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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 ottobre 2018
71.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. (Doc. LVII, n.  1-bis, Annesso e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VI Commissione Finanze,
          esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n.  1-bis, Allegati e Annesso);
          ricordato che la Nota di aggiornamento, ai sensi dell'articolo 10-bis della la legge n.  196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), reca l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici e delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio ECOFIN relative al Programma di stabilità e al Piano nazionale di riforma (PNR), nonché l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici;
          rammentato che le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per il 2018 rivolte all'Italia dalla Commissione europea concernono, tra l'altro, le riforme fiscali e il potenziamento dei sistemi elettronici di fatturazione e pagamento, la riduzione della pressione fiscale sul lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati, nonché la riduzione dello stock dei crediti deteriorati e gli incentivi alla ristrutturazione e al risanamento dei bilanci delle banche;
          tenuto conto che la Nota prevede, a completamento della manovra di bilancio 2019-2021, la presentazione di 12 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra i quali meritano di essere segnalati un disegno di legge recante misure a favore delle start up innovative (c.d. Fondo venture capital per start up innovative), un disegno di legge recante misure a favore dei soggetti coinvolti dalla crisi del sistema bancario (c.d. Fondo ristoro a favore dei soggetti truffati), un disegno di legge recante introduzione di misure fiscali agevolate per le società che riducono le emissioni inquinanti (c.d. Ires verde), nonché un disegno di legge delega di riordino del settore dei giochi;
          considerato che la Nota fissa l'obiettivo di indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo strutturale costante al -1,7 per cento del PIL in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021;
          preso atto nel contempo che il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2018 e successivi delineato nella Nota prevede una crescita del PIL reale pari all'1,5 per cento nel 2019 e all'1,6 per cento nel 2020;
          rammentato che tale previsione include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2018, quali la sterilizzazione degli aumenti delle imposte indirette previste dalle clausole di salvaguardia, l'introduzione di misure volte alla riduzione Pag. 95della povertà e al sostegno dell'occupazione giovanile (il reddito di cittadinanza e riforma dei Centri per l'Impiego, la previsione di nuove modalità di pensionamento anticipato), la prima fase dell'introduzione della «flat tax» per piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi, nonché ulteriori misure, tra le quali lo stanziamento di risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie emerse nel corso degli ultimi anni;
          preso atto, in particolare, che il Governo – anche richiamando sul punto l'approvazione da parte del Parlamento, lo scorso 19 giugno 2018, della risoluzione sul DEF – intende procedere alla totale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 e alla riduzione per il biennio 2020-2021, prefiggendosi altresì di presentare, nel Programma di Stabilità 2019, un piano di intervento volto a sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa corrente e di potenziamento dell'attività di riscossione delle imposte;
          evidenziato come, in tema di politica fiscale, il Governo – anche in risposta alle citate raccomandazioni della Commissione europea – intenda semplificare il sistema di tassazione diretta e indiretta, riducendo allo stesso tempo la pressione fiscale su imprese e famiglie, ed intervenendo, a partire dal 2019, sulla tassazione delle imprese, sostenendo nella prima fase le attività di minori dimensioni svolte da imprenditori individuali, artigiani e lavoratori autonomi; ciò anche in considerazione del fatto che la graduale introduzione della flat tax per professionisti e piccole imprese debba intendersi come una forma di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro;
          rilevato che a tali misure si affianca la riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi corrispondenti agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e nuove assunzioni, allo scopo di incentivare gli investimenti e gli incrementi occupazionali, applicata a tutte le imprese, con la conseguente futura abrogazione dell'IRI – Imposta sul Reddito Imprenditoriale (IRI) e dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE);
          rimarcato che, per quanto concerne la lotta all'economia sommersa, il Governo intende contrastare l'evasione potenziando tutti gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, sfruttando l'applicazione di nuove tecnologie per effettuare controlli mirati, ivi compresa la fatturazione elettronica; in tale quadro il Governo intende varare altresì un decreto-legge sulla «pace fiscale», con l'obiettivo di completare il percorso di chiusura delle posizioni debitorie ancora aperte, per consentire che l'attività di riscossione ordinaria riprenda con sempre maggiore efficienza, anche a tal fine favorendo la chiusura delle liti pendenti;
          considerato che nella Nota il Governo si impegna inoltre ad utilizzare la leva fiscale per una serie di interventi a sostegno di politiche specifiche, quali politiche fiscali a favore di famiglie con figli e revisione dell'Isee; proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e regime fiscale di vantaggio per le aziende che implementano strategie di riduzione dell'inquinamento; meccanismi fiscali premianti per la riduzione dei rifiuti e l'economia circolare; no tax area per ampliare la platea di studenti universitari beneficiari dell'esenzione; riordino dei tax credit ristrutturazione e digitalizzazione e ridefinizione della imposta di soggiorno, come effettiva tassa di scopo a sostegno del turismo locale e nazionale, nonché del regolamento sugli affitti brevi;
          rilevato inoltre come la Nota indichi la valorizzazione del patrimonio pubblico quale parte integrante della strategia economica e di bilancio, che occorre sviluppare attraverso la cessione dei cespiti più appetibili e, per gli immobili utilizzati a fini istituzionali, attraverso una gestione più economica ed efficiente;Pag. 96
          sottolineato, con riferimento alle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea per quanto attiene al settore bancario e finanziario, che il Governo intende rendere pienamente effettivo il principio costituzionale della tutela del risparmio, avviando un processo di rimborso a favore dei risparmiatori che hanno investito in strumenti di banche sottoposte ad azione di risoluzione in violazione delle regole che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento, nonché valutando la possibilità di introdurre una nuova normativa relativa al fondo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (cd. «GACS»), e contribuendo fattivamente alla discussione in corso sul completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione del mercato dei capitali;
          considerata l'intenzione del Governo di portare a termine il completamento della riforma delle cooperative e banche popolari;
          visti i contenuti dell'Allegato II alla Nota, avente ad oggetto il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (cosiddette tax expenditures), che individua le linee programmatiche per il riordino delle agevolazioni fiscali e le prospettive di medio termine, evidenziando la necessità di collocare il riordino delle spese fiscali in un quadro più ampio di riforme strutturali che metta in stretta connessione la politica tributaria con i programmi di spesa;
          esaminato altresì il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, di cui all'Allegato III, e preso atto degli indirizzi sulle strategie per il contrasto dell'evasione che puntano allo sfruttamento delle nuove tecnologie per acquisire informazioni rilevanti e indirizzare controlli mirati ai contribuenti meno affidabili, così riducendo il carico fiscale sui contribuenti onesti, rafforzando gli incentivi al lavoro e al doing business;
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.
(Doc. LVII, n.  1-bis, Annesso e Allegati).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD

      La VI Commissione,
      esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018,
      premesso che,
          la presente Nota è stata trasmessa alle Camere con estremo ritardo, contravvenendo al termine del 27 settembre previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196, e determinando, conseguentemente, una compressione del tempo necessario per l'esame parlamentare del documento;
          la Nota desta forti preoccupazioni per il futuro del paese perché presenta una errata strategia di rafforzamento dell'economia nazionale, peggiora la nostra esposizione agli effetti dell'instabilità finanziaria, non determinata dai solidi fondamentali economici dell'Italia ma dalla scarsa credibilità internazionale del Governo, e rischia di compromettere la fiducia faticosamente acquisita grazie ai Governi della scorsa legislatura che ha consentito di percorrere dal 2014 un chiaro sentiero di ripresa caratterizzato da tassi di crescita del PIL sempre maggiori e una costante diminuzione del debito pubblico;
          la Nota propone un quadro di finanza pubblica imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, ancora non definiti nel dettaglio ma che non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, stimati nell'1,5 per cento per il 2019, 1,6 per cento per il 2020 e 1,4 per cento per il 2021, come confermato da tutti i previsori internazionali, a partire dal FMI che ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita per il nostro Paese;
          per il Governo il presente documento costituisce la prima opportunità di anticipare le linee del proprio programma e degli orientamenti di riforma; sul piano fiscale tali interventi si concentrerebbero principalmente sull'attuazione della prima fase della «flat tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani e sul taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
          in conseguenza della nuova programmazione fiscale il Governo prevede l'abrogazione dell'Imposta sul Reddito Imprenditoriale (IRI), che sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2019 sui redditi prodotti nel 2018, nonché della misura sull'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), ovvero il premio alla capitalizzazione parametrato all'aumento di patrimonio netto;
          sarebbe altresì intenzione del Governo prevedere aumenti di gettito modificando i regimi agevolativi, le percentuali di acconto d'imposta e le detrazioni fiscali: aumenti di imposte che tuttavia il Governo non chiarisce come intenda realizzare, lasciando aperte le ipotesi di tagli selettivi ovvero di interventi orizzontali;
          pertanto, la dichiarata intenzione di procedere alla riduzione della pressione fiscale, senza che tra l'altro ne sia fornita Pag. 98puntuale indicazione nel quadro programmatico, rischia di essere neutralizzata dall'abrogazione di due importanti agevolazioni come l'IRI e l'ACE e dalla revisione delle spese fiscali;
          il Governo infatti non prevede misure nette e aggiuntive ma sostitutive con effetti incerti sulla platea degli interessati che potrebbero determinare un aumento del prelievo sul settore produttivo e un disincentivo alla crescita dimensionale: il nuovo regime forfetario si renderebbe applicabile alle sole imprese individuali (non alle società di persone) ed autonomi con volumi di ricavi molto bassi, mentre l'IRI avrebbe equiparato la tassazione del reddito delle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria alla tassazione delle società di capitali, con evidenti effetti di penalizzazione per alcune categorie e di incentivo all'evasione;
          oltre alla generica elencazione di queste misure, non si rinviene nella Nota alcuna indicazione di interventi finalizzati ad alleviare il carico fiscale sui cittadini e sulle imprese e sostenere la crescita;
          il Governo intende inoltre varare un decreto-legge sulla cosiddetta «pace fiscale» con l'obiettivo di smaltire il contenzioso tributario ed estinguere le posizioni debitorie con l'agente della riscossione;
          non sono ancora noti i dettagli della misura, ma quanto più essa si dovesse discostare dagli interventi varati negli anni passati per la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, che eliminavano unicamente interessi e sanzioni di mora mentre erano dovuti capitale e interessi legali, in termini di importi dovuti e aliquote applicabili, tanto più si profilerebbe un ritorno all'epoca dei condoni che con i governi della scorsa legislatura sembrava essere definitivamente tramontata;
          anche le misure a favore dei risparmiatori coinvolti dalle crisi del sistema bancario sono demandate all'approvazione di un disegno di legge collegato, mentre ancora non risulta emanato il decreto che avrebbe dovuto definire le modalità di attribuzione dei residui 75 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2018,
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PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

5-00671 Centemero: Determinazione del valore catastale a fini fiscali di immobili a destinazione industriale.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver illustrato la questione dell'applicazione dei tributi locali agli immobili cosiddetti «imbullonati», chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di chiarire quale sia la più recente normativa di riferimento.
      Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
      In tema di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (categorie del Gruppo D) e particolare (categorie del Gruppo E), l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.  652 dispone che: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n.  1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche».
      La sentenza n.  162 del 20 maggio 2008 la Corte costituzionale, dopo aver riaffermato l'esaustività della disciplina del Catasto in ordine alle nozioni, ai principi ed ai metodi che sono alla base dell'estimo catastale, ha chiarito che, nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di «immobiliarità», a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.
      Sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo.
      Sull'argomento specifico, l'ex Agenzia del Territorio ha emanato la Circolare n.  6/T del 30 novembre 2012 che, nel delineare gli aspetti tecnico-estimativi relativi alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, riprende quanto sancito dalla Corte Costituzionale in tema di individuazione delle componenti immobiliari oggetto di stima.
      Le indicazioni fornite nel suddetto documento di prassi hanno assunto successivamente rango di disposizione normativa atteso che la menzionata Circolare n.  6/T del 2012 è stata indicata dall'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, quale strumento di interpretazione autentica delle modalità di applicazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.  652.
      Successivamente, l'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 ha disposto che «A decorrere dal 1o gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione Pag. 100speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
      Tale disposizione, in base al dettato normativo del predetto comma 21, esplica i suoi effetti solo a decorrere dal 1o gennaio 2016 e pertanto – come chiarito da questa Agenzia nella Circolare esplicativa n.  2 del 1o febbraio 2016 – non si configura come norma di interpretazione autentica dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.  652, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212. In particolare, la disposizione ha «ridefinito» l'oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo.
      Con riferimento al quadro normativo sopra richiamato, dunque, per le stime delle Unità immobiliari urbane di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1o gennaio 2016, restano salve le disposizioni previgenti l'entrata in vigore della legge n.  208 del 2015, ossia quelle rinvenibili nella Circolare n.  6/T del 2012 così come richiamata dalla citato articolo 1, comma 224 della legge n.  190 del 2014. Per le stime riferibili, invece, a date pari o successive al 1o gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, della suddetta legge, che prevedono l'esclusione dalla stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

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ALLEGATO 4

5-00672 Osnato: Iniziative relative all'entrata in vigore il 1o gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti in vista della prossima applicazione degli obblighi sulla fatturazione elettronica (fissata, per la generalità dei soggetti passivi d'imposta, al 1o gennaio 2019) e, tenuto conto delle istanze, provenienti da più parti, per un suo differimento, chiedono urgenti iniziative volte a rinviare l'introduzione dell'obbligo almeno per le piccole e medie imprese.
      Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
      In merito alla questione prospettata, deve preliminarmente osservarsi che il richiesto differimento dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria presenta significativi impatti sul gettito, per le minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione IVA.
      La relazione tecnica al disegno di legge presentato per l'approvazione della legge di bilancio 2018 infatti quantifica in circa due miliardi di euro il recupero di gettito connesso all'introduzione della misura.
      Inoltre, l'autorizzazione in deroga ad introdurre l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, concessa dagli organismi UE all'Italia per il periodo 2019-2021 (cfr. la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018), potrà essere rinnovata solo previa dimostrazione alla Commissione UE dell'efficacia di tale misura, da fornire sulla base dei dati raccolti nel periodo 2019-2021;
      In relazione all'avvio dell'obbligo della fatturazione elettronica con cadenze temporalmente diversificate a seconda della tipologia dei contribuenti, deve sottolinearsi che la fatturazione elettronica integra un processo «simmetrico» che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura.
      Pertanto, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l'obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati.
      Allo stesso tempo la soluzione prospettata dagli Onorevoli interroganti è suscettibile di introdurre elementi di notevole complessità anche per l'Agenzia delle entrate nel gestire la coesistenza di adempimenti – fatturazione elettronica e spesometro – differenziati per categorie di operatori IVA, disciplina giuridica e tecnica (norme, prassi, provvedimenti e specifiche tecniche diversi) e termini.
      La conseguenza delle predette complessità aumenterebbe notevolmente il rischio di errori da parte degli operatori con conseguenti difficoltà di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e ripercussioni sulle azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni di frode ed evasione IVA, come ha chiarito il direttore dell'Agenzia nel corso dell'audizione del 3 ottobre 2018 svolta in questa Commissione.

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ALLEGATO 5

5-00673 Bignami: Procedure relative ad operazioni di dogana riguardanti esportazioni di piccole partite di merce.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti modifiche organizzative e procedurali adottate dall'Ufficio delle Dogane di Bologna da cui deriverebbero criticità «per chiunque operi presso le dogane interne (non di confine) rendendo di fatto impossibile emettere documenti di transito T2 per piccole partite di merci operate direttamente presso il produttore/esportatore».
      Al riguardo l'Agenzia delle dogane osserva quanto segue.
      Giova preliminarmente evidenziare che secondo il principio di carattere generale di cui all'articolo 192 del regolamento (UE) n.  952/2013 (Codice Doganale dell'Unione) le autorità doganali o anche gli operatori economici, laddove autorizzati, devono prendere le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano lo specifico regime doganale dichiarato.
      Nel regime doganale del transito assume particolare rilevanza la necessità di poter agevolmente identificare le merci che circolano vincolate a tale regime.
      Di norma, l'identificazione di tali merci è garantita mediante la sigillatura ai sensi dell'articolo 299 del Regolamento di esecuzione del Codice doganale dell'Unione (RE).
      Tale adempimento può essere espletato applicando, alternativamente, il sigillo al vano contenente le merci – quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell'ufficio doganale di partenza – oppure a ciascun singolo collo, negli altri casi.
      Ulteriori prescrizioni riguardano la necessità di identificare il mezzo di trasporto attraverso l'indicazione della targa nell'apposita casella 18 del Documento Accompagnamento del Transito (DAT) e l'indicazione del termine di presentazione delle merci alla dogana di conclusione del regime, necessariamente variabile in funzione dell'itinerario economicamente giustificato che devono percorrere le merci vincolate al transito, così come previsto dagli articoli 297 e 298 del RE.
      Con specifico riferimento all'obbligo dell'apposizione dei sigilli, la normativa doganale unionale consente, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 302 e 317 del RE, rispettivamente, di utilizzare misure di identificazione alternative alla sigillatura e di apporre sigilli di un modello particolare le cui caratteristiche sono riprese nell'articolato.
      In ordine a tale assetto procedurale e operativo sono state dettate conformi istruzioni a tutte le strutture territoriali evidenziando, tra l'altro, talune osservazioni formulate dalla Commissione Europea e dal Dipartimento delle Finanze nel Programma di Vigilanza annuale, relativamente ad alcuni disallineamenti riscontrati nel corso dei rispettivi controlli rispetto al citato dettato normativo.
      Definito il quadro normativo procedurale come sopra illustrato, nel merito di quanto rappresentato dall'Onorevoli interroganti ed acquisiti gli elementi informativi locali, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce che la sua Direzione Pag. 103territoriale ha incontrato gli operatori del settore per illustrare le modalità di applicazione delle norme in questione alla luce del nuovo Codice doganale della Ue, concordando una procedura che consentisse alle aziende della logistica bolognese di utilizzare i sigilli di modello speciale e, in questo senso, si sono mosse diverse aziende.
      Il locale Ufficio delle dogane ha fornito assistenza agli operatori per continuare a consentire le spedizioni di transiti in dogana e non risulta, allo stato, alcun caso di rifiuto di rilascio a destino di movimenti in partenza da Bologna.
      Secondo quanto riferito dagli Uffici territoriali, risulta altresì che la targa degli automezzi venga correttamente indicata. In sintesi, l'operatività degli speditori autorizzati (titolari di autorizzazioni oggetto di riesame entro il 1o maggio 2019) non è stata di fatto modificata, ferma restando la valutazione in corso delle domande di utilizzo di sigilli di modello particolare pervenute dai soggetti interessati, una delle quali già accolta.
      Da ultimo, in ordine alla possibilità di eliminare l'obbligo di indicare il numero di targa dei mezzi di trasporto nei documenti T2, si ritiene di dover chiarire che, al fine di verificare una soluzione che consentisse di agevolare l'operatività delle imprese di spedizioni che agiscono nel settore del trasporto aereo, l'Agenzia ha proposto alla Commissione europea di poter applicare, sin da subito, la procedura di cui alla «Nota 45» dell'Allegato B del Regolamento Delegato n.  2015/2446 (RD) senza attendere l'entrata in vigore del medesimo, prevista per il 2025, a motivo della tempistica richiesta per l'aggiornamento del sistema informatico di gestione del regime del transito unionale – NCTS. Tale implementazione, infatti, permetterà l'esonero dall'obbligo di indicare, nella casella 18, i dati inerenti all'identità e alla nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire le informazioni in questione al momento in cui le merci sono svincolate per il transito e il titolare del regime di transito abbia lo status di AEOC. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di rigettare la proposta, ribadendo la necessità di attenersi scrupolosamente alle vigenti norme che, allo stato, non consentono la previsione di esoneri all'obbligo tassativo dell'indicazione della targa del mezzo di trasporto.
      Infine, l'Agenzia delle dogane comunica di aver proposto agli operatori di settore di ricorrere alla procedura prevista dall'allegato 37 delle Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario (Reg. CEE n.  2454/93), tuttora applicabili nello specifico contesto e sono in corso ulteriori approfondimenti tenuto conto dei correlati necessari adeguamenti nella gestione della logistica.

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ALLEGATO 6

5-00675 Fregolent: Effetti sui contribuenti della prevista abrogazione delle imposte sul reddito imprenditoriale (IRI) e dell'Aiuto alla crescita economica (ACE).

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire un sistema fiscale equo e trasparente che non penalizzi alcuni contribuenti a seguito degli effetti incerti delle nuove misure sul bilancio delle imprese.
      Ciò, in particolare, in quanto le misure di natura fiscale che il Governo intende introdurre – innalzamento della soglia di accesso del regime forfetario per le imprese minori, professionisti e artigiani, nonché aliquota del 15 per cento applicata ai redditi corrispondenti agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali è nuove assunzioni – comporterebbero il venir meno dell'IRI (imposta sul reddito imprenditoriale) nonché dell'ACE (premio alla capitalizzazione parametrato all'aumento di patrimonio netto). A parere degli Onorevoli interroganti, infatti, l'abrogazione dell'IRI e dell'ACE non sarebbe compensata dal beneficio derivante dall'aumento dei limiti di accesso al regime forfettario in quanto si determinerebbe un aumento del prelievo nel settore produttivo e un disincentivo alla crescita dal momento che le nuove misure, comparate alle precedenti, non sarebbero in grado di raggiungere una vasta platea di contribuenti.
      Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
      Nella Nota di Aggiornamento al DEF è prevista l'abrogazione dell'ACE i cui effetti, a motivo delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, sono stati già notevolmente depotenziati nel tempo riducendosi l'apposito coefficiente moltiplicativo dal 4,75 per cento fino all'1,5 per cento con decorrenza dal periodo d'imposta 2018.
      Nel contempo sono alle studio, in sostituzione, disposizioni agevolative anch'esse condizionate alla non distribuzione degli utili, ma altresì subordinate alla loro destinazione ad investimenti produttivi che non si traducono dunque in un mero rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'impresa – come avveniva per l'ACE – ma che producono un beneficio complessivo in termini di crescita del mercato, rinnovamento degli impianti e potenziamento del comparto produttivo. Va, poi, sottolineato che al regime premiale potranno accedere società di capitali, società di persone e imprese individuali anche – per quanto riguarda le ultime due – in contabilità semplificata.
      Inoltre, l'applicazione di una imposta sostitutiva del 15 per cento entro i limiti dell'unico importo di 65.000,00 euro annui di ricavi e compensi amplierà notevolmente i soggetti che possono fruire dell'aliquota agevolata. Sul punto, peraltro non vi sono modifiche soggettive rispetto alla disciplina precedente che, come nelle disposizioni attualmente allo studio, è circoscritta alle persone fisiche, imprenditori individuali ovvero lavoratori autonomi. Tale imposta sostitutiva risulta essere ben più favorevole dell'IRI che comporta la tassazione con l'aliquota del Pag. 10524 per cento in via solo temporanea, poiché circoscritta all'ipotesi e al periodo in cui la società non distribuisce gli utili conseguiti.
      In ultimo occorre precisare che, non essendo ancora disponibili nel dettaglio le modifiche normative a cui gli Onorevoli interpellanti fanno riferimento, non è possibile individuare se vi siano effetti penalizzanti e in che misura rispetto a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore.

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ALLEGATO 7

5-00653 Osnato: Responsabilità in caso di omesso pagamento dell'IVA nelle operazioni di esportazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire che dell'omesso pagamento dell'Iva da parte di esportatori abituali – in caso di utilizzo del plafond e a seguito di presentazione di apposita dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate – rispondano unicamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione di cui sopra e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata. Ciò alla luce dell'episodio che ha riguardato l'Ufficio delle Dogane di Como che ha rilevato un'evasione dell'IVA dovuta per l'importazione di merce dalla Svizzera – perpetrata attraverso la presentazione di dichiarazioni d'intento ideologicamente false sottoscritte dall'importatore – in relazione alla quale sono stati ritenuti responsabili gli spedizionieri doganali in qualità di dichiaranti.
      Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
      Con specifico riferimento all'episodio sopra menzionato si fa presente che il suddetto Ufficio delle Dogane ha effettivamente riscontrato un indebito utilizzo delle dichiarazioni d'intento rilasciate da una ditta italiana, priva dello status di esportatore abituale per non aver effettuato esportazioni nell'anno precedente a quello di emissione delle dichiarazioni medesime.
      Le dichiarazioni di importazione oggetto di controllo sono state presentate ricorrendo alla figura del «rappresentante indiretto» che, in quanto tale, integra il ruolo di dichiarante in dogana, con conseguente assunzione della responsabilità per l'assolvimento dell'obbligazione doganale, in solido con il soggetto rappresentato.
      Infatti, per quanto concerne la normativa relativa agli obblighi doganali, si evidenzia che ai sensi del Regolamento UE n.  952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione, il debitore dei diritti doganali è il dichiarante, la persona cioè che presenta le merci in dogana e la relativa dichiarazione.
      È diritto del soggetto dichiarante quello di farsi rappresentare in dogana per l'effettuazione delle inerenti operazioni. Tale rappresentanza può essere diretta o indiretta. In particolare, nel caso della rappresentanza diretta – prevista per la sola categoria degli spedizionieri doganali di cui alla legge n.  1612/1960 – il rappresentante doganale, iscritto nel relativo albo professionale, agisce in nome e per conto del rappresentato.
      Qualora, invece, il rappresentante doganale non sia iscritto all'albo degli spedizionieri doganali, il medesimo agisce in nome proprio e per conto del dichiarante configurandosi, così, una rappresentanza indiretta. In tal caso il rappresentante doganale risponde dell'obbligazione doganale in solido con il soggetto per conto del quale l'operazione stessa è effettuata.
      A tale riguardo l'articolo 201 del previgente codice doganale comunitario (Regolamento CEE n.  2913/92) e l'articolo 77 del vigente Regolamento UE n.  952/13 sono perentori nell'affermare che «il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la Pag. 107persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana». Ciò in quanto l'IVA all'importazione è un diritto doganale ed il rappresentante indiretto ne risponde in via principale a titolo di debitore, seppur in solido con il soggetto rappresentato.
      La norma richiamata dagli Onorevoli interroganti (articolo 8, comma 3, della legge 213/2000), laddove si prevede espressamente che «...dell'omesso pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazione d'intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata» è stata, quindi, interpretata dalla giurisprudenza nel senso di escluderne l'invocabilità nel caso di esercizio della rappresentanza indiretta, pena la violazione del prevalente diritto unionale (sentenza Corte Cass. sez. V, n.  7720 del 27.3.2013).
      Tutto ciò premesso, al fine di garantire maggiormente la figura dello spedizioniere doganale che ha presentato la dichiarazione d'intento, gli uffici si stanno lavorando sull'implementazione del sistema telematico gestito dall'Agenzia delle entrate – di cui fruisce anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – affinché, prima di rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento, lo stesso sia in grado di accertare l'effettiva disponibilità del plafond di cui viene chiesto l'utilizzo nonché la ricorrenza dello status di esportatore abituale in capo al soggetto IVA che la invia, garantendo così a tutta la filiera dei soggetti che intervengono a valle nell'operazione doganale – e, in primis, al rappresentante indiretto – la ragionevole certezza della validità e spendibilità del titolo.
      Allo stato si fa presente che l'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.  175, per esigenze di semplificazione fiscale, ha previsto l'adempimento della trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni d'intento sul soggetto cessionario, con obbligo di verifica telematica da parte del cedente. L'invio della dichiarazione d'intento consente all'amministrazione finanziaria di conoscere, in tempo reale, gli esportatori abituali, o presunti tali, che richiedono l'emissione di fatture ex articolo 8, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n.  633/1972 e tale circostanza agevola la tempestività dell'attività di controllo. Il protocollo di ricezione rilasciato dall'Agenzia delle entrate al momento della trasmissione è funzionale, quindi, solo alla verifica, da parte del cedente, dell'effettiva trasmissione della dichiarazione da parte del cessionario, ma non equivale ad un'autorizzazione e non presume alcun tipo di controllo a priori sull'eventuale plafond disponibile o sulla reale qualifica di esportatore abituale.
      L'Agenzia ha, poi, avviato un nuovo progetto per cercare di risolvere alcune criticità e realizzare, anche per gradi, una forma di controllo preventivo che potrebbe portare indubbi benefici anche in termini di prevenzione delle frodi fiscali.

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ALLEGATO 8

5-00654 Baratto: Iniziative volte a conformare la normativa nazionale alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di emissione delle note di variazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di consentire in tempi rapidi la piena conformità della normativa italiana alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea in tema di diritto alla detrazione dell'Iva versata ma non incassata a seguito di emissione di una nota di variazione. Ciò in considerazione della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, sul caso C 246/16 Enzo di Maura c. Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Siracusa, ha chiarito come uno Stato non possa subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.
      Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
      Sul piano unionale, l'emissione delle note di variazione è disciplinata dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE il quale stabilisce, al primo paragrafo, che in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Il citato articolo prevede, al secondo paragrafo, che in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possano derogare al paragrafo 1.
      Sul piano nazionale l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, stabilisce che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
      Il legislatore nazionale, in base all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972, riconosce quindi al cedente prestatore, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte, il diritto a portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione in diminuzione, successivamente alla conclusione della procedura concorsuale o esecutiva rimasta infruttuosa.
      Infatti, secondo l'interpretazione fornita con numerosi documenti di prassi dall'Amministrazione finanziaria (circolare dell'Agenzia delle entrate n.  77/E del 17 aprile 2000 e circolare n.  8/E del 7 aprile 2017), in presenza di una procedura concorsuale, l'infruttuosità della stessa costituisce presupposto per l'emissione, da parte del creditore, della nota di variazione in diminuzione, ai sensi del citato articolo 26.
      Tale disposizione risulta, in via di principio, conforme al citato articolo 90 della Pag. 109Direttiva IVA nonché ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
      Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia (C 246/16), sebbene sia opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di far fronte all'incertezza intrinseca al carattere definitivo del non pagamento di una fattura, una simile facoltà di deroga non può estendersi al di là di tale incertezza. Lo scopo della deroga al diritto di riduzione della base imponibile prevista all'articolo 90, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA è quello di tenere conto dell'incertezza intrinseca al carattere definitivo del non pagamento di una fattura. Di tale incertezza si tiene conto privando il soggetto passivo del suo diritto alla riduzione della base imponibile finché il credito non presenti un carattere definitivamente irrecuperabile.
      Il riferimento alla infruttuosità della procedura concorsuale o esecutiva, previsto dalla normativa nazionale, consente, così, di attribuire certezza al mancato o parziale pagamento, anche in attuazione del principio di legittimo affidamento e di leale collaborazione che informano l'ordinamento giuridico tributario.
      Secondo i giudici europei, tuttavia, uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.
      Eventuali profili di non conformità dell'ordinamento interno con la disciplina unionale potrebbero quindi manifestarsi in concreto, a causa del protrarsi dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, tempi che, tuttavia, esulano dalla sfera di competenza dell'amministrazione finanziaria nazionale.
      Con i citati documenti di prassi l'Agenzia delle entrate ha tuttavia chiarito che la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.
      Si ricorda che detto termine era stato anticipato al momento dell'apertura della procedura, per effetto dell'articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, ma la disposizione non è mai divenuta applicabile perché abrogata dall'articolo 1, comma 567, della legge n.  11 dicembre 2016, n.  232, prima della sua entrata in vigore.
      Pertanto, tenuto conto delle norme attuali, l'infruttuosità della procedura concorsuale non può essere individuata in momenti diversi da quelli già indicati con i citati documenti di prassi né è possibile disattendere le norme e l'interpretazione sopra richiamata in forza dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia richiamata dagli Onorevoli interroganti in assenza di un adeguamento intervento normativo.

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ALLEGATO 9

5-00655 Centemero: Termini di presentazione e contenuti del cosiddetto spesometro.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto «spesometro»), adempimento introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n.  193/2016.
      Detta disposizione, modificando l'articolo 21 del decreto-legge n.  78/2010, prevede infatti l'obbligo di invio dei dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, con eccezione del secondo trimestre la cui scadenza era prevista per il 16 settembre.
      In relazione ai dati da trasmettere, che sono stati oggetto di progressivi interventi normativi, gli Onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti operativi all'Agenzia delle entrate in vista delle prossime scadenze e, inoltre, chiedono di sapere se sia confermato che le medesime scadenze siano le ultime previste alla luce della cancellazione definitiva dell'istituto dello «spesometro».
      Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia il comma 916 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, prevede la abrogazione generalizzata dello «spesometro» dal 1o gennaio 2019, ossia contestualmente all'entrata in vigore della fatturazione elettronica.
      Pertanto, le scadenze ricordate dagli interroganti, a legislazione vigente, sono le ultime previste. L'Agenzia delle entrate fa presente però, per completezza, che l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127, introdotto dall'articolo 1, comma 909, della legge n.  205 del 2017, prevede la trasmissione telematica limitatamente a «i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato [...] entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».
      Per quanto riguarda le informazioni da trasmettere relativamente al periodo di vigenza dell'obbligo, l'Agenzia fa presente che il dato relativo alla «data di registrazione della fattura» (previsto solo per le operazioni di acquisto) e le altre informazioni da riportare nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sono stati all'epoca individuati al fine di consentire il massimo automatismo nella compilazione della stessa attraverso software gestionali già utilizzati in contabilità per registrare i dati necessari alla corretta liquidazione dell'IVA.
      Ciò anche in conformità ai dati previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972, che stabilisce che venga inserita nel registro degli acquisti la «data di registrazione» che rappresenta fiscalmente il riferimento per far concorrere in detrazione l'IVA presente in fattura nel periodo di riferimento.
      Infine giova precisare che l'articolo 1-ter, del decreto-legge n.  148 del 2017, così come riformulato dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96), non ha modificato le previsioni contenute Pag. 111nell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, a mente del quale, in relazione agli acquisti, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture «ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633 [...]». La presenza del termine «registrate» nella disposizione rende logicamente sostenibile la previsione relativa alla necessità che la comunicazione telematica riguardi anche il numero di registrazione delle fatture di acquisto.

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ALLEGATO 10

5-00656 Fregolent: Sulla nomina del Presidente della Consob.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Al fine di garantire la nomina di una personalità che esprima le caratteristiche di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, il Governo a breve avvierà le procedure previste dalla legge istitutiva per la designazione del nuovo Presidente della CONSOB. Sarà ovviamente cura del Governo verificare che non sussistano incompatibilità che possano pregiudicare anche nel prosieguo il perfezionamento della nomina.

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ALLEGATO 11

5-00658 Grimaldi: Sanzioni applicate ai cittadini che hanno emesso assegni privi della clausola di non trasferibilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con l'interrogazione in riferimento, riportandosi all'obbligo dell'apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni sopra i 1000 euro, sancito dalla normativa sull'antiriciclaggio, si chiede di valutare la possibilità di escludere l'applicazione delle relative sanzioni nelle ipotesi in cui gli assegni bancari o postali, privi di detta clausola, siano portati all'incasso dal beneficiario originario, senza ulteriori girate e di annullare o revocare le sanzioni già comminate allo stesso titolo.
      Al riguardo si precisa, come si è già avuto modo di sottolineare in occasione di interrogazioni di analogo contenuto, che la materia riportata dagli onorevoli interroganti sta già trovando attenta considerazione sotto vari profili presso le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, sollecitate in proposito anche dalle Ragionerie territoriali dello Stato, che hanno segnalato varie criticità sull'argomento. Le connesse problematiche sono evidenziate altresì da un vademecum (12 marzo 2018), pubblicato sul sito istituzionale del MEF.
      Sul tema, era già stata elaborata una proposta di emendamento all'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231. In quel caso si voleva assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, fosse ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione posta in essere in violazione delle norme anzidette, in particolare per le operazioni di importo esiguo per le quali, in caso di contestazione della violazione, l'importo dell'oblazione, calcolato ai sensi della normativa vigente, risultasse in realtà sproporzionato. L'emendamento di cui sopra era stato inserito nello schema di decreto legislativo redatto per il recepimento della direttiva (UE) 2016/2258 (cd. DAC 5 – utilizzo dei dati in materia di antiriciclaggio da parte delle Autorità fiscali) ma poi stralciato, in sede di adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri del 16 maggio u.s., in quanto ritenuto estraneo alla materia trattata dal decreto.
      La norma era stata strutturata come emendamento all'articolo 63, introduttivo di un comma 1-bis formulata nei seguenti termini: «1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, commi 5, 6 e 7, relative ad importi non superiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione delle predette disposizioni».
      I competenti uffici del Ministero stanno inoltre svolgendo i dovuti approfondimenti sulla disposizione contenuta nell'articolo 19 dell'AC 1074, recante «norme in materia di semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie a contrasto dell'evasione fiscale». La disposizione, prevede un abbassamento del minimo sanzionatorio a 300 euro e la contestuale configurazione di una causa di non punibilità «per l'emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario». A tale ultimo riguardo è infatti necessario evitare che l'introduzione di cause di esclusione della punibilità incentivi l'emissione di assegni, privi di clausola di non trasferibilità, senza alcuna soglia di importo, contribuendo a vanificare la ratio di prevenzione sottesa alle norme che limitano la circolazione del Pag. 114contante e dei titoli al portatore per esigenze di tracciabilità dei flussi di denaro a scopo di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
      Ciò premesso, si ritiene condivisibile l'adozione di un intervento correttivo dell'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, che riduce l'entità del minimo sanzionatorio, attualmente fissato a 3.000 euro, affinché sia garantita la proporzionalità tra entità della sanzione e gravità della violazione per la quale essa è irrogata.