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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere (Testo unificato C.107 e abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
          esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 107 ed abbinate, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, adottato come testo base dalla II Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
          rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale «ordinamento penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5);
          evidenziato altresì come, per specifiche disposizioni, assumano rilievo anche la materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare l'articolo 6), le materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «tutela della salute» e «istruzione», di cui all'articolo 117 terzo comma, della Costituzione (in particolare gli articoli 6, 7 e 8) e la materia, di competenza legislativa residuale regionale, «politiche sociali» (in particolare l'articolo 8);
          segnalato come la giurisprudenza della Corte costituzionale richieda, in casi analoghi di concorso di competenze, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; la giurisprudenza della Corte appare anche orientata ad indicare l'adozione di un'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze in caso di prevalenza di materie di competenza concorrente (si veda la sentenza n.  7 del 2016) ovvero in caso di intreccio inestricabile di competenze (si veda la sentenza n.  72 del 2019), laddove il semplice parere può essere adottato in presenza di prevalenza di una competenza esclusiva statale;
          rilevato, quanto al rispetto delle altre norme costituzionali, come i principali rilievi di costituzionalità nel dibattito pubblico sul tema del contrasto ai fenomeni di discriminazione oggetto del provvedimento attengano allo scrupoloso rispetto dell'articolo 21 della Costituzione;
          evidenziato, peraltro, come il provvedimento debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e atteso che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire da quella relativa alla cosiddetta «legge Scelba» (legge 20 giugno 1952, n.  645), afferma che non si ha incitazione alla discriminazione in presenza di mere opinioni o giudizi, salvo che questi siano «idonei a creare un effettivo pericolo» (sentenza n.  74 del 1958), ovvero «solo se si realizza in concreto l'evento pericoloso richiesto dalla norma» (sentenza n.  15 del 1973);
          rilevato altresì come l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, persegua l'obiettivo, condivisibile, di richiamare in modo più esplicito la tutela garantita Pag. 29dall'articolo 21 della Costituzione alla manifestazione del pensiero;
          segnalata, peraltro, l'esigenza di precisare più puntualmente la portata del predetto articolo 3,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:
          a) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali;
          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;
          c) con riferimento all'articolo 2, che integra l'articolo 604-ter del codice penale, relativo all'aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'inciso «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» è riferito alle finalità di discriminazione o di odio e non ai reati, considerando che l'inserimento di tale inciso rende incongrua la parte seguente del comma «ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti ....», la quale non sarebbe più riferita alle finalità di discriminazione o di odio, bensì ai reati;
          d) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 6), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere omogenea l'integrazione alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge n.  122 del 1993, con l'integrazione al titolo del medesimo decreto-legge, prevista dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 4, indicando i quattro motivi di discriminazione come alternativi e non come complementari;
          e) con riferimento all'articolo 8, comma 1, il quale incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 105-quater del decreto-legge n.  34 del 2020, in quanto, mentre il comma 1 dell'articolo 7 rende stabile il finanziamento di 4 milioni (a decorrere dal 2020), la disposizione introdotta nel citato decreto-legge n.  34 finanzia il programma per soli due anni (2020 e 2021);
          f) con riferimento all'articolo 8, comma 4, il quale prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fronte dell'intreccio di materie, prevalentemente di competenza legislativa concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sul quale il regolamento andrà ad incidere, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della sua adozione;
          g) in relazione alle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, valuti la Commissione l'opportunità di richiamare esplicitamente la tutela dello spazio di legittima differenziazione, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, e quindi dall'articolo 3, commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216.

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ALLEGATO 2

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere (Testo unificato C.107 e abb.).

PARERE APPROVATO

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
          esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 107 ed abbinate, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, adottato come testo base dalla II Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
          rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale «ordinamento penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5);
          evidenziato altresì come, per specifiche disposizioni, assumano rilievo anche la materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare l'articolo 6), le materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «tutela della salute» e «istruzione», di cui all'articolo 117 terzo comma, della Costituzione (in particolare gli articoli 6, 7 e 8) e la materia, di competenza legislativa residuale regionale, «politiche sociali» (in particolare l'articolo 8);
          segnalato come la giurisprudenza della Corte costituzionale richieda, in casi analoghi di concorso di competenze, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; la giurisprudenza della Corte appare anche orientata ad indicare l'adozione di un'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze in caso di prevalenza di materie di competenza concorrente (si veda la sentenza n.  7 del 2016) ovvero in caso di intreccio inestricabile di competenze (si veda la sentenza n.  72 del 2019), laddove il semplice parere può essere adottato in presenza di prevalenza di una competenza esclusiva statale;
          rilevato, quanto al rispetto delle altre norme costituzionali, come i principali rilievi di costituzionalità nel dibattito pubblico sul tema del contrasto ai fenomeni di discriminazione oggetto del provvedimento attengano allo scrupoloso rispetto dell'articolo 21 della Costituzione;
          evidenziato, peraltro, come il provvedimento debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e atteso che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire da quella relativa alla cosiddetta «legge Scelba» (legge 20 giugno 1952, n.  645), afferma che non si ha incitazione alla discriminazione in presenza di mere opinioni o giudizi, salvo che questi siano «idonei a creare un effettivo pericolo» (sentenza n.  74 del 1958), ovvero «solo se si realizza in concreto l'evento pericoloso richiesto dalla norma» (sentenza n.  15 del 1973);
          rilevato altresì come l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, Pag. 31persegua l'obiettivo, condivisibile, di richiamare in modo più esplicito la tutela garantita dall'articolo 21 della Costituzione alla manifestazione del pensiero;
          segnalata, peraltro, l'esigenza di precisare più puntualmente la portata del predetto articolo 3,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) con riferimento all'articolo 3, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali;
          2) provveda la Commissione di merito a chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;

      e con le seguenti osservazioni:
          a) con riferimento all'articolo 2, che integra l'articolo 604-ter del codice penale, relativo all'aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'inciso «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» è riferito alle finalità di discriminazione o di odio e non ai reati, considerando che l'inserimento di tale inciso rende incongrua la parte seguente del comma «ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti ....», la quale non sarebbe più riferita alle finalità di discriminazione o di odio, bensì ai reati;
          b) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 6), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere omogenea l'integrazione alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge n.  122 del 1993, con l'integrazione al titolo del medesimo decreto-legge, prevista dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 4, indicando i quattro motivi di discriminazione come alternativi e non come complementari;
          c) con riferimento all'articolo 8, comma 1, il quale incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 105-quater del decreto-legge n.  34 del 2020, in quanto, mentre il comma 1 dell'articolo 7 rende stabile il finanziamento di 4 milioni (a decorrere dal 2020), la disposizione introdotta nel citato decreto-legge n.  34 finanzia il programma per soli due anni (2020 e 2021);
          d) con riferimento all'articolo 8, comma 4, il quale prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fronte dell'intreccio di materie, prevalentemente di competenza legislativa concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sul quale il regolamento andrà ad incidere, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della sua adozione;
          e) in relazione alle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio Pag. 32dell'attività di impresa, valuti la Commissione l'opportunità di richiamare esplicitamente la tutela dello spazio di legittima differenziazione, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, e quindi dall'articolo 3, commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216.

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ALLEGATO 3

5-04465 Di Maio e Toccafondi: Iniziative per garantire l'ordine pubblico e la quiete nella Piazza di S. Spirito a Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, On.li Deputati,
      gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Ministro dell'interno il tema del controllo dell'ordine pubblico e sicurezza a Firenze, in particolare presso la Piazza Santo Spirito, frequentata da giovani soprattutto nelle ore notturne.
      La tematica è stata più volte affrontata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, da ultimo il 10 e il 22 luglio scorsi; invero, non risultano incrementi dello spaccio di sostanze stupefacenti, né degli atti di violenza, né di forme di imbrattamento, ma l'elevata frequentazione del sito, soprattutto nel fine settimana, in orari serali e notturni, provoca frastuono e disagi ai residenti.
      Una costante attività di monitoraggio della situazione è svolta dalla Prefettura, anche con ripetuti incontri del Prefetto con i comitati dei residenti nel quartiere.
      Rammento che fin dallo scorso maggio è stato predisposto in Piazza Santo Spirito un presidio della Polizia locale in fasce orarie dedicate, anche notturne, e sono stati potenziati i servizi notturni di pronto intervento.
      Durante la seduta del Comitato Provinciale dell'11 giugno, è stata disposta l'intensificazione dei servizi delle Forze di Polizia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nella fascia notturna.
      Sempre in sede di Comitato, lo scorso 10 luglio è stato pianificato il potenziamento dell'azione di sorveglianza con un complessivo aumento delle pattuglie e una rimodulazione dei servizi, in particolare nelle ore serali e notturne del venerdì e del sabato: al riguardo le forze complessivamente in campo in tali fasce orarie consistono in circa 150 operatori, tra Forze di polizia e polizia locale.
      Tale potenziamento è finalizzato anche a garantire un miglior controllo del territorio e dunque a contenere ed evitare situazioni di disturbo alla quiete pubblica.
      Tra le altre misure adottate, segnalo che il Comune di Firenze ha predisposto per tutta la zona d'Oltrarno, dove è ubicata la piazza in questione, un piano di potenziamento dell'illuminazione pubblica, individuando fasce di priorità con avvio immediato ed ha adottato, il 18 giugno e il 16 luglio scorsi, due ordinanze per vietare la vendita di bevande alcoliche, dalle ore 20 alle ore 6 in tutto il centro storico, fino al 31 agosto 2020.
      Un apposito Gruppo tecnico istituito in Prefettura, con la partecipazione del Comune di Firenze, della Questura e dei Vigili del Fuoco, ha varato specifiche Linee guida antiassembramenti, al fine di supportare le Amministrazioni comunali dell'area metropolitana nella migliore gestione dei flussi di persone nei luoghi di aggregazione, garantendo sia la sicurezza sia l'attività degli esercizi pubblici; a tali scopi, sono stati presi come riferimento i modelli organizzativi e procedurali tipici della gestione delle pubbliche manifestazioni.
      Con riferimento, poi, al video pubblicato in data 18 luglio scorso, preciso che i fatti riguardano un intervento del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Firenze, a seguito di una telefonata pervenuta alle ore 2.15 del 5 luglio scorso che segnalava una rissa in una via a ridosso della Basilica di Santo Spirito.Pag. 34
      Un equipaggio del citato Nucleo, giunto sul posto alle ore 2.20 circa, non riscontrava risse in atto ma constatava la presenza di un consistente numero di persone sul sagrato: un gruppo attorniava i due militari dell'Arma, intendendo in tal modo manifestare disappunto per la presenza dei militari, i quali, verificata l'assenza di concrete situazioni di pericolo, concludevano l'intervento.
      Per quanto riguarda gli organici delle Forze di polizia impiegate nella città di Firenze e nella relativa provincia, rappresento che la consistenza effettiva del personale della Polizia di Stato in servizio, aggiornata al corrente mese di luglio, è pari a 2.136 unità; da ultimo, ad aprile di quest'anno, è stato disposto un potenziamento di 26 unità.
      L'Arma dei Carabinieri ha un'attuale forza effettiva pari a complessive 960 unità.
      Infine, la Guardia di Finanza conta, sul medesimo territorio provinciale, su una forza effettiva complessiva costituita da 543 unità.

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ALLEGATO 4

5-04466 Prisco ed altri: Sull'utilizzo improprio dell’hotspot di Taranto e sulle misure di sicurezza previste per il personale di polizia ivi impiegato.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, On.li Deputati, gli Onorevoli Prisco e Lucaselli, richiamano l'attenzione del Governo sulla situazione dell’hotspot di Taranto, trasformato, a detta degli interroganti, in una struttura per il ricovero in quarantena degli stranieri provenienti dalla Tunisia, in seguito all'aumento di flussi migratori illegali.
      Si precisa, al riguardo, che la permanenza di 248 migranti provenienti dal Bangladesh e dalla Tunisia nell’hotspot non configura un cambio di destinazione d'uso della struttura, in quanto il trattenimento degli stranieri in isolamento sanitario, risulta riconducibile al disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo n.  142/2015.
      Tale disposizione prevede, infatti, oltre al tempo necessario all'espletamento delle operazioni di identificazione dei migranti, quello occorrente per l'accertamento dello stato di salute, diretto a verificare la sussistenza di condizioni di vulnerabilità.
      Nella situazione attuale, in tali accertamenti vanno ricompresi anche quelli per la prevenzione della diffusione dell'epidemia di Covid-19.
      L'utilizzo dell’hotspot è pertanto temporaneo e limitato all'emergenza sanitaria in atto.
      Inoltre, la Prefettura di Taranto, d'intesa con la competente Unità Sanitaria Locale, ha adottato tutti i protocolli e le misure di tutela sanitaria volte a salvaguardare la salute degli ospiti dei centri e della comunità locale.
      È stato assicurato un monitoraggio quotidiano, da parte del medico competente del Centro dello stato di salute degli stessi migranti, che non ha fatto registrare la necessità di alcun intervento per sintomatologia da Covid-19.
      Nella giornata di ieri sono pervenuti gli esiti dei tamponi nasofaringei effettuati su tutti i migranti presenti nel Centro, tutti risultati negativi. Ciò consentirà il trasferimento degli stranieri presso i centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale.
      Inoltre, in considerazione della stagione estiva, la capienza dell’hotspot è stata ampliata con l'installazione, all'aperto, di ulteriori tensostrutture, che consentono, al contempo, di assicurare il necessario distanziamento sociale dei 222 ospiti presenti nel centro alla data odierna.
      I servizi di vigilanza sono assicurati attraverso l'impiego di militari dell'esercito italiano, di unità di rinforzo delle forze di polizia, nonché di personale della Questura e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
      La tutela della salute degli operatori di polizia impiegati nelle strutture di accoglienza, a stretto contatto con i migranti, è alla costante attenzione di questa Amministrazione.
      Infatti, al momento dello sbarco, tutti i migranti sono sottoposti a triage sanitario, effettuato direttamente sulla banchina del molo. Successivamente, vengono trasferiti all'interno dell’hotspot, dove viene effettuato il test sierologico e, in caso di positività, si procede al tampone rino-faringeo.
      Si precisa, altresì, che il personale adibito alla vigilanza si trova ad un'adeguata distanza dalla zona residenziale nella quale sono accolti i migranti ed è munito Pag. 36dei dispositivi di protezione individuale (mascherina filtrante, guanti chirurgici, visiera protettiva), da indossare in caso di necessità.
      La Direzione Centrale di Sanità fornisce costantemente direttive riguardanti la prevenzione delle malattie diffusive e, in generale, il rischio biologico, nonché le problematiche degli operatori di polizia impiegati nella gestione dei migranti.
      In tale contesto, sono state emanate, nel tempo, disposizioni operative e sono stati organizzati incontri formativi ad hoc nel campo delle malattie diffusive.
      Si precisa, infine, che sulle criticità sollevate dai Segretari Provinciali dei sindacati nel corso del sopralluogo effettuato lo scorso 22 maggio si è subito intervenuti ed alcune di queste sono state già risolte.
      Sono stati installati, infatti, lungo il perimetro esterno della struttura, 9 gazebi, per assicurare agli operatori di polizia una protezione dalle elevate temperature estive.
      Per quanto riguarda la pulizia dell'area esterna, l'azienda locale ha effettuato vari interventi straordinari, provvedendo alla rimozione dei materiali ingombranti.

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ALLEGATO 5

5-04467 Ceccanti ed altri: Iniziative per garantire il diritto di voto ai cittadini ricoverati o sottoposti a quarantena in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, On.li Deputati, nell'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica e in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, chiedono al Ministero dell'interno quali iniziative si intendano intraprendere per garantire il diritto di voto a tutti i cittadini, inclusi quelli ricoverati o sottoposti alla quarantena.
      L'interrogante fa anche riferimento ad una precedente interrogazione dello scorso 14 maggio, nella quale era stata affrontata la questione e richiama con precisione i precetti fondamentali del vigente quadro normativo, concernenti il «voto domiciliare».
      Quest'ultimo, infatti, è ordinariamente ammesso, con la modalità del cosiddetto «seggio volante», per particolari categorie di elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile», nonché per gli elettori «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
      Con specifico riferimento all'emergenza sanitaria in corso, il decreto-legge 20 aprile 2020, n.  26 recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, all'articolo 1-ter ha stabilito che, al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, le consultazioni elettorali e referendarie previste per l'anno corrente debbano svolgersi nel rispetto delle modalità operative di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
      A tale riguardo informo che sono state avviate le opportune iniziative per la predisposizione dello specifico protocollo, tenendo anche conto delle raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
      In particolare, per assicurare lo svolgimento del voto in condizioni di sicurezza sanitaria, il citato Comitato ha previsto l'utilizzo, sia da parte dei componenti del seggio che degli elettori, di adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché frequenti igienizzazioni dei servizi igienici, presso le sezioni elettorali, oltre ad altre misure volte ad assicurare il distanziamento sociale e ad evitare assembramenti.
      Su tali tematiche si sono già svolti due incontri tecnici, ed un terzo è stato programmato per la giornata odierna.
      Lo scopo di tali incontri è quello di definire le misure sanitarie più idonee a coniugare il rispetto delle norme sullo stato di emergenza epidemiologica in atto con l'esercizio del diritto di voto per gli elettori.
      Specifici approfondimenti saranno dedicati anche alla problematica segnalata dagli Onorevoli interroganti, rispetto alla quale, tenuto conto della sua complessità, il Ministero dell'interno, insieme alle altre Amministrazioni competenti e al Comitato tecnico scientifico, sta lavorando per la predisposizione delle misure adeguate che verranno comunicate appena definite.

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ALLEGATO 6

5-04468 Berti ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti dell'obbligo di quarantena in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, On.li Deputati, con il question time di oggi, l'Onorevole Berti, prendendo spunto dagli ultimi dati sugli sbarchi dei migranti in Italia, intende richiamare l'attenzione sull'accresciuto rischio di contaminazioni da Covid-19.
      Flussi di tale entità creano seri problemi per la sicurezza sanitaria nazionale, con inevitabili ricadute sulle comunità locali che ospitano i centri di accoglienza, anche per i tentativi dei migranti, soprattutto tunisini, di allontanarsi dalle strutture prima del termine del periodo di quarantena.
      Queste preoccupazioni hanno formato oggetto dell'incontro del 27 luglio scorso tra il Ministro dell'Interno italiano e il Presidente della Repubblica di Tunisia, da dove proviene la maggior parte dei migranti.
      In tale occasione è stata sollecitata, da parte italiana, una decisa azione della Tunisia per il controllo del territorio e delle frontiere, soprattutto marittime, anche per smantellare il traffico di migranti gestito dalla criminalità organizzata.
      A fronte dell'offerta di supporto italiana nella sorveglianza delle imbarcazioni dei trafficanti in partenza dalla costa africana, il Presidente tunisino ha assicurato che saranno intensificati i controlli alle frontiere marittime e ha confermato lo svolgimento regolare delle operazioni settimanali di rimpatrio dall'Italia, già ripresi dopo il periodo di lockdown.
      Più in generale, la gestione del fenomeno migratorio necessita un approccio globale che richieda, da un lato, un dialogo con i Paesi di transito e di provenienza dei migranti e, dall'altro, la ricerca di strategie condivise a livello europeo, sulle quali il Governo sta lavorando senza trascurare nessun aspetto.
      Dal punto di vista della tutela della salute pubblica, tutti gli stranieri sbarcati nel nostro Paese vengono sottoposti al momento dell'arrivo ai necessari accertamenti sanitari e alle misure di quarantena al fine di prevenire il rischio di contagio.
      Partendo dall'esperienza della regione Sicilia, dove sono stati effettuati sia test sierologici che i tamponi, si sta lavorando per assicurare analogo-trattamento a tutti gli stranieri sbarcati, in modo da garantire la massima sicurezza per le comunità.
      Si segnala, inoltre, che sono in corso le procedure per individuare delle navi da destinare all'applicazione della misura della quarantena.
      Inoltre, per neutralizzare i tentativi di fuga, sono stati rafforzati presso le strutture che ospitano i migranti, i presidi di vigilanza, garantiti attraverso l'impiego di militari dell'Esercito e di unità di rinforzo delle forze di polizia.
      Un ringraziamento particolare va a tutto il personale delle forze di polizia, della Guardia costiera e dell'esercito, che è impegnato in prima linea, senza sosta, in questa delicata fase di intensificazione dei flussi migratori.
      Si tratta di un impegno costante, svolto con la consueta professionalità, senso del dovere ed equilibrio.

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ALLEGATO 7

5-04469 Iezzi ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti delle misure di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, On.li Deputati, l'onorevole Iezzi, nel richiamare l'attenzione sul tema dell'immigrazione clandestina, chiede quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti dei migranti risultati positivi al Covid-19, soprattutto per garantire il loro isolamento e il rispetto delle misure di quarantena.
      Desidero innanzitutto assicurare che massima e costante è l'attenzione rivolta alla tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini, soprattutto in quelle regioni che in questo momento sono maggiormente esposte agli sbarchi.
      Al momento dell'arrivo, infatti, tutti gli stranieri vengono sottoposti ai necessari accertamenti sanitari e alle misure di quarantena al fine di prevenire il rischio di contagio.
      Più nel dettaglio, viene effettuato uno screening sanitario, che prevede un test sierologico, al fine di accertare che non presentino patologie infettive o sintomi riconducibili al Covid-19.
      Successivamente, vengono trasferiti in strutture idonee, in isolamento per almeno 14 giorni, al fine di garantire che la quarantena avvenga nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
      Al termine della quarantena, gli stranieri richiedenti asilo non risultati positivi sono trasferiti in altre strutture di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria.
      Con specifico riferimento al centro di prima accoglienza di Pian del Lago, richiamato dallo stesso interrogante, risulta’ che i 332 migranti attualmente presenti nella struttura, negativi al test sierologico effettuato al momento dello sbarco, sono stati sottoposti, subito dopo l'ingresso nel centro, al tampone, anch'esso con esito negativo.
      Un secondo tampone verrà effettuato al termine del periodo di quarantena.
      Si sta lavorando, in collaborazione con la regione siciliana, per assicurare i tamponi a tutti gli stranieri sbarcati sull'isola.
      Nel corso di una riunione presso la Prefettura di Caltanissetta, nella giornata del 27 luglio scorso, è stata disposta l'intensificazione delle misure di vigilanza presso la struttura per assicurare il rispetto del periodo di quarantena in corso e scongiurare ulteriori episodi di fuga. L'attuale dispositivo di vigilanza, che prevede l'impiego di 90 militari dell'esercito e 70 agenti del reparto mobile della Polizia di Stato, verrà ulteriormente incrementato.
      Le ricerche, ancora in corso, hanno permesso di rintracciare 141 stranieri che si erano allontanati.
      Preciso, infine, che sono in corso le procedure per individuare delle navi dove far trascorrere la quarantena ai migranti che sbarcano sulle coste italiane. Il numero degli stranieri in quarantena è, alla data del 28 luglio, pari a 2.670.

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ALLEGATO 8

5-04470 Calabria e Sisto: Sullo sgombero del campo nomadi insediatosi a Roma a ridosso del Foro Italico e sulle iniziative per assicurare l'ordine pubblica nella zona.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, On.li Deputati, gli Onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Ministro dell'interno il degrado in cui versa un'area sita ai confini della riserva naturale della Valle dell'Aniene a ridosso dal Foro Italico a Roma.
      Nella zona citata, su una superficie di circa 5.500 metri quadri sono, invero, ubicate 62 baracche occupate da persone prevalentemente di cittadinanza romena; più in dettaglio, solo due o tre nuclei familiari risultano essere stanziali, mentre altri risultano stabilirsi in loco solo per alcuni periodi dell'anno.
      In questo contesto, proprio nello scorso mese di giugno, la Polizia Locale di Roma Capitale, a seguito di un servizio di controllo, ha proceduto all'identificazione di tutti i presenti nel sito.
      L'Amministrazione Capitolina ha, inoltre, comunicato di avere proceduto il 10 luglio scorso ad un sopralluogo tecnico-operativo.
      In merito alle situazioni di illegalità segnalate nell'atto di sindacato ispettivo, perpetrate ad opera di un gruppo di persone riconducibili ad una stessa famiglia, i cui componenti esigerebbero compensi per l'uso delle baracche o dell'elettricità, si comunica che sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria da parte della Polizia di Stato.
      Per quanto riguarda la discarica esistente in prossimità dell'insediamento, rammento che già nel 2017 la Polizia di Stato è intervenuta sul sito, procedendo al sequestro della discarica e dei vari autoveicoli furgonati utilizzati per il trasporto e lo scarico dei rifiuti, deferendo all'Autorità giudiziaria i responsabili degli illeciti. Sono stati poi identificati e deferiti all'Autorità Giudiziaria anche coloro che, successivamente al sequestro, hanno violato i sigilli apposti all'area.
      Più di recente, lo scorso 1o giugno personale dell'Arma dei Carabinieri, ha proceduto al sequestro di un terreno demaniale di 3.000 metri quadri, retrostante al suddetto insediamento, in quanto oggetto di sversamento di rifiuti urbani non pericolosi.
      In merito all'ipotesi di sgombero, l'Amministrazione Capitolina ha comunicato di avere avviato accertamenti anagrafici e sulle capacità patrimoniali e reddituali dei soggetti interessati; per tutti i nuclei con fragilità socio-economica sarà assicurata agli aventi diritto, da parte dei competenti uffici di Roma Capitale, l'accoglienza nel circuito dell'emergenza cittadina.
      L'intervento mira a porre in essere, in totale sicurezza e con l'impiego di mezzi idonei, le importanti operazioni di bonifica che si renderanno necessarie per il ripristino del sito.
      Su un piano più generale, assicuro che la tematica è all'attenzione del Ministero dell'interno e della Prefettura di Roma, presso la quale si sono svolte diverse riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e gli specifici tavoli tematici alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Capitolina.

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