degli animali, dell'ambiente, biodiversità ed ecosistemi siano valori primari costituzionalmente protetti;

              l'incrementare il numero di cinghiali abbattuti in aree dove non è stata riscontrata la presenza della PSA costituirebbe un grave errore atteso che tale attività comporterebbe l'incremento della mobilità dei cinghiali sani inducendoli ad entrare in contatto con le zone infette con tutte le prevedibili conseguenze che possono derivarne;

              i suini detenuti, laddove sottratti allo scopo produttivo devono considerarsi animali d'affezione o da compagnia e non da reddito,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere misure che contemplino il prelievo di cinghiali esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un'area infetta da Peste Suina Africana, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, previo specifico parere vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti;

          a valutare l'opportunità di prevedere misure per i suini sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti e di applicare misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della Peste Suina Africana escludendo l'abbattimento preventivo per tali animali;

          a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché tutte le attività venatorie siano vietate nelle zone infette da PSA e in quelle confinanti.
9/3547/20. Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Termini.


      La Camera,

              in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

          premesso che:

              il Governo ha adottato il decreto-legge 17 febbraio 2022 «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana» al fine di prevenire e contenere la diffusione dell'epidemia sul territorio nazionale, prevedendo che le regioni e le province autonome entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore adottino a loro volta un «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)» che dovrà includere la ricognizione della consistenza della specie cinghiale all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana;

              in altri Paesi europei, come in Belgio e Repubblica Ceca, la PSA è stata eradicata esclusivamente attraverso la recinzione dell'area infetta;

              l'articolo 9 della Costituzione prevede che la protezione degli animali, dell'ambiente, biodiversità ed ecosistemi siano valori primari costituzionalmente protetti;

              l'incrementare il numero di cinghiali abbattuti in aree dove non è stata riscontrata la presenza della PSA costituirebbe un grave errore atteso che tale attività comporterebbe l'incremento della mobilità dei cinghiali sani inducendoli ad entrare in contatto con le zone infette con tutte le prevedibili conseguenze che possono derivarne;

              i suini detenuti, laddove sottratti allo scopo produttivo devono considerarsi animali d'affezione o da compagnia e non da reddito,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere misure che contemplino il prelievo di cinghiali esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un'area infetta da Peste Suina Africana, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, previo specifico parere vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti;

          a valutare l'opportunità di prevedere misure per i suini sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti e di applicare misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della Peste Suina Africana escludendo l'abbattimento preventivo per tali animali;

          a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché tutte le attività venatorie siano vietate nelle zone infette da PSA.
9/3547/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Termini.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a garantire ai malati rari la prosecuzione della somministrazione domiciliare delle terapie, come sperimentata in relazione allo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 – 3-02871

      BOLOGNA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          una malattia viene definita rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita; nell'Unione europea, la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10.000 persone;

          il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma il dato è destinato a mutare visto il continuo aggiornamento scientifico;

          secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro Paese i malati rari sono 2 milioni e il 70 per cento sono bambini in età pediatrica;

          il testo unico sulle malattie rare – legge n. 175 del 2021 – pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 novembre 2021 ed entrato in vigore il 12 dicembre 2021, garantisce l'uniformità della presa in carico sul territorio nazionale in termini diagnostici, terapeutici e assistenziali dei malati rari ed ora è in attesa dei decreti attuativi dei Ministeri di competenza;

          l'emergenza pandemica ha posto l'attenzione sulla necessità di rafforzare l'assistenza domiciliare dedicata ai malati rari che non potevano accedere alle strutture ospedaliere e ai centri di riferimento per la somministrazione di terapie o di prestazioni sanitarie spesso essenziali;

          la situazione è stata affrontata con una determinazione di Aifa valida per tutto il periodo di emergenza, contenente le raccomandazioni per la somministrazione domiciliare dei farmaci per terapia enzimatica sostitutiva, la quale incentiva la somministrazione domiciliare delle terapie per un numero ampio di patologie;

          la terapia domiciliare monitorata dal medico del centro di riferimento presenta numerosi benefici, quali aderenza al trattamento e appropriatezza della cura, miglioramento da un punto di vista psicologico, somministrazione in sicurezza e in ambiente familiare, riservatezza sulla condizione del paziente, facilitazioni logistiche per lavoro e studi e risparmio economico;

          terminato lo stato di emergenza, i pazienti affetti da una patologia rara rischiano di non poter più avere la possibilità di usufruire del servizio di somministrazione domiciliare –:

          in ragione dei numerosi benefici riscontrati grazie alla terapia domiciliare degli ultimi due anni e alla luce della fragilità delle persone affette da malattia rara, quali iniziative intenda intraprendere affinché i malati rari possano continuare ad usufruire della somministrazione domiciliare.
(3-02871)


Iniziative per un'adeguata diffusione del farmaco antivirale Paxlovid per il trattamento del COVID, anche tramite la rete delle farmacie territoriali e dei medici di medicina generale – 3-02872

      NOJA, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          dal mese di febbraio 2022, Aifa ha autorizzato l'antivirale Paxlovid, prodotto dalla Pfizer e indicato per quelle categorie di pazienti, cosiddetti a rischio, che hanno contratto il COVID. Secondo le prescrizioni delle autorità regolatorie, la sua somministrazione deve avvenire non oltre i 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi;

          in base alle prescrizioni autorizzative, il farmaco deve essere somministrato da uno specialista ospedaliero infettivologo o pneumologo e il paziente può ritirarlo solo presso la farmacia ospedaliera dell'ospedale di riferimento;

          a fine marzo 2022 risultavano distribuiti alle regioni 11.200 trattamenti, ma, secondo l'ultimo monitoraggio effettuato l'8 marzo 2022 da Aifa, ne erano stati somministrati appena 2.072, un numero estremamente esiguo. Si calcola che, con il trend attuale, entro l'anno si arriverà alla distribuzione di appena 30 mila trattamenti, una cifra molto inferiore all'accordo raggiunto tra il Ministero della salute, Aifa e la Pfizer, che prevede la fornitura di 600 mila trattamenti per il 2022;

          si tratta di farmaci già opzionati, la cui corretta somministrazione nei tempi prescritti potrebbe alleviare i sintomi delle fasce di pazienti a rischio che hanno contratto il COVID, oltre che diminuire in maniera sensibile il rischio di mortalità legata al virus, e che, paradossalmente, rischiano di andare in scadenza senza essere utilizzati;

          tra le cause del sottoutilizzo del farmaco in questione, si ipotizza il mancato coinvolgimento nella prescrizione dei medici di medicina generale, gli unici in grado di accertare direttamente i sintomi dei pazienti nonché di conoscere e monitorare coloro che, in presenza di determinate malattie, costituiscono una categoria a rischio. Inoltre, a tali medici del territorio non è stata destinata alcuna formazione specifica in relazione al corretto utilizzo del farmaco;

          il coinvolgimento dei medici di famiglia e delle farmacie territoriali avrebbe permesso una diffusione capillare dell'antivirale e la sua corretta ed efficace somministrazione tra i 3 e 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi, evitando così di passare per lunghi e farraginosi iter che hanno prodotto ritardi nel tempestivo utilizzo del farmaco –:

          se siano vere le informazioni riportate in premessa e quali iniziative intenda adottare per prevedere una capillare diffusione dell'antivirale Paxlovid, che potrebbe avvalersi della rete delle farmacie territoriali e dei medici di medicina generale ai fini della prescrizione del farmaco e ai quali destinare specifica e tempestiva formazione.
(3-02872)


Iniziative volte a riconsiderare le scelte in materia di obbligo vaccinale, con particolare riguardo ai lavoratori delle strutture sanitarie e sociosanitarie che non svolgono attività a diretto contatto con il pubblico – 3-02873

      BOLDI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          l'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha prorogato al 31 dicembre 2022 le disposizioni in materia di obbligo vaccinale anti COVID-19 previste per il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie soggette ad autorizzazione, incluse quelle che erogano prestazioni in regime ambulatoriale;

          l'intervento normativo sopra citato – poco chiaro nella forma, data la serie di rinvii e abrogazioni che lo caratterizzano – sembrerebbe aver confermato la «sospensione» dall'attività lavorativa nei riguardi di tutto il personale non vaccinato delle predette strutture sanitarie e sociosanitarie, incluso quello amministrativo che non entra a diretto contatto con il pubblico e i pazienti. La norma prevede, infatti, una sola fattispecie di esenzione riferita, letteralmente, ai lavoratori titolari di «contratti esterni», gli unici a rimanere esclusi dal menzionato obbligo vaccinale;

          la proroga delle norme in esame, in assenza di uno stato di emergenza che possa giustificarle e per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, rischia di determinare una situazione assolutamente insostenibile per i lavoratori interessati e per gli equilibri economici dei relativi nuclei familiari;

          inoltre, la proroga appare in contrasto con quanto previsto dal medesimo decreto-legge n. 24 del 2022 nei riguardi di altre categorie di lavoratori (tra le altre: difesa, sicurezza e soccorso pubblico), per le quali le sanzioni conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale sono state giustamente attenuate, con la soppressione del divieto di svolgimento dell'attività lavorativa;

          a parere degli interroganti, un ragionevole bilanciamento tra diritti costituzionali giustificherebbe un allentamento delle disposizioni in materia di obbligo vaccinale anche per il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie che non ha contatti diretti con il pubblico (a titolo esemplificativo, personale di segreteria, amministrazione, call center), considerata la sostanziale sovrapponibilità della loro posizione rispetto a quella dei lavoratori sopra indicati e considerata, altresì, la possibilità di assicurare un elevato livello di sicurezza con misure alternative a quella della «sospensione», meno gravose ma comunque efficaci, quali, ad esempio, la misurazione della temperatura all'ingresso, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il possesso del cosiddetto green pass base –:

          se non ritenga opportuno riconsiderare le scelte in materia di obbligo vaccinale, anche alla luce delle contraddizioni segnalate in premessa, con particolare riguardo ai lavoratori delle strutture sanitarie e sociosanitarie che non entrano a diretto contatto con il pubblico.
(3-02873)


Iniziative per realizzare un piano straordinario per la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche, al fine di colmare i ritardi causati dall'emergenza pandemica – 3-02874

      ELVIRA SAVINO, D'ATTIS, BAGNASCO, BOND, BRAMBILLA, NOVELLI e VERSACE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 377 mila nuovi casi di tumore;

          la pandemia di COVID-19 ha avuto forti ripercussioni negative sulla cura del cancro, interrompendo azioni di prevenzione, trattamenti e follow up, ritardando diagnosi e incidendo sull'accesso ai farmaci e provocando numerosi decessi, acuendo altresì la mancanza di integrazione fra oncologia e medicina di famiglia. La scarsa comunicazione tra i centri oncologici e il territorio ha determinato e continua a determinare forti ritardi nell'accesso agli esami e al ricorso agli specialisti durante la fase diagnostica, con potenziali ripercussioni sulle opportunità di individuazione precoce della malattia;

          il personale sanitario è stato spesso dirottato verso l'assistenza ai malati COVID-19 e la paura del rischio di contagio ha prevalso sulla necessità di eseguire visite ed esami diagnostici;

          in questo ultimo mese, la nuova ondata della pandemia causata dalla variante omicron sta ulteriormente mettendo in crisi la gestione dei reparti di oncologia e l'attività chirurgica programmata è stata sospesa o rallentata, poiché le terapie intensive sono occupate da pazienti con COVID;

          i danni per le persone colpite da cancro rischiano di essere molto gravi, in quanto il successo delle cure dipende anche dai tempi brevi entro cui vengono eseguiti gli interventi chirurgici e i trattamenti;

          se non viene definito un vero e proprio piano di recupero, che includa anche il potenziamento del personale e delle strutture, si rischia di non riuscire a gestire la prossima ondata di casi avanzati di tumore, determinata anche dai ritardi nell'assistenza accumulati in questi due anni di pandemia;

          in Italia, nel 2020, le nuove diagnosi di tumore si sono ridotte dell'11 per cento rispetto al 2019, i trattamenti del 13 per cento e gli interventi chirurgici del 18 per cento. Gli screening per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto hanno registrato una riduzione di due milioni e mezzo di esami nel 2020 rispetto al 2019;

          sono state stimate anche le diagnosi mancate: oltre 3.300 per il tumore del seno, circa 1.300 per il colon retto (e 7.474 adenomi in meno) e 2.782 lesioni precancerose della cervice uterina;

          senza un'adeguata programmazione, che preveda l'assegnazione di risorse e personale dedicato, le unità di oncologia del nostro Paese non saranno in grado di affrontare l'ondata di casi di cancro in fase avanzata stimati nei prossimi mesi e anni –:

          se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare iniziative per realizzare tempestivamente un piano straordinario di recupero per l'oncologia, al fine di colmare i ritardi causati dall'emergenza pandemica e definire una programmazione a medio e lungo termine per la conservazione e l'implementazione dell'attività oncologica ospedaliera.
(3-02874)


Intendimenti del Governo in ordine al progetto di realizzazione di un deposito costiero di gas da petrolio liquefatto nel comune di Manfredonia, in provincia di Foggia – 3-02875

      TASSO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

          la società per azioni Energas ha richiesto autorizzazione per realizzare un deposito costiero di gas da petrolio liquefatto, con annesso gasdotto di collegamento al porto industriale e al raccordo ferroviario della stazione Frattarolo della società Energas s.p.a. (già Isosar s.r.l.), in zona Santo Spiriticchio in agro di Manfredonia;

          la realizzazione di tale opera ha incontrato il parere avverso della regione Puglia, del comune di Manfredonia e della cittadinanza, espresso con il referendum consultivo svoltosi il 13 novembre 2016, dove oltre il 95 per cento dei votanti ha decretato la netta contrarietà alla realizzazione del deposito in questione;

          il Ministro pro tempore Patuanelli, allora al Ministero dello sviluppo economico, per ben due volte, in risposta a due interrogazioni (n. 3-00995 del 2 ottobre 2019 e n. 3-02034 del 19 gennaio 2021), affermò che: «(...) Ogni tipo di determinazione politica non prescinderà dall'esigenza, da un lato, di rispettare il territorio interessato e, dall'altro, dalla necessità di tutelare i cittadini di quel territorio, anche e soprattutto all'esito del referendum consultivo sul tema, che ha dato un risultato evidente di contrarietà dei cittadini a questo intervento»;

          i tre tavoli di conciliazione, convocati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per cercare l'accordo delle parti in causa (regione, comune, Autorità di sistema portuale Mar Adriatico meridionale, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dello sviluppo economico, soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia) sulla realizzazione di tale progetto (l'ultimo tenutosi il 4 marzo 2022) hanno confermato il mancato accordo, per cui la decisione verrà, prossimamente, presa dal Consiglio dei ministri;

          a giudizio dell'interrogante il progetto Energas: non incrocia le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non risponde alla necessità di energie prodotte da fonti rinnovabili, può rappresentare un problema insormontabile per le strategie di sviluppo del territorio previste dalla regione Puglia e dal comune di Manfredonia, non ha la disponibilità della banchina 5 del porto alti fondali (porto industriale), da parte dell'Autorità di sistema portuale Mar Adriatico meridionale, prevista per l'approdo delle navi gasiere;

          il presidente di Energas s.p.a. dichiarò alla stampa che la sua azienda «non avrebbe mai cominciato i lavori se la comunità di Manfredonia non l'avesse accolto favorevolmente», di fatto rinunciando alla sua installazione –:

          quali siano gli effettivi intendimenti del Ministro interrogato in ordine alla vicenda in questione, che, a parere dell'interrogante, non ha alcun beneficio per il territorio e si riferisce ad una fonte energetica (gas da petrolio liquefatto) non strategica per il nostro Paese.
(3-02875)


Iniziative urgenti per l'adozione di misure strutturali volte a superare la dipendenza relativa all'importazione di gas dalla Russia e ad accelerare la transizione energetica – 3-02876

      PELLICANI, BENAMATI, BRAGA, BURATTI, MORASSUT, MORGONI, PEZZOPANE, ROTTA, BONOMO, D'ELIA, GAVINO MANCA, NARDI, SOVERINI, ZARDINI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

          da diversi mesi, l'impennata del prezzo dei prodotti energetici in Italia sta gravando significativamente sulla vita di cittadini e imprese;

          per la riduzione dei costi energetici si è intervenuti a più riprese, con l'abbattimento degli oneri generali e riducendo il carico fiscale e parafiscale sulle bollette per famiglie, piccole e medie imprese e imprese energivore;

          la crisi energetica segue, di pari passo, l'aggravarsi della drammatica situazione in Ucraina e le ultime notizie che giungono dal fronte di guerra narrano di orrori indicibili a spese dei civili che impongono al nostro Paese e all'Europa intera una riflessione circa l'adozione di ulteriori sanzioni economiche a carico della Russia;

          con l'evolversi dello scenario internazionale, l'ultimo decreto-legge è intervenuto in tema di autonomia energetica dell'Italia grazie al rafforzamento delle acquisizioni da Paesi affidabili, all'incremento di alcuni miliardi di metri cubi della produzione nazionale, al raddoppio del Tap, all'implementazione dei nostri sistemi di rigassificazione, tutto per dimezzare e poi ridurre al minimo la dipendenza dalla Russia;

          è giunto, infatti, il momento di avviare urgentemente una discussione sull'innalzamento del livello delle sanzioni a carico del Paese invasore, includendo quelle energetiche, con un'interruzione totale delle forniture russe di gas e petrolio all'Europa;

          si ricorda, infatti, che oggi oltre il 95 per cento del gas naturale consumato in Italia viene importato dall'estero. In particolare, le importazioni dalla Russia ammontano a circa 29 miliardi di metri cubi, pari al 38 per cento dei consumi;

          occorre pertanto predisporre urgentemente tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del sistema energetico nel breve e medio termine, nonché nel lungo periodo;

          gli obiettivi da raggiungere urgentemente riguardano, da un lato, la diversificazione degli approvvigionamenti del gas, dall'altro l'adozione almeno a livello europeo di un tetto al prezzo del gas;

          parallelamente, la transizione energetica verso il graduale abbandono delle fonti fossili è diventata ancor più di rilevanza strategica. Rafforzare, accelerare e incentivare la realizzazione di impianti di fonti rinnovabili è ormai un'imprescindibile necessità, sia dal punto di vista climatico, sia da quello strettamente economico –:

          quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, stia predisponendo, alla luce delle possibili evoluzioni dello scenario di guerra, per incrementare la sicurezza del sistema a breve e medio termine, per adottare misure strutturali che eliminino la dipendenza di importazione dalla Russia e accelerino la transizione energetica, nonché sulla questione dei costi dell'energia e delle misure di contenimento.
(3-02876)


Chiarimenti in ordine alla pubblicazione della mappa aggiornata della Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, nonché in merito ai tempi per l'individuazione del relativo sito – 3-02877

      FORNARO e TIMBRO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

          i rifiuti radioattivi prodotti nel nostro Paese sono stoccati in 20 depositi temporanei in Italia e anche all'estero, con i seri rischi conseguenti;

          il 5 gennaio 2021 è stata avviata la consultazione pubblica prevista del decreto legislativo n. 31 del 2010 attraverso la pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), del progetto preliminare del deposito nazionale e parco tecnologico (Dnpt) e dei documenti correlati;

          la prima mappa, Cnapi, riportava le località dei 67 siti ritenuti idonei alla costruzione del deposito nazionale. Queste sono ubicate tra Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna;

          la consultazione pubblica sull'infrastruttura nazionale finalizzata alla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi ha coinvolto tutti i soggetti interessati nel processo di localizzazione del deposito nazionale e parco tecnologico;

          nei 180 giorni successivi alla pubblicazione, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, hanno formulato osservazioni e proposte tecniche trasmesse a Sogin; questa fase si è conclusa il 5 luglio 2021 e, dal 16 luglio 2021, le osservazioni e proposte tecniche pervenute sono pubblicate e consultabili nella pagina «Osservazioni e proposte tecniche trasmesse»;

          sono state oltre 300 osservazioni e proposte tecniche inviate da regioni, province, comuni, associazioni, comitati, ordini professionali e scuole, privati cittadini, piccole aziende, nonché dalle soprintendenze del Ministero della cultura;

          all'interno della fase di consultazione pubblica si è tenuto il Seminario nazionale, i cui lavori si sono svolti dal 7 settembre 2021 al 24 novembre 2021 e conclusi il 15 dicembre 2021, con la pubblicazione degli atti conclusivi;

          con la pubblicazione degli atti conclusivi del Seminario nazionale, si è aperta la successiva fase di 30 giorni, prevista dal decreto legislativo n. 31 del 2010, durante la quale i soggetti portatori di interessi qualificati hanno potuto inviare a Sogin e al Ministero della transizione ecologica le loro osservazioni;

          gli esiti della consultazione pubblica, nell'ambito della quale si è svolto anche il Seminario nazionale, sono stati propedeutici alla fase della procedura di localizzazione e la Sogin ha provveduto il 15 marzo 2022 ad inviare al Ministero della transizione ecologica l'aggiornamento della Cnai (Carta nazionale delle aree idonee), in ottemperanza all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 31 del 2010 –:

          quando sia prevista la pubblicazione della mappa aggiornata della Carta nazionale delle aree idonee e se essa tenga conto di autocandidature da parte di amministrazioni locali, nonché quale sia la tempistica finale prevista per l'individuazione del sito.
(3-02877)


Iniziative volte a verificare un possibile avanzo di risorse finanziarie destinate al contenimento degli oneri generali di sistema, al fine di mitigare ulteriormente gli effetti del «caro energia» per famiglie e imprese – 3-02878

      MASI, DAVIDE CRIPPA, ALEMANNO, CARABETTA, CHIAZZESE, FRACCARO, GIARRIZZO, ORRICO, PALMISANO, PERCONTI e SUT. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

          gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta elettrica volte a finanziare obiettivi di interesse generale;

          dal 1° gennaio 2018 la struttura tariffaria è stata suddivisa tra componente Asos, che finanzia Fer e assimilate, e la componente Arim relativa agli altri oneri generali;

          con riguardo agli Asos, una parte degli incentivi alle rinnovabili si riduce, se si alza il prezzo unico nazionale, grazie ai meccanismi di feed-in premium variabile e feed-in tariff;

          al fine di mitigare gli straordinari prezzi delle bollette, Governo e Parlamento sono intervenuti ripetutamente per annullare il peso dei citati oneri. Da ultimo, per il primo trimestre e il secondo trimestre del 2022, sono stati stanziati ulteriori 6 miliardi di euro;

          nella memoria Arera 48/2022/I/com, la componente Arim pesa per circa 2,3 miliardi di euro all'anno;

          per la componente Asos, il prezzo unico nazionale medio stimato sul 2021 è stato pari a 121,87 euro per megawatt, corrispondente ad un fabbisogno atteso di 10,6 miliardi di euro mentre il prezzo unico nazionale medio stimato sul 2022 è pari a 175,96 euro per megawatt, corrispondente ad un fabbisogno atteso, per il 2022, pari a 8,2 miliardi di euro, in diminuzione di circa 2,4 miliardi di euro rispetto al 2021;

          stando ai citati dati, il fabbisogno economico per azzerare gli oneri per i primi due trimestri del 2022 dovrebbe essere diminuito da circa 6,4 miliardi di euro a 5,2 miliardi di euro e, pertanto, avendo il Governo stanziato 6 miliardi di euro, è ipotizzabile che siano stati trasferiti a Csea circa 0,8 miliardi di euro in più rispetto al necessario;

          considerato che il prezzo unico nazionale medio reale relativo al primo trimestre 2022 è stato di circa 250 euro per megawatt, ovvero superiore al prezzo unico nazionale stimato di circa 75 euro per megawatt, potrebbe essere ragionevole presumere che il fabbisogno per l'azzeramento degli oneri nell'intero 2022 si sia ulteriormente ridotto di almeno 2,5 miliardi di euro e, quindi, di 1,2 miliardi di euro sui primi due trimestri del 2022 –:

          quali siano le valutazioni in merito, per quanto di competenza, anche verificando se il citato risparmio di spesa non comporti effettivamente un avanzo di risorse, con riferimento ai primi due trimestri del 2022, stimabili in circa 2 miliardi di euro, e, pertanto, immediatamente utilizzabili per mitigare ulteriormente gli effetti della «pandemia energetica» per consumatori domestici e imprese.
(3-02878)


Iniziative volte a tutelare il settore dello sviluppo e della produzione di energia elettrica tramite le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, anche nell'ottica di salvaguardarne il carattere strategico e di perseguire l'autonomia energetica – 3-02879

      LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

          il disegno il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 interviene, tra gli altri, sul tema delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, riportandone la disciplina sotto il controllo statale, dopo la regionalizzazione della materia operata con il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e contestata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

          il disegno di legge prevede procedure di assegnazione che rispettino «parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso», senza prevedere, tuttavia, alcuna clausola di reciprocità, né, tantomeno, un limite all'ingresso di capitali e società stranieri nei rapporti concessori;

          il settore idroelettrico in Italia, alimentato da oltre quattromila impianti, garantisce circa il 20 per cento della produzione totale di energia elettrica e oltre il 40 per cento della generazione di energia rinnovabile e l'assenza di qualsivoglia limitazione al passaggio delle concessioni in mano straniera desta forte preoccupazione in una fase delicata e complessa come quella attuale, con i costi dell'energia in forte ascesa, e considerato il fatto che le aziende italiane, in tale materia, trovano forti limitazioni all'acquisizione di concessioni in altri Paesi;

          come evidenziato dalla «Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica» approvata il 13 gennaio 2022 dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, «tale quadro rischia di incidere fortemente sulle prospettive del settore, sulla sicurezza delle infrastrutture e sull'autonomia energetica nazionale, impedendo l'avvio di investimenti sui territori, l'ammodernamento degli impianti, il necessario coinvolgimento delle comunità locali»;

          permettere il passaggio della gestione delle centrali idroelettriche ai grandi capitali internazionali significa consegnare in mani straniere anche la transizione ecologica dell'Italia, le cui scelte e i cui investimenti strategici difficilmente coincideranno con le esigenze nazionali;

          come evidenziato dalla Relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, «l'idroelettrico gioca un ruolo centrale per la sicurezza e l'autonomia nel settore energetico, per il raggiungimento degli obiettivi del Green deal e per la competitività dell'Italia, nonché per lo sviluppo delle nuove tecnologie di accumulo» –:

          quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare il settore dello sviluppo e della produzione di energia elettrica tramite le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, anche rispetto a possibili interferenze straniere, con ciò preservando il percorso italiano per la transizione ecologica.
(3-02879)