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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Art. 1.
(Documenti segreti)

      1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 18, comma 5, del regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
      2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
          a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 5, comma 1 e 2 della legge istitutiva);
          b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 5 del regolamento interno);
          c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 5, comma 2, della legge istitutiva e articolo 13, comma 2, del regolamento interno);
          d) scritti anonimi (articolo 18, comma 5, del regolamento interno);
          e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
          f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.
(Documenti riservati)

      1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
      2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
          a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;Pag. 190
          b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
          c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.
(Atti liberi)

      1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

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ALLEGATO 2

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO NELLA XVII LEGISLATURA

      La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario,
          preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto, seguendo la prassi consolidata per le Commissioni parlamentari d'inchiesta, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII legislatura, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVII legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, delibera:
              1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;
              2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVII Legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli;
              3) di dare mandato ai militari del Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari di Inchiesta della Guardia di Finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XVIII Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

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