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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2019
218.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n.  38)

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.  18, e per assicurare l'uniformità terminologica, al nuovo codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, di seguito denominato «codice della strada», le parole: «invalidi», «persone invalide», «disabili» e «persone disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e le parole: «persona invalida» sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera o), numero 3), capoverso, e alla lettera p) sostituire la parola: invalide con le seguenti: con disabilità.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada a quanto previsto dal comma 01.
      1-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:
          a) il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;
          b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità di cui all'articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.
1. 1. (Nuova formulazione) Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

      Al comma 1, lettera c), capoverso d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che la riserva non Pag. 97costituisca una limitazione dell'uso pubblico a vantaggio dei privati.
1. 10. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

      Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere il seguente:
      i-bis) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:
      «Art. 70 – (Servizio di piazza con slitte e trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e manifestazioni pubbliche). – 1. Esclusivamente nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. A tal fine i comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con slitte. Tale servizio si svolge nell'area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Le slitte destinate a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'articolo 67, devono essere munite di altra targa con l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle slitte per i servizi di piazza.
      2. Il regolamento di esecuzione determina:
          a) i tipi di slitta con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
          b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con slitta;
          c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
          d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

      3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, i comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione popolare).
      4. Chiunque destina slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
      5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      3. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a), le parole: «veicoli a trazione animale» sono sostituite dalla seguente: «slitte»;
          b) alla lettera b), le parole: «veicoli a trazione animale» sono sostituite dalla seguente: «slitte».

      4. I regolamenti comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere conformati alle disposizioni di cui all'articolo 70 del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore, e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.Pag. 98
      5. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per l'affidamento degli animali, utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza e in servizi pubblici non di linea, ad associazioni di protezione animale riconosciute.
*1. 12. (Nuova formulazione) Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.
*1. 28. (Nuova formulazione) Brambilla, Zanella.
*1. 27.    (Nuova formulazione) Prestipino, Paita.

      Al comma 1, lettera e), capoverso l-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.
1. 16.    (Nuova formulazione) Bergamini, Sozzani, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

      Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
          i-bis) all'articolo 56, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli di cui all'articolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con esclusione degli autosnodati».
1. 3. Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

      Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire il capoverso g-bis) con il seguente:
          g-bis)
negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.
1. 22.    (Nuova formulazione) Zanella, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

ART. 2.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato».
2. 1.    (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura, ove necessario.».
2. 3.    (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) all'articolo 147, comma 5, le parole: «di una somma da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da euro 167 ad euro 666».
2. 39. Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) all'articolo 172, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. A decorrere Pag. 99dal 1o gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.
*2. 13.    (Nuova formulazione) Bergamini, Rosso, Baldelli, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.
*2. 31.    (Nuova formulazione) Rotta, Paita.

      Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
          d) all'articolo 172, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando il mancato uso riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente nel caso di veicoli di cui al comma 1, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, con le modalità di cui al comma 7».
2. 17.    (Nuova formulazione) Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 3.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) all'articolo 23:
          1) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli ogni forma pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, di appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.
      4-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 10 del presente articolo provvede ad emanare apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie di cui al comma 4-bis, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ANCI e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva, il termine di cui al presente comma è prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni, decorsi i quali le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale sull'accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie sono immediatamente applicabili.
      4-quater. L'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui il comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata.»
          2) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 4-bis».
3. 42.    (Nuova formulazione) Rotta, Paita, Madia, Moretto, Prestipino, Ascani, Fregolent, Mura, Gadda, Nardi, Bruno Bossio.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          d-bis) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I Pag. 100veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve esserci adeguata documentazione che attesti la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11, 12, 13,1 4 e 15. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 102, comma 7.».
3. 51.    (Nuova formulazione) Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
all'articolo 23:
              1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
      «7-bis. In deroga al comma 1, ultimo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio dell'impresa o ente affidatario, fissata al suolo. Per l'installazione dell'insegna di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 4.»
          2) al comma 13-bis, dopo le parole: «dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o dal comma 7-bis».

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo ed alla proporzionalità delle insegne di esercizio ivi previste in relazione alle dimensioni della rotatoria, nel rispetto dei principi di sicurezza della circolazione stradale di cui al medesimo articolo 23.
3. 41.    (Nuova formulazione) Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

ART. 4.

      Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e h).
4. 1.    (Nuova formulazione) Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

      Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
          a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis)
all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      4-bis. È denominata: «strada ad alta intensità ciclistica» la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti;
          b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) all'articolo 3, comma 1: Pag. 101
          1) dopo il n.  31 è inserito il seguente:
          «31-bis) itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica»;
          2) dopo il n.  52, sono inseriti i seguenti:
          52-bis) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;
          52-ter) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
          52-quater) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495; è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari;
4. 3.    (Nuova formulazione) Paita.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 9. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: autoveicolo con la seguente: veicolo.
4. 11. Bergamini, Rosso, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

      Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:
          d)
all'articolo 148 sono apportate le seguenti modifiche:
          1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ai sensi dell'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite.»;
          2) al comma 15, le parole: «commi 2, 3 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 3-bis e 8»;
          e) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale, sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurarsi alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire, in caso di necessità, la manovra di arresto in condizioni di sicurezza. Particolare attenzione deve essere prestata, inoltre, da tutti i conducenti dei veicoli alla distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedi, in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dai centri urbani, purché ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso dei velocipedi, i veicoli a motore deve compiere la relativa manovra lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 148, comma 3-bis, qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, questa distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima ad un velocipede deve rallentare, al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista, anche in ragione della particolare andatura di quest'ultimo.»
4. 100. I Relatori.

      Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
          f)
all'articolo 164, comma 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Pag. 102passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo; il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza della predetta sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.
*4. 21.    (Nuova formulazione) Sozzani, Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.
*4. 22.    (Nuova formulazione) Gariglio, Paita.

      Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.
**4. 27.    (Nuova formulazione) Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.
**4. 28.    (Nuova formulazione) Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

      Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
          «1-bis
) al comma 9-bis, è premesso il seguente periodo: «Durante la marcia al conducente di velocipede di età inferiore a dodici anni è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080, in ragione delle esigenze del minore.»;

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
          2-bis)
al comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «; nei casi di cui al comma 9-bis, primo periodo, la sanzione è ridotta della metà».
          2-ter) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
      «10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.»

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Le disposizioni dell'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 32.    (Nuova formulazione) Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella, Paita.

ART. 5.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) all'articolo 102, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando per deterioramento tali dati non sono più leggibili su una o su entrambe le targhe del veicolo, l'intestatario della carta di circolazione richiede il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate.»

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Pag. 103è determinato il costo della duplicazione della targa o delle targhe ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
5. 11.    (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.»
5. 15.    Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
      «d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
*5. 18.    (Nuova formulazione) Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.
*5. 19.    (Nuova formulazione) Fidanza, Rotelli.

      Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
          1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione dei dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso.»
5. 23.    (Nuova formulazione) Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

      Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
          «a-bis) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92.»
*5. 27.    (Nuova formulazione) Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.
*5. 28.    (Nuova formulazione) Porchietto, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.
*5. 29.    (Nuova formulazione) Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

      Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
          i-bis)
all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: Pag. 104
      «1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione o omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, si applica la sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.»;

      Conseguentemente, al comma 1, lettera l), al numero 1 premettere il seguente:
      01) al comma 1-bis
, lettera d), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nei casi di violazione di divieto di sosta va lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso.»
**5. 33.    (Nuova formulazione) Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.
**5. 34.    (Nuova formulazione) Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.
**5. 35.    (Nuova formulazione) Fidanza, Rotelli.

      Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
          m-bis)
all'articolo 204, comma 1, le parole: «nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite non inferiore al minimo edittale aumentato del 50 per cento».
5. 41.    (Nuova formulazione) Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

ART. 6.

      Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso 21), primo periodo, sostituire le parole: da euro 422 a euro 1.697 con le seguenti: da euro 431 ad euro 1.734.
6. 100.    I Relatori.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 101.    I Relatori.

      Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
          1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
          a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2;
          b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale Pag. 105di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.»;

      Conseguentemente:
          sopprimere il numero 2);
          sostituire il numero 3) con il seguente:

          3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
      «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
          al numero 4), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:
      9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.;
          al numero 5, capoverso 10, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 8 e 8-bis con le seguenti: di cui al comma 8;
          al numero 6, capoverso 11, dopo le parole: le concessioni aggiungere le seguenti: o le autorizzazioni;
          sopprimere il numero 7);
          al numero 8, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
      13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano quanto previsto dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.;
          aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
          9) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
          10) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13.»

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. 102. I Relatori.

Pag. 106

      Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          g-bis)
all'articolo 110, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      «2-bis. Per lo sviluppo delle reti di imprese, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato decreto-legge n.  5 del 2009, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.»
6. 28.    (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 7.

      Al comma 4, sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021 e le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.

      Conseguentemente, all'articolo 8, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020 e sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021.
7. 100.    (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 8.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta).

      1. Dopo l'articolo 12 del codice della strada, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta).

    1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi.
      2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, come pubblico ufficiale.
      3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
      4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione Pag. 107immediata delle violazioni in materia di sosta, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
      5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
      6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
      7. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.  127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
      8. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n.  488, è abrogato.
8. 02.    (Nuova formulazione) Gariglio.

ART. 9.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche in conformità alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.  18.
9. 1.    Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.