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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 febbraio 2019
139.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Nuovo testo C. 1486 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La X Commissione,
          esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.» (C.1486 Governo);
          valutate positivamente le finalità del provvedimento soprattutto con riferimento alle competenze della Commissione X,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-00069 Porchietto: Sulla situazione della società Perstorp Polialcoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con riferimento alla situazione che sta attraversando la società Perstorp Polialcoli s.r.l. di Vercelli occorre informare, in via preliminare, che il Ministero dello sviluppo economico non è stato interessato dalle vicende produttive e occupazionali relative alla società, poiché tale vertenza è stata seguita a livello locale (infatti, sono coinvolte: la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, l'Unione Industriale di Vercelli).
      Pertanto, riepilogo sinteticamente le tappe più rilevanti della questione che riguarda la citata società, dopo aver acquisito gli elementi dalle Amministrazioni coinvolte.
      Il gruppo svedese Perstorp, con sede in Italia (precisamente a Castellanza) è un primario gruppo chimico, leader globale nel settore, e nel 2017 annunciò di aver rilevato, dalla procedura di concordato preventivo aperta presso il tribunale di Alessandria, la Polialcoli s.r.l.. Quest'ultima, come noto, era attiva nella produzione di polioli, possedeva impianti produttivi a Vercelli e contava circa 74 addetti.
      Lo scorso giugno la medesima società svedese, adducendo la non economicità dello stabilimento, che necessitava anche di svariati investimenti, avviò la procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività nei confronti di tutti i 74 lavoratori operanti presso la sede di Vercelli.
      Il caso destò numerose perplessità da parte di tutte le forze politiche e dei sindacati, unanimi nel condannare la repentina e incomprensibile decisione del gruppo svedese.
      In seguito, nel corso di uno dei numerosi incontri tenutesi presso la sede della Regione Piemonte – Assessorato al Lavoro (il 6 agosto scorso), è stato firmato un «accordo» tra la società e le parti sociali, che ha posto fine alla fase amministrativa della procedura di licenziamento, con il quale si stabiliva il licenziamento di tutti i lavoratori e la corresponsione agli stessi di una somma aggiuntiva alle competenze di fine rapporto.
      Il medesimo accordo, prevedeva inoltre, che presso lo stabilimento di Vercelli si sarebbe insediata la società Alcoplast s.r.l., attiva nel commercio di prodotti chimici, che avrebbe riassunto 45 lavoratori entro il 31 gennaio 2019, e che, per chi avesse perduto il posto di lavoro, avrebbe riconosciuto un diritto di preferenza per le future assunzioni.
      La Perstorp Polialcoli si è impegnata, ancora, a richiedere a Fondoimpresa l'attivazione di un percorso di formazione per quei lavoratori che non avrebbero ricevuto un'offerta di lavoro da Alcoplast.
      La citata intesa ha avuto il voto favorevole a larga maggioranza (46 sì su 49 presenti, un voto contrario e due astenuti) dei dipendenti, convocati in assemblea.
      In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico, seppure non sia coinvolto nella situazione descritta, trattandosi – come riferito – di una vicenda di rilevanza soprattutto locale, è pronto a dare il proprio supporto laddove sia richiesto e possibile. In via generale, preme infine sottolineare il grande impegno di questo Governo nella tutela dei lavoratori coinvolti nei licenziamenti collettivi per cessazione di attività, come dimostra anche la reintroduzione della Cassa Integrazione per cessazione di attività in tali casi (la quale era stata eliminata dalle norme del Jobs Act).

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ALLEGATO 3

5-00110 Raciti: Sul rilancio dell'area industriale dei comuni di Gela, Mazzarino, Riesi, Caltagirone e Piazza Armerina.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Rispondo al quesito posto dall'Onorevole interrogante nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.
      Come noto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 maggio 2015, il territorio del Comune di Gela e le aree di localizzazione delle aziende del comparto della raffinazione del petrolio (Sistemi locali del lavoro di Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissetta e Piazza Armerina), nonché di quelle dell'indotto attive nel settore della meccanica, dell'elettrotecnica e dei servizi, sono stati riconosciuti, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n.  83 del 2012 e del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, su istanza della Regione Siciliana, «area di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale».
      Secondo quanto previsto dalla citata disciplina, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, ha elaborato, attesi gli obiettivi strategici dell'intervento nell'area definiti in coerenza con le proposte della regione, un «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale» (PRRI), anche alla luce degli esiti di un'apposita call per manifestazioni di interesse ad investire nell'area, destinata a imprese italiane ed estere, al fine di rilevare i fabbisogni di investimento delle imprese e, quindi, definire la gamma degli strumenti agevolativi da attivare.
      Il 23 ottobre 2018 presso il Mise è stato approvato il Prri mediante l'Accordo di programma siglato dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dalla regione siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dal Comune di Gela, che, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge n.  83 del 2012, ha approvato il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi industriale complessa di Gela.
      Tale Accordo ha l'obiettivo di potenziare la dotazione infrastrutturale dell'area in coerenza con il Patto per la Sicilia, rafforzare il tessuto produttivo esistente e lo sviluppo della logistica, attrarre nuovi investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e alla realizzazione di progetti imprenditoriali compatibili con le linee progettuali del Protocollo di Intesa del 6 novembre 2014 e ricollocare i lavoratori interessati.
      A tal proposito, rispondendo alla richiesta posta nell'atto in discussione circa la garanzia di risorse adeguate e, quindi, il plafond di risorse stanziate per l'area territoriale gelese, confermo che ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal Prri, il Ministero dello sviluppo economico ha assunto un impegno finanziario di 15 milioni di euro, a valere sulle risorse Pon Imprese e Competitività 2014-2010, per l'agevolazione – attraverso gli strumenti previsti dalla legge n.  181 del 1989 – di investimenti produttivi di dimensioni non inferiori a 1,5 milioni di euro, finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro.
      Evidenzio che le azioni di rilancio dei territori in crisi prevedono un'integrazione di strumenti e risorse nazionali con quelli regionali. Nel caso di Gela, la regione Pag. 80siciliana ha assunto un impegno finanziario di 10 milioni di euro per il cofinanziamento degli strumenti agevolativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico. L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla legge n.  181 del 1989 è pertanto pari a 25 milioni di euro e costituisce la dotazione più elevata messa a disposizione di un'area di crisi industriale complessa per tale strumento agevolativo.
      Infine, rappresento che la sottoscrizione dell'Accordo di programma e la conseguente apertura del bando per la citata legge n.  181 del 1989 non esauriscono le azioni previste per il rilancio dell'area: il modus operandi sui territori in crisi prevede un'integrazione di politiche a supporto delle piccole e medie imprese, con azioni di sostegno a investimenti cosiddetti strategici compatibili con una strumentazione dedicata di altra natura (ad esempio i contratti di sviluppo).
      Si tratta di agevolazioni che hanno un carattere negoziale e che, per loro natura, declinano l'agevolazione su misura dell'investimento. Di conseguenza, allorquando si presenteranno potenziali progetti di investimento strategici per l'area, il Ministero dello sviluppo economico potrà procedere all'individuazione delle risorse e degli strumenti agevolativi opportuni.

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ALLEGATO 4

5-00432 Foti: Sull'attività di disattivazione delle installazioni nucleari e sulla gestione di Sogin S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Si risponde all'atto in discussione rappresentando quanto segue.
    La So.G.I.N. S.p.A., come noto all'interrogante, è una Società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è responsabile del decommissioning (smantellamento) degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. In quest'ambito, la Società ha, inoltre, il compito di localizzare, progettare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi, secondo le previsioni del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31 e successive modificazioni e integrazioni.
      I costi operativi sostenuti dalla Società per lo svolgimento delle attività istituzionali sono remunerati a valere sia la componente tariffaria ARIM2 della bolletta elettrica. Proprio in ragione della sopra indicata modalità di finanziamento delle proprie attività, la So.G.I.N. S.p.A. è soggetta alla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), sulla base di programmi annuali e pluriennali di avanzamento e verifiche svolte in via preventiva e consuntiva, con meccanismi di riconoscimento dei costi finalizzati a garantire la rispondenza delle attività alla mission societaria stabilita dalla legge.
      Nell'ambito delle iniziative assunte dal nuovo Governo e considerata l'importanza ambientale e sociale, oltre che economica, di un'efficace gestione dei rifiuti radioattivi, il Ministro dello sviluppo economico ha già espresso alla So.G.I.N. S.p.A. (agosto 2018) la necessità di intervenire su questa politica pubblica con specifiche azioni, mirate a dare più efficacia e più efficienza all'intero processo in tutte le sue componenti, nell'ambito dell'impegno del Governo per lo sviluppo sostenibile.
      Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente è la revisione avvenuta a fine 2017 del Piano del decommissioning a vita intera che, sulla base dell'attuale stato di avanzamento, comporterebbe un ulteriore aumento dei tempi e dei costi dell'intero processo. Da qui, l'esigenza di verificare in modo approfondito, in confronto anche con il soggetto gestore, come recuperare in termini di efficacia e di efficienza.
      Nello specifico dei singoli quesiti posti dall'interrogante rappresento che:
          1. In via preliminare, per quanto attiene gli aspetti gestionali richiamati dall'interrogante, si evidenzia nuovamente che Sogin è una società per azioni al 100 per cento di proprietà del Mef, che ha la competenza in tema di gestione del personale. Tuttavia, su esplicita richiesta delle Ooss che avevano proclamato uno sciopero per il 19 ottobre 2018 ed una manifestazione dinanzi al Mise, giustificata dalla interruzione delle relazioni sindacali e dall'incertezza della continuità lavorativa di personale in somministrazione, ho proceduto alla convocazione dei vertici aziendali e delle Organizzazioni sindacali. Abbiamo avuto una serie di incontri al Mise. In seguito a tali incontri è stato ripreso il dialogo sindacale. Inoltre, proprio ieri ho proceduto alla convocazione, per il 26 febbraio 2019, di un tavolo di confronto tra le parti sul nuovo piano industriale. Ad ogni modo, per quanto concerne lo stato del dimensionamento dell'organico, Sogin ha riferito che, dopo aver vissuto una fase Pag. 82di aumento costante del personale e dei relativi costi nel periodo 2010-2016, negli ultimi anni tale personale è stato ridotto.
          2. Con riferimento alla strategia di contenimento dei costi la Sogin ha riferito la scelta di privilegiare la crescita di una nuova generazione manageriale dall'interno, avviando un percorso di formazione di quadri aziendali, che valorizzi le competenze tecniche interne.
          Inoltre, la stessa riferisce di aver adottato una strategia per la riduzione dei costi di stoccaggio all'estero del combustibile nucleare riprocessato, che ha portato ad una revisione dei contratti internazionali di trattamento del combustibile nucleare, producendo un risparmio sul piano a vita intera, anche a fronte di servizi aggiuntivi non previsti nei precedenti contratti. La Società ritiene che ulteriori effetti in tal senso potrebbero derivare anche da un secondo negoziato, il quale è attualmente in corso e sarà oggetto di valutazione. Pertanto, con riferimento a tale aspetto ci si riserva di riferire.
          3. Circa i ritardi e l'aumento dei costi di smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile, si rappresenta che negli anni passati si sono succedute varie versioni del piano di decommissioning, ogni volta con ridefinizione in aumento dei tempi e dei costi. Un'azione di recupero e di conferimento di maggiore efficienza all'intero processo è quindi necessaria e dovrà essere attuata agendo su più leve, inclusa l'operatività della So.G.I.N. S.p.A., che rimane il principale soggetto operativo. Su questo tema, gli attuali vertici della Società riferiscono di aver sottoposto alla valutazione di un soggetto indipendente il piano pluriennale, richiedendo (nel febbraio 2017) alla IAEA – International Atomic Energy Agency – una revisione indipendente del proprio programma globale di decommissioning.
          Viene altresì riferito che il citato soggetto, all'esito di tale revisione, ha indicato una serie di suggerimenti e raccomandazioni in termini di costi, tempi e soluzioni tecnologiche da adottare, che hanno consentito di elaborare un nuovo piano a vita intera 2019-2022, in ottemperanza al vigente sistema di regolazione definito da ARERA.
          Il Piano è stato dunque inviato, dopo la sua approvazione da parte del CdA di Sogin, al Mef, Mise e Arera.
          Con riferimento al suddetto Piano quadriennale, l'analisi effettuata sul Programma a vita intera ha condotto l'Arera a richiedere, nell'ambito della DELIBERA n.  606/2018/R/eel del 27 novembre 2018, un'integrazione/rettifica, ove necessario, entro il 30 giugno 2019, del Programma, che includa, tra l'altro, sia un aggiornamento generale in relazione alle principali criticità tuttora in corso, sia i suggerimenti formulati dalla IAEA nell'ambito della sopra citata revisione indipendente, in termini di valutazione aggiornata di tempi e costi in relazione a tutti i principali fattori di rischio (esogeni e endogeni); nonché una proposta completa di misurazione dell'avanzamento fisico delle attività di decommissioning.
          4. Quanto allo sviluppo di un centro di formazione sulla sicurezza nucleare e sulla gestione dei rifiuti si informa che la Sogin dispone della Radwaste Management School (RMS) di Caorso. Nata con l'obiettivo di formare il personale interno, nel corso del tempo la Scuola ha progressivamente aperto i suoi corsi al personale delle società che operano negli impianti in decommissioning, agli studenti e ai diplomati e alle diverse figure professionali provenienti da istituzioni e aziende che operano nel campo della sicurezza e della gestione dei rifiuti radioattivi.
          In ambito internazionale, la Società informa che la RMS partecipa alla realizzazione di corsi sulla gestione dei rifiuti radioattivi per realtà come, ad esempio, il Joint Reserch Centre (JRC) della Commissione Europea. In esecuzione di accordi commerciali remunerativi, ha recentemente realizzato corsi per esperti provenienti dall'Agenzia di sicurezza nucleare nazionale della Cina, con corsi effettuati sia in Italia che in territorio cinese, nonché per la società di stato taiwanese che gestisce lo smantellamento degli impianti nucleari effettuando ripetuti corsi e training Pag. 83on the job sugli impianti italiani. Inoltre, risulta che la RMS partecipa attivamente al Progetto della Comunità europea ELINDER, tenendo corsi in Italia e all'estero e ad iniziative della Nuclear Energy Agency (NEA) nel settore della formazione per il decommissioning a livello dei Paesi partner OECD.
          Nei territori che ospitano gli impianti nucleari in decommissioning la Scuola offre, infine, corsi ai giovani diplomati e sviluppa seminari didattici di natura tecnico-scientifica nell'ambito del Progetto «Alternanza Scuola Lavoro».
          5. Circa l'incarico di collaborazione al dottor Alessandro Castiglia, la Società – sentita a riguardo – ha confermato di aver assegnato l'incarico, evidenziando che questa figura professionale è stata selezionata in virtù della sua pregressa esperienza nel campo nucleare, avendo dato anche supporto nell'ambito del negoziato con la società inglese NDA. Rispetto ad un suo possibile incarico come Consigliere di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri durante il Governo Gentiloni, rappresento che sono state avviate alcune verifiche in merito.
          6. In merito a quanto richiesto dall'interrogante sulla piattaforma pptArt che figura nel curriculum dell'ingegner Desiata, si rappresenta che la Sogin – sentita a riguardo – riferisce che l'ingegner Desiata non ricopre alcuna carica operativa presso la Società, né è mai stato conferito alcun genere di incarico dalla So.G.I.N. S.p.A. alla start-up a pptArt.
          7. Circa, infine, le disposizioni riguardanti l'utilizzo di autovetture, la Società – sentita a riguardo – riferisce che ha in vigore una politica di utilizzo delle autovetture da parte del personale con incarichi manageriali. L'attuale vertice afferma di essere intervenuto secondo due specifiche linee di efficientamento dei costi: riduzione del numero delle autovetture in dotazione; riduzione del costo di noleggio delle stesse. Secondo la stessa Società, il parco auto ad uso promiscuo è passato da 66 unità alle 41 attuali e i canoni di noleggio hanno fatto registrare un conseguente taglio dei costi aziendali globali pari al 38,5 per cento.

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ALLEGATO 5

5-00927 Businarolo: Sul fallimento della Cariboni Paride S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Il Gruppo Cariboni è stato assoggettato nel 1996 alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n.  95.
      Ad oggi, tutte le 20 procedure del Gruppo risultano chiuse ad eccezione di quelle delle Cariboni Paride S.p.a. e Sofim.
      Relativamente a tali ultime due procedure, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato il 24 ottobre 2018, il deposito degli atti finali, tra i quali il rendiconto, il bilancio finale ed i piani di riparto tra i creditori, ai sensi dell'articolo 213 della legge Fallimentare.
      Con particolare riferimento alla Cariboni, il riparto finale ha previsto il pagamento integrale dei residui debiti in prededuzione e privilegiati da stato passivo e di un ulteriore percentuale dell'11,65 per cento in favore dei creditori chirografari (per una percentuale complessiva del 68,65 per cento dei crediti iscritti).
      I citati piani di riparto, secondo quanto riferito dai Commissari liquidatori, sono stati depositati il 16 novembre 2018 presso la competente cancelleria del Tribunale di Lecco, unitamente al bilancio di liquidazione e al conto di gestione.
      In data 27 dicembre 2018 il citato Tribunale ha rilasciato il certificato dal quale si evince che non sono state proposte opposizioni né osservazioni ai sensi di legge.
      Pertanto, si evidenzia che sono in corso i pagamenti relativi al piano di riparto, che a breve saranno completamente eseguiti.

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ALLEGATO 6

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1
(Disposizioni in materia di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio)

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) la lettera d-bis) del comma 1 è abrogata;
          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Al fine di garantire il principio del riposo settimanale del lavoratore di cui all'articolo 36, terzo comma, della Costituzione, sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, gli esercizi al dettaglio nei quali si svolgono le attività commerciali individuate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, ad eccezione:
          a) delle attività commerciali elencate dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114;
          b) degli autosaloni;
          c) degli esercizi commerciali al dettaglio ubicati nelle autostazioni, nei parchi divertimento, negli stadi e nei centri sportivi.

      1-ter. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui al comma 1-bis osservano, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, la chiusura domenicale e festiva nonché, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, le festività per cui è previsto l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio sono le seguenti: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano.
      1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli esercizi commerciali al dettaglio in essi indicati ove ubicati nei centri storici, come individuati dai Comuni in base all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.  1444, o trasferiti dai medesimi centri storici in altra zona a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, salvo siano collocati nelle strutture di cui alle lettere e), f) e g) del medesimo articolo 4, comma 1, che osservano la sola chiusura festiva nelle giornate indicate dal comma Pag. 861-ter con la possibilità di derogare fino ad un numero massimo di 4 festività nel corso dell'anno, scelte dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento.
      1-quinquies. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui al comma 1-bis derogano all'obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dal comma 1-ter fino ad un numero massimo di 30 giornate nel corso dell'anno di cui fino ad un numero massimo di 4 festività e un numero di domeniche compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 26, scelte dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento. Qualora una festività tra le 4 scelte dalla regione cada di domenica, quest'ultima non viene conteggiata ai fini della deroga prevista dal presente comma. Per la facoltà di apertura prevista dalle disposizioni di cui al presente comma, le regioni, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, dispongono un piano triennale tenendo in considerazione le esigenze della clientela rispetto alle diverse categorie merceologiche.
      1-sexies. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 60.000,00.
      1-septies. In caso di recidiva può essere altresì disposta la sanzione amministrativa di cui al comma 1-sexies aumentata del doppio e, in caso di particolare gravità o di recidiva reiterata, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 5 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La recidiva reiterata si verifica qualora il numero delle stesse violazioni sia pari o superiore a tre in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
      1-octies. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1-sexies e 1-septies sono devoluti ai comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei comuni medesimi. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad azioni di contrasto dell'abusivismo commerciale e ad azioni di promozione del decoro urbano.».
          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi e alle disposizioni del presente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

      2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 5 dell'articolo 11 è abrogato;
          b) l'articolo 12 è abrogato;
          c) al comma 3 dell'articolo 22 le parole: «, 11» sono soppresse.

      3. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è abrogato.

Art. 2.
(Osservatorio sulle aperture domenicali e festive)

      1. Allo scopo di verificare gli effetti della regolazione delle aperture domenicali e festive prevista dalle disposizioni di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive.Pag. 87
      2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico e i suoi componenti sono nominati, in numero non superiore a 20, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
      3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
      4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
      5. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.