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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 maggio 2018
10.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n.  7.

PARERE APPROVATO

      La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n.  7);
          rilevato come la direttiva di cui si dispone il recepimento intenda disciplinare in modo più ampio l'attività di distribuzione assicurativa, introducendo sistemi semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, ampliando il quadro regolamentare relativo ai prodotti d'investimento assicurativo con riferimento ai conflitti d'interesse, all'informativa precontrattuale e agli incentivi e alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto, prevedendo alcuni requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi;
          sottolineato in tale contesto come lo schema di decreto legislativo estenda i destinatari della disciplina in materia, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività transfrontaliera, istituendo altresì l'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
          rilevato inoltre come si prevedano requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, definendo inoltre regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (Product oversight Governance – POG);
          richiamati quindi l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario (Arbitro bancario e finanziario – ABF) e finanziario (Arbitro per le controversie finanziarie – ACF), nonché il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie anche per le persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti inseriti nell'organizzazione dell'impresa, in presenza di specifici presupposti) e di altre misure sanzionatorie non pecuniarie, quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso la società e l'ordine di porre termine alle violazioni,
          segnalato come la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento e del Consiglio, al considerando 3, precisi espressamente che la stessa mira ad un'armonizzazione minima e «non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori», a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione,
          condiviso l'obiettivo del provvedimento di garantire uniformità di tutela dei consumatori indipendentemente dal soggetto che propone l'acquisto dei prodotti assicurativi;
          rilevata la necessità di coordinare i diversi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e i rispettivi ambiti di applicazione, al fine di evitare sovrapposizioni e rendere più agevole per il cliente l'individuazione dell'autorità alla quale rivolgersi;Pag. 16
          considerata l'esigenza di promuovere l'utilizzo di sistemi innovativi e di strutture tecnologiche nel settore finanziario (fintech), nonché la necessità di incentivarne l'uso anche nel settore assicurativo (insurtech), al fine di accompagnare il processo di adattamento alla digitalizzazione del settore e di cogliere le opportunità offerte da questo tipo di trasformazione, e sottolineata in tale prospettiva l'opportunità di accordare agevolazioni fiscali e procedurali in favore degli investimenti per la fornitura in tale settore di servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico;
          richiamate le norme, recate dalla legge di bilancio 2017 (legge n.  232 del 2016), recanti agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine, specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR), rilevata la straordinaria opportunità che tali strumenti rappresentano per rafforzare la patrimonializzazione delle imprese italiane che stanno investendo nell'innovazione, e sottolineata la necessità di favorire la diffusione dei piani di risparmio a lungo termine (PIR), anche mediante opportune forme di incentivazione per il settore assicurativo,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) all'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto legislativo, capoverso «Art. 30-decies (Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti)» del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n.  209 del 2005, provveda il Governo a precisare che le risultanze del processo di approvazione del prodotto assicurativo, attuato dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari, devono essere inviate all'IVASS ai fini dell'attività di vigilanza;
          2) all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 106 (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)» del CAP, provveda il Governo a esplicitare, in conformità con il testo in lingua inglese della direttiva 2016/97, che l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste non solo nell'attività istruttoria e prodromica alla conclusione del contratto, ma altresì nella conclusione dello stesso;
          3) all'articolo 1, comma 10, capoverso «Art. 108-bis (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)» del CAP, al comma 1, lettera b), provveda il Governo a specificare che il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo deve garantire l'imparzialità e la terzietà, rispetto agli operatori del settore, dell'Organismo stesso;
          4) all'articolo 1, comma 19, provveda il Governo a sopprimere la disposizione di cui alla lettera a), che, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-bis nell'articolo 117 del CAP, prevede il versamento dei premi direttamente sul conto corrente dell'impresa, porta ad una carenza di liquidità per gli intermediari; contestualmente, provveda il Governo a riformulare il comma 3-bis dell'articolo 117 del CAP, come sostituito dalla lettera b) del medesimo comma 19, nei seguenti termini: «3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.»;
          5) all'articolo 1, comma 23, in relazione all'informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza di cui all'articolo 121 del CAP, provveda il Governo a precisare, al comma 2, che la documentazione Pag. 17deve essere fornita al contraente, in ogni caso, prima della conclusione del contratto, eliminando il secondo periodo del medesimo comma 2, laddove si prevede che, in caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, gli obblighi di trasmissione della predetta documentazione sono adempiuti subito dopo la conclusione del contratto, nonché sopprimendo, alla fine del comma, le parole: «subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione»;
          6) all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)» del CAP, al fine di garantire l'allineamento delle disposizioni in materia di incentivi tra intermediari assicurativi e intermediari finanziari, provveda il Governo a precisare che i regolamenti dell'IVASS devono essere adottati conformemente alla disciplina prevista in materia dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;
          7) all'articolo 1, comma 34, capoverso «Capo II-bis – Controversie, Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)» del CAP, al comma 1, provveda il Governo a premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58». Tale previsione si rende necessaria per meglio precisare la definizione delle competenze tra l'arbitro finanziario e il nuovo arbitro in materia assicurativa;
          8) sempre all'articolo 1, comma 34, capoverso «Capo II bis – Controversie, Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)» del CAP, provveda il Governo a precisare che tale strumento si applica, ad ogni modo, a tutti i contratti assicurativi, senza alcuna esclusione, nonché anche agli intermediari assicurativi a titolo accessorio;
          9) all'articolo 1, commi 21 e 24, dello schema, recanti molteplici modifiche e integrazioni al CAP, provveda il Governo a sostituire, ovunque ricorrano, nelle predette modifiche e integrazioni al CAP, la parola «idoneità» con la parola «adeguatezza» e la parola «adeguatezza» con la parola «appropriatezza», al fine di garantire coerenza ed uniformità lessicale tra la disciplina assicurativa di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 e la disciplina in materia di servizi finanziari di recepimento della direttiva MiFID II, anche in conformità al testo originario in inglese delle due direttive;

      e con le seguenti osservazioni:
          a) all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti d'interesse) del CAP, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I distributori di prodotti assicurativi operano con imparzialità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti», secondo una formulazione più aderente al disposto della direttiva 2016/97, in modo da richiamare esplicitamente nella norma l'obbligo di imparzialità del distributore, al fine di garantire una migliore e più efficace tutela dei consumatori; valuti inoltre il Governo l'opportunità di precisare, al comma 2 del medesimo articolo 119-bis, che le informazioni relative alla distribuzione assicurativa ai contraenti o ai potenziali contraenti devono essere non solo corrette, chiare e non fuorvianti, ma anche imparziali e complete; infine, con riferimento al comma 8 del già citato articolo 119-bis, che rimanda all'IVASS la disciplina di dettaglio delle regole di comportamento dei distributori assicurativi, valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che tale regolamento deve essere adottato sentite le rappresentanze maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori;
          b) all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 119-ter (Consulenza e norme per la vendita senza consulenza)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità, al comma 4 dell'articolo 119-ter, di sostituire le parole: «Qualora un intermediario assicurativo comunichi al contraente di fornire» con le seguenti: «Quando un intermediario assicurativo fornisce»; inoltre, al comma 5 del Pag. 18medesimo articolo 119-ter, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la valutazione del prodotto offerto al cliente, eseguita dal distributore, deve avvenire anche con un sistema che qualifichi con indicatori numerici la rischiosità del prodotto e la complessità del contratto proposto; sempre con riferimento al già citato comma 5, valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che il regolamento dell'IVASS con cui si disciplinano le modalità applicative dell'articolo deve essere adottato sentite le rappresentanze maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori;
          c) all'articolo 1, comma 22, capoverso «Art. 120 (Informazione precontrattuale)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità: di specificare, al comma 1, che gli intermediari assicurativi forniscono le informazioni al contraente ivi previste, previa esposizione in locali aperti al pubblico, di specificare, alla lettera e) del citato comma 1, che tra le informazioni da fornire c’è anche quella relativa al fatto che l'intermediario agisce per conto di una o più imprese di assicurazione, nonché di specificare, al comma 6 del medesimo articolo 120, che il regolamento dell'IVASS con cui si disciplinano le modalità applicative dell'articolo deve essere adottato sentite le rappresentanze maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori;
          d) all'articolo 1, comma 22, capoverso «Art. 120-ter (Trasparenza sui conflitti di interesse)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità di precisare il termine entro il quale, prima della conclusione di un contratto, l'intermediario è tenuto a comunicare al contraente le informazioni relative a potenziali conflitti di interesse; valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere le lettere d) ed e) del comma 1 del medesimo articolo 120-ter, le quali richiedono agli intermediari di fornire al contraente anche informazioni relative all'esistenza di contratti di esclusiva con imprese di assicurazione, esplicitandone la denominazione, nonché relativamente all'esistenza di rapporti di affari, anche potenziali, con imprese di assicurazione;
          e) all'articolo 1, comma 22, capoverso «Art. 120-quater (Modalità dell'informazione)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità di specificare, al comma 2, che i mezzi, indicati dal medesimo comma, con i quali sono fornite al contraente le informazioni di cui al comma 1, sono rimessi alla scelta del contraente stesso; al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le informazioni su supporto durevole non cartaceo sono fornite su richiesta del cliente; al comma 5, valuti il Governo l'opportunità di specificare che la fornitura delle informazioni tramite sito Internet avviene in presenza di richiesta in tal senso del contraente, qualora sussistano gli altri requisiti già indicati dal comma; al comma 7, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il documento riferito alle informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis e 120-ter del CAP può essere esposto nei locali dell'intermediario aperti al pubblico in luogo della consegna diretta;
          f) all'articolo 1, comma 22, capoverso «Art. 120-quinquies (Vendita abbinata)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità di precisare, a tutela del cliente, che, nell'attuazione della disposizione, sono fatte salve, ad ogni modo, le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206; valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma 3 e il comma 6 del medesimo articolo 120-quinquies, in quanto tale disposizioni, che escludono l'applicazione di talune previsioni dell'articolo per alcune tipologie di prodotti assicurativi, rischiano di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra distributori e di indebolire la tutela dei consumatori;
          g) all'articolo 1, comma 23, capoverso «Art. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)» del CAP, al comma 3, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il regolamento dell'IVASS, con il quale saranno disciplinate la promozione Pag. 19e il collocamento dei contratti di assicurazione a distanza, sia adottato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo;
          h) all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)» del CAP, al comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di intermediari» con le seguenti: «l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari»;
          i) all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-sexies (Informativa al contraente e incentivi)» del CAP, al comma 3, al fine di garantire una maggiore chiarezza delle informazioni relative ai costi e agli oneri da sostenere, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con modalità uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che le medesime informazioni risultino chiare e comprensibili»;
          l) all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-septies (Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti; inoltre, al comma 7, occorre precisare, in analogia a quanto previsto in ambito finanziario, che, nel caso in cui il contraente non fornisca le informazioni necessarie per la valutazione dell'adeguatezza al cliente del prodotto proposto, l'intermediario deve informare il medesimo contraente che tale circostanza potrebbe pregiudicare la conclusione del contratto;
          m) all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le lettere b) e c) del comma 28, che, nel sopprimere il comma 2 e modificare il comma 3 dell'articolo 182 del CAP in materia di pubblicità dei prodotti assicurativi, potrebbero di fatto impedire agli intermediari autonome iniziative pubblicitarie riguardanti i prodotti assicurativi offerti;
          n) all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 29, il quale, nell'apportare modifiche all'articolo 183 del CAP in materia di regole di comportamento, seppur nell'ottica di coordinamento con l'attuale articolo 119-bis, sembra tuttavia portare ad una minore trasparenza, a danno del cliente;
          o) all'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1, il quale interviene sulle definizioni dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e dei prodotti assicurativi recate dall'articolo 1 del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n.  58 del 1998, in quanto tali modifiche avrebbero l'effetto di introdurre nuove tipologie di distributori e di esonerare una serie di prodotti assicurativi di tipo finanziario – assicurativo dagli obblighi stabiliti dalla disciplina;
          p) all'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b), che abroga il comma 1 dell'articolo 25-ter del TUF, con la seguente: «b) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa», in quanto l'abrogazione del predetto comma 1 potrebbe generare incertezze circa la cornice normativa di riferimento per l'esercizio da parte della CONSOB dei poteri di normazione secondaria ad essa attribuiti dal comma 2 del medesimo articolo 25-ter del TUF;Pag. 20
          q) all'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un sistema di copertura dei costi dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che non gravi integralmente sugli utenti;
          r) in relazione al riparto delle competenze regolamentari tra CONSOB e IVASS – con particolare riferimento all'articolo 30-decies del CAP, come modificato dall'articolo 1, comma 3, dello schema, e all'articolo 25-ter del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema – al fine di prevenire sovrapposizioni, interferenze, zone d'ombra e conflitti di attribuzioni tra le due Autorità, valuti il Governo l'opportunità di definire forme di collaborazione e d'intesa tra le predette Autorità, in modo da garantire la maggiore tutela possibile della posizione del cliente;
          s) al fine di porre un argine al problema delle profilature non aderenti alle caratteristiche del cliente e di superare il rischio di valutazioni difformi tra operatori, incidenti sullo stesso cliente, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'IVASS e la CONSOB, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore, definiscano procedure standard per garantire una profilatura del cliente più sicura, anche nell'ottica di prevedere, nel medio periodo, un sistema che garantisca l'univocità della profilatura stessa, identificando il grado di rischiosità tollerabile, per il cliente, direttamente riferito alla scala di rischio dei prodotti, così come riportata nei prospetti contenenti le informazioni chiave (KID), al fine di garantire una sempre maggiore tutela del cliente stesso.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Atto n.  8.

PARERE APPROVATO

      La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (Atto n.  8),
          preso atto del parere favorevole con osservazioni, reso dal Garante per la protezione dei dati personali nella riunione del 22 febbraio 2018;
          osservato che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n.  163 (legge di delegazione europea 2016-2017), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
          rilevato che l'articolo 12 della citata legge di delegazione europea n.  163 del 2017 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della suddetta direttiva (UE) 2016/681 – rispetto a quelli previsti in via generale dalla legge di delegazione europea – volti a collocare l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e a prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE;
          evidenziato che il comma 2 dell'articolo 1 estende l'oggetto del decreto anche alla disciplina del trattamento dei dati API, ossia dei dati relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, che i vettori aerei hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici di polizia di frontiera;
          rilevato che tale disciplina è oggetto di un'altra direttiva europea – ossia la direttiva 2004/82/CE (cd. direttiva API) – che è stata già recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n.  144;
          richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che osserva, tra l'altro, che l'inserimento dei dati API e la loro regolamentazione nello schema di decreto legislativo in esame, «oltre ad apparire non strettamente necessario, potrebbe rivelarsi non proporzionale, attesa la mancanza di ogni valutazione d'impatto in merito e considerati i differenti ambiti regolati dalla rispettiva disciplina» suggerendo «una rivisitazione delle disposizioni che riguardano il trattamento dei dati API, facendo salve quelle sole disposizioni conformi alle puntuali previsioni della direttiva 681, espungendo le altre, qualora volte a modificare il D.Lgs. n.  144/2007»;
          preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo Pag. 22nella seduta del 24 aprile scorso, secondo cui lo schema di decreto muove dalla constatazione che i dati API costituiscono un sottoinsieme dei dati PNR; pertanto, esso mira a semplificare il sistema, disciplinando in modo unitario la raccolta e il trattamento dei dati concernenti i passeggeri, acquisiti dai vettori aerei a fini commerciali, senza apportare modifiche alla vigente disciplina dei dati API. Tale impostazione sarebbe coerente con i Considerata 9 e 10 della direttiva (UE) 2016/681 – dai quali si evince che, per la realizzazione del sistema di trattamento dei dati PNR, gli Stati membri devono assicurare la raccolta e la trasmissione da parte dei vettori dei medesimi dati PNR, «compresi i dati API» – nonché con l'articolo 8, paragrafo 2, della cennata direttiva, che prevede che tutte le disposizioni in essa contenute si applichino ai dati API;
          preso atto, altresì, che, secondo il rappresentante del Governo, la scelta di unificare nello stesso atto normativo la disciplina discendente dall'attuazione delle direttive europee non avrebbe determinato alcuna compressione delle garanzie previste dal decreto legislativo di recepimento della direttiva API (il n.  144 del 2007) a tutela della protezione dei dati personali, limitandosi nella sostanza ad «integrare» nel nuovo articolato le norme vigenti posto che lo schema di decreto legislativo in oggetto non preclude la possibilità di selezionare i voli in entrata (c.d. «tratte a rischio»), non prevede il trattamento dei dati API per i voli in uscita dal territorio nazionale e conferma, infine, all'articolo 9, il periodo di conservazione dei dati, fissato dalla direttiva API in ventiquattro ore stabilendo, con riferimento alla loro cancellazione, una modalità tecnica che ne prevede la non visibilità per gli operatori degli Uffici incaricati di effettuare i controlli di polizia di frontiera;
          sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiedere al Governo di valutare l'inserimento agli articoli 8 e 9 dello schema, rispettivamente dedicati al trattamento dei dati PNR e API, di una espressa previsione per cui il trattamento medesimo debba essere effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito;
          considerato che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del «Sistema informativo» attraverso il quale verranno raccolti, trattati e trasferiti i dati del codice di prenotazione (PNR) e le informazioni anticipate sui passeggeri (API);
          richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che evidenzia come l'utilizzo di un Sistema Informativo unitario, che rappresenta un elemento di semplificazione degli adempimenti in carico ai vettori aerei, richieda l'adozione di opportune misure tecniche e organizzative al fine di garantire il rispetto dei principi di necessità, di proporzionalità e di finalità nel trattamento dei dati PNR e dei dati API;
          rilevato che, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 4, i vettori aerei che non effettuano voli secondo un programma operativo pubblico specifico e che non possiedono l'infrastruttura necessaria a supportare i formati di dati e i protocolli di trasmissione previsti dallo schema devono trasferire i dati PNR con un mezzo elettronico che offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche, individuato dall'Unità d'informazione sui passeggeri nazionale con apposita prescrizione;
          richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che ha rilevato l'opportunità di prevedere il parere del Garante medesimo sulla decisione dell'UIP nonché di ricollocare, per motivi di omogeneità funzionale, i contenuti del predetto comma 8 dell'articolo 4 nell'ambito dell'articolo 5;
          osservato che l'articolo 5, in materia di modalità di trasferimento dei dati PNR al Sistema informativo, prevede al comma 3 che, nelle more dell'adeguamento dei propri sistemi informatici, i vettori possono utilizzare mezzi elettronici di trasmissione ulteriori;Pag. 23
          richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che ha rilevato l'opportunità di prevedere che le specifiche tecniche dei suddetti mezzi elettronici di trasmissione siano oggetto di un preventivo parere da parte del Garante medesimo;
          preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella citata seduta del 24 aprile scorso secondo cui le suddette modalità di trasmissione saranno disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 5, per la cui adozione è previsto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
          rilevato che l'articolo 6 disciplina composizione e funzioni dell'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale prevedendo al comma 2, lettera a), il possibile avvalimento, da parte dell'UIP nazionale, di un «operatore economico qualificato» per la ricezione dei dati PNR dei vettori aerei;
          ricordato al riguardo che, come evidenziato dal Garante per la protezione dei dati personali, e come condiviso dal rappresentante del Governo, sarebbe opportuno che l’«operatore economico qualificato», venga designato quale responsabile esterno al trattamento;
          evidenziato che l'articolo 10 stabilisce le condizioni per la conservazione dei dati PNR, stabilendo, in particolare che, decorsi sei mesi dal loro trasferimento, i dati vengono resi anonimi mediante un'operazione di mascheramento di una serie di elementi che potrebbero servire a identificare direttamente gli interessati a cui i dati PNR si riferiscono;
          richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che ha sottolineato che non è chiaro se, a seguito della suddetta operazione di «mascheramento», sia ancora possibile re-identificare gli interessati e che , in tal caso, i dati non possono essere trattati come dati anonimi nell'accezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), del Codice per la protezione dei dati personali e che sarebbe quindi più appropriato modificare la terminologia, utilizzando la nozione di pseudonimizzazione del dato, introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679;
          preso atto che il rappresentante del Governo ha condiviso l'osservazione sopra citata del Garante per la protezione dei dati personali;
          evidenziato che l'articolo 22 sancisce l'applicabilità ai trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi del presente schema, degli strumenti di tutela previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e, in particolare, il comma 7 prevede che l'UIP conserva, per un periodo di cinque anni i registri delle attività di raccolta, consultazione, comunicazione e cancellazione dei dati;
          evidenziato altresì che detti registri riportano l'indicazione delle finalità, della data e dell'ora dell'operazione e gli elementi relativi all'identità della persona che ha consultato o comunicato i dati PNR, nonché dei destinatari di tali dati. I registri sono usati esclusivamente a fini di verifica, di autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati o di audit;
          rilevato, al riguardo, che il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che «i registri degli accessi e delle attività, di cui al comma in questione, contengono anch'essi dati personali degli interessati e, pertanto, sarebbe opportuno modificare la disposizione prevedendo che andranno trattati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei registri stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità previste»;
          preso atto che, anche in tal caso, il rappresentante del Governo ha condiviso l'osservazione sopra citata del Garante per la protezione dei dati personali;
          ricordato che l'articolo 24 reca le sanzioni, oggetto dell'articolo 14 della direttiva in recepimento e che il comma 1 Pag. 24del medesimo articolo prevede, in particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro nei confronti dei vettori aerei che non trasmettono i dati o li trasmettono con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 5 o li trasmettono in maniera errata;
          ricordato, altresì, che il comma 4 del citato articolo 24 stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per la mancata cancellazione dei dati API prevista dall'articolo 11 e che in tali casi l'autorità competente ad irrogare la sanzione è il Garante per la protezione dei dati personali;
          rilevato, quanto al tema delle sanzioni, che il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto di valutare l'opportunità di applicare il medesimo trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 24, comma 1 (sanzione da 10.000 a 100.000 euro), anche agli illeciti previsti dal comma 4 del medesimo articolo (mancata cancellazione dei dati API, per i quali si prevede invece una sanzione da 5.000 a 50.000 euro), in quanto caratterizzati da un disvalore non minore rispetto a quello che connota i primi;
          preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo il quale la differenziazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 24 dello schema di decreto legislativo per le due fattispecie ivi considerate trova giustificazione proprio nel diverso disvalore delle condotte;
          considerato che nel caso degli illeciti di cui all'articolo 24, comma 1 – che hanno ad oggetto violazioni concernenti la trasmissione dei dati PNR ai Sistemi Informativi – la mancata, incompleta, erronea trasmissione dei dati o la trasmissione difforme dalle modalità prescritte è condotta suscettibile di impedire, ostacolare o, – comunque, compromettere seriamente, anche in modo definitivo, l'attività di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei, reati di terrorismo e dei reati gravi, così vanificando le finalità stesse della direttiva dell'Unione europea;
          considerato altresì che la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 24 riguarda, invece, la violazione dell'obbligo di cancellazione dei dati API trasmessi, previsto dall'articolo 11 dello schema di decreto, posto esclusivamente a garanzia della privacy dei singoli soggetti interessati: a garanzia, quindi, di diritti e libertà dei singoli che, nel contesto complessivo della normativa, sono oggetto di bilanciamento e che, ferme restando le esigenze di proporzionalità e il rispetto dei limiti previsti per il trattamento e dei diritti dei singoli garantiti dall'articolo 23 del medesimo schema di decreto, cedono di fronte agli obiettivi specifici di sicurezza perseguiti dalla direttiva;
          valutato che l'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) agli articoli 8 e 9, rispettivamente dedicati al trattamento dei dati PNR e API, sia inserita una espressa previsione per cui il trattamento medesimo debba essere effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito;
          2) all'articolo 4 comma 8 e all'articolo 5 sia previsto che la trasmissione di dati PNR e i protocolli di trasmissione avvengano con un mezzo elettronico o altro strumento adeguato, che offra garanzie adeguate rispetto alle misure di sicurezza tecniche, individuato dall'Unità d'informazione sui passeggeri con apposita prescrizione e che tale individuazione avvenga sentito il Garante per la Privacy;
          3) siano ricollocati, per motivi di omogeneità funzionale, i contenuti del la disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 5, dopo il comma 3;
          4) all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «3. Nel caso in cui l'UIP nazionale riceva i dati PNR dai vettori aerei avvalendosi di un operatore qualificato, tale operatore è responsabile Pag. 25del relativo trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.»;
          5) all'articolo 10 sia chiarito se, a seguito dell'operazione con cui i dati sono resi anonimi mediante mascheramento, sia ancora possibile reidentificare gli interessati, posto che in tal caso tali dati non possono essere trattati come anonimi nell'accezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), del Codice (secondo cui il dato anonimo è «il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile»);
          6) all'articolo 22, comma 7, primo periodo, dopo le parole: «cancellazione dei dati» siano aggiunte le seguenti: «, adottando misure di sicurezza tali da evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, nonché di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità previste»;
          7) in relazione al tracciamento e/o monitoraggio della banca dati dell'autorità competente ad accedervi sia chiarito il riferimento all'identità dell'operatore che vi accede, oltre che ai dati tipici della consultazione (data e orario);
          8) all'articolo 24, si preveda una diversa modulazione nei minimi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, in funzione della gravità delle condotte punite, che possa meglio rispondere ai criteri di proporzionalità, dissuasività ed effettività, anche al fine di tenere conto di eventuali criteri quantitativi;
          9) all'articolo 26, relativamente alle disposizioni transitorie, si individuino e si chiariscano le modalità tecniche ed operative per la trasmissione, da parte dei vettori aerei, delle informazioni relative alle persone trasportate e, in particolare, se resti operante il Sistema informativo frontaliero denominato Border Control System (BCS) Italia, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, giacché il disposto dell'articolo 26 dello schema di decreto sembra prevedere solamente una ultrattività della vigenza della disciplina di cui al decreto legislativo n.  144/2007 fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del presente schema di decreto;
          10) si preveda un monitoraggio sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente provvedimento, quali risultanti dalla relazione tecnica, al fine di verificarne l'effettiva congruità;

      e con le seguenti osservazioni:
          a) si valuti l'opportunità di far rientrare nel campo di applicazione della normativa in esame solo i voli extra UE o un numero limitato di voli intra UE;
          b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di precisare che per «dati PNR» si intendono le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, «effettivamente presenti e trattati nella prenotazione effettuata dal passeggero», necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione;
          c) agli articoli 3 e 4, si valuti l'opportunità di inserire il riferimento ai soli dati API eventualmente già raccolti dagli operatori, così come previsto dalla direttiva (UE) 2016/681;
          d) con riferimento al trattamento dei dati API previsto dal presente schema di decreto, da effettuarsi comunque – in coerenza con quanto indicato nella condizione n.  1) – nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, si valuti l'opportunità di procedere ad una eventuale rivisitazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame concernenti il trattamento dei predetti dati API, facendo salve quelle sole disposizioni conformi alle puntuali previsioni della direttiva (UE) 2016/681 ed espungendo viceversa le altre, qualora volte a modificare il decreto legislativo n.  144 del 2007.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali. Atto n.  13.

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

      La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (AG n.  13);
          ricordato che esso costituisce esercizio della delega al Governo contenuta nell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n.  161 del 2017, di riforma del Codice antimafia (di cui al decreto legislativo n.  159 del 2011);
          valutata positivamente la finalità di intervenire su specifiche cause di incompatibilità, al fine di «evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria» (secondo quanto espresso dal citato articolo 33, al comma 3 della legge delega);
          preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera a), integra, con i nuovi commi 4-bis e 4-ter, il contenuto dell'articolo 35 del Codice antimafia, il quale – nei procedimenti di prevenzione patrimoniale antimafia – prevede la nomina da parte del tribunale che dispone il sequestro, oltre che del giudice delegato alla procedura, anche di un amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura ed eventualmente di un suo coadiutore;
          evidenziato come il nuovo comma 4-bis - in attuazione dello specifico criterio direttivo di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), della legge delega – introduce nei procedimenti di prevenzione un sistema di incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario (o di suo coadiutore), derivante da legami di parentela o da rapporti amicali o di natura affettiva con magistrati addetti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l'incarico;
          valutato altresì che il sistema di incompatibilità individuato, per quanto generalmente rispettoso della delega, potrebbe non risultare sufficientemente restrittivo, e dunque efficace, sotto il profilo delle cause di incompatibilità e delle modalità della vigilanza, nonché delle conseguenze derivanti dall'emersione di detta incompatibuilità;
          rilevata la presenza di una discrasia tra l'articolo 35.1, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, che menziona, con riferimento alle dichiarazioni di incompatibilità, il secondo grado di parentela tra l'incaricato ed i magistrati dell'intero distretto di corte d'appello, e l'articolo 35, comma 4-bis, del medesimo codice che prevede invece, tra le cause di incompatibilità, il rapporto di parentela entro il terzo grado;
          rilevata, pertanto, la necessità di sostituire, al citato articolo 35.1, comma 2, il riferimento al secondo grado di parentela con quello al terzo grado di parentela;Pag. 27
          richiamata altresì la questione, emersa nel corso del dibattito, concernente la mancata previsione di una causa di incompatibilità relativa ad un rapporto di debito o credito tra il professionista incaricato ed uno dei magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, causa invero contemplata per i casi di «incompatibilità diretta» tra il magistrato conferente l'incarico e l'incaricato stesso di cui al comma 3 dell'articolo 35 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
          evidenziato che su tale questione il Governo ha chiarito come lo schema di decreto legislativo non preveda come causa di incompatibilità l'ipotesi in cui sussista un rapporto di debito o credito tra il professionista incaricato ed uno dei magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, in quanto si tratta di «fattispecie estranea al perimetro fissato dalla legge delega»;
          richiamata inoltre la questione, emersa nel corso del dibattito, sull'incerta verifica della causa di incompatibilità introdotta dal comma 4-bis, dell'articolo 35 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introdotto dal presente provvedimento, che fa riferimento ad una condizione di «stabile convivenza» tra il singolo professionista e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;
          considerato che sulla richiamata questione il Governo ha chiarito che la nozione di «stabile convivenza» deve intendersi riferita a quella di «convivenza di fatto di cui alla legge n.  76 del 2016»;
          ritenuto, pertanto, che debba essere espressamente richiamata, al citato comma 4-bis, la nozione di convivenza di fatto di cui alla legge n.  76 del 2016;
          richiamata ulteriormente la questione, emersa nel corso del dibattito, concernente la mancata previsione di una specifica disciplina delle ipotesi di sopravvenienza delle incompatibilità;
          ricordato che, in proposito, il Governo ha sottolineato che lo scopo della normativa introdotta è esclusivamente quello di assicurare la trasparenza del conferimento degli incarichi e che la verifica delle cause di incompatibilità «non può che avvenire al momento della nomina, mentre non appare né utile, né giustificata in relazione allo scopo l'attribuzione di rilievo a relazioni sorte in epoca successiva»;
          richiamata, infine, la questione, emersa in Commissione, riguardante la mancata previsione di cause di incompatibilità che tengano conto dei rapporti associativi tra professionisti, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività legale mediante la costituzione di grandi studi professionali ovvero mediante la formazione di società tra professionisti, circostanza che potrebbe rivelarsi funzionale all'elusione dell'incompatibilità in caso di conferimento dell'incarico non al professionista che intrattiene i rapporti delineati dal predetto comma 4-bis, ma al suo collega di studio od al suo socio;
          evidenziato che su tale questione il Governo ha specificato che la legge delega «non attribuisce rilievo ai rapporti di associazione professionale o di società di professionisti (...) prevedendo quale causa di incompatibilità unicamente i rapporti tra il soggetto nominato ed un magistrato addetto all'ufficio cui appartiene il giudice che ha conferito l'incarico»;
          considerato, tuttavia, che la legge delega, sulla questione evidenziata, appare prevedere un sistema di incompatibilità relativo non propriamente al «soggetto nominato», bensì «agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali» e che tale definizione, spersonalizzando il soggetto destinatario della disposizione, Pag. 28possa consentire l'opportunità di menzionare anche i rapporti associativi tra professionisti;
          rilevato, pertanto, che potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che l'incompatibilità valga anche in caso del conferimento dell'incarico al collega di studio od al socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti;
          evidenziato, inoltre, che il nuovo comma 4-ter fornisce la definizione di ufficio giudiziario ai sensi del precedente comma 4-bis, specificando che, mentre l'incompatibilità sussiste sempre in presenza di ufficio organizzato in sezione unica, nel caso di più sezioni, il riferimento all'ufficio va inteso alla sezione alla quale appartengono i componenti del collegio;
          preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiunge al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione i nuovi articoli 35.1 e 35.2;
          evidenziato che l'articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, detta la nuova disciplina relativa alla dichiarazione circa l'assenza delle nuove situazioni di incompatibilità il cui obbligo di presentazione grava sull'amministratore giudiziario e sul suo coadiutore e che, sia nel caso in cui la dichiarazione non venga depositata che nel caso in cui dalla dichiarazione depositata «emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità», il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato;
          rilevata la necessità di precisare, al comma 1 del citato articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che in caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale deve segnalare tale circostanza al consiglio dell'ordine competente ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio del potere disciplinare e al presidente della corte di appello affinché ne dia notizia a tutti i giudici del distretto, prevedendo altresì, ove possibile, simili disposizioni per i casi di incompatibilità diretta tra magistrato conferente l'incarico ed il professionista, di cui all'articolo 35, comma 3, del predetto codice;
          evidenziato inoltre che l'articolo 35.2, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente schema di decreto, attua lo specifico criterio di delega che prevede la vigilanza del presidente della Corte d'appello sugli incarichi affidati ai professionisti e che tale vigilanza si concreta nella possibilità, per il presidente, di estrarre per via informatica i dati più rilevanti sulle incompatibilità contenute nelle dichiarazioni depositate dagli amministratori giudiziari;
          rilevato che, a tale riguardo, appare necessario precisare che la predetta attività di vigilanza comporta un controllo sulla totalità degli incarichi conferiti e non solo su un campione di essi;
          preso atto che i successivi articoli dello schema estendono ad altri professionisti nominati in specifiche procedure – nomine dei curatori fallimentari e dei loro coadiutori, dei commissari giudiziali dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché dei gestori della liquidazione e dei liquidatori nelle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento – la disciplina dell'incompatibilità introdotta dall'articolo 1 per gli amministratori giudiziari nei procedimenti di prevenzione;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) all'articolo 35 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto, al comma 4-bis, si sostituisca il requisito Pag. 29della stabile convivenza con il riferimento alla convivenza di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.  76;
          2) all'articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, al comma 1 si precisi che in caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale segnala la circostanza al consiglio dell'ordine competente ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della corte di appello affinché ne dia notizia a tutti i giudici del distretto, prevedendo altresì, ove possibile, simili disposizioni per i casi di incompatibilità diretta tra magistrato conferente l'incarico ed il professionista, di cui all'articolo 35, comma 3, del predetto codice;
          3) all'articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, al comma 2, tra le dichiarazioni che il soggetto incaricato deve rendere si faccia riferimento, anziché alla stabile convivenza, alla convivenza di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.  76 – conformemente a quanto indicato nella condizione n.  1) – e si indichi l'esistenza di rapporti di parentela entro il terzo grado, anziché entro il secondo grado, coerentemente con quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 35 del predetto codice, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato schema di decreto;
          4) all'articolo 35.2 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, sia sostituito il comma 2 con il seguente: «2. Il Presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n.  511»;

      e la seguente osservazione:
          a) con riferimento all'ipotesi di incompatibilità tra il singolo professionista in rapporti di amicizia, parentali ovvero di altro tipo con il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, si valuti l'opportunità di precisare che l'incompatibilità valga anche in caso del conferimento dell'incarico al collega di studio od al socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali. Atto n.  13.

PARERE APPROVATO

      La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (AG n.  13);
          ricordato che esso costituisce esercizio della delega al Governo contenuta nell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n.  161 del 2017, di riforma del Codice antimafia (di cui al decreto legislativo n.  159 del 2011);
          valutata positivamente la finalità di intervenire su specifiche cause di incompatibilità, al fine di «evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria» (secondo quanto espresso dal citato articolo 33, al comma 3 della legge delega);
          preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera a), integra, con i nuovi commi 4-bis e 4-ter, il contenuto dell'articolo 35 del Codice antimafia, il quale – nei procedimenti di prevenzione patrimoniale antimafia – prevede la nomina da parte del tribunale che dispone il sequestro, oltre che del giudice delegato alla procedura, anche di un amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura ed eventualmente di un suo coadiutore;
          evidenziato come il nuovo comma 4-bis – in attuazione dello specifico criterio direttivo di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), della legge delega – introduce nei procedimenti di prevenzione un sistema di incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario (o di suo coadiutore), derivante da legami di parentela o da rapporti amicali o di natura affettiva con magistrati addetti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l'incarico;
          valutato altresì che il sistema di incompatibilità individuato, per quanto generalmente rispettoso della delega, potrebbe non risultare sufficientemente restrittivo, e dunque efficace, sotto il profilo delle cause di incompatibilità e delle modalità della vigilanza, nonché delle conseguenze derivanti dall'emersione di detta incompatibuilità;
          rilevata la presenza di una discrasia tra l'articolo 35.1, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, che menziona, con riferimento alle dichiarazioni di incompatibilità, il secondo grado di parentela tra l'incaricato ed i magistrati dell'intero distretto di corte d'appello, e l'articolo 35, comma 4-bis, del medesimo codice che prevede invece, tra le cause di incompatibilità, il rapporto di parentela entro il terzo grado;
          rilevata, pertanto, la necessità di sostituire, al citato articolo 35.1, comma 2, il riferimento al secondo grado di parentela con quello al terzo grado di parentela;
          richiamata altresì la questione, emersa nel corso del dibattito, concernente Pag. 31la mancata previsione di una causa di incompatibilità relativa ad un rapporto di debito o credito tra il professionista incaricato ed uno dei magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, causa invero contemplata per i casi di «incompatibilità diretta» tra il magistrato conferente l'incarico e l'incaricato stesso di cui al comma 3 dell'articolo 35 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
          evidenziato che su tale questione il Governo ha chiarito come lo schema di decreto legislativo non preveda come causa di incompatibilità l'ipotesi in cui sussista un rapporto di debito o credito tra il professionista incaricato ed uno dei magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, in quanto si tratta di «fattispecie estranea al perimetro fissato dalla legge delega»;
          richiamata inoltre la questione, emersa nel corso del dibattito, sull'incerta verifica della causa di incompatibilità introdotta dal comma 4-bis, dell'articolo 35 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introdotto dal presente provvedimento, che fa riferimento ad una condizione di «stabile convivenza» tra il singolo professionista e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;
          considerato che sulla richiamata questione il Governo ha chiarito che la nozione di «stabile convivenza» deve intendersi riferita a quella di «convivenza di fatto di cui alla legge n.  76 del 2016»;
          ritenuto, pertanto, che debba essere espressamente richiamata, al citato comma 4-bis, la nozione di convivenza di fatto di cui alla legge n.  76 del 2016;
          richiamata ulteriormente la questione, emersa nel corso del dibattito, concernente la mancata previsione di una specifica disciplina delle ipotesi di sopravvenienza delle incompatibilità;
          ricordato che, in proposito, il Governo ha sottolineato che lo scopo della normativa introdotta è esclusivamente quello di assicurare la trasparenza del conferimento degli incarichi e che la verifica delle cause di incompatibilità «non può che avvenire al momento della nomina, mentre non appare né utile, né giustificata in relazione allo scopo l'attribuzione di rilievo a relazioni sorte in epoca successiva»;
          richiamata, infine, la questione, emersa in Commissione, riguardante la mancata previsione di cause di incompatibilità che tengano conto dei rapporti associativi tra professionisti, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività legale mediante la costituzione di grandi studi professionali ovvero mediante la formazione di società tra professionisti, circostanza che potrebbe rivelarsi funzionale all'elusione dell'incompatibilità in caso di conferimento dell'incarico non al professionista che intrattiene i rapporti delineati dal predetto comma 4-bis, ma al suo collega di studio od al suo socio;
          evidenziato che su tale questione il Governo ha specificato che la legge delega «non attribuisce rilievo ai rapporti di associazione professionale o di società di professionisti (...) prevedendo quale causa di incompatibilità unicamente i rapporti tra il soggetto nominato ed un magistrato addetto all'ufficio cui appartiene il giudice che ha conferito l'incarico»;
          considerato, tuttavia, che la legge delega, sulla questione evidenziata, appare prevedere un sistema di incompatibilità relativo non propriamente al «soggetto nominato», bensì «agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali» e che tale definizione, spersonalizzando il soggetto destinatario della disposizione, possa consentire l'opportunità di menzionare anche i rapporti associativi tra professionisti;
          rilevato, pertanto, che potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere Pag. 32che l'incompatibilità valga anche in caso del conferimento dell'incarico al collega di studio od al socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti;
          evidenziato, inoltre, che il nuovo comma 4-ter fornisce la definizione di ufficio giudiziario ai sensi del precedente comma 4-bis, specificando che, mentre l'incompatibilità sussiste sempre in presenza di ufficio organizzato in sezione unica, nel caso di più sezioni, il riferimento all'ufficio va inteso alla sezione alla quale appartengono i componenti del collegio;
          preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiunge al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione i nuovi articoli 35.1 e 35.2;
          evidenziato che l'articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, detta la nuova disciplina relativa alla dichiarazione circa l'assenza delle nuove situazioni di incompatibilità il cui obbligo di presentazione grava sull'amministratore giudiziario e sul suo coadiutore e che, sia nel caso in cui la dichiarazione non venga depositata che nel caso in cui dalla dichiarazione depositata «emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità», il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato;
          rilevata la necessità di precisare, al comma 1 del citato articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che in caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale deve segnalare tale circostanza al consiglio dell'ordine competente ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio del potere disciplinare e al presidente della corte di appello affinché ne dia notizia a tutti i giudici del distretto, prevedendo altresì, compatibilmente con il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, simili disposizioni per i casi di incompatibilità diretta tra magistrato conferente l'incarico ed il professionista, di cui all'articolo 35, comma 3, del predetto codice;
          evidenziato inoltre che l'articolo 35.2, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente schema di decreto, attua lo specifico criterio di delega che prevede la vigilanza del presidente della Corte d'appello sugli incarichi affidati ai professionisti e che tale vigilanza si concreta nella possibilità, per il presidente, di estrarre per via informatica i dati più rilevanti sulle incompatibilità contenute nelle dichiarazioni depositate dagli amministratori giudiziari;
          rilevato che, a tale riguardo, appare necessario precisare che la predetta attività di vigilanza comporta un controllo sulla totalità degli incarichi conferiti e non solo su un campione di essi;
          preso atto che i successivi articoli dello schema estendono ad altri professionisti nominati in specifiche procedure – nomine dei curatori fallimentari e dei loro coadiutori, dei commissari giudiziali dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché dei gestori della liquidazione e dei liquidatori nelle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento – la disciplina dell'incompatibilità introdotta dall'articolo 1 per gli amministratori giudiziari nei procedimenti di prevenzione,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          5) all'articolo 35 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto, al comma 4-bis, si sostituisca il requisito della stabile convivenza con il riferimento alla convivenza di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.  76;
          6) all'articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, inserito dall'articolo 1, comma 1, Pag. 33lettera b), del presente schema di decreto, al comma 1 si precisi che in caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale segnala la circostanza al consiglio dell'ordine competente ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della corte di appello affinché ne dia notizia a tutti i giudici del distretto, prevedendo altresì, compatibilmente con il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, simili disposizioni per i casi di incompatibilità diretta tra magistrato conferente l'incarico ed il professionista, di cui all'articolo 35, comma 3, del predetto codice;
          7) all'articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, al comma 2, tra le dichiarazioni che il soggetto incaricato deve rendere si faccia riferimento, anziché alla stabile convivenza, alla convivenza di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.  76 – conformemente a quanto indicato nella condizione n.  1) – e si indichi l'esistenza di rapporti di parentela entro il terzo grado, anziché entro il secondo grado, coerentemente con quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 35 del predetto codice, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato schema di decreto;
          8) all'articolo 35.2 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, sia sostituito il comma 2 con il seguente:
      «2. Il Presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n.  511»;

      e la seguente osservazione:
          b) con riferimento all'ipotesi di incompatibilità tra il singolo professionista in rapporti di amicizia, parentali ovvero di altro tipo con il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, si valuti l'opportunità di precisare che l'incompatibilità valga anche in caso del conferimento dell'incarico al collega di studio od al socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. Atto n.  11.

PARERE APPROVATO

      La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81CE (atto n.  11);
          considerato che:
              lo schema di decreto legislativo dà attuazione a una direttiva che fa parte del pacchetto «Aria pulita» presentato dalla Commissione europea nel 2013 con il quale l'esecutivo europeo ha delineato una strategia volta a migliorare la qualità dell'aria, fissando nuovi obiettivi in tale ambito fino al 2030;
              a tal fine la direttiva 2016/2284 sostituisce la direttiva 2001/81/CE che aveva fissato, a partire dal 2010, limiti massimi di determinati inquinanti atmosferici consentendo di realizzare in Italia e nel resto dell'Europa notevoli progressi in materia di qualità dell'aria;
              tuttavia la revisione della direttiva 2001/81/CE si è resa necessaria a causa del permanere di rischi elevati per la salute e per l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico che resta il principale fattore ambientale legato a malattie prevenibili e decessi prematuri nell'Unione europea, destinato a diventare, entro il 2050, la prima causa ambientale di mortalità a livello mondiale;
              lo schema di decreto in oggetto mira a ridurre, in conformità alla direttiva 2016/2284, le emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze (il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca e il particolato fine) per rispettare, entro il 2020 e il 2030, i livelli di emissioni stabiliti, prevedendo altresì l'attivazione del monitoraggio delle emissioni di una serie di altre sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione, nonché la raccolta di dati circa gli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
              l'articolo 4 dello schema di decreto stabilisce che il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sia predisposto entro il 30 settembre 2018 e che tuttavia, in ragione della complessità delle elaborazioni necessarie, sarebbe auspicabile una posticipazione di tale termine, coerente con l'impegno di trasmissione del programma alla Commissione europea entro il 1 aprile 2019, come stabilito dal successivo articolo 8;
          ritenuto che, all'articolo 5, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare la composizione numerica del tavolo di coordinamento dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che a fronte del numero massimo di cinque componenti delle amministrazioni regionali e locali non risulta espressamente specificato il numero dei rappresentanti di ciascuna delle amministrazioni Pag. 35centrali che partecipano al tavolo stesso;
          rilevato che:
              la legge n.132 del 2016 ha istituito il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'attività conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;
              andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del SNPA nei meccanismi delineati dallo schema di decreto legislativo sia per l'articolazione del Sistema sui due livelli, nazionale e regionale, entrambi chiamati dal provvedimento a svolgere funzioni, sia per le competenze del SNPA che, costituendo una base di conoscenza ed elaborazione già coordinata, potrebbero rivelarsi utili ai fini del tavolo di coordinamento per l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi tramite una rete di sistemi di monitoraggio, della consultazione pubblica prevista per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e dell'informazione al pubblico dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;
              l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n.  155 del 2010 prevede la cadenza quinquennale della predisposizione degli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, mentre l'articolo 6 ne stabilisce la cadenza quadriennale;
          ritenuto che sarebbe necessario perseguire congiuntamente e sinergicamente sia l'obiettivo di una migliore qualità dell'aria sia quello della lotta ai cambiamenti climatici, vista la stretta connessione fra i due temi;
          preso atto del parere espresso in data 19 aprile 2018 dalla Conferenza unificata;
          considerato che il provvedimento in esame assume una particolare rilevanza in quanto l'Italia è già coinvolta in due procedure di infrazione comunitaria, entrambe attualmente in fase di parere motivato per il mancato rispetto dei limiti di emissione del particolato e del biossido d'azoto, il cui esito sfavorevole comporterebbe un impatto particolarmente pesante per il nostro Paese,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) si preveda un coinvolgimento del SNPA ai fini della costituzione del tavolo di coordinamento per l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (articolo 5, comma 2) prevedendo in esso una rappresentanza di SNPA, ai fini della consultazione pubblica prevista per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (articolo 4, comma 4), nonché ai fini dell'informazione al pubblico dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (articolo 10);
          2) si preveda, nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento di cui all'articolo 4, comma 7, misure di riduzione delle emissioni per tutti i settori responsabili dell'inquinamento atmosferico, quali trasporti, industria, energia e riscaldamento civile così come richiamati dall'articolo 5, comma 4;

      e con le seguenti osservazioni:
          a) sia valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del SNPA ai fini: del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi tramite una partecipazione di SNPA nella fase di programmazione della rete di sistemi di monitoraggio (articolo 7);
          b) si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori risorse per assicurare un'efficiente Pag. 36attuazione delle misure previste dal presente provvedimento, partendo dalle attività di monitoraggio;
          c) si valuti l'opportunità di prevedere una posticipazione al 31 dicembre 2018 del termine previsto all'articolo 4 dello schema di decreto per la predisposizione del primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, e conseguentemente, del termine previsto per l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
          d) si valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 5, la composizione numerica del tavolo di coordinamento dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, specificando il numero dei rappresentanti di ciascuna delle amministrazioni centrali che partecipano al tavolo stesso;
          e) sia valutata l'opportunità di coordinare le previsioni dello schema di decreto legislativo con le prestazioni di sistema ad esse riconducibili inserite nel «Catalogo dei servizi del SNPA», elaborato nell'ambito del percorso di definizione dei LEPTA previsti dalla legge n.  132 del 2016;
          f) sia valutata l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 6 circa la cadenza quadriennale della predisposizione degli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, con la previsione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n.  155 del 2010 che invece prevede la cadenza quinquennale sia relativamente ai compiti statali che a quelli regionali;
          g) si valuti l'opportunità di inserire nelle premesse dello schema di decreto la necessità di perseguire congiuntamente e in maniera sinergica gli obiettivi fondamentali di una migliore qualità dell'aria e della lotta ai cambiamenti climatici;
          h) si valuti la necessità di intervenire sulla normativa degli incentivi e dei sussidi previsti nei settori responsabili delle emissioni inquinanti, a partire dal settore dei trasporti, con particolare riferimento alla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.  221;
          i) si valuti l'opportunità di prevedere una revisione delle politiche dei trasporti, specificando nel Programma nazionale che le misure e le strategie per la riduzione degli inquinanti vadano inserite tra le agevolazioni fiscali per gli interventi in materia di mobilità sostenibile, quali l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale da installare in aree private, l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale e per veicoli ibridi plug-in e full-cell, la realizzazione di ciclovie turistiche, nonché la promozione ed il sostegno a forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone e al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Atto n.  14.

PARERE APPROVATO

      La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate (Atto n.  14):
          condivise le finalità del provvedimento, che intende individuare misure volte a tutelare i lavoratori occupati dalle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché a sostenere la prosecuzione o la ripresa delle attività di tali imprese, che, in molti casi, faticano a sopravvivere una volta riportate nell'ambito del sistema legale;
          espresso apprezzamento per le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, che approntano forme di sostegno al reddito in casi di costanza e di cessazione di rapporti di lavoro con le imprese sequestrate e confiscate attraverso opportuni adattamenti della disciplina relativa ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
          rilevato che l'articolo 3 modifica la disciplina dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per operazioni finanziarie, prevista dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge di stabilità 2016, in favore di alcune categorie di imprese sequestrate e confiscate, nonché in favore delle imprese che ne rilevino i complessi aziendali, al fine di ampliarne gli ambiti di operatività e migliorarne l'efficacia;
          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo i quali:
              occorre aggiornare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 5, lettera a), e nell'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di tenere conto delle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1o marzo 2018, n.  21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n.  103;
              le esclusioni stabilite dall'articolo 1, comma 5, lettera b), sono state limitate ai soli soggetti legati da rapporti di lavoro con il proposto, considerato che tali rapporti rilevano ordinariamente nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione;
              le disposizioni di cui all'articolo 2 devono trovare applicazione anche con riferimento ai casi in cui i rapporti di lavoro siano risolti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              in considerazione della limitata disponibilità di risorse finanziarie e della finalità dell'indennità di cui all'articolo 2, appare congruo prevederne la destinazione ai soli soggetti in stato di disoccupazione, in conformità alla normativa che disciplina la NASpI;
              all'articolo 2, l'intervento di sostegno ai lavoratori, in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, riguarda quei lavoratori che, a causa delle violazioni alla legislazione in materia di Pag. 38lavoro e previdenza sociale commesse dal datore di lavoro, non hanno i requisiti per accedere alla NASpI;
              all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe richiamare il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.  22 del 2015, anziché il comma 1, giacché l'importo massimo mensile della NASpI, a cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo 2 del presente schema di decreto, è fissato proprio dal comma 2 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo;
              all'articolo 7, comma 3, occorre sopprimere il riferimento all'assegnazione delle risorse sulla base del criterio dell'ordine cronologico di fruizione del beneficio, in quanto derivante da una precedente formulazione del testo;
          ritenuto opportuno riformulare l'articolo 1, comma 5, al fine di estendere le esclusioni previste dalla lettera b) del medesimo comma anche al coniuge dei soggetti di cui alla precedente lettera a), nonché alle parti dell'unione civile, parenti, affini e conviventi di tali ultimi soggetti;
          evidenziata l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) e c), al fine di non escludere dai sostegni di cui agli articoli 1 e 2 i lavoratori che, pur avendo concretamente partecipato alla gestione dell'azienda sequestrata, abbiano agito per evitare che si giungesse a comportamenti illeciti;
          rilevata la necessità, all'articolo 2, comma 1, recante misure di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di fare riferimento non solo alle previsioni del programma di prosecuzione, ma anche a quelle di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, recante misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
          segnalata l'opportunità di estendere il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2 anche ai dipendenti per i quali il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto e che non abbiano i requisiti per accedere alla NASpI;
          ritenuto che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che la presentazione dell'istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 sia comunicata anche al Pubblico ministero procedente e al giudice che ha disposto il sequestro o la confisca, in modo da garantire una loro più puntuale informazione in ordine alle attività in corso;
          ritenuto altresì che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'articolo 5, comma 1, non siano opponibili, oltre che nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, che, successivamente, subentrino nell'assegnazione dell'azienda;
          evidenziata l'esigenza di prevedere, eventualmente anche nell'ambito del decreto di cui all'articolo 7, comma 2, un monitoraggio degli oneri derivanti dalle misure previste dal provvedimento, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti previsti e di valutare la possibilità di modulare la durata dei trattamenti di cui all'articolo 1 tenendo conto delle diverse dimensioni e tipologie di imprese interessate e, conseguentemente, dei tempi e della complessità delle procedure tese a garantire la prosecuzione o la ripresa delle loro attività, anche in vista dell'adozione di eventuali successivi provvedimenti che dispongano un'estensione a regime degli interventi di cui agli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto;
          ritenuto, inoltre, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che, ai fini dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente schema di decreto, nella nozione di «azienda» siano ricomprese anche le aziende composte da più unità produttive;Pag. 39
          rilevata, infine, la necessità di riformulare il comma 4 dell'articolo 7, richiamando espressamente – laddove vengono citate le risorse finanziarie già stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n.  208 del 2015 – l'incremento delle risorse medesime disposto dall'articolo 1, comma 612, della legge n.  232 del 2016,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1o marzo 2018, n.  21, si provveda ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 5, lettera a), e nell'articolo 3, comma 1, lettera a), richiamando, nel primo caso, l'articolo 416-bis.1 del codice penale e, nel secondo caso, l'articolo 240-bis del codice penale, l'articolo 301, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43, e l'articolo 85-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309;
          2) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: è risolto dall'amministratore giudiziario aggiungere le seguenti: o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dell'amministratore giudiziario medesimo aggiungere le seguenti: o dell'Agenzia;
          3) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di prosecuzione aggiungere le seguenti: o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159;
          4) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 4, comma 1, con le seguenti: all'articolo 4, comma 2,;
          5) all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità di cui al primo periodo è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150;
          6) all'articolo 7, comma 3, sopprimere le parole: o di fruizione del beneficio;
          7) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: a copertura dell'intervento di cui all'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, come incrementate dall'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n.  232;

      e con le seguenti osservazioni:
          a) si valuti l'opportunità di considerare, ai fini della concessione di strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende sequestrate e confiscate, esclusivamente rapporti di lavoro che presentino una durata minima da individuare con il presente provvedimento, al fine di escludere la costituzione di rapporti di lavoro fittizi in data prossima al sequestro o alla confisca finalizzati alla fruizione dei sostegni previsti;
          b) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 5, al fine di:
              specificare il grado di parentela o di affinità rilevante ai fini dell'esclusione dai benefici di cui agli articoli 1 e 2 dello schema;
              prevedere che l'esclusione dai benefici di cui agli articoli 1 e 2 si applichi anche nei confronti del coniuge di uno soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 5, nonché della parte dell'unione civile, dei parenti, degli affini e delle persone con essi conviventi, ove risulti che Pag. 40il loro rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
              prevedere che la concreta partecipazione alla gestione dell'azienda, che esclude la possibilità di richiedere il trattamento di sostegno al reddito, debba essere fondata su un preventivo accertamento giudiziale;
          c) con riferimento all'articolo 1, comma 5, lettere b) e c), si valuti l'opportunità di non escludere dai sostegni di cui agli articoli 1 e 2 i lavoratori che, pur avendo concretamente partecipato alla gestione dell'azienda sequestrata e confiscata, abbiano posto in essere atti di dissenso rispetto alla medesima gestione;
          d) si valuti l'opportunità di estendere il riconoscimento del sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 1, anche ai lavoratori per i quali il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto e che non abbiano i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI, prevedendo che le risorse destinate al medesimo sostegno siano assegnate sulla base di un'unica graduatoria che comprenda sia i lavoratori irregolari sia quelli regolari, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
          e) si valuti l'opportunità di prevedere che i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'articolo 5, comma 1, non siano opponibili, oltre che nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, che, successivamente, subentrino nell'assegnazione dell'azienda;
          f) con riferimento all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che l'autorità amministrativa procedente comunichi la presentazione dell'istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 anche al Pubblico ministero procedente e al giudice che ha disposto il sequestro o la confisca;
          g) si valuti l'opportunità di prevedere, eventualmente anche nell'ambito del decreto di cui all'articolo 7, comma 2, un monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in modo da consentire di verificare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 e l'adeguatezza degli stanziamenti finalizzati alla loro attuazione, nonché di valutare possibili modifiche di tali disposizioni, considerando in particolare la possibilità di estendere e differenziare la durata dei trattamenti di cui all'articolo 1 tenendo conto delle diverse dimensioni e tipologie di imprese interessate e, conseguentemente, dei tempi e della complessità delle procedure tese a garantire la prosecuzione o la ripresa delle loro attività;
          h) si valuti l'opportunità di precisare che, ai fini dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente schema di decreto, nella nozione di «azienda» siano ricomprese anche le aziende composte da più unità produttive.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. Atto n.  15.

PARERE APPROVATO

      La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (Atto n.  15);
          premesso che:
              secondo quanto indicato nel considerando n.  5 della direttiva oggetto di recepimento, essa si prefigge lo scopo di agevolare ulteriormente la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea migliorando l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari degli iscritti a tali regimi previdenziali;
              nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in oggetto si evidenzia che, sulla base di una ricognizione delle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento e di quelle impartite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), si rende necessario procedere ad un recepimento solo parziale delle disposizioni della direttiva 2014/50/UE, giacché parte della relativa disciplina è già incorporata in quella nazionale vigente;
              al citato recepimento si provvede attraverso opportune modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, che reca la disciplina di carattere generale della previdenza complementare;
              l'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema dispone che il requisito della partecipazione quinquennale alla forma pensionistica complementare, necessario per l'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica, sia ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea;
          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che – con riferimento alla prospettata possibilità di ridurre a tre anni per tutti i lavoratori il tempo minimo di permanenza nel fondo di previdenza complementare – ha evidenziato l'esigenza di assumere come riferimento la ratio ispiratrice del provvedimento, che prevede il recepimento della direttiva 2014/50/UE, volta ad accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici;
          rilevata tuttavia la necessità di definire, compatibilmente con il rispetto della direttiva 2014/50/UE e dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, una disciplina uniforme per tutti i lavoratori ai fini dell'accesso alla pensione complementare, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea o permangono sul territorio nazionale;
          rilevata la necessità di formulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo Pag. 422 dello schema in termini conformi alla prassi consolidata, prevedendo che gli uffici interessati provvedano all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) sia modificato l'articolo 1, comma 1, compatibilmente con il rispetto della direttiva 2014/50/UE e dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, sostituendo la lettera a), con la seguente: a) All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, le parole: «con almeno cinque anni» sono sostituite con le seguenti; «con almeno tre anni»;
          2) sia modificato l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituendo le parole: «utilizzano» con le seguenti: «provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle».