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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2019
289.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disegno di legge S. 1631 di conversione del decreto-legge n.  123 del 2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (cosiddetto «DL Sisma»).

PARERE APPROVATO

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1631 di conversione del decreto-legge n.  123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

      rilevato che:
              il provvedimento risulta riconducibile alle materie protezione civile e governo del territorio, entrambe di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 46

ALLEGATO 2

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (S. 1250, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato il progetto di legge S. 1250, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale;
          richiamato il parere reso sul provvedimento, nel corso dell’iter alla Camera, nella seduta dell'11 aprile 2019;
          auspicato che l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni prevista dall'articolo 1, comma 2, sia sancita in tempi brevi e che possa essere successivamente preso in considerazione l'inserimento della patologia oggetto del provvedimento nei livelli essenziali di assistenza,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 47

ALLEGATO 3

Disegno di legge C. 2267 di conversione del decreto-legge n.  111 del 2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  299 (cosiddetto «DL Clima»).

PARERE APPROVATO

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2267 di conversione del decreto-legge n.  111/2019, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229;
          richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 novembre 2019;
          rilevato che il provvedimento appare riconducibile in primo luogo alla materia tutela dell'ambiente di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; assumono però anche rilievo materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la tutela della salute, l'alimentazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali» ovvero di residuale competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, quali il trasporto pubblico locale;
          l'articolo 1-ter istituisce un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per avviare campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado; i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti, in base al comma 4, con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente; al riguardo, poiché le iniziative previste dalla norma implicano l'intervento anche di istituzioni degli enti territoriali, in particolare quelle coinvolte nel sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto;
          come già segnalato nel parere reso nella seduta dello scorso 6 novembre, l'articolo 2, comma 2, prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente chiamato a disciplinare il finanziamento del potenziamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale sia emanato «d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere»; la medesima formulazione è utilizzata all'articolo 4, comma 2 con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente di attuazione delle azioni per la riforestazione delle città metropolitane; tale previsione appare meritevole di approfondimento in Pag. 48quanto potrebbe risultare in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n.  281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri),
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:
          valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
              prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1-ter, comma 4;
              approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2.