XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 8 luglio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'8 luglio 2022.

      Albano, Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cecconi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, Cristina, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Menech, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Emiliozzi, Fantinati, Fassino, Ficara, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Fornaro, Foti, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Licatini, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Papiro, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pini, Prestipino, Provenza, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rospi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sorte, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tateo, Torto, Vignaroli, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 7 luglio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

          DE LUCA ed altri: «Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'istituzione del registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali e la qualità dei servizi di comunicazione alla clientela» (3669);

          MELONI ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza e per addette ai servizi domestici e familiari» (3670);

          MELONI ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri sostenuti da contribuenti ultrasessantacinquenni in favore di soggetti di età non superiore a trentasei anni» (3671).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge MUGNAI ed altri: «Disposizioni per la riorganizzazione del servizio sanitario di emergenza-urgenza» (3338) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gagliardi.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          III Commissione (Affari esteri):

      S. 1377. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019» (approvato dal Senato) (3668) Parere delle Commissioni I, V e VII.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Elementi ed iniziative di competenza in merito al coinvolgimento di alunni della scuola elementare «Carella» di Canosa in un comizio elettorale – 2-01556

A)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, per sapere – premesso che:

          nel corso della recente campagna elettorale per le elezioni amministrative l'ex premier, Giuseppe Conte, si è recato in Puglia a sostegno di alcune candidature di sindaci locali. Tappa del giro elettorale anche Canosa, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove era candidato Roberto Morra per la riconferma a sindaco della cittadina;

          nella lista del candidato Morra, risulterebbe anche una maestra dell'istituto Carella, i cui piccoli alunni, secondo notizie di stampa, sarebbero stati condotti proprio nella piazza dove si teneva il comizio di chiusura dell'ex Presidente del Consiglio;

          nel corso del comizio finale, infatti, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, avrebbe tenuto un breve discorso sui temi dell'economia, dell'ecologia e dell'agricoltura, al termine del quale i bimbi sarebbero stati fatti salire sul palco per lanciare dei palloncini contenenti «pensierini contro la guerra», un pretesto utilizzato da una delle insegnanti, collega della candidata, per giustificare la presenza dei piccoli alunni sul palco;

          un ultimo giorno di scuola davvero particolare, tra lo sconcerto delle mamme che ovviamente non erano state informate dell'inedita passeggiata in pieno orario scolastico –:

          se le informazioni riportate in premessa corrispondano al vero;

          se non ritenga, per quanto di competenza, di dover inviare un'ispezione ministeriale per verificare lo svolgimento dei fatti e individuare le responsabilità e, all'esito della stessa, quali eventuali iniziative intenda adottare con riguardo al personale scolastico che si è contraddistinto in tale inedito comportamento che ha coinvolto i piccoli alunni durante l'orario scolastico.
(2-01556) «Boschi, Toccafondi, Ungaro».


Iniziative volte all'istituzione di un fondo di previdenza complementare per il personale del comparto difesa e sicurezza – 2-01546

B)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

          sono passati ormai 27 anni dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», norma con la quale si è dato avvio al graduale passaggio dal sistema previdenziale retributivo a quello contributivo, ma ad oggi la previdenza complementare nel comparto sicurezza e difesa rappresenta uno dei tanti nodi irrisolti;

          se da un lato, infatti, si è immediatamente provveduto all'istituzione di differenti fondi pensione per il settore privato e pubblico privatizzato, altrettanto non è stato fatto per il personale appartenente alle Forze armate e di Polizia, i cui rapporti di lavoro, sulla scorta del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimangono regolati dai rispettivi ordinamenti e che, per questo motivo, continuano a subire una disparità di trattamento del tutto ingiustificata;

          come per tutti i lavoratori, infatti, anche la pensione delle Forze armate e di polizia si calcola fino al 31 dicembre 1995 (o al 31 dicembre 2011 per coloro che alla predetta data avevano maturato 18 anni di contributi) con il retributivo e per il periodo successivo con il contributivo; il problema, però, è che per le forze armate manca ancora una norma che preveda l'istituzione di un apposito fondo per coloro che vorrebbero integrare la loro pensione;

          in particolare, ad essere penalizzato è il personale che, alla data del 31 dicembre 1995, ha maturato un'anzianità contributiva non superiore a 18 anni, dal momento che la pensione viene calcolata con il sistema contributivo;

          la vicenda nasce dal ricorso presentato da un dipendente dell'Aeronautica militare dal 21 maggio 1989, e ancora in servizio, contro l'Inps – Gestione dipendenti pubblici – e il Ministero della difesa per chiedere l'accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo (che, di fatto, è cessato di esistere dal 1° gennaio 1996), avanzando anche richiesta di risarcimento dei danni per il mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del Tfr e della conseguente istituzione della previdenza complementare;

          il Tar Lazio, sez. I bis (sentenza n. 2122/2014 e n. 2123/2014), ha riconosciuto l'obbligo per le amministrazioni competenti di concludere, mediante l'emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo all'introduzione della previdenza complementare e, di fronte alla perdurante inerzia, ha nominato un commissario ad acta, al quale ha assegnato l'onere «di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli centrali di rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l'intero comparto difesa e sicurezza»;

          ciò, però, non è bastato; né il Ministero, né gli organi preposti, hanno dato avvio a un intervento incisivo; la stessa delibera del Co.Ce.R n. 2 del 2020, recante proposte migliorative per il sistema previdenziale del personale militare, sembrava aver aperto uno spiraglio per un mutamento del sistema previdenziale, ma nulla è accaduto, e quel documento è rimasto una bozza di lavoro;

          in virtù della delicatezza del tema, è intervenuta anche la Corte dei conti (sentenza n. 207/2020), che ha riconosciuto come «il problema in argomento, a distanza di oltre vent'anni, non è stato ancora risolto. Lo strumento per compensare le negative ripercussioni economiche che il ricorrente denuncia di subire dall'inerzia nell'attuazione della previdenza complementare è rappresentato dal risarcimento del danno, in quanto la legittima aspettativa della estensione del regime di previdenza complementare per il comparto pubblico assurge a situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela anche innanzi al Giudice monocratico delle pensioni della Corte dei conti (...). È invece fondata la domanda risarcitoria relativa alla mancata istituzione della previdenza complementare. L'avvio della previdenza complementare, come secondo pilastro del sistema di previdenza pubblica, è da porre in relazione alla liquidazione delle prime pensioni calcolate con il sistema contributivo. Evidentemente, la permanenza di tassi di sostituzione piuttosto bassi per tali tipologie di pensioni – nonostante l'elevazione dell'età pensionabile – è circostanza che dovrebbe far riflettere sulla necessità di dare pratica attuazione alla riforma della previdenza complementare, avviata con la legge n. 335 del 1995 e proseguita con la legge delega n. 243 del 2004 e con il decreto attuativo n. 252 del 2005»;

          sotto il profilo sostanziale, la Corte dei conti non ha riconosciuto il diritto di ottenere il trattamento pensionistico retributivo – possibilità chiaramente preclusa, non essendo più in vigore tale trattamento – ma ha riconosciuto un danno derivante dalla mancata attivazione della previdenza complementare, che si configura come «danno futuro», dal momento che il tempestivo avvio dei fondi pensione avrebbe generato un montante più elevato rispetto al mancato esercizio dell'opzione, oltre a consentire al ricorrente un risparmio in termini di tassazione Irpef in virtù di una maggiore ammontare deducibile;

          in sostanza, il personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato un'anzianità contributiva non superiore a 18 anni può vedersi risarcito il danno derivante dalla mancata attivazione della previdenza complementare;

          pur avendo la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 22807/2020) dichiarato l'incompetenza del giudice della Corte dei conti in materia di previdenza complementare e al di là di questo rimbalzo di responsabilità, nomine di commissari e di sentenze che non hanno, di fatto, tutelato il personale del comparto difesa e sicurezza, l'orientamento giurisprudenziale è concorde nel riconoscimento di un diritto incontestabile in capo a tali lavoratori e, quindi, nella sussistenza di un obbligo della pubblica amministrazione rispetto all'istituzione del fondo complementare, accendendo un faro sulla discriminazione attuata e perpetrata ai danni di tale personale che, quotidianamente, si vede limitato nei propri diritti e nelle proprie aspettative –:

          considerata la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire una soluzione chiara e definitiva in tema di previdenza complementare del comparto sicurezza e difesa.
(2-01546) «Galantino, Lollobrigida, Prisco».


Iniziative volte al contrasto delle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nei luoghi di lavoro, anche alla luce della tragica vicenda di un'insegnante della provincia di Belluno – 2-01555

C)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, per sapere – premesso che:

          la storia di Cloe Bianco, insegnante transgender che si è tolta la vita l'11 giugno 2022 in provincia di Belluno è una vicenda dolorosa, una ferita per lo Stato di diritto. «Oggi la mia libera morte, così termina tutto ciò che mi riguarda» è la frase lasciata dalla professoressa sul suo blog, una frase che anela la libertà. Libertà individuale che evidentemente non è stata trovata nella vita, perché lo Stato italiano non è stato in grado di garantirla;

          giugno è stato il mese del Pride, che ha visto riunirsi la comunità LGBTQ+ per protestare e chiedere il riconoscimento dei propri diritti, diritti che mancano e che possono costituire un argine a forme di discriminazione e fenomeni di omolesbotransfobia come quelli vissuti da Cloe;

          l'ultimo rapporto Istat-Unar 2020-2021 riporta dati agghiaccianti che riguardano il mondo del lavoro: una persona su tre, tra omosessuali e bisessuali, è stata discriminata sul posto di lavoro. In complesso, il 26 per cento delle persone occupate o ex-occupate dichiara che essere omosessuale o bisessuale ha rappresentato uno svantaggio nel corso della propria vita lavorativa in almeno uno dei tre ambiti considerati (carriera e crescita professionale, riconoscimento e apprezzamento, reddito e retribuzione). Il 32,2 per cento afferma che sia capitato che un collega, una persona di grado superiore o inferiore, un cliente o un'altra persona dell'ambiente lavorativo rivelasse ad altri il suo orientamento sessuale senza aver dato il consenso;

          sempre secondo il medesimo rapporto, il fenomeno più diffuso tra dipendenti o ex-dipendenti che hanno vissuto un clima ostile a lavoro riguarda più spesso l'essere stati calunniati, derisi o aver subito scherzi pesanti (46,5 per cento), l'essere stati umiliati o presi a parolacce (43,9 per cento). L'episodio maggiormente segnalato dai non dipendenti è invece l'aver ricevuto offese, incluse quelle di tipo sessuale (45,6 per cento). Inoltre, il 23,1 per cento delle persone omosessuali o bisessuali, circa una persona su quattro, dichiara di essere stato minacciato in forma verbale o scritta, e il 5,3 per cento di aver subito un'aggressione fisica, con incidenze più alte tra gli uomini –:

          quali iniziative il Governo intenda adottare per contrastare l'omolesbotransfobia nei luoghi di lavoro e promuovere reali forme di inclusione sociale.
(2-01555) «Barzotti, Davide Aiello, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, Invidia, Segneri, Tucci, Bella, Bonafede, Carbonaro, Cimino, Melicchio, Orrico, Tuzi, Buffagni, Emiliozzi, Ferraresi, Olgiati, Palmisano, Tripiedi, Del Monaco, Grillo, Roberto Rossini, Scutellà, Gubitosa, Tofalo, Torto, Carabetta, Chiazzese».


Iniziative urgenti volte a garantire un'effettiva partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle imprese nell'ambito dell'attuazione della normativa per l'accessibilità dei prodotti informatici – 2-01531

D)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per le disabilità, per sapere – premesso che:

          la normativa per l'accessibilità dei prodotti informatici, legge 9 gennaio 2004, n. 4, detta adempimenti per le pubbliche amministrazioni indicate al comma 1 dell'articolo 3 e per i soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 3, diversi da quelli di cui al comma 1 e con fatturato medio nell'ultimo triennio superiore a 500 milioni di euro;

          il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2004, stabilisce che i contratti stipulati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili sono nulli in assenza di previsione del rispetto delle linee guida sull'accessibilità;

          il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2004, stabilisce per i soggetti privati un termine di adeguamento alle linee guida sull'accessibilità dei loro siti web e applicazioni mobili entro il 28 giugno 2022; il 13 aprile 2022 le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2019/882 con la condizione che il termine per l'adeguamento fosse fissato in sei mesi dall'emanazione delle linee guida;

          con la determinazione n. 117/2022 del 26 aprile 2022 l'AgID adottava le linee guida per i soggetti di cui al comma 1-bis della legge n. 4 del 2004 e il regolamento di vigilanza e sanzionatorio;

          tale determinazione richiama l'articolo 71 del Cad che prevede tra l'altro che l'AgID effettui una consultazione pubblica da svolgersi entro 30 giorni, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali. Tuttavia, dal testo della determinazione non si evince che tale attività sia stata svolta;

          il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 stabilisce poi che «L'AgID, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, (...) emana, (...) apposite linee guida», mentre dal testo della determinazione non si evince che tale attività sia stata svolta;

          la determinazione non riporta alcuna informazione relativa alla consultazione pubblica e dei pareri obbligatori delle suddette linee guida che hanno un impatto sul mondo aziendale, nonché al parere del Garante per la protezione dei dati personali, oltre a quello essenziale delle associazioni in rappresentanza delle persone con disabilità;

          la determinazione è stata pubblicata il 2 maggio 2022 rendendo pertanto effettivi gli adempimenti normativi dal 3 maggio 2022, compreso quindi quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2004 inerente alla nullità dei contratti se non contemplano il rispetto delle linee guida;

          l'AgID ha dato notizia delle linee guida solo il 6 maggio 2022, evidenziando l'adempimento della dichiarazione di accessibilità, che dovrà essere effettuato entro il 23 settembre di ogni anno;

          l'adempimento di pubblicazione della dichiarazione al 23 settembre 2022 risulterebbe agli interpellanti in contrasto con il parere favorevole con condizione allo schema di decreto legislativo reso dalle Commissioni parlamentari, in quanto se si considera l'entrata in vigore delle linee guida (3 maggio 2022), gli adempimenti per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 4 2004, potrebbero essere effettuati entro il 3 novembre 2022;

          in relazione al regolamento di vigilanza, premesso che la legge n. 4 del 2004, all'articolo n. 7, stabilisce una serie di attività, tra cui il monitoraggio di siti web e applicazioni mobili esclusivamente per le pubbliche amministrazioni e l'articolo 9, comma 1-bis, sancisce che «L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67», da una lettura dell'articolo 9 del regolamento emerge che AgID intende ricevere segnalazioni che «saranno tenute in considerazione ai fini della pianificazione periodica delle verifiche d'ufficio», relegando il diritto di segnalazione, accertamento e applicazione di sanzione stabilito dalla normativa vigente ad una raccolta di segnalazioni che saranno tenute in considerazione in attività di monitoraggio periodiche, tra l'altro non previste dalla normativa da cui deriva il suddetto regolamento;

          si considera quindi una segnalazione, alternativa ad un'azione giudiziaria, come una mera pratica amministrativa da collegare ad una attività non ben specificata di «verifiche d'ufficio» di cui non esiste alcuna base normativa nella legge n. 4 del 2004, rendendo quindi, ad avviso degli interroganti, il regolamento «fuori legge»;

          vi sono altri errori: nell'articolo 8 si richiama la «diffida ad adempiere di cui all'articolo 13», mentre tale tematica è trattata dall'articolo 14 («DIFFIDA»), anziché dall'articolo 13 che ha scopo totalmente opposto («ARCHIVIAZIONE»); all'articolo 15 (fase sanzionatoria – contestazione delle violazioni), si rimanda all'articolo 13 comma 4, (comma inesistente), anziché all'articolo 14, comma 4;

          tali gravi fatti rischiano di divenire elementi dirimenti in sede di contenzioso promosso da parte dei soggetti chiamati al rispetto della normativa vigente e degli atti regolamentari derivati con un effetto dilatorio della piena realizzazione dei diritti di accessibilità delle persone con disabilità –:

          se siano consapevoli dei fatti sopra esposti e quali iniziative urgenti intendano adottare per evitare danni alle imprese e garantire l'effettiva consultazione pubblica e delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, assicurando il rispetto del termine di sei mesi dall'emanazione delle linee guida di cui al parere parlamentare richiamato in premessa, garantendo ogni utile iniziativa a tutela del diritto delle persone con disabilità nella gestione tempestiva delle segnalazioni ed eliminando altresì le «verifiche d'ufficio» non previste dalla legge n. 4 del 2004 per i soggetti privati.
(2-01531) «De Toma, Lollobrigida, Butti».


Iniziative per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi alpini, anche mediante sistemi di monitoraggio dei rischi e di allerta, nonché tempi di adozione di un piano di intervento a tutela dei contesti ambientali più fragili – 2-01554

E)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:

          nella mattinata di domenica il crollo di un pezzo del ghiacciaio della Marmolada e costato la vita, in un bilancio non ancora definitivo, a sette persone, mentre continuano le ricerche per le 13 persone ancora disperse. La valanga di ghiaccio e roccia causata dal distacco del seracco dalla calotta sommitale ha interessato il versante di Punta Rocca e Punta Penia sfiorando il Rifugio Capanna di ghiaccio e non sono esclusi ulteriori cedimenti;

          secondo gli esperti quanto accaduto è imputabile a una condizione climatica e atmosferica di totale disequilibrio;

          dopo un inverno con scarse precipitazioni nevose, nei mesi primaverili le temperature in quota sono state molto al di sopra dei valori normali, e la nuova ondata di calore estremo avrebbe prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base del ghiacciaio, causando il cedimento del seracco;

          basti considerare che nel giorno in cui si è verificato il crollo, la temperatura massima registrata sul ghiacciaio è stata di +10,7 gradi. Tuttavia da un punto di vista glaciologico è necessario sottolineare come crolli di questo tipo risentano in maniera solo parziale delle temperature registrate a livello giornaliero, poiché la risposta dei ghiacciai a variazioni di temperature e le risposte in termini di fenomeni di questo tipo necessitano di tempi lunghi e di persistenti condizioni sfavorevoli. Come noto, condizioni del genere si stanno verificando ormai da anni. Il periodo riferito all'ultimo bimestre evidenzia temperature più calde perfino rispetto all'anno 2003 da tutti considerato l'annus horribilis per le temperature estive registrate;

          un indizio importante è inoltre l'isoterma zero, ossia l'altitudine minima alla quale la temperatura raggiunge zero gradi e che attualmente sulla Marmolada si trova circa mille metri più in alto rispetto alla vetta più elevata, a circa 3.300 metri. In altri termini il punto di congelamento si trova molto al di sopra del ghiacciaio;

          il ghiacciaio della Marmolada ha perso il 30 per cento della massa e il 22 per cento della copertura in un solo decennio, dal 2004 al 2014, e come rilevato da uno studio internazionale del 2019 (Cnr-Ismar) è destinato a sparire nel giro di 25-30 anni;

          la fusione dei ghiacciai è significativa su tutto l'arco alpino, dove si registrano tassi di assottigliamento doppi rispetto alla media globale, ed è ormai evidente che le condizioni instabili dell'alta montagna siano imputabili ad una accelerazione dei cambiamenti climatici e a uno stato di progressivo deterioramento dell'ambiente che richiede interventi urgenti volti a intensificare la protezione degli ecosistemi;

          gli studi e le analisi più recenti confermano, inoltre, che le complesse dinamiche connesse al cambiamento in atto degli ambienti alpini e allo scioglimento dei ghiacciai impongano maggior cautela nella definizione dei protocolli e delle abitudini che riguardano la sicurezza in montagna, soprattutto in considerazione del ripetersi di condizioni meteorologiche anomale, come quella in corso –:

          quali iniziative il Governo intenda adottare per contrastare l'impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi e sugli ambienti alpini, valutando altresì di predisporre o sviluppare sistemi di monitoraggio e indici di alert ad hoc, anche al fine di garantire la sicurezza degli alpinisti e degli escursionisti;

          in che tempi intenda il Governo adottare un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che consenta di intervenire tempestivamente e prioritariamente nei contesti ambientali più fragili e più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici.
(2-01554) «Federico, Zolezzi, Di Lauro, Micillo, Penna, Traversi, Varrica, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Lovecchio, Manzo, Misiti, Cancelleri, Currò, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Zanichelli, Ascari, Cataldi, D'Orso, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Luciano Cantone, De Lorenzis, Ficara».