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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2018
39.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00191 Paxia: Sulle iniziative per il contrasto della contraffazione e la tutela del «made in Italy».

TESTO DELLA RISPOSTA

      Rispondo al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti rappresentando quanto segue.
      Riguardo al « Made in Italy», voglio evidenziare che l'ultimo rapporto OCSE, uscito a fine giugno, rileva che in Italia il commercio mondiale di beni contraffatti, dalle borse di lusso ai prodotti alimentari, ha un impatto sull'economia pari a circa l'1-2 per cento del PIL in termini di mancate vendite.
      Il valore dei beni italiani contraffatti, venduti nel mondo nel 2013, era pari a oltre 35 miliardi di euro, il 4,9 per cento delle vendite di prodotti manifatturieri italiani, causando oltre 25 miliardi di mancate vendite.
      L'impegno del Governo per il futuro è quello di difendere le nostre produzioni che da sempre sono sinonimo di qualità in ogni parte del mondo.
      Tuteleremo le nostre eccellenze, ostacolando le contraffazioni, le violazioni dei marchi e la circolazione dei falsi e, laddove sia possibile, prevedendo la dichiarazione di origine dei prodotti (rendendoli tracciabili attraverso apposita etichettatura).
      Il tutto, anche attraverso la definizione di politiche di sensibilizzazione, azioni strategiche ed interventi finalizzati ad innalzare la consapevolezza dei consumatori e delle imprese sui richiamati danni derivanti dalle violazioni dei diritti di Proprietà Industriale, al fine di ridurre la domanda di beni contraffatti e, conseguentemente, depotenziare l'offerta di fake goods.
      Il Ministero è dunque impegnato in campagne di comunicazione, nonché in attività di formazione/informazione rivolte a diversi target, al fine di rendere più consapevoli i cittadini e, in particolare, le giovani generazioni che si approcciano a tale realtà.
      Proprio a questo riguardo, il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il «Protocollo di Intesa per la realizzazione di iniziative di formazione contro la contraffazione e l’Italian Sounding rivolte ai giovani» per innalzare e potenziare il livello di efficacia delle azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte agli studenti.
      La nostra volontà è quella di diffondere una cultura basata sull'informazione e sulla trasparenza, affinché ognuno sia in grado di compiere scelte di acquisto sempre più consapevoli, da un punto di vista qualitativo oltre che quantitativo.
      In relazione, invece, alla fornitura di servizi alle imprese, finalizzati a dotare soprattutto le piccole e medie imprese di strumenti atti a tutelare i propri asset intangibili, segnalo che è stato reso operativo uno «sportello» di assistenza gratuita alle medesime, per supportarle nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche, anche di tracciabilità, più adeguate alla prevenzione.
      Si fa altresì presente che, sul sito del Ministero, sono a disposizione degli utenti alcuni servizi tra i quali si segnala la Linea diretta anticontraffazione che riceve segnalazioni da parte di cittadini relative a violazioni di diritti di proprietà industriale, anche grazie ad una app che consente di inviare foto delle merci contraffatte.Pag. 105
      Inoltre, informo che a livello comunitario, il Ministero partecipa all'Osservatorio sulla violazione dei diritti di proprietà industriale presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO), mentre a livello nazionale si sottolinea la funzione strategica di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC).
      Ricordo, altresì, che nell'ambito della strategia promozionale che va sotto il nome di Piano Straordinario per il Made in Italy e l'Attrazione degli investimenti, è stata data particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni di qualità del brand Made in Italy, sia in termini di sostegno alla penetrazione sui mercati esteri dei prodotti medesimi, sia in termini di azioni di sensibilizzazione e comunicazione multicanale dell'eccellenza e della salubrità delle produzioni agroalimentari italiane, a contrasto del fenomeno del cosiddetto « Italian Sounding», ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti non riconducibili al nostro Paese.
      Tale fenomeno rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare. È indispensabile, infatti, sostenere «a sistema» la maggior presenza sugli scaffali della grande distribuzione organizzata di quanti più prodotti italiani di qualità possibile, risultando del tutto evidente che tale disponibilità è il primo e miglior contrasto ai prodotti « fake italian».
      Infine, questo Governo si sta impegnando anche nel combattere la delocalizzazione delle Aziende italiane, come dimostra l'entrata in vigore del decreto-legge n.  87 del 2018 (cosiddetto Decreto Dignità), consapevole del fatto che gran parte dei rischi legati alla contraffazione derivano dallo spostamento della produzione di prodotti italiani all'estero. La delocalizzazione, infatti, è un fenomeno allarmante sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, se si pensa che il numero delle partecipazioni all'estero delle Aziende italiane è aumentato dal 2009 al 2015 del 12,7 per cento e che, quando un'Azienda delocalizza porta fuori dall'Italia, non solo gli impianti ed il proprio mercato, ma anche il « know-how», ossia tutto il bagaglio di esperienze e conoscenze accumulato negli anni con il concorso determinante delle maestranze italiane.

Pag. 106

ALLEGATO 2

5-00192 Moretto: Sugli orientamenti del Governo in merito al progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP).

TESTO DELLA RISPOSTA

      Il gasdotto TAP è l'ultima parte del progetto « Southern Corridor» (o Corridoio Sud) che prevede di portare in Turchia, Grecia, Albania, Bulgaria e in Italia le risorse di gas dai giacimenti nel Mar Caspio. Pertanto il Southern Corridor è costituito da tre progetti (SCP, che collega Azerbaijan, Georgia e Turchia, il TANAP che traversa l'intera Turchia fino al confine greco, e il TAP dal confine turco-greco fino alla Puglia).
      Così come rilevato dall'onorevole interrogante, (che conosce bene il tema visto che il progetto è stato portato avanti nella scorsa legislatura dal governo sorretto dalla maggioranza di cui gli onorevoli interroganti facevano parte), le motivazioni che hanno determinato da parte dei precedenti governi il sostegno dell'Italia e dell'Europa al Corridoio Sud sono state la sicurezza degli approvvigionamenti tramite la diversificazione delle fonti e delle rotte di provenienza del gas, al fine di ridurre la dipendenza dal gas russo, e l'interesse ad aumentare l'offerta e il numero di fornitori in concorrenza sui mercati.
      Preliminarmente vorrei premettere che, stante l'attuale struttura del sistema energetico nazionale, la risorsa gas nei prossimi anni potrebbe svolgere comunque un ruolo come fonte di transizione verso la decarbonizzazione, anche come backup delle fonti rinnovabili variabili, supportando l'uscita dal carbone per la generazione elettrica, con un suo uso crescente nei trasporti pesanti e marittimi sotto forma di gas liquefatto – GNL –.
      Come noto, per il TAP è stato firmato nel 2013 un Accordo intergovernativo tra Grecia, Albania e Italia, ratificato dai tre Parlamenti, che obbliga le parti al supporto al progetto e alla collaborazione. Inoltre esso risulta essere parte dell'elenco dei gasdotti di interesse comune europeo stabilito da uno specifico Regolamento UE (Reg. 347/2013) che, parimenti, ne prevede il supporto da parte degli stati membri.
      Sempre nel corso del 2013 sono stati firmati i contratti di fornitura per 25 anni di gas azero; contratti firmati tra il consorzio di sfruttamento del gas azero del deposito denominato shah deniz 2 con varie società di cui alcune italiane.
      In merito alle forniture di gas verso l'Italia si deve rilevare come il contratto con l'Algeria che fornisce gas al nostro Paese attraverso il gasdotto Transmed, sia in fase di ridefinizione e che uno dei due tubi paralleli che costituiscono il gasdotto TENP che porta il gas verso il punto d'ingresso di passo gries sia stato messo fuori servizio con possibili ripercussioni sulla capacità d'importazione di gas proveniente dal nord europa.
      Infatti, dall'inverno 2017, per la messa fuori uso in Germania di una delle due linee del gasdotto TENP che collega tramite la Svizzera il mercato italiano a quello liquido nord europeo, si è dimezzata la possibilità di import da Olanda e Norvegia. Inoltre prendo atto che i contratti di importazione dall'Algeria sono in corso di rinegoziazione, e, al momento, potrebbero essere rinnovati per volumi ridotti rispetto agli attuali. L'effetto com- binato di queste due criticità, unito alla precarietà della situazione dell'import dalla Libia, riduce i margini di sicurezza del sistema italiano nel caso si verifichino, come accaduto negli ultimi inverni, periodi di forte domanda di gas.Pag. 107
      Nel 2015 il Ministro pro tempore dello sviluppo economico, ha firmato il decreto di autorizzazione di TAP consentendone l'inizio dei lavori.
      Sempre nel 2015, successivamente alla firma di cui sopra, la società SNAM è entrata a far parte della compagine azionaria di TAP di cui oggi possiede il 20 per cento.
      Nel corso del 2016 la società SAIPEM si è aggiudicata la gara per la parte off-shore del gasdotto in adriatico.
      Evidenzio ancora che il TAP, come risulta anche dal sito della società, è ad uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 72 per cento.
      Il primo gas azero è arrivato in Turchia lo scorso 12 giugno attraverso il TANAP; l'arrivo del gas in Italia è invece previsto nel 2020.
      Il TAP rappresenta un dossier molto delicato, la cui realizzazione sul suolo italiano ha dato luogo a numerose e spesso drammatiche manifestazioni di protesta a diversi livelli istituzionali. Desidero precisare che il dossier sul gasdotto in questione non è ancora sul tavolo del Governo dovendo provvedere ad una attenta e precisa analisi dei dati sia di carattere economico e finanziario che di quelli ambientali e territoriali al fine di pervenire ad una corretta analisi costi benefici.
      Il Governo si impegna comunque a porre la massima attenzione, alla valutazione degli impatti sociali ed ambientali che ne deriveranno, e fermo restando che tutti i soggetti coinvolti continueranno ad essere partecipi alla problematica evidenziata.

Pag. 108

ALLEGATO 3

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

      La X Commissione,
          esaminato il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (C. 924 Governo);
          preso atto che l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014;
          ritenuto che le norme di cui al citato articolo 5 non debbano trovare applicazione nei casi di internazionalizzazione ovvero di espansione al di fuori del proprio mercato nazionale di un'impresa che percepisce contributi pubblici espressamente previsti per tale scopo, purché non vengano ridotti i livelli occupazionali della medesima impresa e delle imprese da essa controllate sul territorio nazionale e europeo;
          rilevato, in particolare, che il comma 4 del medesimo articolo 5 mantiene ferma l'applicazione, per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, dalla disciplina previgente, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui alle norme del citato articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014;
          evidenziato, al riguardo, che il riferimento del sopra ricordato comma 4, dell'articolo 5, alla normativa previgente – in particolare quella contenuta nell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014 – fa ritenere che le disposizioni in esame determinino un superamento della disciplina esistente in materia, che, peraltro, non viene abrogata espressamente;
          osservato che il decreto-legge fa riferimento alla revoca – in caso di delocalizzazione – dell’«aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio», non specificando ulteriormente le tipologie di contributi pubblici di sostegno, in cui l'aiuto si sostanzia, che sono oggetto di revoca;
          ricordato che la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014, invece, individua le tipologie di contributi pubblici oggetto di revoca, richiamando quelli in conto capitale erogati in favore delle imprese;
          rilevato che l'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
          sottolineato, in particolare, che il comma 2 del citato articolo 7 stabilisce che, se nel periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento;Pag. 109
          fatto presente che tale recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi;
          rilevato che la legge n.  2015 del 2017 ha prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Impresa 4.0, che si applica a chi usufruisce dell'iperammortamento,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:
          all'articolo 5, le Commissioni di merito apportino le necessarie modifiche finalizzate a ben distinguere i fenomeni di delocalizzazione cosiddetta «selvaggia» dai casi di internazionalizzazione evitando, in tal modo, il rischio di esiti applicativi della norma difformi dal suo scopo;
          e con le seguenti osservazioni:
              a) all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di «aiuto di Stato» e che possono essere oggetto di revoca in caso di delocalizzazione;
              b) all'articolo 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se nel caso di revoca dell'iperammortamento, detta revoca si estende anche all'ulteriore agevolazione riguardante i beni immateriali.

Pag. 110

ALLEGATO 4

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La X Commissione,
          esaminato il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (C. 924 Governo);
          preso atto che l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014;
          ritenuto che le norme di cui al citato articolo 5 non debbano trovare applicazione nei casi di internazionalizzazione ovvero di espansione al di fuori del proprio mercato nazionale di un'impresa che percepisce contributi pubblici espressamente previsti per tale scopo, purché non vengano ridotti i livelli occupazionali della medesima impresa e delle imprese da essa controllate sul territorio nazionale e europeo;
          rilevato, in particolare, che il comma 4 del medesimo articolo 5 mantiene ferma l'applicazione, per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, dalla disciplina previgente, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui alle norme del citato articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014;
          evidenziato, al riguardo, che il riferimento del sopra ricordato comma 4, dell'articolo 5, alla normativa previgente – in particolare quella contenuta nell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014 – fa ritenere che le disposizioni in esame determinino un superamento della disciplina esistente in materia che, peraltro, non viene abrogata espressamente;
          osservato che il decreto-legge fa riferimento alla revoca – in caso di delocalizzazione – dell’»aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio», non specificando ulteriormente le tipologie di contributi pubblici di sostegno in cui l'aiuto si sostanzia, che sono oggetto di revoca;
          ricordato che la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014, invece, individua le tipologie di contributi pubblici oggetto di revoca, richiamando quelli in conto capitale erogati in favore delle imprese;
          rilevato che l'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
          sottolineato, in particolare, che il comma 2 del citato articolo 7 stabilisce che, se nel periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento;Pag. 111
      fatto presente che tale recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi;
          rilevato che la legge n.  2015 del 2017 ha prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Impresa 4.0, che si applica a chi usufruisce dell'iperammortamento,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:
          a) all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare le necessarie modifiche finalizzate a ben distinguere i fenomeni di delocalizzazione cosiddetta «selvaggia» dai casi di internazionalizzazione evitando, in tal modo, il rischio di esiti applicativi della norma difformi dal suo scopo;
          b) al medesimo articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di «aiuto di Stato» e che possono essere oggetto di revoca in caso di delocalizzazione;
          c) all'articolo 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se nel caso di revoca dell'iperammortamento, detta revoca si estenda anche all'ulteriore agevolazione riguardante i beni immateriali.

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ALLEGATO 5

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI MORETTO, BENAMATI, BONOMO, MANCA, MOR, NARDI, NOJA E ZARDINI

      La X Commissione,
      esaminato il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (C. 924 Governo);
      premesso che:
              l'impostazione in materia di politica industriale adottata dal Governo nel provvedimento in esame delinea un quadro complessivamente sfavorevole allo sviluppo del sistema produttivo e imprenditoriale italiano, con effetti non adeguatamente valutati e financo controproducenti rispetto agli obiettivi che il Governo assegna al decreto;
              in particolare in materia di delocalizzazioni, che costituiscono un fenomeno in realtà complesso nel quadro delle catene globali del valore e che tra l'altro – stando ai dati ufficiali forniti dagli osservatori internazionali – non è in aumento bensì ha toccato il livello più basso dal 2008, il decreto in esame si basa su un approccio troppo semplicistico e punitivo, che rischia di produrre più svantaggi che vantaggi e risulta decisamente dissonante rispetto al potenziale processo di rilocalizzazione delle attività produttive precedentemente delocalizzate stimolato dagli strumenti e le politiche adottate in questi anni per favorire gli investimenti in Italia;
              nello specifico, le misure in materia di delocalizzazioni contenute nel provvedimento in esame, con la revoca dei finanziamenti e un forte apparato sanzionatorio nei confronti delle imprese che trasferiscano la produzione al di fuori della UE entro un periodo di cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento agevolato, risultano poco chiare e inefficienti;
              tali misure mancano della necessaria chiarezza nella definizione delle condizioni e dei presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie, mancanza di chiarezza che potrebbe generare una mole enorme di contenziosi;
              in linea generale non si opera una chiara distinzione tra processi di delocalizzazione incontrollati e selvaggi, volti a sfruttare in maniera opportunistica gli strumenti agevolativi e gli aiuti economici, dai casi di limitato rilievo economico o dai processi virtuosi di internazionalizzazione delle imprese;
              la distinzione tra i processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa da eventuali comportamenti opportunistici per chi sposta la produzione in altri paesi è un tema peraltro già affrontato dal decreto legislativo 123 del 1998 (Governo Prodi), che detta i principi che regolamentano gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive e riguarda tutte le forme di sostegno – incentivi, contributi, ecc. prevedendone la revoca nei confronti delle imprese che cedano i beni acquistati con l'aiuto pubblico o li utilizzino per scopi o in siti produttivi diversi (quindi delocalizzandoli) da quelli per i quali il sostegno è stato concesso;Pag. 113
              il provvedimento in esame, inoltre, interviene integrando e irrigidendo la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelli a finalità regionale, che potrebbe finire con il penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese;
              sempre in tema di delocalizzazione, le misure per il recupero dei benefici fiscali connessi all'iperammortamento qualora i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, anche se appartenenti alla stessa impresa, rischiano di ostacolare il considerevole flusso di investimenti registrato negli ultimi anni anche grazie alle misure previste dal Piano Industria 4.0;
              il provvedimento in esame nel complesso si basa su una concezione sostanzialmente negativa dell'attività d'impresa e punitiva per gli investitori, rispetto alla politica economica e industriale portata avanti negli ultimi cinque anni, che invece ha puntato a ricreare, con successo – alla luce dei dati relativi agli investimenti produttivi e all'export relativi al 2017 – , le condizioni di attrattività del nostro Paese costruendo le condizioni per gli investimenti produttivi, attraverso la riduzione del carico fiscale sull'attività d'impresa e il sostegno dello sviluppo tecnologico, mediante un programma organico di sviluppo con il Piano Industria 4.0, attuato a partire dalla Legge di Bilancio 2017, nonché la funzionalità degli strumenti di accesso al credito, in particolare mediante il Fondo di garanzia per le PMI, e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia;
              il rischio d'impresa può e deve essere aiutato da normative fiscali e regolamentazioni del lavoro omogenee, almeno a livello europeo, che evitino il dumping fiscale e sociale, che semplifichino la burocrazia, snelliscano i procedimenti giudiziari, migliorino le infrastrutture, riducano i costi, sostengano la ricerca, l'innovazione, la formazione e la conoscenza e può essere valorizzato con misure e strumenti che puntino sulla collaborazione tra pubblico e privato in un'ottica collaborativa e complementare, come Invitalia, la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale, il Fondo Venture per interventi in Startup innovative, il Fondo di Sviluppo PMI per la nascita ed il consolidamento della piccola e media impresa localizzata operativamente nel Mezzogiorno e il Fondo anti-delocalizzazione per contrastare processi di deindustrializzazione, la cui dotazione è stata recentemente aumentata;
              il testo del decreto è profondamente incoerente con gli obiettivi annunciati;

      esprime

PARERE CONTRARIO