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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 3 dicembre 2018
105.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 DICEMBRE 2018

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 16

      Al comma 2, dopo le parole: del dissesto idrogeologico, inserire le seguenti: delle bonifiche,.
16. 6. Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria)

      1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni per l'anno 2020.
      2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
16. 012. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Occhiuto, D'Ettore, Santelli, Maria Tripodi, Rampelli, Crosetto, Lucaselli, Caiata, Crosetto, Polverini, Siracusano.

ART. 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi)

      1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n.  125.
      2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 1.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
25. 013. (Nuova formulazione) Formentini, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi, Angiola, Patassini, Saltamartini.

Pag. 47

ART. 27

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto merci)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 2, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di cui alla lettera b) del comma 2, spetta un rimborso, in misura pari al 50 per cento del totale, delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
          a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 di cui al CCNL-Logistica, trasporto merci e spedizione;
          b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiane, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

      3. Alle imprese di cui al comma 2, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 1, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.
      4. Il rimborso di cui al comma 1 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
      5. Il rimborso di cui al comma 1 è escluso per i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 ed è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021.
27. 08. (Nuova formulazione) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 33

      Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

      1. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.

Pag. 48

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.
33. 01. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Sgarbi, Boschi.

ART. 35

      Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

      1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti misure:
          a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del C.C.N.L funzioni centrali per il triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per il 2019, di euro 1.500.000 per il 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dal 2021 e il periodo «nel limite massimo di 10 milioni di euro annui» di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), n.  2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, è sostituito dal seguente: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2019, ad euro 24.000.000 per l'anno 2020 e ad euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.  232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis e all'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, non trovano applicazione;
          b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  149, il periodo «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» è sostituito dal periodo «quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale». In relazione a quanto previsto dalla presente lettera, con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono modificate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016;
          c) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato alla assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IVa Serie Speciale «Concorsi ed esami» n.  89 del 21 novembre 2006 la cui validità, a tal fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, e all'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, non trovano applicazione. Ai relativi oneri, pari ad euro 2.730.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.  232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge; Pag. 49
          d) i seguenti importi sanzionatori in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
              1) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n.  136; dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66;
              2) del 10 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, sanzionate in via amministrativa o penale;
              3) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
          le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare l'apporto del proprio personale secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150;
          e) le entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  149 sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e destinate ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'ente;
          f) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro la previsione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127, si applica al personale dell'Agenzia, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
35.2 (Nuova formulazione) Faro, Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  219, in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

      1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  219, è inserito il seguente:
      «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica».
35. 07. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Pag. 50

ART. 37

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Stabilizzazione e innovazione dell'offerta formativa degli istituti tecnici superiori)

      1. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo nazionale, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e compresi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86 dell'11 aprile 2008.
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente agli istituti tecnici superiori che, nell'anno formativo precedente, hanno riportato una valutazione effettuata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014 (rep. Atti n.  90/CU), come modificato dall'accordo sancito nella medesima sede il 17 dicembre 2015 (rep. Atti n.  133/CU).
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono integrati gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, anche in relazione all'innovazione tecnologica.
37. 032. (Nuova formulazione) Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Colmellere, Angiola.

      Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

      1. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati all'articolo 37-ter.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.
      3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport», è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui al presente articolo e agli articoli 37-ter e 37-quater. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 37-ter.
(Compiti e funzioni del Consiglio nazionale dei giovani)

      1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
          a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;Pag. 51
          b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
          c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
          d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
          e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
          f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
          g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

      2. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.
      3. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui all'articolo 37-quater, comma 2, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

Art. 37-quater.

(Composizione e funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e disposizioni transitorie)

      1. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.
      2. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.

      Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 200.000 euro per l'anno 2019.
37. 036 (Nuova formulazione) Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

ART. 38

      Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
          f) il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi del presente articolo resta impregiudicato.
38. 29. Claudio Borghi, Faro, Bellachioma, Marattin, Mandelli, Crosetto, Fassina, Lorenzin.

Pag. 52

      Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
      12-bis. Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

      Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
38. 9. Pretto, Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 41

      Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Finanziamento della Rete oncologica e della Rete cardiovascolare)

      1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica».

      Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
41. 07. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Mandelli, Rossello, Ruffino, Zanettin, Minardo, Cristina, Caon, Cappellacci, Cosimo Sibilia, Anna Lisa Baroni, Ferraioli, Casino, Squeri, Musella, Gagliardi, Fatuzzo, Cannatelli, Fitzgerald Nissoli, Cannizzaro.

      Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Pubblicità sanitaria)

      1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n.  3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n.  124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
      2. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 1, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le Pag. 53garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. 018. (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali)

      1. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: «procedura selettiva pubblica» sono inserite le seguenti: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica»;
          b) dopo le parole: «un'anzianità di servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero sia stato titolare di borsa di studio».
41. 021. Tomasi, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Bellachioma, Sut.

      Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n.  167, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»)

      1. Alla legge 19 agosto 2016, n.  167, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie,» sono inserite le seguenti: «delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale,»;
          b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono inserite le seguenti: «, per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale»;
          c) all'articolo 3, comma 4, lettera e):
              1) dopo le parole: «patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: «dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale,»;
              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e genetica»;
          d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      « 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s. delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista della patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie»;
          e) all'articolo 6:
              1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale»;
              2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 29.715.000 euro annui a decorrere Pag. 54dall'anno 2019» e le parole: «15.715.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «19.715.000 euro».

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

41.023     (Nuova formulazione) Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.

ART. 42

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire le parole: 26 miliardi di euro con le seguenti: 28 miliardi di euro;
          b) al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro; le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro; le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
*42. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
*42. 6. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia», è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori».
42. 3.     (Nuova formulazione) Grimoldi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

      Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Piattaforma italiana del fosforo)

      1. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019.

      Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 200.000 euro per l'anno 2019.
42. 031 ((Nuova formulazione) Zolezzi, Vignaroli, Varrica, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Pag. 55

      Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis
(Disposizioni in materia di controllo di prevenzione degli incendi negli istituti, nei luoghi della cultura e nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali)

      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
      2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 1. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalente, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
      3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.
42. 032     (Nuova formulazione) Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.

      Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo)

      1. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:
          a) a decorrere dal 1o luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
          b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della Pag. 56legge 28 dicembre 2015, n.  208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. In sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, in attuazione di quanto previsto dall'intesa del 7 settembre 2017 tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata, nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti.
      3. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 1, pari a 50.000 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.
42. 033 (Nuova formulazione) Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.

ART. 43

      Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

      1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni provenienti da donazione, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:
      «Art. 561. – (Restituzione degli immobili) – Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.
      I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale»;
          b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:
      «Art. 562. – (Insolvenza del donatario soggetto a riduzione) – Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente»;Pag. 57
          c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:
      «Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione nei riguardi degli aventi causa dal donatario) – La riduzione della donazione,; salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo restando l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede»;
          d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8) è sostituito dal seguente:
              «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
              Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;
          e) all'articolo 2653, primo comma, numero 1), dopo le parole: «e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi» sono inserite le seguenti: «nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili»;
          f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

      2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente, e fermo restando quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, dopo il decorso di sei mesi dalla data della suddetta entrata in vigore.
      3. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
      «Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili, l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima».
43. 05 (Nuova formulazione) Tomasi, Cantalamessa, Bisa, Tateo, Boniardi, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Turri.

ART. 49

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4-bis. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con Pag. 58quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n.  147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al quinto periodo, dopo le parole: «versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo»;
          b) al sesto periodo, dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,» sono inserite le seguenti: «comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,».

      4-ter. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «nonché investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «, gli investimenti»;
          b) le parole: «e efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile»;
          c) dopo le parole: « green economy,» sono inserite le seguenti: «nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero,».
49. 35. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 51

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, le parole «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: «controllate».
51. 3. (Nuova formulazione) Lucchini, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 52

      Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Tempo pieno nella scuola primaria)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n.  107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

      Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 226,73 milioni nel 2019, di 328,63 milioni nel 2020, di 322,92 milioni nel 2021, di 325,75 milioni nel 2022, di 325,42 milioni nel 2023, di 324,55 milioni nel 2024, di 323,59 milioni nel 2025, di 321,93 milioni nel Pag. 592026, di 319,59 milioni nel 2027 e di 318,90 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
52. 017. (Nuova formulazione) Marzana, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.

ART. 54.

      Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)

      1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n.  104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
54.  067. (Nuova formulazione) Belotti, Carbonaro, Nitti, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.

ART. 55.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          1) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni;
          2) sostituire le parole da: e di 430 milioni fino a: 2020, con le seguenti:, di 428 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

            Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 18 Giovani e Sport, Programma 18.1, attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:

      2019:
          CP:  +  2.000.000;
          CS:  +  2.000.000.

      2020:
          CP:  +  2.000.000;
          CS:  +  2.000.000.

      2021
          CP:  +  2.000.000;
          CS:  +  2.000.000.
55. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del fondo di cui al precedente periodo, l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è destinato al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, Pag. 60con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n.  122, per l'indennizzo delle vittime.;
          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per le vittime di reati violenti intenzionali l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo di provvisionale con un tetto massimo di 50.000 euro. L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di 40.000 euro nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase una condanna generica al risarcimento del danno.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2019: –10.000.000;
          2020: –10.000.000;
          2021: –10.000.000.
55. 4.    (Nuova formulazione) Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla.

      Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

      1. In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n.  92, è riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

      Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
55. 040. (Nuova formulazione) Rampelli, Fidanza, Lollobrigida, Lucaselli, Lorenzin, Boschi, Fusacchia.

      Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis

(Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152)

      1. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti sul territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque»;
          b) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro eventuali forme associate, devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale».

      2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n.  82, è abrogato.
55. 067. (Nuova formulazione) Benvenuto.

ART. 59

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
      9-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 61legge 31 marzo 2005, n.  43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta di identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riverserà, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno i soli corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche rilasciate».
      9-ter. Al comma 1 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, le parole da: «con decreto del Presidente del Consiglio di ministri» fino a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43».
      9-quater. Alla legge 20 novembre 1982, n.  890, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4:
              1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
              2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
          b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite dalle seguenti: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;
          c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente»;
          d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

      9-quinquies. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.
59. 5. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

      1. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n.  220, sono Pag. 62aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli».
59. 011. Panizzut, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 66.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
          a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.  67;
            b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n.  244;
          c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122;
          d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111;
          e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
          f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.
66. 2. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

Pag. 63

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 19.124, 28.032, 29.5, 32.014, 32.015, 41.028, 41.029, 46.3, 53.5, 54.071, 59.48, 64.52, Tab.1.1, Tab.2.6 E Tab.2.7 DEL GOVERNO E 4.34, 4.021, 6.15, 8.40, 8.017, 10.60, 13.22, 15.26, 18.05, 19.125, 21.86, 28.88, 28.030, 28.031, 32.016, 39.14, 40.81, 41.18, 41.027, 41.030, 42.035, 42.036, 42.037, 42.038, 44.4, 48.15, 49.0104, 49.0105, 49.0106, 53.07, 54.073, 55.070, 68.016, 70.01, 79.223, 85.1, 87.2, 88.037 E 89.026 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 4.34.

      Sostituire le parole da: sostituire il capoverso d-bis) fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera d) del comma 57, eliminare le seguenti parole: «a società a responsabilità limitata o»;
          b) la lettera d-bis del comma 57 è sostituita dalla seguente:
              « d-bis) le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili».

      Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
0. 4. 34. 2. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

      Sostituire le parole: sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
          d-bis) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente: d-ter).
0. 4. 34. 1. Lucaselli, Lollobrigida.

      Al capoverso d-bis) aggiungere, in fine, le parole: salvo coloro che alla data del 30 settembre 2018 già si avvalgono del regime forfettario.
0. 4. 34. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

      Aggiungere, infine, le seguenti parole:
          Conseguentemente all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, lettere d) e d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come modificate dal presente articolo non si applicano ai soggetti che alla data del 30 settembre 2018 già si avvalgono del regime forfettario, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
0. 4. 34. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

      Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
          d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti Pag. 64periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
4. 34. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 4.021.

      Al comma 1, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

      Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020 e 255 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
0. 4. 021. 1. Benamati, Moretto, Marattin, Boschi, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Marco Di Maio, Pezzopane.

      Al comma 1, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento;

      Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 435,35 milioni di euro per il 2020 e 250,35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede quanto a 250,35 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55 e quanto a 185 milioni per il solo 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
0. 4. 021. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF)

      1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n.  23, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 290,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 166,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
4. 021. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 6.15.

      Alla lettera a) dopo le parole: al comma 3, inserire le seguenti: alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e Società tra Professionisti, a cui si applica il medesimo regime forfettario di cui al comma 1 entro un limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2 e».
0. 6. 15. 2. Mandelli.

      Sostituire le parole: al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente con le seguenti: al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente.
0. 6. 15. 3. Lucaselli, Lollobrigida.

      Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale eventualità deve essere ripristinato il contratto di lavoro precedentemente esistente tra le persone fisiche e i datori di lavoro.
0. 6. 15. 1. Germanà, Pentangelo, D'Ettore.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) le persone fisiche la cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti Pag. 65di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
          b) al comma 5, dopo la parola: contribuenti, ovunque ricorre, inserire le seguenti: persone fisiche.
6. 15. I Relatori.

      Al comma 2, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
8. 40. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 8.017.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) dopo le parole: «per attività» aggiungere le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché».
          2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2003».

      Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
0. 8. 017. 1. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Accise in materia di autotrasporto)

      1. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n.  225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.Pag. 66
      2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. 017. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 10.60.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire le parole:
180 con la seguente: 170;
          b) dopo la parola: 2024 aggiungere le seguenti: e 35,7 milioni di euro per l'anno 2025.
0. 10. 60. 2. Faro.

      Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sopprimere le parole da: «per gli investimenti» fino a: «limite di 20 milioni di euro».

      Conseguentemente, all'onere pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
0. 10. 60. 1. Marattin, Boschi.

      Al comma 2, sostituire le parole: si applica nella misura del 150 per cento con le seguenti: si applica nella misura del 180 per cento.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 37,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 81,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 79 milioni di euro per l'anno 2022 e di 69,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
10. 60. I Relatori.

      Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso d-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.
13. 22. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 15.26.

      Dopo le parole: Una quota aggiungere le seguenti: di cui non meno del 50 per cento in favore delle città metropolitane,
0. 15. 26. 7. Nobili.

      Dopo le parole: Una quota del fondo, inserire le seguenti: non inferiore al 20 per cento e dopo le parole: su sede propria aggiungere le seguenti: nonché agli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici.
0. 15. 26. 14. Marattin, Boschi.

      Dopo le parole: Una quota del fondo, inserire le seguenti: non inferiore al 20 per cento e dopo le parole: su sede propria aggiungere le seguenti: nonché agli interventi di edilizia scolastica.
0. 15. 26. 15. Marattin, Boschi.

      Dopo le parole: Una quota del fondo, inserire le seguenti: non inferiore al 20 per cento e dopo le parole: su sede propria aggiungere le seguenti: nonché agli interventi di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico.
0. 15. 26. 16. Marattin, Boschi.

      Dopo le parole: Una quota del fondo, inserire le seguenti: non inferiore al 20 per cento.
0. 15. 26. 17. Marattin, Boschi.

Pag. 67

      Dopo le parole: Una quota del fondo inserire le seguenti: non inferiore al 10 per cento.
*0. 15. 26. 11. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

      Dopo le parole: Una quota del fondo inserire le seguenti: non inferiore al 10 per cento.
*0. 15. 26. 13. Marattin, Boschi.

      Dopo le parole: Una quota aggiungere le seguenti: non inferiore a 250 milioni di euro.
0. 15. 26. 10. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

      Dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: pari ad almeno 500 milioni di euro a decorrere dal 2019.
0. 15. 26. 18. Stumpo, Fassina, Pastorino.

      Dopo le parole: di cui al comma 1 è destinata inserire le seguenti:, per una somma non inferiore a 900 milioni di euro nel 2019 alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5 dal capolinea di Milano «Bignami» fino a «Polo Istituzionale» di Monza, nonché, per una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui.
0. 15. 26. 4. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

      Sopprimere le parole: su sede propria.
0. 15. 26. 9. Pizzetti.

      Aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché per una quota pari a tre milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della realizzazione di impianti di trasporto a fune per la mobilità urbana e per l'accessibilità nel centro storico di Cosenza.
0. 15. 26. 3. Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Pella.

      Dopo le parole: su sede propria aggiungere le seguenti:, nonché nel limite massimo di 340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l'attuazione in via sperimentale della liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso i porti presenti in zone economiche speciali, di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, del Mezzogiorno.
0. 15. 26. 1. D'Attis.

      Aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la diffusione della micromobilità elettrica, la promozione dell'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili.
0. 15. 26. 8. Nobili.

      Aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché per superare le criticità derivanti a seguito della chiusura del Ponte di San Michele tra i comuni di Paderno d'Adda e Calusco.
0. 15. 26. 12. Carnevali.

      All'emendamento 15.26, alla fine è aggiunto il seguente periodo: con priorità per sistemi a basso impatto ambientale.
0. 15. 26. 20. Benedetti.

      Apportare le seguenti modifiche:
          a)    sostituire le parole: il seguente periodo con le seguenti: i seguenti periodi;
          b)    aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota del medesimo fondo, nel limite massimo di 340 milioni di euro per Pag. 68ciascuno degli anni 2019 e 2020, è altresì destinata per l'attuazione in via sperimentale della liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso i porti presenti in zone economiche speciali, di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, del Mezzogiorno. La misura sperimentale di cui al precedente periodo si applica in favore degli autotrasporti internazionali eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al comma 1, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al comma 1 e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai container.
0. 15. 26. 2. D'Attis.

      Aggiungere in fine il seguente periodo:
      A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro nell'anno 2019 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano «Bignami» fino a «Polo Istituzionale» di Monza.
0. 15. 26. 5. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

      Aggiungere in fine il seguente periodo.
      A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano «Bignami» fino a «Polo Istituzionale» di Monza.
0. 15. 26. 6. Mandelli, Gelmini, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'altra quota del fondo di cui al comma 1, pari almeno a 1.000 milioni di euro, è destinata alla manutenzione e alla costruzione di nuove infrastrutture di interesse nazionale site nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea;
          b)    aggiungere la seguente parte consequenziale: Conseguentemente, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1.000 milioni di euro per ogni annualità.

      All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
0. 15. 26. 19. Lucaselli, Lollobrigida.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.
15. 26. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 18.05.

      Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di rafforzare, sia nella fase ascendente di formazione sia quella di recepimento del diritto e delle politiche dell'unione europea, le verifiche di compatibilità con la tutela effettiva dei principi e diritti fondamentali previsti dalla costituzione, anche allo scopo di prevenire il relativo contenzioso con le seguenti: Al fine di rafforzare la conoscenza da parte degli studenti dei principi e valori dell'Unione europea, nonché dei processi di formazione e recepimento del diritto e delle politiche europee, mediante l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, e le parole: trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Pag. 69 con le seguenti: trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 18. 05. 5. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

      Sostituire le parole: le verifiche di compatibilità con la tutela effettiva dei principi e diritti fondamentali previsti dalla costituzione, con le seguenti: le verifiche di compatibilità tra principi e diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e tra i principi e diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento europeo,.
0. 18. 05. 6. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 milioni annui» con le seguenti: 0,5 milioni annui e aggiungere in fine, le seguenti parole:, per l'istituzione di borse di studio riservate a giovani laureati in materie giuridico-economiche, con votazione non inferiore a 105/110.
0. 18. 05. 3. Marattin, Boschi.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 100 mila euro.
0. 18. 05. 20. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 200 mila euro.
0. 18. 05. 7. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 300 mila euro.
0. 18. 05. 8. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 400 mila euro.
0. 18. 05. 9. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 500 mila euro.
0. 18. 05. 10. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 600 mila euro.
0. 18. 05. 11. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 700 mila euro.
0. 18. 05. 12. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 800 mila euro.
0. 18. 05. 13. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 900 mila euro.
0. 18. 05. 14. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 1 milione.
0. 18. 05. 15. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 1.1 milioni.
0. 18. 05. 16. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 1.2 milioni.
0. 18. 05. 17. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

Pag. 70

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 1.3 milioni.
0. 18. 05. 18. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Sostituire le parole: 1.5 milioni con le seguenti: 1.4 milioni.
0. 18. 05. 19. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Dopo le parole: anno 2019. inserire le seguenti: finalizzata ad adottare le misure organizzative relative all'attività di vigilanza e di coordinamento, in ordine alle predette verifiche, svolta dal Dipartimento per le politiche europee nei confronti delle Amministrazioni di settore.
0. 18. 05. 21. Cestari.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: per l'istituzione di borse di studio intitolate «Borse di studio Salvini-Di Maio» riservate a giovani laureati in materie giuridico-economiche, con votazione non inferiore a 105/110.
0. 18. 05. 4. Marattin, Boschi.

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. Al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni di legge vigenti e il rispetto della giurisprudenza costituzionale, in materia di notificazioni a mezzo posta, alla legge 20 novembre 1982, n.  890, apportare le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
              2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
          b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite da: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite da: «cinque giorni»;
          c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.»;
          d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

      1-ter. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché coordinamento delle disposizioni legislative nel rispetto della giurisprudenza costituzionale.
0. 18. 05. 1. Sozzani, Germanà, Pella.

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis
. Al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni di legge vigenti e la tutela effettiva dei principi e diritti fondamentali previsti dalla Costituzione anche allo scopo di prevenire sentenze di Pag. 71incostituzionalità, tenuto anche conto della giurisprudenza costituzionale, in materia di notificazioni a mezzo posta, alla legge 20 novembre 1982, n.  890, apportare le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
              2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
          b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite da: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite da: «cinque giorni»;
          c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.»;
          d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

      1-ter. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, la rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché coordinamento delle disposizioni legislative nel rispetto della giurisprudenza costituzionale».
0. 18. 05. 2. Sozzani, Germanà, Pella.

      Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Rafforzamento delle verifiche di compatibilità costituzionale)

      1. Al fine di rafforzare, sia nella fase ascendente di formazione sia in quella di recepimento del diritto e delle politiche dell'Unione europea, le verifiche di compatibilità con la tutela effettiva dei princìpi e dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, anche allo scopo di prevenire il relativo contenzioso, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.  234.
18. 05. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 19.124.

      Al capoverso comma 23-bis sostituire le parole da: al fine di fino a: nonché con la parola: per.
0. 19. 124. 3. Lucaselli, Lollobrigida.

      Al capoverso comma 23-bis, sopprimere le parole: nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge.
0. 19. 124. 1. Marattin, Boschi.

      Al capoverso comma 23-ter, dopo le parole: esperti e società specializzate, aggiungere Pag. 72le seguenti: assicurando che detti incarichi non siano conferiti a soggetti o imprese riconducibili, anche per il tramite del coniuge o di parenti entro il secondo grado, a componenti del Governo.
0. 19. 124. 2. Marattin, Boschi.

      Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
      23-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n.  808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
      23-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 23-bis, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.
      23-quater. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n.  808, dopo le parole: «degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze,».

      Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e industria aeronautica.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
19. 124. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 19.125.

      Al comma 21 sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti:
      Al fine di favorire i processi di cui al comma 1, a decorrere dal 2019 è altresì istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 finalizzato al riconoscimento di un credito di imposta in favore di soggetti titolari di reddito d'impresa per investimenti legati ai processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi e realizzare un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e individuati i criteri di riconoscimento del credito di imposta nei confronti dei soggetti beneficiari entro il limite massimo di spesa di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse rinvenienti del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147. I contributi in favore delle micro e piccole imprese e delle medie imprese come definiti dal primo al quarto periodo del presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o manager qualificati iscritti in un elenco predisposto con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco della società di consulenza o manager, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di impresa.
0. 19. 125. 4. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

Pag. 73

      Al comma 21, primo periodo, le parole: micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: micro, piccole e medie imprese.

      Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.
*0. 19. 125. 1. Mandelli, Fiorini.

      Al comma 21, primo periodo, le parole: micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: micro, piccole e medie imprese.

      Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.
*0. 19. 125. 5. Benamati.

      Al comma 21 apportare le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo dopo le parole:
piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE;
          b) al quinto periodo dopo le parole: I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti.
0. 19. 125. 3. Mandelli.

      Al comma 21 apportare le seguenti modificazioni:
          a) al secondo periodo sostituire il numero: 40.000 con il seguente: 20.000;
          b) al terzo periodo sostituire il numero: 25.000 con il seguente: 12.500;
          c) al quarto periodo sostituire il numero: 80.000 con il seguente: 40.000.
0. 19. 125. 7. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      21-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, come successivamente modificato, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
*0. 19. 125. 6. Benamati.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      21-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, come successivamente modificato, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
*0. 19. 125. 2. Mandelli, Fiorini.

      Sostituire il comma 21 con il seguente:
      21. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a Pag. 74ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.
19. 125. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 21.86.

      Premettere alla lettera a) la seguente:
          0a)
gli interventi previsti dal primo periodo dell'articolo 21 sono finalizzati alla corresponsione di benefici fiscali e contributivi alle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori avviati al lavoro dai centri per l'impiego di cui al comma 4 nonché dai soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276.
0. 21. 86. 16. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

      Sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:
      A decorrere dall'anno 2019, al fine di dare attuazione agli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150, le regioni sono autorizzate ad assumere, con un aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 8.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 240 milioni per l'anno 2019, a euro 320 milioni per l'anno 2020 e a 320 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede quanto a 240 milioni per l'anno 2019 e a 320 milioni a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego, quanto a euro 320 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1.
0. 21. 86. 11. Marattin, Boschi.

      Dopo le parole: A decorrere dall'anno 2019 aggiungere le seguenti:, al fine di rafforzare gli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,.
0. 21. 86. 10. Marattin, Boschi.

Pag. 75

      Sostituire le parole: 4.000 unità con le parole: 1.000 unità e, conseguentemente, alla medesima lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 120 milioni con le parole: trenta milioni e le parole: 160 milioni con le parole: 40 milioni.
0. 21. 86. 15. Lucaselli, Lollobrigida.

      Sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
              1) sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».
0. 21. 86. 5. Polverini, Pella.

      Alla lettera a) al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:, provvedendo a reclutare in via prioritaria il personale in servizio presso ANPAL Servizi S.p.A. già impiegato per lo svolgimento delle attività presso i centri per l'impiego nei vari territori regionali.
0. 21. 86. 4. Polverini, Occhiuto, Mandelli.

      Alla lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziate ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio.
0. 21. 86. 2. Pella, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore.

      Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» aggiungere: «qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale».
0. 21. 86. 8. Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

      Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 dopo le parole: «gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni».
0. 21. 86. 7. Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

      Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente; All'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» aggiungere le seguenti: «o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi» e dopo le parole: «con corrispondente incremento della dotazione organica» sono aggiunte le parole: «e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014 n.  190».
0. 21. 86. 6. Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

      Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le unità di personale devono essere in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione Pag. 76delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
0. 21. 86. 14. Rizzetto, Lucaselli, Lollobrigida.

      Alla lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n.  56, sono apportate le seguenti modificazioni: «Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
      “2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione.”. Il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate»
0. 21. 86. 1. Pella, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore.

      Alla lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:
      «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata al l'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziate ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio».
      «All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n.  56, sono apportate le seguenti modificazioni: il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione; il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate».    
0. 21. 86. 9. Melilli.

      Alla lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:
      «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziate ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n.  56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione, ed il comma 2 è soppresso».
0. 21. 86. 12. Pastorino, Fassina.

      Alla lettera a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Una quota delle risorse previste dalla presente lettera, è destinata in via prioritaria alla stabilizzazione del personale Anpal impiegato con contratti a tempo determinato o altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.
0. 21. 86. 13. Fassina, Pastorino.

Pag. 77

      Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. Al fine di potenziare i servizi per il lavoro, superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, ivi inclusi i rapporti di lavoro parasubordinato, e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, a decorrere dal 1o febbraio 2019 ANPAL Servizi S.p.A. procede all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  23, del personale non dirigenziale che risulti assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 30 giugno 2018 con contratto in scadenza entro l'anno 2020; e sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche. Ai fini di cui al periodo precedente ad ANPAL Servizi S.p.A. è riconosciuto un contributo straordinario pari a 28.500.000 euro per l'anno 2019, a 31.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 1.
0. 21. 86. 3. Polverini, Occhiuto, Mandelli.

      Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) All'articolo 9 del decreto-legge n.  113 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n.  160 del 2016 dopo il comma 1-octies è inserito il seguente: 1-novies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies non si applicano agli enti in dissesto.

      Conseguentemente, ai minori oneri derivanti dalla presente lettera valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
0. 21. 86. 17. Vitiello, Caiata.

      Dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto e di assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento è consentito di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge n.  133 del 2016 convertito dalla legge n.  160 del 2016 all'assunzione di figure professionali infungibili, in caso di assoluta carenza di organico e alle assunzioni di personale ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.  75 del 2017 nei limiti di spesa previsti dalla presente lettera.

      Conseguentemente, ai minori oneri derivanti dalla presente lettera valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
0. 21. 86. 18. Vitiello, Caiata.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento del centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di Pag. 78euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate;
          b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, le parole: «le regioni destinano» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono destinare».
21. 86. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 28.88

      Alla lettera a), anteporre la seguente:
          0a) Al comma 4, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n.  117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.  161» con le seguenti: «con le modalità di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2017 in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria. Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, e che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano terminato l'esperienza formativa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è attribuito il titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.  56. In favore dei predetti soggetti, il Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento delle selezioni per le assunzioni di cui ai precedenti periodi, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, è autorizzato alla stipula di contratti a termine per 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.615.018 per l'anno 2019».

      Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 11.615.018 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
0. 28. 88. 5. Caiata, Vitiello.

      Alla lettera b), aggiungere in fine il seguente comma:
      9-bis 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.
0. 28. 88. 2. Barelli, Mandelli, Pella, D'Ettore.

      Alla lettera b), aggiungere in fine il seguente comma:
      9-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, Pag. 79trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali. All'articolo 11, comma 8, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15, le parole: «quattro magistrati», sono sostituite dalle seguenti: «da otto magistrati di cui uno di nomina governativa». Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
0. 28. 88. 1. Barelli, Mandelli, Pella, D'Ettore.

      Alla lettera b), aggiungere in fine il seguente comma:
      9-bis.1. Al fine di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato le disposizioni di contabilità e di finanza pubblica sono applicate in quanto ritenute compatibili con l'autonomia e le funzioni ad essi assegnati dalla Costituzione.

      Conseguentemente, all'articolo 74 comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150 dopo le parole: normativa previgente sono inserite le seguenti: Il medesimo comparto autonomo di contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro del personale amministrativo, ivi incluso quello di livello dirigenziale, in servizio presso gli Organi di rilievo costituzionale e presso l'avvocatura dello Stato.
0. 28. 88. 3. Barelli, Mandelli, Pella, D'Ettore.

      Alla lettera b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
      9-bis.1. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti e al fine di potenziare il funzionamento delle giurisdizioni superiori e di garantirne la piena operatività, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n.  247, possono altresì chiedere l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro il 2 febbraio 2020.
0. 28. 88. 4. Costa, D'Ettore, Cannizzaro.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 7, inserire il seguente:
      7-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n.  103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
          b) dopo il comma 9, inserire il seguente:
      9-bis. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di Pag. 80conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa per un onere massimo complessivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 6.072.257 euro per l'anno 2019, di 8.024.008 euro per l'anno 2020, di 8.822.196 euro per l'anno 2021, di 8.958.775 euro per l'anno 2022, di 8.978.227 euro per l'anno 2023, di 9.236.381 euro per l'anno 2024, di 9.254.527 euro per l'anno 2025, di 9.320.036 euro per l'anno 2026, di 9.803.217 euro per l'anno 2027 e di 9.828.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
28. 88. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 28.030.

      Al comma 1, sostituire le parole: apposito esame-colloquio con le parole: apposita prova selettiva.
0. 28. 030. 3. Lucaselli, Lollobrigida.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 28. 030. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso di contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con i gruppi parlamentari, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame-colloquio, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
          a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge;
          b) abbia maturato, o maturi entro il 31 dicembre dell'anno 2019, almeno dieci anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dodici anni.
0. 28. 030. 1. Schullian.

      Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Assunzioni di personale non dirigenziale presso l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

      1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
          a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla Pag. 81data di entrata in vigore della presente legge;
          b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
          c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

      2. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n.  481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n.  239, è ridotto da sessanta a venti unità.
28. 030. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 28.031.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire le parole: «venti posti» con le parole: «cinque posti», e le parole: «euro 2.700.000» con le parole: «500.000»;
          b) al comma 2, sostituire le parole: «venti unità» con le parole: «cinque unità»;
          c) alla parte consequenziale sostituire l'importo di euro 2.700.000, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con l'importo di euro 500.000.
0. 28. 031. 5. Lucaselli, Lollobrigida.

      Al comma 1, sopprimere le parole: per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca.
0. 28. 031. 3. Marattin, Boschi.

      Dopo la parola: conseguentemente, aggiungere le seguenti: l'articolo 18 è soppresso ed all'articolo 15, comma 5, le parole: «100 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
0. 28. 031. 4. Fassina, Pastorino.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dell'articolo 18, InvestItalia si avvarrà della collaborazione tecnica della fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n.  504 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
0. 28. 031. 1. D'Attis.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dell'articolo 18, InvestItalia si avvarrà della collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.
0. 28. 031. 2. Pella.

      Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi)

      1. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di Pag. 82consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2019: - 2.700.000;
          2020: - 2.700.000;
          2021: - 2.700.000.
28. 031. I Relatori.

      Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Assunzioni di personale da parte dell'Accademia della Crusca)

      1. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1o marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.
      2. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
          2019: - 236.000;
          2020: - 236.000;
          2021: - 236.000.
28. 032. Il Governo.

ART. 29.

      Sostituire la tabella 1 di cui al comma 3 con la seguente:

Pag. 83

Tabella 1.

(articolo 29, comma 3)

«TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione 1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: -
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado 9.621
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200
N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE 10.751

29. 5. Il Governo.

Pag. 84

Subemendamenti all'emendamento 32.014

      Sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 40 milioni nella parte conseguenziale, dopo le parole: 2019 sostituire: 30 milioni con: 40 milioni, dopo le parole: 2020 sostituire: 30 milioni con: 40 milioni, dopo le parole: 2021 sostituire 30 milioni con: 40 milioni.
0. 32. 014. 1. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.  42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n.  89, le parole: «1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028».

      Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2019, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 sino al 2027, 397 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
0. 32. 014. 3. Fusacchia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Nelle more della riforma di tutte le tipologie di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione o flessibile alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, che deve trovare attuazione nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego, ed ai fini di dare completa attuazione ai provvedimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, si provvede:
          a) all'ulteriore finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 con 12,5 milioni nel 2019, e con 25 milioni a partire dal 2020;
          b) al differimento al 31 dicembre 2018 del termine di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (rispettivamente alle lettere c) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.

      Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2028 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 237,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 375 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
0. 32. 014. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche)

      1. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
          2019: –30.000.000;
          2020: –30.000.000;
          2021: –30.000.000.
32. 014. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 32.015

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «200.000 euro»;Pag. 85
          b) al comma 2, sostituire le parole da: «è ridotto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è ridotto di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
          c) alla parte consequenziale sostituire le parole: «di 26.120.448 euro» con le seguenti: «di 26.920.448 euro».
0. 32. 015. 4. Lucaselli, Lollobrigida.

      Apportare le seguenti modifiche:
          a) al capoverso articolo 32-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. In favore della città di Trieste è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di promuovere e contribuire alla realizzazione delle attività dell’Euro Science Open Forum (ESOF) 2020;
          b) sostituire la rubrica con la seguente: «Contributi straordinari alla ricerca e alle giornate europee»;
          c) al conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole: «alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
              2019: -2.000.000;
              2020: -2.000.000».
0. 32. 015. 1. D'Ettore, Pettarin, Novelli, Sandra Savino.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nelle more della definizione dei profili professionali nel contratto nazionale del comparto Sanità e della definizione dei criteri di valutazione del personale ai fini dell'indizione di procedure concorsuali, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, all'IRCCS – Centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato, in deroga alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere con i ricercatori dell'area sanitaria che, al 30 novembre 2018 sono titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con lo stesso Centro fino alla indizione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei personale sui posti interessati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.

      Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: EBRI inserire le seguenti: e al Centro di riferimento oncologico di Aviano.
0. 32. 015. 2. Sandra Savino, Mandelli.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      2-bis. L'articolo 1, comma 1087, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è abrogato.
      2-ter. Allo European Brain Research Institute (EBRI) di cui al comma 1 è assegnata l'ulteriore somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
      Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutate in 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
0. 32. 015. 3. Fusacchia.

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Contributo straordinario alla Fondazione EBRI)

      1. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un Pag. 86contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
      2. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.

      Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: di 228.146 euro per l'anno 2019, di 813.448 euro per l'anno 2020, di 27.120.448 euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 26.120.448 euro per l'anno 2021.
32. 015. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 32.016

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) Al comma 1, sostituire le parole: «negli spazi messi a disposizione dall'università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede decentrata a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019-2020 sino al 2021-2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale» con le seguenti: «negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da almeno una Università per ciascuna delle altre regioni del Sud, una propria sede, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019-2020 sino al 2021-2022. Le sedi assumono la denominazione di Scuola normale superiore meridionale seguita dal nome della regione in cui quella sede è istituita. Con decreto del MIUR, sentita la Conferenza delle regioni e la CRUI, vengono individuate, anche sulla base delle disponibilità di sedi da mettere a disposizione, le università delle regioni del meridione presso le quali sarà istituita la sede della Scuola normale superiore del meridione ai sensi del precedente periodo;
          b) al comma 3, sostituire le parole: «e dal rettore della Università degli studi di Napoli Federico II» con le seguenti: «e dai rettori delle Università degli studi che ospitano le sedi»;
          c) sostituire il comma 4 con il seguente: «Per le attività delle sedi della Scuola normale superiore meridionale, è autorizzata la spesa di 66,4 milioni di euro nel 2019, di 170 milioni di euro nel 2020, di 152 milioni di euro nel 2021, di 144 milioni di euro nell'anno 2022, di 120 milioni di euro nell'anno 2023, di 80 milioni di euro nell'anno 2024 e di 28,8 milioni di euro nell'anno 2025. All'onere derivante dal presente articolo si procede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
0. 32. 016. 1. D'Ettore, Cannizzaro.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli studi di Cagliari, una propria sede a Cagliari;
          b) al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: di Cagliari.
0. 32. 016. 2. Lucaselli, Deidda, Lollobrigida.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, una propria sede a Catanzaro;
          b) al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: Magna Graecia di Catanzaro.
0. 32. 016. 3. Lucaselli, Ferro, Lollobrigida.

Pag. 87

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli Studi di Messina, una propria sede a Messina;
          b) al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: di Messina.
0. 32. 016. 4. Lucaselli, Bucalo, Lollobrigida.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli Studi di Palermo, una propria sede a Palermo;
          b) al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: di Palermo.
0. 32. 016. 5. Lucaselli, Varchi, Lollobrigida.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, una propria sede a Bari;
          b) al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: di Bari Aldo Moro.
0. 32. 016. 6. Lucaselli, Gemmato, Lollobrigida.

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Scuola normale superiore meridionale)

      1. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019-2020 sino al 2021-2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale.
      2. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi:
          a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
          b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata;
          c) ordinari e di master;
          d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

      3. L'offerta formativa di cui al comma 2 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
      4. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.Pag. 88
      5. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2019: –8.209.000;
          2020: –21.210.000;
          2021: –18.944.000.
32. 016. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 39.14

      Dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: in conto capitale.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Risorse in conto capitale per la gestione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie).
0. 39. 14. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Dopo le parole: per l'anno 2021 inserire le seguenti: Nella ripartizione delle risorse ivi stanziate, con le modalità di cui al comma 2, si deve tener conto, in particolare, delle regioni meridionali e insulari al fine di superare le sperequazioni esistente sul territorio nazionale.
0. 39. 14. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di assicurare le attività svolte dall'Ospedale Gaslini di Genova sono stanziati per l'anno 2019 5 milioni di euro.

      Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni.
0. 39. 14. 1. Paita.

      Al comma 1, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 15, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
39. 14. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 40.81

      Alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
          1) le parole: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite con le seguenti: «Per il secondo semestre dell'2019, e per gli anni 2020 e 2021».

      Conseguentemente, sopprimere il numero 2).
0. 40. 81. 1. Paolo Russo, Pella.

      Alla lettera a) premettere la seguente:
          a0) Al comma 1, sostituire le parole: «è confermato in 114.335 milioni di euro» Pag. 89con le seguenti: «è stabilito in 114.950 milioni di euro».

      Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.385.
0. 40. 81. 3. Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

      Al capoverso lettera a), al comma 2, numero 3 sostituire le parole: 31 marzo 2019 con le seguenti: 30 giugno 2019.
*0. 40. 81. 2. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

      Al capoverso lettera a), al comma 2, numero 3 sostituire le parole: 31 marzo 2019 con le seguenti: 30 giugno 2019.
*0. 40. 81. 4. Lorenzin, Toccafondi.

      Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Al comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2019, le tariffe massime relative alle prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
0. 40. 81. 5. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          al comma 2:
              1) sostituire le parole: Per gli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: Per gli anni 2020 e 2021;
              2) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019;
              3) sostituire le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 31 marzo 2019.
40. 81. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 41.18

      Apportare le seguenti modifiche:
          prima delle parole: Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n.  3 premettere le seguenti: In via sperimentale, per un periodo non superiore a tre anni,.
0. 41. 18. 1. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n.  38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato Pag. 90nel supplemento ordinario n.  15 alla Gazzetta Ufficiale n.  65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n.  87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. 18. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 41.027

      Al comma 1, dopo, le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2019, aggiungere le seguenti: a valere dal triennio contrattuale 2019-2021.
*0. 41. 027. 3. Mugnai, Pedrazzini, Novelli, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Versace, Minardo, Bond, Prestigiacomo.

      Al comma 1, dopo, le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2019, aggiungere le seguenti: a valere dal triennio contrattuale 2019-2021.
*0. 41. 027. 19. Carnevali.

      Al comma 1, dopo la parola: medici, aggiungere la seguente: infermieri,.
0. 41. 027. 14. Mandelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n.  75, è inserito il seguente comma:
      «2-bis. In deroga al limite di cui al comma precedente e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 435 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, è in ogni caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017».
      1-ter. A copertura degli oneri di cui al precedente comma 1-bis, si provvede mediante riduzione nei limiti di 60 milioni annui, delle risorse del Fondo di cui Pag. 91all'articolo 90, comma 2, della presente legge.»
0. 41. 027. 5. Mugnai, Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n.  208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n.  232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante riduzione nei limiti di 30 milioni annui, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
0. 41. 027. 6. Mugnai, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro, Occhiuto.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. L'autorizzazione prevista dall'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.  219, è prorogata per gli anni 2019 e 2020. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.103.000,00 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
0. 41. 027. 27. Lorefice, D'Arrando.

      Al comma 2, sostituire le parole: fermo restando fino a: ordinariamente lo Stato con le seguenti: il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 112 milioni di euro con.

      Conseguentemente:
          1) al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, comma 2 sostituire le parole: sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione con le seguenti: sulla base di linee di indirizzo definite con decreto dal Ministero della salute, di concerto con il MIUR e con la conferenza Stato regioni. Con tale decreto si definiscono anche le procedure per riconoscere i percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione organizzati dalle regioni;
          2) al medesimo capoverso articolo 15-quinquiesdecies sopprimere i commi 4 e 5.
0. 41. 027. 24. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*0. 41. 027. 16. Cestari.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*0. 41. 027. 28. D'Arrando, Lorefice.

      Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, nel limite di 150 unità e di maggiori oneri non superiori a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, 9 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 18 Pag. 92milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, l'importo destinato ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n.  68 e successive modificazioni, ai quali è applicato, a partire dall'anno accademico 2019-2020 per la durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, e successive modificazioni;

      Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.  190 è ridotto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, 9 milioni di euro per l'anno 2020 e 13,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 18 milioni a decorrere dall'anno 2022.
0. 41. 027. 15. Mandelli, Paolo Russo.

      Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:, tenuto conto di una quota perequativa stabilita sulla base degli indici di deprivazione territoriale individuati dall'ISTAT.
0. 41. 027. 13. Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 1,3 per cento annuo,».
0. 41. 027. 18. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 1,3 per cento annuo,».

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
0. 41. 027. 23. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
0. 41. 027. 30. Ferro, Lucaselli, Lollobrigida.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di garantire un'efficace erogazione dei servizi sanitari, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, le parole: «degli anni dal 2013 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2018»;
          b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Alla verifica dell'effettivo Pag. 93conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n.  191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2018, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2018, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento»;
          c) al comma 3-ter dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli obiettivi relativi all'assunzione di personale a tempo indeterminato possono essere aggiornati nel caso in cui le regioni risultino adempienti nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
0. 41. 027. 21. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  502 del 1992, è sostituito dal seguente: «1-bis. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n.  833. Le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio al 31 dicembre 2018 addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n.  502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità internazionale.
0. 41. 027. 4. Mugnai, Bagnasco, Novelli, Pedrazzini, Bond, Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.

      Sopprimere il comma 3.
*0. 41. 027. 11. Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo.

      Sopprimere il comma 3.
*0. 41. 027. 29. Lucaselli, Lollobrigida.

      Al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, comma 1, dopo le parole: di far fronte con i medici inserire le seguenti: e sanitari nonché, dopo le parole: lavoro autonomo, a personale medico aggiungere le seguenti: e sanitario.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 2 dopo le parole: per l'accesso alla dirigenza medica aggiungere le seguenti: e sanitaria nonché alle professioni sanitarie e sociosanitarie, nonché, ogni volta che ricorre la parola: medici aggiungere le seguenti: e sanitari.

Pag. 94

      Conseguentemente, alla rubrica del capoverso Art. 15-quinquiesdecies, sostituire le parole: incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo al personale medico con le seguenti: incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo al personale medico e sanitario.
0. 41. 027. 20. De Filippo.

      Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, comma 2, sopprimere terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
0. 41. 027. 10. Paolo Russo.

      Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, comma 2, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
0. 41. 027. 26. Carnevali.

      Al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, comma 2, sopprimere dalle parole: Qualora il reperimento di professionisti, fino alla fine del medesimo comma 2.
0. 41. 027. 7. Mugnai, Pedrazzini, Novelli, D'Ettore, Cannizzaro.

      Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, comma 2, sostituire le parole da: Le Regioni... diploma di specializzazione con le seguenti: Restando salvo, per quanto non disciplinato dal presente articolo, quanto definito dal decreto legislativo n.  368 del 1999, le regioni d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Università potranno organizzare, in specifici ambiti, dei corsi di formazioni dedicati all'acquisizione di competenze laddove esse non richiedano il possesso di un diploma di specializzazione. L'accreditamento dei suddetti corsi di formazione e delle strutture del Servizio sanitario nazionale a supporto degli stessi sono disciplinati, come per le scuole di specializzazione, da quanto previsto dal decreto legislativo n.  368 del 1999.

      Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 41. 027. 25. Carnevali.

      Al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, apportare le seguenti modifiche:
          a) dopo il capoverso comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le aziende che attivano le assunzioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono attivare le procedure di concorso per assunzione di personale con inquadramento del contratto di dirigenza medica a tempo indeterminato o determinato.»;
          b) al capoverso comma 6, dopo le parole: «2012, n.  135» aggiungere le seguenti: «entro i limiti massimi di età di anni 70 oppure di quiescenza prevista per i professori ordinari o i direttori di struttura complessa,».
0. 41. 027. 8. Mugnai, Pedrazzini, Mandelli, Novelli, D'Ettore, Cannizzaro, Bond, Occhiuto.

      Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Il contratto può avere una durata non superiore ad un anno, e può essere rinnovato per una sola volta, al massimo per un ulteriore anno, previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
0. 41. 027. 1. Paolo Russo.

      Al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis:
          a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre Pag. 952006, n.  296 sono soppresse le seguenti parole: «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è abrogata;
          b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111 è soppresso ultimo periodo;
          c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n.  537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150.

      Conseguentemente:
          sopprimere l'articolo 55;
          sopprimere l'articolo 90 comma 2;
          all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole:
dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: dotazione pari a 6.535 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.835 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
0. 41. 027. 22. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, in ciascuno degli anni 2019 e 2020, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.
0. 41. 027. 17. De Micheli.

      Al comma 4, dopo le parole: graduatoria separata aggiungere in fine le seguenti parole:, dalla quale le amministrazioni devono attingere per contratti subordinati della durata di un anno prioritariamente in caso di impossibilità di reclutare specialisti a tempo indeterminato.
0. 41. 027. 2. Paolo Russo.

      Al comma 5, aggiungere in fine i seguenti periodi: Ai medici in formazione è essere garantito il completamento della formazione teorica presso gli atenei di competenza, mentre il completamento della formazione pratica è garantita con l'attività lavorativa presso la sede di assegnazione del posto di dirigente medico. La retribuzione percepita in qualità di dipendente, sostituisce l'assegno percepito in qualità di specializzando. La differenza tra i due compensi è riassegnata al fondo per le borse di formazione specialistica per l'anno accademico successivo.
0. 41. 027. 9. Mugnai, Pedrazzini, Novelli, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Versace, Minardo, Bond, Prestigiacomo.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis. I medici in formazione specialistica che sono iscritti al penultimo e ultimo anno del relativo corso, possono svolgere la propria attività anche in strutture sanitarie diverse da quelle universitarie.
0. 41. 027. 12. Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo.

      Alla lettera a) premettere la seguente:
      a0) Al comma 1, sostituire le parole: è confermato in 114.335 milioni di euro con le seguenti: è stabilito in 114.950 milioni di euro.

Pag. 96

      Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.385.
0. 41. 027. 31. Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

      Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia sanitaria)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
      2. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.  325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.  467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, pari a 30,99 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n.  488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
      3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, dopo l'articolo 15-quattuordecies è inserito il seguente:
      «Art. 15-quinquiesdecies. – (Conferimento al personale medico di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo) – 1. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei livelli essenziali di assistenza, cui non sono in grado di far fronte con medici dipendenti, le aziende possono, in via eccezionale, conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l'azienda abbia:
          a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
          b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
          c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
          d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che Pag. 97deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.

      2. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione può essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si può procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia entro cui essi possono esercitare la propria attività con il tutoraggio del personale dipendente della struttura. Le regioni possono anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di “Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore”, “Medicina nucleare”, “Radiodiagnostica”, “Radioterapia” e “Neuroradiologia”. In luogo della specializzazione in “Neuroradiologia” sono ammesse le specializzazioni in “Radiologia diagnostica”, “Radiodiagnostica”, “Radiologia” e “Radiologia medica”.
      3. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre assunzioni con contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della stessa attività, ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2, di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma nella specializzazione prevista.
      4. Il contratto può essere rinnovato per una sola volta, previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
      5. Restano salve, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
      6. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 1, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente articolo, possono essere conferiti anche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, assicurando comunque la precedenza ai candidati che non si trovino in tale condizione».

      4. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
      5. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 4, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
      6. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'alinea, la parola: «alternativamente» è sostituita dalle seguenti: «, anche congiuntamente»;
          b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
      «3) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, Pag. 98adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005».
41. 027. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 41.028.

      Sopprimere l'emendamento 41.028.
0. 41. 028. 6. Lorenzin, Toccafondi.

      Al comma 1 dopo le parole: commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, sono aggiunte le seguenti: incrementati ciascuno di 500 milioni di euro per ognuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

      Conseguentemente,
          sopprimere l'articolo 55;
          sopprimere l'articolo 90, comma 2;
          all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
0. 41. 028. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Al comma 1, dopo le parole: legge 11 dicembre 2016, 232, aggiungere le seguenti: concorrono al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi, anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, e.
0. 41. 028. 3. Sandra Savino, Novelli.

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Dal 1o gennaio 2019, le risorse dei fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi non impiegate per le finalità previste, non confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario ma sono vincolate per le medesime finalità, e al rafforzamento dei servizi e del personale sanitario per le altre patologie per le quali sono già approvati dall'Aifa trattamenti qualificati come «innovativi».

      Conseguentemente, il secondo periodo del comma 402-bis, articolo 1, della citata legge n.  232 del 2016, è soppresso.
0. 41. 028. 2. Novelli, Pedrazzini, Mugnai, D'Ettore, Bond, Versace, Minardo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 250 milioni di euro.
      1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il maggiore gettito di cui al comma 1-bis è finalizzato al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
0. 41. 028. 5. Lorenzin, Toccafondi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n.  212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 Pag. 99per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n.  2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

      Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 41-bis, dopo le parole: oncologici innovativi, sono aggiunte le parole: e disposizioni in merito al trattamento IVA dei dispositivi medici a base di sostanze.
0. 41. 028. 1. Mandelli, Fiorini.

      Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondi per l'acquisto di medicinali innovativi e di medicinali oncologici innovativi)

      1. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n.  232 del 2016.
41. 028. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 41.029

      Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, primo periodo, sopprimere la lettera b).
*0. 41. 029. 2. D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, primo periodo, sopprimere la lettera b).
*0. 41. 029. 4. Gemmato, Lucaselli, Lollobrigida.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, primo periodo, sopprimere la lettera c).
**0. 41. 029. 1. D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, primo periodo, sopprimere la lettera c).
**0. 41. 029. 3. Gemmato, Lucaselli, Lollobrigida.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, secondo periodo, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
      e-bis) il fatturato del dispensario farmaceutico delle piccole farmacie rurali.
0. 41. 029. 5. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, secondo periodo, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
      e-bis) il fatturato del dispensario farmaceutico, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n.  362, delle piccole farmacie rurali.
0. 41. 029. 6. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Pag. 100

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.  362, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
          2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.
          2-ter. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n.  362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge.
0. 41. 029. 7. Trizzino.

      Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di sconto per le farmacie)

      1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 40:
              1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dell'IVA» sono inserite le seguenti: «non inferiore a euro 150.000 e»;
              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000»;
          b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:
      «40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono, le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.  153».

      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
41. 029. Il Governo.

Pag. 101

      Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

      1. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
      2. Dal 1o gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.
41. 030. I Relatori.

      Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Ospedale «Mater Olbia»)

      1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, sono sostituiti dal seguente:
      «2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia” di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n.  208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
42. 035. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 42.036

      Al comma 1, sostituire le parole: euro 400.000 con le seguenti: euro 200.000.

      Conseguentemente, nella parte conseguenziale, sostituire le parole: 400.000,00 euro con le seguenti: 200.000,00 euro.
0. 42. 036. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

Pag. 102

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il comma 419 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 è sostituito dal seguente:
          «419. Con regolamento emanato entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.  400, dal Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presso la banca dati di cui al comma 418, nonché di alimentazione della medesima banca dati da parte dei soggetti individuati dall'articolo 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017, n.  219. Con il medesimo regolamento, sono, altresì, stabiliti i requisiti per l'accesso e la consultazione della banca dati da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n.  219, nonché le particolari modalità di raccolta, accesso e consultazione, per le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo.».
0. 42. 036. 1. D'Arrando, Lorefice.

      Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT))

      1. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

      Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
42. 036. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 42.037

      Al comma 3 dopo le parole: a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti aggiungere le seguenti esclusi i farmaci innovativi e oncologici innovativi.

      Conseguentemente al comma 4, lettera b) dopo le parole legge 24 novembre 2003, n.  326, aggiungere le seguenti comprensive anche dei payback per superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale e delle somme restituite, anche sotto forma di extrasconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata o di accordi prezzi/volume sottoscritti in sede di negoziazione del prezzo.
0. 42. 037. 1. Lorenzin.

      Al comma 3, dopo le parole: a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti aggiungere le seguenti: esclusi i farmaci innovativi e oncologici innovativi.
0. 42. 037. 6. Lorenzin, Toccafondi.

      Al comma 4, lettera b), dopo le parole: legge 24 novembre 2003, n.  326, aggiungere le seguenti: comprensive anche dei payback per superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale e delle somme restituite, anche sotto forma di extrasconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata o di accordi prezzi/volume sottoscritti in sede di negoziazione del prezzo.
0. 42. 037. 5. Lorenzin, Toccafondi.

Pag. 103

      Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n.  141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999;.

      Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n.  141 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
*0. 42. 037. 3. Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo.

      Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n.  141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999;.

      Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n.  141 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
*0. 42. 037. 11. Carnevali.

      Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n.  141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999;.

      Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n.  141 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
*0. 42. 037. 13. Gemmato, Lucaselli, Lollobrigida.

      Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n.  141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999;.

      Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n.  141 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
*0. 42. 037. 14. Lorenzin, Toccafondi.

      Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n.  141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999;.

      Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n.  141 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
*0. 42. 037. 15. Paolo Russo.

      Al comma 7, sopprimere le parole: in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale Secondo il criterio pro capite.
0. 42. 037. 10. Lorenzin, Toccafondi.

Pag. 104

      Sopprimere il comma 8.
0. 42. 037. 9. Lorenzin, Toccafondi.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis: Ogni tre mesi, l'Aifa tramite il Ministero della salute trasmette alle Camere una relazione sull'applicazione della normativa prevista dai commi dal 1 al 7 del presente articolo, nonché sull'andamento del payback farmaceutico
0. 42. 037. 12. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis. Al fine di consentire il recupero delle somme richieste alle aziende farmaceutiche a titolo di payback per gli anni 2016 e 2017, definendo al contempo il superamento del contenzioso in essere, l'AIFA è autorizzata a sottoscrivere specifici accordi con le singole aziende farmaceutiche. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi con le aziende già sottoscritti da AIFA in virtù dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n.  205. La sottoscrizione degli specifici accordi relativi al payback degli anni 2016 e 2017 dovrà avvenire entro e non oltre il 15 febbraio 2019. Le somme derivanti dalla sottoscrizione dei singoli accordi saranno versate alle competenti Amministrazioni entro i successivi sessanta giorni. La differenza tra gli importi richiesti alle aziende a titolo di payback per gli anni 2016, 2017 e quanto effettivamente versato a seguito degli accordi di cui al precedente comma, sarà coperta fino a concorrenza dagli importi programmati per la spesa territoriale degli anni di cui sopra e non utilizzati.
0. 42. 037. 4. Cannizzaro, D'Ettore.

      Sopprimere il comma 9.
0. 42. 037. 8. Lorenzin, Toccafondi.

      Sopprimere il comma 10.
0. 42. 037. 7. Lorenzin, Toccafondi.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

      10-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  540, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento delegato della Commissione CE 2 ottobre 2015 n.  2016/161 che integra la direttiva 2001/83/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
      1-ter. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1-bis è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.  443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n.  531.
      1-quater. Le confezioni dei medicinali destinati alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-bis possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza».
0. 42. 037. 2. Lorenzin, Toccafondi.

      Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di politica farmaceutica)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, Pag. 105di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10.
      2. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  103 dal 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  127 del 4 giugno 2018.
      3. L'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.
      4. Per la rilevazione di cui al comma 3, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato al netto delle seguenti voci:
          a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n.  26 del 27 settembre 2006;
          b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326;
          c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento.

      5. In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, ogni relativa quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del fatturato di cui al comma 3, purché tali farmaci non siano qualificati orfani ai sensi del comma 6 del presente articolo.
      6. Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio,Pag. 106
      7. Il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato, determinata ai sensi del comma 3. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.
      8. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 7, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.
      9. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
      10. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 3 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.
42. 037. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 42.038

      Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0. 42. 038. 3. Lucaselli, Lollobrigida.

      Sopprimere il comma 3.
0. 42. 038. 1. Quartapelle Procopio, Marattin, Boschi.

      Al comma 3, capoverso «Art. 23-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Condizione per l'ammissione al contributo è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee Pag. 107per lo svolgimento delle attività programmate.
0. 42. 038. 2. Lucaselli, Lollobrigida.

      Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Presidenza italiana del G20, partecipazione dell'Italia all'EXPO 2020 Dubai ed enti internazionalistici)

      1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.
      2. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
      3. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, è inserito il seguente:

      «Art. 23-bis.(Enti internazionalistici)1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa Pag. 108procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      3. La legge 28 dicembre 1982, n.  948, è abrogata.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n.  948».

      Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2019, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:
          2019: –10.000.000.
42. 038. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 44.4.

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) al comma 3, il capoverso 2-quater è sostituito dal seguente:
      «2-quater. Il regolamento di manutenzione ed esercizio della rete stradale ed autostradale nazionale gestita dalla società Anas S.p.A. è adottato dalla Società medesima, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente norma è abrogata».
0. 44. 4. 1. Sozzani, D'Ettore.

      Apportare le seguenti modifiche:
          a) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «Documento di economia e finanza», inserire le seguenti: «su indicazione del Ministro per il Sud» e le parole: «individuato nel medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «individuato nel Documento di economia e finanza, su indicazione del Ministro per il Sud»;
          b) al comma 3, il capoverso 2-quater è soppresso.
44. 4. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 46.3.

      Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le Fondazioni lirico sinfoniche non raggiungano gli obiettivi previsti nei termini indicati i sovrintendenti o i commissari a nomina o a contratto dovranno essere destituiti o destinati ad altri incarichi con commissari nominati dal Ministero per i beni e le attività culturali previo il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
0. 46. 3. 1. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

Pag. 109

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.
46. 3. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 48.15.

      Al punto 2 sostituire le parole: 280 milioni con le seguenti: 300 milioni.
0. 48. 15. 1. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

      Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c) dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
      8-bis. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, è sostituito dal seguente:
      «407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale ed intellettiva, il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, “Special Olympics Italia” e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale, è fissato in euro 800.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
          2019: –800.000;
          2020: –800.000;
          2021: –800.000.
0. 48. 15. 2. Caiata, Vitiello.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, terzo periodo:
              1) dopo le parole: Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti:, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
              2) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 280 milioni;
          b) al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: gli incarichi di vertice con le seguenti: gli incarichi degli organi di vertice.
48. 15. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 49.0104.

      Al comma 1, dopo le parole: del settore ortofrutticolo nazionale, aggiungere le seguenti: tradizionale e biologico.
0. 49. 0104. 1. Benedetti.

      Al comma 1 sopprimere le parole: mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e produzioni frutticole e sostituire le parole: per l'istituzione di un catasto fino alla fine del comma con le seguenti: per progetti di recupero di ortofrutta fresca anche ai fini della trasformazione, destinata ad enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.  117, a fini di solidarietà sociale. Fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.  117, le disposizioni di cui al primo periodo, si applicano a onlus, organizzazioni di volontariato, imprese sociali, e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri.

      Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: del catasto con le seguenti: dei progetti.

Pag. 110

      Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno al settore ortofrutticolo nazionale).
0. 49. 0104. 2. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Catasto frutticolo nazionale)

      1. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.
      2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
49. 0104. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 49.0105.

      Al comma 1 dopo le parole: ad assumere inserire le seguenti: mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica e dopo le parole: 57 unità di personale inserire le seguenti: tecnico per il potenziamento delle attività ispettive, sanzionatorie e di controllo.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
0. 49. 0105. 2. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

      Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
      3-quinquies. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3-septies, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche blockchain, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del Made in Italy agroalimentare.
      3-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma 3-quinquies va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale Pag. 111sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3-quinquies e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
      3-septies. Per le finalità di cui al comma 3-quinquies sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
      3-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di commi 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
0. 49. 0105. 1. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Norme per rafforzare il sistema dei controlli per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari)

      1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
      2. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
      3. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
      3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del Pag. 112predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
      3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
49. 0105. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 49.0106.

      Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti modificazioni:
          2019: –2.000.000;
          2020: –2.000.000.
0. 49. 0106. 1. Benedetti.

      Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno all'apicoltura nazionale)

      1. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
          2019: –1.000.000;
          2020: –1.000.000.
49. 0106. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 53.5

      Sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

      Conseguentemente:
          dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. II Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.
          alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
          2019: –140.000;
          2020: –3.600.000.
0. 53. 5. 1. I Relatori.

      Al comma 1, sostituire le parole: di 4,85 milioni di euro per l'anno 2019, di 18,16 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,56 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni con le seguenti: di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 140.000 per l'anno 2019 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2020.
53. 5. Il Governo.

Pag. 113

Subemendamenti all'emendamento 53.07.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sostituire le parole da: Per l'istituzione fino a: Taranto con le seguenti: Per rafforzare l'attività di ricerca da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, in particolare da riferire alla città e al territorio di Taranto;
          b) sopprimere il comma 2;
          c) sostituire la rubrica con la seguente: (Ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare).
0. 53. 07. 1. Fusacchia.

      Al comma 1 sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 4 milioni.
      Alla parte consequenziale sostituire le parole: di 3 milioni con le seguenti: di 4 milioni.
0. 53. 07. 2. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

      Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile)

      1. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile», con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sull'istituto di cui al comma 1.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
53. 07. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 54.071.

      Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) al comma 1 le parole: «nel limite di trecentocinquanta milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di quattrocentocinquanta milioni di euro» e dopo le parole: «usi finali dell'energia» sono inserite le seguenti: «e di efficientamento e risparmio idrico».

      Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e: 400 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
0. 54. 071. 4. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) soggetti pubblici per la bonifica e il risanamento di ex siti industriali dismessi in aree urbane;.
0. 54. 071. 5. Benedetti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) soggetti pubblici per la bonifica e il risanamento delle acque lacustri, marine e lagunari;.
0. 54. 071. 1. Benedetti.

Pag. 114

      All'articolo 54-bis, comma 2, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: e con il Ministro della salute.
0. 54. 071. 2. Lorefice, D'Arrando.

      Al comma 3 sopprimere le lettere b) e d).
0. 54. 071. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

      Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Interventi a valere sul Fondo Kyoto)

      1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «usi finali dell'energia» sono inserite le seguenti: «e di efficientamento e risparmio idrico»;
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
          a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.  9;
          b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;
          c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis» e al comma 5, dopo le parole: «di cui ai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis»;
          d) alla rubrica, dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».

      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, i criteri e le modalità di concessione dei prestiti agevolati.
      3. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività»;
          b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
          c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dai soggetti pubblici,»;
          d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
54. 071. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 54.073.

      Sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
0. 54. 073. 1. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

Pag. 115

      Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali)

      1. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
54. 073. I Relatori.

      Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Integrazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289)

      1. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.
      2. A decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289.
      3. Per l'attuazione del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
55. 070. I Relatori.

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
      9-bis. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n.  226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
      9-ter. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n.  226, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
          b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
59. 48. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 64.52.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a) premettere la seguente:
              0a) al comma 1 sostituire le parole: «una diminuzione della spesa» con le seguenti: «una diminuzione della spesa corrente»;
          b) alla lettera a) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
          «1-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma precedente, sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle Pag. 116risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, per l'anno 2021 e successivi.»;
          c) sostituire la lettera b) con la seguente:
              b) Il comma 3 è soppresso.
0. 64. 52. 3. Faro.

      Sopprimere la lettera a).
*0. 64. 52. 4. Melilli.

      Sopprimere la lettera a).
*0. 64. 52. 2. Paolo Russo, D'Attis, Pella.

      Sopprimere la lettera b).
**0. 64. 52. 1. D'Attis, Paolo Russo, Pella.

      Sopprimere la lettera b).
**0. 64. 52. 5. Melilli.

      Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
          «3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».

      Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
0. 64. 52. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
          «1-bis. I piani di sicurezza di cui al comma 1, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica»;
          b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie».
64. 52. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 68.016.

      Sostituire le parole: incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

      Conseguentemente all'articolo 36 sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

      Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 410 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
0. 68. 016. 4. Cestari.

      Al capoverso articolo «68-bis» sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
0. 68. 016. 5. Marattin, Boschi.

Pag. 117

      Al capoverso articolo «68-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.

      Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifiche in materia di prevenzione del terrorismo.
0. 68. 016. 1. Mulè, Paolo Russo.

      Al capoverso articolo «68-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'interno provvede alla realizzazione e implementazione di una interfaccia digitale finalizzata a garantire la comunicazione automatica e in tempo reale dei dati identificativi rilevati in occasione del noleggio di autoveicoli al Centro elaborazione dati. Nelle more della realizzazione e implementazione dell'interfaccia digitale di cui al secondo periodo la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.

      Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifiche in materia di prevenzione del terrorismo.
0. 68. 016. 2. Mulè, Pella.

      Al capoverso articolo «68-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 17, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1 i pagamenti per il noleggio di autoveicoli sono effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni».

      Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifiche in materia di prevenzione del terrorismo.
0. 68. 016. 3. Mulè, Pella.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

      1. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, è incrementato di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
68. 016. I Relatori.

      Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Rivalutazione quote societarie)

      1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione Pag. 118del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.  342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
      2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
      3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6.
      4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
      5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
      6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.
      7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n.  342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n.  162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311.
      8. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.  342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2020.
      9. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.
      10. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre Pag. 1192004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.
      11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
70. 01. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 79.223.

      Aggiungere, in fine, il seguente:
      9-ter. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, in ciascuno degli anni 2019 e 2020, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.
0. 79. 223. 1. De Micheli.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. Per il solo anno 2019, la regione Liguria ha la facoltà di rideterminare in aumento l'aliquota dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398, in misura non eccedente 5 centesimi al litro della misura massima consentita.

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 610.000 euro per l'anno 2020.
79. 223. I Relatori.

      Al comma 1, sostituire le parole: I componenti reddituali con le seguenti: Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, i componenti reddituali e dopo le parole: prima adozione del medesimo IFRS 9, inserire le seguenti: nei confronti della clientela,.

      Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
          3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.
85. 1. I Relatori.

      Al comma 1, sostituire le parole: nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 con le seguenti: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione di cui al primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.
87. 2. I Relatori.

Pag. 120

      Dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:

Art. 88-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento del rischio alle società di cartolarizzazione)

      1. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n.  130, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
              1) alla lettera a), dopo le parole: «emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;
              2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
      «b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni»;
          b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
      «2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.
      2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione».

      2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n.  130, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n.  130 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

Art. 88-ter.
(Supporto alle piccole e medie imprese da parte delle società di cartolarizzazione)

      1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n.  130, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1-bis:
              1) al primo periodo, le parole: «emittente i titoli» sono sostituite con le seguenti: «di cartolarizzazione»;
              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga Pag. 121all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione»;
          b) al comma 1-ter alinea dopo le parole: «all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,» e le parole: «dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro».

      Conseguentemente all'onere derivante dall'articolo 88-bis, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.
88. 037. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 89.026.

      Sopprimere i commi 1 e 4.
0. 89. 026. 3. Marattin, Boschi.

      Al comma 1, dopo le parole: procedura di selezione inserire le seguenti: concorrenziale sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n.  78 del 2009.
0. 89. 026. 4. Fassina, Pastorino.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta. Per tutte le concessioni di gioco in essere è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessioni apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti, anche in regime di proroga, e che già non prevedano tale misura.

      Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 80 le parole: le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, sono incrementate dello 0,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019. sono soppresse.
0. 89. 026. 1. D'Attis, Cannizzaro.

      Sopprimere il comma 4.
*0. 89. 026. 5. Lucaselli, Lollobrigida.

      Sopprimere il comma 4.
*0. 89. 026. 6. Silvestri.

      Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
      5-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l'insorgenza di ulteriore Pag. 122contenzioso e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:
          a) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.  275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.  169, relative agli anni dal 2006 al 2012;
          b) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell'1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto è erogato a valere sulle risorse del comma 5-ter o può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili;

      5-ter. Al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si coordineranno con l'associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.
      5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, valutate in 70,2 milioni di euro per l'anno 2019, nonché mediane riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2019.
0. 89. 026. 2. Germanà, D'Ettore.

      Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Disposizioni in materia di giochi)

      1. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.
      2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, le parole: «anni dal 2013 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2019».
      3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».
      4. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, le parole: Pag. 123«dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020».

      Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è incrementato di 70,8 milioni di euro per l'anno 2019.
89. 026. I Relatori.

TAB. 1.

      Alla tabella 1 – Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.13 Altre imposte indirette apportare la seguente variazione:
      2021:
          CP: - 400.000;
          CS: - 400.000.

      Conseguentemente
      alla tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
          Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare – apportare la seguente variazione:
      2021:
          CP: - 400.000;
          CS; - 400.000.
          Missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare la seguente variazione:
      2019:
          CP: -
          CS: - 3.500.000.
          alla tabella 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia:
              Missione 1 Giustizia, Programma 1.2 Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
      2019:
          CP: + 1.668.980;
          CS: + 1.668.980.
      2020:
          CP: + 2.002.776;
          CS: + 2.002.776.
      2021:
          CP: + 2.002.776;
          CS: + 2.002.776.
          Missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare la seguente variazione:
      2019:
          CP: + 300.000;
          CS: + 300.000.
          Missione 1 Giustizia, Programma 1.1 Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:
      2019:
          CP: - 1.968.980;
          CS: - 1.968.980.
      2020:
          CP: - 2.002.776;
          CS: - 2.002.776.
      2021:
          CP: - 2.002.776;
          CS: - 2.002.776.
TAB. 1. 1. Il Governo.

Pag. 124

TAB. 2.

      Alla tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
          Missione
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare la seguente variazione:
      2019:
          CP: - 180.000.000;
          CS: - 180.000.000.

      Conseguentemente, alla tabella 1 – Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.2 Imposta sul reddito delle società apportare la seguente variazione:
      2019:
          CP: - 180.000.000;
          CS: - 180.000.000.
TAB. 2. 6. Il Governo.

      Alla tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – all'elenco n.  1: Elenco dei capitoli/piani gestionali per i quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.  196), alla rubrica Ministero della difesa, Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari, sostituire la parola: 1213 con la seguente: 1213/1.
TAB. 2. 7. Il Governo.