XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 21 aprile 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2805 E PDL N. 183-B

Pdl 2805 – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 3 minuti 51 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 47 minuti 3 ore e 44 minuti
    MoVimento 5 Stelle 35 minuti 42 minuti
    Lega – Salvini premier 34 minuti 37 minuti
    Partito Democratico 33 minuti 30 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti 27 minuti
    Fratelli d'Italia 31 minuti 19 minuti
    Italia Viva 31 minuti 18 minuti
    Coraggio Italia 31 minuti 16 minuti
    Liberi e Uguali 30 minuti 14 minuti
    Misto: 30 minuti 21 minuti
        Alternativa 9 minuti 5 minuti
        Azione – +Europa – Radicali Italiani 4 minuti 3 minuti
        MAIE-PSI-Facciamo eco 4 minuti 3 minuti
        Centro Democratico 3 minuti 2 minuti
        Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti 2 minuti
        Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti 2 minuti
        Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

Pdl 183-B – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 7 minuti 39 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 3 minuti 3 ore e 16 minuti
    MoVimento 5 Stelle 38 minuti 35 minuti
    Lega – Salvini premier 37 minuti 32 minuti
    Partito Democratico 35 minuti 26 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 34 minuti 23 minuti
    Fratelli d'Italia 32 minuti 17 minuti
    Italia Viva 32 minuti 15 minuti
    Coraggio Italia 31 minuti 14 minuti
    Liberi e Uguali 31 minuti 12 minuti
    Misto: 33 minuti 22 minuti
        Alternativa 9 minuti 6 minuti
        Azione – +Europa – Radicali Italiani 5 minuti 3 minuti
        MAIE-PSI-Facciamo eco 5 minuti 3 minuti
        Centro Democratico 4 minuti 2 minuti
        Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti 2 minuti
        Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti 2 minuti
        Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 aprile 2022.

      Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cantalamessa, Cantini, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Di Giorgi, Luigi Di Maio, Dieni, Fassino, Flati, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mancini, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Pignatone, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Siragusa, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tofalo, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Boldrini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cantalamessa, Cantini, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Di Giorgi, Luigi Di Maio, Dieni, Fassino, Flati, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mancini, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Pignatone, Polidori, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Siragusa, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tofalo, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 20 aprile 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

          MOLLICONE: «Istituzione della Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova e disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della morte dello scultore» (3564).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge DORI ed altri: «Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione penale minorile» (2449) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

      La proposta di legge TERMINI ed altri: «Disciplina della gravidanza solidale e altruistica» (3016) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Barzotti.

Ritiro di proposte di legge.

      In data 20 aprile 2022 il deputato Plangger ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

          PLANGGER: «Modifica all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi» (446).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

      In data 20 aprile 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

          S. 1781. – Senatori BRIZIARELLI ed altri: «Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati» (approvata dalla 13ª Commissione permanente del Senato) (3565).

      Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

          VI Commissione (Finanze):

      LUPI ed altri: «Disposizioni per favorire la definizione transattiva di debiti insoluti verso banche e intermediari finanziari» (486) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X e XIV.

          VIII Commissione (Ambiente):

      LUPI ed altri: «Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente» (430) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XII Commissione (Affari sociali):

      LOREFICE ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora» (3513) Parere delle Commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XIII Commissione (Agricoltura):

      CIRIELLI: «Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico ed esposte al rischio di dissesto idrogeologico» (141) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2021/0036/I, relativa ai princìpi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con il metodo della produzione integrata – fase agronomica – parte generale (legge della Regione Toscana 15 aprile 1999, n. 25).

      Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0189/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al progetto recante normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza.

      Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0196/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 114 del 16 marzo 2022, recante adozione delle linee guida sull'etichettatura degli imballaggi, ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0288/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la modifica degli allegati 1 – Concimi nazionali, 6 – Prodotti ad azione specifica, 7 – Tolleranze, 8 – Etichettatura ed immissione sul mercato, 9 – Disposizioni relative al nitrato ammonico, 13 – Registro dei fertilizzanti e 14 – Registro dei fabbricanti di fertilizzanti al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

      Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 20 aprile 2022, ha trasmesso le note relative all'attuazione data rispettivamente alle risoluzioni conclusive FORMENTINI ed altri n. 8/00120, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 26 maggio 2021, sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang, FASSINO ed altri n. 8/00130, accolta dal Governo ed approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 4 agosto 2021, sulla crisi economica e umanitaria a Cuba e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno SCHIRÒ ed altri n. 9/3132-AR/165, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 luglio 2021, concernente il superamento dei ritardi nella destinazione del personale scolastico nelle sedi estere e la riforma della circolare n. 3 del 2020 del Ministero stesso avente ad oggetto i corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative scolastiche all'estero a cura degli enti gestori/promotori.

      Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 aprile 2022, ha trasmesso un testo corretto della relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e che modifica il regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (COM(2022) 112 final), che sostituisce il testo già annunciato nell'allegato A ai resoconti della seduta dell'Assemblea dell'8 aprile 2022 e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nella medesima data.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVA E DISCIPLINARE, DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI E DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (A.C. 2681-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CECCANTI ED ALTRI; CECCANTI ED ALTRI; ZANETTIN ED ALTRI; ROSSELLO; BARTOLOZZI E PRESTIGIACOMO; DADONE; COLLETTI ED ALTRI; DADONE; POLLASTRINI ED ALTRI; SISTO E MULÈ; ZANETTIN E COSTA; COSTA; COSTA (A.C. 226-227-489-976-989-1156-1919-1977-2233-2517-2536-2691-3017)

A.C. 2681-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLAOSTA

      sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento Vitiello 12.310.

A.C. 2681-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

          All'articolo 13, comma 1, capoverso comma 6, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

          All'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

              al primo periodo, dopo le parole: fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo inserire le seguenti: presso l'Avvocatura dello Stato o;

              sopprimere il secondo periodo;

              al quarto periodo, sostituire le parole: di cui al terzo periodo con le seguenti: di cui al secondo periodo.

          All'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

              al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in un ruolo separato,;

              al comma 2:

                  al primo periodo, dopo le parole: fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo aggiungere le seguenti: presso l'Avvocatura dello Stato o;

                  sopprimere il secondo periodo;

                  al quarto periodo, sostituire le parole: di cui al terzo periodo con le seguenti: di cui al secondo periodo.

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

      sugli emendamenti 1.10, 2.148, 2.165, 2.201, 2.221, 3.131, 3.160, 3.215, 5.208, 10.130, 10.202, 11.202, 11.203, 11.204, 18.5, 19.114, 19.121, 19.123, 19.200, 20.200, 20.201, 20.202, 20.203, 31.8, 31.101, 31.109, 31.205, 33.200 e 40.8 e sugli articoli aggiuntivi 1.0150, 1.0200, 2.01, 4.04, 4.05, 4.06, 6.06, 7.07, 9.03, 11.01 e 11.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLAOSTA

      sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2681-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

Art. 1.
(Oggetto e procedimento)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:

          a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi princìpi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;

          b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;

          c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

          d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
      3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
      4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Oggetto e procedimento)

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

      1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1 è premesso il seguente:

          «Art. 01. – (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) “componenti togati” i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie eletti dalla magistratura ordinaria fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

          b) “componenti non togati” i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

          c) “candidati” coloro che sono stati selezionati mediante sorteggio tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 7»;

          b) all'articolo 1:

              1) il primo comma è sostituito dal seguente:

          «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti togati e da otto componenti non togati»;

              2) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

          c) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto dal vicepresidente, che lo presiede, da tre componenti togati e da un componente non togato»;

          d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

          «Art. 3. – (Commissioni)1. Ogni otto mesi, il Presidente del Consiglio superiore nomina, in base al principio di rotazione, le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma, assicurando, nell'arco del quadriennio, la presenza di ciascuno dei componenti del Consiglio in almeno sei diverse Commissioni, tra quelle non permanenti.
          2. Ogni otto mesi i componenti delle Commissioni sono integralmente rinnovati.
          3. Ciascun componente non può far parte della medesima Commissione per più di due volte, comunque non consecutive»;

          e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

          «Art. 4. – (Composizione della sezione disciplinare)1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da otto componenti effettivi e da sei supplenti.
          2. I componenti effettivi sono quattro componenti togati e quattro componenti non togati.
          3. I componenti supplenti sono tre componenti togati e tre componenti non togati.
          4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto e presiede la sezione disciplinare. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
          5. La vicepresidenza della sezione disciplinare spetta al membro effettivo togato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria la vicepresidenza spetta al più anziano per età.
          6. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate da un componente togato scelto, in base al principio di rotazione, dal vicepresidente del Consiglio superiore»;

          f) al primo comma dell'articolo 5, la parola: «magistrati» è sostituita dalle seguenti: «componenti togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

          g) all'articolo 6:

              1) il primo comma è sostituito dal seguente: «In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il presidente della sezione disciplinare è sostituito dal vicepresidente. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria»;

              2) il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;

          h) al quarto comma dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte dei conti ha il potere di svolgere il controllo sulla gestione delle spese durante l'anno finanziario e di giudicare l'eventuale sussistenza di una responsabilità amministrativa e contabile»;

          i) al terzo comma dell'articolo 11 le parole: «eletti dai magistrati» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

          l) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

          «Art. 18. – (Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore della magistratura)1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura:

          a) fissa con decreto la data del sorteggio di cui all'articolo 21 e ne dirige le operazioni;

          b) indice le elezioni dei componenti togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

          c) richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti non togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

          d) provvede alla nomina dei componenti togati e non togati del Consiglio risultati eletti;

          e) convoca e presiede il Consiglio superiore;

          f) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge»;

          m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

          «Art. 20. – (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)1. Il Consiglio superiore della magistratura:

          a) decide sui reclami attinenti al sorteggio e alle elezioni;

          b) verifica i titoli di ammissione dei componenti togati eletti;

          c) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti non togati eletti e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere;

          d) elegge il vicepresidente e i membri del Consiglio di presidenza;

          e) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;

          f) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, secondo comma;

          g) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

          h) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio»;

          n) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

          «Art. 21. – (Operazioni di sorteggio)1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
          2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri non togati e presieduta dal più anziano di età.
          3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.
          4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
          5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
          6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del comma 7 e che possiedono i requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
          7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
          8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

          a) cento magistrati, ottanta candidati e venti riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

              1) otto magistrati, cinque candidati e tre riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

              2) trentadue magistrati, venticinque candidati e sette riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

              3) sessanta magistrati, cinquanta candidati e dieci riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

          b) quaranta candidati e dieci riserve, per l'elezione dei componenti non togati.

          9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
          10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8»;

          o) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

          «Art. 21-bis. – (Convocazione dei corpi elettorali)1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
          2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.
          3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
          4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati»;

          p) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

          «Art. 22. – (Componenti non togati)1. L'individuazione degli otto componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i quaranta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera b), tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale.
          2. L'elezione dei componenti non togati del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
          3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 2.
          4. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti»;

          q) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

          «Art. 23. – (Componenti togati)1. L'individuazione dei sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
          2. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
          3. L'elezione è effettuata:

          a) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che esercita le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

          b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

          c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

          r) dopo l'articolo 23-bis è aggiunto il seguente:

          «Art. 23-ter. – (Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura) – 1.Ai sedici membri effettivi togati del Consiglio superiore della magistratura si affiancano ulteriori otto membri sostituti.
          2. I membri sostituti sono individuati fra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è nominato membro sostituto colui che vanta maggiore anzianità di servizio»;

          s) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Non possono concorrere alle elezioni:

          a) i magistrati che al momento delle operazioni di sorteggio non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 19;

          b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento del sorteggio non abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità nella qualifica;

          c) i magistrati che al momento del sorteggio abbiano subìto una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita un'altra sanzione disciplinare;

          d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio;

          e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio»;

          t) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

          «Art. 25. – (Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione)1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
          2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
          3. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 3, è immediatamente pubblicato nel Notiziario ufficiale del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
          4. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
          5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
          6. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
          7. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano presso il seggio del tribunale di Roma.
          8. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.
          9. Ultimate le operazioni elettorali, l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, dopo aver accertato che l'eletto eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 3, lettere a), b) o c), ne convalida l'elezione.
          10. Contro il provvedimento di mancata convalida dell'elezione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso»;

          u) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

          «Art. 29-bis. – (Impugnazioni)1. Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

          v) all'articolo 33:

              1) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

              2) al terzo comma, le parole: «designato dal Parlamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «non togato», le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati» e le parole: «colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità» sono soppresse;

              3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura non può essere candidato alle elezioni politiche, regionali e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i successivi dieci anni decorrenti dalla cessazione della carica»;

          z) dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

          «Art. 33-bis. – (Ineleggibilità)1. Sono ineleggibili al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. Sono altresì ineleggibili coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle cariche di cui al primo periodo e coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa»;

          aa) all'articolo 36, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «non togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono soppresse;

          bb) all'articolo 37, il settimo comma è sostituito dal seguente:

          «Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti togati e non togati del Consiglio superiore della magistratura, si procede alla loro sostituzione con i membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-ter»;

          cc) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

          «Art. 39. – (Sostituzione dei componenti togati)1. Il componente togato che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito da uno dei membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-bis, appartenente della medesima categoria che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.
          2. Il componente sostituto deve confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della relativa nomina.
          3. In mancanza di sostituti disponibili, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti»;

          dd) all'articolo 40:

              1) al secondo e terzo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

              2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Ai componenti che risiedono fuori Roma è attribuita l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità è determinata dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità».

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 43.
1.4. Colletti.

(Inammissibile)

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: quattro mesi.
1.6. Colletti.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
1.5. Colletti.

      Al comma 1, lettera a), dopo la parola: semidirettivi aggiungere le seguenti: , delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati.
1.11. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo nei primi tre anni dall'ingresso in magistratura di esercitare le sole funzioni giudicanti;.
1.8. Prisco, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, D'Ettore, Dall'Osso.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;.
1.10. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi.
1.104. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , in termini di eccezionalità e assoluta limitatezza del fenomeno.
1.114. Maschio, Varchi, Lucaselli.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , favorendone una disciplina unitaria tra tutte le suddette magistrature e specificamente provvedendo alla eliminazione del cumulo di compensi e/o indennità, anche per l'eventuale trascinamento nel trattamento pensionistico, al divieto di svolgimento in simultanea delle diverse funzioni ed al divieto di assunzione di altri incarichi durante la permanenza in fuori ruolo.
1.200. Bartolozzi, Ferri, D'Ettore, Rizzetto, Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Ungaro, Marino, Dall'Osso, Ciaburro.

      Al comma 1 lettera d) aggiungere, in fine, le parole: specificamente provvedendo alla eliminazione del cumulo di compensi ed allo svolgimento in simultanea delle funzioni.
1.201. Colletti.

      Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

          e) al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati amministrativi.
1.101. Colletti.

      Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: trasmessi alle Camere aggiungere le seguenti: , entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,.

      Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
1.15. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
1.12. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

      Sopprimere il comma 3.
1.14. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
1.13. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

      Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: e non oltre un anno.
1.203. Caretta, Ciaburro.

      Al comma 4 sopprimere le parole: , commi 1 e 2,.
1.102. Colletti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Separazione delle funzioni)

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

          b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;

          c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante.

      Conseguentemente,

          all'articolo 12:

              al comma 1:

                  dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          «b-bis) all'articolo 11, comma 2, le parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti” sono soppresse»;

                  sostituire la lettera c) con la seguente:

          «c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti” sono soppresse;

              2) al comma 3, le parole da: “all'interno dello stesso distretto” fino alla fine del comma sono soppresse;

              3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi»;

                  sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.
          3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
          4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.
          5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.».
1.0200. Annibali, Vitiello.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
1.17. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, lettera a), dopo la parola: rivedere aggiungere le seguenti: secondo criteri meritocratici.
1.110. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: ordinari.
1.108. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 20.
1.150. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , contenendo entro il limite massimo di 200 unità anche coloro che risultino da assegnare o già assegnati ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.
1.111. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          e) all'allineamento della disciplina di collocamento fuori ruolo e attribuzione degli incarichi tra la magistratura amministrativa e contabile alla magistratura ordinaria, specificamente provvedendo alla eliminazione del cumulo di compensi ed allo svolgimento in simultanea delle funzioni.
1.113. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          e) al riordino della disciplina di collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi e contabili e alla revisione degli incarichi loro attribuiti, contenendone il limite massimo complessivo entro un tetto prefissato per legge.
1.112. Bartolozzi.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
1.18. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
1.19. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
1.20. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
1.21. Bartolozzi, Sarro.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Separazione delle funzioni)

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

          b) prevedere che le commissioni del consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni.

          c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante.

      Conseguentemente, all'articolo 12:

          al comma 1:

              alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 11, comma 2, le parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti” sono soppresse;»;

              sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti” sono soppresse;

              2) al comma 3, le parole da: “all'interno dello stesso distretto” fino alla fine del comma sono soppresse;

              3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi»;

          sostituire il comma 2 con i seguenti:

          2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura» sono soppresse.
          3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
          4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.
          5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
1.0150. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;

          b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

          c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

          d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;

          e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonché alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

          f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

          g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

          h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

          i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

          l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

          m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

          n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

      2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

          b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

          c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

      3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

          b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte d'appello per almeno quattro anni;

          c) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

          d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

          e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

          f) prevedere che il parere di cui alla lettera e) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

          g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la Commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;

          h) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

          i) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;

          l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme;

          m) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

          n) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.
(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          0a) ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;.

      Conseguentemente, al medesimo comma:

          alla lettera d), dopo la parola: semidirettivi aggiungere le seguenti: tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera 0a) e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;

          alla lettera e), sopprimere le parole da: , salvo che fino alla fine della lettera;

          alla lettera f), alle parole: conservare il criterio dell'anzianità premettere le seguenti: prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera 0a) sia uno degli elementi da prendere in considerazione.
2.221. Vitiello, Annibali.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: intranet.
2.156. Maschio, Varchi, Lucaselli.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e.
2.213. Annibali, Ferri, Vitiello.

      Al comma 1, lettera b), dopo la parola: motivi aggiungere la seguente: oggettivi.
2.102. Colletti.

      Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) prevedere che per l'assegnazione degli incarichi direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura, esaurite le procedure di valutazione, indichi una terna di candidati idonei per l'assegnazione dell'incarico in caso di numero di aspiranti sino a dodici e una quaterna di candidati in caso di numero di aspiranti superiore a dodici, tra le quali il vincitore sarà prescelto per sorteggio;.
2.105. Colletti.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.
2.211. Ferri, Annibali, Vitiello.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non possa, per la durata di cinque anni, avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2.200. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non possa, per la durata di quattro anni, avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza.
2.202. Colletti.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nella assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 4 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole «turn over»;.
2.201. Colletti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2.214. Ferri.

      Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , salvo che fino alla fine della lettera.
2.103. Colletti.

      Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

          e-bis) al fine di contrastare il fenomeno delle «porte girevoli», prevedere per i magistrati fuori ruolo, il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi;.
2.51. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

          e-bis) prevedere per i magistrati fuori ruolo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi;.
2.203. Ciaburro, Caretta.

      Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: residuale a parità di valutazione risultante dagli con le seguenti: concorrente con gli.
2.159. Maschio, Varchi, Lucaselli.

      Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

          i-bis) stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;.
2.155. Varchi, Maschio, Mollicone.

      Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e indicare la figura di un coordinatore, individuato, previo interpello, fra i magistrati che hanno manifestato disponibilità; prevedere che l'attribuzione delle funzioni semidirettive, sempre revocabile in caso di risultati inadeguati, sia sottoposta alla valutazione del consiglio giudiziario.
2.158. Varchi, Maschio, Lucaselli.

      Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

          n-bis) prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta.
2.215. Ferri, Vitiello, Annibali, Rizzetto, D'Ettore, Dall'Osso, Ciaburro.

      Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) prevedere nell'ambito delle assegnazioni degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici un meccanismo di trattazione delle udienze secondo il quale, qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, questo sia proseguito perentoriamente nel giorno seguente non festivo, ferma la possibilità del giudice di prevederne la sospensione per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non superi i dieci giorni esclusi i festivi.
2.220. Vitiello, Annibali.

      Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) prevedere che il Parlamento in seduta comune, ogni 5 anni, decida i criteri di priorità nella trattazione degli affari e dei procedimenti;.
2.54. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che nei successivi quattro anni dal fuori ruolo non si possa accedere ad incarichi direttivi o semidirettivi.
2.173. Colletti.

      Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura;.
2.212. Annibali, Vitiello, Ferri.

      Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: di addetto fino alla fine della lettera con le seguenti: giudicanti o requirenti di secondo grado.
2.301. Colletti.

      Al comma 3, sopprimere la lettera i).
2.48. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

      Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , con decisione motivata.
2.55. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

          l-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

      Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
2.210. Annibali, Vitiello.

      Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

          l-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti di cui all'articolo 1, in maniera vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo.

      Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
2.302. Annibali, Vitiello.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria)

      1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) ricondurre l'intero sistema della giustizia tributaria sotto l'egida esclusiva del Ministero delle Giustizia, al fine di garantire il rispetto effettivo dei principi di terzietà e imparzialità nel giudizio tributario;

          b) prevedere appositi percorsi di selezione mediante concorso e professionalizzazione funzionale dei magistrati tributari al fine di non sottrarre unità di personale giudicante e inquirente alla giustizia penale, civile e amministrativa. Prevedere l'incompatibilità di tale funzione con altre funzioni amministrative e giurisdizionali;

          c) individuare forme e modalità di raccordo con il Ministero dell'Economia, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del giudice tributario;

          d) eliminare i meccanismi di premialità sugli accertamenti e inserire meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato;

          e) escludere l'inversione dell'onere della prova nel giudizio tributario;

          f) prevedere la sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia di sentenza definitiva.
2.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Ciaburro.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          0a) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:

              1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;

              2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;

              3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;

              4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;.
2.160. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tutti gli atti dei procedimenti aggiungere le seguenti: ed i verbali delle sedute istruttorie.
2.134. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) prevedere che il presidente della quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura verifichi, con cadenza trimestrale, la regolare corrispondenza e trasmissione dei pareri da parte dei consigli giudiziari interessati, adoperando all'uopo ogni opportuna iniziativa di impulso;.
2.135. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera b), dopo la parola: siano aggiungere le seguenti: avviati, istruiti e.
2.136. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera b), dopo la parola: definiti aggiungere le seguenti: dalla competente commissione entro giorni trenta dalla ricezione del fascicolo del consiglio giudiziario di appartenenza dell'aspirante.
2.137. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: giustificati motivi con le seguenti: giustificate ragioni compiutamente motivate.
2.138. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) prevedere che per l'assegnazione degli incarichi direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura, esaurite le procedure di valutazione, indichi una terna di candidati idonei per l'assegnazione dell'incarico in caso di numero di aspiranti sino a dodici e una quaterna di candidati in caso di numero di aspiranti superiore a dodici, tra le quali il vincitore sarà prescelto per sorteggio;.
2.161. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: sempre con le seguenti: , quando almeno un componente della commissione competente o uno dei candidati lo richieda.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole da: salva fino a: componenti.
2.139. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: salva fino a: componenti.
2.162. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: stabilire in ogni caso modalità con le seguenti: stabilire modalità.
2.64. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, dei magistrati e.
2.140. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: valuti con la seguente: motivi.
2.141. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: siano altresì valutate le misure adottate dall'aspirante volte a incrementare la trasparenza nell'amministrazione della giustizia, anche con riferimento ai criteri di affidamento degli incarichi ad amministratori giudiziari, curatori fallimentari, amministratori di sostegno, periti, consulenti ed altri ausiliari, nonché alla liquidazione dei compensi; le attività di formazione, sul piano giuridico e sul piano etico, dei magistrati, del personale amministrativo e dei professionisti, svolte anche in collaborazione con l'avvocatura; i protocolli per il migliore funzionamento del servizio-giustizia conclusi con organismi rappresentativi dell'avvocatura, enti pubblici e parti sociali; la organizzazione e la gestione dell'ufficio per il processo; il contributo dato allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività giudiziaria; le iniziative realizzate in raccordo con organismi europei e internazionali;.
2.142. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: inoltre, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi nonché nell'ambito della procedura di valutazione necessaria alla progressione di carriera, prevedere che siano valutati gli anni di effettivo servizio prestati dai magistrati presso sedi disagiate, ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133;.
2.163. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato per la durata di cinque anni non possa avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza.
2.164. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né può proporre domanda per accedere alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza.
2.165. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) Prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nella assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 5 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole «turn over»;.
2.166. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere la pubblicazione sul sito www.cosmag.it dell'autorelazione dell'aspirante, del parere attitudinale, delle statistiche anche comparate e del progetto organizzativo;.
2.143. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: tenga conto con le seguenti: dia conto motivandone specificamente.
2.144. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: delle osservazioni con le seguenti: dei pareri.
2.66. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

          i-bis) stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;.
2.167. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: reiterata mancata approvazione con le seguenti: mancata approvazione per due volte consecutive.
2.146. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera l), dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: specifica.
2.147. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: ed a tal fine creando figure di coordinatori per le sezioni, nominati con procedura tabellare, per periodi corrispondenti alla durata delle tabelle e senza esoneri.
2.148. Bartolozzi.

      Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: stabilito in base alla con le seguenti: di giorni trenta dalla.
2.149. Bartolozzi.

      Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.
2.150. Bartolozzi.

      Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: solo.
2.152. Bartolozzi.

      Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: compiutamente motivate.
2.153. Bartolozzi.

      Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole da: salva diversa valutazione fino alla fine della lettera.
2.154. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;

          b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

          c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

          d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

          e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

          f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;

          g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi o nei gradi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio;

          h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:

              1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;

              2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;

          i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

              1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

              2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

              3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;

              4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;

          l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:

              1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

              2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 3.
(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: introdurre la facoltà fino a: di assistere alle con le seguenti: i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle.
3.107. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di assistere alle deliberazioni con le seguenti: e alle deliberazioni con diritto di voto.
3.18. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: alla componente degli avvocati fino alla fine della lettera, con le seguenti: agli avvocati del diritto di esprimere sempre il proprio voto personale.
3.101. Colletti.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: alla componente degli avvocati.

      Conseguentemente,

          alla medesima lettera, dopo le parole: ordine degli avvocati aggiungere le seguenti: o il professore o i professori del consiglio giudiziario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ne;

          dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) prevedere che le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), possano essere effettuate anche dal professore o dai professori di cui alla lettera a).
3.208. Ferri.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: unitario.
3.200. Delmastro Delle Vedove.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: sulla base del contenuto delle segnalazioni fino alla fine della lettera.
3.130. Varchi, Maschio, Lucaselli.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          a-bis) prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, siano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

              2-bis) nella redazione di cui al precedente numero il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi.
3.19. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.205. Ferri.

      Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: , a campione,.
3.131. Maschio, Varchi, Lucaselli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).
3.206. Ferri.

      Al comma 1, lettera i), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini.
3.215. Vitiello, Annibali.

      Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4.
3.301. Ferri, Annibali, Vitiello.

      Al comma 1, lettera i), numero 4, dopo le parole: oggetto di valutazione aggiungere le seguenti: per una sola volta.
3.207. Ferri.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 3.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assistere fino alla fine della lettera, con le seguenti: esercitare il diritto di voto, contribuendo alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del consiglio direttivo della Cassazione e dei consigli giudiziari, fatta salva l'astensione obbligatoria per i casi di parentela sino al quarto o affinità, convivenza o commensalità, nei casi in cui abbia causa pendente, grave inimicizia, rapporto di debito o credito o comunque sussistano gravi ragioni di convenienza, con cui il magistrato per cui vi è pratica sono in esame.
3.125. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: assistere con le seguenti: esercitare il diritto di voto, contribuendo.
3.25. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: la disposizione che precede non si applica alle valutazioni di professionalità per le cariche elettive e non elettive in corso.
3.302. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: gravi.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: trattati dal con le seguenti: del.
3.201. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , a campione, con le seguenti: tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione e.
3.160. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ; in particolare, con riguardo alla fase procedimentale, i tempi di svolgimento della stessa e il rapporto tra richieste di misure cautelari e provvedimenti applicativi disposti dall'Autorità procedente anche in sede di riesame.
3.127. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere in fine le parole: sulla base di una analisi approfondita delle pertinenti tematiche di scienza dell'organizzazione e di ordinamento giudiziario comparato, realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia e con la Scuola Superiore della Magistratura.
3.26. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, lettera i), capoverso 4), sostituire la parola: accertati con la seguente: sanzionati.
3.27. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso 4) aggiungere il seguente:

              5) che, nel procedimento disciplinare, sia previsto il deposito degli atti da parte della Procura Generale al fine di consentire alla difesa una piena interlocuzione.
3.28. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;

          b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;

          c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;

          d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei princìpi costituzionali e dell'Unione europea;

          e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 4.
(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) prevedere che possano accedere al concorso per magistrato ordinario esclusivamente gli avvocati da almeno cinque anni e che, all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia prevista l'assegnazione alle funzioni giudicanti e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, possa esercitarsi l'opzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
4.201. Annibali, Vitiello, Delmastro Delle Vedove.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possano essere immediatamente ammessi con le seguenti: e frequentato una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) possano essere ammessi.
4.6. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          f) prevedere la preclusione per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura.
4.7. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

      1. I Giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.
      2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

          b) prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000 annui, da erogare in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

          c) prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

          d) prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          e) prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

          f) prevedere che l'Ufficio del Giudice di pace sia coordinato dal Giudice di pace coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Prevedere che al Giudice di pace coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

          g) prevedere che il Giudice di pace coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

          h) specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

          i) individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.

      3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, stimati in 151 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.
4.05. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, D'Ettore.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

      1. Il Governo è autorizzato ad indire uno o più concorsi pubblici per soli titoli per la stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa, nella misura massima del 100 per cento del contingente in servizio.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

          b) prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000 annui, da erogarsi in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

          c) prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

          d) prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

          e) prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

          f) prevedere che l'Ufficio del giudice di pace sia coordinato dal Giudice di pace coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Prevedere che al Giudice di pace coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

          g) prevedere che il Giudice di pace coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

          h) specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

          i) individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.

      3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, valutati in 151 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.
4.06. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)

      1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante.
4.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 4.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) prevedere una modifica delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, richiedendo per il diritto civile e per il diritto penale la conoscenza dei profili europei e internazionali, con specifico riferimento alla tutela dei diritti dell'uomo;.
4.8. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) prevedere il divieto per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso scuole private che offrano corsi di preparazione al concorso in magistratura;.
4.9. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e internazionali, con specifico riferimento alla tutela dei diritti dell'uomo.
4.134. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere il divieto per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso scuole private che offrano corsi di preparazione al concorso in magistratura.
4.135. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed avente ad oggetto la tutela internazionale dei diritti fondamentali.
4.10. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;

          b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo e contabile può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto i profili dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

          d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

          e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

          f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;

          g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

          h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risulti necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

          i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

      2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 5.
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse con le seguenti: esclusivamente a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse oggettivo e comprovabile.
5.103. Colletti.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: interesse dell'amministrazione di appartenenza aggiungere le seguenti: prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo per incarichi apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;.

      Conseguentemente, alla lettera d) sopprimere le parole: gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;.
5.142. Varchi, Maschio, Lucaselli.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: vengano sempre valutate puntualmente aggiungere le seguenti: e in via prioritaria.
5.104. Colletti.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiega.
5.215. Annibali, Vitiello.

      Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: anche.
5.105. Colletti.

      Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: gli altri incarichi.
5.106. Colletti.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.
5.216. Ferri, Annibali, Vitiello.

      Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
5.102. Colletti.

      Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: sei anni.
5.202. Colletti.

      Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: cinque anni.
5.107. Colletti.

      Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;.
5.108. Colletti.

      Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni.

      Conseguentemente, alla medesima lettera,

          sopprimere le parole: gli organi del Governo;

          aggiungere, in fine, le parole: e possono essere ricollocati in ruolo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.
5.209. Vitiello, Annibali, Ferri.

      Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni.
5.217. Ferri, Annibali, Vitiello.

      Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: salvo che fino alla fine della lettera.
5.210. Ferri, Vitiello, Annibali.

      Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: salvo che fino a: dieci anni,.
5.201. Colletti.

      Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: gli organi del Governo.
*5.200. Colletti.

      Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: gli organi del Governo.
*5.205. Vitiello, Annibali, Ferri.

      Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente articolo.
5.206. Vitiello, Annibali, Ferri.

      Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ferme le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190; con le seguenti: fatta salva la deroga per membri di Governo e cariche elettive;.
5.109. Colletti.

      Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite.
5.110. Colletti.

      Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;.
5.111. Colletti.

      Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

          h-bis) prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta;

          h-ter) prevedere che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera h-bis) siano utilizzati per garantire un maggiore accesso agli incarichi di livello dirigenziale da parte di persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.
5.208. Ferri, Vitiello, Annibali.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 5.

      Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: ordinari.

      Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: ordinari.
5.136. Bartolozzi.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) individuare e contenere nel minimo di legge le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi, dai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esse e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso il capo di gabinetto, il vicecapo di gabinetto, il direttore dell'ufficio di gabinetto, il capo della segreteria del ministro. Durante il collocamento in posizione di fuori ruolo non sono consentiti cumuli di indennità o compensi di altra natura rispetto a quanto già corrisposto dalla amministrazione di appartenenza.
5.301. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: ordinario.
5.137. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedere il divieto per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso scuole private che offrano corsi di preparazione al concorso in magistratura.
5.133. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.
5.160. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nei soli casi in cui la presenza di magistrati possa costituire un interesse per la pubblica amministrazione e compiutamente motivandone;.
5.138. Bartolozzi.

      Al comma 1,, lettera f), sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.
5.139. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: ordinari.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
5.140. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;.
5.141. Bartolozzi.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi)

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati amministrativi è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e oggettivi:

          a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari, come ad esempio Capo di gabinetto, Vice capo di Gabinetto, Direttore dell'ufficio di gabinetto, Capo della segreteria del Ministro, da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;

          b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato amministrativo può essere autorizzato solamente quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse oggettivo e comprovabile dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri tassativi dei quali il Consiglio di giustizia amministrativa, debba tenere conto preventivamente nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate in maniera prioritaria e puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

          d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati amministrativi; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;

          e) prevedere che il magistrato amministrativo, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a tre anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario;

          f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato amministrativo in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico;

          g) ridurre a dieci il numero massimo di magistrati amministrativi che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo;

          h) eliminare la possibilità per i magistrati amministrativi collocati in posizione di fuori ruolo, di cumulare lo stipendio da lavoro con altre indennità, ferma restando la possibilità di scegliere tra una delle due.
5.0160. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

      1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 6.
(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)

      1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Riattivazione dei tribunali)

          1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
          2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.
          3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.
          4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8-ter.
(Piante organiche)

          1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.
          2. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.
          3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
6.06. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco.

(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche in materia di procedura penale)

      1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), al comma 1, lettera c), le parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.» sono soppresse.
6.0200. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

A.C. 2681-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 7.
(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

      1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

          «Art. 115. – (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione) – 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
          2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
          3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
          4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 7.
(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

      Al comma 1, capoverso Art. 115, comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: dodici anni.
7.106. Varchi, Maschio, Lucaselli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 7.

      Al comma 1, capoverso «Art. 115», comma 1, sostituire la parola: otto con la seguente: dieci.
7.102. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 115», comma 3, dopo le parole: può applicare aggiungere le seguenti: , previa valutazione e comparazione debitamente motivata,.
7.103. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 115», comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
7.104. Bartolozzi.

      Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione presso la Corte di cassazione della sezione suprema del Tribunale superiore dei conflitti)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti mediante novelle al codice di procedura civile, al codice di procedura penale, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e alle disposizioni sul processo tributario previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire presso la Corte di cassazione il Tribunale superiore dei conflitti quale organo giurisdizionale supremo per la risoluzione delle questioni di giurisdizione insorte nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e dei giudici speciali;

          b) attribuire in via esclusiva al Tribunale superiore dei conflitti la cognizione dei conflitti di giurisdizione e del regolamento preventivo di giurisdizione provvedendo alla razionalizzazione della disciplina di tali conflitti;

          c) prevedere che il ricorso al Tribunale superiore dei conflitti sia ammissibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice;

          d) prevedere le modalità attraverso le quali il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, possa richiedere, in ogni stato e grado del processo e finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato, che il Tribunale superiore dei conflitti dichiari il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione;

          e) stabilire la composizione del Tribunale superiore dei conflitti nel numero di dodici membri, di cui sei magistrati della Corte di cassazione, tre del Consiglio di Stato e tre della Corte dei conti, prevedendo che la presidenza venga attribuita a turno ai magistrati dei tre ordini con rotazione annuale;

          f) prevedere che l'assegnazione dei giudici al Tribunale superiore dei conflitti avvenga da parte degli organi di autogoverno delle magistrature nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche;

          g) prevedere che i magistrati assegnati al Tribunale superiore dei conflitti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

          h) stabilire l'intervento della Procura generale della Corte di cassazione nel giudizio di fronte al Tribunale superiore dei conflitti;

          i) prevedere che la segreteria del Tribunale superiore dei conflitti sia istituita presso la Corte di cassazione;

          l) disciplinare il rito del procedimento attribuito al Tribunale superiore dei conflitti secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla garanzia del contraddittorio tra le parti;

          m) prevedere che l'udienza di trattazione possa tenersi con l'intervento non obbligatorio del procuratore generale e la possibilità di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;

          n) prevedere il regolamento di giurisdizione d'ufficio attribuendo al giudice indicato come fornito di giurisdizione, a seguito di declinatoria del giudice adito, davanti al quale sia riassunta la causa, il potere di sollevare d'ufficio la questione davanti al Tribunale superiore dei conflitti;

          o) stabilire che le statuizioni del Tribunale superiore dei conflitti indichino definitivamente, oltre all'estinzione del giudizio a quo, il giudice legittimato in ordine alla controversia, davanti al quale le parti possono riassumere il processo con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda;

          p) stabilire la proponibilità del rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione innanzi al Tribunale superiore dei conflitti finché non sia intervenuta una decisione sulla causa in sede cautelare o di merito;

          q) prevedere l'adozione di misure cautelari, nel giudizio sospeso a seguito del regolamento di giurisdizione, a meno che il giudice non ritenga insussistente la propria giurisdizione e che la dichiarazione di una delle parti di voler proporre il regolamento di giurisdizione impedisca al giudice remittente, in sede di decisione della domanda cautelare, di definire il giudizio con sentenza, concedendo un termine di rinvio per consentire la proposizione del regolamento di giurisdizione e la contestuale fissazione della data per il prosieguo della trattazione;

          r) stabilire, nel caso di regolamento incidentale di giurisdizione, che il giudice davanti a cui pende la causa sospenda con ordinanza motivata il processo soltanto se non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, individuando i termini e le forme di riassunzione di fronte al giudice legittimato a seguito della pronuncia sulla giurisdizione;

          s) prevedere che i provvedimenti giurisdizionali del Tribunale superiore dei conflitti che decidono sulla giurisdizione, resi sia in sede di regolamento sia in sede di ricorso ordinario, siano adottati sulla base di modelli sintetici di motivazione, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

          t) prevedere che la pronuncia sulla giurisdizione resa dal Tribunale superiore dei conflitti è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in un altro processo;

          u) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di conflitti di giurisdizione e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renda necessarie.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.
      3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
      4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.07. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

      1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

          b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi»;

          c) all'articolo 18, secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

          «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:»;

          d) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

          «La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicata al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati».

          e) all'articolo 194:

              1) dopo le parole: «altre funzioni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni»;

          f) l'articolo 195 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 8.
(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) all'articolo 192, sesto comma, le parole: «salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura» sono soppresse.
8.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

      1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

          «1-sexies. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale, ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi.»;

          b) al comma 2, le parole: «per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

          c) al comma 2-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

          d) il comma 3 è abrogato;

          e) al comma 3-bis:

              1) la parola: «distrettuale» è sostituita dalle seguenti: «della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza»;

              2) le parole: «competente in relazione al luogo detenzione o internamento» sono soppresse.
8.02. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

(Inammissibile)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 8.

      Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: in concreto.
8.105. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) all'articolo 18, quarto comma, le parole da: «salvo valutazione» fino a: «civile e penale» sono soppresse.
8.106. Bartolozzi.

      Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) all'articolo 18, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

          «Sul sito intranet di ogni Tribunale sono pubblicate ogni e qualsiasi situazione di astratta incompatibilità di sede per ragioni di parentela o affinità con esercenti la professione forense. L'elenco è aggiornato trimestralmente a cura del dirigente dell'Ufficio.».
8.107. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) all'articolo 19, quinto comma, le parole da: «salvo valutazione» fino a: «civile e penale» sono soppresse.
8.108. Bartolozzi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
8.110. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) all'articolo 19, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

          «Sul sito intranet di ogni Tribunale sono pubblicate ogni e qualsiasi situazione di astratta incompatibilità di sede per ragioni di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede. L'elenco è aggiornato trimestralmente a cura del dirigente dell'Ufficio.».
8.109. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

          d-bis) all'articolo 19, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

          «La ricorrenza delle incompatibilità di sede, disciplinata dall'articolo 18 e dal presente articolo, è sempre sussistente e non ammette deroghe nei casi di svolgimento di funzioni direttive di merito.».
8.104. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

      1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, per come già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 9.
(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole da: «o quando», fino a: «piena indipendenza e imparzialità» sono soppresse.
9.200. Ferri, Vitiello, Annibali.

EMENDAMENTO NON SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 9.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di indennità speciale)

      1. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa» sono soppresse.
9.03. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

      1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

          b) all'articolo 26-bis, comma 1:

              1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

              2) dopo le parole: «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale,»;

              3) dopo le parole: «competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici»;

          c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite»;

          d) all'articolo 26-bis, comma 2:

              1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

              2) le parole: «alle capacità organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;

          e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «,le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;

          f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: «Gli elementi di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «I dati di cui al comma 3»;

          g) all'articolo 26-bis, comma 5:

              1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

              2) dopo la parola: «formazione» sono aggiunte le seguenti: «in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda»;

          h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

          «5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: tre settimane con le seguenti: tre mesi.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire la parola: consecutive con la seguente: consecutivi.
10.202. Annibali, Ferri, Vitiello.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: tre con la seguente: otto.
10.130. Maschio, Varchi, Mollicone.

      Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I corsi sono tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici.
10.108. Varchi, Maschio, Mollicone.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

      1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) il comma 1 è abrogato;

              2) al comma 2, la parola: «assicura» è sostituita dalla seguente: «coordina» e, dopo le parole: «azione penale», sono inserite le seguenti: «vigila sull'»;

              3) il comma 4 è abrogato;

              4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni»;

              5) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «dell'ufficio» sono inserite le seguenti: «e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio»;

              6) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;»;

              7) al comma 6, lettera c), la parola: «assegnazione» è sostituita dalla seguente: «attribuzione»;

          b) l'articolo 2 è abrogato;

          c) all'articolo 3:

              1) al comma 1, le parole: «dal magistrato» fino a: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione»;

              2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;

          d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

          e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «poteri di direzione, controllo e organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «poteri di coordinamento e organizzazione».
10.0200. Ferri, Vitiello, Annibali.

A.C. 2681-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

      1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1:

              1) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;

              2) alla lettera n), dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;

              3) dopo la lettera q) è inserita la seguente:

          «q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;

              4) alla lettera v), le parole: «la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2–bis e 3»

              5) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:

          «ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

          ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;

              6) alla lettera gg), le parole: «fuori dei casi consentiti» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza dei presupposti previsti» e dopo le parole: «grave ed inescusabile» sono aggiunte le seguenti: «; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti»;

          b) all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo la parola: «indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per sé o per altri,»;

          c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;

          l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis)».

          d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

          «Art. 3-ter. – (Estinzione dell'illecito) – 1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
          2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato una sola volta»;

          e) all'articolo 12:

              1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

          «g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis);»;

              2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

              3) al comma 4, dopo le parole: «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale»;

          f) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

          «Art. 25-bis. – (Condizioni per la riabilitazione) – 1. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
          2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
          3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
          4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

              2-bis) alla lettera q), le parole: «il triplo dei» sono sostituite dalle seguenti: «una volta e mezza i».
11.32. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

              5-bis) alla lettera gg) dopo le parole: «grave ed inescusabile» sono aggiunte le seguenti: «; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale».
11.218. Annibali, Vitiello.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          «1-bis. Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare ogni altro comportamento in concreto lesivo del prestigio della magistratura.».
11.31. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

          1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), g) e q), il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:

          a) trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle circoscrizioni giudiziarie;

          b) perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito.».
11.34. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
11.102. Colletti.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

          e-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          «1-bis. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'art. 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura»;

          e-ter) all'articolo 16,

              1) il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

          «5-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
          5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-bis con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi».

          e-quater) all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

          «2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto».
11.202. Ferri, Vitiello.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

          e-bis) all'articolo 14,

              1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          «1-bis. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, legge 24 marzo 1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede»;

              3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare».

          e-ter) all'articolo 16,

              1) il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

          «5-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
          5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-bis con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi».

          e-quater) all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

          «2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto».
11.204. Ferri, Vitiello.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 14,

              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede»;

              2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare».
11.203. Ferri, Vitiello.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 25-bis», alinea, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
11.33. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

      1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

          b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;

          c) l'articolo 6 è abrogato;

          d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

          e) l'articolo 8 è abrogato;

          f) l'articolo 16 è abrogato.
11.0202. Annibali, Vitiello.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

      1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

          b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

          c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «non può essere chiamato in causa ma» sono soppresse;

          d) all'articolo 16, comma 4, le parole: «, in sede di rivalsa,» sono soppresse;

          e) all'articolo 16, comma 5, le parole: «di rivalsa ai sensi dell'articolo 8» sono soppresse.
11.0200. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolin, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

      1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2,

              1) alla rubrica, la parola: «grave» è soppressa;

              2) al comma 1, la parola: «grave» è soppressa;

              3) i commi 2, 3 e 3-bis sono abrogati;

          b) all'articolo 9, comma 3, la parola «grave» è soppressa.
11.0201. Annibali, Vitiello.

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

      1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dai seguenti:

          «1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.
          1-bis. A tal fine, il Presidente del tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.
          1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.
          1-quater. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.
          1-quinquies. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.
          1-sexies. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti».

          b) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Giudizio amministrativo-contabile»;

          c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati.
11.05. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle Procure della Repubblica presso i Tribunali)

      1. È istituita, presso ogni sede centrale di tribunale, una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.
      2. È istituita, presso ogni corte d'appello e presso ogni sezione di corte d'appello, una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1.
      3. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori costituita presso la procura della Repubblica.
      4. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 2 sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale della Repubblica.
      5. La sezione specializzata di cui al comma 1, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile.
      6. La sezione specializzata di cui al comma 2 è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri.
      7. Le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono competenti per i reati commessi dai minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

          a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;

          b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui al titolo IX e delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, del codice penale, commessi in danno dei minori;

          c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;

          d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;

          e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;

          f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

          g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.

      8. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata di cui al comma 1 la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale, secondo quanto disposto dai criteri tabellari.
      9. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.
      10. La competenza per territorio in ambito penale è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.
      11. Le sezioni specializzate di cui al comma 1, sono competenti:

          a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

          b) per i procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

          c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente ai minori.

      12. Le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.
      13. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.
      14. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata di cui al comma 1 ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima.
      15. Il giudice tutelare è altresì competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi gli eventuali provvedimenti rimasti inadempiuti della sezione specializzata di cui al comma 1 emessi nei confronti di minori, interdetti e inabilitati. L'istanza può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età.
      16. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, lo deve sentire, sempre che la sua audizione non sia per il minore pregiudizievole a causa di circostanze o esigenze particolari.
      17. Avverso i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata di cui al comma 1, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.
      18. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.
      19. Le sezioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi, altresì, della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.
      20. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.
      21. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, del quale possono avvalersi, altresì, le sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2 per esigenze determinate e motivate.
      22. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze significative, su problematiche minorili, o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.
      23. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali e fino al compimento della maggiore età, rispettivamente dalla sezione specializzata di cui al comma 1 che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione medesima.
      24. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i tribunali e le corti d'appello è aumentata di 140 unità destinate al dislocamento nelle sezioni specializzate o nelle sezioni specializzate d'appello istituite ai sensi della presente legge.
      25. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie. Il decreto apporta, altresì, le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
      26. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4.
      27. In sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti:

          a) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;

          b) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente;

          c) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori.

      28. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede, con proprio regolamento, all'istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4. La partecipazione a tali corsi costituisce requisito necessario ai fini dell'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti le attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.
      29. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 sono tenuti a partecipare.
      30. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
      31. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti:

          a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2, competenti per territorio ai sensi della presente legge;

          b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui al comma 1 del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;

          c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui al comma 1 competenti per territorio.

      32. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
      33. Le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      34. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dal presente articolo. A partire dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, con conseguente cessazione della loro attività.
      35. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.03. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 336 del codice civile)

      1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

          «I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
          Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 cpc. In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile.
          Nei casi di urgente necessità, le parti o il pubblico ministero possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
          Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore».
11.02. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)

      1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024».
      2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco.

(Inammissibile)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 11.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 25-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sanzioni già irrogate prima della sua entrata in vigore.
11.200. Bartolozzi.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di conoscibilità per l'esponente dell'esito procedimentale)

      1. All'articolo 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Il soggetto che ha presentato denunzia o esposto a carico del magistrato ha facoltà di conoscere l'esito delle indagini compiute dai titolari dell'azione disciplinare, tenuti a esitare la richiesta entro il termine di giorni trenta dalla ricezione».
11.06. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

      1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali,» sono inserite le seguenti: «in ragione dello stanziamento deliberato»;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura»;

          b) all'articolo 3:

              1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «Il concorso è bandito» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole: «numero dei posti» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis»;

          c) all'articolo 13:

              1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.» e nell'ultimo periodo le parole: «secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto e sesto»;

              2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

          «6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione»;

          d) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: «da 10 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «da 10 a 15» e, al secondo periodo, la parola: «14» è sostituita dalla seguente: «16» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

      2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera c), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Al concorso per esami sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni».

      Conseguentemente, alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato esclusivamente all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e dopo aver esercitato la funzione giudicante almeno fino alla prima valutazione di professionalità».
12.310. Vitiello.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).

      Conseguentemente,

          sopprimere il comma 2;

          dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

      1. All'articolo 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura» sono soppresse.
      2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.
      3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.
      4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti» sono soppresse;

          b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa» sono soppresse;

          c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,» sono soppresse;

          d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

      5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.» sono soppresse.
12.220. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) all'articolo 11, comma 2, le parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti» sono soppresse.

      Conseguentemente:

          al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

              2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

              3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

          sostituire il comma 2 con i seguenti:

      2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura» sono soppresse.
      3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
      4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.
      5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
12.210. Vitiello, Annibali.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12.225. Colletti.

EMENDAMENTO NON SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 12.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea, sono conferite, nel corso dell'esperienza professionale del magistrato, una sola volta per la durata di cinque anni e non sono rinnovabili in alcun altro incarico direttivo».
12.150. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

          «6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai princìpi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

          a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);

          b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

          c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;

          d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

          e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

          f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;

          g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.

          7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

      Al comma 1, capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: tenendo conto dei con le seguenti: osservando pedissequamente i.
13.106. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

      Al comma 1, capoverso comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;.
13.111. Varchi, Maschio, Mollicone.

      Al comma 1, capoverso comma 6, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
13.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)

(Approvato)

      Al comma 1, sostituire il capoverso comma 7 con il seguente:

          «7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è sottoposto a valutazione periodica da parte del Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentati del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.».
13.112. Maschio, Varchi, Lucaselli.

A.C. 2681-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

      1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno,» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «degli obiettivi fissati per l'anno precedente» sono inserite le seguenti: «anche in considerazione del programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,»;

          c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

          «5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.
          5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.
          5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

          a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;

          b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

          5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-quater può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti».

      2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 14.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14.108. Varchi, Maschio, Lucaselli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 14.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: per ciascun magistrato, aggiungere le seguenti: tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro come individuati dai competenti organi di autogoverno.
14.104. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) i criteri di priorità per il settore penale, nel rispetto delle disposizioni di legge sono sulla base delle direttive elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
14.107. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque a fronte di andamenti anomali.
14.150. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, dopo la parola: accerta aggiungere la parola: tempestivamente.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, dopo la parola: adotta aggiungere le seguenti: con urgenza.
14.105. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso 5-quater dopo la parola: rilevante aggiungere le seguenti: rispetto al semestre precedente.
14.106. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 15.
(Eleggibilità dei magistrati)

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.
      3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.
      4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.
      5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 15.
(Eleggibilità dei magistrati)

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non sono eleggibili fino alla fine del comma, con le seguenti: , compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria.

      Conseguentemente:

          sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»;

          sopprimere i commi 3, 4 e 5.
15.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

      Conseguentemente,

          al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni;

          al comma 2 sostituire, le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
15.101. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 5, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
15.102. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 15.

      Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere le seguenti: e tributari.

      Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere le seguenti: e tributari.
15.109. Bartolozzi.

      Al comma 1, sopprimere le parole: Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
15.110. Bartolozzi.

      Al comma 5, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
15.111. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: , tributari.
15.5. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
15.6. Bartolozzi, Sarro.

      Sopprimere il comma 2.
15.7. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 16.
(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura)

      1. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.
      2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari.

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17, 18, 19, e 20.
16.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, sostituire le parole: non sono collocati in aspettativa senza assegni con le seguenti: non sono cessati dalle funzioni o non sono collocati in aspettativa senza assegni da almeno due anni.
16.1. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: da almeno 2 anni.
16.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.
16.2. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 16.

      Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: , tributari.
16.5. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 1, dopo le parole: Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: di Alto commissario o commissario governativo,.
16.6. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

      1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 17.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

      Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'anzianità di servizio.
17.101. Colletti.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 17.

      Al comma 1, dopo le parole: dell'incarico di Governo sia aggiungere le seguenti: internazionale, che europeo che.
17.103. Bartolozzi.

      Al comma 1, dopo le parole: dell'incarico di Governo sia nazionale aggiungere le seguenti: , internazionale, europeo.
17.102. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.
      2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.
      3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
      4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 18.
(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

      Al comma 1, sostituire le parole da: esclusi quelli in servizio fino alla fine del comma, con le seguenti: candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

      Conseguentemente:

          sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

          sopprimere il comma 3;

          alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: in ruolo.
18.5. Annibali, Ferri, Vitiello.

      Al comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
18.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 18.

      Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: tributari.
18.7. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 2, dopo le parole: sono destinati aggiungere le seguenti: per il periodo di anni cinque.
18.103. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. Il collocamento fuori ruolo può avvenire, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al terzo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
      2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 19.
(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al termine del mandato aggiungere le seguenti: , nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.
19.201. Vitiello, Annibali, Ferri.

      Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: mandato aggiungere le seguenti: o di un periodo di collocamento fuori ruolo superiore a 3 anni.
19.103. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: qualora non abbiano già maturato fino alla fine dell'articolo con le seguenti: , nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico possono optare per essere:

          a) ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;

          b) inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo modalità stabilite con regolamento del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

          c) inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

      2. Il comma 1 non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare).
19.200. Vitiello, Annibali, Ferri.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricollocati in ruolo fino alla fine del periodo.
19.123. Annibali, Vitiello, Ferri.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ovvero sono ricollocati in ruolo fino alla fine del periodo, con le seguenti: con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni.
19.121. Annibali, Ferri, Vitiello.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo aggiungere le seguenti: presso l'Avvocatura dello Stato o;

      Conseguentemente, al medesimo comma:

          sopprimere il secondo periodo;

          al quarto periodo, sostituire le parole: di cui al terzo periodo con le seguenti: di cui al secondo periodo.
19.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.
19.202. Vitiello, Annibali, Ferri.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 19.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al termine del mandato, aggiungere le seguenti: della durata di almeno un anno.
19.109. Bartolozzi.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al termine del mandato, aggiungere le seguenti: di capo e di vice capo di gabinetto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri al termine dell'incarico,.
*19.120. Siracusano, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al termine del mandato, aggiungere le seguenti: di capo e di vice capo di gabinetto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri al termine dell'incarico,.
*19.150. Bartolozzi.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono collocati, aggiungere le seguenti: per un periodo di anni cinque.
19.110. Bartolozzi.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministero di appartenenza aggiungere le seguenti: , un altro Ministero o la Presidenza del Consiglio dei ministri.
19.111. Bartolozzi.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , per i magistrati amministrativi e contabili.
19.112. Bartolozzi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e contabili, con le seguenti: , contabili e tributari.
19.108. Bartolozzi.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ricollocati in ruolo e destinati aggiungere le seguenti: per un periodo di anni cinque.
19.113. Bartolozzi.

      Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: di cui al terzo periodo, aggiungere le seguenti: , ivi compresa la progressione economica e previdenziale anche in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303.
19.114. Bartolozzi.

      Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: , tributari.
19.5. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono inquadrati aggiungere le seguenti: con salvezza del trattamento retributivo di appartenenza ivi compresa la progressione economica e previdenziale anche in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303
19.8. Bartolozzi, Sarro.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: o nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
19.9. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato, in un ruolo separato, o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
      2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. Il collocamento fuori ruolo può avvenire, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al terzo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 20.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un anno decorrente con le seguenti: tre anni decorrenti.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole da: collocati fuori ruolo, in ruolo fino a: a tali specifiche funzioni con le seguenti: in posizione di studio di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.
20.203. Annibali, Ferri, Vitiello.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un anno decorrente con le seguenti: due anni decorrenti.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole da: collocati fuori ruolo, in ruolo fino a: a tali specifiche funzioni con le seguenti: in posizione di studio di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.
20.202. Annibali, Ferri, Vitiello.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: collocati fuori ruolo, in ruolo fino a: a tali specifiche funzioni con le seguenti: in posizione di studio di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.
20.201. Annibali, Ferri, Vitiello.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in un ruolo separato,

      Conseguentemente, al comma 2:

          al primo periodo, dopo le parole: fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo aggiungere le seguenti: presso l'Avvocatura dello Stato o;

          sopprimere il secondo periodo;

          al quarto periodo, sostituire le parole: di cui al terzo periodo con le seguenti: di cui al secondo periodo.
20.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

      Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
20.200. Annibali, Vitiello, Ferri.

      Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
20.106. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: assessore comunale aggiungere le seguenti: in comune con meno di 15.000 abitanti.
20.204. Vitiello, Annibali, Ferri.

      Sopprimere i commi 3 e 4.
20.103. Colletti.

      Al comma 4, sostituire le parole da: assunti dopo la con le seguenti: decorsi novanta giorni dalla.
20.123. Annibali, Ferri, Vitiello.

      Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di candidabilità e possibilità di ricoprire cariche elettive e di Governo)

      1. Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è abrogato.
20.0200. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 20.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

      1. Al rientro in ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari che abbiano ricoperto incarichi apicali quale capo o vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, Segretario generale della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali, si applica la disciplina giuridica di cui all'articolo 16.
20.9. Bartolozzi, Sarro.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Al rientro in ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari che abbiano ricoperto incarichi apicali quali capo o vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali, si applica la disciplina giuridica di cui al precedente articolo 19.
20.113. Bartolozzi.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo.
20.150. Bartolozzi.

      Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: , tributari.
20.114. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 21.
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

      1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

          b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

          «All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 21.
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

      1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «eletti dai magistrati ordinari» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

          b) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

          c) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, da tre componenti togati e da un componente non togato»;

          d) all'articolo 4 il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono quattro componenti togati e quattro componenti non togati»;

          e) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono tre componenti togati e tre componenti non togati»;

          f) all'articolo 5, primo comma la parola: «magistrati» è sostituita dalle seguenti: «componenti togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

          g) all'articolo 11, terzo comma, le parole: «eletti dai magistrati» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

          h) l'articolo 18 è sostituito con il seguente:

«Art. 18.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore della magistratura)

          1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura:

          a) fissa con decreto la data del sorteggio di cui all'articolo 21 e ne dirige le operazioni;

          b) indice le elezioni dei componenti togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

          c) richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti non togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

          d) provvede alla nomina dei componenti togati e non togati del Consiglio risultati eletti;

          e) convoca e presiede il Consiglio superiore;

          f) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge»;

          i) l'articolo 21 è sostituito dai seguenti:

«Art. 21.
(Operazioni di sorteggio)

          1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
          2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzella Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri non togati e presieduta dal più anziano di età.
          3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.
          4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
          5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
          6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del comma 7 e che possiedono i requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
          7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
          8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

          a) cento magistrati, ottanta candidati e venti riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

              1) otto magistrati, cinque candidati e tre riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

              2) trentadue magistrati, venticinque candidati e sette riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

              3) sessanta magistrati, cinquanta candidati e dieci riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

          b) quaranta candidati e dieci riserve, per l'elezione dei componenti non togati.

          9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
          10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8.

Art. 21-bis.
(Convocazione dei corpi elettorali)

          1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
          2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.
          3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
          4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati»;

          l) l'articolo 22, della legge 24 marzo 1958, n. 159, è sostituito con il seguente:

«Art. 22.
(Componenti non togati)

          1. L'individuazione degli otto componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i quaranta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera b), tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale.
          2. L'elezione dei componenti non togati del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
          3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 2.
          4. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

          m) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

«Art. 23.
(Componenti togati)

          1. L'individuazione dei sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
          2. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
          3. L'elezione è effettuata:

          a) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che esercita le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

          b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

          c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

          n) dopo l'articolo 23-bis è inserito il seguente:

«Art. 23-ter.
(Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura)

          1. Ai sedici membri effettivi togati del Consiglio superiore della magistratura si affiancano ulteriori otto membri sostituti.
          2. I membri sostituti sono individuati fra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è nominato membro sostituto colui che vanta maggiore anzianità di servizio.»;

          o) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti parole: «non togati»;

              b) al terzo comma, ovunque ricorrano, le parole: «designato dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togato», nonché le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati». Infine le parole: «colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità», sono soppresse;

          p) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) dopo la parola: «componenti» sono inserite le parole: «non togati»;

              b) le parole: «eletti dal Parlamento» sono soppresse;

          q) all'articolo 37 dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente:

          «Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità dell'azione penale, relativi a componenti togati e non togati del Consiglio superiore della magistratura, si procede alla loro sostituzione con i membri sostituiti individuati ai sensi dell'articolo 23-ter»;

          r) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Sostituzione dei componenti togati)

          1. Il componente togato che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito da uno dei membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-bis, appartenente della medesima categoria che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.
          2. Il componente sostituto deve confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della relativa nomina.
          3. In mancanza di sostituti disponibili, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

          s) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al secondo comma le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

              b) al terzo comma le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati».

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli 30, 31 e 36.
21.1. Colletti.

EMENDAMENTO NON SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 21.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      2. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si interpreta nel senso che, per i componenti eletti dai magistrati, la durata del mandato è di quattro anni, ovvero, se inferiore, pari al tempo in cui l'eletto permane in servizio. La perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalla carica.
21.2. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

      1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

          «Art. 3. – (Commissioni) – 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 22.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

      Sostituirlo con il seguente:

      1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Commissioni)

          1. Ogni otto mesi, il Presidente del Consiglio superiore nomina, in base al principio di rotazione, le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma, assicurando, nell'arco del quadriennio, la presenza di ciascuno dei componenti del Consiglio in almeno sei diverse Commissioni, tra quelle non permanenti.
          2. Ogni otto mesi i componenti delle Commissioni sono integralmente rinnovati.
          3. Ciascun componente non può far parte della medesima Commissione per più di due volte, comunque non consecutive».
22.2. Colletti.

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sedici mesi con le seguenti: otto mesi.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

          secondo periodo, sostituire la parole: a una sola commissione e non possono con le seguenti: , in base al principio della rotazione applicato a tutti i componenti del Consiglio superiore della magistratura, a ogni commissione e possono;

          aggiungere in fine il seguente periodo: Ciascun componente non può far parte della medesima commissione per più di due volte, comunque non consecutive.
22.102. Colletti.

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sedici mesi con la seguente: anno.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

          secondo periodo, sostituire la parole: a una sola commissione e non possono con le seguenti: , in base al principio della rotazione applicato a tutti i componenti del Consiglio superiore della magistratura, a ogni commissione e possono;

          aggiungere in fine il seguente periodo: Ciascun componente non può far parte della medesima commissione per più di due volte, comunque non consecutive.
22.101. Colletti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. La composizione delle commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza devono rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti dal Parlamento e assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali.
22.106. Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 22.

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Presidente del Consiglio fino a: regolamento generale con le seguenti: I componenti della singola commissione sono individuati annualmente tramite sorteggio, garantendo un equilibrato rapporto interno in relazione alle categorie dei magistrati.
22.108. Bartolozzi.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura)

      1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Il sistema di elezione assicura le pari opportunità di donne e uomini nella composizione della rappresentanza eletta dai magistrati ordinari ai sensi del comma 1»;

          b) all'articolo 25, comma 3:

              1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I magistrati presentatori devono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, rispettando l'alternanza dei sessi, e non possono candidarsi a loro volta»;

              2) al terzo periodo, le parole: «del candidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati»;

          c) all'articolo 25, comma 5, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 2,» sono inserite le seguenti: «segue un ordine alternato per sesso,»;

          d) all'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

          «5-bis. Ogni sesso deve essere rappresentato da almeno un terzo dei capilista»;

          e) all'articolo 26:

              1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Ogni elettore esprime due voti per candidati di sesso diverso su ciascuna scheda elettorale»;

              2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. L'elettore esprime i voti scrivendo i nominativi dei candidati prescelti sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3»;

              3) al comma 6, dopo le parole: «È nullo» è inserita la seguente: «solo»;

          f) all'articolo 27, comma 1, le parole: «la preferenza espressa» sono sostituite dalle seguenti: «le preferenze espresse».
22.01. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

      1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

          «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)»;

          c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

          «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio»;

          d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

          «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 23.
(Modifica del numero di componenti della sezione disciplinare)

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso, sostituire le parole: un magistrato che esercita con la seguente: due magistrati che esercitano.
23.1. Colletti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: un componente eletto dal Parlamento fino alla fine della lettera, con le seguenti: due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: un componente eletto dal Parlamento fino alla fine della lettera, con le seguenti: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.
23.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano con le seguenti: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita.
23.107. Maschio, Varchi, Lucaselli.

      Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          c-bis) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

          «La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento».
23.102. Colletti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
23.101. Colletti.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 23.

      Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il presidente della sezione disciplinare con le seguenti: Il Consiglio superiore della magistratura.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere le parole: e li comunica al Consiglio.
23.106. Bartolozzi.

      Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto, gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio.
23.104. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 24.
(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

      1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».

PROPOSTA EMENDATIVA

EMENDAMENTO SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 24.
(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche alle deliberazioni della sezione disciplinare)

      1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

          «In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il presidente della sezione disciplinare è sostituito dal vicepresidente. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria»;

          b) il terzo e il quarto comma sono abrogati.
24.01. Colletti.

A.C. 2681-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

      1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

          «Art. 7. – (Composizione della segreteria) – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
          2. Il segretario generale è designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
          3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
          4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.
          5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 25.

      Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: quinta valutazione con le seguenti: quarta valutazione.
25.105. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: terza valutazione con le seguenti: quarta valutazione.
25.106. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: previo concorso per titoli con le seguenti: previo interpello.
25.107. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: La commissione incaricata fino alle: Almeno un terzo con le seguenti: La Commissione incaricata della selezione è formata da un magistrato di legittimità, che la presiede, un consigliere di Stato e tre professori ordinari in materie giuridiche. I magistrati sono individuati dal Consiglio entro una rosa di nomi, rispettivamente, per ciascuna figura da selezionare, di cinque e tre unità, individuata dal Comitato di presidenza tra coloro che abbiano manifestato preventivamente disponibilità a seguito di interpello. I professori sono individuati dal Consiglio entro una rosa di nomi non superiore a nove indicata dal Consiglio universitario nazionale (CUN), a seguito di interpello. Un quinto.
25.102. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: due magistrati di legittimità aggiungere le seguenti: , un avvocato dopo venti anni di esercizio.

      Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: tre professori con le seguenti: due professori.
25.108. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: almeno la seconda valutazione con le seguenti: almeno la quarta valutazione di professionalità.
25.109. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

          «Art. 3. – (Contratti di collaborazione continuativa)1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.
          2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
          3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
          4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
          5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
          6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
          7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
          8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
          9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 26.
(Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire la parola: trentadue con la seguente: ventisei.

      Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: tre.
26.200. Ferri, Vitiello, Annibali.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 26.

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento con le seguenti: della consiliatura.
26.110. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, dopo le parole: contratti di collaborazione continuativa aggiungere le seguenti: per un numero massimo di cinque unità.
26.111. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 6, primo periodo, dopo le parole: contratti di collaborazione continuativa aggiungere le seguenti: per un numero massimo di cinque unità.
26.112. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.
26.113. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.
26.114. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e ricercatori.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sopprimere le parole: e ricercatori.
26.115. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

      1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 27.
(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

      Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere il settimo periodo.
27.111. Colletti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo l'articolo 7-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 7-ter.

          1. La nomina dei magistrati addetti alla segreteria generale del CSM e all'Ufficio studi di cui agli articoli 7 e 7-bis, avviene per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del CSM.
          2. I criteri e parametri per la valutazione di idoneità sono stabiliti dal CSM, nei modi previsti per l'adozione di regolamenti interni di organizzazione.
          3. Il CSM definisce un elenco di idonei almeno triplo dei posti da coprire. La mancata estrazione non impedisce la partecipazione a successivi interpelli.».
27.6. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

      Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla gestione dei fondi)

      1. Al quarto comma dell'articolo 9, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte dei conti ha il potere di svolgere il controllo sulla gestione delle spese durante l'anno finanziario e di giudicare l'eventuale sussistenza di una responsabilità amministrativa e contabile».
27.03. Colletti.

      Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

      1. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

          «I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni alla Suprema Corte di Cassazione».
27.02. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 27.

      Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: la seconda, con le seguenti: la quarta.
27.106. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso 3-bis, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: e ricercatori.
27.107. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso 3-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dieci anni, con le seguenti: venti anni.
27.108. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso 3-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dieci anni, con le seguenti: sedici anni.
27.109. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: due magistrati di legittimità, sono aggiunte le seguenti: un avvocato dopo venti anni di esercizio e, conseguentemente, le parole: tre professori sono sostituite dalle seguenti: due professori.
27.110. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 28.
(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

      1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

A.C. 2681-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Regolamento generale)

      1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente:

              «7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».

A.C. 2681-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

      1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

          «I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, secondo princìpi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 30.
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

      All'articolo 30, sostituire il capoverso con il seguente:

      «I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e fra avvocati dopo 15 anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione».
30.500. La Commissione.

(Approvato)

      Al comma 1, capoverso, dopo le parole: esercizio effettivo, aggiungere le seguenti: purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi tre anni.
30.200. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque eleggibili coloro che hanno ricoperto la carica di deputato, senatore, Ministro, sottosegretario, presidente della giunta regionale, consigliere regionale, sottosegretario regionale, assessore regionale, presidente delle province autonome di Trento e Bolzano o di consigliere provinciale delle medesime province autonome, di sindaco, di consigliere comunale e di assessore comunale, prima che siano passati cinque anni dalla cessazione del mandato.
30.102. Colletti.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 30.

      Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di esercizio effettivo, aggiungere le seguenti: purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni e non siano componenti delle giunte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e non lo siano stati negli ultimi due anni.
30.105. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso, dopo le parole: esercizio effettivo, aggiungere le seguenti: purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni.
30.103. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

      1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

          «Art. 23. – (Componenti eletti dai magistrati)1. L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.
          2. L'elezione si effettua:

          a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

          b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

          c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

          d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

          3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, si provvede alla composizione dei collegi mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello, in modo tale che i distretti di corte di appello siano suddivisi in quattro collegi per i magistrati giudicanti e in due collegi per i magistrati requirenti. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
          4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 31.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

      Sopprimerlo.
31.10. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, sostituire le parole da: venti fino alla fine del comma, con le seguenti: sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.

      Conseguentemente,

          al medesimo comma, medesimo capoverso;

          al comma 2, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:

          «b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

          c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.»;

          sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

          «3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

          a) dodici magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

          b) ventiquattro magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

          c) sessanta magistrati per il collegio sub c) del comma 2.

          4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.
          5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente».

          all'articolo 32, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

      2-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2.».

          all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

          «1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.
          2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
          3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.
          4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.
          5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.»;

          dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Durata della carica)

      1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: «non sono immediatamente rieleggibili» sono sostituite dalle seguenti: «non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma».
31.8. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

      Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: sedici.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:

          sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

          b) in un collegio unico nazionale per sette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

          alla lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
31.201. Varchi, Maschio.

      Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, dopo le parole: magistratura avviene aggiungere le seguenti: mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

          sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. L'elezione si effettua su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti.;

          sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

      3. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.
31.103. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

      Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 2 con i seguenti:

      2. L'individuazione dei venti componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
      2-bis. L'elezione è effettuata:

          a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

          b) in un collegio unico nazionale, per sei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

          c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

      Conseguentemente:

          al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere il comma 4;

          dopo l'articolo 31 aggiungere i seguenti:

«Art. 31-bis.

          1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

“Art. 21.
(Operazioni di sorteggio)

          1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
          2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri eletti dal Parlamento e presieduta dal più anziano di età.
          3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.
          4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
          5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
          6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse e che possiedono i requisiti richiesti.
          7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
          8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

          a) centoventisei magistrati, novantasei candidati e ventiquattro riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

              1) sedici magistrati, dieci candidati e sei riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

              2) trentotto magistrati, trenta candidati e otto riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

              3) settantadue magistrati, sessanta candidati e dodici riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

          9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
          10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8”.

Art. 31-ter.

          1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 159, è inserito il seguente:

“Art. 21-bis.
(Convocazione dei corpi elettorali)

          1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
          2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.
          3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
          4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati”».
31.101. Colletti.

      Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, lettera a), sostituire le parole: due magistrati con le seguenti: tre magistrati.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, lettera d), sostituire le parole: cinque magistrati con le seguenti: quattro magistrati.
31.119. Ferri, Annibali, Vitiello.

      Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:

          b) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

          c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

      3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

          a) 12 magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

          b) 24 magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

          c) 60 magistrati per il collegio sub c) del comma 2.

      4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.
      5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente.
31.109. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

      Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

          b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

          c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.

      Conseguentemente:

          al medesimo capoverso:

              medesimo comma, sopprimere la lettera d);

              sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.;

          all'articolo 33, comma 1, capoverso «Art. 25»:

              al comma 5:

                  al primo periodo, sostituire le parole: a sei con le seguenti: al doppio dei seggi assegnati;

                  al secondo periodo, sopprimere la parola: sei;

                  al terzo periodo, sostituire le parole: pari al triplo con le seguenti: pari al quadruplo e sopprimere le parole: di sei;

                  all'ultimo periodo, dopo le parole: si procede inserire le seguenti: a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente;

          sopprimere il comma 7;

          al comma 8, sopprimere le parole: , con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati;

          al comma 11, sopprimere le parole: estratti a sorte ovunque ricorrano e dopo le parole: tra l'estrazione inserire le seguenti: e l'ammissione della candidatura;

          all'articolo 34, comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:

      6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b). Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.;

          all'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

      2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine:

          a) conteggia le schede e ne determina il totale;

          b) identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni;

          c) determina il totale delle schede valide;

          d) per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo;

          e) per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali;

          f) determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato;

          g) proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

      3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera e) del medesimo comma, la commissione centrale elettorale:

          a) verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale;

          b) calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: «(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)»;

          c) se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera b), e così via;

          d) proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere a), b) e c), hanno superato il quoziente elettorale;

          e) prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

      4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere b) e c), e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.
      5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.
      5-bis. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.
      5-ter. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-bis, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare.
31.205. Ferri, Annibali, Vitiello.

      Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
31.500. La Commissione.

(Approvato)

      Dopo l'articolo 31, aggiungere i seguenti:

Art. 31-bis.
(Divieto di rieleggibilità)

      1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 31-ter.
(Durata della carica)

      1. Al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola: «immediatamente».
31.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

A.C. 2681-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

      1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo»;

          c) al comma 2:

          1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

              2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;

              3) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

          «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.

          e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo»;

          d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 32.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

      Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

      1-bis. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), capoverso sostituire le parole: conseguito la terza valutazione di professionalità con le seguenti: compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità.
32.103. Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

              01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) i magistrati che al momento delle operazioni di sorteggio non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».
32.1. Colletti.

      Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

              1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento del sorteggio non abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità nella qualifica».
32.2. Colletti.

      Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

              1-bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) i magistrati che al momento del sorteggio abbiano subìto una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita un'altra sanzione disciplinare».
32.3. Colletti.

      Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

              2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio».
32.4. Colletti.

      Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

              2-bis) la lettera e) è sostituita con la seguente:

          «e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2.».
32.106. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

      Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

              2-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio».
32.5. Colletti.

      Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso e-ter) aggiungere il seguente:

          e-quater) i magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura.
32.104. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso e-ter) aggiungere il seguente:

          e-quater) i magistrati che non abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.
32.119. Ferri, Annibali, Vitiello.

A.C. 2681-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

      1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

          «Art. 25. – (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
          2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
          3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.
          4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
          5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.
          6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
          7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.
          8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
          9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
          10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
          11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 33.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

      Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

          al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: sei con la seguente: tre;

          sostituire i commi da 3 a 11 con i seguenti:

      3. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 3, è immediatamente pubblicato nel Notiziario ufficiale del Consiglio superiore della magistratura, e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
      4. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
      5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
      6. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
      7. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano presso il seggio del tribunale di Roma.
      8. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.
      9. Ultimate le operazioni elettorali, l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, dopo aver accertato che l'eletto eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 3, lettere a), b) o c), ne convalida l'elezione.
      10. Contro il provvedimento di mancata convalida dell'elezione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.;

          sostituire la rubrica del capoverso con la seguente: (Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione).
33.1. Colletti.

      Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 2, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: tramite sorteggio;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 9, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: tramite sorteggio.
33.104. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

      Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere presentate fino alla fine del comma con le seguenti: l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-bis, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), articolo 23, comma 2, lettera b) e articolo 23, comma 2, lettere c) e d). Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          sopprimere il comma 4;

          al comma 5:

              sostituire il primo periodo con il seguente: . Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio.

              al secondo periodo, sopprimere le parole: sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e;

              al terzo periodo, sopprimere le parole: per raggiungere il numero minimo di sei o;

              all'ultimo periodo, sopprimere le parole: del primo periodo o;

          al comma 6, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi 3 e 5.
33.115. Ferri, Annibali, Vitiello, Frate, Baldini.

      Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 11, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: estratti a sorte.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, primo periodo dopo le parole: tra l'estrazione aggiungere le seguenti: e l'ammissione della candidatura.
33.200. Vitiello, Annibali, Ferri.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 33.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.

      1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)

          1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
          2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
          3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di sei elenchi separati contenenti, rispettivamente:

              1) un elenco dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

              2) due elenchi, uno per ciascuno dei collegi, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

              3) quattro elenchi, ciascuno per ogni singolo collegio, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

              4) Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dall'elenco dei candidati dai singoli elenchi: dall'elenco di cui al comma 3, numero 1) quindici magistrati, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei due elenchi di cui comma 3, numero 2) diciotto magistrati di cui i primi dodici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti sei l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei quattro elenchi di cui al comma 3, numero 3) ventiquattro magistrati di cui i primi sedici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti otto l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.;

          4. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite. 4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e da immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
          5. Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.
          6. Esaurite le attività di cui al comma 4 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
          7. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
          8. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
          9. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
          10. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.».
33.122. Bartolozzi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.

      1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)

          1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
          2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
          3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite. Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.
          4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e da immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
          5. Esaurite le attività di cui al comma 4, l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
          6. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 1, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.
          7. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
          8. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
          9. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
          10. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.».
33.123. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con i seguenti:

      3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di sei elenchi separati contenenti, rispettivamente:

              1) un elenco dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

              2) due elenchi, uno per ciascuno dei collegi, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

              3) quattro elenchi, ciascuno per ogni singolo collegio, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

              4) Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.

      3-bis. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dall'elenco dei candidati dai singoli elenchi: dall'elenco di cui al comma 3, numero 1) quindici magistrati, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei due elenchi di cui comma 3, numero 2) diciotto magistrati di cui i primi dodici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti sei l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei quattro elenchi di cui al comma 3, numero 3) ventiquattro magistrati di cui i primi sedici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti otto l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          a) sopprimere il comma 5;

          b) al comma 6 sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con il seguente: di cui al comma 4;

          c) sopprimere il comma 7.
33.112. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3, con il seguente:

      3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          a) sopprimere il comma 5;

          b) al comma 6 sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4.
33.109. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          a) sopprimere il comma 5;

          b) al comma 6 sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui al comma 4;

          c) sopprimere il comma 7.
33.108. Bartolozzi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite. Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          a) sopprimere il comma 5;

          b) al comma 6 sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4.
33.111. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 34.
(Modifiche in materia di votazioni)

      1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

          «Art. 26. – (Votazioni) – 1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

      2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

      3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

          4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.
          5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.
          6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.
          7. Sono bianche le schede prive di voto.
          8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
          9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6».

A.C. 2681-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 35.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

      1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

          «Art. 27. – (Scrutinio e dichiarazione degli eletti)1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.
          2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

          a) il totale dei voti validi;

          b) il totale dei voti per ciascun candidato;

          c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.

          3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

          a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;

          b) alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.

          4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
          5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
          6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 35.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche in materia di impugnazioni)

      1. Dopo l'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

          1. Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
35.01. Colletti.

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche in materia di durata della carica)

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente: «I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale vengono sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge».
35.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche in materia di incompatibilità)

      1. Dopo il quinto comma dell'articolo 33, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

          «5-bis. Chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura non può essere candidato alle elezioni politiche, regionali, e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i dieci anni decorrenti dalla cessazione della carica».
35.02. Colletti.

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche in materia di ineleggibilità)

      1. Dopo l'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.
(Ineleggibilità)

          1. Sono ineleggibili al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. Sono altresì ineleggibili coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle cariche di cui al primo periodo e coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa».
35.03. Colletti.

EMENDAMENTO NON SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 35.

      Al comma 1, capoverso «Art. 27», comma 2, sopprimere la lettera c).

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

          sopprimere il comma 3;

          sostituire il comma 4 con il seguente:

          «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto a singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero dei votanti nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero dei votanti nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.».
35.103. Bartolozzi.

A.C. 2681-A – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 36.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

      1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

          «Art. 39. – (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 36.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

      Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: dal magistrato fino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento.

      Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da: con le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto.
36.101. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

      Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stesse regole di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione dalla carica del magistrato eletto nelle elezioni suppletive.
36.102. Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

A.C. 2681-A – Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 37.
(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

      1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

          «Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

PROPOSTA EMENDATIVA

EMENDAMENTO SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 37.
(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a con le seguenti: È attribuita un'indennità.
37.1. Colletti.

A.C. 2681-A – Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 38.
(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

      1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 38.
(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura,.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
38.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: . Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non con le seguenti: , né.
38.1. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

EMENDAMENTO NON SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 38.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
38.3. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39.
(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

      1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
      3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

A.C. 2681-A – Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 40.
(Oggetto, princìpi e criteri direttivi, procedimento)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37 della presente legge, in quanto compatibili.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;

          b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

          c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;

          d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;

          e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;

          f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
      4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
      5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 40.
(Oggetto, princìpi e criteri direttivi, procedimento)

      Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione,.
40.6. Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in quanto applicabili.
40.9. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);.
40.7. Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;.
40.8. Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: in quanto compatibili.
40.10. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: per quanto compatibile.
40.11. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi con le seguenti: Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , sentito il Consiglio della magistratura militare, fino alla fine del periodo.
40.13. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: trasmessi alle Camere aggiungere le seguenti: , entro il centoventesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
40.12. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

EMENDAMENTO NON SEGNALATO
PER LA VOTAZIONE

ART. 40.

      Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

          e-bis) prevedere l'implementazione dell'organizzazione degli uffici di Procura con la qualifica semi-direttiva del Procuratore aggiunto;.
40.15. Bartolozzi, Sarro.

A.C. 2681-A – Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 41.
(Disposizioni finali)

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.
      2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 36 della presente legge, il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, trova in ogni caso applicazione.

A.C. 2681-A – Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 42.
(Disposizioni finanziarie)

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

A.C. 2681-A – Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 43.
(Entrata in vigore)

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.