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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2020
319.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-1060-1702-2330-A).

EMENDAMENTI

ART. 1.

      Sostituirlo con il seguente:
      Disposizioni in materia di libertà sindacale del personale delle Forze Armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

Articolo 1.
(Diritto di associazione sindacale)

      1. Ai componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuto il diritto di associazione sindacale.
      2. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale, suddivise per Forza Armata, nel rispetto dei principi, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.
      3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.
      4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.
      5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.

      Conseguentemente sostituire gli articoli da 2 a 18 con i seguenti:

Articolo 2.
(Princìpi)

      1. I sindacati militari devono strutturarsi e operare nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione ed entro i limiti di cui alla presente legge.
      2. In nessun caso l'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari può minare la coesione interna, la neutralità, l'efficienza e la prontezza delle Forze armate.
      3. Le associazioni sindacali militari possono essere costituite solo in presenza delle seguenti condizioni:
          a) democraticità dell'organizzazione sindacale e delle relative cariche;
          b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e apartiticità dell'associazione;
          c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
          d) assenza di scopo di lucro;
          e) rispetto di ogni altro requisito previsto dalla presente legge.

      4. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Pag. 99Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
      5. L'attività dei sindacati militari deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza come dettati dall'ordinamento.

Articolo 3.
(Diritto di riunione)

      1. I militari possono riunirsi, per finalità di carattere sindacale:
          a) anche in divisa, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;
          b) in luoghi aperti al pubblico, purché senza l'uso dell'uniforme.

      2. Le riunioni di cui al comma 1 sono autorizzante durante l'orario di servizio nei limiti di venti ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Articolo 4.
(Limiti)

      1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare.
      2. I sindacati militari non possono in alcun modo assumere una denominazione che, in modo diretto o indiretto, richiami quella di organizzazioni sindacali di diversa natura o, a qualunque titolo, comprenda riferimenti politici e ideologici. Tale denominazione, inoltre, deve contenere il richiamo alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.
      3. È, inoltre, fatto assoluto divieto:
          a) di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alla Forza Armata di riferimento e al personale dei corpi di Polizia ad ordinamento militare;
          b) proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quelle delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
          c) partecipare e/o sollecitare alla partecipazione gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;
          d) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.

      4. I sindacati militari non possono avere legami con organizzazioni politiche, o sindacali non militari, svolgere congiuntamente dichiarazioni pubbliche con loro o partecipare a loro riunioni o manifestazioni.
      5. I predetti sindacati militari non possono stabilire il loro domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5.
(Requisiti per la costituzione e operatività)

      1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.Pag. 100
      2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
      3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
      5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 6.
(Competenze dei sindacati militari)

      1. I sindacati militari rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.
      2. Gli organismi sindacali di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:
          a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
          b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
          c) licenze, aspettative e permessi;
          d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
          e) l'alloggiamento del personale;
          f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
          g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
          h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
          i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
          j) il trattamento di fine servizio;
          k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
          l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
          m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
          n) le condizioni igienico-sanitarie;
          p) l'integrazione del personale militare femminile;
          q) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;Pag. 101
          r) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229;
          s) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
          t) la contrattazione di IIo livello.

      2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.
      3. I sindacati militari a livello nazionale formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari nonché i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Possono, inoltre, prestare attività di consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, qualora richiesta in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.
      4. I sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al fine di confrontare istituti e forme di tutela di natura assistenziale verso il personale, anche nell'ottica di stipulare convenzioni di maggior favore di quest'ultimo.
      5. I rappresentanti dei sindacati militari svolgono l'attività sindacale fuori dall'orario di servizio, e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali e della vita di caserma.

Articolo 7.
(Procedure di contrattazione)

      1. Ai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Gli stessi, quattro mesi prima della scadenza contrattuale avente contenuto economico e normativo, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.
      2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
      3. Per il personale militare non dirigente si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n.  195, articoli 2, 7 e 8. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n.  195 sono così composte:
          a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
          b) parte sindacale: dai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 della presente legge.

      4. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo Pag. 1027, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n.  195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei tre collegi.
      5. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n.  195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei due collegi.
       6. Per il personale militare non dirigente le materie oggetto di contrattazione riguardano:
          a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, incluso quello di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
          b) il trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n.  448;
          c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
          d) le licenze, le aspettative ed i permessi;
          e) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali;
          f) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
          g) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229;
          h) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali.

      7. In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione di IIo livello mediante accordi nazionali quadro con i collegi sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
          a) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
          b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
          c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
          d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.

      8. Per il personale militare dirigente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n.  95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n.  95 è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, mentre la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti designati dai rispettivi collegi sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali.Pag. 103
      9. Per il personale militare dirigente le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n.  95 riguardano:
          a) il trattamento accessorio, incluso quello di missione e di trasferimento;
          b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
          c) le licenze, le aspettative ed i permessi;
          d) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
          e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
          f) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Articolo 8.
(Collegio sindacale nazionale)

      1. Il collegio sindacale nazionale è composto dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all'articolo 10 e rappresenta unitariamente il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nelle seguenti categorie:
          a) categoria «A»: ufficiali;
          b) categoria «B»: marescialli, ispettori;
          c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
          d) categoria «D»: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;
          e) categoria «E»: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati;
          f) categoria «F»: carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

      2. Ogni collegio sindacale nazionale è formato da un numero complessivo di membri pari a un quattromillesimo della forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.
      3. I membri dei collegi sindacali di cui al comma 2 vengono eletti all'interno delle associazioni rappresentative fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali, ciascuna per un numero di posti attribuito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in forma proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per quattro anni. La perdita di legittimazione a carico di una delle associazioni assegnatarie di posti nell'assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione fra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, con esclusione dell'associazione non più legittimata. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nel collegio sindacale nazionale ne determina la decadenza e per il periodo residuo sono sostituiti dai candidati delle altre liste che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria.
      4. Sono requisiti di eleggibilità dei componenti dei collegi sindacali nazionali:
          a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
          b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
          c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale;
          d) non trovarsi nella condizione di imputato;
          e) non trovarsi nella condizione di indagato per alcuno dei reati contemplati dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

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      5. L'elezione dei membri del collegio deve comunque garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.

Articolo 9.
(Ruolo e compiti dei collegi sindacali nazionali)

      1. I collegi sindacali nazionali sono competenti a trattare le materie concernenti la condizione del personale militare, nonché la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione previste dall'articolo 7.
      2. Ai collegi sindacali nazionali compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.
      3. Le competenze dei collegi sindacali nazionali riguardano, inoltre, i seguenti settori a carattere generale:
          a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
          b) provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
          c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;
          d) criteri generali per l'organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;
          e) criteri generali per l'alloggiamento del personale;
          f) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione delle disposizioni, economiche e normative, introdotte dalle norme e dagli accordi sindacali;
          g) l'integrazione del personale militare femminile.

      4. I collegi sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
      5. I collegi sindacali nazionali di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare possono riunirsi in assemblea plenaria congiunta quando ritenuto utile, tra cui quelle richieste dalle attività di contrattazione collettiva, per formulare pareri e proposte, e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
      6. I collegi sindacali nazionali possono altresì essere ascoltati, anche congiuntamente per più amministrazioni di riferimento, a richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Articolo 10.
(Rappresentatività)

      1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro il 31 gennaio sono individuati i sindacati militari considerati rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
      2. La rappresentatività dei sindacati militari è determinata sulla base dato associativo individuato rapportando il numero di deleghe sindacali di cui all'articolo 22 con la forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sodalizi. A tal fine, in caso di rilascio di deleghe sindacali in favore di più associazioni, il militare è Pag. 105tenuto ad indicare espressamente un'unica delega da considerare valida per il computo della rappresentatività.
      3. I sindacati militari vengono considerati rappresentativi a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un tasso di iscritti pari ad almeno il cinque per cento della forza effettiva complessiva dell'amministrazione di riferimento e ad almeno il tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.

Articolo 11.
(Modalità di elezione dei delegati sindacali)

      1. I rappresentanti sindacali sono eletti nell'ambito di ogni comando di corpo o unità equipollente per ciascuna Arma e Corpo.
      2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.
      3. Per essere ammesse alla competizione elettorale le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Ciascun militare può sottoscrivere una sola lista.
      4. In caso di cessazione anticipata del mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.
      5. L'elezione dei delegati ha luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.
      6. Il numero degli eletti ammonta di 3 ogni 200 militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità da 201 a 3.000 addetti.
      7. L'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.
      8. Attraverso i regolamenti di cui al comma 7 vengono disciplinate le modalità di proclamazione degli eletti, comunque entro il termine di 7 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 12.
(Sistema elettorale)

      1. L'elezione dei rappresentanti sindacali e dei delegati dei collegi sindacali avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino a un massimo di due terzi degli eleggendi.

Articolo 13.
(Propaganda elettorale)

      1. Per la propaganda elettorale, la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.
      2. Le assemblee di cui al comma 1 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.
      3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.
      4. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali.

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Articolo 14.
(Assemblee di base)

      1. I sindacati militari convocano tre volte l'anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei militari rappresentati, assemblee generali dei militari dell'unità di base in orario di servizio, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata. Di tali convocazioni deve essere data comunicazione preventiva non meno di tre giorni prima.

Articolo 15.
(Convocazione)

      1. Le assemblee sindacali sono convocate almeno una volta al mese.
      2. Le convocazioni delle assemblee di cui al comma 1 sono comunicate con tre giorni di anticipo dal rappresentante sindacale competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali.
      3. Alle assemblee di cui al presente articolo può essere richiesta la partecipazione di dirigenti sindacali nazionali nonché di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di sottosegretari di Stato, del Presidente o degli assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente.

Articolo 16.
(Eleggibilità e durata dell'incarico)

      1. Le cariche all'interno dei sindacati militari devono essere esclusivamente elettive e vi possono accedere soltanto militari in servizio o in ausiliaria aderenti al sindacato stesso.
      2. Il militare eletto a qualsiasi carica sindacale permane nel mandato per un periodo di quattro anni.
      3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
      4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
      5. Per essere eleggibili nelle cariche sindacali i militari devono essere in servizio permanente effettivo, e non devono essere investiti di incarichi di comando o direzione di Ente. In caso di assunzione di tali incarichi, i militari interessati verranno dichiarati decaduti dall'incarico di rappresentante sindacale.
      6. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

Articolo 17.
(Tutele e diritti)

      1. I militari componenti del sindacato nazionale o territoriale non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
      2. I trasferimenti ad altre sedi o incarichi di militari che ricoprono cariche sindacali all'interno di sindacati considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 10 della presente legge possono essere effettuati sentita l'associazione sindacale militare di appartenenza. I trasferimenti in un comune diverso di militari che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati militari considerati rappresentativi ai sensi della presente legge possono essere effettuati previo nulla osta del sindacato di appartenenza.Pag. 107
      3. I militari che ricoprono cariche sindacali all'interno dei sindacati considerati rappresentativi ai sensi della presente legge non possono essere impiegati in territorio estero.
      4. L'attività svolta dai delegati sindacali nell'espletamento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.
      5. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e assemblee.
      6. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio o rappresentanza unitaria di base, qualora da questo delegati. Nell'esercizio di tali attività deve essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali e politiche delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
      7. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.
      8. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.
      9. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

Articolo 18.
(Distacchi sindacali)

      1. Per ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza.
      2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
      3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
      4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forzi di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche Pag. 108di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
      5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 19.
(Permessi sindacali)

      1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
      2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n.  400, dal Ministero della difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
      3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
      4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
      5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
      6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
      7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità Pag. 109delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
      8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 20.
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

      1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
      2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
      3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 19 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 19 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 19.

Articolo 21.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)

      1. Le organizzazioni sindacali di cui alla presente legge sono autofinanziate con il contributo esclusivo dei propri iscritti, corrisposto nelle forme previste dal presente articolo. È vietato ricevere, sotto qualsiasi forma, successioni, donazioni o sovvenzioni.
      2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore del sindacato militare al quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n.  180.
      3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e al sindacato militare interessato.
      4. Le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
      5. I sindacati militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i bilanci annuali, attraverso l'adozione di forme idonee ad assicurarne Pag. 110la concreta trasparenza, previa adozione e approvazione da parte degli iscritti secondò le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

Articolo 22.
(Doveri di informazione e pubblicità)

      1. Le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.
      2. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente. A tale elenco è allegata una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato.

Articolo 23.
(Rapporti con gli organi di stampa)

      1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.
      2. L'articolo 751 lettera a) n.  46 del decreto del Presidente della Repubblica n.  90 del 2010 è sostituito dal seguente: «invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali».

Articolo 24.
(Ufficio per le relazioni sindacali)

      1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza armata e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono al proprio interno unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali.
      2. Entro il medesimo termine, gli Stati Maggiori delle Forze armate e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza individuano altresì unità organizzative a livello locale, presso ogni comando di corpo o unità equipollente preposte alla gestione dei rapporti sindacali e alle problematiche concernenti le materie di cui all'articolo 6 della presente legge e di carattere locale o comunque contestualizzato nel territorio di riferimento.

Articolo 25.
(Giurisdizione)

      1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.
      2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
      3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.  300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.

Pag. 111

Articolo 26.
(Regolamenti di attuazione)

      1. Con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n.  400, il Ministero della difesa, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione della presente legge previa richiesta di parere obbligatorio ai sindacati che rispettino i requisiti di cui alla presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali.

Articolo 27.
(Modifiche legislative)

      1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) L'articolo 1470 è sostituito dal seguente:
      «Art. 1470. – (Libertà di riunione). – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali.
      2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali, esclusivamente in abiti civili»;
          b) il comma 2 dell'articolo 1475 è così sostituito: «I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti fissati, dalla legge. I militari in servizio non possono aderire ad altre organizzazioni sindacali né assumere la rappresentanza di altri lavoratori non militari»;
          c) Gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.
      3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni.
      4. Con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.  400 da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.  90 necessarie a rendere il testo delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare coerente con la presente legge.

Articolo 28.
(Disposizioni transitorie)

      1. Successivamente all'entrata in della presente legge verrà abolita la rappresentanza militare di cui agli articoli 1476 ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.
      2. Le elezioni dei rappresentanti di base si svolgeranno entro il centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
      3. I delegati della rappresentanza militare rimarranno in carica fino all'elezione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale e territoriale.
1. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

      1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al Pag. 112decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è sostituito dal seguente:
      «2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge».

      2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
      3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
      4. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
      5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.
      6. Non possono aderire alle associazioni di cui al presente articolo gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Princìpi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

      1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.
      2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi:
          a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;
          b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
          c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
          d) assenza di scopo di lucro;
          e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 1-ter.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

      1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il Ministro competente accerta, entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e ne verifica la permanenza ogni tre anni. L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro i successivi trenta giorni, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i princìpi generali di cui all'articolo 2.Pag. 113
      3. L'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del Ministro competente, rilasciato secondo quanto previsto dal presente articolo.
      4. In caso di accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione professionale a carattere sindacale della necessità di adeguamento alla normativa e, in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni, revoca l'assenso rilasciato ai sensi del presente articolo, informandone il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Art. 1-quater.
(Limitazioni)

      1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:
          a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
          b) preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
          c) promuovere manifestazioni pubbliche tenute in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;
          d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non può superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
          e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;
          f) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;
          g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
          h) stabilire il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1-quinquies.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

      1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti nelle materie di interesse del personale rappresentato, ad eccezione delle materie di seguito elencate, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:
          a) l'ordinamento;
          b) l'addestramento;
          c) le operazioni;
          d) il settore logistico-operativo;
          e) il rapporto gerarchico-funzionale;
          f) l'impiego del personale.

Art. 1-sexies.
(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, Pag. 114a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.
      2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, comprendendovi, in ogni caso, le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica dell'applicazione degli accordi contrattuali.

Art. 1-septies.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

      1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
      2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.  180.
      3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.
      4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso il competente ufficio del Ministero che ha rilasciato l'assenso di cui all'articolo 3.

Art. 1-octies.
(Cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

      1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
      2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
          a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
          b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
          c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;
          d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non Pag. 115colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
          e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.

      3. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
      4. La durata delle cariche è di tre anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
      5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di quattro volte.

Art. 1-novies.
(Svolgimento dell'attività sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

      1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio, ad eccezione degli incontri autorizzati dai comandanti delle unità o dei reparti interessati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
      2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in relazione alle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 5, possono svolgere le seguenti attività:
          a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune;
          b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
          c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti, dagli organi della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni in attività operativa, addestrativa ed esercitativa o, comunque, fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
      4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
      5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 1-decies.
(Diritto di assemblea)

      1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente Pag. 116legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:
          a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;
          b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

      2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno vertente su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
      3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
      4. Le eventuali controversie sono decise ai sensi dell'articolo 17.

Art. 1-undecies.
(Procedure di contrattazione)

      1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.
      2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare.
      3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
          a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare;
          b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

      4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:
          a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195;
          b) per i corpi di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195.

      5. Si applicano, in quanto compatibili, limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195.

Art. 1-duodecies.
(Obblighi delle amministrazioni)

      1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia Pag. 117e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

Art. 1-terdecies.
(Rappresentatività)

      1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva delle Forze armate o dei corpi di polizia ad ordinamento militare rappresentati e al 2 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Nel caso di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di natura interforze, le percentuali di cui al periodo precedente sono tutte ridotte di un punto.
      2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 1-quaterdecies.
(Tutela e diritti)

      1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:
          a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
          b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
          c) non possono essere impiegati in territorio estero;
          d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
          e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

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Art. 1-quinquiesdecies.
(Informazione e pubblicità)

      1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
      2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Art. 1-sexiesdecies.
(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
          b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
          c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

      2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
      3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
      4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per la sua attuazione.
      5. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

Art. 1-septiesdecies.
(Giurisdizione)

      1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.
      2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione Pag. 119competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
      3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.  300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del Titolo V del Libro Quarto e le relative Norme di attuazione, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, recante il codice del processo amministrativo.
      4. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 3, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.  165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.  300.

Art. 1-octiesdecies.
(Abrogazioni e norme transitorie)

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.
      2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.
      4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
1. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Sostituire il comma 1, capoverso comma 2, con il seguente:
      «2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare che abbiano una rappresentatività non inferiore al quattro per cento della forza effettiva di riferimento. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al due per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare».

      Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.
1. 3. La Relatrice.

Pag. 120

      Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere le parole: per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.
1. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Al comma 2, sopprimere le parole: con esclusione del personale della riserva e in congedo.
1. 5. Deidda, Ferro, Galantino.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.
      4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.
      5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.
1. 6. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 2.

      Al comma 1, sostituire le parole: dei corpi di polizia, con le seguenti: delle Forze di polizia.
2. 1. Chiazzese, Aresta, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
2. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 3.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Requisiti per la costituzione e operatività)

      1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.
      2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
      3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
      5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

Pag. 121

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

      1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, si costituiscono liberamente secondo i principi e i limiti fissati dalla presente legge.
      2. Entro e non oltre cinque giorni lavorativi consecutivi dall'atto di costituzione, le associazioni devono depositare lo Statuto presso i rispettivi ministeri di competenza, che ne rilasciano idonea attestazione.
      3. Nel caso di accertamento di disposizioni statutarie in violazioni delle prescrizioni di cui alla presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione sindacale della necessità di adeguarsi alla normativa e in caso di mancata ottemperanza, entro novanta giorni, informa il ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.
3. 2. Del Monaco, Chiazzese, Aresta, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

      Sostituire il comma 1, con il seguente: Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sottopongono i propri Statuti al vaglio del Ministro della Difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza il vaglio è effettuato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. 3. Orfini.

      Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Sopprimere i commi 2 e 3.
3. 5. Orfini.

      Al comma 4, le parole da: revoca fino ad: articolo con le seguenti: con decreto motivato esclude l'Associazione come controparte sindacale.
3. 6. Orfini.

ART. 4.

      Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.

      Conseguentemente sostituire la lettera b), con la seguente: b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
          alla lettera c), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia;
          alla lettera e), sostituire le parole: il corpo di polizia, con le seguenti: la Forza di polizia;
          alla lettera f), sostituire le parole: una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di, con le seguenti: denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto,;
          alla lettera h), dopo la parola: stabilire, aggiungere le seguenti: la propria sede Pag. 122o e aggiungere al termine del periodo: o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
          sopprimere la lettera i).
4. 2. D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

      Sopprimere le lettere d) e i).
4. 3. Orfini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera i).
4. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie di personale aggiungere le seguenti: sia pur facenti parte della stessa Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare.
4. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

      Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
          l) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.
4. 5. Deidda, Ferro, Galantino.

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Relazioni sindacali)

      1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.
      2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
          a) contrattazione:
              «1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
              2) contrattazione decentrata»;
          b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
          c) esame;
          d) consultazione;
          e) forme di partecipazione;
          f) norme di garanzia.
4. 01. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 5.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

      1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
      2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
          a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli Pag. 123articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195;
          b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
          c) alla conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, la qualificazione professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
          d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
          e) all'integrazione del personale militare femminile;
          f) all'organizzazione delle sale convegno e delle mense;
          g) alle condizioni igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro;
          h) alle condizioni di accasermamento del personale;
          i) alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

      3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
      4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:
          a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;
          b) stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato;
          c) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
          d) chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali;
          e) intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali 0 culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.
5. 1. Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

      1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.
      2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:
          a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;Pag. 124
          b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
          c) licenze, aspettative e permessi;
          d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
          e) l'alloggiamento del personale;
          f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
          g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
          h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
          i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
          j) il trattamento di fine servizio;
          k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
          l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
          m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
          n) le condizioni igienico-sanitarie;
          o) l'integrazione del personale militare femminile;
          p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
          q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229;
          r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
          s) la contrattazione di IIo livello.

      2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.
5. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 3. Orfini.

ART. 6.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Rappresentanze unitarie di base)

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere rappresentanze unitarie di base di livello regionale o territoriale.
      2. Gli statuti definiscono le competenze delle rappresentanze unitarie di base, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: informazione e consultazione degli iscritti, rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto nonché con l'amministrazione di riferimento, verifica delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alle norme che regolano la sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro, formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari, Pag. 125programmazione e sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con gli enti locali redigendo programmi trimestrali.
6. 1. La Relatrice.

      Al comma 1, sostituire le parole: definendone l'ambito territoriale di operatività con le seguenti: a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.
6. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 7.

      Al comma 5, sostituire le parole: di esercizio, con la seguente: preventivo.

      Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da:, nonché depositati fino alla fine del comma.
7. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 8.

      Al comma 1 sostituire le parole: nei corpi di polizia, con le seguenti: nelle Forze di polizia conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
      «2. È eleggibile il personale militare in servizio purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.».
8. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

      Sostituire il comma 2, con il seguente:
      2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
          a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
          b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
          c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;
          d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 dei codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
          e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.
8. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
8. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Al comma 3, primo periodo, la parola quattro è sostituita dalla seguente: tre.
8. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
8. 5. Orfini.

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      Sostituire il comma 4, con il seguente: Alle associazioni professionali di carattere sindacale sono riconosciuti:
          a) distacchi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale;
          b) permessi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale.
8. 6. Orfini.

      Al comma 4, la parola: cinque è sostituita dalla seguente: quattro.
8. 7. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 9.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. Sono autorizzate riunioni, durante l'orario di servizio, nel limite di dodici ore annue, salvo ulteriori incrementi eventualmente previsti dalla contrattazione, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di istituto e di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente. I comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.;

      Conseguentemente sopprimere il comma 2;
          al comma 3, sostituire le parole: dentro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
9. 1. Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

      Al comma 1, sopprimere le parole da: fuori dell'orario di servizio, fino a: articolo 10.
9. 2. Orfini.

      Al comma 1, dopo la parola autorizzati, aggiungere le seguenti: dai comandanti delle unità o dei reparti interessati.
9. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Al comma 3, sostituire la parola tre con la seguente: sei.
9. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
9. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 10.

      Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
          a) anche in uniforme, nei locali diversi messi gratuitamente a disposizione dalla stessa per lo svolgimento delle consuete attività funzionali.

      Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dieci ore annue individuali, con le seguenti: dodici ore annue individuali Pag. 127e comunque nel limite massimo complessivo di cui all'articolo 9, comma 1,.
10. 1. Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

      Al comma 2, dopo le parole: previa comunicazione, aggiungere le seguenti: con almeno cinque giorni di anticipo.
10. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni.
10. 3. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 11.

      Al comma 1, sostituire le parole: di settore, con le seguenti: di comparto. e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95/20.

      Conseguentemente:
          ai commi 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dei corpi di polizia, con le seguenti: delle Forze di polizia;
          al comma 4, lettera b), sostituire le parole: per i corpi di polizia, con le seguenti: per le Forze di polizia.
11. 1. Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

      Al comma 5, dopo le parole: in quanto compatibili, aggiungere le seguenti: limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.
11. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Formano oggetto di concertazione l'impiego del personale, qualora esso investe le materie di contrattazione nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative ed ai permessi.
11. 3. Orfini.

ART. 12.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Obblighi delle amministrazioni)

      1. Le iniziative, che modificano il rapporto d'impiego del personale militare in servizio, in particolare con riferimento alle direttive interne di Forza armata o di Forza di polizia ad ordinamento militare di appartenenza, ovvero le direttive di carattere generale, direttamente o indirettamente riguardanti la condizione lavorativa, incluse nelle materie di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono negoziate tra le amministrazioni competenti e le associazioni professionali a carattere Pag. 128sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.
      2. Le iniziative, di cui al comma 1, sono disciplinate secondo le modalità concordate nell'ambito degli accordi di contrattazione previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195 e dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95.
12. 1. Misiti, Rizzo, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle Associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le caserme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali.
12. 2. Orfini.

ART. 13.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Rappresentatività)

      1. Ai fini delle attività e competenze specificamente individuate dalla presente legge, sono considerate rappresentative a livello nazionale le associazioni professionali a carattere militare con i requisiti di cui all'articolo 1, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinarne la rappresentatività.
13. 1. La Relatrice.

      Al comma 1, sostituire la parola: 5 con la seguente: 4.

      Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 3 con la seguente: 2.
13. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Al comma 1 sostituire le parole da: iscritti almeno pari al 5 per cento fino a: ogni categoria, rilevata con le seguenti: mille iscritti, rilevati.
13. 3. Dall'Osso.

      Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria con le seguenti: almeno pari al 3 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare.
13. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

      Al comma 1, sostituire le parole: al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria con le seguenti: per i sindacati interforze, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 3 per cento della somma delle forze effettive delle Forze Armate o dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare eventualmente rappresentate nel sindacato medesimo,.
13. 5. Orfini.

      Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel caso di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di natura interforze, le percentuali di cui al periodo precedente sono tutte ridotte di un punto.
13. 6. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

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ART. 14.

      Al comma 1, dopo la parola: elettive, aggiungere la seguente: direttive.

      Conseguentemente:
          alla lettera a), sopprimere le parole: della correttezza formale e i doveri e sopprimere, in fine, le parole da:, dal grado fino a: istituzionale;
          alla lettera d), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.
14. 1. Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giovanni Russo.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      2. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.
      3. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.
14. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

      Aggiungere in fine i seguenti articoli:

Art. 14-bis.
(Distacchi sindacali)

      1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.
      2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio, La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
      3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
      4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
      5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo Pag. 130ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.
(Permessi sindacali)

      1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
      2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n.  400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
      3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
      4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
      5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
      6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
      7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.Pag. 131
      8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-quater.
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

      1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
      2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
      3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-ter – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-ter.
14. 01. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 15.

      Sopprimere il comma 3.
15. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Aggiungere in fine i seguenti commi:
      3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.
      3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.
15. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 16.

      Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi.

      Conseguentemente al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) semplificare e rendere più efficienti le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché un secondo Pag. 132livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
          al comma 4, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi;
          al comma 4, sostituire le parole: corpo di polizia, con le seguenti: Forza di polizia.
16. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Giovanni Russo.

      Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
16. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Al comma 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centocinquanta.
16. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Sopprimere il comma 4.
16. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
16. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Procedure di raffreddamento e conciliazione)

      1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a procedura di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di cui al presente comma sono:
          a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, i ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare;
          b) in caso di conflitto di livello regionale o territoriale, il Comando Regione Militare di Forza armata, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro della Difesa per l'Arma dei Carabinieri, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

      2. Nel caso di controversia nazionale, i Ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, ovvero le autorità politiche da essi delegate, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale richiesta di procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione. I medesimi soggetti possono chiedere alle parti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo Pag. 133di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale si considera comunque espletato.
      3. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di livello regionale o territoriale, i soggetti di cui alle lettere a) e b), comma 1, provvedono alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
      4. Il tentativo di conciliazione si considera altresì esplicato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, decorrente dalla formale comunicazione scritta della richiesta di avvio della procedura.
      5. Il periodo di espletamento della procedura conciliativa, prevista al comma 2, ha durata massima di sei giorni lavorativi consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 4. La procedura disciplinata al comma 3 ha una durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.
      6. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 1 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato allo Stato Maggiore della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessata dalla procedura medesima.
      7. Se la conciliazione riesce, il verbale indica le motivazioni. In caso di esito negativo, il verbale riporta le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.
      8. Nel tentativo di conciliazione, di cui al presente articolo, le parti possono essere assistite da soggetti di comprovata competenza tecnico giuridica. Le amministrazioni della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessate dalla procedura, individuano i soggetti di cui al presente comma tra il personale militare in servizio presso l'amministrazione medesima.
16. 01. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Giovanni Russo.

ART. 17.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Giurisdizione)

      1. Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incida non solo sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari ricorrente ma anche su situazioni giuridiche soggettive di carattere individuale, comprese le pretese di natura patrimoniale consequenziale.
      2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.
      3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti.».
      4. Le controversie di cui al comma precedente, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte, su istanza unilaterale delle parti interessate, mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
      5. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente Pag. 134dal valore della causa, di un contributo unificato in misura fissa pari a euro seicentocinquanta.
      6. Gli onorari liquidati dal Collegio arbitrale non possono, in ogni caso, essere superiori alla metà di quelli previsti dalle tabelle dei parametri forensi, allegate al decreto ministeriale 10 marzo 2014 n.  55, e successive modificazioni.
17. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Giovanni Russo.

      Al comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 2.
17. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

      Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.  300, le controversie di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione degli organi giurisdizionali militari. Le controversie di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione ordinaria.
17. 4. Orfini.

      Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si applica il rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del Titolo V del Libro Quarto e le relative Norme di attuazione, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, recante il codice del processo amministrativo.
17. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
      3-bis. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 3, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.  165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.  300.
17. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 18.

      Al comma 2, sopprimere le parole da: e comunque, fino alla fine del periodo.

      Conseguentemente:
          sostituire il comma 3, con il seguente:
      «3. Allo scopo di garantire una piena funzionalità della presente legge e dell'effettiva capacità di operare da parte delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, il Governo entro due armi dalla promulgazione può adottare uno o più decreti correttivi.»;
          sopprimere il comma 4.
18. 1. Giovanni Russo, Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza Pag. 135effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.
18. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per i sindacati interforze, è ridotta al 2 per cento.
18. 3. Orfini.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      4-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
18. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

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