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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 gennaio 2019
130.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di risoluzione unitaria delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi, 7-00143 Nevi e 7-00153 Incerti, predisposta dall'onorevole Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

      La XIII Commissione,
          premesso che:
              il comparto «uova» all'interno del settore agricolo nazionale sta assumendo sempre più rilevanza. Sono oltre 1.800 le aziende agricole impegnate nel settore, concentrate soprattutto in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con 800 centri imballaggio uova, 12 industrie per la produzione di ovo-prodotti con decine di migliaia di occupati diretti ed indiretti e 768.000 tonnellate di uova prodotte che ci pongono al vertice dei Paesi europei;
              nel 2017 il settore italiano delle uova ha prodotto 12 miliardi e 600 milioni di uova, con un fatturato di 1,3 miliardi di euro, per la sola componente agricola. Per soddisfare la richiesta interna, si è reso necessario ricorrere alle importazioni, che sono aumentate di circa il 19 per cento rispetto al 2016;
              considerando il saldo tra import ed export, sul territorio italiano sono state consumate 13 miliardi e 34 milioni di uova, per un consumo pro capite di 215 uova, di cui la quota maggiore spetta alle famiglie, con 146 uova consumate in media per persona nel 2017;
              pur essendo il nostro Paese pressoché autosufficiente per la produzione di uova, il comparto soffre la concorrenza di Paesi terzi dell'Unione europea ed extra Unione europea, che usufruiscono di minori costi aziendali e dispongono di regole di allevamento e di controllo sanitario meno rigide rispetto a quelle praticate in Italia; in particolare, le importazioni delle uova da consumo in guscio rappresentano poco più del 9 per cento e provengono principalmente da Spagna, Polonia e Romania;
              i regolamenti europei che disciplinano la commercializzazione delle uova sono: il regolamento (CE) n.  589 del 2008, come modificato dal regolamento (CE) n.  598/2008, che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.  1234 del 2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e l'allegato XIV, sezione A del suddetto regolamento (CE) n.  1234/2007 – regolamento unico OCM – recante le norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie Gallus gallus. A livello nazionale le suddette disposizioni europee sono state recepite dal decreto ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 dicembre 2009;
              le uova raccolte in allevamento vengono trasferite nei centri di imballaggio ovvero nei siti nei quali le uova in guscio sono classificate in base alla qualità e al peso (categoria «A» e «B»), entro 10 giorni dalla deposizione o entro 4 giorni nel caso di uova extra fresche;
              tutte le uova devono recare stampigliato sul guscio un codice alfanumerico, il codice del produttore, che identifica il sistema di allevamento delle ovaiole e l'allevamento di provenienza;
              il regolamento (CE) n.  589/2008, all'articolo 11, comma 1, prevede la facoltà per gli Stati membri di esonerare gli operatori dagli obblighi di stampigliature stabiliti nell'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) del regolamento (CE) n.  1234/Pag. 1462007, qualora le uova siano consegnate dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare;
              la suddetta esenzione, valevole anche per le uova provenienti da altri Stati membri e da Paesi terzi e ancorché, in tali casi, regolata da precisi obblighi di informazione a carico delle autorità competenti degli Stati interessati dalla deroga, espone al rischio che uova non marchiate vengano consegnate ai centri di imballaggio;
              il suddetto rischio è tanto più concreto considerato che molte imprese dispongono, nello stesso luogo, di centro di imballaggio e di centro di sgusciatura, e benché la norma preveda che le uova siano stoccate e lavorate in linee di produzione separate da quelle destinate al confezionamento per il consumo diretto, sono frequenti i casi in cui le uova non marchiate, spesso provenienti da altri Stati membri, finiscono per essere destinate al consumo diretto generando altresì il rischio di confusione tra sistemi di allevamento diversi;
              sempre il punto 1 dell'Allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) del regolamento (CE) n.  1234/2007, prevede che gli Stati membri possano esonerare dall'obbligo di stampigliare le uova di categoria «B» qualora queste siano commercializzate esclusivamente sul territorio dello Stato membro;
              l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede delle deroghe ovvero che siano esonerate dall'obbligo di timbratura e classificazione le uova vendute direttamente al consumatore finale: vendute nel luogo di produzione o vendute nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta; inoltre viene previsto che le uova vendute nel mercato pubblico locale siano comunque timbrate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole;
              il punto 2, dell'allegato XIV, sezione A. III, del regolamento n.  1234 del 2007, prevede che la stampigliatura delle uova sia effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Questo punto del regolamento è stato recepito dall'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009;
              sempre il comma 7 del suddetto articolo 11 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, che recepisce l'articolo 8 del regolamento n.  589/2008, stabilendo anche che «le uova consegnate da un produttore ad un centro di imballaggio o a una industria non alimentare situati in un altro Stato membro o ad un raccoglitore che intenda consegnarle in un altro Stato membro, sono contrassegnate con il codice del produttore prima di lasciare il luogo di produzione». Quindi non possono essere movimentate fra uno Stato membro e l'altro uova da consumo che non rechino il codice del produttore stampigliato sul guscio;
              non vi è, però, l'obbligo di indicare sull'imballaggio l'origine delle uova, ma solo l'informazione estesa del sistema di allevamento;
              l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede che, per le uova consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare, gli operatori siano esonerati dalla stampigliatura. La suddetta deroga, alle medesime condizioni e purché la spedizione sia oggetto di prenotifica, si applica anche a uova provenienti da o destinate ad altri Stati membri;
              il comma 5, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede che le imprese che dispongano, nello stesso luogo, di centro di imballaggio o centro di sgusciatura – ovvero i siti nei quali le uova per industria vengono private del guscio per essere trasformate in ovoprodotti, quali albume o tuorlo liquidi o misto d'uovo, sempre pastorizzati – devono assicurare lo stoccaggio separato delle due categorie di uova e la loro lavorazione lungo linee distinte;Pag. 147
              è di fondamentale importanza tutelare e valorizzare le produzioni italiane, evitando di aggiungere ulteriore burocrazia e di aumentare i costi di produzione che già sono tra i più alti d'Europa;
              per garantire al consumatore una corretta informazione circa l'origine delle uova è opportuno che le uova prodotte in Italia siano marchiate con il codice del produttore obbligatoriamente presso l'azienda di produzione e che rechino visibile nella confezione destinata alla vendita l'indicazione del Paese di origine (ad esempio «Uova italiane»), con esclusione da tali previsioni degli operatori che vendono direttamente al consumatore finale nel luogo di produzione o nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale e nella vendita porta a porta;
              al fine di disporre di un quadro normativo chiaro e uniforme in tutto il territorio unionale e di offrire al consumatore informazioni veritiere e inequivocabili circa l'origine delle uova, è opportuno disporre, per tutti gli Stati membri l'obbligo di marchiatura di tutte le uova, anche di quelle destinate alla trasformazione alimentare, presso sito di produzione,

impegna il Governo

          a) ad adottare iniziative affinché sulle confezioni di uova poste in vendita al consumatore finale sia evidenziato in maniera esplicita l'indicazione del Paese di origine delle uova;
          b) a modificare il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 al fine di escludere, per le uova di categoria B, la deroga alla timbratura prevista dall'articolo 2, comma 2, e di escludere l'esenzione dagli obblighi di timbratura accordata dall'articolo 3, agli operatori che effettuano consegne dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare;
          c) a modificare l'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, nel senso di disporre l'obbligo di timbratura con il codice del produttore presso l'azienda di produzione, ferma restando l'esenzione da tale obbligo nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in parola;
          d) ad assumere iniziative nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di modificare la normativa in materia di commercializzazione delle uova nel senso di introdurre l'obbligo di timbratura presso l'azienda di produzione per tutte le uova a qualsiasi uso destinate, mantenendo l'esonero da questo obbligo per i soli casi di vendite di uova effettuate direttamente dal produttore al consumatore presso la propria azienda, indipendentemente dal numero di galline presenti in allevamento, di vendite di uova effettuate porta a porta direttamente dal produttore, nella regione di produzione, indipendentemente dal numero di galline presenti in allevamento e di vendite di uova effettuate direttamente dal produttore nella regione di produzione presso un mercato pubblico locale con allevamenti fino a 50 galline ovaiole;
          e) ad incrementare i controlli, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di evitare che le uova provenienti da Paesi terzi siano commercializzate in Italia come uova italiane;
          f) a valutare la possibilità di introdurre sgravi fiscali o contributi per l'acquisto di macchinari adibiti alla timbratura, almeno per alcune tipologie di allevatori con aziende di piccola e media dimensione.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n.  5-01276 Fornaro: Sulle misure volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Voglio prima di tutto sottolineare come l'Amministrazione sia pienamente impegnata nel contrasto al fenomeno del caporalato e nel garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori agricoli, anche attraverso l'attuazione della legge 199/2016. In particolare il Mipaaft sta agendo nei lavori del Tavolo caporalato in fase di costituzione presso il Ministero del Lavoro e della Cabina di Regia della Rete nazionale del lavoro agricolo di qualità presso l'Inps.
      In merito al primo strumento, i lavori del Tavolo sono già iniziati con un primo incontro avvenuto lo scorso 17 dicembre, all'interno del quale è stata evidenziata la necessità di programmare gli interventi in un apposito Piano Triennale di azioni volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato e di suddividere i soggetti partecipanti in sei gruppi di lavoro, coerenti con le tematiche emerse nell'incontro di Foggia del 3 settembre 2018, ognuno dei quali coordinato da una amministrazione capofila.
      I sei gruppi sono: 1. Prevenzione, vigilanza, repressione del fenomeno del caporalato; 2. Filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli; 3. Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e valorizzazione dei Centri per l'impiego; 4. Trasporti; 5. Alloggi e foresterie temporanee; 6. Rete del lavoro agricolo di qualità.
      La nostra Amministrazione guida il secondo gruppo, con l'obiettivo di valutare tutte le possibili azioni di prevenzione del fenomeno anche collegate alle pratiche sleali di mercato e al monitoraggio dei prezzi. Come è stato ribadito dal Mipaaft anche nella riunione di settembre a Foggia, è fondamentale tutelare gli anelli deboli della catena agroalimentare, ovvero lavoratori e produttori agricoli, garantendo il pieno rispetto delle leggi.
      Merita di essere evidenziato l'importante strumento preventivo e strategico, rappresentato dalla Rete del lavoro agricolo di qualità, la cui normativa è stata modificata permettendo l'iscrizione a quelle imprese agricole più virtuose che oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
      Segnalo che la nostra Amministrazione ha proposto alle Regioni di inserire una premialità nei Piani di sviluppo rurale per le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità. La Regione Emilia Romagna ha già proceduto registrando un aumento considerevole di imprese provenienti da questo territorio.
      Allo stesso tempo sono già state costituite alcune delle sezioni territoriali della Rete presso Foggia, Rosarno, Viterbo, Latina, Brindisi e in altre città. Queste sezioni hanno la possibilità di sperimentare nuove forme legali di intermediazione del lavoro agricolo, mettendo insieme organizzazioni datoriali e sindacati per raggiungere tale obiettivo.
      La Cabina di Regia ha di recente chiesto al Ministero dell'Interno anche la possibilità formale che a presiedere le sezioni Pag. 149territoriali siano i Prefetti, per dare maggiore operatività ed efficacia allo strumento.
      Per quanto concerne le misure dirette alla prevenzione e al contrasto del fenomeno, in particolare in materia agricola, si evidenzia che il 21 gennaio 2019 è stato pubblicato un avviso pubblico multifondo per 23 milioni di euro, volto al finanziamento di proposte progettuali. Nello specifico, verranno valorizzati quei progetti che si pongono in continuità e in complementarietà con altre esperienze virtuose di integrazione socio-lavorativa già attivate nei territori e che favoriscono la funzione sociale dell'agricoltura.
      Inoltre, sono in corso di definizione le procedure per l'affidamento a cinque regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di un progetto, già favorevolmente valutato dalla Commissione Europea, per azioni di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura con particolare riferimento a misure di integrazione sociale ed economica.
      Sotto il profilo più generale dei controlli, in base ai dati aggiornati al 25 settembre 2018, risulta che gli organi di vigilanza dell'Istituto nazionale del lavoro hanno effettuato 115.000 controlli ed in particolare nel settore agricolo, sono state effettuate 4.337 ispezioni, trovati al lavoro 2.205 lavoratori irregolari di cui 1.593 «in nero» e tra questi 83 cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
      Aggiungo inoltre che, proprio per il territorio della provincia di Latina, citato dall'Onorevole interrogante, è stato firmato l'8 gennaio scorso il Protocollo d'intesa, in base al quale si avvierà una prima sperimentazione in sinergia con l'articolazione della Rete del lavoro agricolo di qualità costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
      Più in generale l'impegno di questa Amministrazione, in particolare nel Tavolo caporalato, sarà quello di programmare azioni concrete a difesa dei diritti dei lavoratori, attraverso semplificazioni per i datori di lavoro delle operazioni di assunzione anche a breve termine, con la collaborazione delle parti sociali.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n.  5-01277 Spena: Sulle problematiche della attività di AGEA, con particolare riferimento all'eccesso di burocrazia che rallenta i pagamenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Semplificare le procedure relative alla conduzione delle imprese, riducendone la burocrazia, rappresenta uno degli obiettivi prioritari del Governo anche nel settore agricolo. In tale direzione, il Ministro Centinaio ha già intrapreso un metodo di lavoro nuovo fondato, tra l'altro, sulla più ampia collaborazione con le Regioni, indispensabile per raggiungere risultati tangibili.
      Riguardo alle criticità indicate dall'interrogante segnalo che da tempo è in corso un percorso interno di semplificazione e de-burocratizzazione delle procedure di presentazione delle domande e di pagamento degli aiuti agricoli comunitari in AGEA. Proprio grazie a tale processo di revisione ed analisi che ha interessato l'Agenzia nell'ultimo periodo è stato possibile raggiungere gli obiettivi di spesa (c.d. N+3) e di performance imposti all'Organismo pagatore entro l'anno 2018, giungendo in qualche caso (come nel settore delle assicurazioni agricole agevolate) ad erogare aiuti riferiti allo stesso anno in corso, superando così un ritardo accumulato a partire almeno dal 2016.
      Nel dettaglio, da inizio programmazione ad oggi, l'Organismo Pagatore AGEA ha complessivamente erogato contributi pubblici pari a 3,5 miliardi di euro per i 13 Programmi di Sviluppo Rurale Regionali e per il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Di questi, solo nel corso dell'anno 2018 sono stati erogati 2,1 miliardi di euro e per tutti i 14 Programmi è stato ampiamente raggiunto l'obiettivo di spesa da eseguirsi entro la scadenza del 31 dicembre 2018, evitando così l'eventuale rischio di disimpegno automatico dal bilancio comunitario dei fondi FEASR, in applicazione alla c.d. regola «N+3».
      Infatti, a fronte di una spesa programmata da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018 (N+3 2018) pari ad Euro 1.494.593.000 (quota FEASR), è stata contabilizzata una spesa complessiva di Euro 2.120.361.490 (quota FEASR), registrando quindi al 31 dicembre 2018 una spesa in eccedenza – rispetto al programmato – di euro 625.768.490. Tali somme, rappresentano il 20,90 per cento dell'obiettivo di spesa da realizzarsi entro il 31 dicembre 2019 (N+3 2019) che è pari ad euro 2.994.645.000.
      Significativo il risultato ottenuto nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale per il quale, nell'anno 2018, sono stati realizzati pagamenti per oltre 518 milioni di euro, corrispondenti all'82 per cento della spesa complessivamente effettuata da inizio programmazione, pari a 629 milioni di euro.
      Infatti, la semplificazione delle procedure messa in atto nel secondo semestre 2018 ha permesso di accelerare notevolmente la spesa relativa alla misura assicurazioni agevolate che, per la prima volta, ha consentito il rimborso gli agricoltori che hanno sottoscritto polizze a entro l'anno 2018, ovvero l'esercizio finanziario a cui si riferisce la garanzia assicurativa. Questo risultato è stato raggiunto grazie al lavoro messo in campo da un gruppo coordinato dal Gabinetto del Ministro, Pag. 151al quale partecipano la struttura del Ministero, Agea e Ismea, nonché con l'impegno del sistema dei Consorzi di difesa, dei Centri di Assistenza Agricola, delle Compagnie di assicurazione e degli Istituti di credito.
      Il risultato è ancora più apprezzabile se si considera che al primo giugno 2018 risultavano pagati poco più di 184 milioni di euro.
      I pagamenti effettuati nell'ultimo periodo, quindi, rappresentano un'ulteriore dimostrazione dello sforzo che Agea sta compiendo da mesi per assicurare al mondo agricolo il massimo dei contributi possibili. L'incessante azione di semplificazione cui l'Agenzia sottopone le proprie procedure si tradurrà, anche nel primo trimestre 2019, in ulteriori pagamenti di saldo per la Domanda Unica e per le misure assicurative del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale.
      Tale percorso evolutivo, pur fortemente perseguito, non si è ancora concluso. Permangono, infatti, situazioni di mancate erogazioni a singole aziende agricole, su cui l'AGEA concentrerà le proprie prossime azioni.
      Tra queste, rientra certamente il rafforzamento del rapporto con l'utenza, che rappresenta una priorità nell'ambito delle politiche dell'Agenzia.
      In proposito, evidenzio che la sensibilità di informativa verso l'utenza rimane uno degli obiettivi strategici per l'Agenzia, che ha reso disponibile una app ad uso degli imprenditori agricoli con l'obiettivo di favorire i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività volte a introdurre misure di snellimento delle procedure burocratiche. Attraverso l’app si può consultare anche l'elenco dei pagamenti erogati e lo stato del pagamento per i diversi aiuti.
      Quanto alla segnalata esigenza di istituire sportelli provinciali, ricordo che il decreto legislativo n.  74/2018, citato dagli On.li interroganti, prevede la possibilità per l'Agenzia di aprire degli sportelli regionali. Tale possibilità potrà essere utilmente perseguita in sede di attuazione del riordino dell'Agenzia previsto dalla suddetta normativa.
      Mi preme infine evidenziare che il rapporto con le aziende agricole sul territorio è assicurato dalla presenza dei Centri di Assistenza Agricola dislocati in tutte le Regioni di competenza dell'AGEA, cui è affidata, dalla stessa azienda agricola, la gestione del proprio fascicolo aziendale e che, in forza delle convenzioni che legano tali Centri all'Organismo pagatore, fungono da punto di contatto tra gli utenti e l'Agenzia.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n.  5-01278 Cenni: Sulla disciplina delle misure preventive e degli indennizzi per i danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Mi preme innanzitutto ribadire che la gestione della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, è un tema che da tempo è all'attenzione di questa Amministrazione, una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci, ma non solo in relazione ai danni prodotti ai campi e ai raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di questo.
      Bisogna anche considerare la sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati (dobbiamo infatti evitare che si verifichino incidenti come quello avvenuto di recente sull'A1), senza altresì tralasciare le implicazioni correlate ad un rischio reale di trasmissione, da parte di tali ungulati, di epidemie di grande rilevanza e particolarmente gravi, quali la peste suina africana.
      Quest'ultima, dai Paesi europei del Nord-est, proprio attraverso i cinghiali, è stata recentemente rilevata in Belgio e rappresenta una minaccia concreta per le produzioni agroalimentari, in particolare: insaccati e prosciutti, vanto del nostro made in Italy.
      Questo Ministero, con gli Assessori regionali ha recentemente condiviso un pacchetto di misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento delle popolazioni di cinghiali, a cui deve ora essere data concretezza attraverso una modifica della legge 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
      È necessario infatti agire in maniera coordinata su tutto il territorio e impostare interventi di gestione che risultino efficaci a breve termine, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo.
      In tale direzione, in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo scorso 16 novembre è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato, fra le altre cose, di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorie relativo ai danni da fauna selvatica.
      La presentazione della relazione conclusiva è prevista entro il prossimo 31 marzo.
      Infine, per quanto riguarda la problematica relativa al risarcimento dei danni al settore agricolo, in data 6 giugno 2018, questa Amministrazione aveva provveduto ad effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali per il periodo 2014-2020.
      Sulla proposta di provvedimento, la Commissione ha avanzato una serie di rilievi a cui – con il contributo delle Regioni – è stata data risposta nel mese di dicembre 2018. Non appena la Commissione europea avrà esaminato positivamente il provvedimento, quest'ultimo, dopo il passaggio in Pag. 153conferenza Stato-Regioni, sarà approvato dai Ministri competenti. Voglio qui aggiungere che da interlocuzioni informali viene riportato il parere favorevole della Commissione e che la Decisione sarà adottata entro il 7 febbraio.
      Confermo pertanto l'impegno già in atto di questo Ministero ad approfondire la problematica in esame congiuntamente alle altre competenti Amministrazioni centrali e periferiche, in modo da poter poi individuare soluzioni utili da attivare sia a livello normativo sia a livello operativo sul territorio, al fine di salvaguardare le nostre produzioni agricole e agroalimentari.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n.  5-01279 Gallinella: Sull'adozione del decreto interministeriale volto ad attuare le disposizioni legislative in materia di fermo pesca «volontario».

TESTO DELLA RISPOSTA

      Nel premettere che questa Amministrazione è di certo a conoscenza dei fatti narrati dall'onorevole interrogante, evidenzio che l'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2017 n.  205, dispone che, per l'anno 2018 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima – compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca – sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
      L'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016 n.  232, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n.  205, dispone – a decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui – il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito, fino ad un importo massimo di trenta euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
      Ciò per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250.
      Le modalità relative al pagamento delle citate indennità sono disciplinate con decreto del competente Ministro del lavoro e delle politiche sociali (amministrazione capofila), di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Proprio di recente, in data 28 dicembre 2018 è stato firmato il decreto interministeriale per le indennità relative al fermo pesca anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 121 e 135, della legge di stabilità n.  205 del 27 dicembre 2017.
      In data 31 dicembre 2018 il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso alla Corte dei conti il citato Decreto per il visto e registrazione.
      Nelle more della registrazione della Corte dei Conti, questo Ministero ha proceduto all'impegno delle risorse stanziate sul capitolo di bilancio 1481, piano gestionale 1 (fermo temporaneo obbligatorio) e piano gestionale 7 (fermo temporaneo non obbligatorio), rispettivamente di euro 11 e 5 milioni.
      Il decreto interministeriale del 28 dicembre 2018 prevede che le domande siano inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre il 28 febbraio 2019 e che il predetto Ministero trasmetta a questo Ministero le domande ammesse al contributo entro il 30 giugno 2019.
      Successivamente, questo Dicastero procederà alla trasmissione del decreto di autorizzazione corredato dagli elenchi degli aventi diritto, elaborato dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed erogherà le risorse finanziarie in favore dei Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, Enti erogatori, senza oneri.