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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2019
220.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada. Nuovo testo unificato C. 24 Brambilla e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XII Commissione,
          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada»;
          espresso apprezzamento per le numerose norme volte a tutelare le persone più fragili e quelle con disabilità attraverso varie modifiche da apportare al codice della strada quali: la sostituzione di espressioni come «invalidi», «persone invalide», «disabili», con le parole: «persone con disabilità»; la possibilità di riservare spazi di sosta, oltre che nelle fattispecie attualmente previste, anche ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, muniti dello specifico contrassegno; la previsione di segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione finalizzati alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o munite di «permesso rosa»; l'aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle donne in gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni e alle persone con disabilità o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi; l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza per i soggetti stomizzati; l'esenzione per i veicoli al servizio di persone con disabilità dalla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento; la previsione per cui il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda; il divieto sulle strade e sui veicoli di ogni forma di pubblicità che proponga messaggi discriminatori rispetto alle abilità fisiche e psichiche; la limitazione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale solo con riferimento al trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche; l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli con targa Croce rossa italiana, dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, della protezione civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli altri enti del terzo settore,
          evidenziato, in particolare, che:
              l'articolo 1, comma 1, lettera c), apporta una modifica all'articolo 7 dell'attuale codice della strada (di cui al decreto legislativo n.  285 del 1992), prevedendo che i comuni, con riferimento alle zone scolastiche, adottino con ordinanza, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali: delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti; delimitare aree pedonali;
              a fronte dell'applicazione della suddetta norma, si pone l'esigenza di fare comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495;
              l'articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada, prevede, ai fini dell'accertamento Pag. 59dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, che il conducente del veicolo possa essere sottoposto ad accertamenti analitici su campioni di mucosa del cavo orale;
              il predetto tipo di accertamento equivale sostanzialmente a una biopsia in quanto è scientificamente riconosciuta che la mucosa sia un tessuto e, pertanto, sarebbe necessario prevedere che gli accertamenti siano compiuti su campioni di fluido salivare;
              presso la XII Commissione è in corso di esame il testo unificato di varie proposte di legge, presentate da diversi gruppi parlamentari (C. 181 e abb.), volto a promuovere la diffusione dei defibrillatori esterni (DAE) presso le sedi extraospedaliere; in considerazione della rilevanza di questo tema, sarebbe pertanto opportuno introdurre nel testo in oggetto una disposizione volta a prevedere che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate «autoscuole», e i centri di istruzione automobilistica, introducano, nell'ambito dei relativi corsi, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso dei defibrillatori esterni (DAE),
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:
          all'articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada, le parole: «mucosa del cavo orale» siano sostituite dalle seguenti: «fluido salivare»;
      e con le seguenti osservazioni:
          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le delimitazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), facciano comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495;
          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo in esame una disposizione volta a prevedere che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate «autoscuole», e i centri di istruzione automobilistica, introducano, nell'ambito dei relativi corsi, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso dei defibrillatori esterni (DAE).

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ALLEGATO 2

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato, e C. 600 Mandelli.

EMENDAMENTI

ART. 1.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di tessuti o singoli organi, senza l'utilizzo del corpo, il prelievo o lo studio può avvenire dopo la constatazione di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.  578, e dei successivi decreti attuativi.
1. 1. Carnevali.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, al fine di non compromettere le finalità di studio, di formazione o di ricerca scientifica, le operazioni di utilizzo o prelievo di singoli organi o tessuti possono essere effettuate in seguito all'accertamento della morte con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.  578, e dei successivi decreti attuativi.
1. 2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 4.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Possono altresì essere individuate, limitatamente al prelievo e studio di singoli organi o di tessuti, altre strutture di ricerca, purché siano tra quelle iscritte all'Anagrafe nazionale ricerche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  382 dell'11 luglio 1980.
4. 1. Carnevali.

ART. 6.

      Al comma 1, dopo la parola: consegna aggiungere le seguenti: , salvo i casi di prelievo di singoli organi o tessuti la cui restituzione deve avvenire entro 48 ore.
6. 1. Carnevali.