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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2020
385.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

      Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
          esaminato il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
          sottolineata l'estrema ampiezza e rilevanza del decreto-legge, che affronta un ambito particolarmente vasto di materie, disponendo un ventaglio molto articolato di misure, finanziarie, fiscali, organizzative, ordinamentali e di semplificazione, unificate dalla finalità imprescindibile di predisporre gli strumenti per consentire il superamento, in tutti i settori, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto quelli economico e sociale;
          evidenziato come le dimensioni, certamente eccezionali, del provvedimento siano giustificati dall'eccezionalità della sfida posta dalla predetta emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle sue conseguenze socio-economiche, che rende indispensabile una risposta forte ed integrata, articolata in una serie di misure di varia natura, al fine di dare risposte concrete alle pressanti esigenze dei cittadini e delle imprese, consentendo in tal modo al Paese di riprendere il cammino di uno sviluppo improntato ai principi di giustizia, equità sociale e sostenibilità ambientale;
          rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile a un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (immigrazione, lettera b); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera e); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera g); norme generali sull'istruzione, lettera n), profilassi internazionale, lettera q); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera s), sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione);
          evidenziato come, a fronte di tale intreccio di competenze, in più occasioni il provvedimento disponga la necessaria attivazione di procedure di concertazione del sistema delle autonomie territoriali, prevedendo nel complesso 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata);
          segnalata a tale ultimo riguardo l'esigenza di assicurare più ampie forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali anche con riferimento ad altre disposizioni del decreto-legge;
          rilevato in particolare come il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge attribuisca Pag. 59al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, organo tecnico, il potere di delegare le proprie funzioni o l'esercizio dei propri poteri, all'organo politico di vertice di una regione, introducendo una previsione che non sembra avere precedenti del quadro normativo vigente;
          rilevato altresì, in relazione al comma 2 dell'articolo 14, concernente la gestione del fondo per le emergenze nazionali e della contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, chiamati a finanziare molte delle misure di contrasto all'emergenza, alcune delle quali anche oggetto di autorizzazione legislativa, come appaia particolarmente limitativa del ruolo del Parlamento nel suo raccordo col Governo, oltre che non convincente sul piano del sistema delle fonti e quindi, più latamente, della forma di governo parlamentare, la previsione che attribuisce la possibilità di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi a un decreto del Ragioniere generale dello Stato;
          segnalato come il comma 14 dell'articolo 103, nel prevedere prevede l'aggravio delle sanzioni sia per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo, dichiarano il falso, sia per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, sembri costituire un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale potrebbe porsi in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale stabilito dell'articolo 27, primo comma, della Costituzione;
          richiamata in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n.  364 del 1988, ha ricordato come l'articolo 27, primo comma, della Costituzione, nel dichiarare che la responsabilità penale è personale, non soltanto presuppone la «personalità» dell'illecito penale ma compendia tutti i requisiti subiettivi minimi d'imputazione;
          rilevato come la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 264, la quale, al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza da COVID-19, riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-novies, comma 1, della legge n.  241 del 1990, possa determinare talune incertezze in sede applicativa, che appare opportuno fugare specificando se si tratti di un'ipotesi autonoma di annullamento d'ufficio del provvedimento,
          considerato che la previsione del comma 8 dell'articolo 265, la quale sembra consentire la modifica, con decreto del Ministro dell'economia, delle autorizzazioni legislative di spesa previste dal provvedimento, risulta problematica dal punto di vista del rispetto del sistema delle fonti in una forma di governo parlamentare, come già segnalato unanimemente dal Comitato per la legislazione nel suo parere sul decreto-legge;
          rilevato come il decreto-legge non affronti alcuni problematiche specifiche, quali:
              superare il contenzioso pendente dinanzi agli organi della Giustizia amministrativa riguardante il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017;
              risolvere la questione della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata, dopo una severa selezione, con decreto del Comandante del Corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, valida inizialmente fino al 31 dicembre 2018 e prorogata fino al 30 settembre 2020;
              far transitare, a domanda, una parte del personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato già assorbito nel Corpo nazionale Pag. 60dei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato;
              prorogare ulteriormente l'Operazione Strade sicure;
              destinare ai Comuni in dissesto finanziario le risorse necessarie per porre in essere interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza di beni immobili di proprietà comunale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;
              prevedere che il termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi nei confronti delle vittime di racket e usura colpite dalla pandemia da COVID-19 decorra contestualmente alla corresponsione in loro favore dell'elargizione prevista dalla legge n.   44 del 1999;
              ampliare la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
              introdurre un Piano organizzativo del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;
              attuare l'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, al fine di valorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
              potenziare il Servizio civile nazionale;
          rilevato inoltre come il provvedimento al momento non affronti la questione della sospensione, per l'anno 2020, dei requisiti reddituali, individuali e familiari, concernenti istanze di acquisto di cittadinanza e altre procedure analoghe, requisiti che appaiono ormai incongrui alla luce delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:
          a) con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, che autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a delegare – per l'attuazione del piano di riorganizzazione per far fronte alle emergenze pandemiche – l'esercizio dei poteri a lui attribuiti a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, il quale agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire tale previsione, anche con riguardo alla tipologia di funzioni che il Commissario può delegare al Presidente della regione e ai casi in cui si verifica tale delega;
          b) sempre con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il procedimento e la tipologia di atto con i quali potrà avvenire tale delega;
          c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare tale previsione, la quale consente di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi attraverso un decreto del Ragioniere generale dello Stato, disponendo invece che si possa procedere in tal senso solo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e prevedendo inoltre che il Parlamento venga informato delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario e dell'eventuale passaggio di risorse tra questa e il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
          d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale dispone che ai volontari di Protezione civile svolgenti attività di lavoro autonomo – i quali percepiscono una delle indennità attribuite a determinate categorie di lavoratori dagli articoli da 27 a 30 del decreto-legge n.  18 del 2020, nonché dall'articolo 84, comma 1, del decreto-legge in esame, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività Pag. 61lavorativa – non si applica quanto disposto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n.  1 del 2018, che riconosce ai volontari di Protezione civile lavoratori autonomi un rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare non solo il comma 1 dell'articolo 84 del decreto – legge, ma anche altri commi del medesimo articolo 84, considerato che anch'essi concernono indennità relative a lavoratori autonomi o a soggetti che potrebbero svolgere nel periodo in oggetto lavoro autonomo, nonché di richiamare anche l'articolo 44 del decreto-legge n.  18 del 2020 e l'articolo 81 del decreto – legge, in relazione a indennità analoghe, previste da essi o dai relativi provvedimenti attuativi;
          e) con riferimento all'articolo 16, il quale reca misure straordinarie di accoglienza e consente di utilizzare temporaneamente i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo, valuti la Commissione l'opportunità di indicare espressamente l'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili, analogamente a quanto previsto dall'articolo 86-bis del decreto-legge n.  18 del 2020;
          f) con riferimento al comma 3 dell'articolo 103, il quale individua i settori di attività cui si applicano le disposizioni le due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, introdotte dal medesimo articolo 103, facendo riferimento, tra l'altro, all’«assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la locuzione «assistenza alla persona per sé stessi»;
          g) con riferimento al comma 7 dell'articolo 103, il quale, tra l'altro, prevede, per le istanze di regolarizzazione dei lavoratori contemplate dall'articolo, il pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'adozione del predetto decreto, anche tenendo conto del termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato al 15 luglio 2020;
          h) con riferimento al comma 14 dell'articolo 103, il quale prevede l'aggravio delle sanzioni sia per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo, dichiarano il falso, sia per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, valuti la Commissione di merito se tale incremento delle sanzioni, tanto amministrative quanto penali, legato alla presentazione da parte del lavoratore dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo, non costituisca un'ipotesi di responsabilità oggettiva, da valutare alla luce del principio di personalità della responsabilità penale dettato dell'articolo 27, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale in merito, come definita a partire dalla sentenza n.  364 del 1988;
          i) con riferimento all'articolo 250, comma 1, il quale prevede l'indizione, entro il 30 giugno 2020, da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), dell'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, prevedendo, tra l'altro, che le prove concorsuali consistano in due prove scritte ed in una prova orale, nel corso della quale «saranno accertate anche le conoscenze linguistiche», valuti la Pag. 62Commissione di merito l'opportunità di chiarire la generica espressione «conoscenze linguistiche»;
          l) con riferimento all'articolo 259, il quale interviene su procedure concorsuali delle Forze armate e di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021, prevedendo, tra l'altro, al comma 2, la rideterminazione delle procedure concorsuali, «anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti», valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la portata dell'eventuale deroga alle disposizioni di settore già vigenti in merito allo svolgimento delle predette procedure concorsuali;
          m) con riferimento al comma 5 dell'articolo 259, il quale prevede che le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni interessate possano svolgersi, in deroga alla sospensione disposta dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n.  18 del 2020, valuti la Commissione di merito se tale deroga non possa ritenersi superflua, considerata la decorrenza del decreto-legge, atteso che la richiamata sospensione di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n.  18 citato si estendeva per sessanta giorni;
          n) con riferimento al comma 2 dell'articolo 260, il quale prevede che le determinazioni circa la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono assunte con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e previa intesa con gli atenei interessati, in caso di corsi a carattere universitario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la portata derogatoria di tali determinazioni;
          o) con riferimento all'articolo 264, comma 1, lettera b), la quale, nel contesto di disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza da COVID-19, riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-novies, comma 1, della legge n.  241 del 1990, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, se la predetta lettera b) individui un'ipotesi autonoma di annullamento d'ufficio, ovvero se preveda un rinvio a tutti i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela delle PA ai sensi dell'articolo 21-novies della legge n.  241 del 1990, fatta eccezione per i ridotti limiti temporali all'esercizio del potere;
          p) con riferimento all'articolo 264, comma 2, lettera a), la quale, nell'inasprire le sanzioni per dichiarazioni mendaci nella presentazione di autocertificazioni, stabilisce anche il «divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni», valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più puntualmente la fattispecie, anche in considerazione del principio di proporzionalità che anche le sanzioni amministrative devono rispettare – alla luce dell'articolo 3 della Costituzione e, per il tramite dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ai sensi della sentenza n.  112 del 2019 della Corte costituzionale;
          q) con riferimento all'articolo 264, comma 2, lettera d), la quale dispone che nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione «non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione», stabilendo inoltre che è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione, Pag. 63valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il perimetro di applicazione della disposizione, sia in relazione alla tipologia dei controlli ai quali si fa riferimento, sia in relazione all'ambito di applicazione, che viene esteso alla produzione non solo di atti e documenti, ma altresì di informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni;
          r) in relazione al comma 8 dell'articolo 265, valuti la Commissione di merito la possibilità di sopprimere la previsione che consente di rimodulare, con decreto del Ministro dell'economia, le autorizzazioni legislative di spesa previste dal provvedimento o, comunque, la possibilità di modificarla con l'introduzione di un parere parlamentare «forte» (ad esempio attraverso la procedura del «doppio parere» parlamentare) su tali rimodulazioni di risorse, secondo quanto già indicato nel parere unanimemente espresso dal Comitato per la legislazione sul decreto-legge;
          s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze anche con riferimento alle seguenti disposizioni:
              articolo 178, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il settore turistico;
              articolo 179, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la promozione del turismo;
              articolo 182, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator;
              articolo 183, comma 2, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il sostegno delle istituzioni culturali (filiera dell'editoria, librerie, musei);
              articolo 184, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali;
              articolo 199, comma 8, laddove si prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per le autorità portuali;
              articolo 225, comma 5, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'economia sui criteri per i mutui ai consorzi di bonifica;
              articolo 226, comma 3, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per la ripartizione del contributo per le zone economiche ambientali;
              articolo 229, comma 1, lettera a), laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente sul bonus mobilità;
              articolo 229, comma 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per l'attuazione delle disposizioni in materia di Mobility Manager;
              articolo 233, commi 3 e 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione delle risorse per servizi per l'infanzia e scuole paritarie;
              articolo 235, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione del fondo per l'emergenza COVID;
              articolo 239, comma 2, laddove si prevede un DPCM di riparto delle risorse del fondo per l'innovazione tecnologica;
          t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di risolvere, nell'ambito del provvedimento, alcune specifiche problematiche ancora irrisolte, prevedendo in particolare di:
          1) superare il contenzioso pendente circa il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale – n.  40 del 26 maggio 2017; Pag. 64
          2) dare soluzione alla questione della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, assorbendo il personale idoneo della graduatoria finale nei ruoli degli assistenti dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, a domanda, previa verifica dei requisiti, e nei limiti della dotazione organica;
          3) mutare la destinazione attribuita ad una parte del personale precedentemente appartenente al Corpo Forestale dello Stato, già assorbito nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo n.  177 del 2016, consentendo a tale personale di transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato;
          4) estendere fino al 31 dicembre 2020 la durata dell'Operazione Strade sicure, prevedendo anche un nuovo piano di impiego del personale impegnato in tale Operazione, al fine di garantire un maggior numero di pattuglie dinamiche, con compiti specifici di garanzia delle regole di distanziamento sociale previste dalla normativa per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
          5) consentire ai Comuni in dissesto finanziario, tramite un apposito finanziamento, di disporre delle risorse necessarie per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di immobili dell'ente locale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;
          6) prevedere che il termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi nei confronti delle vittime di racket e usura colpite dalla pandemia da COVID-19 decorra contestualmente alla corresponsione in loro favore dell'elargizione prevista dalla legge n.   44 del 1999;
          7) ampliare la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n.  108 del 1996;
          8) introdurre un Piano organizzativo del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;
          9) dare attuazione all'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, al fine di valorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia in termini stipendiali sia in termini assunzionali;
          10) dare maggior rilievo al Servizio civile nazionale;
          u) in ragione delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la sospensione, per l'anno 2020, dei requisiti reddituali richiesti per le domande di acquisizione di cittadinanza e per tutte le procedure analoghe;
          v) sempre in ragione delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità di proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU per il 2020.

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ALLEGATO 2

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

PARERE APPROVATO

      Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
          esaminato il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
          sottolineata l'estrema ampiezza e rilevanza del decreto-legge, che affronta un ambito particolarmente vasto di materie, disponendo un ventaglio molto articolato di misure, finanziarie, fiscali, organizzative, ordinamentali e di semplificazione, unificate dalla finalità imprescindibile di predisporre gli strumenti per consentire il superamento, in tutti i settori, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto quelli economico e sociale;
          evidenziato come le dimensioni, certamente eccezionali, del provvedimento siano giustificati dall'eccezionalità della sfida posta dalla predetta emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle sue conseguenze socio-economiche, che rende indispensabile una risposta forte ed integrata, articolata in una serie di misure di varia natura, al fine di dare risposte concrete alle pressanti esigenze dei cittadini e delle imprese, consentendo in tal modo al Paese di riprendere il cammino di uno sviluppo improntato ai principi di giustizia, equità sociale e sostenibilità ambientale;
          rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile a un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (immigrazione, lettera b); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera e); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera g); norme generali sull'istruzione, lettera n), profilassi internazionale, lettera q); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera s), sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione);
          evidenziato come, a fronte di tale intreccio di competenze, in più occasioni il provvedimento disponga la necessaria attivazione di procedure di concertazione del sistema delle autonomie territoriali, prevedendo nel complesso 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata);
          segnalata a tale ultimo riguardo l'esigenza di assicurare più ampie forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali anche con riferimento ad altre disposizioni del decreto-legge;
          rilevato in particolare come il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge attribuisca Pag. 66al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, organo tecnico, il potere di delegare le proprie funzioni o l'esercizio dei propri poteri, all'organo politico di vertice di una regione, introducendo una previsione che non sembra avere precedenti del quadro normativo vigente;
          rilevato altresì, in relazione al comma 2 dell'articolo 14, concernente la gestione del fondo per le emergenze nazionali e della contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, chiamati a finanziare molte delle misure di contrasto all'emergenza, alcune delle quali anche oggetto di autorizzazione legislativa, come appaia particolarmente limitativa del ruolo del Parlamento nel suo raccordo col Governo, oltre che non convincente sul piano del sistema delle fonti e quindi, più latamente, della forma di governo parlamentare, la previsione che attribuisce la possibilità di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi a un decreto del Ragioniere generale dello Stato;
          segnalato come il comma 14 dell'articolo 103, nel prevedere prevede l'aggravio delle sanzioni sia per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo, dichiarano il falso, sia per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, sembri costituire un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale potrebbe porsi in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale stabilito dell'articolo 27, primo comma, della Costituzione;
          richiamata in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n.  364 del 1988, ha ricordato come l'articolo 27, primo comma, della Costituzione, nel dichiarare che la responsabilità penale è personale, non soltanto presuppone la «personalità» dell'illecito penale ma compendia tutti i requisiti subiettivi minimi d'imputazione;
          rilevato come la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 264, la quale, al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza da COVID-19, riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-novies, comma 1, della legge n.  241 del 1990, possa determinare talune incertezze in sede applicativa, che appare opportuno fugare specificando se si tratti di un'ipotesi autonoma di annullamento d'ufficio del provvedimento,
          considerato che la previsione del comma 8 dell'articolo 265, la quale sembra consentire la modifica, con decreto del Ministro dell'economia, delle autorizzazioni legislative di spesa previste dal provvedimento, risulta problematica dal punto di vista del rispetto del sistema delle fonti in una forma di governo parlamentare, come già segnalato unanimemente dal Comitato per la legislazione nel suo parere sul decreto-legge;
          rilevato come il decreto-legge non affronti alcuni problematiche specifiche, quali:
              superare il contenzioso pendente dinanzi agli organi della Giustizia amministrativa riguardante il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017;
              risolvere la questione della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata, dopo una severa selezione, con decreto del Comandante del Corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, valida inizialmente fino al 31 dicembre 2018 e prorogata fino al 30 settembre 2020;
              far transitare, a domanda, una parte del personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato già assorbito nel Corpo nazionale Pag. 67dei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato;
              prorogare ulteriormente l'Operazione Strade sicure;
              destinare ai Comuni in dissesto finanziario le risorse necessarie per porre in essere interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza di beni immobili di proprietà comunale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;
              prevedere che il termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi nei confronti delle vittime di racket e usura colpite dalla pandemia da COVID-19 decorra contestualmente alla corresponsione in loro favore dell'elargizione prevista dalla legge n.   44 del 1999;
              ampliare la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
              introdurre un Piano organizzativo del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;
              attuare l'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, al fine di valorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
              potenziare il Servizio civile nazionale;
          rilevato inoltre come il provvedimento al momento non affronti la questione della sospensione, per l'anno 2020, dei requisiti reddituali, individuali e familiari, concernenti istanze di acquisto di cittadinanza e altre procedure analoghe, requisiti che appaiono ormai incongrui alla luce delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:
          a) con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, che autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a delegare – per l'attuazione del piano di riorganizzazione per far fronte alle emergenze pandemiche – l'esercizio dei poteri a lui attribuiti a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, il quale agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire tale previsione, anche con riguardo alla tipologia di funzioni che il Commissario può delegare al Presidente della regione e ai casi in cui si verifica tale delega;
          b) sempre con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il procedimento e la tipologia di atto con i quali potrà avvenire tale delega;
          c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare tale previsione, la quale consente di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi attraverso un decreto del Ragioniere generale dello Stato, disponendo invece che si possa procedere in tal senso solo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e prevedendo inoltre che il Parlamento venga informato delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario e dell'eventuale passaggio di risorse tra questa e il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
          d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale dispone che ai volontari di Protezione civile svolgenti attività di lavoro autonomo – i quali percepiscono una delle indennità attribuite a determinate categorie di lavoratori dagli articoli da 27 a 30 del decreto-legge n.  18 del 2020, nonché dall'articolo 84, comma 1, del decreto-legge in esame, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività Pag. 68lavorativa – non si applica quanto disposto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n.  1 del 2018, che riconosce ai volontari di Protezione civile lavoratori autonomi un rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare non solo il comma 1 dell'articolo 84 del decreto – legge, ma anche altri commi del medesimo articolo 84, considerato che anch'essi concernono indennità relative a lavoratori autonomi o a soggetti che potrebbero svolgere nel periodo in oggetto lavoro autonomo, nonché di richiamare anche l'articolo 44 del decreto-legge n.  18 del 2020 e l'articolo 81 del decreto – legge, in relazione a indennità analoghe, previste da essi o dai relativi provvedimenti attuativi;
          e) con riferimento all'articolo 16, il quale reca misure straordinarie di accoglienza e consente di utilizzare temporaneamente i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo, valuti la Commissione l'opportunità di indicare espressamente l'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili, analogamente a quanto previsto dall'articolo 86-bis del decreto-legge n.  18 del 2020;
          f) con riferimento al comma 3 dell'articolo 103, il quale individua i settori di attività cui si applicano le disposizioni le due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, introdotte dal medesimo articolo 103, facendo riferimento, tra l'altro, all’»assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la locuzione «assistenza alla persona per sé stessi»;
          g) con riferimento al comma 7 dell'articolo 103, il quale, tra l'altro, prevede, per le istanze di regolarizzazione dei lavoratori contemplate dall'articolo, il pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'adozione del predetto decreto, anche tenendo conto del termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato al 15 luglio 2020;
          h) con riferimento al comma 14 dell'articolo 103, il quale prevede l'aggravio delle sanzioni sia per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo, dichiarano il falso, sia per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, valuti la Commissione di merito se tale incremento delle sanzioni, tanto amministrative quanto penali, legato alla presentazione da parte del lavoratore dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo, non costituisca un'ipotesi di responsabilità oggettiva, da valutare alla luce del principio di personalità della responsabilità penale dettato dell'articolo 27, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale in merito, come definita a partire dalla sentenza n.  364 del 1988;
          i) con riferimento all'articolo 250, comma 1, il quale prevede l'indizione, entro il 30 giugno 2020, da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), dell'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, prevedendo, tra l'altro, che le prove concorsuali consistano in due prove scritte ed in una prova orale, nel corso della quale «saranno accertate anche le conoscenze linguistiche», valuti la Pag. 69Commissione di merito l'opportunità di chiarire la generica espressione «conoscenze linguistiche»;
          l) con riferimento all'articolo 259, il quale interviene su procedure concorsuali delle Forze armate e di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021, prevedendo, tra l'altro, al comma 2, la rideterminazione delle procedure concorsuali, «anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti», valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la portata dell'eventuale deroga alle disposizioni di settore già vigenti in merito allo svolgimento delle predette procedure concorsuali;
          m) con riferimento al comma 5 dell'articolo 259, il quale prevede che le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni interessate possano svolgersi, in deroga alla sospensione disposta dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n.  18 del 2020, valuti la Commissione di merito se tale deroga non possa ritenersi superflua, considerata la decorrenza del decreto-legge, atteso che la richiamata sospensione di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n.  18 citato si estendeva per sessanta giorni;
          n) con riferimento al comma 2 dell'articolo 260, il quale prevede che le determinazioni circa la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono assunte con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e previa intesa con gli atenei interessati, in caso di corsi a carattere universitario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la portata derogatoria di tali determinazioni;
          o) con riferimento all'articolo 264, comma 1, lettera b), la quale, nel contesto di disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza da COVID-19, riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-novies, comma 1, della legge n.  241 del 1990, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, se la predetta lettera b) individui un'ipotesi autonoma di annullamento d'ufficio, ovvero se preveda un rinvio a tutti i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela delle PA ai sensi dell'articolo 21-novies della legge n.  241 del 1990, fatta eccezione per i ridotti limiti temporali all'esercizio del potere;
          p) con riferimento all'articolo 264, comma 2, lettera a), la quale, nell'inasprire le sanzioni per dichiarazioni mendaci nella presentazione di autocertificazioni, stabilisce anche il «divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni», valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più puntualmente la fattispecie, anche in considerazione del principio di proporzionalità che anche le sanzioni amministrative devono rispettare – alla luce dell'articolo 3 della Costituzione e, per il tramite dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ai sensi della sentenza n.  112 del 2019 della Corte costituzionale;
          q) con riferimento all'articolo 264, comma 2, lettera d), la quale dispone che nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione «non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione», stabilendo inoltre che è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione, Pag. 70valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il perimetro di applicazione della disposizione, sia in relazione alla tipologia dei controlli ai quali si fa riferimento, sia in relazione all'ambito di applicazione, che viene esteso alla produzione non solo di atti e documenti, ma altresì di informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni;
          r) in relazione al comma 8 dell'articolo 265, valuti la Commissione di merito la possibilità di sopprimere la previsione che consente di rimodulare, con decreto del Ministro dell'economia, le autorizzazioni legislative di spesa previste dal provvedimento o, comunque, la possibilità di modificarla con l'introduzione di un parere parlamentare «forte» (ad esempio attraverso la procedura del «doppio parere» parlamentare) su tali rimodulazioni di risorse, secondo quanto già indicato nel parere unanimemente espresso dal Comitato per la legislazione sul decreto-legge;
          s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze anche con riferimento alle seguenti disposizioni:
              articolo 178, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il settore turistico;
              articolo 179, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la promozione del turismo;
              articolo 182, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator;
              articolo 183, comma 2, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il sostegno delle istituzioni culturali (filiera dell'editoria, librerie, musei);
              articolo 184, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali;
              articolo 199, comma 8, laddove si prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per le autorità portuali;
              articolo 225, comma 5, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'economia sui criteri per i mutui ai consorzi di bonifica;
              articolo 226, comma 3, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per la ripartizione del contributo per le zone economiche ambientali;
              articolo 229, comma 1, lettera a), laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente sul bonus mobilità;
              articolo 229, comma 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per l'attuazione delle disposizioni in materia di Mobility Manager;
              articolo 233, commi 3 e 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione delle risorse per servizi per l'infanzia e scuole paritarie;
              articolo 235, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione del fondo per l'emergenza COVID;
              articolo 239, comma 2, laddove si prevede un DPCM di riparto delle risorse del fondo per l'innovazione tecnologica;
          t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di risolvere, nell'ambito del provvedimento, alcune specifiche problematiche ancora irrisolte, prevedendo in particolare di:
          1) superare il contenzioso pendente circa il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale – n.  40 del 26 maggio 2017; Pag. 71
          2) dare soluzione alla questione della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, assorbendo il personale idoneo della graduatoria finale nei ruoli degli assistenti dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, a domanda, previa verifica dei requisiti, e nei limiti della dotazione organica;
          3) mutare la destinazione attribuita ad una parte del personale precedentemente appartenente al Corpo Forestale dello Stato, già assorbito nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo n.  177 del 2016, consentendo a tale personale di transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato;
          4) ridurre da cinque a due anni il periodo di permanenza del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella sede di prima assegnazione, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, al fine di semplificare la gestione delle procedure di mobilità del personale, nonché di eliminare disparità tra il personale neo assunto e il personale più anziano in servizio, contemperando l'esigenza dell'Amministrazione di garantire un omogeneo livello di funzionalità in tutte le sedi di servizio del Corpo con le legittime aspirazioni del personale più anziano;
          5) estendere fino al 31 dicembre 2020 la durata dell'Operazione Strade sicure, prevedendo anche un nuovo piano di impiego del personale impegnato in tale Operazione, al fine di garantire un maggior numero di pattuglie dinamiche, con compiti specifici di garanzia delle regole di distanziamento sociale previste dalla normativa per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
          6) consentire ai Comuni in dissesto finanziario, tramite un apposito finanziamento, di disporre delle risorse necessarie per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di immobili dell'ente locale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;
          7) prevedere che il termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi nei confronti delle vittime di racket e usura colpite dalla pandemia da COVID-19 decorra contestualmente alla corresponsione in loro favore dell'elargizione prevista dalla legge n.   44 del 1999;
          8) ampliare la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n.  108 del 1996;
          9) introdurre un Piano organizzativo del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;
          10) dare attuazione all'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, al fine di valorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia in termini stipendiali sia in termini assunzionali;
          11) dare maggior rilievo al Servizio civile nazionale;
          u) in ragione delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la sospensione, per l'anno 2020, dei requisiti reddituali richiesti per le domande di acquisizione di cittadinanza e per tutte le procedure analoghe;
          v) sempre in ragione delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità di proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU per il 2020.