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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 novembre 2019
275.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (C. 2222 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

      Sostituire i commi dall'1 al 16 con i seguenti:
      1. All'articolo 1, comma 10-bis, della legge 25 febbraio 2016, n.  21, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.».
      2. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti a essa assegnati, si procede all'assunzione per scorrimento dalle graduatorie d'istituto che sono trasformate, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Il personale sprovvisto di abilitazione, al fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilitazione all'esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2020.».

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
1. 1. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:; contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59,.

      Conseguentemente:
          a) al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, all'attivazione dei percorsi abilitanti speciali come indicato nell'articolo 1-bis del presente decreto e all'istituzione della classe di insegnamento della religione cattolica come indicato nell'articolo 1-ter del presente decreto;
          b) dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di percorsi abilitanti speciali)

      1. Contestualmente al concorso straordinario, sono indette due procedure non selettive finalizzate a conseguire l'abilitazione all'insegnamento espressamente su materia o sul sostegno. Al percorso abilitante Pag. 9speciale su materia possono partecipare:
          a) docenti che hanno maturato trentasei mesi di servizio presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale e regionale, anche non continuativi su materia;
          b) docenti di ruolo di ogni ordine e grado con servizio non specifico presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale e regionale, purché abbiano il titolo idoneo alla classe di insegnamento scelta;
          c) gli idonei ai concorsi docenti 2016 e 2018.

      2. Al percorso abilitante speciale sul sostegno possono partecipare:

      a) docenti che hanno maturato trentasei mesi di servizio presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale, anche non continuativi, unicamente sul sostegno;
          b) docenti di ruolo di ogni ordine e grado che abbiano svolto trentasei mesi di servizio presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale e regionale unicamente sul sostegno;
          c) gli idonei al corso di specializzazione sul sostegno.

      3. Le spese dei percorsi abilitanti speciali saranno a carico dei docenti, senza oneri a carico dello Stato.

Art. 1-ter.
(Disposizioni inerenti l'istituzione della classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica)

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, la classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica. Potranno accedere a tale classe di concorso tutti coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
          a) laurea magistrale in scienze delle religioni;
          b) laurea in teologia.
1. 3. Frate, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per docenti della scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia primaria e.

      Conseguentemente:
          a) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole per la scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e;
          c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, per complessivi ventiquattromila posti;
          d) al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n.  96;
          e) al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola secondarie e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione.
1. 2. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per docenti della scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia primaria e.

      Conseguentemente:
          a) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di Pag. 10reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole per la scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia primaria e;
          c) al comma 2, sostituire le parole ventiquattromila posti con le seguenti: trentaduemila posti, di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria;
          d) al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n.  96;
          e) al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola secondarie e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione.
1. 114. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per docenti della scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e.

      Conseguentemente:
          a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole per la scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e;
          b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole ventiquattromila posti con le seguenti: trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria;
          c) al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n.  96;
          d) al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola secondarie e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione.
1. 66. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per docenti della scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e.

      Conseguentemente:
          a) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole per la scuola aggiungere le seguenti: dell'infanzia, primaria e;
          c) al comma 2, sostituire le parole ventiquattromila posti con le seguenti: trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria;
          d) al comma 6, sopprimere la parola secondarie.
1. 65. D'Alessandro.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole secondaria di primo e di secondo grado aggiungere le seguenti: e degli educatori degli Educandati di stato, dei Convitti nazionali e dei Convitti annessi.

      Conseguentemente:
          a) al titolo del decreto, dopo le parole personale docente nella scuola secondaria aggiungere le seguenti: e del personale educativo degli Educandati di Stato, dei Convitti Nazionali e dei Convitti annessi;
          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole per la scuola secondaria aggiungere le seguenti:, per gli Educandati di Stato, dei Convitti Nazionali e dei Convitti annessi;Pag. 11
          c) al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, dall'articolo 2, lettera B), numero 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  374 del 1o giugno 2017 e dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  53 del 21 giugno 2007.
1. 64. Fratoianni.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Come disposto dall'articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n.  87 del 2018, al fine di garantire la continuità didattica, è altresì prevista una proroga all'anno scolastico 2019/2020 dei docenti diplomati magistrali assunti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato con clausola risolutiva ovvero la salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso fino al 31 agosto 2020.
1. 4. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. È concesso ai docenti diplomati magistrali assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020.
1. 5. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole a livello nazionale con uno a più provvedimenti con le seguenti: dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 9. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Belotti, Latini, Colmellere, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole scuola secondaria aggiungere le seguenti: di primo e di secondo grado.
1. 10. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Belotti, Latini, Colmellere, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.

      Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, per complessivi ventiquattromila posti.

      Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
1. 67. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, per complessivi ventiquattromila posti.

      Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole dei ventiquattromila vincitori aggiungere le seguenti: di cui al successivo comma 9, lettera b), per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento.
1. 8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 2, sostituire le parole: ventiquattromila vincitori con le seguenti: quarantottomila vincitori.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole ventiquattromila vincitori con le seguenti: quarantottomila vincitori.
1. 7. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Pag. 12

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g) con le seguenti: conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

      Conseguentemente, sopprimere il numero 1) del comma 9, lettera g).
1. 6. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori con le seguenti: per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento, all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b).
1. 11. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori con le seguenti: per tutti quei candidati che hanno superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento.
1. 68. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1. 12. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Al comma 5, alinea, sopprimere le parole:, anche di ruolo,.
1. 13. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124. Per l'anno scolastico 2019/2020 fa fede la durata dei contratti a tempo determinato in essere alla data di pubblicazione del bando;.
1. 18. Gribaudo.

      Al comma 5, lettera a), sostituire le parole tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019 con le seguenti: entro l'anno scolastico 2019/2020.
*1. 14. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 5, lettera a), sostituire le parole tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019 con le seguenti: entro l'anno scolastico 2019/2020.
*1. 16. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 5, lettera a), sostituire le parole tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019 con le seguenti: entro l'anno scolastico 2019/2020.
*1. 71. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 5, lettera a), sostituire le parole tra l'anno scolastico 2011/2012 con le seguenti: tra l'anno scolastico 2008/2009.
1. 15. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

Pag. 13

      Al comma 5, lettera a), sostituire le parole anno scolastico 2011/2012 con le seguenti: anno scolastico 2008/2009.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine del computo del suddetto requisito si considera utile l'anno scolastico in corso alla data di pubblicazione del presente decreto purché il servizio sia prestato in forza di contratto a tempo determinato con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. In tal caso i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissate le modalità per lo scioglimento della riserva all'atto del completamento del servizio.
1. 17. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: anno scolastico 2018/2019 con le seguenti: anno scolastico 2019/2020:

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I candidati che hanno svolto tre o più annualità di servizio su sostegno possono concorrere sui posti di sostegno.
1. 20. Longo.

      Al comma 5, lettera a), sostituire le parole anno scolastico 2018/2019 con le seguenti: anno scolastico in corso.
1. 70. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 5, lettera a), dopo le parole hanno svolto aggiungere le seguenti: nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n.  62 del 2000 e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.

      Conseguentemente, al comma 6:
          a) dopo le parole istituzioni scolastiche sopprimere la seguente: statali;
          b) dopo le parole preso in considerazione sopprimere la seguente: unicamente;
          c) sostituire le parole scuole secondarie statali con le seguenti: scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n.  62, e del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
          d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 72. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 5, lettera, a), sostituire le parole tre annualità di servizio con le seguenti: due annualità di servizio.
1. 22. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:. Ai fini del raggiungimento del requisito di cui alla presente lettera è valutato con riserva, l'anno scolastico 2019-2020. La riserva è sciolta positivamente al raggiungimento effettivo dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 14, della legge n.  124 del 1999.
1. 73. Lattanzio, Melicchio, Piccoli Nardelli, Lepri, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia, Cimino.

Pag. 14

      Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel computo delle tre annualità di servizio si considera l'anno scolastico 2019/2020 per i soggetti in possesso di nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Pertanto, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto stabilisce le modalità per lo scioglimento della riserva al completamento del servizio.
1. 21. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel computo delle tre annualità è compreso anche l'anno scolastico 2019/20 nel caso di soggetti in possesso della nomina annuale fino al 30 giugno o al 31 agosto.
1. 24. Longo.

      Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis): docenti di ruolo, anche senza il servizio specifico su materia, purché in possesso del titolo di cui alla lettera c);.
1. 23. Frate, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 5, sopprimere la lettera b).
1. 25. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso.
1. 69. Fratoianni.

      Al comma 5, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, al comma 13, lettera b), dopo le parole le modalità di svolgimento della predetta prova aggiungere le seguenti:, l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto,.
1. 26. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 5, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, al comma 13, dopo la lettera a), inserire la seguente:
          a-bis) l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto;.
1. 75. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 5, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: La partecipazione alla procedura per i posti di sostegno è altresì riservata agli specializzandi del IV ciclo del tirocinio formativo attivo (TFA).
1. 27. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 5, lettera c), secondo periodo, dopo la parola specializzazione aggiungere le seguenti: o 36 mesi di servizio unicamente sul sostegno.
1. 28. Frate, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I docenti in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.  59 del 2007 che Pag. 15hanno maturato le tre annualità di servizio previste dall'articolo 1, comma 5, lettera a), solo su posti di sostegno, possono partecipare alla procedura straordinaria per la classe di concorso di cui posseggono il titolo di laurea.
1. 74. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Tutti i vincitori di concorso, nonché gli idonei in graduatoria, titolari di permessi di cui alla legge n.  104 del 1992, residenti in regioni diverse da quelle per le quali concorrono, al momento della chiamata per l'immissione in ruolo devono optare per l'accettazione dell'assegnazione o per il mantenimento dei benefici di cui alla citata legge n.  104 del 1992.
1. 29. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni.
(Inammissibile)

      Sopprimere i commi 6 e 7.
1. 30. Mura.

      Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
          Conseguentemente:
          a) sopprimere il comma 7;
          b) al comma 9, lettera d), sopprimere le parole:, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;
          c) al comma 9, lettera e), sostituire le parole nelle prove di cui alle lettere a) e d) con le seguenti: nella prova di cui alla lettera a);
          al comma 10, sostituire le parole Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate con le seguenti: la prova di cui al comma 9, lettera a), è superata e la parola riguardano con la seguente: riguarda;
          al comma 11, lettera b), sostituire le parole alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d) con le seguenti: alla prova di cui al comma 9, lettera a);
          al comma 11, lettera e), sopprimere le parole, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d),.
1. 79. Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

      Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e di favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nelle scuole paritarie come definite ai sensi della legge n.  62 del 2000, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle Regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 80. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali con le seguenti: è preso in considerazione il servizio di cui al comma 5, lettera a), prestato nelle scuole secondarie statali e paritarie nonché presso i percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226.

Pag. 16

      Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
1. 76. Prestipino, Mura.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali con le seguenti: è preso in considerazione il servizio di cui al comma 5, lettera a), prestato nelle scuole secondarie statali e paritarie.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
1. 77. Bruno Bossio.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole lettera a) con le seguenti: lettera b).

      Conseguentemente:
          a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole Il predetto servizio con le seguenti: Il servizio di cui al comma 5, lettera a),;
          b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole lettera a) con le seguenti: lettera b).
1. 78. Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali con le seguenti: se prestato nelle scuole secondarie del sistema di istruzione nazionale ovvero nelle scuole statali o paritarie o nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale regionale.
1. 35. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole nelle scuole secondarie statali con le seguenti: nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle Regioni.
1. 31. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.  167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128.
1. 83. Lattanzio, Nitti, Piccoli Nardelli, Mura, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

      All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, dopo le parole insegnante di sostegno aggiungere le seguenti: , insegnante di religione cattolica.
1. 32. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.
*1. 33. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.
*1. 81. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Pag. 17

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.
**1. 34. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.
**1. 82. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.
1. 36. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni.

      Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,.

      Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.
*1. 38. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,.

      Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.
*1. 41. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da prestato presso le scuole fino alla fine del periodo, con le seguenti: prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché presso i percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono, altresì, partecipare ai medesimi fini i docenti di ruolo delle scuole statali, di altro grado o altra classe di concorso, purché in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera c), e con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza.
1. 84. Lattanzio, Villani, Piccoli Nardelli, Mura, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

      Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e presso le istituzioni dell'istruzione e formazione professionale se il servizio è stato svolto in enti accreditati dalle Regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e sia stato prestato per Pag. 18garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 86. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o presso gli istituti del sistema di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di cui all'Accordo fra Stato e Regioni del 27 luglio 2011, aggiornato il 19 gennaio 2012.
1. 40. Gribaudo.

      Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto-legge 17 ottobre 2005, n.  226.
1. 39. Longo.

      Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: e nei percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle Regioni.
1. 37. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Dopo il comma 7, inserire il seguente:
      7-bis. È altresì ammesso alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito entro l'anno accademico 2018/2019, accompagnato dal possesso di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, di cui al decreto legislativo n.  59 del 2017, nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
1. 85. Fratoianni.

      Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso.
1. 43. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole oppure, in alternativa con le seguenti: e.
*1. 44. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole oppure, in alternativa con le seguenti: e.
*1. 87. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 9, lettera a), dopo le parole a risposta multipla aggiungere le seguenti: su classe di concorso.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole a risposta multipla aggiungere le seguenti: su classe di concorso.
1. 45. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 9, lettera a), sostituire le parole 5 e 6 con le seguenti: 5, 6 e 7.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
1. 89. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) i quesiti di cui alla lettera a) sono estratti da una banca dati resa nota Pag. 19tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli Uffici scolastici regionali competenti;.
1. 46. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 9, lettera e), dopo le parole dei soggetti che, aggiungere le seguenti: pur non.
*1. 47. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 9, lettera e), dopo le parole dei soggetti che, aggiungere le seguenti: pur non.
*1. 91. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 9, lettera f), sostituire le parole all'esercizio della professione docente con le seguenti: all'insegnamento su materia o su sostegno.
1. 50. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      All'articolo 1, comma 9, lettera g), sostituire le parole l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purché: 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purché: 1) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124.
1. 90. Bruno Bossio.

      Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).
*1. 48. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).
*1. 49. Longo.

      Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).
*1. 51. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).
*1. 52. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).
*1. 92. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole di docenza aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato ovvero.
1. 88. Lattanzio, De Lorenzo, Piccoli Nardelli, Soverini, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

      Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole sistema nazionale di istruzione inserire le seguenti: o a tempo indeterminato Pag. 20presso una scuola paritaria o una istituzione di istruzione e formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 94. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 9, lettera g), numero 1, dopo le parole sistema nazionale di istruzione aggiungere le seguenti: o in una istituzione dell'istruzione e della formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
1. 93. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 9, lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) ove conseguano i crediti universitari e accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59;.
1. 53. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 3.

      Conseguentemente, al comma 13, lettera c), sopprimere le parole:, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione della relativa commissione.
1. 95. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo il comma 9, inserire il seguente:
      9-bis. In ogni caso, coloro i quali non sono utilmente collocati in graduatoria ma che risultano idonei all'esito della procedura, conseguono l'abilitazione all'insegnamento.
1. 42. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Sostituire il comma 10 con il seguente:
      10. La prova di cui al comma 9, lettera a) e d), è da intendersi non selettiva; il punteggio conseguito nella prova, sommato al punteggio attribuito alle annualità di servizio, determina la graduatoria di ammissione all'anno di prova dei candidati fino ad esaurimento dei posti messi a bando e riguarda il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.
1. 54. Longo.

      Al comma 10), sostituire le parole sette decimi con le seguenti: sei decimi.

      Conseguentemente, al comma 13, lettera b), sostituire le parole sette decimi con le seguenti: sei decimi.
1. 55. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 10), sostituire le parole per la scuola secondaria banditi nel 2018 con le seguenti: per concorsi ordinari per titoli ed esami.
1. 96. Melicchio, Lattanzio.

      Al comma 11, lettera b), sostituire le parole validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d) con le seguenti: validare e predisporre un numero articolato di quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), con i quali valutare le conoscenze e le competenze didattico-teoriche e disciplinari dei candidati.
1. 97. Lattanzio, Vacca, Piccoli Nardelli, Gribaudo, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

Pag. 21

      Al comma 13, alinea, sostituire le parole da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400 con le seguenti: avente natura non regolamentare.
1. 99. Mariani, Lattanzio.

      Al comma 13, lettera b), sostituire le parole almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui con le seguenti: non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali.
1. 98. Lattanzio, Tuzi, Piccoli Nardelli, Luciano Cantone, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

      Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, come modificato dal successivo comma 17-bis.

      Conseguentemente, dopo il comma 17, inserire il seguente:
      17-bis. Al decreto legislativo n.  59 del 2017, all'articolo 13, comma 3, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».
1. 100. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
      14-bis. Sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
*1. 57. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.

      Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
      14-bis. Sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
*1. 101. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
      14-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».
1. 56. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rizzetto.

      Sostituire il comma 15 con il seguente:
      15. L'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, è abrogato e il secondo periodo dell'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, è soppresso.
1. 111. Villani, Lattanzio.

      Sostituire il comma 17 con i seguenti:
      17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, nelle regioni nelle quali residuino posti vacanti e disponibili dopo le previste operazioni di immissione in ruolo da concludere entro il 31 agosto di ogni anno scolastico di Pag. 22riferimento, i predetti posti residui sono coperti, entro il 15 settembre del medesimo anno scolastico e con decorrenza giuridica dal 1o settembre, mediante scorrimento delle graduatorie regionali o provinciali finalizzate alle immissioni in ruolo delle altre regioni o province, su istanza degli aspiranti, rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, nonché l'ordine di precedenza definito dalla normativa vigente, con precedenza assoluta per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami. Nel caso della concorrenza di candidati inseriti in diverse procedure concorsuali ordinarie per titoli ed esami, prevale il candidato inserito nella graduatoria del concorso bandito in data antecedente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata l'attuazione del presente comma, sulla base dei seguenti criteri:
          a) all'esito delle procedure di immissione in ruolo e di assegnazione delle sedi di servizio, il dirigente preposto agli uffici scolastici regionali, ove permangano posti vacanti e disponibili, istruisce la procedura di cui al presente comma, per i posti relativi a ciascuna provincia, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate;
          b) costituisce titolo di accesso alla procedura l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie preordinate all'immissione in ruolo del personale docente per lo specifico posto o classe di concorso. Sono esclusi i soggetti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato ovvero già di ruolo, trattandosi di procedura residuale finalizzata alla copertura dei posti di ruolo ancora vacanti;
          c) ciascun soggetto può, esclusivamente in modalità telematica, partecipare alla procedura per l'immissione in ruolo ai sensi del presente comma fino a tutte le province di una sola regione, per ciascuna classe di concorso o posto per i quali abbia titolo ai sensi della lettera b). Risultano immessi in ruolo e prendono servizio con assegnazione della sede entro il 15 di settembre di ciascun anno scolastico di riferimento i candidati sino alla copertura dei posti vacanti e disponibili;
          d) l'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al presente comma comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure ove l'aspirante sia inserito.

      17-bis. Nel caso in cui vi siano procedure concorsuali non concluse entro i termini previsti dai relativi bandi, i posti destinati ai soggetti vincitori di esse sono comunque accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui al comma 17.
1. 103. Lattanzio, Villani, Piccoli Nardelli, Viscomi, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

      Al comma 17, primo periodo, dopo le parole graduatorie concorsuali inserire le seguenti: e delle graduatorie a esaurimento.
*1. 102. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 17, primo periodo, dopo le parole graduatorie concorsuali inserire le seguenti: e delle graduatorie a esaurimento.
*1. 60. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Pag. 23

      Al comma 17, secondo periodo, sostituire la parola Ministero con la seguente: Ministro.
1. 58. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Belotti, Latini, Colmellere, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.

      Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti:, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 59. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Belotti, Latini, Colmellere, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
      17-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n.  81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola secondaria paritaria senza essere ancora abilitati all'insegnamento o specializzati sul sostegno.».
1. 104. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 18, sostituire le parole da per un ulteriore anno fino alla fine del comma, con le seguenti: sino all'esaurimento della graduatoria.
1. 105. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
      18-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, è sostituito dal seguente: «5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quali province e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere al massimo in due province limitrofe, anche se di regioni diverse, per le tipologie di posto messe a concorso nelle stesse, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.».

      18-ter. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, è sostituito dal seguente: «5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale di una delle province in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT.».
      18-quater. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, le parole «La graduatoria di merito regionale comprende» sono sostituite dalla seguenti: «Le graduatorie di merito provinciali comprendono».
      18-quinquies. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, le parole: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale» sono sostituite della seguenti: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale».
      18-sexies. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, le parole: «L'ammissione al citato percorso comporta» sono sostituite dalle seguenti: «L'inserimento in ruolo conseguente alla conclusione positiva del citato percorso comporta».
      18-septies. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, le parole: «Le graduatorie di merito regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Le graduatorie di merito provinciali.».
      18-octies. All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, le parole: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale» sono sostituite Pag. 24dalle seguenti: «Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale».
1. 62. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
      18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n.  105, n.  106 e n.  107, non vincitori, con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, sono riaperte le procedure dei concorsi banditi, rispettivamente, ai sensi:
          a) dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018;
          b) dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59.

      18-ter. La procedura concorsuale di cui al comma 18-bis, lettera a), è riaperta per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito di cui ai decreti direttoriali n.  105 e n.  107 del 2016, non già inseriti in altra graduatoria preordinata alle immissioni in ruolo per la scuola dell'infanzia ovvero primaria su posto comune o di sostegno. I predetti soggetti sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie corrispondenti alle graduatorie concorsuali ove risultano collocati, in una regione a propria scelta. Il punteggio dei titoli è definito sulla base dei titoli posseduti entro i termini fissati dal bando di cui al decreto dipartimentale 7 novembre 2018, n.  1546. Il punteggio della prova orale è costituito dal punteggio conseguito nella prova orale concorsuale. Prova orale e titoli sono rivalutati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018, n.  250.
      18-quater. La procedura concorsuale di cui al comma 18-bis, lettera b), è riaperta, per i soggetti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito di cui ai decreti direttoriali n.  106 e n.  107 del 2016, non già inseriti in altra graduatoria preordinata alle immissioni in ruolo per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune o di sostegno. I predetti soggetti sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie corrispondenti alle graduatorie concorsuali ove risultano inseriti in una regione di propria scelta. Il punteggio dei titoli è definito sulla base dei titoli posseduti entro i termini fissati dal bando di cui al decreto direttoriale 1o febbraio 2018, n.  85. Il punteggio della prova orale è costituito dal punteggio conseguito nella prova orale concorsuale. Prova orale e titoli sono rivalutati ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 dicembre 2017, n.  995.
      18-quinquies. Ai fini di cui ai commi 18-ter e 18-quater, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali interessati nominano le relative commissioni di valutazione dei titoli, composte sulla base dei criteri delle rispettive procedure, senza oneri a carico della finanza pubblica.
1. 112. Lattanzio, Tuzi.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 1 ed 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative Pag. 25all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.

      1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico nella regione di riferimento:
          a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 31 agosto di ciascun anno scolastico;
          b) modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
          c) procedendo alla nomina dei soggetti che, per effetto delle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, acquisiscono il diritto a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene all'inizio dell'anno scolastico successivo».
          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria»;
1. 108. Lattanzio, Testamento, Piccoli Nardelli, Gribaudo, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, comma 2, la lettera b) è soppressa;
          b) all'articolo 14, comma 2, le parole «alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI» sono soppresse;
          c) all'articolo 19, comma 1, le parole «Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove» sono soppresse;
          d) all'articolo 19, comma 3, le parole «attività ordinarie» sono sostituite dalle seguenti: «attività facoltative»;
1. 109. Fratoianni.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 1o settembre 2008, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169, è aggiunto il seguente:
          «Art. 6-bis. – (Abilitazione in tecniche della danza) – 1. L'esame sostenuto a conclusione dei bienni accademici sperimentali di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.  93, e i diplomi accademici di secondo livello in didattica delle discipline coreutiche hanno valore di esame di Stato e abilitano rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A-57, Tecniche della danza classica, e nella classe di concorso A-58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto».
1. 110. Nitti, Lattanzio.

Pag. 26

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. Le graduatorie d'istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n.  131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.  124, sono aggiornate e aperte annualmente, a livello provinciale, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, è abrogato.
1. 61. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. Nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n.  62 del 2000 possono insegnare i docenti in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera a) e b), anche se privi di abilitazione. Per l'insegnamento su posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
1. 106. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. Sono altresì ammessi, con riserva al concorso per i posti di sostegno di ogni grado di istruzione i soggetti che conseguono il relativo titolo di specializzazione, nell'ambito delle procedure di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019. La riserva è sciolta positivamente all'atto del conseguimento del titolo.
1. 107. Lattanzio, Carbonaro, Piccoli Nardelli, Lepri, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.
1. 113. Lepri, Di Giorgi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)
          1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con ventiquattro mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
          2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento Pag. 27delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  10 – 4o serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.
*1. 02. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)
          1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con ventiquattro mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
          2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  10 – 4a serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.
*1. 059. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Disposizioni inerenti l'istituzione della classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica)
          1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, la classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica. Potranno accedere a tale classe di concorso tutti coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
          a) laurea magistrale in scienze delle religioni;
          b) laurea in teologia.
1. 04. Frate, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo, Angiola.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
          1. Nelle more dell'avvio delle necessarie procedure abilitanti e di specializzazione sui posti di sostegno, e della definizione dei provvedimenti negoziali volti a introdurre nel CCNL del comparto scuola specifiche disposizioni in materia, a decorrere dal 1o gennaio 2020 le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.  62, possono assumere personale docente in possesso dei requisiti validi per l'accesso al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), anche se privo di abilitazione, con contratto a tempo determinato, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra la scuola Pag. 28paritaria e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può comunque superare i quarantotto mesi. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
1. 055. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96)

      1. All'articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della, normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
          1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo, spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.
          1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.  30. Conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
          1-quindecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione Pag. 29alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
          a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
          b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.».
1. 047. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96)

      1. All'articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, ai sensi della normativa vigente, oppure di diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti soggetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui all'esito dello scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario, bandito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo, spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.».
1. 048. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Personale della scuola in servizio all'estero)

      1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  64, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n.  3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda, da presentarsi entro quaranta giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che Pag. 30consenta di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale n.  4377 del 2011.».
      2. All'articolo 37, il comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  64, è sostituito dal seguente:
      «8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di nove anni, e il personale nominato con un mandato di cinque anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori quattro anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto a essere destinato all'estero per ulteriori tre anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.  64.».

      3. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei e inferiore o uguale a nove anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di dodici anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  64.
1. 053. Fratoianni.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del coding è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.
      2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti, anche privati purché certificati, che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale,
      3. A decorrere dal 2020, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado o sono inseriti a qualunque titolo in una graduatoria per l'insegnamento, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo sono adottate misure per l'inserimento nei corsi di laurea per il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento di specifiche modalità formative finalizzate all'introduzione della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.
      5. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
          « b-bis) almeno tre CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del coding»;
          b) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
          « b-bis) almeno tre CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o Pag. 31extra-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del coding»;
          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      « 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i CFU/CFA di cui ai commi 1, lettere b) e b-bis), e 2, lettere b) e b-bis), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.».

      6. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, con proprio decreto, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti al fine della formazione dei docenti in materia di didattica digitale.
1. 061. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. Nell'ambito delle procedure di immissione in ruolo annualmente autorizzate, l'assegnazione dei posti viene fatta prevedendo la precedenza delle cattedre delle materie scientifiche.
1. 057. Aprea, Paolo Russo, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Comitato di valutazione)

      1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, i commi 127, 128, 129, 130 sono abrogati.
1. 054. Fratoianni.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, collocato a riposo in applicazione della riforma della cosiddetta «Quota 100», nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/2020 e decorrenza economica 2020/2021 a coloro che avevano titolo alla nomina in Pag. 32ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/2020.
1. 039. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. Alle procedure di immissione in ruolo del personale docente è annualmente destinata una quota di posti pari al numero di cattedre rese vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti per effetto della riforma cosiddetta «Quota 100», con decorrenza giuridica a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e decorrenza economica a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, riservata ai vincitori e agli idonei dei concorsi 2016, sino all'esaurimento delle relative graduatorie.
1. 056. Aprea, Paolo Russo, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
          « b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;».
1. 041. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, è fissato in tre anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data. Il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente ed educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
1. 043. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, è fissato in due anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data. Il suddetto vincolo Pag. 33si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di due anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente ed educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo biennale di cui sopra.
1. 044. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.  186, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno tre anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
          1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti; la valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.  175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5.».
          b) al comma 2, le parole «del primo concorso» sono soppresse;
          c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima legge, fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione, avendo riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante 50 per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono Pag. 34interamente assegnati alle procedure concorsuali.
          2-ter. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
1. 045. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 5 della legge 18 luglio, 2003, n.  186, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Ai concorsi per titoli ed esami successivi al primo è attribuito il 50 per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del 50 per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'arco dell'ultimo decennio.
          1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.  175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a cinquanta dei settanta punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5.».
          b) al comma 2, le parole «del primo concorso» sono soppresse;
          c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima legge, fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione, avendo riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante 50 per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali.
          2-ter. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle Pag. 35domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
1. 046. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Assunzioni straordinarie e incremento della dotazione organica del personale docente di religione)

      1. Al fine di superare il precariato dei docenti che hanno svolto non meno di tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali negli ultimi otto anni scolastici per la copertura dei posti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 17 luglio 2003, n.  186, sono stanziati 170 milioni di euro per l'anno 2020, 442 milioni di euro per l'anno 2021 e 442 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
      2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli di spesa per le competenze fisse del personale incaricato annuale di religione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Il personale di cui al comma 1 sarà immesso in ruolo a seguito dell'espletamento della procedura straordinaria di un concorso per titoli e servizio con la sola prova orale non selettiva.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvederà con proprio decreto a determinare il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le disposizioni per l'espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione. Alla valutazione della prova orale non selettiva è attribuito un massimo di trenta punti, ai titoli è assegnato, un massimo di venti punti e, infine, al servizio svolto nell'insegnamento della religione cattolica è attribuito un punteggio massimo di cinquanta punti. Il servizio è considerato utile se svolto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124. La graduatoria di merito articolata su ambiti diocesani di cui al presente comma, dopo il triennio di validità, sarà trasformata in graduatoria ad esaurimento.
      5. La percentuale dell'organico dei posti di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n.  186, è rideterminata negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, rispettivamente, nella misura pari all'80 per cento e al 90 per cento. All'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 17 luglio 2003, n.  186, le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80 per cento dal 1o settembre 2020 e del 90 per cento dal 1o settembre 2021».
      6. L'immissione in ruolo nei posti previsti dal comma 5 sarà ripartita nella misura del 50 per cento per le graduatorie di cui al comma 4 e nella misura del 50 per cento per le graduatorie di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 17 luglio 2003, n.  186.
      7. Dall'anno scolastico 2020/2021, i docenti di religione di ruolo saranno assegnati, sia per le procedure di assunzione sia per quelle relative alla mobilità, alla istituzione scolastica.
      8. Saranno istituiti, entro sessanta giorni, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e i posti comuni di insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e primaria.
1. 051. Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri, Frate, Angiola.

Pag. 36

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
      2. Una quota, non superiore al 35 per cento, dei posti della procedura di cui al comma 1 sarà riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità diocesana, che ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
      3. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  10 – 4a serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.
*1. 050. Di Giorgi, Berlinghieri, Lepri, Viscomi.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
      2. Una quota, non superiore al 35 per cento, dei posti della procedura di cui al comma 1 sarà riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità diocesana, che ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
      3. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  10 – 4a serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.
*1. 052. Toccafondi, Anzaldi, D'Alessandro, Librandi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno Pag. 37due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-02 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.».
1. 018. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-03 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.».
1. 019. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-04 e che Pag. 38possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 020. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-05 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 021. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-06 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento Pag. 39nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 023. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-07 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 024. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-08 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a Pag. 40tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 025. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-09 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 026. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-10 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione Pag. 41delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 027. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alle classi di concorso da A-11 ad A-13 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 028. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alle classi di concorso da A-14 ad A-17 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, Pag. 42dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 029. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alle classi di concorso da A-18 ad A-20 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 030. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i Pag. 43contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 031. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In fase transitoria, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.».
1. 032. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In fase transitoria, la specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservata, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.».
1. 033. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In fase transitoria, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.».
1. 034. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Pag. 44

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 06. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e prima dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 07. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Pag. 45

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 08. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, i percorsi abilitativi speciali (PSO) finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 09. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Pag. 46

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito,».
1. 015. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.».
1. 016. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Pag. 47

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti, presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati a tutti coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione appartenenti alla classe di concorso A-01 e che possiedano idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito,».
1. 017. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
          « b-bis) almeno tre CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica digitale e del coding;»;
          b) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
          « b-bis) almeno tre CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica digitale e del coding;»;
          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i CFU/CFA di cui ai commi 1, lettere b) e b-bis), e 2, lettere b) e b-bis), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.».

      2. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
      «5-bis. A decorrere dal 2021, la competenza in materia di didattica digitale è oggetto di specifica prova con valutazione finale».
1. 062. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

Pag. 48

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di supplenze)

      1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, alla legge 3 maggio 1999, n.  124, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e in subordine si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;
          b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di garantire la copertura delle supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso.»;
          c) all'articolo 4, comma 5, le parole «da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.  400» sono sostituite dalle seguenti: «avente natura non regolamentare».

      2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
      3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), individuano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
      4. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n.  107, è sostituito dal seguente: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59.».
1. 049. Testamento.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

      1. All'articolo 26, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62, dopo le parole «articolo 14, commi 1 e 2,» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 15, comma 7».
      2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma nei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo della legge 13 luglio 2015, n.  107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
      3. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 9 agosto 2018, n.  96, dopo le parole «2018/2019» sono aggiunte le seguenti: «e successivi» e le parole «30 giugno 2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva».
*1. 01. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

Pag. 49

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

      1. All'articolo 26, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62, dopo le parole «articolo 14, commi 1 e 2,» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 15, comma 7».
      2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma nei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo della legge 13 luglio 2015, n.  107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
      3. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 9 agosto 2018, n.  96, dopo le parole «2018/2019» sono aggiunte le seguenti: «e successivi» e le parole «30 giugno 2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva».
*1. 060. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria)

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 30 giugno 2020, un percorso formativo abilitante straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, di durata annuale, presso le Università, al quale possono partecipare i docenti che, per almeno due anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e l'anno scolastico in corso, abbiano svolto, in ciascun anno, almeno centottanta giorni complessivi di servizio oppure abbiano prestato servizio, senza soluzione di continuità, dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Si prescinde dal requisito di cui al primo periodo per i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e per i soggetti già ammessi a precedenti percorsi di tirocinio formativo attivo oppure precedenti percorsi formativi abilitanti speciali, che non li abbiano conclusi a seguito di maternità o per ragioni di salute.
      2. Ai fini di cui al comma 1, primo periodo, è preso in considerazione il servizio prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.  19, oppure nell'insegnamento di sostegno per la scuola secondaria. Ai fini di cui al comma 1, primo periodo, è altresì preso in considerazione il servizio nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, purché sia riconducibile a una delle classi di concorso di cui al primo periodo oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione. Il requisito del servizio di cui al presente comma può essere posseduto anche cumulando il servizio prestato nelle scuole statali, paritarie e nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale alle condizioni di cui al periodo precedente.
      3. Ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un unico ateneo per una sola classe di concorso, non a esaurimento, compresa tra quelle alle quali possa accedere in base ai titoli di studio posseduti.
      4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 50del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono disciplinati:
          a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
          b) i titoli valutabili e il relativo punteggio ai fini della determinazione dell'ordine di accesso ai percorsi universitari abilitanti di cui alla lettera c);
          c) le modalità di svolgimento e i contenuti dei percorsi universitari abilitanti il cui superamento comporta l'abilitazione all'esercizio della professione docente nella relativa classe di concorso, nonché la tipologia e le modalità di svolgimento e di valutazione della o delle prove intermedie e finali e il relativo punteggio minimo;
          d) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove di cui alla lettera c);
          e) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima, salvo quelli di cui al comma 7. Le somme riscosse ai sensi del primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
          f) i contenuti del bando.

      5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è determinato annualmente, sino a esaurimento dei partecipanti, il contingente dei posti disponibili per la frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 1, tenuto conto anche della disponibilità ricettiva delle Università.
      6. Ciascuna Università determina l'importo dovuto dagli iscritti ai percorsi di cui al comma 1. Il predetto importo è almeno pari a quello occorrente a garantire che gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall'istituzione, dalla gestione e dalla frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 1 siano posti integralmente a carico dei partecipanti.
      7. La partecipazione alla procedura di cui al comma 1 e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso i percorsi formativi abilitanti straordinari di cui al presente articolo non danno diritto all'impiego a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato.
      8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 058. Aprea, Ruffino, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di percorsi abilitanti speciali)

      1. Contestualmente al concorso straordinario, sono indette due procedure non selettive finalizzate a conseguire l'abilitazione all'insegnamento espressamente su materia o sul sostegno. Al percorso abilitante speciale su materia possono partecipare:
          a) docenti che hanno maturato trentasei mesi di servizio presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale e regionale, anche non continuativi su materia;
          b) docenti di ruolo di ogni ordine e grado con servizio non specifico presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale e regionale, purché abbiano il titolo idoneo alla classe di insegnamento scelta;
          c) gli idonei ai concorsi docenti 2016 e 2018.

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      2. Al percorso abilitante speciale sul sostegno possono partecipare:
          a) docenti che hanno maturato trentasei mesi di servizio presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale, anche non continuativi, unicamente sul sostegno;
          b) docenti di ruolo di ogni ordine e grado che abbiano svolto 36 mesi di servizio presso le scuole statali, paritarie e di istruzione di formazione professionale e regionale unicamente sul sostegno;
          c) gli idonei al corso di specializzazione sul sostegno.

      3. Le spese dei percorsi abilitanti speciali saranno a carico dei docenti, senza oneri a carico dello Stato.
1. 03. Frate, Giannone, Papiro, Mariani, Rospi, Costanzo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito,».
1. 05. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

ART. 2

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti nel contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n.  499, unitamente ai ricorrenti avverso il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n.  90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente Pag. 52disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, commi 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.  107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n.  205.
*2. 2. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti nel contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n.  499 unitamente ai ricorrenti avverso il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n.  90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, commi 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.  107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n.  205.
*2. 8. Aprea, Zangrillo, D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Elvira Savino, Labriola.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero nell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o che ancora abbiano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n.  499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per l'inquadramento nel ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive, e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n.  107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n.  205.
2. 9. D'Attis, Paolo Russo, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Ruffino, Elvira Savino, Labriola, Sisto.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n.  107 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
          b-bis) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo Pag. 53grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n.  499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, e successive modificazioni.
2. 3. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n.  12, per la copertura di n.  2.900 posti complessivi, considerato anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 366, della legge n.  145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti, i vincitori e degli idonei in essa inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni.
*2. 5. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'articolo 10 decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n.  12, per la copertura di n.  2.900 posti complessivi, considerato anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 366, della legge n.  145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti, i vincitori e degli idonei in essa inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni.
*2. 6. Conte, Fratoianni, Epifani.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, Pag. 54pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'articolo 10 decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n.  12, per la copertura di n.  2.900 posti complessivi, considerato anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 366, della legge n.  145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti, i vincitori e degli idonei in essa inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni.
*2. 10. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.  449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.
**2. 7. Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.  449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.
**2. 11. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Per l'anno scolastico 2020/2021, si procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili prima delle nuove immissioni in ruolo per tutti i dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con decreto del direttore generale n.  1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n.  90 del 24 novembre 2017.
2. 13. Varchi, Bucalo.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n.  405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da a) a f) del presente articolo, il Pag. 55Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti.
2. 12. Varchi, Bucalo.
(Inammissibile)

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, sostituire la parola: cinquantanove con la parola: centoquarantasei e le parole: 7,90 milioni con le parole: 19,55 milioni.
          b) all'articolo 9 comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, e lettere c) ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni per l'anno 2020, 23,73 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 19,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni per l'anno 2020, 27,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 23,736 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede.
          c) al medesimo articolo 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
          e-bis) quanto a euro 11,65 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
2. 14. Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

      Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
          Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*2. 15. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
          Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*2. 16. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
          Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, presso gli uffici dell'amministrazione Pag. 56centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
**2. 17. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

      Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
          Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
**2. 18. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 5, prima della lettera a), premettere la seguente:
      0.a) ai commi 5-bis e 5-ter, sono sostituite le parole, dove ricorrono: «a decorrere dal 1o gennaio 2020,» sono sostituite con le seguenti: «entro e non oltre il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2019/2020,».
2. 19. Viscomi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Mura, Lepri, Carla Cantone.

      Al comma 5, lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 5-bis le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020,» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2020».
*2. 20. Ubaldo Pagano, Lacarra.

      Al comma 5, lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 5-bis le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020,» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2020».
*2. 21. Sisto, Zangrillo, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 5, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: di collaboratore scolastico aggiungere le seguenti: , anche in deroga ai titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti;
          b) dopo le parole: 16 aprile 1994, n.  297, aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.
2. 24. Lattanzio, Gallo, Piccoli Nardelli, Viscomi, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

      Al comma 5, lettera a) dopo le parole: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, aggiungere il seguente periodo: le parole «10 anni anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019» sono sostituite con le seguenti: «24 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio».
*2. 25. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 5, lettera a) dopo le parole: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, aggiungere il seguente periodo: le parole «10 anni anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019» sono sostituite con le seguenti: «24 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio».
*2. 22. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 5, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, aggiungere il seguente periodo: dopo le Pag. 57parole: «in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi» sono aggiunte le seguenti: «e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione».
**2. 23. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Varchi.

      Al comma 5, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, aggiungere il seguente periodo: dopo le parole: «in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi» sono aggiunte le seguenti: «e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione».
**2. 26. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:
      «5-quinquies. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che, a causa della perdita del contratto di appalto, avviano le procedure di licenziamento, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, è sospeso l'obbligo del versamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35 della legge 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. All'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, le imprese di cui al primo periodo effettuano il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n.  92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei servizi di pulizia e ausiliari per i soli dipendenti licenziati e non assunti ai sensi del comma 5-ter».
2. 27. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Ruffino.

      Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:
      5-quinquies. Le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che, a causa della perdita del contratto di appalto, dovranno avviare le procedure di licenziamento sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n.  92 del 2012 per tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. L'individuazione dell'elenco dei lavoratori interessati è oggetto di accordo sindacale.
*2. 28. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni.

      Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:
      5-quinquies. Le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che, a causa della perdita del contratto di appalto, dovranno avviare le procedure di licenziamento sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n.  92 del 2012 per tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. L'individuazione dell'elenco dei lavoratori interessati è oggetto di accordo sindacale.
*2. 29. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Pag. 58

      Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il comma 5-quater sono aggiunti i seguenti:
      5-quinquies. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato ma i cui 45 posti risultano accantonati e presenti nella pianta organica per il profilo professionale di collaboratore scolastico nella provincia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 745, legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1o gennaio 2020, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622.
          5-sexies. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo «buona scuola» di cui all'articolo 1, comma 202, legge 13 luglio 2015, n.  107.
2. 30. Lattanzio.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1o settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti.
*2. 31. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1o settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti.
*2. 32. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

      Sopprimere il comma 6.
2. 33. Fusacchia.

Pag. 59

      Sostituire il comma 6 con i seguenti:
      6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020, di salvaguardare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi, come sopra individuati, e dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

      6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, per il restante 30 per cento, già riservato ai direttori dei servizi generali amministrativi facenti funzione dal bando stesso, nonché per tutti gli altri posti vacanti che risultino comunque disponibili; a tal fine sono considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
      6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato, avendo particolare attenzione alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da direttore dei servizi generali amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e della relativa formazione, alla procedura selettiva per mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n.  17, al possesso della 2o posizione economica, al possesso della 1o imposizione economica.
      6-quater. Le medesime graduatorie sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del direttore dei servizi generali amministrativi che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.
2. 34. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Al comma 6, dopo le parole: dal 2011/2012, aggiungere le seguenti: anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. 36. Fratoianni, Costanzo.

      Al comma 6, dopo le parole: dal 2011/2012 aggiungere il seguente periodo:, nonché agli assistenti amministrativi sprovvisti dei requisiti culturali per l'accesso alla procedura dall'esterno.
2. 37. Latini, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.

Pag. 60

      Al comma 6, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: nonché in sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area «C» di cui all'articolo 11 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, concernente la mobilità professionale, in deroga al requisito del possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, del personale o che abbia, comunque, maturato, nei ruoli di assistente amministrativo, anche se privo della laurea, un servizio di cinque anni.
*2. 38. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

      Al comma 6, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: nonché in sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area «C» di cui all'articolo 11 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, concernente la mobilità professionale, in deroga al requisito del possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, del personale o che abbia, comunque, maturato, nei ruoli di assistente amministrativo, anche se privo della laurea, un servizio di cinque anni.
*2. 41. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì consentita la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al requisito del possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno, al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.
2. 39. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.

      Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di valorizzare il servizio svolto nella funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi, la partecipazione alle procedure di mobilità professionale è consentita, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge n.  145 del 2018, anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso al profilo.
2. 40. Ciampi, Mura.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le assunzioni a tempo indeterminato dei direttori dei servizi generali amministrativi avvengono, attingendo dalle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, su tutti i posti vacanti e disponibili. Nelle graduatorie di merito ad esaurimento del concorso ordinario è inserita una percentuale di idonei del 50 per cento superiore ai posti messi a concorso. I candidati inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, non assunti a tempo indeterminato, sono reclutati per il conferimento di supplenze annuali o di lungo periodo, ove necessario.
2. 42. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Mollicone.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. I candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.  449. La graduatoria di Pag. 61merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova relativa al concorso successivo.
2. 43. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 6 i direttori dei servizi generali ed amministrativi facenti funzione che durante il loro incarico pregresso sono stati causa di contenziosi giudiziari davanti al Tribunale ordinario o amministrativo in cui la Pubblica Amministrazione è risultata soccombente con sentenza passata in giudicato.
2. 44. Melicchio.

      Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, all'articolo 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;
          b) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
      «12-bis. Ai convitti possono essere ammessi anche studenti e studentesse provenienti da scuole e istituzioni di istruzione secondaria superiore diversi da quelli ai quali i convitti medesimi sono annessi. Possono altresì essere ammessi anche studenti e studentesse che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. La consistenza organica del personale educativo assegnato ai singoli convitti è determinata tenendo conto del numero totale di studenti e studentesse ammessi, sia in regime di convitto che semiconvitto, tenendo conto delle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali».
2. 01. Mugnai, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, il comma 7 è soppresso.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
2. 02. Sasso, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Gli insegnanti in servizio nel ruolo di educatori (classe di concorso PPPP) hanno diritto alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n.  107, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
      2. All'onere previsto dal comma 1, valutato in 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, si Pag. 62provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
2. 03. Sasso, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella.
(Inammissibile)

ART. 3

      Sopprimerlo.
3. 1. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Belotti, Latini, Colmellere, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n.  56, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi, i dirigenti scolastici, nonché il personale tecnico-amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo».
*3. 3. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n.  56, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi, i dirigenti scolastici, nonché il personale tecnico-amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo».
*3. 4. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

      Al comma 1 sopprimere le parole: nonché i dirigenti scolastici.
3. 2. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Belotti, Latini, Colmellere, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.

      Al comma 2 sostituire le parole: degli alunni con le seguenti: scolastico.
3. 5. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Belotti, Latini, Colmellere, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.  55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.  131, dopo le parole: «per i parcheggi comunali», sono aggiunte le seguenti: «e per il trasporto scolastico».

      2-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.
3. 8. Colmellere, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno Pag. 63scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia.
*3. 6. Giannone.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia.
*3. 7. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia.
3. 01. Pella, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Ruffino.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n.  62)

      1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n.  62, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Nelle scuole paritarie è vietata, in ogni caso, la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nel precedente anno scolastico. Nelle scuole paritarie il numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione non può, in ogni caso, superare il 30 per cento rispetto al numero degli alunni delle penultime classi del medesimo corso attivate nel precedente anno scolastico».
3. 02. Testamento, Lattanzio.
(Inammissibile)

ART. 4

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

      1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
          a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazione e di utilizzo della rete telematica;Pag. 64
          b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della CONSIP SpA per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.
4. 1. Lattanzio, Bella, Piccoli Nardelli, Viscomi, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incarichi di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

      1. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n.  508, cui non si possa fare fronte con il personale di ruolo o assunto con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge n. 508 del 1999 provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a soggetti inseriti nelle graduatorie nazionali. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Gli incarichi sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei predetti incarichi di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
4. 01. Lattanzio, Nitti, Piccoli Nardelli, Carla Cantone, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.
(Ritirato)

ART. 5

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comma 6, aggiungere le seguenti: dopo le parole «articolo 18, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «per le chiamate esterne;».

      Conseguentemente, dopo le parole: del decimo, aggiungere le seguenti: e le parole «può essere utilizzata», sono sostituite con le seguenti: «è utilizzata».
5. 11. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.  1592, è abrogato.
5. 1. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. I titoli conseguiti al termine del corso biennale sperimentale per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.  508, e autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione musicale, artistica e coreutica, purché prevedano il medesimo programma e uguale numero di crediti.
5. 3. Torto.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, Pag. 65n.  167, le parole: «31 ottobre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».
5. 9. Lattanzio, Mariani, Piccoli Nardelli, Soverini, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.
(Ritirato)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge.
5. 2. Ferraioli, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Ruffino.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale, si applicano la tipologia contrattuale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240, e le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
5. 4. Lacarra, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. I ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n.  240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165 nell'ottennio precedente all'approvazione del presente decreto, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguano nel triennio successivo all'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli Atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti, nel triennio 2020/2022 nella posizione di professore di seconda fascia, attraverso procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.  240.

      2-ter. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165 nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli Atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti nella posizione di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240, attraverso procedure concorsuali riservate nel triennio 2020-2022.
      2-quater. I criteri e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate sono definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
      2-quinquies. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli Atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, le università possono immettere nei ruoli di professore associato, previa valutazione attuata secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.  240, il personale di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382 in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale.
5. 5. Fratoianni.
(Inammissibile limitatamente
al comma 2-
ter)

Pag. 66

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destina al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente.
5. 7. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n.  240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.
      2-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale.
      2-quater. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n.  240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.
5. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n.  240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali, realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.
      2-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.
      2-quater. Una quota pari al 20 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per Pag. 67lo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n.  240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione contributo alle diverse destinazioni.
5. 10. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell'università e sostegno alla ricerca universitaria)

      1. A partire dall'anno accademico 2020/2021, è abrogato l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.  240. Conseguentemente le università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n.  1.
      2. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca, della durata di almeno quarantotto mesi, anche non continuativi, di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, o contratti a tempo determinato o di formazione, contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, o siano titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti, a domanda, in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.
5. 02. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con 24 mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
      2. Nelle more dell'espletamento delle procedure, concorsuali di cui al comma 1, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  10 – 4a serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito Pag. 68territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.
5. 04. Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei.
*5. 03. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei.
*5. 08. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;

Art. 5-bis.
(Misure universitarie di regolamentazione del sistema di accreditamento di corsi di laurea con particolari attività pratiche e di tirocinio)

      1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, al fine di garantire il progressivo pieno raggiungimento degli obiettivi delineati dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente decreto, l'accreditamento iniziale dei corsi di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, i quali, analogamente a quanto già previsto per i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, prevedono, per il perseguimento degli specifici obiettivi formativi e professionali indicati nel presente decreto, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge, è consentito esclusivamente secondo le tipologie di corsi di studio convenzionali o corsi di studio con modalità mista, ferma restando l'impossibilità di utilizzare la formazione on-line o blended per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto).
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all'accreditamento iniziale dei corsi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, classe L-24.
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 012. Rossi.
(Inammissibile)

Pag. 69

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;

Art. 5-bis.
(Misure universitarie di regolamentazione del sistema di accreditamento di corsi di laurea con particolari attività pratiche e di tirocinio)

      1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, al fine di garantire il progressivo pieno raggiungimento degli obiettivi delineati dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente decreto, l'accreditamento iniziale dei corsi di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, i quali, analogamente a quanto già previsto per i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, prevedono, per il perseguimento degli specifici obiettivi formativi e professionali indicati nel presente decreto, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge, è consentito esclusivamente secondo le tipologie di corsi di studio convenzionali o corsi di studio con modalità mista, ferma restando l'impossibilità di utilizzare la formazione on-line o blended per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto).
      2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 013. Tuzi, Lattanzio.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;

Art. 5-bis.
(Interventi a sostegno degli studenti universitari)

      1. Allo studente iscritto ad un corso universitario regolarmente riconosciuto dall'ordinamento italiano, che si prende cura volontariamente, in modo gratuito e responsabile, di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, è riconosciuta l'equiparazione della condizione a quella dello studente lavoratore, disciplinata per ciascun Ateneo da un regolamento degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.  341.
      2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. 011. Rossi, Carnevali, Pini.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;

Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica articolo 23, della legge 30 dicembre 2010, n.  240)

      1. L'espressione Università impiegata nell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, si interpreta nel senso che rientrano nella disciplina ivi stabilita anche le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  508.
5. 05. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)

      1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre Pag. 701999, n.  508, che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n.  249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n.  205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n.  205, è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.
      3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.  508, prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.
*5. 01. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto.

(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)

      1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.  508, che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n.  249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n.  205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n.  205, è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.
      3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.  508, prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in Pag. 71una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.
*5. 07. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente;

Art. 5-bis.
(Docenti di II fascia delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale)

      1. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, al terzo le parole: «disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.  508» sono soppresse.
5. 010. Fratoianni.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme per garantire la continuità nell'erogazione dei percorsi ordinamentali nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale)

      1. In attesa dell'ampliamento, a partire dall'anno accademico 2020/21, della dotazione organica del personale delle istituzioni AFAM statali e delle istituzioni oggetto di statizzazione ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.  96, tenuto conto della assoluta necessità e urgenza di garantire la continuità nell'erogazione di tutti i percorsi di studio relativi ai diplomi accademici di I e II livello autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n.  165 del 2001 si applica nelle predette istituzioni AFAM a decorrere dal 1o luglio 2020.
5. 09. Fratoianni.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2019-2020 nelle istituzioni AFAM, nonché per favorire la riduzione del precariato, sono inseriti in coda alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento per titoli, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo, indeterminato e determinato nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, di cui ai commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2013, n.  128, i docenti titolari di diritto in seguito a sentenza passata in giudicato.
5. 014. Tasso.
(Inammissibile)

ART. 6.

      Al comma 1 premettere il seguente:
      01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      3-bis. Qualora l'assunzione di figure professionali a tempo determinato di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, ovvero il conferimento di assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, sia avvenuta mediante selezione pubblica, l'ente ha facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte, del personale che abbia maturato almeno tre anni di contratto nel quinquennio, posti in essere sia dall'ente che procede all'assunzione che da altri enti pubblici di ricerca che dalle università. L'assunzione per trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, avviene mediante procedure di selezione finalizzate a valutare l'attività svolta e ad accertare la Pag. 72qualificazione conseguita. I criteri e le modalità svolgimento di tali procedure di selezione verranno definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Per far fronte agli specifici fabbisogni indicati nel Piano triennale di cui al comma 3 dell'articolo 7 del presente decreto, l'ente attinge prioritariamente alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo alle procedure di selezione di cui al presente comma.
6. 2. Fratoianni.

      Al comma 1 premettere il seguente:
      01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      3-bis. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, ed al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
*6. 1. Fratoianni.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      0.1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
      3-ter. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori per tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165 ed al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165, nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
*6. 3. Viscomi.

      Al comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo apportare le seguenti modificazioni:
          dopo le parole: in relazione al medesimo profilo aggiungere le seguenti: o livello; dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n.  125 aggiungere le seguenti: ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chi chiamata diretta da parte dell'ente ospitante; al secondo periodo, sostituire le parole: prove selettive con le seguenti: procedure per l'accertamento dell'idoneità.

      Conseguentemente:
          a) al capoverso 4-ter, ultimo periodo aggiungere le seguenti parole: nonché le collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pag. 73

      b) dopo il capoverso 4-ter, aggiungere il seguente:
      4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021.

      c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Qualora l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato negli enti pubblici di ricerca avvenga con le medesime modalità e procedure previste dalla normativa per i concorsi a tempo indeterminato, gli enti possono nei limiti stabiliti dal piano di fabbisogno del personale e previo il superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo tre anni di servizio prestati nello stesso ente.
6. 5. Di Giorgi, Viscomi.

      Al comma 1, capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: alla data del 22 giugno 2017 con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2017.
6. 9. Melicchio.

      Al comma 1, capoverso « 4-bis», primo periodo, dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n.  125 aggiungere le seguenti: nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca concesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale.
6. 6. Fratoianni.

      Al comma 1, capoverso « 4-bis», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: dove non già espletate ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
6. 7. Fratoianni.

      Al comma 1, capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire la parola: selettive con le seguenti: di idoneità.
6. 8. Melicchio.

      Al comma 1, capoverso «4-ter» apportare le seguenti modifiche:
          a) sostituire le parole: ai fini del con la seguente: il;
          b) sostituire le parole: si considerano con le seguenti: si interpreta nel senso per cui;
          c) sostituire le parole: anche quelli con le seguenti: si tiene conto anche dei periodi.
6. 12. Melicchio.

      Al comma 1, capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università.
*6. 10. Fratoianni.

      Al comma 1, capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università.
*6. 11. Lattanzio.

      Al comma 1, dopo il capoverso 4-ter, aggiungere il seguente:
      «4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il limite del 50 per cento dei posti disponibili è da intendere non riferito ai Pag. 74posti della dotazione organica ma alle risorse disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione. Il computo di tali risorse viene stabilito dai piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del presente decreto e le procedure concorsuali previste a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno nei ruoli della pubblica amministrazione sono concluse con l'assunzione dei vincitori entro e non oltre il 31 dicembre 2024».
6. 4. Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218, è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis.

          1. Qualora la stipula del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento dei tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005, n.  251, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nel rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza.
          2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
          3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo alle procedure di selezione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, per procedere all'assunzione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. 13. Melicchio, Lattanzio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Ai fini della valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia per il personale amministrativo, tecnico ausiliario (ATA) si considera anche il servizio prestato presso i centri di formazione professionale regolarmente riconosciuti.

      Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti: e per la formazione delle graduatorie del personale ATA.
6. 14. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in tema di stabilizzazioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca)
          1. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, si applica anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.  124 del 2015, risultino essere o essere stati in servizio presso le università o gli enti pubblici di ricerca con contratti di collaborazione o altri rapporti contrattuali presso l'amministrazione che procede all'assunzione, Pag. 75a condizione sussistano i requisiti richiesti alle lettere b) e c) dello stesso articolo 20, comma 1.
          2. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, si applica anche a coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca, qualora l'attività sia stata svolta presso enti pubblici di ricerca, con i quali vi sia stato un rapporto di associazione, indipendentemente dal fatto che l'assegno di ricerca sia stato erogato da università, enti pubblici di ricerca o altri enti.
          3. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, alle parole «2018-2020» sono aggiunte le seguenti: «e, per gli Enti Pubblici di Ricerca, nel quinquennio 2018-2022».
6. 01. Angiola, Melicchio, Lattanzio, Frate.

ART. 7

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n.  104 del 1992)

      1. Alla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, n.  104 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
          1. all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.  648, e il genitore che assista con continuità un figlio handicappato in situazione di gravità, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
          2. I soggetti di cui al presente comma hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.».
          2. All'articolo 33 il comma 5 è sostituito con il seguente:
      «5. Il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.».
          3. All'articolo 33, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
      «5-bis. Il genitore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un figlio, handicappato in situazione di gravità, ha diritto a scegliere, anche in sovrannumero, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
7. 04. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modificazione alla legge 13 luglio 2015, n.  107)
          1. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n.  107 le parole: «2019/2020» sono sostituite con le seguenti: «2022/2023».
*7. 01. Miceli.
(Inammissibile)

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      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modificazione alla legge 13 luglio 2015, n.  107)

      1. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n.  107 le parole: «2019/ 2020» sono sostituite con le seguenti: «2022/2023».
*7. 03. Longo.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di Servizi per la prima infanzia)

      1. All'articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, primo periodo, dopo le parole: «asili nido pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «e di servizi per la prima infanzia».
7. 02. Ubaldo Pagano, Lacarra.
(Inammissibile)

ART. 9

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia)

      1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3.
9. 01. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.