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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 maggio 2020
367.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03967 Brescia ed altri: Sulla necessità di un intervento normativo volto all'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo ai fini del riconoscimento dei benefìci previsti dalla legge 3 agosto 2004, n.  206.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

      nell'interrogazione si fa riferimento al tragico episodio della morte dell'agente scelto Pasquale Apicella, avvenuta a Napoli lo scorso 27 aprile, durante l'inseguimento di una banda di rapinatori.
      Prima di rispondere ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti consentitemi di esprimere, a nome mio e di tutto il Governo, il più profondo cordoglio per la sua morte e manifestare solidarietà alla sua famiglia, colpita da una così immane tragedia. Nel contempo, desidero rinnovare i sentimenti di riconoscenza per il quotidiano impegno di tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine al servizio dei cittadini.
      Lo scorso 27 aprile alcuni agenti del Commissariato San Carlo Arena di Napoli sono intervenuti in via Abate Minichini, nei pressi della banca Crédit Agricole, dove quattro persone cercavano di asportare un apparecchio ATM. Alla vista della Volante, i malviventi sono fuggiti e mentre uno di loro riusciva a dileguarsi gli altri sono saliti a bordo di un'autovettura e, procedendo contromano, hanno speronato l'auto della Polizia.
      Nel frattempo è arrivata sul posto anche una pattuglia del commissariato Secondigliano che veniva deliberatamente tamponata dai fuggitivi nella parte anteriore sinistra. A seguito dello scontro, due di essi, rimasti feriti, sono stati arrestati per omicidio volontario, tentata rapina e ricettazione.
      L'Agente scelto Pasquale Apicella, autista della Volante, a causa del violento impatto ha purtroppo perso la vita, mentre il collega che gli sedeva accanto è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove gli sono state riscontrate varie contusioni.
      Le indagini svolte hanno permesso di identificare gli altri complici che sono stati rintracciati poco dopo all'interno del campo rom «Ponte Riccio» di Giugliano e sottoposti a fermo di indiziato di delitto, emesso dal Pubblico Ministero.
      Passando ai quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, in relazione alla invocata equiparazione delle vittime del dovere a quelle di terrorismo, evidenzio come già da tempo la tematica sia all'attenzione del Ministero dell'interno.
      Le vittime del terrorismo, difatti, hanno diritto ad una serie di provvidenze peculiari non solo di natura economica, ma anche di natura previdenziale, fiscale e sanitaria, molte delle quali non sono riconosciute alle vittime del dovere.
      L'introduzione poi di principi di diritto da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.  10791 del 2017) ha notevolmente inciso sull'applicazione della normativa di settore.
      Diversamente da quanto previsto nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, la citata pronuncia ha stabilito che il riconoscimento del diritto di vittima del dovere agli appartenenti alle Forze di polizia, che abbiano riportato ferite e lesioni in determinate attività di servizio, debba prescindere dal criterio del «rischio superiore» rispetto a quello insito nelle Pag. 15ordinarie funzioni istituzionali. Ciò ha determinato una sovrapposizione tra le due ben distinte figure di vittima del dovere e deceduto o infortunato per lesioni riconosciute come dipendenti da causa di servizio e, di conseguenza, un moltiplicarsi di soggetti riconosciuti come vittime del dovere.
      Al fine di effettuare una ricognizione delle problematiche volte alla predetta equiparazione, è stato istituito presso il Ministero dell'interno, un Tavolo tecnico presieduto dal «commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti», finalizzato a coordinare le diverse Amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di azioni criminose, approfondendo la specifica problematica dell'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo.
      Si tratta di un tema complesso, anche per la molteplicità delle fattispecie che vengono prese in considerazione.
      Ritengo opportuno ricordare che sono state presentate in Parlamento alcune proposte di legge in materia, come hanno ricordato gli onorevoli interroganti.
      L'esigenza di un intervento di generale riassetto normativo risulta quindi evidente e condivisibile, soprattutto in considerazione dei profili di frammentarietà e disorganicità delle diverse disposizioni normative esistenti.
      Il Ministero dell'interno seguirà pertanto con attenzione il percorso delle iniziative legislative all'esame del Parlamento, offrendo al riguardo ogni utile contributo.

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ALLEGATO 2

5-03968 Magi ed altri: Sulla necessità di provvedimenti volti a consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini in quarantena in occasione delle consultazioni elettorali previste nel 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

      il quadro normativo attuale prevede l'ammissione al voto domiciliare solo per determinate, particolari categorie di elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile», anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico organizzati dai comuni per consentire agli elettori con handicap di raggiungere il seggio elettorale.
      Il voto domiciliare è previsto, inoltre, per gli elettori «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
      In questi casi, opera un seggio distaccato – il cosiddetto seggio volante – formato da 3 dei 6 componenti del seggio ordinario competente per territorio, che si recano presso il domicilio dell'elettore.
      In tale contesto va rilevato che «in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza.
      Il provvedimento ha disposto misure di carattere straordinario e urgente, volte a fronteggiare e contenere possibili situazioni di rischio per la collettività che hanno inciso necessariamente sull'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti a tutela del preminente diritto alla salute pubblica.
      Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini posti in quarantena, quindi, non può prescindersi dalle valutazioni dei competenti organismi sanitari e dalle vigenti disposizioni finalizzate a contenere la diffusione del virus Covid-19, soprattutto mediante la limitazione dei contatti interpersonali.
      Si tratta, infatti, di una categoria di elettori «a rischio» proprio per il possibile pericolo di contagio cui sarebbero esposti i componenti del cosiddetto seggio volante.
      Allo stato, dunque, va evidenziato che l'ipotesi prospettata dagli interroganti implica ulteriori oneri organizzativi ed economici a carico dei comuni cui compete l'allestimento e la funzionalità dei seggi elettorali.
      Ciò potrebbe comportare possibili difficoltà a trovare disponibilità da parte dei componenti dei seggi a entrare in contatto con gli elettori in quarantena, considerato l'obbligo del distanziamento sociale e il comprensibile timore di contagio.
      Inoltre, i comuni dovrebbero fornire ai 3 componenti del seggio volante i dispositivi di protezione individuale adeguati alla situazione e mezzi per spostarsi di capienza idonea per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale.
      Sempre a carico dei comuni graverebbero le conseguenti e indispensabili misure Pag. 17di igienizzazione e sanificazione delle sezioni elettorali al rientro dei componenti del seggio volante.
      Le operazioni che ho appena citato dovrebbero, altresì, essere ripetute tutte le volte in cui si raccoglie un voto domiciliare, tenuto conto dell'elevato rischio di trasmissibilità del contagio.
      Per quanto attiene, infine, alla finestra temporale attualmente prevista per la domanda di ammissione al voto domiciliare, ovvero il periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, ricordo che trattasi di un termine ordinatorio e quindi i comuni possono decidere di accogliere le domande anche in un momento successivo, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.
      Concludo assicurando che, ferma restando l'evoluzione al momento non prevedibile della situazione emergenziale determinata dalla pandemia in atto, derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Ministero dell'interno valuterà tutte le misure necessarie a bilanciare l'esercizio di due diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione ovvero il diritto di voto (anche per gli elettori posti in quarantena) e il diritto alla salute della collettività.

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ALLEGATO 3

5-03969 Iezzi ed altri: Sulle iniziative di competenza volte ad assicurare, nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

      con l'interrogazione all'ordine del giorno gli Onorevoli interroganti, pongono all'attenzione del Governo il tema delle manifestazioni di protesta partecipate da imprenditori e commercianti che si sono svolte nei giorni scorsi in molte città italiane, chiedendo di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere per disporre l'annullamento delle sanzioni irrogate a carico di alcuni dei partecipanti.
      Chiedono, inoltre, quali siano le misure adottate dal Governo per garantire, anche durante il periodo dell'emergenza coronavirus, l'esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero garantita dall'articolo 21 della Carta Costituzionale.
      Dalle segnalazioni pervenute al Ministero dell'interno, da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, si evince che dal 1o all'11 maggio scorso si sono svolte, in ambito nazionale, complessivamente 65 iniziative di piazza promosse da appartenenti ai settori del commercio e dell'imprenditoria colpiti dalla crisi connessa all'emergenza epidemiologica in atto, in segno di protesta contro i provvedimenti governativi di sospensione delle attività lavorative.
      Delle 65 manifestazioni di dissenso, 19 si sono registrate nella giornata di lunedì 4 maggio scorso, in occasione della ripresa delle attività produttive stabilita con decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020.
      Dall'analisi dei dati in possesso emerge che le manifestazioni in argomento si sono svolte in 43 province prevalentemente sotto forma di sit-in o flash-mob estemporaneo.
      Con particolare riferimento a quanto avvenuto a Roma, si segnala che nella sola giornata del 4 maggio si sono tenute 2 manifestazioni, nel corso delle quali 14 persone sono state sanzionate amministrativamente e deferite all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 18 del T.U.L.P.S., per manifestazione non autorizzata.
      Analoga iniziativa di protesta si è svolta il successivo 6 maggio anche a Milano, ove 15 persone sono state sanzionate amministrativamente per violazione del divieto di assembramento.
      Da una ricognizione effettuata in altre dieci province, sulla base dei dati forniti dalle Questure competenti, è emerso che le manifestazioni di protesta degli esercenti si sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente e che, pertanto, non sono state contestate violazioni da parte delle Forze di polizia.
      Ciò premesso, va rilevato che nelle occasioni in cui sono intervenute, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali di controllo, le Forze di polizia si sono sempre limitate ad applicare la normativa vigente volta a garantire il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 a tutela della salute dell'intera collettività e dunque per il loro operato non può ravvisarsi alcuna ingiusta compressione del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

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ALLEGATO 4

5-03970 Sisto ed altri: Sulle iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto delle regole di profilassi sanitaria in occasione delle consultazioni elettorali previste per il 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

      gli onorevoli interroganti, in relazione alle consultazioni elettorali amministrative e regionali previste per l'anno in corso, chiedono al Ministro dell'interno quali misure intenda adottare al fine di assicurare il rispetto delle regole di profilassi sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica in atto.
      Al riguardo, va preliminarmente rammentato che, in conseguenza dell'insorgere di patologie derivanti da «agenti virali trasmissibili», con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio scorso 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza con misure di carattere straordinario ed urgente volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
      Si sono poi succeduti diversi provvedimenti con i quali, tra l'altro, sono state prescritte le regole di profilassi sanitaria in relazione a diversi ambiti, in primis il distanziamento sociale, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, l'accurata igiene delle mani e la sanificazione e igienizzazione dei locali.
      Come noto, il 4 maggio è iniziata la cosiddetta fase 2, ovvero quella di graduale riapertura delle attività sospese, in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico: fase 2 che si basa, tra l'altro, sul rafforzamento del distanziamento sociale e delle misure igienico-sanitarie.
      Con decreto del 30 aprile scorso il Ministero della salute ha definito le attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2. Il monitoraggio si fonda su indicatori e criteri per la fase di transizione che consentiranno una valutazione del rischio al fine di verificare se le condizioni siano tali da richiedere una revisione delle misure adottate.
      Per quanto concerne più specificatamente le misure da adottare per garantire il rispetto delle regole di profilassi sanitaria, in relazione alle prossime tornate elettorali, si rappresenta che per le consultazioni amministrative, ferme restando le cennate misure di contenimento, ulteriori specifiche disposizioni di profilassi, da contestualizzare rispetto alla situazione contingente per contenere la diffusione del virus, non possono che essere rimesse alle necessarie valutazioni dei competenti organismi sanitari, anche con riguardo ai seggi elettorali.
      Per quanto riguarda, invece, le consultazioni regionali va evidenziato che la fissazione della data e lo svolgimento delle elezioni rientrano nella sfera dell'autonomia regionale.
      Su un piano più generale il Ministero della salute ha assicurato che la valutazione del rischio sanitario continuerà ad essere aggiornata settimanalmente, valutando la probabilità di infezione, per ciascuna regione e provincia autonoma, tramite un'apposita cabina di regia cui parteciperanno regioni, province autonome e Istituto Superiore di Sanità.
      Tutte le informazioni disponibili sono soggette quindi a continua revisione in base alle nuove evidenze scientifiche e all'evoluzione epidemiologica.

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ALLEGATO 5

5-03971 Fornaro: Sui criteri per la concessione del nulla osta al trasferimento dei segretari comunali presso altre amministrazioni dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

      prima di entrare nel merito della questione posta dall'interrogante va preliminarmente evidenziato che l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali presenta, allo stato, una carenza di iscritti che determina delle criticità soprattutto in riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.
      In tale contesto, dunque, è necessario responsabilmente valutare le richieste di trasferimento dei segretari comunali e provinciali, conciliando le opposte esigenze che sottendono l'esame di ogni istanza: da un lato, l'aspettativa del segretario di poter maturare esperienze professionali anche in amministrazioni diverse rispetto a quella di appartenenza; dall'altro, la necessità di dover comunque assicurare livelli minimi di servizio nei confronti di comuni e province.
      Va anche evidenziato che l'istituto della mobilità volontaria del pubblico dipendente – disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo n.  165 del 2001 – subordina il trasferimento volontario del lavoratore al previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, a fronte di un'istanza di mobilità, l'amministrazione è tenuta ad accertare, ex lege, la compatibilità del trasferimento con le proprie preminenti esigenze organizzative e di gestione.
      Nell'ambito del descritto quadro normativo, con circolare del Ministero dell'interno dello scorso 4 febbraio sono stati definiti, in un'ottica di piena trasparenza, i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento volontario dei segretari comunali e provinciali, rafforzandone il legame con le esigenze organizzative e di gestione dell'Albo, sia a livello territoriale che nazionale.
      Tenuto conto che l'Albo nazionale è articolato, in sezioni regionali, il diniego o l'assenso al transito di un segretario nei ruoli di altra pubblica amministrazione è rilasciato all'esito di un articolato procedimento.
      Sul presupposto, infatti, che una consapevole valutazione non possa prescindere da un obiettivo apprezzamento di merito di ogni singolo caso, l'istruttoria delle richieste di mobilità contempla una fase preliminare svolta dall'Albo regionale, in quanto più direttamente in grado di valutare le implicazioni e le possibili criticità operative derivanti dall'eventuale accoglimento dell'istanza; ciò, in relazione alla funzionalità degli enti locali compresi nel relativo ambito territoriale.
      Il processo valutativo si conclude, quindi, con un più ampio apprezzamento svolto dall'Albo nazionale che, sulla scorta delle considerazioni tenute a livello locale, esprime l'unitaria e sintetica valutazione delle esigenze di funzionamento dell'amministrazione, ponderando, tra gli altri, i possibili processi di mobilità infra-regionale dei segretari, nonché i tempi di reclutamento di nuovi iscritti.
      È dunque evidente che la citata carenza di segretari, particolarmente avvertita in taluni ambiti territoriali, va tenuta in debito conto in sede di valutazione delle istanze. Soprattutto in quei contesti gli iscritti, anche se già titolari di enti più Pag. 21popolosi, possono utilmente contribuire all'obiettivo di assicurare la copertura delle sedi vacanti dei comuni più piccoli, spesso privi di titolare, mediante il conferimento di incarichi di reggenza a scavalco.
      In relazione ai dati richiesti dall'interrogante, si rappresenta che i nulla osta al trasferimento dei segretari comunali ad altre amministrazioni rilasciati dal 1o gennaio 2019 alla data odierna, risultano complessivamente pari a 30 unità, di cui 9 nel corrente anno.
      Nell'avviarmi alla conclusione, mi preme evidenziare come il Governo è intervenuto di recente con specifiche misure normative finalizzate proprio a superare le criticità derivanti dalle carenze in organico, prevedendo altresì una semplificazione delle procedure di reclutamento dei segretari stessi. Con la legge n.  8 del 28 febbraio 2020, è stata, infatti, prevista la riduzione della durata del corso-concorso di formazione (da 18 a 6 mesi) e del tirocinio pratico (da 6 a 2 mesi), riduzione che si applica anche alle procedure di reclutamento in corso.
      Per i piccoli comuni – ove si registra la maggior carenza di segretari – è stata introdotta la possibilità di conferire le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo di un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
      È stata prevista poi la possibilità di riservare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni una quota dei posti del concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso.
      Da ultimo è stata disposta l'istituzione di una sessione aggiuntiva al concorso COA 6, destinata a 223 borsisti e finalizzata all'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
      Oltre a tale procedura, nell'ottica di assicurare con regolarità nuove iscrizioni all'Albo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019 è stato autorizzato l'avvio di un'ulteriore selezione, relativa al settimo corso-concorso (COA 7), finalizzata all'assunzione 171 nuovi segretari comunali.

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ALLEGATO 6

5-03972 Ceccanti ed altri: Sulla possibilità di destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie per la violazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 agli operatori delle Forze di polizia che abbiano contratto il virus riportando danni permanenti e ai loro familiari contagiati.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

      per garantire l'osservanza dei provvedimenti governativi connessi all'emergenza epidemiologica in atto sono stati predisposti dai Prefetti articolati dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, affidati alle Forze di polizia, con il concorso, in talune province, di personale delle Forze armate appartenente al contingente dell’«Operazione strade sicure».
      Dai dati in possesso del Ministero dell'interno risulta che, su base nazionale, dal 10 marzo al 12 maggio scorso sono state controllate 14.110.461 persone, di cui:
          322.842 sanzionate amministrativamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19 per il mancato rispetto delle misure di contenimento;
          116.428 denunciate dal 10 al 25 marzo 2020 per la violazione dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);
          939 denunciate per violazione dell'obbligo della quarantena.

      Nello stesso periodo, ovvero dal 10 marzo al 12 maggio scorso, sono stati effettuati controlli anche su 5.439.646 esercizi commerciali nell'ambito dei quali:
          6.657 titolari sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi del predetto articolo 4 del decreto-legge n.  19 del 2020;
          2.621 sono stati denunciati dal 10 al 25 marzo 2020 per la violazione dell'articolo 650 del codice penale.

      Con riferimento ai controlli effettuati su persone alla guida di autoveicoli, risulta che, dal 12 marzo al 12 maggio 2020, ne sono stati effettuati dalla Polizia Stradale complessivamente 544.832, di cui 272.863 in ambito autostradale e 271.969 sulla viabilità ordinaria.
      Quanto alla possibilità, prospettata dagli onorevoli interroganti, di destinare una quota dei proventi delle violazioni suddette ad iniziative di solidarietà nei confronti degli operatori delle Forze di polizia, che per causa di servizio abbiano contratto il virus e abbiano riportato danni permanenti, si condivide l'intento anche se, al momento, la normativa vigente non dispone in tal senso.
      L'Amministrazione dell'interno, al riguardo, manifesta sin da subito la disponibilità per ogni utile approfondimento.

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ALLEGATO 7

5-03973 Prisco ed altri: Sull'opportunità di estendere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 che consentono il ricorso alla didattica a distanza per i corsi di formazione e per quelli a carattere universitario destinati al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

      in relazione alla tematica segnalata dagli onorevoli interroganti, si rappresenta che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile scorso all'articolo 1, comma 1, lettera p), è stata introdotta una norma di carattere transitorio che consente alle Forze di polizia e alle Forze armate, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, di rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del relativo personale.
      Tale disposizione è limitata ai corsi in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020. Per gli stessi è previsto anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.
      Come rilevato dagli onorevoli interroganti la norma in esame non prevede anche il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      Al riguardo, occorre precisare che, alla data del 9 marzo scorso, erano in corso di svolgimento l'87o e l'88o corso di formazione per allievi Vigili del fuoco – rispettivamente avviati il 7 ottobre e il 23 dicembre 2019 – nonché quello relativo a 41 vicedirettori in prova, presso l'istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      Invero l'Amministrazione dell'interno, già prima dell'entrata in vigore delle richiamate norme, si era posta il problema della salvaguardia dell'attività formativa in corso e, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo dell'11 marzo 2020, aveva inquadrato tale attività fra quelle espletabili a distanza.
      Per ciascuno dei suddetti corsi, che non sono stati sospesi, si è provveduto a rimodulare il relativo programma, con lo sviluppo degli argomenti dalle rispettive residenze dei corsisti. Quindi, al fine di consentire lo svolgimento di procedure formative, garantendo il rispetto delle norme indicate nei provvedimenti sin qui adottati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, detti corsi sono stati riprogrammati con la modalità della formazione a distanza assistita, già sperimentata in passato per l'attuazione di altri corsi di formazione.
      Si precisa, altresì, che tale modalità è stata utilizzata sia per i corsi relativi alle selezioni interne che per quelli connessi alle nuove assunzioni nelle varie qualifiche del personale del Corpo Nazionale, salvaguardando, in tal modo, sia l'esigenza di progressione in carriera del personale già in servizio, sia quella di garantire un costante potenziamento degli organici del Corpo.Pag. 24
      Ciò premesso, in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento anche dei prossimi corsi di formazione per il personale del Corpo nazionale, richiamata dagli Onorevoli interroganti, desidero evidenziare come, proprio in questi giorni, sono state predisposte per l'inserimento nel decreto-legge cosiddetto Rilancio, proposte normative, volte a garantire – oltre alla riduzione del citato corso per i vicedirettori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – la possibilità per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, di rideterminare le modalità di svolgimento, sia delle procedure assunzionali che dei prossimi corsi di formazione, assicurando le necessarie condizioni di sicurezza, derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

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ALLEGATO 8

5-03974 Marco Di Maio: Sull'assegnazione del contingente dei Vigili del fuoco all'aeroporto di Forlì, anche ai fini dell'inserimento del predetto aeroporto nella tabella A allegata al decreto legislativo n.  139 del 2006.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

      l'esigenza di giungere alla riapertura dell'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, richiamata dall'Onorevole interrogante, è stata in più occasioni segnalata ai diversi livelli istituzionali competenti, da parte delle rappresentanze politiche ed economiche di quel territorio.
      Al riguardo, ricordo che l'attività di volo commerciale dello scalo aereo, si è conclusa nel corso del 2013 e, contestualmente, è terminata anche la gestione del servizio di salvataggio e antincendio da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
      Il ripristino del servizio antincendio aeroportuale di Forlì da parte del medesimo Corpo nazionale è stato agevolato dall'avvenuta adozione di un provvedimento legislativo che assicura l'adeguato incremento dell'organico del personale.
      Con la legge di bilancio del 27 dicembre 2019, n.  160, è stata incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco di complessive 500 unità, da assumere in un quinquennio, a partire dal 2020, con un contingente iniziale di 60 unità, pari al fabbisogno utile per aprire il distaccamento aeroportuale di Forlì.
      L'avvio del corso di formazione per 710 allievi vigili del fuoco, nel quale sarebbero state ricomprese le 60 unità suindicate, è stato sospeso, come noto, a causa dell'emergenza sanitaria in corso.
      Ciononostante, l'Amministrazione dell'interno si è impegnata ad assicurare le citate unità attraverso l'assegnazione del personale che sta ultimando l'attuale corso di formazione.
      Peraltro, appare opportuno evidenziare come l'operatività del servizio non sia solamente connessa alla concreta disponibilità di adeguate risorse umane da destinare allo stesso, ma anche all'agibilità strutturale e alla funzionalità impiantistica della sede destinata ad ospitare il distaccamento aeroportuale.
      Al riguardo, segnalo che, nello scorso febbraio, sono stati presi impegni da parte della società di gestione per il ripristino funzionale e statico da attuarsi sulla sede all'uopo individuata, le cui tempistiche sono riconducibili alla società stessa.
      Lo scorso 8 maggio il gestore ha comunicato di aver avuto la consegna dell'area di cantiere il 28 aprile 2020. La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo mese di giugno.
      Ribadisco, pertanto, che il riavvio dell'operatività dell'aeroporto in questione risulta, allo stato, strettamente collegato alla conclusione dei lavori di adeguamento della sede destinata ad ospitare il personale dei vigili del fuoco.
      Per ciò che concerne il reinserimento di tale aeroporto nella Tabella A allegata Pag. 26al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139, evidenzio che, a tal fine, si rende necessaria l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
      A questo proposito, informo che, in attesa dell'effettuazione dei sopra richiamati lavori, il Ministero dell'interno ha già provveduto a compiere gli atti procedimentali propedeutici per l'adozione del citato decreto.
      Solo all'esito dell'inserimento dello scalo in argomento nella citata Tabella A, sarà possibile procedere alla formale istituzione del distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco e, successivamente, all'assegnazione del personale alla nuova sede periferica.