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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 novembre 2018
97.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (C. 1346, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 15-ter.
1. 1. Magi.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 14.
*1. 2. Magi.
*1. 3. Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

      Sopprimerlo.
**1. 4. Magi.
**1. 5. Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.
**1. 6. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.
**1. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

      1. Nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 all'articolo 5 nel comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:
          a)    lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da de- Pag. 27terminare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
          b)    il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n.  85;
          c)    lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-quater;
          d)    lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n.  13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
          e)    lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;
          f)    lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n.  69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.  1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n.  34, dall'articolo 14 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n.  719;
          g)    i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.  848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;
          h)    lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti Pag. 28dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.  848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.  881;
          i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione.».
*1. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*1. 9. Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.
*1. 10. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari)

      1. A decorre dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
          a)    il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          b)    la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394;
          c)    la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394;
          d)    il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

      2. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  286 ed in tutti i provvedimenti di normativa primaria e secondaria, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: motivi umanitari.»
1. 11. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

      1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il comma 6 è sostituito dal seguente: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti».
      2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, è abrogato.
      3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».
*1. 12. Meloni, Prisco, Donzelli.
*1. 13. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).

      Conseguentemente, sopprimere il comma 2, lettera a), il comma 4 e i commi 6,7,8 e 9.
1. 14. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

Pag. 29

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «per protezione sussidiaria,» sono aggiunte le seguenti: «per richiesta di asilo, per motivi umanitari,».»
1. 15. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          a)    sostituire il numero 1 della lettera b) con il seguente:
              «1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole: per motivi umanitari sono sostituite dalle seguenti: nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.»;
          b)    sostituire la lettera c) con la seguente:
              « c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole: o per motivi umanitari sono abrogate.»;
          c)    sopprimere la lettera g);
          d)    sostituire la lettera l) con la seguente:
              « l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole: o per motivi umanitari sono abrogate.»;
          e)    sostituire la lettera m) comma 1 con la seguente:
              « m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole: o per motivi umanitari sono abrogate.»;
          f)    sostituire la lettera o) comma 1 con la seguente:
              « o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole: «per asilo politico, per asilo umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria,»;
          g)    sostituire il numero 2 della lettera p) comma 1 con il seguente:
              «al comma 5-quinquies, lettera a), le parole o per motivi umanitari sono soppresse.».
1. 16. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: e 42-bis, aggiungere le seguenti: per i minori stranieri non accompagnati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge 4 luglio 2017, n.  47.
1. 17. Migliore, Pollastrini, Fassino.

      Al comma 1, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

      Conseguentemente, all'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione Pag. 30sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:
          a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
          b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n.  85;
          c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-quater;
          d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n.  13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
          e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene per trattamenti inumani o degradanti;
          f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n.  69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.  1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n.  34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n.  719;
          g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.  848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;
          h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti Pag. 31dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.  848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.  881;
          i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, e ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione.
1. 18. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera b, al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla legge 4 luglio 2017, n.  47.
1. 19. Migliore, Pollastrini, Fassino.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il numero 3) della lettera b) del comma 1 con il seguente:
              3) alla lettera e) del comma 8.2 dell'articolo 5, le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate;
              3-bis) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
              3-ter) Gli articoli 18, 18-bis, 20, 20-bis sono abrogati»;
          b) sostituire la lettera c) del comma 1 con la seguente:
          «c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate»;
          c) sostituire la lettera d) del comma 1 con la seguente:
          « d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25»»;
          d) sostituire la lettera l) del comma 1 con la seguente:
          « l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari;» sono abrogate»;
          e) sostituire la lettera m) del comma 1 con la seguente:
          « m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari;» sono abrogate»;
          f) sostituire il numero 1) della lettera p) del comma 1 con il seguente:
              «1) al comma 5, le parole: «per motivi umanitari» sono abrogate»;
          g) sostituire il numero 2) della lettera p) del comma 1 con il seguente:
              «2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate.

      Conseguentemente:
          1) sopprimere il numero 3) della lettera a) del comma 3;
          2) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata.
1. 20. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

Pag. 32

      Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis aggiungere le seguenti: 19, comma 2, lettera d-bis).
1. 21. Magi.

      Al comma 1, numero 3), dopo le parole: 2008, n.  25, aggiungere le seguenti: e per i minori stranieri non accompagnati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge 4 luglio 2017, n.  47.
1. 22. Migliore, Pollastrini, Fassino.

      Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:
          al secondo periodo dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «rinnovato per almeno un anno o»;
          dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato».
1. 23. Magi.

      Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
          f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo la parola: «sesso,» sono inserite le seguenti: «identità di genere, orientamento sessuale,» e, in fine, è inserito il seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni»;
          f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni».
1. 24. Migliore, Fiano.

      Al comma 1, alla lettera g) premettere la seguente:
          « 0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo la parola: «tortura» sono inserite le seguenti: «o a pene o trattamenti, disumani e degradanti».
*1. 25. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.
*1. 26. Magi.

      Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
          g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, apportare le seguenti modificazioni:
              1) al comma 1.1, dopo la parola: «tortura» inserire le seguenti: «, pene o trattamenti disumani o degradanti»;
              2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
          « d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di Pag. 33salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.».
1. 27. Corneli, Berti, Forciniti.

      Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
          d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità, tramite sentenza passata in giudicato sulla base di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.
1. 29. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

      Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
          d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità, tramite sentenza di primo grado sulla base di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, in tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.».
1. 30. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

      Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
          d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
1. 28. Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis), dopo le parole: il Questore inserire le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
1. 31. Magi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis,) sopprimere le parole: territorio nazionale.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), capoverso d-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Il permesso di soggiorno in oggetto consente la conversione Pag. 34del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
1. 32. Migliore.

      Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis) dopo le parole: valido solo nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio.
*1. 33. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.
*1. 34. Magi.

      A comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:
          d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica.
**1. 35. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.
**1. 36. Orfini.

      Al comma 1 lettera g) dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:
          « d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato dal Questore il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione. Tale permesso consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito, se ne ricorrono le condizioni, in permesso per motivi di lavoro o di studio».
1. 37. Migliore.

      Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis), aggiungere il seguente:
          « d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione».
1. 38. Magi.

      Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis), aggiungere il seguente:
          « d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica»,
1. 39. Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 40. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
*1. 41. Bignami, Fiorini, Vietina.

      Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 1, dopo le parole: il Questore, inserire le seguenti: d'ufficio o su Pag. 35richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
**1. 42. Magi.
**1. 43. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, alla lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole: e consente di svolgere attività lavorativa, ma non con le seguenti: consente di svolgere attività lavorativa e;
          b) al comma 2, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: e consente di svolgere attività lavorativa, ma non con le seguenti: consente di svolgere attività lavorativa e.
1. 44. Corneli, Berti, Forciniti.

      Al comma 1, lettera h), al capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con le seguenti: consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
*1.  45. Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.
*1. 46. Magi.

      Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con le seguenti: consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
1. 47. Orfini.

      Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sopprimere le parole: ma non può essere convertito in permesso di soggiorno.
1. 48. Magi.

      Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
          1) sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;
          2) dopo il capoverso Art. 20-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter.
(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)

      1.    Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.
      2.    Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».
*1. 49. Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis.
*1. 50. Orfini.
*1. 51. Magi.

Pag. 36

      Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
          i) i commi 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies dell'articolo 22 sono abrogati.
1. 52. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera n-bis).
1. 53. Migliore, Pollastrini, Fassino, Giorgis, Ceccanti, Marco Di Maio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera o).
1. 54. Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

      Al comma 1, alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati i quali, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia.
1. 96. Migliore, Pollastrini, Fassino.

      Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 42-bis, sostituire le parole: il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza, con le seguenti: il Questore può disporre.
1. 55. Magi.

      Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 42-bis, dopo le parole: prefetto competente, inserire le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
*1. 56. Giorgis, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.
*1. 57. Magi.

      Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
          q-bis) dopo l'articolo 42-bis, è inserito il seguente:

Art. 42-ter.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione e radicamento)

      1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o altre forme di protezione internazionale, nei casi di accertata inespellibilità o qualora dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro Paese, è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per comprovata integrazione e radicamento, della durata di due anni, rinnovabile e che può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità di un contratto di lavoro, la frequentazione di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.
      2.    Tale permesso è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, Pag. 37n.  150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
      3.    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
1. 58. Magi, Bruno Bossio.

      Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
          q-bis) All'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.  21, le parole da: «ovvero se ritiene che sussistono» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso».
1. 59. Magi.

      Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:
          « 0a) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: «della Commissione stessa», sono inserite le seguenti: «, o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,»;
          0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «lettera a)», sono inserite le seguenti: «, o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine».
1. 60. Gebhard, Plangger, Schullian.

      Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:
          « 0a) all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole: «di frontiera» inserire le seguenti: «ed esclusivamente»;
          b) le parole da: «o presso l'ufficio della questura», fino alla fine del periodo sono soppresse.
          0a.1) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato».
1. 61. Meloni, Prisco, Donzelli.

      Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:
          «0a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale»;
              2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali»;
              3) al comma 3, al sesto periodo, le parole: «da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente» sono Pag. 38sostituite dalle seguenti: «da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti»;
          «0a.1) all'articolo 15, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno».
1. 62. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
          «a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”, il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n.  47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286».
*1. 63. Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti, Pollastrini, Fiano.
*1. 64. Bruno Bossio.

      Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

      a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n.  47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286».
1. 65. Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano, Migliore, Giorgis, Ceccanti.

Pag. 39

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
          3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio, italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale». Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n.  47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.

      Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
      9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 66. Magi.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
          3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 67. Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
          3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino stranieri che rischino di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione Pag. 40analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 68. Orfini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
          3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale». Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 69. Magi.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
          3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 70. Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
          3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 71. Orfini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
          3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e Pag. 41ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 72. Orfini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
          3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, quarto comma, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
*1. 73. Fiano, Pollastrini, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.
*1. 74. Orfini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:
          «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'estradizione dello straniero per reati che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
**1. 75. Ceccanti, Pollastrini, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.
**1. 76. Orfini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:
      «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe Pag. 42in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
1. 77. Migliore, Fiano, Pollastrini, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:
      «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
*1. 78. Pollastrini, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.
*1. 79. Orfini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:
      «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
1. 80. Migliore, Pollastrini, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Ceccanti.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:
      «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o riguardino casi di migranti di seconda generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può Pag. 43essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».
1. 81. Fiano, Pollastrini, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

      Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:
      «3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».
1. 82. Migliore, Pollastrini, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Ceccanti.

      Al comma 2, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, con le seguenti: ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 2.
1. 83. Orfini.

      Al comma 2, lettera a), capoverso «3» apportare le seguenti modifiche:
          a)    dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, inserire le seguenti: o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.;
          b)    dopo le parole: per motivi di lavoro, aggiungere le seguenti: nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251.
*1. 84. Orfini.
*1. 85. Magi.

      Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, inserire le seguenti: o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio, e sostituire le parole: ma non, con la seguente: e.
1. 86. Magi.

      Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire la parola: annuale, con la seguente: biennale.
1. 87. Magi.

      Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: è rinnovabile aggiungere le seguenti:, per una sola volta,.
1. 88. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 2, lettera a), capoverso «3» sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con le seguenti: consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.
1. 89. Migliore, Fiano, Pollastrini, Giorgis, Marco Di Maio, Ceccanti.

      Al comma 2, dopo lettera a), capoverso «3» sopprimere le seguenti parole: ma non può essere convertito in permesso di soggiorno
1. 90. Magi.

Pag. 44

      Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
      « a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
      “3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo”».
*1. 91. Magi.
*1. 92. Carnevali, Migliore, Fiano, Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio.
*1. 93. Giorgis, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Ceccanti.
*1. 94. Pella.

      Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
      «a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
          “3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n.  47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286”».
1. 95. Magi.

      Al comma 5, sostituire il capoverso: «Art. 19-ter», con il seguente:

Art. 19-ter.
(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

      1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46, sono abrogati.
      2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.  116.
      3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
      4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma Pag. 452 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n.  439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.
      5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, alinea, le parole: «Le sezioni specializzate» sono sostituite dalle seguenti: «Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione»;
          b) il comma 4-bis è abrogato.

      6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i commi da 3-bis a 3-undecies sono sostituiti dai seguenti:
      «3-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
      3-ter. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
      3-quater. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.
      3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
      3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
      3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
      3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
      3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in Corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.
      3-decies. L'ordinanza di cui al comma 3-novies è comunicata alla cancelleria.
      3-undecies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».
1. 97. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, comma 3 sostituire le parole: il Tribunale giudica in composizione collegiale con le Pag. 46seguenti: il Tribunale giudica in composizione monocratica.
1. 98. Bignami, Fiorini, Vietina.

      Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole: «l'inoltro all'Autorità Giudiziaria italiana sono effettuati» aggiungere le seguenti: «senza indugio»;
          b) dopo le parole: «sono effettuate presso la medesima rappresentanza» aggiungere le seguenti: «che li inoltra all'avente diritto».
1. 99. Bignami, Fiorini, Vietina.

      Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      «7-bis. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli uffici giudiziari ed in particolare delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori, assicurando la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura ordinaria, in via transitoria, per i concorsi a posti di magistrato ordinario già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata ancora approvata la graduatoria generale di merito, ove il numero degli ammessi alla prova orale risulti inferiore ai posti messi a concorso, conseguono l'idoneità e sono collocati in coda alla graduatoria, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160, i partecipanti che abbiano superato le prove scritte e abbiano conseguito alla prova orale un punteggio pari a non meno di sei decimi in almeno la metà più una delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), del medesimo decreto legislativo, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1. 100. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite con le seguenti: «ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso».
1. 101. Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Pollastrini, Fiano, Ceccanti.

      Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:
      «8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1. 102. Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Pollastrini, Ceccanti.

      Sostituire il comma 8 con il seguente:
      Fermo restando i casi di conversione, ai richiedenti la protezione internazionale in attesa di audizione, ai denegati, ai richiedenti in attesa di giudizio ed ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno transitorio della durata di cinque anni, recante la dicitura «protezione speciale», non rinnovabile ma solo convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, di famiglia o di studio. Il primo rilascio prevede un versamento di euro 250.
1. 103. Migliore.

Pag. 47

      Al comma 8, sopprimere le parole: previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
1. 104. Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 8 sostituire il periodo da: previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 con il seguente: Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno.
1. 105. Orfini.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      «8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  286».
*1. 106. Magi.
*1. 107. Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Fiano.
*1. 108. Orfini.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      «9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».
1. 109. Giorgis, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Migliore, Pollastrini.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      «9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale».
1. 110. Magi.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      «9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».
*1. 111. Magi.
*1. 112. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Provvedimento straordinario di carattere umanitario relativo alla concessione del permesso di soggiorno temporaneo per gli Pag. 48stranieri emigrati per motivi economici attualmente presenti sul territorio nazionale)

      1. Gli stranieri già presenti sul territorio italiano alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui è stata rigettata la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, nel caso in cui conseguano che, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il futuro datore di lavoro presenti per essi dichiarazione di volontà di assunzione mediante regolare contratto di lavoro attraverso apposito modulo presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, possono ottenere un permesso di soggiorno valido per la durata del contratto di lavoro.
      2. Tale disposizione si applica anche agli stranieri già presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali risulti ancora pendente la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, proposta, ma non ancora decisa, dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale.
      3. Nel caso relativo al comma 2, il termine di sei mesi inizierà a decorrere dalla notifica al ricorrente del rigetto della domanda.
1. 01. Bruno Bossio.

ART. 2.

      Sopprimerlo.
*2. 1. Magi.
*2. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.
*2. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Sopprimere il comma 1.
**2. 4. Magi.
**2. 5. Soverini.

      Sopprimere il comma 1.
2. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      «1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'articolo 737 del codice di procedura civile. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-bis, dandone conto specificatamente in motivazione”.»
2. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      «1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, quinto periodo sopprimere le parole: «all'interno del centro di permanenza per i rimpatri».
2. 9. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «la parola “novanta” è sostituita dalla seguente: “centottanta”» con le seguenti: «le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”».
2. 10. Prisco, Donzelli, Meloni.

      Sopprimere il comma 2.
2. 11. Magi.

Pag. 49

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica al testo unico in materia di spese di giustizia)

      1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
          «b-bis) per lo straniero indagato, imputato o condannato gravato da provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare».
2. 01. Bignami.

ART. 3.

      Sopprimerlo.
*3. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*3. 2. Magi.
*3. 3. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 4. Magi.
**3. 5. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) Alla lettera a), capoverso 3-bis sostituire le parole. «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate» e sopprimere le parole: «determinazione o».
          2) Sopprimere le lettere b) e c).
3. 6. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, con le seguenti: Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici». Quindi sostituire le parole: per un periodo di massimo centottanta giorni, con le seguenti: per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso.
3. 28. Orfini.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modificazioni:
              a) al primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni»;
              b) sopprimere il secondo periodo.
*3. 7. Magi.
*3. 8. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modificazioni:
              a) al primo periodo, sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate»;
              b) sopprimere il secondo periodo.
3. 9. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: in appositi locali, inserire le seguenti: con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7.
3. 10. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Pag. 50

      Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», primo periodo sostituire le parole: appositi locali con le seguenti: aree identificate e al secondo periodo sopprimere le parole: determinarne o.
3. 11. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», primo periodo, sostituire le parole: per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza, con le seguenti: qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n.  603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce «EURODAC».
*3. 12. Magi.
*3. 13. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità.
**3. 14. Magi.
**3. 15. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.
*3. 16. Magi.
*3. 17. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici». Quindi sostituire le parole: «per un periodo di massimo centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo n.  286 del 1998, sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso».
3. 18. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n.  286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».
3. 19. Magi.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 Pag. 51luglio 1998, n.  286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE».
3. 20. Magi.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «diciotto mesi».
3. 21. Prisco, Donzelli, Meloni.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone portatrici di esigenze particolari di cui al comma 1 dell'articolo 17.».
3. 22. Magi.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».
3. 23. Magi.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni sulla procedura di asilo ai sensi del comma 4, articolo 6.».
3. 24. Magi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo.».
*3. 26. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*3. 27. Magi.

      Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
3. 25. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

ART. 4.

      Sopprimerlo.
*4. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*4. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.
*4. 3. Magi.

      Al comma 1, dopo le parole: «successive all'udienza di convalida» aggiungere le seguenti: «in tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.  142 del 2015».
4. 4. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le strutture e i locali di cui ai periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario e appositamente Pag. 52attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, almeno tre pasti al giorno, un alloggio e servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, la possibilità di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».
4. 5. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli standard e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentati dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».
4. 6. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 dopo le parole: «comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida» sono inserite le seguenti: «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.».
4. 7. Magi.

ART. 5.

      Sopprimerlo.
5. 1. Magi.

      Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis-1.
(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo)

      1. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.
5. 01. Meloni, Prisco, Donzelli.

Pag. 53

ART. 5-bis.

      Sopprimerlo.
5-bis. 1. Magi.

ART. 6.

      Al comma 1, capoverso b), sostituire le parole da: 500.000 euro per il 2018 fino alla fine del periodo con le seguenti: 1.000.000 di euro per il 2018, di 3.000.000 di euro per il 2019 e di 3.000.000 di euro per il 2020.

      Conseguentemente, dopo il comma 1 del medesimo articolo 6, aggiungere il seguente comma:
      1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 1. Meloni, Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, sostituire il capoverso b) con il seguente:
      b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 di euro per il 2018, di 10.500.000 di euro per il 2019 e di 10.500.000 di euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano.

      Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 2. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

Pag. 54

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 01. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

      1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza, dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30.
      2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. 02. Meloni, Fidanza, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6.1.
(Minori stranieri)

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n.  47, sostituire le parole: «il minorenne» con le seguenti: «il minore di anni quattordici».
      2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, le parole: «di anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «di anni quattordici».
6. 03. Prisco, Donzelli.

ART. 6-bis.

      Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

      1. All'articolo 99 del codice civile, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      Nel caso di matrimonio dello straniero, la celebrazione deve avvenire in ogni caso entro il termine di efficacia del titolo di soggiorno.
6-bis. 01. Novelli.
(Inammissibile)

Pag. 55

      Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter

      1. All'articolo 123 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      Nei casi di cui all'articolo 116, il matrimonio può essere altresì impugnato dal pubblico ministero, se celebrato in assenza di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
6-bis. 02. Novelli.
(Inammissibile)

ART. 7.

      Sopprimerlo.
*7. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.
*7. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*7. 3. Magi.

      Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

      1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) l'articolo 12, al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
          « c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
          b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) è sostituito dal seguente:
          « d-bis) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
7. 4. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
          «c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed Pag. 56è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
          b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
          « d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
*7. 5. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

*7. 6. Magi.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello status di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951».

      Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa.
**7. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
**7. 8. Magi.

      Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: dagli articoli 336, inserire la seguente:, 414,.
7. 9. Meloni, Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.  75,.
7. 10. Meloni, Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.
7. 11. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente Pag. 57quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n.  4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1975 n.  354.
7. 12. Magi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale.
7. 13. Magi.

ART. 7-bis.

      Sopprimerlo.
7-bis. 1. Magi.

      Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
          a) alla lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;
          b) alla lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente: 2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;
          c) alla lettera f), capoverso Art. 28-ter, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          « b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».
7-bis. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sopprimere le parole: «in via generale e costante»;
          b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.»;
          c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma».
7-bis. 3. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea;
          b) dopo il comma 4 inserire il seguente:
      4-bis. La Commissione nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno e al Ministro degli affari esteri con Pag. 58periodicità regolare, e in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».
*7-bis. 4. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*7-bis. 5. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione.
**7-bis. 6. Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano, Migliore.
**7-bis. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.
*7-bis. 8. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano.
*7-bis. 9. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, al comma 5, sostituire le parole: gravi motivi con le seguenti: serie ragioni.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).
7-bis. 10. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7-bis. 11. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso.

      Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».
7-bis. 12. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          «a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.  142 del 2015.»;Pag. 59
              2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.  142 del 2015.».

      Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n.  142 del 2015».
7-bis. 13. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251;».
*7-bis. 14. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.
*7-bis. 15. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o fatto sparire.

7-bis. 16. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sopprimere la lettera e).
7-bis. 17. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sopprimere la lettera e):
          e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendovi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso.
7-bis. 18. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sopprimere la lettera g).
7-bis. 19. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
          g) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.
7-bis. 20. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine.».
7-bis. 21. Gebhard, Plangger, Schullian.

Pag. 60

ART. 8.

      Sopprimerlo.
*8. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*8. 2. Magi.

      Al comma 2, capoverso 2-ter apportare le seguenti modifiche:
          a) sostituire le parole: è rilevante ogni rientro con le seguenti: può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi;
          b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».
8. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 9.

      Sopprimerlo.
*9. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

*9. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

*9. 3. Magi.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 2, apportare le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera d), dopo le parole: domanda reiterata inserire le seguenti: che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata;
          b) alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: valutato in ogni caso il rischio di « refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia.
**9. 4. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
**9. 5. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.
**9. 6. Magi.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in primis qualsiasi violazione del principio di non refoulement.
9. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non refoulement.
9. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 9. Giorgis, Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.

Pag. 61

      Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.
9. 10. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 1-ter), sostituire le parole: dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli, con le seguenti: al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione.
*9. 11. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*9. 12. Bruno Bossio.
*9. 13. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: i relativi controlli, inserire le seguenti: allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione;
          b) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine: In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale;
          c) al comma 1, sopprimere la lettera c);
          d) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 29-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
**9. 14. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
**9. 15. Magi.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: i relativi controlli, aggiungere le seguenti: allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.
9. 16. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Pag. 62

      Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
      1-ter.1. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, in applicazione con il Considerando n.  30 della Direttiva 2013/32/UE.
9. 17. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
      1-ter.1. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza.
9. 18. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata, la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale.
9. 19. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater), aggiungere il seguente:
      1-quater.1. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati.
*9. 20. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*9. 21. Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9. 22. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
9. 23. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire le parole: in quanto, con le seguenti: qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata.
9. 24. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 25. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera e).
9. 26. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

Pag. 63

ART. 10.

      Sopprimerlo.
*10. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*10. 2. Magi.
*10. 3. Soverini.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)

      1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale».
          b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis».
              2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite, dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».
10. 4. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
10. 5. Magi.

      Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
          a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.»;
          b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
          « e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»;Pag. 64
      2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».
*10. 6. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*10. 7. Magi.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale».
**10. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
**10. 9. Magi.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere i periodi secondo e terzo.
10. 10. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: il richiedente fino alla fine del periodo, con le seguenti: il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può, ai sensi dell'articolo 6, disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati.
*10. 11. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*10. 12. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fassino.

      Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
          « e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»;
      2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».
10. 13. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore.
10. 14. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Pag. 65

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

      1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 01. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

      1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole: «non inferiore a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a otto».
10. 02. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.
*10. 03. Magi.
*10. 04. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 11.

      Sopprimerlo.
11. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 12.

      Sopprimerlo.
*12. 1. Magi.
*12. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*12. 3. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.
*12. 4. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

Pag. 66

      Sostituire l'articolo con il seguente:

      «Art. 12. – (Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale)1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.
      2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:
          a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;
          b)    l'accesso all'istruzione e alla formazione;
          c)    l'accesso all'assistenza sanitaria;
          d)    l'accesso all'alloggio e alla residenza;
          e)    interventi diretti a facilitare l'inclusione nella società e l'adesione ai suoi valori;
          f) il ricongiungimento familiare.

      3.    Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore».
12. 5. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          «a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
      «1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n.  47».
*12. 7. Bruno Bossio.
*12. 6. Pella.
*12. 8. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fassino.

      Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
          a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
      «1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per Pag. 67i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n.  47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità».
**12. 9. Magi.
**12. 10. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Ai servizi di accoglienza prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i richiedenti di cui all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.  142 o i richiedenti in situazioni di disagio segnalati da enti di tutela o progetti di accoglienza territoriali, i nuclei famigliari di richiedenti protezione con minori, i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n.  25, i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettere d-bis e d-ter, 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando, al raggiungimento della minore età, la procedura di riconoscimento per la protezione non si sia ancora conclusa nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età con provvedimento del Tribunale per i minori ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017 n.  47».

      Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e speciale, situazioni vulnerabili e minori stranieri non accompagnati).
12. 11. Migliore.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
      «1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori Pag. 68di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47».
12. 12. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini, Fassino.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
      «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47».
12. 13. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Fassino.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
      1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.
12. 14. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: anche inserire le seguenti: i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori, i richiedenti protezione che siano disabili o donne in stato di gravidanza e.
12. 15. Corneli, Berti, Forciniti.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47.
*12. 16. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*12. 17. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fassino.

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      Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.
12. 18. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n.  190, istituito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135».
*12. 19. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fassino.
*12. 20. Magi.
*12. 21. Pella.

      Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
          a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate».
12. 22. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 1, alla lettera a-bis) capoverso 2, apportare le seguenti modifiche:
          a) le parole «sentita la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti «previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
          b) le parole «sono definiti i criteri» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissate le linee guida»;
          c) le parole «domande di contributo» sono sostituite dalle seguenti «domande di finanziamento»;
          d) dopo le parole «prosecuzione dei progetti» è aggiunta la seguente: «territoriali»;
          e) dopo la parola «finalizzati» sono aggiunte le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;
          f) le parole «provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «provvede annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».
*12. 23. Pella.
*12. 24. Magi.

      Al comma 1, dopo la lettera a-ter), aggiungere la seguente:
          a-quater) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli Pag. 70enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n.  190 del 2014, istituito dalla legge n.  135 del 2012».
12. 25. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12. 26. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei soggetti di cui al comma 1, inserire le seguenti: Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati.
12. 27. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini, Fassino.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12. 28. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

      1.    Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
      2. La Prefettura – ufficio territoriale del Governo valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
      3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri Pag. 71non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n.  47».
12. 29. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
12. 30. Soverini.

      Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
          d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati)».
12. 31. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Fassino.

      Sostituire il comma 2, con il seguente:
      2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.».
12. 32. Gebhard, Plangger, Schullian.

      Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
          b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.».
12. 33. Gebhard, Plangger, Schullian.

      Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
          c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale».
*12. 38. Magi.
*12. 39. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*12. 40. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

Pag. 72

      Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
          c) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
              1)    al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario», con le seguenti: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;
              2)    dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;
              3) il comma 5 è abrogato.
12. 34. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:
          c) all'articolo 9, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, secondo periodo, dalle parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario» è sostituito dal seguente: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3. In presenza di dette accertate situazioni di vulnerabilità, nonché di nuclei famigliari con minori, i richiedenti sono trasferiti presso le strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e speciale, situazioni vulnerabili e minori stranieri non accompagnati».
12. 35. Migliore.

      Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
          c) all'articolo 9:
              1) al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.»;
              2) il comma 5 è abrogato;.
12. 36. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
          c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: «Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;
              2) il comma 5 è abrogato;.
12. 37. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

Pag. 73

      Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
          1-bis) al comma 2, le parole: «sentito l'ente locale» sono sostituite dalle parole: «acquisito l'assenso scritto dell'ente locale».
12. 41. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini.

      Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:
          1-bis) al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 10, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «e garanzie di cui all'articolo 10».
12. 42. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 2, lettera d), numero 1-bis), sostituire le parole: previo parere dell'ente con le seguenti: acquisito l'assenso scritto dell'ente.
12. 43. Pella.

      Al comma 2, lettera d), numero 1-bis), dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.
12. 44. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 2, lettera d), numero 1-bis), dopo la parola: parere aggiungere la seguente: scritto.
12. 45. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
          2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del Ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura».
12. 46. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:
          4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n.  416 del 1989 convertito in legge n.  9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n.  416 del 1989 convertito in legge n.  39 del 1990».
*12. 47. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*12. 48. Bruno Bossio.
*12. 49. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

Pag. 74

      Al comma 2, sopprimere la lettera h-bis).
12. 50. Magi.

      Al comma 2, dopo la lettera h-bis), inserire la seguente:
          h-ter) all'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n.  142 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «7-quinquies. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n.  47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n.  47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni».
*12. 51. Magi.
*12. 52. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 2, prima della lettera l), premettere la seguente:
          0l): all'articolo 22, comma 2, sopprimere la parola: «non».
12. 54. Magi.

      Al comma 2, sopprimere la lettera l).
12. 53. Magi.

      Al comma 2, sopprimere la lettera m).
12. 55. Magi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.
12. 56. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Sostituire il comma 5, con il seguente:
      5. I richiedenti protezione internazionale presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza presso tale sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.
12. 57. Gebhard, Plangger, Schullian.

      Al comma 5 sostituire le parole: fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato con le seguenti: sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.
12. 58. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 5-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: I minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 13 della legge 4 luglio 2017, n.  47, i quali, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito di tale Pag. 75percorso finalizzato all'autonomia possono permanere, ai sensi del citato articolo 13, nel Sistema di protezione di cui al comma 4.
12. 59. Migliore, Pollastrini, Fassino.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
*12. 60. Magi.
*12. 61. Pella.
*12. 62. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*12. 63. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure standard per l'individuazione, la valutazione, il referral, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori.
**12. 64. Magi.
**12. 65. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Dopo il comma 6 inserire il seguente:
      6-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n.  47, sono beneficiari del Sistema di protezione.
12. 66. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Dopo il comma 6, inserire il seguente:
      6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi.
12. 67. Gebhard, Plangger, Schullian.

Pag. 76

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Garanzie della prima accoglienza)

      1. I centri adibiti alla prima accoglienza degli stranieri non possono avere una capienza massima superiore ai 100 posti.
      2. In riferimento agli aspetti igienico – sanitari, i centri di cui al comma 1 devono essere dotati di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e in caso la presenza sia mista quanto a genere.
      3. Devono, altresì, garantire i seguenti servizi:
          a) mediazione linguistica e interculturale;
          b) assistenza sanitaria e psicologica, con particolare riguardo alle categorie vulnerabili;
          c) orientamento, informazione legale e assistenza nella procedura per la richiesta di protezione internazionale;
          d) orientamento ai servizi del territorio.

      4. La gestione dei centri di prima accoglienza è gradualmente affidata alla competenza delle regioni in coordinamento con gli enti locali, sulla base di linee guida stabilite dal Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabilite le linee guida e le modalità applicative relative alla gestione, esclusivamente pubblica, dei centri di cui al presente comma.
12. 01. Corneli, Berti, Forciniti.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1
(Modifica al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  241)

      1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
      2. La prefettura – ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
      3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza Pag. 77di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n.  47.
12. 02. Pella.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-1.
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
      2. La prefettura – ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n.  39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
      3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n.  47.
12. 03. Magi.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)

      1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n.  228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta Pag. 78municipale proprie destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.
12. 04. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-1.
(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

      1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per fanno 2019.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
12. 05. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Minori stranieri non accompagnati)

      Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n.  142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.
12. 06. Magi.

ART. 12-ter.

      Al comma 1, dopo le parole: assistenza e protezione sociale aggiungere le seguenti:, pena la decadenza della gestione del servizio affidato loro o altra sanzione da stabilirsi con decreto del Ministero dell'interno.
12-ter. 1. Bignami.

      Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

Art. 12-quater.
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
      2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n.  39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis Pag. 79dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
      3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n.  47.
12-ter. 01. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Dopo l'articolo 12-ter inserire il seguente:
Art. 12-quater.
(Minori stranieri non accompagnati)

      Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n.  142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.
12-ter. 02. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 13.

      Sopprimerlo.
*13. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*13. 2. Magi.
*13. 3. Soverini.
*13. 4. Migliore, Pollastrini, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
13. 5. Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.
*13. 6. Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio.
*13. 7. Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13. 8. Mugnai, D'Ettore.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) all'articolo 5-bis sostituire le parole: «Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14» con le seguenti: «il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione».
13. 9. Magi.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

Pag. 80

«Art. 12-bis.
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
      2. La Prefettura – ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
      3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n.  47.».
13. 10. Fiano, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Marco Di Maio, Giorgis.

      Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

      Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.».
13. 11. Marco Di Maio, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Giorgis.

      Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

      1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di Pag. 81funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
      2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n.  165 del 2001.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 01. Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

      Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

      1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 02. Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.
(Inammissibile)

ART. 14.

      Sopprimerlo.
*14. 1. Magi.
*14. 2. Migliore, Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

Pag. 82

*14. 3. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.
*14. 4. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.  91)

      1. Alla legge 5 febbraio 1992, n.  91, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
              « b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286»;
          b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
      2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
          c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
          d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
      2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
          e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
              « f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, Pag. 83un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
          f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;
          g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
          h) dopo l'articolo 23 sono aggiunti seguenti:
      «Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
      2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
      3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
      4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
      5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
      6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.Pag. 84
      Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».
14. 5. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi;
          sopprimere la lettera a-bis);
          alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;
          alla lettera c), capoverso « 9-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda;
          alla lettera d), dopo le parole: 270-quinquies.2, del codice penale, aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia.
*14. 6. Magi.
*14. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Sopprimere la lettera a).
**14. 8. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.
**14. 9. Magi.

      Sopprimere la lettera a-bis).
14. 10. Magi.

      Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:
          a-bis) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
      «Art. 9.1. – 1. La cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 4, 5 e 9, è concessa solo qualora l'interessato:
          a) conosca e i principi e gli elementi essenziali della Costituzione;
          b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;
          c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
          d) dichiari di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno.

      2.    Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.
      3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità».
14. 11. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera a-bis), capoverso «Art. 9.1.» primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.
14. 12. Meloni, Prisco, Donzelli.

Pag. 85

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14. 13. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

      Al comma 1, sostituire lettera b), con la seguente:
          b) all'articolo 9-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi».
14. 14. Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).

      Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.
*14. 15. Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.
*14. 16. Magi.
*14. 17. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

      Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo le parole: agli articoli 5 e 9 aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica,.
**14. 18. Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.
**14. 19. Magi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» comma 1, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
*14. 20. Emanuela Rossini.
*14. 21. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

      Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7, ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente.
**14. 22. Magi.
**14. 23. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per i cittadini in possesso di passaporto britannico le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente per le domande presentate a partire dal 29 marzo 2019.
14. 24. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per i cittadini in possesso di passaporto britannico il termine di residenza quadriennale di cui all'articolo 9, comma 1, della lettera d), legge 5 febbraio 1992, n.  91, richiesto per la concessione della cittadinanza italiana si applica per le domande presentate a partire dal 29 marzo 2019 fino al 29 marzo 2029.
14. 25. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per i cittadini in possesso di passaporto britannico il termine di residenza decennale di cui all'articolo 9, comma 1, della lettera f) legge 5 febbraio 1992, n.  91, richiesto per la concessione Pag. 86della cittadinanza italiana si applica esclusivamente per le domande presentate a partire dal 29 marzo 2019.
14. 26. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda.
14. 27. Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio.

      Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 9-ter, aggiungere il seguente:
      «Art. 9-quater. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1o gennaio 1948».
14. 28. La Marca, Schirò, Ungaro, Carè.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*14. 29. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.
*14. 30. Magi.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:
      a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «acquisita ai sensi degli articoli 4 comma 2, 5 e 9»;
          b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «La perdita della cittadinanza è automatica».

      Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola: revoca, con la seguente: perdita.
14. 31. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, sopprimere le parole: «acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9»;
          b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «La perdita della cittadinanza è automatica».
14. 32. Bignami, Fiorini, Vietina.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;
          b) al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n.  241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso Pag. 87il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286».

      Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: revoca con la seguente: annullamento.
14. 33. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera d), capoverso: Art. 10-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi.
*14. 34. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.
*14. 35. Magi.

      Sopprimere il comma 2.
14. 36. Migliore, Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

      Sopprimere il comma 2-bis.
*14. 37. Magi.
*14. 38. Migliore.

      Al comma 2-bis, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due settimane.
14. 39. Migliore.

      Al comma 2-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre settimane.
14. 40. Migliore.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 41. Prisco, Donzelli, Meloni.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolati del decreto legislativo n.  3 dell'8 gennaio 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 42. Prisco, Donzelli, Meloni.

Pag. 88

ART. 15.

      Sopprimerlo.
15. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

      Sopprimere il comma 1.
*15. 2. Magi.
*15. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:
«Art. 130-bis.
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore nei processi civili)

      1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, sono dichiarati improcedibili o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità ex ante, al difensore non è liquidato alcun compenso.
      2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova».
15. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.
15. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
      1-ter. Al fine di assicurare, in considerazione delle peculiari ed oggettive criticità, un più efficiente ed efficace funzionamento dell'amministrazione della giustizia sul territorio calabrese, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155, entro 60 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è assicurata la riapertura del Tribunale di Rossano (CS).
15. 6. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Reato di integralismo islamico)

      1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-octies.
(Integralismo islamico)

      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, Pag. 89propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
          a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
          b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
          c) la negazione della libertà religiosa;
          d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

      Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.
      La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
      È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».
15. 01. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

      1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»;
          b) al secondo comma, le parole: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata da un terzo alla metà» e dopo le parole: «è commesso» sono inserite le seguenti: «in presenza di minori ovvero».

      2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103»;
          b) al secondo comma, le parole: «Alla stessa sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa pena»;
          c) al terzo comma, le parole: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «Tale pena si applica inoltre».

      3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n.  67, il numero 1) è abrogato.
      4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.  8, i commi 1 e 2 sono abrogati.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 02. Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 15-bis.

      Al comma 1, capoverso Art. 11-bis, sopprimere il comma 1.
15-bis. 1. Magi.

      Al comma 1, capoverso Art. 11-bis, sopprimere il comma 3.
15-bis. 2. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2014, n.  92, convertito, con modificazioni, Pag. 90dalla legge 11 agosto 2014, n.  117, è abrogato.
15-bis. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.1.
      1. Al fine di assicurare, in considerazione delle peculiari ed oggettive criticità, un più efficiente ed efficace funzionamento dell'amministrazione della giustizia sul territorio calabrese, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo n.  155 del 2012, entro 60 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è assicurata la riapertura del Tribunale di Rossano (CS).
15-bis. 01. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

ART. 15-ter.

      Sopprimerlo.
15-ter. 1. Migliore.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, è sostituito con il seguente:
      «1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria».
15-ter. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 16.

      Sopprimere il comma 2.
16. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.
16. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. L'articolo 275-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 275-bis. – (Particolari modalità di controllo) – 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.
      2. L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, Pag. 91adeguatezza e proporzionalità della misura in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
      3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
      4. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
      5. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.».
16. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:
          a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
          b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
          c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario.
16. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n.  48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-sexies. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e successive modificazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere del presente comma valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare Pag. 92entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro».
16. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

      1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, all'alinea, dopo la parola: «sussiste», è inserita la seguente: «sempre» e, alla lettera b), sostituire le parole: «non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione» con le seguenti: «vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa»;
          b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessa con violenza»;
          c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone».

      2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n.  5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
16. 04. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

      1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa».
16. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Pag. 93delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa».
16. 06. Cirielli, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di violazione di domicilio)

      1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
          b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a nove anni».

      2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          « m-quinquies) delitto di violazione di domicilio di cui all'articolo 614, primo, secondo e quarto comma, del codice penale».

      3. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.
16. 07. Butti, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

      1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          «m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».

      2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.
      3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».
16. 08. Cirielli, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora Pag. 94la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
16. 09. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

      1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
      2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
      3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
      4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
16. 010. Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

      1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale sono sottoposti – in caso di recidiva – ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
      2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, Pag. 95pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
      3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
      4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
16. 011. Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 17.

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Ministero dell'interno provvede alla realizzazione e implementazione di una interfaccia digitale finalizzata a garantire la comunicazione automatica e in tempo reale dei dati identificativi rilevati in occasione del noleggio di autoveicoli al Centro elaborazione dati. Nelle more della realizzazione e implementazione dell'interfaccia digitale di cui al secondo periodo la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.
17. 1. Mulè, Pentangelo, Germanà, Baldelli.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
17. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.
17. 3. Mulè, Pentangelo, Germanà, Baldelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Ai fini di cui al comma 1 i pagamenti per il noleggio di autoveicoli sono effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
17. 4. Mulè, Pentangelo, Germanà, Baldelli.

      Al comma 4, dopo le parole: disponibili a legislazione vigente aggiungere le seguenti: Il Dipartimento provvede altresì ad Pag. 96impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.
17. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui Governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:
          a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;
          b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;
          c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.
      3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, e successive modificazioni.
17. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 20 del regio decreto 28 febbraio 1930, n.  289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
          a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;
          b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da Paesi dove non c’è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia».
17. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

Pag. 97

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore»;
          b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati».

      2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, le parole: «da L. 100 a 1000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 500».
17. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.  152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico)

      1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n.  152, è sostituito dai seguenti:
      «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
      La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.  110».

      2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          « m-quinquies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n.  152».
17. 04. Cirielli, Prisco, Donzelli.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di metal-detector».
17. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Pag. 98

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
          « a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di metal-detector (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e metal-detector portatili (HHMD)».
17. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 18.

      Al comma 1, sostituire le parole da: il personale dei Corpi, fino a: medesima legge, con le seguenti: il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n.  121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.L del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.
18. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Ai commi 1, 1-bis e 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: polizia municipale con le seguenti: polizia locale.
18. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: Corpi e servizi di polizia municipale, sopprimere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti,;
          b) sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente:
          al comma 1-bis, sopprimere, in fine, le seguenti parole: anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1;
          al comma 3, sostituire le parole: 150.000 euro, con le seguenti: 500.000 euro;
          all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15.150.000 euro, con le seguenti: 15.500.000 euro.
18. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire le parole da: con popolazione superiore ai centomila abitanti, fino alla fine del comma, con le seguenti: in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n.  121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
          b) sopprimere l'ultimo periodo;

      Conseguentemente, al medesimo articolo:
          sopprimere il comma 1-bis);
          al comma 2, sostituire le parole da: nonché il numero degli operatori, fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela Pag. 99dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione;
          al comma 3, sostituire la cifra: 150.000, con la seguente: 500.000.
18. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale con le seguenti: capoluogo di provincia.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: 150.000 euro, con le seguenti: 500.000 euro;
          all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15.150.000 euro, con le seguenti: 15.500.000 euro.
18. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, con le seguenti: capoluogo di provincia,.
18. 6. Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini.

      Al comma 1, dopo le parole: i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, inserire le seguenti:, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «1.1. Ai maggiori oneri valutati in euro 100.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
18. 7. Prisco, Donzelli.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

      1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  634, recante «Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale».
*18. 01. Pella.
*18. 02. Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini.
*18. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 19.

      Sopprimerlo.
**19. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

Pag. 100

**19. 2. Magi.
**19. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, sopprimere le parole: capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti e sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
19. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Fiorini.

      Al comma 1, sopprimere le parole: capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
19. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Al comma 1, dopo le parole: i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, aggiungere le seguenti: e quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,.
19. 6. Prisco, Donzelli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n.  119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.  146, le parole: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. 7. Prisco, Donzelli.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte della Polizia penitenziaria)

      1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali.
19. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Fiorini.

ART. 19-ter.

      Sopprimerlo.
*19-ter. 1. Migliore.
*19-ter. 2. Magi.

Pag. 101

ART. 20.

      Sopprimerlo.
20. 1. Magi.

      Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

      1. All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, le parole da: «possono», fino a: «polizia locale», sono sostituite con le seguenti: «concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.».
20. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

      1. Dopo l'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n.  401, aggiungere il seguente articolo:
      «Art. 6-quinquies.1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337 e 583-quater del codice penale nei confronti della persona alla quale è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli aumentate fino a un terzo.
      2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale».
20. 02. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 20-bis.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:. Al medesimo comma 3-ter, dopo le parole «degli eventi medesimi» sono aggiunte le seguenti: «nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità degli arbitri e dei giudici di gara impegnati in manifestazioni ad ogni livello».
20-bis. 1. Migliore.

ART. 21.

      Sopprimerlo.
21. 1. Magi.

      Al comma 1, lettera b), prima delle parole: aree destinate allo svolgimento di fiere aggiungere la seguente: litorali.
21. 2. Pella.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».
21. 3. Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini.

Pag. 102

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

      1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 9, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
      4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.
      4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali;
          b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.
      6-sexies. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.
      6-septies. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
      6-octies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
      6-novies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.
      6-decies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.
      6-undecies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n.  150.
21. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

      1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, Pag. 103dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al questore ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773»;
          b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
21. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

      1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'attuazione» fino a: «decoro urbano», con le seguenti: «, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
21. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

      1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nella rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratterranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale».
21. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura».
21. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Pag. 104

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

      1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali».
21. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Sicurezza partecipata)

      1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n.  121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
      2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n.  121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini».
      3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.
21. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

      1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n.  121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi.
21. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini Pag. 105ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

      1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a un pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o a un operatore medico-sanitario».
      2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e due agenti.
      3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presìdi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presìdi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 09. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari)

      «1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:
      11-septies. L'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.».
21. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

      Dopo l'articolo 337 del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
      «Art. 337-bis. 1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
      2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione è gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.
      3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni».
21. 011. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Modifiche all'articolo 341-bis del codice penale concernenti il reato di oltraggio a pubblico ufficiale)

      1. All'articolo 341-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;Pag. 106
          b) il terzo comma è abrogato.
21. 012. Butti, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

      Dopo l'articolo 612-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
      «Art. 612-ter. – (Costrizione all'occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa.
      Art. 612-quater. – (Costrizione all'occultamento del volto di persona minorenne). – Se i fatti di cui all'articolo 612-ter sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, la pena è aumentata della metà.
      La pena è aumentata se il minore non ha compiuto gli anni quattordici ovvero se il minore non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza».
21. 013. Novelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

      1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'uso di indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo, ivi inclusi abiti e simboli che manifestano appartenenze di origine etnica e culturale che in tutto o in parte, mascherano o nascondono ovvero rendono comunque irriconoscibile il viso impedendo l'identificazione del soggetto e se il fatto non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro»;
          b) al terzo comma, le parole: «Per la contravvenzione di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ipotesi di cui al primo comma».
21. 014. Novelli.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Modifiche al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.  309)

      1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309 è introdotto il seguente:
      «5-quater. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata.»
21. 015. Bignami.
(Inammissibile)

Pag. 107

ART. 21-bis.

      Sopprimerlo.
21-bis. 01. Magi.

      Al comma 1, dopo le parole con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto sono aggiunte le seguenti:, il Sindaco.
21-bis. 2. Pella.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3-bis. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al periodo precedente sono autorizzati ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti.
      3-ter. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.  633, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
          h-bis) abusivamente riproduce in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-bis del Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
21-bis. 3. Ferraioli.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
ter)

      Dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.1.

      1. Al fine di garantire la sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
          1) all'articolo 581, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Si procede tuttavia d'ufficio se concorre la circostanza aggravante prevista nell'articolo 61, comma 1, numero 11-sexies);
          2) all'articolo 582, comma 2, dopo le parole: «negli articoli», sono aggiunte le seguenti parole: «61, comma 1, numero 11-sexies),.
21-bis. 01. Novelli.
(Inammissibile)

ART. 21-ter.

      Sopprimerlo.
21-ter. 1. Magi.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno aggiungere le seguenti: Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 c.p., primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
21-ter. 2. Pella.

      Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 21-ter.1.
(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

      1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è inserito il seguente periodo: «Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di Pag. 108contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma».
      2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.
      3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n.  689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.
      5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, sono abrogati.

Art. 21-ter.2.
(Misure di interdizione di competenza del questore)

      1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.
      2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
      3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
      4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione Pag. 109da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.
21-ter. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 21-ter. 1.
(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

      1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n.  121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma.
      2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n.  75, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, alinea, le parole: «Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000»;
          b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267»;
          c) al secondo comma le parole: «di cui ai numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis);
          d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
      «Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000.».

      3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          «c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune.».

Art. 21-ter.2.
(Misure di interdizione di competenza del questore)

      1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai Pag. 110sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.
      2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
      3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
      4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.
21-ter. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.
(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

      1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:
      «Art. 642-bis. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
      Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
      Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
      I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
      Art. 642-ter. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
      Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
      I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
      Art. 642-quater. – (Confisca) – Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è Pag. 111sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
      Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
      Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
      Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
      Art. 642-quinquies. – (Circostanza aggravante) – Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 euro 50.000.
      Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.
      Art. 642-sexies. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-bis e 642-ter, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
      Art. 642-septies. – (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.
      Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
      Art. 642-octies. – (Pena accessoria). – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-bis, 642-ter e 642-septies importa la pubblicazione della sentenza.
      2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 475 e 517 del codice penale.
      3. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
      «3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.
      3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese Pag. 112dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari».
21-ter. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.
(Commercio abusivo)

      1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni.».
21-ter. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)

      1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
      3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
      4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
21-ter. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 21-quater.

      Sopprimerlo.
*21-quater. 1. Magi.
*21-quater. 2. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

ART. 21-quinquies.

      Dopo l'articolo 21-quinquies, aggiungere il seguente:

Pag. 113

Art. 21-quinquies.1.
(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274, sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della Polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:
          a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;
          b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, di cui agli articoli 21-quater e 21-quinquies;
          c) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
          d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;
          e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
          f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;
          g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

      3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono accompagnati presso la Polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-bis, ordina il rilascio della persona accompagnata;
      3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-bis possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.
      3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la Polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-quater, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.
      3-sexies. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui agli articoli 21-quater e 21-quinquies del presente decreto, nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.
      3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.Pag. 114
      3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37».

      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016. n.  8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n.  8 del 2016.
      3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente comma:
      «Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione».

      4. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-quater del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n.  274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.
      5. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della Polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 10 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.  243.
      6. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
              e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale;
          b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
              h) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.
21-quinquies. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 21-sexies.

      Al comma 1, capoverso comma 15-bis, dopo le parole: da 2.000 a 7.000 euro aggiungere le seguenti: e la misura dell'allontanamento – ai sensi degli articoli 9 e 10, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n.  48 – dall'intero territorio del Comune ove il fatto è stato commesso.
21-sexies. 1. Deidda, Prisco.

      Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.

      1. Al comma 1, dell'articolo 609-bis del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
      2. Al comma 1, dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quindici anni».
      3. All'ultimo comma, dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a diciotto anni».
21-sexies. 01. Deidda, Ferro, Bucalo, Prisco, Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

Pag. 115

      Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.
(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

      1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, trasmette al Ministro dell'interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
21-sexies. 02. Meloni, Prisco, Donzelli.

      Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.

      Al fine di tutelare l'incolumità del personale e la sicurezza delle sedi periferiche dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in relazione alle misure previdenziali e assistenziali di prossima approvazione, entro 30 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è disposto, in sede di comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza e il potenziamento della vigilanza.
21-sexies. 03. Anzaldi.
(Inammissibile)

ART. 22.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
          a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
          b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
          c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria.

      Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025, con le seguenti: quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 Pag. 116euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025.
22. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Al comma 1, sostituire le parole: Polizia di Stato ovunque ricorrano, con: Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n.  121.
22. 2. Prisco, Donzelli.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

      1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n.  90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.
      3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 01. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Misure urgenti per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

      1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Pag. 117Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1o ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
      2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n.  90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.
22. 02. Fiano, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

      1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 1, dopo le parole: «comuni interessati» sono aggiunte le seguenti: «e il comandante del corpo di Polizia locale del comune capoluogo».
22. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

      1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
          b) al secondo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
          c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».

      2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».
22. 04. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 23.

      Sopprimerlo.
*23. 1. Magi.
*23. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ordinaria o»;
          b) al comma 1, sopprimere la lettera b);Pag. 118
          c) sopprimere il comma 2.
23. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.
      2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.
      3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «11-septies. L'avere commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.».

      4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-septies, del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.».
23. 01. Cirielli, Prisco, Donzelli, Meloni.
(Inammissibile)

ART. 23-bis.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
*23-bis. 1. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.
*23-bis. 2. Pella.

      Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Introduzione degli articoli 613-quater e 613-quinquies del codice penale)

      1. Dopo l'articolo 613-ter, del codice penale, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 613-quater. – (Terrorismo in piazza) – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
      Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
      La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o Pag. 119al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.
      Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.
      Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.
      Art. 613-quinquies. – (Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza) – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.».

      2. Nei casi di cui all'articolo 613-quater. del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
23-bis. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

      1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è inserito il seguente:
      «Art. 613-quater. – È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge n.  110 del 1975, all'articolo 2 della legge n.  533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge n.  152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale.».
23-bis. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

      1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: e comunque non oltre le ventiquattro ore sono soppresse;
          b) il terzo comma è sostituito dal seguente: Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della Pag. 120persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.
23-bis. 03. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

      1. La legge 14 luglio 2017, n.  110 è abrogata.
23-bis. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

      1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole: contrasto della criminalità e del terrorismo, sono inserite le seguenti: nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti;
          b) al primo periodo, le parole: limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, sono sostituite dalle seguenti: ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche.
      2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
      3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 30.000.000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
23-bis. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

      1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, al primo periodo, le parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,» sono soppresse.
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione Pag. 121del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
23-bis. 06. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione «Strade Sicure»)

      1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, al primo periodo, le parole: «pari a 7.050» unità sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100».
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
23-bis. 07. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)

      1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
      2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.
      3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
      4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione.
23-bis. 08. Caretta.
(Inammissibile)

Pag. 122

ART. 24.

      Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:
      1) alla lettera c) dopo la parola: comunicazione, è inserita la seguente: sintetica e dopo le parole: la mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta aggiungere le seguenti: il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.
24. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 2).
24. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
      d-bis) all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b) del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.».
24. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Sopprimere il comma 2.
24. 4. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa e al terrorismo)

      1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia; giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da appositi convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
24. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

      1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale Pag. 123e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite – presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello – sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.
      2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.
      3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.
      5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
24. 02. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche al Testo Unico stupefacenti)

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.  309 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: cinque tabelle con le seguenti: due tabelle;
          b) all'articolo 73:
              1) al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni» con le seguenti: «è punito con la reclusione da otto a venticinque anni»;
              2) comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole: «elencate nella tabella II, sezione A»;
              3) al comma 2, sostituire le parole: «indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni» con le seguenti: «è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni»;
              4) al comma 4, sopprimere le parole: «ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14»;
              5) al comma 5, sostituire le parole: «reclusione da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «reclusione da due a otto anni»;
              6) sopprimere il comma 5-bis.
      2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.
24. 03. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

Pag. 124

ART. 25.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Nel passaggio da contravvenzione a delitto della fattispecie di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.  646, tutti i fatti commessi prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto restano punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale.
25. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 26.

      Sopprimerlo.
*26. 1. Bignami, Fiorini, Vietina.
*26. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Monitoraggio dei cantieri)

      1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente.»
26. 3. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis.

      Al comma 1, dopo le parole: nonché, limitatamente ai lavori pubblici al prefetto, aggiungere le seguenti: e contestualmente alla Cassa edile.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 99, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81 dopo la parola: «trasmette», sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «alla direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: all'Ispettorato territoriale del lavoro.
26. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n.  81 del 2008, dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, aggiungere le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi».
26. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 28.

      Al comma 1, capoverso comma «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «riguardo ad uno o più settori amministrativi» aggiungere le seguenti: «o ad una società partecipata o municipalizzata».
28. 1. Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano.

      Al comma 1, capoverso comma «7-bis », primo periodo, dopo le parole: con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, aggiungere le seguenti: del quale da comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
28. 2. Pella.

      Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale.
28. 3. Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore.

Pag. 125

ART. 29.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.
(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

      1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n.  105 è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni».
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
      3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni per l'anno 2021.
29. 01. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

ART. 29-bis.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, capoverso comma «1-ter», dopo le parole: una sede secondaria o altra sede effettiva inserire le seguenti: o nel caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di una società europea che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
29-bis. 1. Pentangelo, Germanà.

      Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.
(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)

      1. All'articolo 640 del codice penale, secondo comma numero 2-bis le parole: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante».
      2. All'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante».
      3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:
      «Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n.  11 dell'articolo 61» .

      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n.  36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati.
29-bis. 01. Donzelli, Prisco.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.
(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

      1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n.  105 è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.Pag. 126
      3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro l'anno 2021.
29-bis. 02. Pella.

ART. 30.

      All'articolo 30, premettere il seguente:

Art. 030.

      1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili. Le disposizioni di cui al periodo precedente definiscono altresì l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, da possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
      2. La tutela dei nuclei familiari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tale fine:
          a) è istituita una cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei rappresentanti degli enti locali, si provvede anche a una ricognizione dei beni immobili privati e delle pubbliche amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tenere conto anche delle necessarie risorse finanziarie;
          b) entro sei mesi i prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera a) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
030. 01. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Sopprimerlo.
*30.  1. Magi.
*30.  2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 31.

      Sopprimere il comma 2.
31. 1. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Pag. 127

ART. 31-bis.

      Sopprimerlo.
31-bis. 1. Magi.

ART. 31-ter.

      Sopprimerlo.
*31-ter. 1. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
*31-ter. 2. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.
*31-ter. 3. Prisco, Donzelli.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 31-ter.
(Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili)

      1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, è abrogato.
31-ter. 4. Foti, Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, capoverso comma «3.1», dopo le parole: residenziale pubblica, aggiungere le seguenti: e i rappresentanti della proprietà.
*31-ter. 5. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
*31-ter. 6. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, capoverso comma 3.2, terzo periodo, sopprimere le parole:, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
**31-ter. 7. Magi.
**31-ter. 8. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
**31-ter. 9. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, capoverso comma 3.2, terzo periodo, sopprimere la parola: equitativi.
*31-ter. 10. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
*31-ter. 11. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, dopo il capoverso 3.6, aggiungere i seguenti:
      3.6-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa dei soggetti in situazione di fragilità di cui al comma 1 capoverso 3.1, la cabina di regia di cui al medesimo comma può disporre il censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.
      3.6-ter. I programmi di recupero di cui al comma 3.6-bis possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto dei soggetti in situazione di fragilità, riuniti in cooperative di autorecupero.
      3.6-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
31-ter. 12. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Sopprimere il comma 2.
*31-ter. 13. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
*31-ter. 14. Prisco, Donzelli.

Pag. 128

      Sopprimere il comma 3.
**31-ter. 15. Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
**31-ter. 16. Prisco, Donzelli.

ART. 32-quater.

      Sopprimerlo.
32-quater. 1. Magi.

ART. 33.

      Al comma 1, dopo le parole: 1o aprile 1981, n.  121, aggiungere le seguenti: al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale.
33. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Al comma 1, sostituire le parole: un ulteriore importo di 38.091.560 euro con le seguenti: un ulteriore importo di 70.000.000 di euro.
33. 2. Deidda, Prisco.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali.
33. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. È altresì stanziata la somma di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia.
33. 4. Montaruli, Prisco, Donzelli.

      Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
      2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
      2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, Nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le Pag. 129prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
*33. 6. Pella.
*33. 7. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militarie del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

      1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461 aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.».

      2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461 aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico.».

      3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.
      4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n.  45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1.».

      5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n.  135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici Pag. 130sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale.».

      6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
      «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183.».

      7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20 dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei quel caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
      8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile, 2009, n.  38 l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
      9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
33. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

      1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)    all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento»;
          b)    all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere Pag. 131improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.
      4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

      2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n.  45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.  89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1.».

      3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale.».

      4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:
      «389-bis. A decorrere dal 12 gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

      5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono inserite le seguenti: «, salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
      6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38, è abrogato.
      7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando Pag. 132l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)

      1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.  335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1o gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.
      2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1o gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.
      3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.
      4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n.  153.
      5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.».
33. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

      1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano Pag. 133minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
33. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n.  232)

      1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
      «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.».

      2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
33. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

      1. A decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze di polizia tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.
      2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n.  196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità Pag. 134tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
33. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 34.

      Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
      3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.
      3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.
34. 1. Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
      3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative, od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.
      3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.
34. 2. Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)

      1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle Pag. 135proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.
      2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:
          a)    1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;
          b)    1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

      3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.
      4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.
      5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.
      6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1o ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai princìpi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.
      7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.
      8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con Pag. 136propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

      1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
          a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» nel limite massimo di euro 581.942;
          b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
              1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» nel limite massimo di euro 5.052.678;
              2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

      1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente Pag. 137la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.
      2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 Serie speciale, n.  90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.
      3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
34. 03. Prisco, Donzelli.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Anticipo turn over vigili del fuoco)

      1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n.  90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019; tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 19 ottobre 2019.
      2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.
34. 04. Prisco, Donzelli.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Anticipo turn-over Vigili del Fuoco)

      1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, Pag. 138n.  90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1o ottobre 2019.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
34. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.
      2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n.  196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
34. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 35.

      Al comma 1, sostituire le parole: alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 di euro con le seguenti: alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 di euro.
35. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Al comma 1, sostituire le parole: alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 di euro, con le seguenti: alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 di euro.
35. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.Pag. 139
      1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n.  11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38, è abrogato.
      1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35. 3. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Fiorini.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono. I predetti ufficiali sono altresì promossi al grado superiore al momento del loro collocamento nel congedo assoluto e sempre a titolo onorifico. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento. La promozione a titolo onorifico di cui al presente comma non è computabile in alcun modo a fini economici. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n.  434.
35. 4. Bignami, Fiorini, Vietina.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      1-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera e nelle zone di transito è istituito, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali.
35. 5. Montaruli, Prisco, Donzelli.

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35.1.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

      1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
          a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, dei finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente Pag. 140del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133;
          b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
          c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.  195 del 1995;
          d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione al personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
          e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di Pag. 141reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
35. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 35-bis.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 35-bis.

      1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente.
35-bis. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

      1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
      2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
      3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
      4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n.  1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
      5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
      6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165.
      7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
      8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n.  407.
      9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti Pag. 142contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
      10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35-bis. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Disposizioni in materia di polizia locale)

      1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
      2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
          a) goda dei diritti civili e politici;
          b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
          c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
          d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
          e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

      3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.  152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
      4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35-bis. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Disposizioni in materia di polizia locale)

      1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla Pag. 143polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.  214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
      2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
35-bis. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Consorzi di polizia locale)

      1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.
      2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.
      3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.
35-bis. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Contrattazione collettiva)

      1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
      2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:
          a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;
          b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
          c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

Pag. 144

      3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
      4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.
35-bis. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

      1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
35-bis. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

      Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

      1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, le parole da: «annualmente» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis.».
35-bis. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.
(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

      1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».
      2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35-bis. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 35-ter.

      Sopprimerlo.
35-ter. 1. Magi.

      Al comma 1, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire le parole: «o in altre aree comunque interessate da fenomeni di Pag. 145aggregazione notturna», con le seguenti: «o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna particolarmente rilevanti che abbiano causato turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica»;
          b)    dopo le parole: «di alimenti e bevande attraverso distributori automatici», aggiungere le seguenti: «limitatamente alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche».
35-ter. 2. Marco Di Maio.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato».
35-ter. 3. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici».
35-ter. 4. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

ART. 35-quater.

      Dopo l'articolo 35-quater, aggiungere il seguente:

Art. 35-quater.1.
(Potenziamento delle iniziative per la prevenzione delle dipendenze)

      1. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze legate a all'uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e al gioco d'azzardo patologico (GAP), sia tra i minori che tra gli adulti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, da svolgere, sui territori regionali, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio per la salute connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al gioco d'azzardo patologico e sui servizi predisposti dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate per affrontare il problema delle dipendenze.
      2. Nell'ambito del sito internet istituzionale dei Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento delle dipendenze, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi presenti sul territorio.
      3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso le scuole di ogni ordine e grado, attività formative e progetti finalizzati al contrasto delle dipendenze. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, le scuole si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze.
      4. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.
35-quater. 01. Lorenzin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 35-quater, aggiungere il seguente:

Art. 35-quater.1.
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

      1. L'articolo 7-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125, è sostituito dal seguente: «Detto personale è posto a Pag. 146disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n.  121, per eseguire, anche in concorso o congiuntamente alle Forze di polizia, servizi di vigilanza, perlustrazioni e pattugliamenti per la tutela di siti, obiettivi sensibili e di parchi, nonché a bordo di convogli ferroviari urbani, suburbani e regionali che trasportano passeggeri».
35-quater. 02. Butti, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 35-sexies.

      Dopo l'articolo 35-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 35-septies.

      1. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513.
(Turbata libertà dell'industria, del commercio e delle altre attività professionali, venatoria e piscatoria)

      Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti o comportamenti atti ad impedire o turbare intenzionalmente l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, professionale, venatoria e piscatoria, esercitate nel rispetto delle norme vigenti, è punito, a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:
          1)    se il fatto è commesso da più di tre persone;
          2)    se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale o ricreativa, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.
      Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.».
35-sexies. 02. Caretta.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 35-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 35-septies.
(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)

      1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza».
35-sexies. 01. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

ART. 36.

      Sopprimerlo.
36. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      «1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: “competenze connesse alla gestione” Pag. 147il testo è sostituito dal seguente: “l'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore”;
          b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, il coadiutore di cui al comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9”;
          c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-novies”.
          d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione”».
36. 2. Prisco, Donzelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al comma 4-bis, dopo le parole: «nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione» sono aggiunte le seguenti: «e per il collega di studio od al socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti.».
36. 3. Bartolozzi.

      Al comma 1-bis, capoverso comma «3», dopo le parole: Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, inserire le seguenti: , nonché al fine di consentire alla medesima impresa la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici e dopo le parole: procedure pendenti, inserire le seguenti: sull'impresa sequestrata o confiscata.
36. 4. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

      Al comma 1-bis, capoverso comma «3», inserire, in fine, le seguenti parole: a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiari che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso.
36. 5. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Pag. 148

      Al comma 2, sostituire la lettera a), con le seguenti:
          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n.  177, e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio.»;

          a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
              «3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45.».
36. 6. Prisco, Donzelli.

      Dopo il comma 2 inserire il seguente:
      2.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modifiche:
          «a) al comma 1, lettera c), l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: “Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri a carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto”;
          b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
              “1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni Pag. 149motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36”;
          c) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
              “1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà del tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario”;
          d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
              “1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  72”».
36. 7. Prisco, Donzelli.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2.1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
          «5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.».
36. 8. Prisco, Donzelli.

Pag. 150

      Al comma 2-bis, sostituire le parole: può istituire con la seguente: istituisce.
36. 9. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 2-ter, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva.».
36. 10. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

      Al comma 3, sopprimere la lettera d).
36. 11. Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Verini.

      Al comma 3, lettera d), capoverso comma «5», terzo periodo dopo le parole: L'avviso di vendita, aggiungere le seguenti: corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo,.
36. 12. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis.

      Al comma 3, lettera d), capoverso comma «5», sesto periodo dopo le parole: di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, inserire le seguenti: abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale,.
36. 13. Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore.

      Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
              1)    alla lettera d), capoverso comma 5, nono periodo, sostituire le parole: per cinque anni con le seguenti: per dieci anni;
              2) alla lettera f) capoverso comma 10:
          a)    dopo le parole: «nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno,» aggiungere le seguenti: «, di cui metà per misure di contrasto alla criminalità organizzata e metà»;
          b) dopo le parole: «per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo agli uffici compresi nei distretti giudiziari dove sono siti gli immobili venduti ai sensi del comma 5»;
          c)    dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla messa in sicurezza, ristrutturazione, manutenzione, adeguamento alle norme urbanistiche e alla normativa sulla sicurezza degli impianti dei beni confiscati gestiti dall'Agenzia medesima nelle regioni ove hanno sede gli immobili venduti, ai sensi del comma 5.».
36. 14. Sarti, Salafia, Ascari, Piera Aiello, D'Orso, Corneli, Elisa Tripodi, Alaimo, Berti, Davide Aiello, Dadone, Baldino, Forciniti.

      Al comma 3, lettera d), capoverso comma «6», alla lettera b), sopprimere le parole: aventi, tra le altre finalità istituzionali, e quella dell'investimento nel settore immobiliare.
36. 15. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 3, lettera d), capoverso comma «6», sopprimere la lettera d).
36. 16. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Pag. 151

      Al comma 3, lettera d), capoverso comma «6», dopo la lettera e), inserire la seguente:
          e-bis) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  112.
36. 17. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

      Al comma 3, lettera f) sostituire il capoverso comma 10 con il seguente: 10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del settanta per cento alle istituzioni ed iniziative territoriali ove gli immobili di cui al comma 5 sono siti per finalità sociali e occupazionali, nella misura del dieci per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del dieci per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

      Conseguentemente, sopprimere la lettera f-bis).
36. 18. Bartolozzi.

      Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma «10», con il seguente:
      10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità.
36. 19. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma «10», con il seguente:
      10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi e di quelle di cui al successivo comma, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna le somme ricavate anche ad enti e associazioni che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e inclusione sociale e iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.
36. 20. Magi.

      Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma «10», con il seguente:
      10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata;.
36. 21. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

      Al comma 3, lettera g), capoverso comma «12-ter», sostituire le parole: non inferiore a un anno, con le seguenti: non inferiore a 5 anni.
*36. 22. Magi.
*36. 23. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

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      Al comma 3, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
          1) sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti:;
          2) dopo il capoverso articolo 15-quater aggiungere il seguente:
      15-quinquies. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile, qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico.
36. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 37-bis.

      Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: e associazioni.
37-bis. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.