XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 agosto 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 3703

Ddl n. 3703 – Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

Tempo complessivo: 11 ore e 30 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 6 ore e 30 minuti;

• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 10 minuti 10 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 2 minuti 34 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 48 minuti 3 ore e 26 minuti
    Lega – Salvini premier 33 minuti 30 minuti
    MoVimento 5 Stelle 32 minuti 25 minuti
    Partito Democratico 32 minuti 25 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti 21 minuti
    Insieme per il futuro 31 minuti 18 minuti
    Fratelli d'Italia 36 minuti 33 minuti
    Italia Viva – Italia C'è 31 minuti 15 minuti
    Liberi e Uguali- Articolo 1 – Sinistra italiana 30 minuti 12 minuti
    Misto: 31 minuti 27 minuti
        Alternativa 6 minuti 5 minuti
        Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti 4 minuti
        Coraggio Italia 5 minuti 4 minuti
        Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti 2 minuti
        Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
        Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti 2 minuti
        MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti 2 minuti
        Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
        Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 9 agosto 2022.

      Davide Aiello, Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Berardini, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Comaroli, Corda, D'Incà, Dadone, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Di Stasio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Fregolent, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mammì, Mandelli, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Pettarin, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Trasmissione dal Senato.

      In data 5 agosto 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

          S. 2636. – «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (approvato dal Senato) (3703).

      Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente disegno di legge, in data 5 agosto 2022, è stato assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          II Commissione (Giustizia)

      S. 2636. – «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (approvato dal Senato) (3703) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e XIV.

Modifica del titolo di una proposta di modificazione al Regolamento.

      La proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 26, d'iniziativa del deputato Baldelli, ha assunto il seguente titolo:

      BALDELLI: «Articolo 154: Applicazione dalla XIX legislatura del contingentamento dei tempi all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge».

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

      Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, nonché straniere, in data 8 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z, della legge n. 99 del 7 agosto 2018, la relazione sulla sicurezza portuale e i presidi di legalità contro l'infiltrazione della criminalità organizzata, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 27 luglio 2022.

          Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 24).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022 (411).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 agosto 2022.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2022, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (412).

      Questa richiesta, in data 9 agosto 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 settembre 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 settembre 2022.

      Il Ministro dell'interno, con lettera in data 5 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (413).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 agosto 2022.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (414).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'8 ottobre 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2636 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI PROCESSO TRIBUTARI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3703)

A.C. 3703 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge sulla riforma della giustizia tributaria, presentato il 1° giugno 2022 dal Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco e dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario», non è solo l'ennesimo malfatto tentativo di voler arginare le numerose criticità e lacune del sistema ovvero ridurre costi e tempi in materia di giustizia tributaria, ma anche una beffa ai danni della Carta Costituzionale giustificata dagli impegni del PNRR;

              ebbene emergono rilevanti ed evidenti profili di incostituzionalità dell'intero impianto, sia a livello di legittimità procedurale, sia nel merito di alcune gravi «storture» che resterebbero irrisolte;

              circa l'aspetto procedurale relativo ai limiti dei poteri delle Camere dopo lo scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, così detto regime di prorogatio, nel silenzio della Costituzione, da prassi consolidata e autorevole dottrina, tale provvedimento non rientrerebbe di certo nella casistica prevista per l'esercizio dell'attività legislativa. Quest'ultima, infatti, è consentita soltanto per i progetti di legge connessi ad «adempimenti costituzionalmente dovuti ovvero urgenti e indifferibili» (i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, disegni di legge europea e di delegazione europea – quando da una loro approvazione tardiva può derivare un'infrazione da parte dello Stato italiano, i disegni di legge recanti attuazione di obblighi comunitari, e, infine i progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica);

              il disegno di legge in esame non può certamente essere considerato un atto dovuto né, tanto meno, la sua mancata approvazione renderebbe passibile lo Stato italiano anche solo del rischio di sanzioni comunitarie, invero, costituisce un mero esercizio di scelta connessa a quella attività tipica di indirizzo politico di matrice governativa senza ombra di dubbio esclusa dal concetto di urgenza e indifferibilità;

              va evidenziato che non siamo di fronte a un decreto-legge (rispetto ai quali, peraltro, lo stesso Presidente della Repubblica avrebbe, opportunamente, manifestato la propria indisponibilità ad avallare la forma del decreto-legge, ex articolo 77 della nostra Costituzione che ne costituisce il fondamento normativo: è evidente che non vi siano i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza), bensì dinanzi a una proposta di legge «impacchettata» in fretta e furia dal Governo, presentata a Camere ormai sciolte, al solo fine di sopperire all'inerzia e all'inefficienza del Parlamento ponendo rimedio al paventato e presunto rischio di perdere i benefici legati al PNRR, aggirando la decadenza dei disegni di legge non approvati di cui all'articolo 72 della Costituzione;

              i rischi d'incostituzionalità nel merito gravano, in particolare, sulla parte relativa all'organizzazione ordinamentale dei giudici tributari e loro ausiliari, dove si evidenzia una notevole contraddizione, in quanto dovranno decidere su atti sostanzialmente riconducibili all'Agenzia delle Entrate, facente parte delle agenzie pubbliche strumentali del MEF;

              da un lato, infatti, è stata prevista l'introduzione di un corpus di giudici tributari, reclutati mediante concorso pubblico, a tempo pieno e con retribuzioni adeguate a quanto previsto per i giudici ordinari, dall'altro lato, al contrario, nel regolamentare questo nuovo assetto dei giudici tributari, è stato, tuttavia, omesso di dotare questo nuovo corpus di giudici togati tributari di un insieme di ausiliari, cancellieri, ecc., distaccati dal MEF, e inquadrati, invece, nell'apparato facente capo alla Presidenza del Consiglio, come accade per le altre giurisdizioni speciali, «accerchiandolo», di fatto, di una cortina burocratico-organizzativa, assai più stringente di quella tuttora operante per gli attuali giudici tributari;

              con tale disegno di legge, pertanto, anziché privilegiare l'autonomia dell'organo di autogoverno, già piuttosto deficitaria e bisognevole di rafforzamenti istituzionali, si è ora dato maggior rilievo al MEF, e cioè a quello che sostanzialmente resta, al di là della diversità formale rispetto alle Agenzie fiscali, la parte processuale necessitata del processo tributario, affidando ad esso, sia le procedure concorsuali di reclutamento dei nuovi giudici, sia la totale gestione dell'approvvigionamento, sia la corresponsione dei loro compensi e prevedendo, infine, una sorta di penetrante controllo ispettivo sulla loro produzione giurisdizionale in stretto collegamento con appositi uffici di controllo ispettivo istituiti presso la stessa Amministrazione finanziaria;

              ora, sul piano della legittimità costituzionale, al di là di già segnalati profili d'illegittimità riportabili a singole nuove disposizioni contenute nel provvedimento e di quanto improvvidamente previsto, si pone anche il dubbio se, in siffatto contesto, davvero si possa ritenere che le Commissioni così disciplinate possano ancora identificarsi negli stessi organi speciali di giurisdizione già esistenti al momento della nostra Costituzione e cioè degli organi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 o se viceversa essi debbano considerarsi, proprio per la diversa composizione strutturale, veri e propri nuovi giudici tributari speciali, per i quali pertanto dovrebbe scattare il divieto di nuova istituzione sancito dall'articolo 102, secondo comma, della Costituzione;

              l'impianto costituzionale vigente stabilisce, all'articolo 108, che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge, assicurando l'indipendenza dei giudici e delle giurisdizioni speciali, riserva di legge che garantisce la centralità del Parlamento nella disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia e dell'ordinamento giudiziario, nel pieno rispetto del principio di legalità;

              seppure una riforma della giustizia in materia tributaria risulta oggi un'esigenza largamente diffusa nella società e condivisa dagli addetti ai lavori, tale intervento non appare adeguato né risolutivo delle annose problematiche del settore, al contrario, tale riforma accentuerebbe la dipendenza strutturale dei giudici dal MEF minando alla radice i principi di terzietà del giudice e di indipendenza della magistratura, valori costituzionalmente riconosciuti, invece di andare proprio in un'ottica costituzionalmente orientata al giusto processo, dando piena dignità al processo tributario, accelerandone la parificazione col processo civile, nel comune interesse (fisco e contribuente), nel rispetto dei principi del contraddittorio e della «parità delle armi» nel processo;

              tale intervento governativo, utilizzando ancora una volta impropriamente il «pretesto» del PNRR, interviene su materie «delicate» e temi «sensibili», che, al contrario, richiederebbero una riforma strutturale, con il pieno e corretto coinvolgimento di tutte le istituzioni democratiche preposte, in primis il Parlamento nella sua interezza, con le procedure e i tempi opportuni, che dovrebbero sempre caratterizzare la normale dialettica parlamentare e democratica;

              alle obiezioni nel merito della incostituzionalità di tale provvedimento, pertanto, si aggiunge l'aggravante, sul piano procedurale e metodologico, che ha visto ancora una volta l'iniziativa del Governo e il coinvolgimento parziale e inadeguato del Parlamento, rischiando così di perpetrare gravi violazioni su materie, interessi e valori costituzionalmente riconosciuti;

              tale disegno di legge, così come strutturato, si pone in aperta, grave e palese violazione dei princìpi costituzionali citati in premessa, un tale intervento rischia di perpetrare, ancora una volta, un uso strumentale e pretestuoso dei vincoli riguardanti le normative e dei fondi comunitari, con il reale intento, nemmeno troppo celato, di intervenire altrove o piuttosto in modo surrettizio sulle materie interessate, con l'ulteriore aggravante, in questo caso, che tale provvedimento verrebbe approvato addirittura dopo l'avvenuto scioglimento delle Camere,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3703.
N. 1. Colletti.

A.C. 3703 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3703 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.15, 1.16, 1.18 e 1.20, e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 e 2.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3703 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

      1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

          b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

          «Art. 1-bis. – (La giurisdizione tributaria)1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
          2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
          3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado»;

          c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «quattro giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o giudici tributari»;

          d) all'articolo 3:

              1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari» e «tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari»;

              2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute nell'articolo 11»;

          e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

          «Art. 4. – (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado) – 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
          2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.
          3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.
          4. La prova orale verte su:

          a) diritto tributario e diritto processuale tributario;

          b) diritto civile e diritto processuale civile;

          c) diritto penale;

          d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

          e) diritto commerciale e fallimentare;

          f) diritto dell'Unione europea;

          g) diritto internazionale pubblico e privato;

          h) contabilità aziendale e bilancio;

          i) elementi di informatica giuridica;

          l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

          5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula “non idoneo”.
          6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
          7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego»;

          f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

          «Art. 4-bis. – (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami) – 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadini italiani;

          b) avere l'esercizio dei diritti civili;

          c) essere di condotta incensurabile;

          d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

          e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

          Art. 4-ter. – (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta) – 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.
          2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.
          3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
          4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.
          5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione “Giustizia tributaria” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.
          Art. 4-quater. – (Commissione di concorso) – 1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
          2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.
          3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.
          4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.
          5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
          6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.
          7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
          8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925.
          9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
          10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Art. 4-quinquies. – (Tirocinio dei magistrati tributari) – 1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.
          2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio»;

          g) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

          «Art. 5. – (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado) – 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.
          Art. 5-bis. – (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari) – 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;

          h) all'articolo 6:

              1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

              2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

          «1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione»;

              3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun collegio giudicante» sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun giudice monocratico»;

          i) all'articolo 7, comma 1, lettera d), la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «sessantasette»;

          l) all'articolo 8, al comma 1 è premesso il seguente:

          «01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

          m) all'articolo 9:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

              2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «relative alle nomine successive alla prima,»;

              3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

          n) all'articolo 11:

              1) al comma 1, dopo le parole: «La nomina» sono inserite le seguenti: «dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022,»;

              2) al comma 2:

                  2.1) le parole: «I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1»;

                  2.2) la parola: «settantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

              3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto»;

              4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

          «4-bis. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
          4-ter. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:

          a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

          b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

          c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica»;

              5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

          a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;

          b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato»;

          o) all'articolo 13:

              1) al comma 1, le parole: «delle commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;

              2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

          «3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui»;

              3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei giudici tributari»;

          p) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

          «Art. 13-bis. – (Trattamento economico dei magistrati tributari) – 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
          2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale»;

          q) all'articolo 24:

              1) al comma 2, le parole: «affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti» sono soppresse;

              2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

          «2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.
          2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria»;

          r) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

          «Art. 24-bis. – (Ufficio del massimario nazionale) – 1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
          2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.
          3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.
          4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.
          5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.
          6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.
          7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria»;

          s) l'articolo 40 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023;

          t) la tabella F è sostituita dalle tabelle F e F-bis di cui all'allegato annesso alla presente legge;

          u) le tabelle C, D ed E sono abrogate.

      2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
      3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

          b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;

          c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

      4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l'opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.
      5. Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.
      6. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

          b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

      7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.
      9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.
      10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      11. Per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

          a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

          b) per l'anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e 25 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

          c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.

      12. Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge, il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.
      13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.
      14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.
      15. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni in materia
di giustizia tributaria)

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Le sezioni specializzate)

      1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati secondo criteri di efficienza e di professionalità, in sezioni specializzate tributarie presso i tribunali e le corti di appello. Sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, ed i relativi procedimenti sono devoluti al giudice ordinario presso le relative sezioni specializzate.
      2. All'istituzione delle sezioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministero della giustizia.
      3. Il giudice di primo grado, per questioni di particolare complessità o per principi giuridici particolari, potrà rimettere la trattazione della causa al tribunale in composizione collegiale. La sezione specializzata in tal caso sarà composta esclusivamente da magistrati ordinari.
      4. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria cessa da ogni funzione dalla data di cessione del funzionamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali e comunque, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le funzioni già spettanti allo stesso, sono attribuite al Consiglio superiore della magistratura.
      5. Ogni tribunale avente sede in un comune capoluogo di provincia, in cui sono istituite commissioni tributarie provinciali, ad eccezione del Tribunale di Napoli nord, esercita la giurisdizione sulle materie già oggetto di trattazione davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Per la provincia di Caserta, tale giurisdizione è attribuita al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici sono assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria secondo la disciplina prevista per le sezioni lavoro.
      6. A decorrere dal 1° ottobre 2022, il Ministro della giustizia è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 800 magistrati da assegnare alle sezioni specializzate in materia tributaria, utilizzando le risorse rese disponibili a seguito della soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
      7. Le sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado, operano in composizione monocratica per i procedimenti di propria competenza, mentre il giudice, per questioni di particolare complessità o per principi giuridici particolari, potrà chiedere la composizione collegiale e in tale ipotesi, potrà svolgere il ruolo di relatore.
      8. La sentenza che definisce il procedimento in primo grado, per cause di valore fino a 10.000 euro, potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di appello in composizione monocratica. La sentenza per cause di valore superiore, potrà essere impugnata dinanzi alla Corte di appello in composizione collegiale.
      9. Avverso la sentenza che definisce il giudizio dinanzi alla Corte di appello, potrà essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, per i motivi previsti dalla legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      10. Davanti alle sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado possono patrocinare coloro che sono iscritti all'albo professionale degli avvocati e coloro che sono iscritti alla sezione A «Commercialisti» dell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La possibilità di patrocinare davanti alle sezioni specializzate in materia tributaria presso la Corte di appello, è riservata solo a coloro che sono iscritti all'albo professionale degli avvocati. Dinanzi alla Corte di cassazione, la possibilità di patrocinare è riservata solo agli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
      11. Il Consiglio superiore della magistratura, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria. I corsi di carattere tecnico-pratico si terranno presso la Scuola superiore della magistratura.
      12. Nei contenziosi pendenti in materia tributaria dinanzi alla Corte di cassazione, il Consiglio superiore della magistratura, per la definizione degli stessi, procede con proprio regolamento, alla nomina di giudici ausiliari, scelti esclusivamente tra i magistrati ordinari in quiescenza da non più di due anni che abbiano svolto nella loro carriera funzioni di legittimità per almeno cinque anni.
      13. Le commissioni tributarie provinciali e regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a operare per la definizione del contenzioso relativo ai procedimenti iscritti prima della citata data di entrata in vigore o comunque entro due anni dalla medesima data.
      14. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le commissioni tributarie provinciali e regionali cessano dalle loro funzioni, con riassegnazione dei procedimenti ancora pendenti alle sezioni specializzate in materia tributaria.
      15. Ai magistrati ordinari in servizio da almeno due anni presso una delle soppresse commissioni tributarie provinciali e regionali che abbiano presentato domanda di riassegnazione a una sezione specializzata in materia tributaria presso il tribunale, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo.

      Conseguentemente:

          all'articolo 4:

              al comma 1:

                  sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) le parole: «Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze», «Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria», «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro della giustizia», «Consiglio superiore della magistratura», «sezione specializzata in materia tributaria di primo grado», «sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado», «sezione specializzata in materia tributaria di secondo grado», «sezioni specializzate in materia tributaria di secondo grado», «sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado» e «sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado»;

                  alla lettera b), capoverso 4-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria e le parole: corte di giustizia tributaria con le seguenti: sezione specializzata in materia tributaria;

                  alla lettera g), capoverso 48-bis.1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: corte di giustizia tributaria con le seguenti: sezione specializzata in materia tributaria;

              al comma 3, lettera d), sostituire le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia di giustizia tributaria;

              al comma 4, capoverso comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria e le parole: corte di giustizia tributaria con le seguenti: sezione specializzata in materia tributaria;

          all'articolo 8, sostituire le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria.
1.20. Colletti.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo
21 dicembre 1992, n. 545)

      1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia
di giustizia tributaria)

          1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati in sezioni specializzate in materia tributaria aventi sede in un comune capoluogo di provincia, in cui sono istituite commissioni tributarie provinciali e presso ogni Corte di appello.
          2. Ogni tribunale avente sede in un comune capoluogo di provincia, in cui sono istituite commissioni tributarie provinciali, ad eccezione del Tribunale di Napoli nord, esercita la giurisdizione sulle materie già oggetto di trattazione davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Per la provincia di Caserta, la giurisdizione è attribuita al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici sono assegnati alle sezioni di cui al comma 1 secondo la disciplina prevista per la sezione lavoro.

Art. 1-ter.
(Organizzazione degli organi
della giurisdizione tributaria)

          1. La giustizia tributaria è esercitata mediante la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali, l'attribuzione al giudice ordinario dei relativi procedimenti e la istituzione di sezioni specializzate in materia tributaria. Alla istituzione delle sezioni di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della giustizia.
          2. Le commissioni di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad operare per la definizione del contenzioso relativo ai procedimenti iscritti prima della citata data di entrata in vigore o comunque entro due anni dalla medesima data. Al termine dei due anni dall'entrate in vigore della presente disposizione, le commissioni tributarie cessano dalle loro funzioni e i procedimenti ancora pendenti sono riassegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria.
          3. L'organizzazione e la gestione degli organi della giurisdizione tributaria è affidata al Consiglio Superiore della magistratura, per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Il personale amministrativo di supporto alla giurisdizione, ai fini del rapporto di lavoro, fa capo al Ministero della giustizia.
          4. La dotazione organica dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria è stabilita con decreto del Ministro della giustizia. In sede di prima applicazione della presente disposizione è individuata in 448 unità presso le sezioni specializzate di primo grado e 352 unità presso le sezioni specializzate di secondo grado.

Art. 1-quater.
(Processo tributario)

          1. Le sezioni specializzate in materia tributaria decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 50.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
          2. I procedimenti sono definiti con sentenza. Agli stessi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile ad eccezione dell'articolo 702-ter, terzo comma, riguardante il mutamento del rito.
          3. La sentenza che definisce il procedimento in primo grado, per cause di valore fino a 100.000 euro, potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di appello in composizione monocratica. Per cause di valore superiore, la sentenza potrà essere impugnata dinanzi alla Corte di appello in composizione collegiale
          4. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i motivi previsti dalla legislazione vigente, avverso la sentenza che definisce il giudizio dinanzi alla Corte di appello, potrà essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
          5. Davanti alle sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado possono patrocinare gli avvocati iscritti all'albo professionale e coloro che sono iscritti alla sezione A Commercialisti dell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La possibilità di patrocinare dinanzi alle sezioni specializzate in materia tributaria presso la Corte di appello, è riservata agli avvocati iscritti all'albo professionale. Davanti alla Corte di cassazione, possono patrocinare esclusivamente gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 1-quinquies.
(Formazione)

          1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria.
          2. La Scuola Superiore della magistratura stabilisce un programma specifico per la formazione iniziale, l'aggiornamento e la formazione permanente dei magistrati di cui al comma 1.»;

          b) gli articoli da 2 a 51 sono abrogati.
1.2. Colletti.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) le parole: «Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze», «Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria», «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro della giustizia», «Consiglio superiore della magistratura», «sezione specializzata in materia tributaria di primo grado», «sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado», «sezione specializzata in materia tributaria di secondo grado», «sezioni specializzate in materia tributaria di secondo grado», «sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado» e «sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado».

      Conseguentemente:

          al medesimo comma:

              sostituire la lettera b), con la seguente:

          «b) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.
(La giurisdizione tributaria)

          1. La giurisdizione tributaria è esercitata da magistrati, nominati presso le sezioni specializzate in materia tributaria, di primo e secondo grado.
          2. I magistrati di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
          3. L'organico dei magistrati di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le sezioni specializzate di primo grado e 352 unità presso le sezioni specializzate di secondo grado.»;

              alla lettera e), capoverso «Art. 4», comma 6, e ovunque ricorrano, sostituire parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Ministro della giustizia;

              sostituire la lettera g) con la seguente:

          «g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Formazione obbligatoria dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria).

          1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e obbligatoria, oltre che l'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria, attraverso la frequenza dei corsi di carattere teorico-pratico da tenere, presso la Scuola Superiore della magistratura.»;

          all'articolo 4:

              al comma 1:

                  sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) le parole: “Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze”, “Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria”, “commissione tributaria provinciale”, “commissioni tributarie provinciali”, “commissione tributaria regionale”, “commissioni tributarie regionali”, “commissione tributaria” e “commissioni tributarie”, ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “Ministro della giustizia”, “Consiglio superiore della magistratura”, “sezione specializzata in materia tributaria di primo grado”, “sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado”, “sezione specializzata in materia tributaria di secondo grado”, “sezioni specializzate in materia tributaria di secondo grado”, “sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado” e “sezioni specializzate in materia tributaria di primo e secondo grado”».

                  alla lettera b), capoverso 4-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria e le parole: corte di giustizia tributaria con le seguenti: sezione specializzata in materia tributaria;

                  alla lettera g), capoverso 48-bis.1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: corte di giustizia tributaria con le seguenti: sezione specializzata in materia tributaria;

              al comma 3, lettera d), sostituire le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia di giustizia tributaria;

              al comma 4, capoverso comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria e le parole: corte di giustizia tributaria con le seguenti: sezione specializzata in materia tributaria;

          all'articolo 8, sostituire le parole: corti di giustizia tributaria, con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria.
1.1. Colletti.

      Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 4», comma 3, dopo le parole: sul diritto civile o commerciale aggiungere le seguenti: o amministrativo.
1.13. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 4», comma 6, e ovunque ricorrano, sostituire parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1.12. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 4», comma 6, e ovunque ricorrano, sostituire parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Ministro della giustizia.
1.3. Colletti.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: laureati in possesso del diploma di laurea in economia conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, che abbiano conseguito l'abilitazione a dottore commercialista e risultino iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni.
1.14. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero del diploma fino a: (classe LM-77).

          Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, sostituire le parole: a questi equiparati con le seguenti: a questo equiparato.
1.6. Colletti.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 4-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione conforme del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.
1.7. Colletti.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 4-quinquies», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1.8. Colletti.

      Al comma 1, lettera n), numero 2.2, sostituire la parola: settantesimo con la seguente: settantaduesimo.
1.15. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. I bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del trenta per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data di entrata in vigore della legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio o a riposo. La selezione dei giudici tributari di cui al precedente periodo avviene sulla base della valutazione dei titoli, secondo criteri da determinarsi con atto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, privilegiando il conseguimento del titolo di master in materia tributaria o equivalenti e, in ordine di graduatoria, i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o da questo patrocinati.
1.16. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 6, sopprimere la lettera a).
1.17. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
1.18. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Al comma 11, secondo periodo, alinea, sopprimere le parole: e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
1.11. Colletti.

A.C. 3703 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

      1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
      2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

          a) del 30 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

          b) del 10 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

      3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.
      4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
      5. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del dieci per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
      6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
      7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

          a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

          b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

      8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 1; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di ventiquattro rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. È esclusa solamente la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
      9. Entro il 31 ottobre 2022, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
      10. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      11. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
      12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro dieci giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, escluse quelle pendenti davanti alla Corte di Cassazione. Il diniego è impugnabile anche davanti alla Corte di cassazione solo nel caso in cui sia stato emesso per carenza assoluta dei presupposti di definibilità della lite, quali la non appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria, l'assenza di qualità di parte dell'Agenzia delle entrate e la tardività della domanda di definizione.
2.04. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata dei tributi locali)

      1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni e gli enti locali possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
      2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali ipotesi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
      3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni e degli enti locali i tributi la cui titolarità giuridica e il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni a enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
      4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
2.03. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1-bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

          b) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il 31 luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

          c) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

          «b) nel numero massimo di settantadue rate consecutive, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese. La prima rata scade il 30 giugno 2023»;

          d) al comma 3, le parole da: «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

          e) al comma 5, le parole: «entro il 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

          f) al comma 7, le parole: «Entro il 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

          g) al comma 11, le parole: «Entro il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2022»;

          h) al comma 13, lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2023»;

          i) al comma 14, dopo le parole: «il pagamento delle somme di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «salvo il caso di applicazione dell'esimente di cui al comma 14-bis»;

          j) il comma 14-bis, è sostituito dal seguente:

          «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.»;

          k) al comma 19, secondo e terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

          l) al comma 25, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

          «c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1-bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.».
2.02. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie)

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie, gestito da un ufficio autonomo diretto da un dirigente generale di prima fascia o da un magistrato idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive superiori, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.01. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

«Art. 37.

          1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ed entro 15 giorni procede al deposito della sentenza. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.».
2.05. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci, Albano.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.
      2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «per i due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «per un terzo».
2.06. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

A.C. 3703 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione)

      1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.
      2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.

A.C. 3703 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Disposizioni in materia di processo tributario)

      1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

          b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

          «Art. 4-bis. – (Competenza del giudice monocratico) – 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
          2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
          3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale»;

          c) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»;

          d) all'articolo 15, il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

          «2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»;

          e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

          «9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;

          f) all'articolo 47:

              1) al comma 2, dopo la parola: «utile» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia»;

              2) al comma 4, dopo le parole: «non impugnabile» sono inserite le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza»;

              3) il comma 5-bis è abrogato;

          g) dopo l'articolo 48-bis è inserito il seguente:

          «Art. 48-bis.1 – (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria) – 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
          2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.
          3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
          4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
          5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
          6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»;

          h) all'articolo 48-ter, comma 2, le parole: «all'articolo 48-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 48-bis e 48-bis.1».

      2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

          «La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

      3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

          a) il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, è abrogato;

          b) all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

              1) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;

              2) al comma 13, il primo periodo è soppresso;

          c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;

          d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, è autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.

      4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dai seguenti:

          «4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.
          4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Disposizioni in materia
di processo tributario)

      Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
4.2. Colletti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di valore indeterminabile, aggiungere le seguenti: tranne quelle aventi ad oggetto questioni catastali.
4.4. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: La commissione tributaria può ammettere, anche su istanza di parte, la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile.
4.6. Colletti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4.3. Colletti.

      Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 48-bis.1», sostituire le parole da: la corte di giustizia fino a: pronta soluzione con le seguenti: il giudice, prima dell'inizio del dibattimento, chiede d'ufficio alle parti di tentare un accordo conciliativo. Avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, lo stesso giudice può avanzare alle parti una proposta conciliativa.
4.5. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

A.C. 3703 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

      1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
      4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.
      5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
      6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:

          a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

          b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

      7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
      8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
      9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.
      11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.
      12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
      13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
      14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
      15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

A.C. 3703 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

          «5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

A.C. 3703 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1.339.093 euro nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048 e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro per l'anno 2024, a 2.741.947 euro per l'anno 2025, a 4.503.155 euro per l'anno 2026, a 3.429.627 euro per l'anno 2027, a 7.985.486 euro per l'anno 2028, a 15.363.755 euro per l'anno 2029, a 22.862.380 euro per l'anno 2030, a 22.672.219 euro per l'anno 2031, a 22.785.206 euro per l'anno 2032, a 22.304.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.677.410 per l'anno 2034, a 21.988.276 euro per l'anno 2035, a 24.471.503 euro per l'anno 2036, a 25.618.530 euro per l'anno 2037, a 27.898.976 euro per l'anno 2038, a 29.710.579 euro per l'anno 2039, a 32.275.733 euro per l'anno 2040, a 34.731.744 euro per l'anno 2041, a 39.352.365 euro per l'anno 2042, a 43.262.901 euro per l'anno 2043, a 45.164.710 euro per l'anno 2044, a 46.993.173 euro per l'anno 2045, a 48.215.486 euro per l'anno 2046, a 49.540.444 euro per l'anno 2047, a 50.782.454 euro per l'anno 2048, a 52.250.283 euro per l'anno 2049, a 52.003.935 euro per l'anno 2050, a 51.880.761 euro per l'anno 2051, a 51.778.116 euro per l'anno 2052 e a 51.757.587 euro a decorrere dall'anno 2053, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro per l'anno 2027, 49.149.451 euro per l'anno 2028, 51.181.822 euro per l'anno 2029, 52.947.316 euro per l'anno 2030, 55.020.745 euro per l'anno 2031, 57.278.935 euro per l'anno 2032, 59.496.067 euro per l'anno 2033, 61.590.025 euro per l'anno 2034, 63.807.157 euro per l'anno 2035, 65.675.296 euro per l'anno 2036, 67.871.899 euro per l'anno 2037, 69.432.103 euro per l'anno 2038, 70.930.720 euro per l'anno 2039, 72.039.286 euro per l'anno 2040, 72.798.859 euro per l'anno 2041, 73.763.722 euro per l'anno 2042, 74.338.534 euro per l'anno 2043, 74.892.817 euro per l'anno 2044, 75.323.926 euro per l'anno 2045, 75.960.325 euro per l'anno 2046, 76.494.079 euro per l'anno 2047, 76.863.601 euro per l'anno 2048, 77.007.304 euro per l'anno 2049, 77.253.652 euro per l'anno 2050, 77.376.826 euro per l'anno 2051, 77.479.471 euro per l'anno 2052 e 77.500.000 euro a decorrere dall'anno 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l'anno 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3703 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Disposizioni transitorie e finali)

      1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

          a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023;

          b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024;

          c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;

          d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026.

      2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
      5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.
      6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro».
      7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.

Allegato
(Articolo 1, comma 1, lettera t))

«Tabella F
(Articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)

      Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

      Commissione tributaria di I grado

      Giudice

      0,50

      Vice presidente di sezione

      1

      Presidente di sezione

      1,50

      Presidente di commissione

      2

      Commissione tributaria di II grado

      Giudice

      1

      Vice presidente di sezione

      1,50

      Presidente di sezione

      2

      Presidente di commissione

      2,50

      Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano

      (dopo il 1° aprile 1996)

      Giudice

      1,50

      Vice presidente di sezione

      2

      Presidente di sezione

      2,50

      Presidente di commissione

      3,50

      Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale

      Giudice

      2

      Vice presidente di sezione

      2,50

      Presidente di sezione

      3

      Presidente di commissione

      4

      È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
      Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.

Tabella F-bis
(Articolo 13-
bis, comma 2)

Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021

Magistratura tributaria Qualifica

Stipendio annuo lordo

      Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina

81.416,65

      Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina

69.466,05

      Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina

61.880,87

      Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina

54.295,69

      Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina

39.122,06

».

A.C. 3703 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,

          premesso che:

              l'A.C. 3703, che reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, è frutto dell'approvazione in Senato di alcuni emendamenti all'originario disegno di legge, A.S. 2636, di iniziativa governativa;

              con tale intervento il Governo, considerato l'impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR;

              l'articolo 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione) reca disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.

              il comma 1 reca disciplina della definizione delle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti:

              siano escluse dall'applicazione dell'articolo in esame ai sensi del comma 6 dell'articolo medesimo; siano pendenti – alla data del 15 luglio 2022 – innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5464; in esse, l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; il loro valore, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, sia non superiore a 100.000 euro;

              il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2896;

              il testo finale, contiene anche una misura per ridurre drasticamente lo stock delle liti pendenti in cassazione; è l'obiettivo forse più importante che il PNRR indica per questa riforma. La soluzione trovata è equilibrata: una misura deflattiva a valle di una riforma importante e organica della giustizia tributaria, non un condono generalizzato. Questa misura distingue infatti tra gli esiti in primo e in secondo grado, prevede dei tetti massimi differenziati, delle percentuali differenziate,

impegna il Governo

in esito al monitoraggio dell'attuazione della riforma del processo tributario, a modificare il comma 1 dell'articolo 5 al fine di aumentare a 200.000 euro la soglia per l'ottenibilità del condono in cassazione e la sua estensione anche agli altri gradi di giudizio.
9/3703/1. Turri, Bitonci, Bisa, Tateo, Cavandoli, Gusmeroli, Covolo.


      La Camera,

          premesso che:

              l'A.C. 3703, che reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, è frutto dell'approvazione in Senato di alcuni emendamenti all'originario disegno di legge, A.S. 2636, di iniziativa governativa;

              con tale intervento il Governo, considerato l'impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR;

              l'articolo 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione) reca disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.

              il comma 1 reca disciplina della definizione delle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti:

              siano escluse dall'applicazione dell'articolo in esame ai sensi del comma 6 dell'articolo medesimo; siano pendenti – alla data del 15 luglio 2022 – innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5464; in esse, l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; il loro valore, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, sia non superiore a 100.000 euro;

              il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2896;

              il testo finale, contiene anche una misura per ridurre drasticamente lo stock delle liti pendenti in cassazione; è l'obiettivo forse più importante che il PNRR indica per questa riforma. La soluzione trovata è equilibrata: una misura deflattiva a valle di una riforma importante e organica della giustizia tributaria, non un condono generalizzato. Questa misura distingue infatti tra gli esiti in primo e in secondo grado, prevede dei tetti massimi differenziati, delle percentuali differenziate,

impegna il Governo

in esito al monitoraggio dell'attuazione della riforma del processo tributario, a valutare l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 5 al fine di aumentare a 200.000 euro la soglia per l'ottenibilità del condono in cassazione e la sua estensione anche agli altri gradi di giudizio;
9/3703/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Turri, Bitonci, Bisa, Tateo, Cavandoli, Gusmeroli, Covolo.


      La Camera,

          in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

          premesso che:

              i rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione, della correttezza e della buona fede;

          considerato che:

              il vigente sistema normativo non contiene alcuna norma che prevede una tutela del contribuente nel caso in cui vengano lesi i suoi diritti nel corso dell'accertamento,

impegna il Governo:

          a inserire nel primo provvedimento utile una norma che preveda, nel corso dell'accertamento di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, la possibilità:

              a) per il contribuente di rivolgersi al Presidente della Commissione Tributaria competente o a un suo delegato con una istanza scritta, quando ritenga che le operazioni di verifica si svolgano in violazione delle sue garanzie o dei suoi diritti;

              b) per il Presidente o il suo delegato di emanare entro 15 giorni dall'istanza un proprio provvedimento motivato con il quale accogliere o respingere l'istanza e disporre ogni misura ritenuta opportuna a tutela dei diritti del contribuente.
9/3703/2. Cavandoli, Turri, Bisa, Tateo, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.


      La Camera,

          in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

          premesso che:

              i rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione, della correttezza e della buona fede;

          considerato che:

              il vigente sistema normativo non contiene alcuna norma che prevede una tutela del contribuente nel caso in cui vengano lesi i suoi diritti nel corso dell'accertamento,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile una norma che preveda, nel corso dell'accertamento di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, la possibilità:

              a) per il contribuente di rivolgersi al Presidente della Commissione Tributaria competente o a un suo delegato con una istanza scritta, quando ritenga che le operazioni di verifica si svolgano in violazione delle sue garanzie o dei suoi diritti;

              b) per il Presidente o il suo delegato di emanare entro 15 giorni dall'istanza un proprio provvedimento motivato con il quale accogliere o respingere l'istanza e disporre ogni misura ritenuta opportuna a tutela dei diritti del contribuente.
9/3703/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli, Turri, Bisa, Tateo, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.


      La Camera,

          premesso che:

              in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

              ricordato che tra gli obiettivi del PNRR rientra l'abbattimento del contenzioso presso la Corte di cassazione;

              preso atto del delicato compromesso raggiunto durante l'esame al Senato tra l'emendamento sulla definizione delle liti pendenti e la riduzione del contenzioso arretrato in cassazione;

              confermato l'obiettivo del Gruppo Lega Salvini Premier di rendere quanto più efficace ed efficiente l'opera di sostanzioso sfoltimento dell'arretrato in capo alle Commissioni tributarie,

impegna il Governo

in esito al monitoraggio dell'attuazione della riforma del processo tributario, a garantire un maggiore e più strutturato accesso ai sistemi di definizione agevolata del processo tributario in analogia con gli istituti già previsti dall'ordinamento processuale contabile dello Stato.
9/3703/3. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Turri, Bisa, Tateo, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi.


      La Camera,

          premesso che:

              in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

              ricordato che tra gli obiettivi del PNRR rientra l'abbattimento del contenzioso presso la Corte di cassazione;

              preso atto del delicato compromesso raggiunto durante l'esame al Senato tra l'emendamento sulla definizione delle liti pendenti e la riduzione del contenzioso arretrato in cassazione;

              confermato l'obiettivo del Gruppo Lega Salvini Premier di rendere quanto più efficace ed efficiente l'opera di sostanzioso sfoltimento dell'arretrato in capo alle Commissioni tributarie,

impegna il Governo

in esito al monitoraggio dell'attuazione della riforma del processo tributario, a valutare l'opportunità di garantire un maggiore e più strutturato accesso ai sistemi di definizione agevolata del processo tributario in analogia con gli istituti già previsti dall'ordinamento processuale contabile dello Stato.
9/3703/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Turri, Bisa, Tateo, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi.


      La Camera,

          premesso che:

              il testo in esame reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

              tale provvedimento si prepone di dare seguito alle obbligazioni di riforma vincolate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

              tra le altre, infatti, il PNRR propone tra i suoi obiettivi la riduzione dei ricorsi in Corte di cassazione nell'ambito della giustizia tributaria, partendo dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario sia una componente importante dell'arretrato della cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto spesso le decisioni della cassazione portino all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali (nel 47 per cento dei casi nel 2020);

              nello scadenzario temporale del PNRR, il termine per l'adozione della riforma in oggetto è il termine del quarto trimestre del 2022;

              nell'ambito della giustizia tributaria, così come nelle fasi di verifica ed accertamento delle imposte l'onere della prova è di fatto a scapito del contribuente, a seguito di vere e proprie presunzioni a favore del Fisco;

              secondo le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria: «sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede»;

              pur essendo tale relazione ambivalente, il sistema normativo vigente non prevede la tutela del contribuente nel caso in cui i suoi diritti vengano lesi nel corso delle fasi di accertamento,

impegna il Governo

a disporre, nell'ambito della riforma di cui al testo in esame ed in atti ad essi conseguenti e successivi l'eliminazione di presunzioni a favore del Fisco ed oneri della prova sfavorevoli al contribuente, con riferimento particolare alle fasi di accertamento e verifica, scongiurando in ogni caso fattispecie di ricorso della probatio diabolica a carico dei contribuenti.
9/3703/4. Caretta, Ciaburro.


      La Camera,

          premesso che:

              il testo in esame reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

              tale provvedimento si prepone di dare seguito alle obbligazioni di riforma vincolate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

              tra le altre, infatti, il PNRR propone tra i suoi obiettivi la riduzione dei ricorsi in Corte di cassazione nell'ambito della giustizia tributaria, partendo dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario sia una componente importante dell'arretrato della cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto spesso le decisioni della cassazione portino all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali (nel 47 per cento dei casi nel 2020);

              nello scadenzario temporale del PNRR, il termine per l'adozione della riforma in oggetto è il termine del quarto trimestre del 2022;

              nell'ambito della giustizia tributaria, così come nelle fasi di verifica ed accertamento delle imposte l'onere della prova è di fatto a scapito del contribuente, a seguito di vere e proprie presunzioni a favore del Fisco;

              secondo le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria: «sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede»;

              pur essendo tale relazione ambivalente, il sistema normativo vigente non prevede la tutela del contribuente nel caso in cui i suoi diritti vengano lesi nel corso delle fasi di accertamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nell'ambito della riforma di cui al testo in esame ed in atti ad essi conseguenti e successivi l'eliminazione di presunzioni a favore del Fisco ed oneri della prova sfavorevoli al contribuente, con riferimento particolare alle fasi di accertamento e verifica, scongiurando in ogni caso fattispecie di ricorso della probatio diabolica a carico dei contribuenti.
9/3703/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


      La Camera,

          premesso che:

              il testo in esame reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

              tale provvedimento si prepone di dare seguito alle obbligazioni di riforma vincolate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

              come dichiarato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di audizione presso la Commissione Parlamentare per il Federalismo Fiscale, vi sono 100 milioni di cartelle esattoriali, corrispondenti a poco più di 1,100 miliardi di euro di tasse, immagazzinate negli ultimi 22 anni dall'Agenzia medesima e – a detta del direttore medesimo – difficilmente recuperabili;

              le prospettive circa la riscossione di questi debiti appare ancora più improbabile alla luce dei sopravvenuti costi, oneri e difficoltà economiche derivanti dalla crisi russo-ucraina e dal relativo rincaro di utenze energetiche, materie prime, alimenti, e costo della vita;

              famiglie, lavoratori autonomi ed imprese, in particolare di piccole dimensioni, sono messe ulteriormente in difficoltà dall'attuale scenario economico, avendo numerose difficoltà a fare fronte alla spirale inflattiva che ha colpito il Paese, l'Europa ed il mondo, difficoltà che chiaramente rendono virtualmente impossibile il far fronte agli oneri delle cartelle esattoriali,

impegna il Governo

a disporre, nell'ambito degli atti successivi al testo in esame, nuove politiche di saldo e stralcio delle cartelle esattoriali di importo modesto e politiche di lunghe ed estese dilazioni per gli importi più elevati con la finalità di sostenere in modo concreto famiglie, autonomi ed imprese, nonché per permettere ai segmenti della popolazione in maggiore difficoltà economica di riprendersi dai danni inflitti dal combinato disposto di crisi economica da COVID e carovita dovuto alla recente ed imperante spirale inflattiva.
9/3703/5. Ciaburro, Caretta.


      La Camera,

          premesso che:

              il testo in esame reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

              tale provvedimento si prepone di dare seguito alle obbligazioni di riforma vincolate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

              come dichiarato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di audizione presso la Commissione Parlamentare per il Federalismo Fiscale, vi sono 100 milioni di cartelle esattoriali, corrispondenti a poco più di 1,100 miliardi di euro di tasse, immagazzinate negli ultimi 22 anni dall'Agenzia medesima e – a detta del direttore medesimo – difficilmente recuperabili;

              le prospettive circa la riscossione di questi debiti appare ancora più improbabile alla luce dei sopravvenuti costi, oneri e difficoltà economiche derivanti dalla crisi russo-ucraina e dal relativo rincaro di utenze energetiche, materie prime, alimenti, e costo della vita;

              famiglie, lavoratori autonomi ed imprese, in particolare di piccole dimensioni, sono messe ulteriormente in difficoltà dall'attuale scenario economico, avendo numerose difficoltà a fare fronte alla spirale inflattiva che ha colpito il Paese, l'Europa ed il mondo, difficoltà che chiaramente rendono virtualmente impossibile il far fronte agli oneri delle cartelle esattoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nell'ambito degli atti successivi al testo in esame, nuove politiche di saldo e stralcio delle cartelle esattoriali di importo modesto e politiche di lunghe ed estese dilazioni per gli importi più elevati con la finalità di sostenere in modo concreto famiglie, autonomi ed imprese, nonché per permettere ai segmenti della popolazione in maggiore difficoltà economica di riprendersi dai danni inflitti dal combinato disposto di crisi economica da COVID e carovita dovuto alla recente ed imperante spirale inflattiva.
9/3703/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


      La Camera,

          premesso che:

          in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

              preso atto che lo sfoltimento del contenzioso presso la Corte di cassazione rientra tra gli obiettivi del PNRR ed è finalità anche del Gruppo Lega Salvini Premier;

              preso atto del delicato compromesso raggiunto durante l'esame al Senato tra l'emendamento sulla definizione delle liti pendenti e la riduzione del contenzioso arretrato in cassazione;

              confermato l'obiettivo del Gruppo Lega Salvini Premier di rendere quanto più efficace ed efficiente l'opera di sostanzioso sfoltimento dell'arretrato in capo alle Commissioni tributarie,

impegna il Governo

in esito al monitoraggio dell'attuazione della riforma del processo tributario a prevedere, in via transitoria per i processi pendenti in cassazione alla data del 15 luglio 2022, l'aumento della soglia ora fissata a 100 mila euro del valore della lite e, contestualmente, ad ammettere alla definizione agevolata anche i contribuenti soccombenti in entrambi i primi gradi di giudizio, versando una percentuale pari al 75 per cento del valore della lite.
9/3703/6. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


      La Camera,

          premesso che:

          in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

              preso atto che lo sfoltimento del contenzioso presso la Corte di cassazione rientra tra gli obiettivi del PNRR ed è finalità anche del Gruppo Lega Salvini Premier;

              preso atto del delicato compromesso raggiunto durante l'esame al Senato tra l'emendamento sulla definizione delle liti pendenti e la riduzione del contenzioso arretrato in cassazione;

              confermato l'obiettivo del Gruppo Lega Salvini Premier di rendere quanto più efficace ed efficiente l'opera di sostanzioso sfoltimento dell'arretrato in capo alle Commissioni tributarie,

impegna il Governo

in esito al monitoraggio dell'attuazione della riforma del processo tributario a valutare l'opportunità di prevedere, in via transitoria per i processi pendenti in cassazione alla data del 15 luglio 2022, l'aumento della soglia ora fissata a 100 mila euro del valore della lite e, contestualmente, a valutare l'opportunità di ammettere alla definizione agevolata anche i contribuenti soccombenti in entrambi i primi gradi di giudizio, versando una percentuale pari al 75 per cento del valore della lite.
9/3703/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2414 – DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3580)

A.C. 3580 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

NULLA OSTA

sull'emendamento 3.50 contenuto nel fascicolo.

A.C. 3580 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

PARERE CONTRARIO

sulla proposta emendativa 3.50 contenuta nel fascicolo.

A.C. 3580 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità)

      1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026.

A.C. 3580 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Istituzione e finanziamento
del Comitato nazionale)

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2028.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è autorizzato nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma 2, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.
      4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

A.C. 3580 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Composizione e funzionamento
del Comitato nazionale)

      1. Il Comitato nazionale è formato da venti componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi. Del Comitato nazionale è altresì componente di diritto il sindaco del comune di Assisi.
      3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonché tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui agiscono.
      4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di tre, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3.
      6. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.
      7. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero.
      8. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Composizione e funzionamento del Comitato nazionale)

      Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: ventidue.

      Conseguentemente:

          al comma 2, dopo le parole: Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, aggiungere le seguenti: uno dal vescovo della diocesi di Rieti e uno dal vescovo di Sabina-Poggio Mirteto;

          al comma 5, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
3.50. Trancassini, Mollicone.

A.C. 3580 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Durata e compiti del Comitato nazionale)

      1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2028.
      2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio. In particolare, il Comitato nazionale ha il compito di:

          a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

          b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;

          c) elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

          d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

      3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), sono ricomprese:

          a) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 agosto 2007;

          b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento.

      4. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

A.C. 3580 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.C. 3580 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge è volto a celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi ed a tal fine si istituisce il Comitato nazionale per la richiamata celebrazione;

              al Comitato, di cui si disciplinano composizione e funzionamento (articolo 3), è affidato il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco, con l'obiettivo di favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo;

              tale attività si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica;

              il Comitato nazionale è formato da venti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

              il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, essi sono designati: due dal Ministro della cultura; due dal Ministro del turismo; tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; due dalla Conferenza unificata; due dalla regione Umbria; due dal comune di Assisi; uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi;

              è peraltro prevista la possibilità di un'integrazione dei componenti del Comitato nazionale, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti;

              i requisiti che devono essere posseduti dai componenti del Comitato nazionale sono:

                  i) esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi;

                  ii) rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie e per l'attività culturale o di culto svolta, vantino una specifica competenza e conoscenza della figura del Santo o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui operano;

              essendo il Comitato chiamato a:

                  elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del Santo, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

                  predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge, inclusi eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità;

                  elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

                  predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione;

              tutto quanto premesso, si specifica come la località di Greccio, in provincia di Rieti, nota soprattutto per ospitare un santuario fondato da San Francesco e per essere il luogo dove quest'ultimo inventò il presepe, debba necessariamente, attraverso la figura del Vescovo di Rieti, essere presente nella costituzione del comitato;

              Greccio, inoltre, fa parte del Cammino di Francesco,

impegna il Governo

a coinvolgere la Diocesi di Rieti nelle modalità che ritenga più opportune al fine di promuovere una provincia che certamente, per la vita di San Francesco, ha costituito e costituisce tutt'oggi un luogo ricco di significato.
9/3580/1. Lupi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede che la Repubblica celebri la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026. Tale attività si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica;

              per scopi di analogo valore, anche al fine di promuovere e suscitare nelle giovani generazioni gli ideali della pace, della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, sarebbe auspicabile che il giorno 18 maggio di ciascun anno fosse riconosciuto quale Giornata nazionale in memoria della Battaglia di Montecassino, anche nota come la Battaglia per Roma ed altresì ricordata con la composizione denominata «Papaveri Rossi su Montecassino – Czerwone maki na Monte Cassino», per ricordare le gesta dei soldati del II Corpo di Armata polacco che nel 1944, sotto la guida del Generale Wladyslaw Anders, consentirono lo sfondamento della Linea Gustav con l'avanzata degli alleati verso Roma e alle popolazioni civili della Ciociaria di liberarsi dallo stato di asservimento e di degrado in cui erano state ridotte a causa delle azioni belliche che conculcavano il territorio del Cassinate e della Valle del Liri;

              il 18 maggio di ciascun anno, sul territorio del Cassinate e segnatamente presso il Cimitero militare polacco di Montecassino e presso la Città di Cassino e le città limitrofe, si svolgono le celebrazioni in ricordo della grande battaglia di Montecassino cui partecipano le Autorità italiane, i rappresentanti delle più alte cariche dello Stato polacco, i soldati del 2° Corpo d'Armata polacco residenti in Polonia e all'estero e le loro famiglie, i presidenti delle più grandi organizzazioni di veterani, nonché i rappresentanti delle organizzazioni combattentistiche nazionali, segnatamente l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e l'Associazione Nazionale Ciechi di Guerra;

              è importante ricordare che tra il 1943 e il 1944, il territorio del Cassinate fu teatro della più aspra e cruenta battaglia sul suolo italiano durante la II guerra mondiale;

              per il suo sacrificio la città di Cassino meritò l'appellativo di Città Martire per la Pace e, con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1949, fu decorata con medaglia d'oro al valor militare;

              si legge nella motivazione della medaglia d'oro al valore militare: «(...) Il suo aspro calvario, il suo lungo martirio, le sue immani rovine furono, nella passione del popolo per la indipendenza e la libertà della Patria, come un altare di dolore per il trionfo della giustizia e della millenaria civiltà italica»;

              i lunghi mesi dell'autunno 1943 – durante i quali si susseguirono pesanti bombardamenti – videro il penoso esodo delle popolazioni cassinati dalla linea del fronte (linea Gustav) e da Cassino, città militarizzata dai tedeschi. Moltissime famiglie cercarono rifugio nell'abbazia di Montecassino, fiduciose che nessuno avrebbe osato levare le armi contro quel centro di spiritualità e di cultura, casa madre della civiltà europea. Altre si ritirarono tra i monti circostanti nella speranza che il fronte passasse rapidamente oltre, mentre altre ancora furono deportate nei comuni dell'alta provincia di Frosinone o addirittura nel Nord Italia;

              il prezzo più alto fu pagato dalle popolazioni civili: dai dati forniti dal professor Giovanni Petrucci si apprende che le vittime civili, compresi i morti per residuati bellici nel dopoguerra, furono oltre 10.000; il numero dei caduti militari originari del territorio fu di oltre 2.000 e quello dei feriti civili di 4.302;

              dall'inverno successivo (gennaio 1944 – in cui ebbe inizio l'offensiva vera e propria della 5a Armata contro la linea Gustav), alla primavera inoltrata, quei luoghi conobbero l'olocausto. Migliaia di combattenti di varie nazionalità persero la vita tra le rocce di Monte Cairo e Montecassino nel vano tentativo di espugnare le fortificazioni tedesche;

              il monastero, con le sue mura poderose, appariva minaccioso agli assalitori, convinti come erano che al suo interno vi fossero postazioni nemiche: convinzione errata, in quanto i tedeschi avevano stabilito una zona di rispetto attorno all'abbazia, escludendola dalle operazioni militari;

              in quei terribili mesi si consumò la tragedia di Montecassino (15 febbraio) con un bombardamento che lo ridusse ad un ammasso di rovine, provocando la morte di centinaia di civili che speravano di aver trovato riparo all'interno dell'abbazia;

              appena un mese dopo (15 marzo), con un bombardamento a tappeto, fu rasa al suolo anche la sottostante città di Cassino, né furono risparmiati i centri abitati lungo la linea Gustav, dalle Mainarde a Minturno, con distruzioni che andarono dal 50 al 100 per cento degli abitanti;

              molte migliaia di giovani vite dell'esercito alleato furono immolate nel vano tentativo di oltrepassare quel formidabile sbarramento naturale ben fortificato dai difensori tedeschi. La linea Gustav fu superata solo il 18 maggio 1944, con l'abbandono delle postazioni da parte dei difensori;

              molte furono le donne vittime di stupri di massa ad opera di truppe in transito;

              le responsabilità dei vertici che in tali tragedie hanno avuto parte saranno valutate dalla storia, ma il sacrificio dei combattenti, che non hanno risparmiato le loro forze né la loro vita, merita rispetto da qualunque parte sia avvenuto: la presenza dei loro sacrari militari sul suolo militare di Cassino è motivo di riflessione e di monito, ma anche di speranza nel superamento delle rivalità assurde che danno origine alle guerre;

              non si può dimenticare il doloroso travaglio delle popolazioni innocenti che nella bufera della guerra hanno perso ogni bene e, nella maggior parte dei casi, la vita;

              è doveroso ricordare che al dramma della guerra si aggiunse anche quello provocato dalla diffusione della malaria, definita la seconda battaglia di Cassino, così come riferisce il professor Emilio Pistilli, con numerosissime vittime, avendo infettato la quasi totalità della popolazione: la causa fu la gran quantità di acque stagnanti in seguito ai bombardamenti ed alla rottura degli argini del fiume Rapido operata dai tedeschi;

              oltre quindi alle annuali celebrazioni convenzionali, è necessaria una riflessione più profonda su queste vicende che hanno segnato la storia d'Italia, nella consapevolezza che conservare e tramandare la memoria delle sofferenze degli italiani di quelle zone costituisca un dovere primario per un paese civile;

              per quanto sopra descritto, sarebbe auspicabile istituire il riconoscimento giuridico del 18 maggio quale «Giornata della Battaglia di Montecassino e della canzone Czerwone maki na Monte Cassino (Papaveri rossi su Montecassino)», se del caso inserendo dopo il comma 791 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 i seguenti;

                  «791-bis. La Repubblica riconosce il 18 maggio quale “Giornata della Battaglia di Montecassino e della canzone Czerwone maki na Monte Cassino (Papaveri rossi su Montecassino)”, considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dagli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977. n. 54.

                  791-ter. Nella giornata di cui al comma 791-bis, il Ministero della difesa, d'intesa con le Autorità le Istituzioni polacche relativamente interessate e con la partecipazione del comune di Cassino, provvede a realizzare presso il Cimitero Militare Polacco di Montecassino, una cerimonia commemorativa volta a comunicare ed a richiamare alla memoria gli eventi e le circostanze che hanno ispirato la composizione della canzone di guerra avente il medesimo titolo della giornata, ovvero che i papaveri rossi sbocciati nella notte prima della battaglia di Montecassino del 18 maggio 1944, stanno a significare il simbolo di coraggio e sacrificio dei soldati Polacchi che per amore della libertà e della patria morirono per la libertà delle persone del Mondo.

                  791-quater. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 791-bis, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni, rappresentazioni culturali e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari polacchi e dei Caduti civili nella battaglia di Montecassino.

                  791-quinquies. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 791-bis. Il Ministero dell'istruzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari Polacchi nella battaglia di Montecassino del 18 maggio 1944 per la libertà e per la pace, della fratellanza e della cooperazione tra i popoli. I predetti lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni musicali ed artistiche.

                  791-sexies. Per incrementare le attività di tutela, di conservazione e valorizzazione del Sito di interesse storico-artistico denominato “I luoghi delle battaglie su Montecassino” (II Conflitto mondiale; gennaio-maggio 1944), riconosciuto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con decreto del Ministero della cultura, Mibact-SR-Laz. n. 46/2018 e per concorrere alla realizzazione di una struttura culturale da dedicare a centro di studi, informazione e divulgazione dei fatti riguardanti gli eventi bellici accaduti durante la seconda guerra mondiale nel territorio del Cassinate e su Montecassino, nonché delle condizioni delle persone civili in tali eventi coinvolte, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale contributo straordinario da assegnare ed erogare in un'unica soluzione nel 2022 al Comune di Cassino.

                  791-septies. È autorizzata una spesa di euro 250 mila per l'anno 2022 e di euro 150 mila annui a decorrere dal 2023, in favore della Fondazione del Museo Memoriale del 2° Corpo d'armata polacco in Italia, quale contributo finalizzato al miglioramento delle strutture di accoglienza dei visitatori ed al potenziamento delle attività di sensibilizzazione dei giovani presso gli istituti scolastici e di informazione e di divulgazione al pubblico del Museo Memoriale ubicato presso il Cimitero militare polacco di Montecassino in ordine ai fatti accaduti nel periodo della Battaglia di Montecassino. Per l'erogazione dei contributi annui decorrenti dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

                  791-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 791-sexies e 791-septies, pari a 2.250 migliaia di euro per l'anno 2022, ed a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019. n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare le opportune iniziative, se del caso anche a carattere normativo, affinché sia prevista una norma nella prossima legge di bilancio, che preveda il riconoscimento del giorno 18 maggio di ogni anno quale «Giornata nazionale della Battaglia di Montecassino – Papaveri Rossi su Montecassino – Czerwone maki na Monte Cassino», secondo le previsioni di modifica all'articolo 1, comma 791 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 allo scopo indicate nell'ultimo comma delle premesse.
9/3580/2. Maurizio Cattoi.


      La Camera,

          premesso che:

              il presente disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato il 27 aprile 2022, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, prevede la celebrazione della figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026;

              per tale finalità è istituito un apposito Comitato nazionale, cui è attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2028 nonché eventuali contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo;

              il Comitato nazionale è formato da venti componenti, aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui agiscono: in particolare, oltre al presidente del Comitato nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli altri componenti sono rispettivamente designati; due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata, due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale con sede in Assisi, nonché è membro di diritto il sindaco del comune di Assisi;

          considerato che:

              la rappresentanza del territorio umbro è ampiamente garantita dalla presenza all'interno del Comitato nazionale di due componenti designati dal comune di Assisi, due dalla regione Umbria, nonché del sindaco del comune di Assisi;

              sono quattro i monasteri che attestano il passaggio e la permanenza, e dunque il particolare coinvolgimento nella celebrazione per ambito territoriale, di San Francesco d'Assisi anche nella regione Lazio, e in particolare in provincia di Rieti: Poggio Bustone, Fonte Colombo, Greccio e La Foresta; pertanto, anche la Diocesi di Rieti e di Sabina-Poggio Mirteto dovrebbero poter esprimere uno dei componenti del Comitato nazionale, al pari della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricomprendere tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi anche un membro designato dal Vescovo di Rieti e uno dal Vescovo di Sabina-Poggio Mirteto.
9/3580/3. Marco Di Maio.


      La Camera,

              in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi»,

          premesso che:

              il presente disegno di legge all'articolo 1 stabilisce che «La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026.»;

              al tal proposito è istituito un apposito «comitato nazionale» per la promozione in tutta Italia della figura del Santo;

              i componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonché tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui agiscono;

              a tal proposito non si capisce il motivo per cui uno dei componenti del comitato venga designato dal Vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e non valga la stessa regola per il Vescovo della diocesi di Rieti che contempla nel suo territorio ben 4 monasteri francescani tra cui quello di Greccio dove il santo ha vissuto per diversi anni;

              la rappresentanza del territorio umbro è già garantita tra l'altro dal Sindaco di Assisi (membro di diritto) e due componenti designati dalla regione Umbria;

              l'articolo 3, al comma 5 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di tre,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ricomprendere tra i componenti del «Comitato nazionale» anche un membro che sia espressione della diocesi di Rieti.
9/3580/4. Durigon, Gerardi.


      La Camera,

              in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi»,

          premesso che:

              il presente disegno di legge all'articolo 1 stabilisce che «La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026.»;

              a tal proposito è istituito un apposito «comitato nazionale» per la promozione in tutta Italia della figura del Santo;

              i componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonché tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui agiscono;

              le Marche sono intrise della vicenda, della figura e dello spirito di San Francesco d'Assisi, per vicinanza geografica all'Umbria, per affinità elettiva e perché, fin dalla prima ora, esse lo accolsero. Il primo viaggio storicamente documentato di San Francesco nelle Marche risale al 1208 e riguarda, in particolare, la cosiddetta Marca di Ancona; a esso ne seguirono numerosi altri, fino al 1219, a testimonianza del profondo legame tra il Santo e la regione;

              non a caso proprio nelle Marche fu composta, verso la metà del Trecento, l'opera Actus Beati Francisci, più conosciuta con il nome di Fioretti di San Francesco, una delle più grandi opere della letteratura e della spiritualità italiana. Nelle Marche si insediarono i frati spirituali, che occuparono grotte, eremi, conventi, e per tanti secoli la nostra regione ha custodito e reinterpretato lo spirito del francescanesimo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ricomprendere tra i componenti del «Comitato nazionale» anche un membro che sia espressione della Conferenza episcopale marchigiana.
9/3580/5. Patassini.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame approvato in prima lettura al Senato il 27 aprile 2022 dispone che «La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026.»;

              per la realizzazione di quanto disposto, è istituito un apposito «comitato nazionale» per la promozione in tutta Italia della figura dei Santo. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonché tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui agiscono;

              è opportuno evidenziare che nei territori compresi dalla diocesi di Rieti e di Sabina-Poggio Mirteto S. Francesco ha soggiornato e vi sono ben 6 monasteri francescani tra cui quello di Greccio dove il Santo ha vissuto per anni;

              il disegno di legge in esame, all'articolo 3, comma 5, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di tre;

              appare pertanto appropriato includere nel Comitato unitamente al componente designato dal Vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino anche una rappresentanza dei Vescovi delle Diocesi di Rieti e di Sabina-Poggio Mirteto, nei cui rispettivi territori S. Francesco ha soggiornato;

              la rappresentanza del territorio umbro è già garantita tra l'altro dal Sindaco di Assisi (Membro di diritto) e due componenti designati dalla regione Umbria,

impegna il Governo

a ricomprendere tempestivamente, così come consentito all'articolo 3 del provvedimento in esame, tra i componenti del «Comitato nazionale» per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, anche un membro designato dal Vescovo di Rieti e uno dal Vescovo di Sabina-Poggio Mirteto.
9/3580/6. Trancassini.


      La Camera,

              in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi»,

          premesso che;

              il presente disegno di legge all'articolo 1 stabilisce che «La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026.»;

              al tal proposito, l'articolo 4 comma 2 affida a un Comitato Nazionale il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Più in dettaglio, prevede che tale programma comprenda attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio;

              nello specifico, ai sensi del comma 2, il Comitato è chiamato a: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del Santo, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale, predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge, inclusi eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità; elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica; predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione;

              si evidenzia, in proposito, l'importanza che riveste la Chiesa di San Francesco del Prato, a Parma, con le sue ricorrenze e le sue celebrazioni, tra le quali la festa francescana di Santa Maria degli Angeli, ricorrente ogni 2 agosto e che diviene anche festa del Perdono di Assisi; tutto ebbe inizio nel 1216 nella chiesetta della Porziuncola ai piedi di Assisi; su richiesta di San Francesco, Papa Onorio III concesse l'indulgenza ai fedeli. Attraverso i secoli questa festa del perdono è stata allargata a tutte le chiese francescane,

impegna il Governo

a considerare nei piani e nel programma che il Comitato Nazionale deve elaborare anche la Chiesa di San Francesco del Prato a Parma testimonianza dell'esperienza francescana a Parma a partire dal 1240.
9/3580/7. Cavandoli, Tombolato.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame dispone che, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, viene celebrata la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026;

              che, come indicato dall'articolo 3 comma 2 del presente provvedimento, al Comitato Nazionale partecipano i seguenti componenti: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi, ed il sindaco di Assisi;

              che la predicazione e la vita di San Francesco d'Assisi breve ed intensa, si è consumata almeno per un quindicennio lungo i sentieri della valle reatina tra gli eremi diruti per poi soffermarsi a Farfa, nell'attesa di ottenere udienza dal papa, al tempo di stanza a Rieti;

              che San Francesco iniziò questo percorso nella valle reatina già nel 1209 prima a Poggio Bustone, dove contribuì a pacificare le contese che opponevano tra loro gli abitanti, nella pace con il creato di Fonte Colombo, durante l'estate 1223, dove ricevette la regola o la notte di Natale 1223, a Greccio; dove frate Francesco rievocò la nascita di Gesù da cui si origina la tradizione del presepe,

impegna il Governo

a estendere le previsioni contenute nel presente provvedimento anche al Reatino e alla città di Rieti.
9/3580/8. Mollicone.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame dispone che, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, viene celebrata la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026;

              che, come indicato dall'articolo 3 comma 2 del presente provvedimento, al Comitato Nazionale partecipano i seguenti componenti: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi, ed il sindaco di Assisi;

              che la predicazione e la vita di San Francesco d'Assisi breve ed intensa, si è consumata almeno per un quindicennio lungo i sentieri della valle reatina tra gli eremi diruti per poi soffermarsi a Farfa, nell'attesa di ottenere udienza dal papa, al tempo di stanza a Rieti;

              che San Francesco iniziò questo percorso nella valle reatina già nel 1209 prima a Poggio Bustone, dove contribuì a pacificare le contese che opponevano tra loro gli abitanti, nella pace con il creato di Fonte Colombo, durante l'estate 1223, dove ricevette la regola o la notte di Natale 1223, a Greccio; dove frate Francesco rievocò la nascita di Gesù da cui si origina la tradizione del presepe,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le previsioni contenute nel presente provvedimento anche al Reatino e alla città di Rieti.
9/3580/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.