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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 aprile 2019
170.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. (C. 1074 Ruocco).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DELLA RELATRICE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.11 della Relatrice

      All'emendamento 1.11 della relatrice, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 non si applicano alle transazioni tra privati e alle aziende agricole.
0. 1. 11. 1. Benedetti.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      2. A decorrere dal 2020, l'amministrazione finanziaria mette a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Il contribuente è tenuto a integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.
0. 1. 11. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Prima dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 01.
(Semplificazioni in tema di emissione di fatture elettroniche)

      1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n.  119 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
              b) al comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro 15 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6»;
          b) al comma 2 le parole: «1o luglio 2019» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2020».
0. 1. 11. 3. Acquaroli, Osnato.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
      3. La disposizione di cui al comma 2 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
0. 1. 11. 4. Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

Pag. 37

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      2. All'articolo 22, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.  633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «; 6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
      3. Per le prestazioni di cui al comma 2 resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.  696.
      4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1o gennaio 2019.

      Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e certificazione dei corrispettivi di somme esigue.
0. 1. 11. 5. Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

      1. L'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, è sostituito dal seguente:
      21-bis. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.  100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
1. 11. La Relatrice.

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.6 della Relatrice

      Al comma 1 sostituire le parole: a ciascun trimestre di emissione con le seguenti: dell'anno di emissione.
0. 2. 6. 1. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, D'Ettore.

      All'emendamento 2.6 della Relatrice, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, il comma 5 è abrogato.
0. 2. 6. 2. Acquaroli, Osnato.
(Inammissibile)

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche ai termini per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

      1. All'articolo 1, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127, le parole: «a quello della data del documento emesso ovvero a Pag. 38quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascun trimestre di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione».
2. 6. La Relatrice.

ART. 3.

Subemendamento all'emendamento 3.6 della Relatrice

      Al comma 1 capoverso nuovo comma 3-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.
0. 3. 6. 1. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n.  212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa Anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.».

      2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
          b) al comma 2, le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «undicesimo mese».
3. 6. La Relatrice.

Subemendamento all'emendamento 3.01 della Relatrice

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) Al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impegno alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente può riguardare anche più dichiarazioni o comunicazioni riferite ad un periodo non superiore a due anni, tacitamente rinnovabile.».
0. 3. 01. 1. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Impegno cumulativo a trasmettere)

      1. All'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera Pag. 39grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis.»;
          b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
      6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.
3. 01. La Relatrice.

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4.3 della Relatrice

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      5. All'articolo 19 della Legge 27 dicembre 1997, n.  449, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:
      «9. L'imposta di cui al comma precedente è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l'acquirente del premio ha effettuato la registrazione degli acquisti, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633 ovvero, per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura, ha effettuato la registrazione contabile del documento relativo all'acquisto. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto».

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazione in materia diversamente unitario e Imposta sostitutiva manifestazione a premio).
0. 4. 3. 2. Angiola.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 4 dell'articolo 4 aggiungere il seguente:
      5. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n.  388.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazioni in materia diversamente unitario e soglia di compensazione).
0. 4. 3. 3. Angiola.
(Inammissibile)

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

      1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, Pag. 40dopo la lettera h-quinquies), sono inserite le seguenti:
          «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
          h-septies) alle tasse scolastiche».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n.  421, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015»;
          b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti «il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015».

      4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è sostituito dal seguente:
      «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma.».
4. 3. La Relatrice.

ART. 5.

Subemendamenti all'emendamento 5.3 della Relatrice

      Al comma 2, dopo le parole: le disposizioni di cui al presente comma aggiungere la seguente: non.
0. 5. 3. 1. Cattaneo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, D'Ettore.

      Sostituire le parole: anche ai casi verificatisi prima dell'entrata con le seguenti: ai casi verificatisi successivamente all'entrata.
0. 5. 3. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «2. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è aggiunto, Pag. 41in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.”».

      Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
5. 3. La Relatrice.

ART. 6.

Subemendamenti all'emendamento 6.5 della Relatrice

      Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
      1. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi, volte, in particolare, a sopprimere duplicazioni di dati e di informazioni già forniti per il periodo d'imposta interessato.
      2. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicate le misure di semplificazione degli adempimenti tributari annualmente adottate.
      3. Nel primo provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1:
          a) sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi al fine di eliminare l'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione, non necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria;
          b) previa consultazione delle associazioni professionali e di categoria, sono disposte la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale individuazione di metodi alternativi e semplificati per la trasmissione delle relative informazioni.

      Al comma 7 sostituire le parole da: «il numero massimo dei dipendenti» fino alle parole: «disposizione di attuazione.» con le seguenti: «gli eventuali ulteriori elementi informativi da comunicare, nonché ogni altra disposizioni di attuazione del presente articolo».
0. 6. 5. 1. Cattaneo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, D'Ettore.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, il comma 5 è abrogato.
0. 6. 5. 2. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Al fine di garantire la piena applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n.  472 del 1997 rimangono in vigore i vigenti termini relativi all'attuale presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta nonché l'integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n.  74 del 2000.
0. 6. 5. 3. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

Pag. 42

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 10 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le violazioni degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000».
          b) all'articolo 11 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990 n.  167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990 n.  227, posti a carico degli intermediari ed altri soggetti ivi indicati»;

      5-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990 n.  167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990 n.  227, il comma 1 è abrogato.
      5-quater. All'articolo 78, comma 26, della Legge 30 dicembre 1991 n.  413, le parole: «a un terzo, con un massimo di euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «a un massimo di euro 2.000».
0. 6. 5. 4. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, le parole: «ai professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n.  600 del 1973».
0. 6. 5. 5. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, dopo le parole: «ai professionisti» sono aggiunte le seguenti: «e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n.  4 del 2013».
0. 6. 5. 6. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      8. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  47, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. Si applicano le disposizioni del Capo III del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.».

Pag. 43

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazione della dichiarazione annuale e dei sostituti d'imposta e imposta sostitutiva).
0. 6. 5. 7. Angiola.
(Inammissibile)

      L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.
(Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)

      1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, comunicano mensilmente i codici fiscali dei percipienti, l'importo delle ritenute, delle trattenute e delle imposte sostitutive, operate e da versare, gli eventuali importi a credito e gli altri dati indicati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.
      2. Il pagamento delle ritenute, delle trattenute e delle imposte sostitutive, nonché gli utilizzi dei crediti di cui al comma 1 è effettuato con il modello F24, predisposto dall'Agenzia delle entrate in base ai dati di cui al comma 1, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia stessa, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, indicando il relativo codice IBAN.
      3. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322. Resta fermo l'obbligo di trasmissione e consegna delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322.
      4. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore alle unità determinate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. L'opzione è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.
      5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalle retribuzioni e dai compensi relativi all'anno 2020.
      7. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il numero massimo dei dipendenti, sono individuati gli eventuali ulteriori elementi informativi da comunicare, sono definiti modalità e termini di esercizio dell'opzione e di trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.
6. 5. La Relatrice.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in tema di Indicatori sintetici di affidabilità fiscale)

      1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, Pag. 44n.  96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 4. L'Agenzia delle entrate rende disponibili alle imprese nell'area riservata del sito internet i dati in suo possesso utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
6. 08. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 6.09 della Relatrice

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
0. 6. 09. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità prevista dall'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.  159, di presentare un ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore.
0. 6. 09. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. A decorrere dal 1o gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.».
6. 09. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 6.010 della Relatrice

      Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: senza indugio e comunque.
0. 6. 010. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riordino dei termini dell'assistenza fiscale)

      1. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13:
              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo Pag. 459 luglio 1997, n.  241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.  490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
          a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
          b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.»;
              2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di ottobre, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.»;
              3) al comma 3, lettera a), le parole: «dal mese di giugno al mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre al mese di ottobre»;
          b) all'articolo 16:
              1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
          « d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;»;
              2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) senza indugio e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno.»;
              3) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
          c) all'articolo 17, comma 1:
              1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, senza indugio e comunque entro il 30 settembre, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;»;
              2) alla lettera c), le parole: «entro il 7 luglio» sono sostituite dalle seguenti «senza indugio e comunque entro il 30 settembre»;
          d) all'articolo 19:
              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.»;Pag. 46
              2) al comma 2 le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.»;
              3) al comma 4 le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;
              4) al comma 6 le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».

      2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4:
              1) al comma 6-quater le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
              2) al comma 6-quinquies le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti «entro il 16 marzo»;
              3) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
      «6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3.».

      3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n.  175 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
          b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno.».

      4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.  413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.  175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
      5. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
      «2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti entro il 31 dicembre. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.». Conseguentemente la trasmissione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2014 da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti per ogni periodo d'imposta, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei dati occorrenti a determinare Pag. 47gli importi delle somme che spettano a ciascun partito è effettuata in un'unica soluzione entro il 15 dicembre.».

      6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 decorrono dall'anno 2020.
      7. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, le parole: «provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
6. 010. La Relatrice.

ART. 9.

      Sopprimerlo.
9. 2. La Relatrice.

ART. 10.

Subemendamenti all'emendamento 10.4 della Relatrice

      Al capoverso comma 3, sostituire le parole da: almeno sessanta giorni prima sino alla fine del periodo con le seguenti: in tempi utili per l'adempimento al quale si riferiscono e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
0. 10. 4. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      All'emendamento 10.4 della relatrice, al capoverso comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
0. 10. 4. 2. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

      Al capoverso comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardo nella messa a disposizione nei termini previsti dalla norma o dai regolamenti da parte dell'amministrazione finanziaria di quanto previsto dal presente comma, tutte le scadenze di riferimento sono di diritto prorogate in uguale misura del ritardo stesso.
0. 10. 4. 3. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente: 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

      Conseguentemente:
          al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: I modelli, le istruzioni e ogni altra comunicazione con le seguenti: I modelli e le relative istruzioni;
          al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 3-ter.
10. 4. La Relatrice.

ART. 11.

Subemendamenti all'emendamento 11.6 della Relatrice

      Il comma 1 è sostituito dal seguente:
      1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)

      1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, Pag. 48l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
      2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:
          a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;
          b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;
          c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

      3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.
      4. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non addotti né, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
      5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.
      6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.
      7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:
          a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;
          b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;
          c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;
          d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso di accertamento;
          e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218.».

Pag. 49

      Al comma 2 sostituire le parole: «5-ter» con le seguenti: «5-bis».
0. 11. 6. 1. Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Benigni, D'Ettore.

      Il comma 1 è sostituito dal seguente:
      1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.  212 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)

      1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento, avviso di rettifica e liquidazione o qualunque altro atto impositivo che non sia il frutto di una mera attività di liquidazione effettuata sulla base delle imposte o delle basi imponibili che il contribuente ha dichiarato senza però effettuare i corrispondenti versamenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
      2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio dei procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:
          a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;
          b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;
          c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

      3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.
      4. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
      5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.
      6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Pag. 50
      7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:
          a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;
          b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;
          c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;
          d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso;
          e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

      Al comma 3 sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».
0. 11. 6. 2. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

      Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: in violazione del comma 1 con le seguenti: in violazione del comma 1 e del comma 1-bis.
0. 11. 6. 3. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. Se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso.

      Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: in violazione del comma 1 con le seguenti: in violazione dei commi 1, 1-bis e 4-bis.
0. 11. 6. 4. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Pag. 51

      Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
0. 11. 6. 5. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

      Al comma 1, dopo il capoverso comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.  212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, tra la data di ricevimento delle osservazioni e richieste ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per la presentazione di tali osservazioni e richieste e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
0. 11. 6. 6. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Al comma 1, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
0. 11. 6. 7. Marco Di Maio, Fregolent.

      Al comma 1, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso.

      Conseguentemente, al capoverso comma 5, sostituire le parole: In violazione del comma 1 con le seguenti: in violazione del comma 1 e del comma 4-bis.
0. 11. 6. 8. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Sopprimere il comma 3.
0. 11. 6. 9. Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

      All'emendamento 11.6 della Relatrice, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai tributi degli enti territoriali.
*0. 11. 6. 10. Fragomeli.
*0. 11. 6. 11. Pastorino.
*0. 11. 6. 12. Martinciglio.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

      1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218 è aggiunto il seguente:

Art. 5-ter.
(Invito obbligatorio)

      1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.Pag. 52
      2. Qualora tra la data di avvio del procedimento e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.
      3. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.
      4. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, in caso di mancato perfezionamento dell'adesione, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione agli elementi indicati e ai documenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 2.
      5. L'atto impositivo emesso in violazione del comma 1 del presente articolo è affetto da nullità.
      6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.».

      2.    All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le parole: «e all'articolo 5-ter».
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1o gennaio 2020.
11. 6. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 11.01 della Relatrice

      Al comma 1, sostituire le parole: si applica esclusivamente con le seguenti: non si applica.
0. 11. 01. 1. Martino, Mandelli, Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546 dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.  4 – già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n.  600/73 – limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza».
0. 11. 01. 2. Martinciglio.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

      1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n.  225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, comma quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933 n.  1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione per la propria rappresentanza e difesa in giudizio intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
11. 01. La Relatrice.

ART. 13.

Subemendamenti all'emendamento 13.6 della Relatrice

      Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
          0.a) al comma 2, dopo le parole: «di ricovero permanente, a condizione che la Pag. 53stessa non risulti locata.» è inserito il seguente periodo: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero) a condizione che non risulti locata».

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).
0. 13. 6. 1. Ungaro, Fregolent.
(Inammissibile)

      Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
          0.a) al comma 2, dopo le parole: «di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.» è inserito il seguente periodo: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) titolari di trattamento pensionistico italiano a condizione che non risulti locata».

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).
0. 13. 6. 2. Ungaro.
(Inammissibile)

      All'emendamento 13.6 della Relatrice sono apportate le seguenti modifiche:
          a) Al comma 1, lettera a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.  446 del 1997»;
          b) al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai precedenti periodi»;
          c) al comma 1, lettera b), sopprimere il primo capoverso;
          d) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Al fine il seguente comma di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2020 non si applicano le seguenti disposizioni:
          a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprite 1994 recante «Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche»;
          b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante «Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti».
*0. 13. 6. 3. Pastorino.
*0. 13. 6. 4. Martinciglio.
*0. 13. 6. 5. Fragomeli.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire i dati rilevanti contenuti nelle delibere regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in un apposito database predisposto nella sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno Pag. 54a cui la delibera o il regolamento afferisce. L'omesso inserimento dei dati rilevanti nel predetto database è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione, anche graduale, del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, i dati rilevanti sulle deliberazioni inviate dai comuni.
0. 13. 6. 6. Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Benigni, D'Ettore.

      Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
      1-bis. Ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e dalle altre disposizioni speciali in materia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è predisposto un modello uniforme per le deliberazioni comunali in materia di tributi. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità di comunicazione telematica uniformi per tutti gli enti locali italiani, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.
0. 13. 6. 12. Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo dei catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n.  23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
      4. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670.
      5. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
      6. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
      7. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
      8. L'imposta di cui al comma 3 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per Pag. 55cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n.  3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.  14 assicurando la neutralità finanziarla nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n.  42 del 2009.
0. 13. 6. 10. Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
          b) dopo il comma 683 è aggiunto il comma:
      «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».
0. 13. 6. 7. Fragomeli, Topo.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera
a) del comma 3)

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, è aggiunto in fine il seguente comma:
      «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.».

      2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.  23, aggiungere la seguente lettera:
      « a-bis). Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.».
0. 13. 6. 8. Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, le parole: «misura del 40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «misura del 50 per cento.».
0. 13. 6. 9. Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, dopo il comma 688, aggiungere il seguente:
      «688-bis. A decorrere dall'anno 2019 i comuni sono tenuti a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati e a procedere autonomamente all'invio degli stessi ai contribuenti. A tal fine, ai sensi del successivo comma 689, il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Pag. 56finanze provvede all'aggiornamento del decreto direttoriale 23 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2014, n.  122.».
0. 13. 6. 11. Angiola.

      Sostituirlo con il seguente:

«Art. 13.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
      “15. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360, e successive modificazioni. Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.”;
          b) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
      “15-bis. Le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a decorrere dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune dal 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
      15-ter. I regolamenti e le delibere d'approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14 comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data d'inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
      15-quater. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15”.

Pag. 57

      2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, è abrogato.».
13. 6. La Relatrice.

ART. 15.

      Sopprimerlo.
15. 10. La Relatrice.

Subemendamento all'emendamento 15.08 della Relatrice

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: Resta ferma la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi dall'atto di contestazione della violazione.
          b) sopprimere le lettere b) e c).
          c) alla lettera d), sopprimere le parole: In mancanza.
0. 15. 08. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche)

      1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 125, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari allo 0,5 per cento degli importi ricevuti con un minimo di cinquecento euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica di apposito atto di contestazione della violazione.»;
          b) al comma 125, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.»;
          c) al comma 125, negli ultimi due periodi le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo»;
          d) al comma 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'inosservanza di tale obbligo comporta il pagamento della sanzione di cui al comma 125 e, in mancanza, la restituzione delle somme erogate entro il termine ivi previsto.».
15. 08. La Relatrice.

ART. 18.

Subemendamenti all'emendamento 18.2 della Relatrice

      Sopprimere i commi 1, 2, 3.
0. 18. 2. 1. Martino, Mandelli, Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Benigni, D'Ettore.

      All'emendamento 18.2, al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: lavoratore autonomo aggiungere le seguenti: o imprenditore individuale, e dopo le parole: 75 per cento dei compensi aggiungere le seguenti: o dei ricavi.
0. 18. 2. 2. Osnato, Acquaroli.

Pag. 58

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Semplificazioni in materia di Irap)

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
      «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2020.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 162 milioni di euro per il 2021, e in 87 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:
          a) quanto a 87 milioni di euro, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
          b) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7 del presente articolo.

      4. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti ai fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642.
      5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471.
      6. Le disposizioni del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 6, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5.
18. 2. La Relatrice.

Subemendamento all'emendamento 18.017 della Relatrice

      All'emendamento 18.017 della Relatrice, al comma 1, dopo le parole: scrittura privata, aggiungere le seguenti: quando entrambe le parti sono persone fisiche imprenditori individuali,.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1:
          sopprimere la parola: circondariale;
          dopo le parole: esperti contabili aggiungere i seguenti periodi: Gli iscritti agli Albi di cui al periodo precedente, nell'attività di autentica e certificazione operano Pag. 59come pubblici ufficiali e devono conservare gli atti per il medesimo periodo di tempo previsto per quelli rogati dai notai. I contratti di cui al primo comma, redatti in forma di scrittura privata autenticata, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui ai commi precedenti.
0. 18. 017. 1. Gusmeroli, Centemero, Covolo, Cavandoli, Gerardi, Ferrari, Paternoster, Alessandro Pagano, Tarantino, Trano, Currò, Maniero, Martinciglio, Raduzzi, Giuliodori.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica dell'articolo 2556 del Codice civile)

      1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del Codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati d all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili».
18. 017. La Relatrice.

ART. 19.

      Sopprimerlo.
19. 6. La Relatrice.

ART. 22.

      Sopprimerlo.
22. 3. La Relatrice.

Subemendamento all'emendamento 22.2 della Relatrice

      All'emendamento 22.2 della relatrice, al comma 1, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2021.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 340 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ovunque ricorrano, con le seguenti: 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
0. 22. 2. 1. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Misure di sostegno economico in favore delle famiglie)

      1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come successivamente modificato e prorogato, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
      2. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, non superiore: a) a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è raddoppiato; b) a 13.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è pari a 1.560 euro annui; c) a 19.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è pari a 1.200 euro annui.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, Pag. 60della legge 31 dicembre 2009, n.  196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 204 milioni di euro per l'anno 2020, a 340 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per l'anno 2020, 340 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
22. 2. La Relatrice.

ART. 23.

Subemendamenti all'emendamento 23.5 della Relatrice

      All'emendamento 23.5, al comma 1 premettere il seguente:
      0.1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
*0. 23. 5. 1. Osnato, Foti, Acquaroli.
*0. 23. 5. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, sopprimere le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».
0. 23. 5. 3. Bignami, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Al comma 1, dopo le parole: concernente l'imputazione dei redditi fondiari, inserire le seguenti: le parole: «ad uso abitativo» e.
0. 23. 5. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

      Sopprimere il comma 2.
*0. 23. 5. 5. Bignami, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.
*0. 23. 5. 6. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
*0. 23. 5. 7. Osnato, Foti, Acquaroli.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma hanno effetti», con le seguenti: «di cui al comma 1 hanno effetto»; Pag. 61
          b) al comma 3 sostituire le parole: «per l'anno 2022», con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022».
0. 23. 5. 8. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta ferma per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento del credito di imposta di pari ammontare.
0. 23. 5. 9. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)

      1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.» sono soppresse.
      2. Le disposizioni di cui al comma hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 10 milioni di euro per l'anno 2020, 27 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.
      4. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
      5. Le modifiche recate dal comma 4 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2020.
23. 5. La Relatrice.

ART. 24.

Subemendamenti all'emendamento 24.4 della Relatrice

      Al comma 1, alla lettera a), capoverso comma 1, alla lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: La condizione si intende soddisfatta anche se i lavoratori avevano stabilito, nei due periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente.
0. 24. 4. 1. Gebhard, Plangger, Schullian.

      Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
          a) al capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai lavoratori che contraggano matrimonio o costituiscano un'unione civile successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.»;
          b) dopo il capoverso 3-bis, aggiungere i seguenti:
      3-ter. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n.  1998/2006 della Pag. 62Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 dei trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
      3-quater. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decretolegge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni.
      3-quinquies. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
      3-sexies. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.
0. 24. 4. 2. Ungaro, Fregolent.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «comma 6», aggiungere, in fine, il seguente periodo: In assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi con il paese di provenienza del lavoratore in rientro e ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente articolo, si considera il periodo fiscale durante il quale è stata richiesta la registrazione all'AIRE.
0. 24. 4. 3. Ungaro.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147.
0. 24. 4. 4. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

      Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio o di lavoro all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico o di fisiologiche interruzioni determinate dal cambio di attività lavorativa in concomitanza con giorni festivi.
0. 24. 4. 5. Gebhard, Plangger, Schullian.

      Al comma 5, dopo le parole: in coordinamento con il Ministero dell'interno aggiungere le seguenti:, con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca.
0. 24. 4. 6. Ungaro.

      Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
          e-bis) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;
          e-ter) il reclutamento a chiamata diretta per il personale medico-sanitario per sopperire alla carenza di personale nell'ambito del sistema sanitario nazionale.
0. 24. 4. 7. Ungaro.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine Pag. 63di incentivare il rientro dai connazionali già residenti nel Regno Unito in seguito all'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea, è autorizzato all'assunzione a tempo determinato per cinque anni di personale a contratto per reimmissione in ruolo a sostegno delle attività del personale consolare in Gran Bretagna.
0. 24. 4. 8. Ungaro, Schirò, Carè.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Nell'ambito della Struttura interregionale sanitari convenzionati, è stabilito che per il personale medico di medicina generale, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nell'assegnazione dei «punti residenza» si faccia riferimento all'ultimo comune italiano di residenza prima dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che i requisiti necessari fossero posseduti all'atto del trasferimento del medico all'estero.
0. 24. 4. 9. Ungaro.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella Regione europea (Convenzione di Lisbona) è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca una struttura di missione ad hoc a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero.
0. 24. 4. 10. Ungaro.

      Sostituire il comma 8 con il seguente:
      8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
0. 24. 4. 11. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
      8-bis. La condizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147, e successive modificazioni e integrazioni, si intende soddisfatta anche da parte dei cittadini italiani rimpatriati che avevano stabilito, nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente.
      8-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le fattispecie e controversie per le quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
0. 24. 4. 12. Gebhard, Plangger, Schullian.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Al fine di poter fruire del regime speciale concesso ai lavoratori impatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di studio o di lavoro all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della Pag. 64legge 20 dicembre 2010, n.  238, e successive modifiche e integrazioni, il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio o di lavoro all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico o di fisiologiche interruzioni determinate dal cambio di attività lavorativa in concomitanza con giorni festivi.
0. 24. 4. 13. Gebhard, Plangger, Schullian.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Incentivi per il rientro dei lavoratori)

      1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
          a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
          b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;
          b) il comma 1-bis è abrogato;
          c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2020»;
          d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.»;
          e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»; Pag. 65
          f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «6. I cittadini italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, a partire dall'anno 2020.
      3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.  717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'agricoltura.».

      4. È istituito presso il Ministero degli Interni il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato. Il Portale opera attraverso il sito internet www.capitaleumanoitalia.it.
      5. Il Portale di cui al comma 4 è gestito in coordinamento con il Ministero dell'interno, e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia in relazione, ma non esclusivamente, alle seguenti tematiche:
          « a) normativa vigente in tema di incentivi fiscali per i cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato;
          b) documentazione necessaria per trasferirsi in Italia;
          c) offerte di lavoro pubblicate dei Centri per l'impiego (Cpi);
          d) offerte di lavoro per persone altamente qualificate;
          e) i concorsi pubblicati dalla PA».

      6. Al fine di espletare le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell'interno una commissione speciale con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.
      7. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
          b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 (TUIR) nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità Pag. 66immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.»;
          c) è aggiunto il seguente comma:
      «4. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147.».

      8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 a partire dall'anno 2020.
24. 4. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 24.9 della Relatrice

      All'emendamento 24.9 della Relatrice, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro diecimila con le seguenti: euro ventimila.

      Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: dieci milioni con le seguenti: venti milioni.
0. 24. 09. 1. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente [legge] sono modificati i requisiti tecnici relativi alla carta termosensibile per apparecchi misuratori fiscali di cui all'allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983, introdotto dal decreto ministeriale 30 marzo 1992, al fine di estendere, da 5 a 10 anni dalla data di certificazione di conformità, il periodo di validità della carta termosensibile.
0. 24. 09. 2. Angiola.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

      1. In recepimento della direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Pag. 67Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 giugno 2018, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, ai fini di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del Trattato che istituisce l'Unione europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, l'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. In caso di raccolta separata e deposito in discarica ai fini dello smaltimento degli scarti degli imballaggi usati, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti, ancorché da questi non utilizzati.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati depositati in discarica gli imballaggi per i quali è stato riconosciuto l'abbuono alle imprese clienti, ancorché da queste non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
      3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.
      4. Con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le misure atte a incentivare: a) la restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate; b) il riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.
      5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a dieci milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 09. La Relatrice.

Pag. 68

ART. 25.

Subemendamenti all'emendamento 25.8 della Relatrice

      Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 25 con i seguenti:
      1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni in favore di soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'avvio di nuova attività, all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
      2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla apertura di nuove attività o alla riapertura di e servizi operanti nei seguenti settori: artigianato, ricettività e turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
0. 25. 8. 1. Acquaroli, Osnato.
(Inammissibile)

      Sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 25.
0. 25. 8. 2. Acquaroli, Osnato.
(Inammissibile)

      Premettere le seguenti parole: Al comma 3, sopprimere le parole: « e l'attività di vendita di articoli sessuali (“sexshop”), e».
0. 25. 8. 3. Ungaro.
(Inammissibile)

      All'emendamento 25.8 della Relatrice, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o luglio 2019.
0. 25. 8. 4. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

      Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
25. 8. La Relatrice.

ART. 30.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Copertura finanziaria)

      1. All'articolo 28 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
      «7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11».
30. 1. La Relatrice.

ART. 31.

      Sopprimerlo.
31. 8. La Relatrice.

Pag. 69

Subemendamenti all'emendamento 31.7 della Relatrice

      Al comma 1, premettere la seguente lettera:
      0a) alla parte II, il punto 31 è sostituito dal seguente:
          «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico»;

      Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      «1-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n.  97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      “1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento”.

      1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera 0a), e dal comma 1-bis del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante quanto previsto dal comma 1-quater.
      1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, che appaino, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate Pag. 70le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
0. 31. 7. 1. Pentangelo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Al comma 1, premettere la seguente lettera:
      0a) alla parte II, il punto 31 è sostituito dal seguente:
          «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104. con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico»;

      Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n.  97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».

      1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera 0a), e dal comma 1-bis del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 31. 7. 2. Pentangelo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Pag. 71

      Al comma 1, premettere la seguente lettera:
      0a) alla parte II, il punto 31 è sostituito dal seguente:
          «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104. con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico»;

      Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      «1-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1988, n.  97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      “1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento”.

      1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera 0a), e dal comma 1-bis del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307».
0. 31. 7. 3. Pentangelo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Al comma 1, premettere la seguente lettera:
          0a) alla II parte, numero 31, dopo le parole: «ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico» aggiungere le seguenti: «ovvero acquistati per rendere accessibili attività commerciali aperte al pubblico».
0. 31. 7. 4. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Pag. 72

      Al comma 1, premettere la seguente lettera:
          0a) alla parte II, al numero 31, dopo le parole: «servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche» aggiungere le seguenti: «anche privi di motore o altro meccanismo di propulsione, come rampe e scivoli».
0. 31. 7. 5. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Al comma 1, premettere la seguente lettera:
          0a) alla parte II, al numero 31, dopo le parole: «poltrone» aggiungere le seguenti: «e rampe».
0. 31. 7. 6. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 1-quater) aggiungere, infine, le seguenti parole: pannolini monouso, pannolini riutilizzabili, biberon, tettarelle per biberon;
0. 31. 7. 7. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Fragomeli.

      Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso comma 1-septies aggiungere il seguente:
      1-octies. pannolini per i neonati e la prima infanzia e assorbenti igienici femminili biologici, compostabili o riutilizzabili.
0. 31. 7. 8. Benedetti.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-septies) aggiungere il seguente:
      1-octies. prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso.
0. 31. 7. 9. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-septies) aggiungere il seguente:
          1-octies) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.

      Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera 1-octies) pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante quanto previsto dal comma 1-quater.
      1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, che appaino, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

      Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: i bambini aggiungere le seguenti: per le donne.
0. 31. 7. 10. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Pag. 73

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-septies) aggiungere il seguente:
          1-octies) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.

      Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dai comma 1, lettera 1-octies) pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: i bambini aggiungere le seguenti: per le donne.
0. 31. 7. 11. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
          3) dopo il numero 127-noviesdecies è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».

      Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1), lettera b) punto 3) pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 31. 7. 12. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
          3) dopo il numero 127-noviesdecies è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».

      Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1), lettera b) punto 3) pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
0. 31. 7. 13. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.
(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni e servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti)

      1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre Pag. 741972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) sono aggiunti i seguenti:
              «1-quater) latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate;
              1-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  65 del 18 marzo 2017, presso il suo domicilio, quali preparati per nutrizione e idratazione2, cateteri venosi centrali a permanenza3, aghi di qualsiasi tipo, siringhe’, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina’, garze’ e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);
              1-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, presso il domicilio;
              1-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio»;
          b) alla parte III sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) il numero 65) è sostituito dal seguente: «65) estratti di malto, preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso»;
              2) il numero 78) è sostituito dal seguente: «78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati».

      2. Con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, nel limite delle risorse di cui all'articolo 33, le eventuali ulteriori fattispecie di ausili e di attrezzature essenziali all'alimentazione, all'assistenza e alla cura dei bambini fino a 3 anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ed è operato il necessario coordinamento normativo tra le disposizioni di cui al presente articolo e le altre agevolazioni vigenti in materia.
31. 7. La Relatrice.

      Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

      1. Per gli anni 2020 e 2021, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
          a) materie prime, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
          b) compostato derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

      2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è Pag. 75riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
      3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 20 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
      4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
          a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;
          b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
          c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

      5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 07. La Relatrice.

ART. 32.

      Sopprimerlo.
32. 1. La Relatrice.

ART. 33.

      Sopprimerlo.
33. 2. La Relatrice.

ART. 34.

      Sopprimerlo.
34. 2. La Relatrice.

Pag. 76

ART. 36.

      Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

      1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43 è sostituito dal seguente:

«Art. 77.
(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)

      1. Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
          a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni;
          b) mediante bonifico bancario;
          c) mediante accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
          d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
          e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, lo giustificano.

      2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse in tesoreria sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.».
36. 07. La Relatrice.

Pag. 77

ALLEGATO 2

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. (C. 1074 Ruocco).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9.

      Sopprimerlo.
9. 2. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 12.

      Sopprimerlo.
12. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Approvato)

ART. 15.

      Sopprimerlo.
15. 10. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 16.

      Sopprimerlo.
16. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Approvato)

ART. 17.

      Sopprimerlo.
17. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Approvato)

ART. 19.

      Sopprimerlo.
19. 6. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 20.

      Sopprimerlo.
20. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Approvato)

ART. 21.

      Sopprimerlo.
21. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Approvato)

Pag. 78

ART. 22.

      Sopprimerlo.
22. 3. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 31.

      Sopprimerlo.
31. 8. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 32.

      Sopprimerlo.
32. 1. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 33.

      Sopprimerlo.
33. 2. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 34.

      Sopprimerlo.
34. 2. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 36.

      Sopprimerlo.
36. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Approvato)