Scarica il PDF
CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2020
353.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.  117. Atto n.  157.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XII Commissione,
          esaminato, nelle sedute del 20 febbraio, del 4 marzo, del 22 e del 23 aprile 2020, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.  117 (Atto n.  157);
          tenuto conto dei contributi acquisiti attraverso le audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione nonché della documentazione inviata dai soggetti che non hanno potuto prendere parte alle audizioni;
          visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 19 marzo 2020;
          preso atto dei rilievi espressi dalle Commissioni IV e X, in data 23 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;
      considerato che:
          lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n.  117 (legge di delegazione europea 2018), concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione in generale;
          il provvedimento è volto altresì al riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.  117;
          lo schema in oggetto, per il suo contenuto, è idoneo ad avere un impatto rilevante in merito sia al funzionamento delle strutture sanitarie e ai costi di gestione per i servizi sanitari resi all'utenza che alla protezione dei pazienti, dei lavoratori e della popolazione;
          ravvisata, in ogni caso, l'esigenza di apportare miglioramenti al testo del provvedimento in oggetto attraverso modifiche puntuali, elaborate sulla base dell'istruttoria svolta,

Pag. 36

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
      con le seguenti osservazioni:
          a) all'articolo 7, comma 1, numero 121, ai fini di una migliore comprensione della definizione di responsabile di impianto radiologico, si chiarisca che l'odontoiatra che sia anche esercente può continuare ad assumere il ruolo di «responsabile di impianto radiologico» in relazione a qualsiasi attrezzatura radiologica utilizzata nella sua attività complementare. Si suggerisce, pertanto, la seguente riformulazione: «Responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l'indagine clinica. Può assumere il ruolo di responsabile di impianto radiologico anche il medico odontoiatra che non sia esercente, limitatamente ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 kV, nell'ambito della propria attività complementare»;
          b) l'articolo 17, comma 6, concerne le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon nell'aria. Considerata l'esigenza fondamentale della tutela della salute pubblica, si reputa importante prevedere che le attività di misura non siano demandate dall'esercente direttamente a servizi esterni di dosimetria senza una certificazione da parte del professionista competente, essendo quest'ultimo sottoposto anche a norme etiche e deontologiche proprie della professione;
          c) gli articoli 37 e 42 dello schema estendono alle apparecchiature radiogene (che sono oggetti del tutto inerti se non connessi alla rete elettrica) una serie di obblighi a carico dei soggetti che ne fanno produzione, importazione o commercio, che sono attualmente previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n.  230 del 1995 esclusivamente in relazione alle materie radioattive o alle apparecchiature che contengano tali materie, e che non riguardano invece le apparecchiature radiogene. L'estensione di tali obblighi alle apparecchiature radiogene, orientata a un maggiore controllo da parte delle autorità competenti, non trova altresì fonte nella direttiva da recepire né nella legge di delegazione, che al criterio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), si riferisce letteralmente alle sole «sorgenti radioattive», e appare di fatto andare in direzione contraria al criterio di cui alla lettera h), sulla semplificazione delle procedure autorizzative. Pertanto, considerato che tutte le attrezzature radiogene medico-radiologiche sono in primis dei dispositivi medici, già sottoposti a uno stretto regime tecnico-giuridico di controllo del mercato a livello europeo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che coloro che producono, importano o commercializzano attrezzature radiogene medico-radiologiche, ricadenti sotto le direttive europee di settore sui dispositivi medici (in particolare, la direttiva 93/42/CEE, recepita con decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46), siano esonerati dai nuovi obblighi di cui agli articoli 37 e 42 dello schema;
          d) l'articolo 48 dello schema, introdotto sempre in relazione al criterio di delega di cui al comma 1, lettera c), prevede per gli esercenti, quindi anche per tutte le strutture sanitarie, nuovi obblighi di registrazione e comunicazioni sistematiche all'Ispettorato nazionale per la Sicurezza nucleare e la Radioprotezione (ISIN), secondo modalità da questo definite, di dati e informazioni sulle sorgenti e attrezzature impiegate. Si tratta di informazioni che vengono sostanzialmente già regolarmente trasmesse dalle strutture sanitarie al Ministero della salute e all'INAIL – ai sensi, rispettivamente, del decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n.  1055 – attraverso la compilazione on-line di complessi format predefiniti. Pertanto, al fine di non gravare le strutture sanitarie, in ragione della loro Pag. 37specificità, di nuovi oneri burocratici non sostanziali, ma dall'impatto organizzativo significativo, valuti il Governo l'opportunità di rinviare la definizione specifica del tipo di informazioni e delle modalità di trasmissione all'ISIN da parte delle strutture sanitarie attraverso l'adozione di un apposito accordo Stato-regioni, senza imporre alle predette strutture alcun onere ulteriore, anche considerata la situazione di emergenza in cui si trovano;
          e) l'articolo 128, comma 4, sembra impedire ai dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale (SSN) con il profilo di fisico di svolgere le funzioni di esperto di radioprotezione come accade nella stragrande maggioranza delle strutture del SSN. Ciò comporterebbe, ove fosse riconosciuta un'interpretazione restrittiva, per gli esercenti del SSN la necessità di avvalersi di consulenti esterni, con un inutile aggravio di spese e perdita di efficacia, a discapito della sicurezza dei lavoratori;
          f) considerato che, in base alla normativa vigente, il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) è un professionista sanitario formato e abilitato alla conduzione ottimizzata di indagini radiologiche e, più in generale, di diagnostica per immagini e radiotrattamenti, appare necessario apportare all'articolo 159 le seguenti modifiche: al comma 12, andrebbero espunte le parole «Fermo restando quanto previsto al comma 3», per evitare che il regime di esercizio delle attività proprie del TSRM possa essere modificato da linee guida nazionali (come previsto al comma 3 dell'articolo 159); dovrebbe essere riformulato il comma 14 nei termini seguenti: «L'esercente assicura che professionisti sanitari possano partecipare agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche in modo graduale, secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite». Appare altresì necessario, nell'ambito del punto 4 dell'allegato XXVI, riformulare come segue la previsione di effettuazione congiunta, da parte del TSRM e del medico specialista in radiodiagnostica, della valutazione della tecnica radiologica adottata: «La valutazione della tecnica radiologica adottata deve essere effettuata da un medico specialista in radiodiagnostica e da un tecnico sanitario di radiologia medica, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità professionali»;
          g) l'articolo 205, comma 6, prevede come autonoma fattispecie di reato l'inosservanza di prescrizioni dettate dall'amministrazione competente relativamente alle pratiche di cui all'articolo 24, soggette a nulla osta. Al riguardo, si ravvisa un'incongruenza tra la disciplina sanzionatoria e la mancanza di una specifica disciplina del sistema dei controlli in materia di pratiche soggette a notifica, che appare pertanto opportuno integrare;
          h) l'Allegato 1 prevede una sostanziale conformità alla direttiva sui livelli di esenzione indicati nella Tabella I-1A, mentre appare difforme sui livelli di allontanamento indicati nella Tabella I-1B sia per i livelli espressi in termini di concentrazione, sia per l'introduzione di livelli di allontanamento in termini di radioattività totale, non previsti dalla direttiva medesima. Si reputa, pertanto, necessario sopprimere la Tabella I-1B e, conseguentemente, applicare i valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A, per i livelli di esenzione, anche con riferimento ai livelli di allontanamento.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il taso BACK del browser