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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2020
410.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false (Testo unificato C. 1056 e abb.)

PARERE APPROVATO

      Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
          esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1056, C. 2103, C. 2187 e C. 2213, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi presso la sede referente;
          rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82, primo comma, della Costituzione preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse;
          rilevato altresì come i poteri della Commissione d'inchiesta siano definiti in conformità alle previsioni dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il quale dispone che la «Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria» e come, sotto il profilo della struttura della Commissione, il testo unificato preveda il rispetto del principio di proporzionalità richiesto dal medesimo articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Commissione è «formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi» parlamentari,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia. Disposizioni in materia di conflitti di interesse

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DA ADOTTARE COME TESTO BASE FORMULATA DAL RELATORE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali)

      1. I titolari di cariche politiche, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di perseguire esclusivamente gli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e l'interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione)

      1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche politiche si intendono:
          a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri; i vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i ministri; i viceministri; i sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400;
          b) i titolari di cariche di governo regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;
          c) i membri del Parlamento;
          d) i consiglieri regionali;
          e) i titolari di cariche locali: il presidente della provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani, il sindaco e i componenti della giunta comunale dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

      2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.

Art. 3.
(Conflitto di interessi)

      1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche indicate all'articolo 2 sia portatore di un interesse privato idoneo a compromettere l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o ad alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
      2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6.

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Art. 4.
(Autorità di vigilanza)

      1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.
      3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.
      4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Ministro dell'Economia e delle finanze, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro dieci giorni. Decorsi cinque giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
      5. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.
      6. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.
      8. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

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Capo II

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 5.
(Incompatibilità generali)

      1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con:
          a) qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
          b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta;
          c) l'esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;
          d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
      2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.
      3. I titolari delle cariche di governo nazionali, entro venti giorni dall'assunzione della carica, possono rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica.
      4. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica.
      5. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.
      6. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 6, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.
      7. I titolari delle cariche di governo nazionali non possono, nell'anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica di governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
      8. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 7 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego Pag. 32o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
      9. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361.
      10. Restano ferme le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Art. 6.
(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

      1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che:
          a) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali,
          b) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;
          c) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale.

      2. Ai fini della presente legge rilevano anche le partecipazioni inferiori alle soglie di cui al comma 1 che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
      3. Vi è inoltre incompatibilità derivante da attività patrimoniale quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato l'Autorità rilevi che essi siano tali da interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
      4. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
      5. Il titolare di cariche di governo nazionale, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione della disposizione di cui al precedente periodo sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 7.
(Obblighi di dichiarazione)

      1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, il Pag. 33titolare della stessa è tenuto a trasmettere una dichiarazione all'Autorità in cui sono indicati:
          a) la titolarità di cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se cessate nei dodici mesi precedenti. La dichiarazione può contenere la contestuale rinuncia delle cariche di cui al precedente periodo;
          b) l'ultima dichiarazione dei redditi;
          c) tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali, quote di partecipazione in società, associazioni o società di professionisti, trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58;
          d) eventuali contratti o accordi comunque stipulati con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura.

      2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolte all'estero.
      3. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 11.
      4. Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di governo nazionali sono tenuti a trasmettere all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.
      5. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 3 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 11.
      6. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
      7. Le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 6. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al comma 6 sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia nel medesimo sito internet.
      8. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 6.
      9. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Entro lo stesso termine, l'Autorità può richiedere chiarimenti o Pag. 34informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
      10. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non siano presentate, risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro dieci giorni alla presentazione, all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:
          a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.  287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui sono stabiliti le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;
          b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 non siano state rese, informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n.  400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

      11. Nel caso di dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 è punita con la reclusione da due a cinque anni. Della mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 viene data notizia nella sezione del sito internet prevista dal comma 7.
      12. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 10, allorché, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese. L'Autorità applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro quando, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione del comma 11. Di tale sanzione l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la violazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n.  400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

Art. 8
(Obbligo di astensione)

      1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 2 che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 3 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione del titolare di una carica di governo nazionale riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla decisione medesima e si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
      2. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'Autorità controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza sull'obbligo di astensione.Pag. 35
      3. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 11. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 11, non sussiste obbligo di astensione.
      4. L'Autorità procede ai sensi del comma 3 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo o uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 rientra, tali da produrre nel patrimonio degli stessi un vantaggio economicamente rilevante.
      5. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 3 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n.  400 e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
      6. Il titolare di una carica di governo nazionale, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.
      7. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
      8. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionali è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o se la deliberazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n.  400, perché ne informi il Consiglio dei ministri.
      9. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del presente articolo è sempre data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito internet prevista dall'articolo 7, comma 7.
      10. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.  400.
      11. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, per gli atti di cui all'articolo 89 della Costituzione.
      12. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
      13. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia partecipato Pag. 36all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n.  400. Gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 9
(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità generale e relative sanzioni)

      1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 5 e ne verifica l'effettiva rimozione.
      2. L'Autorità nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a esprimere entro dieci giorni l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è soggetto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8.
      3. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o se la comunicazione riguarda il medesimo il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n.  400. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
      4. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata opzione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n.  400 e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
      5. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli, salva ogni sua ulteriore responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
      6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
      7. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non Pag. 37superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o dalla funzione vietati.

Art. 10.
(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

      1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento, anche d'ufficio, dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 e, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 11 o, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. Sono esclusi da tale proposta, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, dichiarati ai sensi dell'articolo 7, comma 8.
      2. Entro i successivi dieci giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e assegna all'interessato un termine, non superiore ai tre mesi, entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.
      3. Della decisione dell'Autorità vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la decisione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n.  400. La decisione dell'Autorità è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
      4. Nel caso di mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o di mancata vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti entro il termine prescritto, l'Autorità informa il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata attuazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n.  400 e l'interessato. Della mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
      5. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
      6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

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Art. 11.
(Disciplina del mandato fiduciario)

      1. Nei casi di incompatibilità patrimoniale secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, gli interessati conferiscono tutte le attività indicate nella decisione dell'Autorità ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.  1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.
      2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:
          a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
          b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
          c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
          d) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti operando per la loro valorizzazione e adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria;
          e) deve essere previsto l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti.

      3. La società fiduciaria e gli esperti di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, se costituiti in forma giuridica, non possono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria e gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Il divieto si estende anche al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
      4. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'Autorità.
      5. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.
      6. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.
      7. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza trimestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.Pag. 39
      8. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali conferiti. Il titolare della carica di governo può richiedere, per il tramite dell'Autorità, alla società fiduciaria di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni o può altresì comunicare alla società fiduciaria, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.
      9. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'Autorità.
      10. L'Autorità vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo e può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.
      11. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità applica nei loro confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi. L'Autorità può anche imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.
      12. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'Autorità, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.
      13. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, la società fiduciaria presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Art. 12.
(Disposizioni di carattere fiscale)

      1. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.
      2. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dalla società fiduciaria in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
      3. L'eventuale trasferimento di attività economiche attraverso il mandato fiduciario e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del conferimento e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

Art. 13.
(Sanzioni alle imprese)

      1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o queste abbiano posto in essere comportamenti Pag. 40discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio effettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento.
      2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

Art. 14.
(Ineleggibilità dei membri del Parlamento)

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      «Art. 7. – 1. Non sono eleggibili:
          a) i presidenti, gli assessori delle regioni e delle province autonome;
          b) i presidenti delle province;
          c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;
          d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;
          e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;
          f) i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura;
          g) i prefetti e i viceprefetti;
          h) gli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate dello Stato;
          i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura.

      2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
      3. Fermo restando quanto previsto dalle lettere f) e i) del comma 1, le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1, lettere da a) a e), g) e h), e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
      4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
      5. L'accettazione della candidatura comporta, in ogni caso, la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
      6. Il quinquennio di durata della Camera dei deputati, di cui al comma 3 del presente articolo, decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11.
      7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sessanta giorni precedenti alla data di accettazione della candidatura.».
          b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:Pag. 41
      «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
      2. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni e non possono ricoprire le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero o incarichi direttivi o semidirettivi.
      3. Ai soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti è precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato. I soggetti di cui al precedente periodo, alla scadenza o alla cessazione del mandato, sono collocati nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico».
          c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
      «Art. 8-bis. – 1. I direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali non sono eleggibili se hanno esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati».
          d) all'articolo 9, le parole: «, eccettuati gli onorari,» sono soppresse.
          e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
      «Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni antecedenti all'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati,
          a) ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che svolga la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti dallo Stato, da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione o che siano con esso vincolati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
          b) siano rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
          c) siano consulenti legali, amministrativi e finanziari che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b).

      2. Le cause di ineleggibilità si applicano anche a coloro che detengono il controllo di società o imprese di cui al comma 1, per tramite del coniuge, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o dei parenti entro il secondo grado».

      2. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, le parole: «con popolazione superiore ai 20.000 abitanti» sono soppresse.

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Art. 15.
(Ineleggibilità dei consiglieri regionali)

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n.  165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
          «a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione».

Art. 16.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.  39, e della legge 7 aprile 2014, n.  56, alle disposizioni della presente legge.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) definire compiti e funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato;
          b) individuare le situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale, il relativo procedimento di accertamento e le relative sanzioni attraverso criteri adeguati in relazione alla carica ricoperta;
          c) escludere l'applicazione di tale legge nei comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

Art. 17.
(Autorità indipendenti)

      1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, di seguito denominati «autorità indipendenti», sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.
      2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'articolo 8, comma 8 e dell'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato Pag. 43altresì il presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
      3. L'articolo 5, comma 7, si applica considerando l'attività di regolazione svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.
      4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione l'articolo 8, comma 10. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 13, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.
      5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 10, comma 1 si applica alle partecipazioni in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.
      6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
      7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
      8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 18.
(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai princìpi contenuti nella presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n.  165 e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.
      2. Qualora gli enti di cui al primo comma non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle regioni nelle quali si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al secondo periodo adottano le disposizioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 19.
(Delega al governo per la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse nella Pubblica Amministrazione)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rafforzare il livello di prevenzione e di contrasto dei conflitti di interessi nelle pubbliche amministrazioni.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e Pag. 44sanzione in materia di conflitti di interesse disciplinati dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.  62;
          b) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in relazione all'incompatibilità prevista dall'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, disciplinando il procedimento di accertamento dell'incompatibilità e la disciplina transitoria;
          c) ampliare ai fini dell'inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.  39, l'ambito soggettivo della definizione degli incarichi e delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, comprendendovi anche il soggetto privato titolare dell'impresa o della maggioranza azionaria e prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione della nuova disciplina introdotta agli incarichi ed alle cariche in corso alla data della sua entrata in vigore;
          d) individuare ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1, comma 66 della legge 6 novembre 2012, n.  190, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, tenendo conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato, della durata dell'incarico, della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico e di possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;
          e) prevedere l'incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo pubblico, disciplinando i relativi meccanismi di vigilanza e sanzione;
          f) estendere l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 a tutti gli enti pubblici, anche economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti di diritto privato regolati e finanziati che svolgano attività di pubblico interesse;
          g) implementare la trasparenza relativamente alle fattispecie di conflitto di interesse, prevedendo, altresì, obblighi di comunicazione o pubblicazione ed individuando correlate sanzioni in capo al dichiarante e all'amministrazione o ente di diritto privato nel caso di violazione.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

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Art. 20.
(Disposizioni finanziarie)

      1. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, l'Autorità è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, 30 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo. La dotazione organica dell'Autorità è corrispondentemente incrementata di 10 unità con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.220.000 euro per l'anno 2021, 2.444.030 euro per il 2022 e 3 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.
(Abrogazioni)

      1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n.  215, ad esclusione dei commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6 e degli articoli 7 e 9.
      2. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n.  215, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico»;
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al medesimo comma 1».

Art. 22.
(Entrata in vigore)

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2021.