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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2019
243.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Disegno di legge C. 1201-B. Disegno di legge di delegazione europea 2018.

PARERE APPROVATO

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato il disegno di legge C. 1201-B – Legge di delegazione europea 2018;
          richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato nella seduta del 26 giugno 2019;
          rilevato che:
              l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo così l'adeguamento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;
              al comma 3 lettera b) dell'articolo 12 il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, e individuato, insieme alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;
              rilevato che, in coerenza con l'attuale assetto di competenze a livello centrale e regionale, appare opportuno designare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, e individuare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, relativi alla materia dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) ai fini di produzione di alimenti e mangimi; ciò al fine di poter utilizzare, sul punto, l'efficace sistema a rete costituito dal Ministero dell'ambiente e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
          esprime

PARERE FAVOREVOLE
      con la seguente osservazione:
          valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di apportare all'articolo 12 comma 3 la seguente modifica:
          dopo la lettera b) è inserita la seguente «b-bis) designare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Pag. 106mare quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, e individuare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento».