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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2020
422.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (S. 1883 Governo).

PARERE APPROVATO

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1883, di conversione del decreto-legge n.  76 del 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
          rilevato che:
              il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione dello Stato, coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), r), della Costituzione) nonché alle materie di competenza concorrente governo del territorio, protezione civile, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione);
              a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera n) (semplificazioni in materia edilizia); all'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 1) (criteri di misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti); all'articolo 26, comma 15 (piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione); all'articolo 29, comma 2, lettera b) (accesso persone con disabilità a strumenti informatici); all'articolo 32, comma 1 (codice di condotta tecnologica); all'articolo 34, comma 1 (strategia nazionale dati); all'articolo 35, comma 1, lettera b) (strategia di adozione del modello cloud); all'articolo 49, comma 2 (strategia di sicurezza infrastrutture stradali e autostradali); all'articolo 53, comma 3 (semplificazione procedure siti di interesse nazionale); all'articolo 56, comma 1, lettera b) (semplificazioni per impianti da energie rinnovabili); all'articolo 61, comma 1 (semplificazioni per impianti di produzione energia elettrica); all'articolo 63, comma 1 (manutenzione del territorio forestale);
              la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno depositato presso le Commissioni di merito, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sul provvedimento, proposte di modifica ed integrazione del testo che risultano meritevoli della massima attenzione;
              l'articolo 7 prevede l'istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici; con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti; al riguardo, si segnala l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio un parere in sede di Conferenza unificata) ai fini del riparto delle risorse del fondo, trattandosi di un intervento che coinvolge la materia di competenza concorrente «governo del territorio»; si ricorda inoltre che l'UPI ha Pag. 119segnalato l'opportunità di consentire l'accesso al fondo anche per le opere «sotto soglia»;
              come segnalato dall'ANCI, l'articolo 9, relativo alle procedure di nomina dei commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti andrebbe integrato con la previsione che, in caso di opere di interesse locale che ricadano in uno specifico comune sia il sindaco di quel comune ad essere nominato Commissario straordinario;
              l'articolo 11, al comma 2, attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.  189 del 2016; al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n.  246 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione citata in materia di poteri di ordinanza del Commissario, nella parte in cui ha previsto che le ordinanze del commissario straordinario in parola sono adottate sentiti i presidenti delle regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi; conseguentemente, anche le ordinanze cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 11 dovrebbero essere adottate d'intesa con le regioni.
              l'articolo 18 restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento vigente (in particolare dalla legge n.  833 del 1978 in materia di servizio sanitario nazionale e dal decreto legislativo n.  112 del 1998) prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire l'asimmetria che appare determinarsi fra il potere di ordinanza dei sindaci, che ritorna «pieno», e il potere delle regioni di adottare atti, incluse le ordinanze, che rimane limitato; infatti l'articolo 2 del decreto-legge n.  19 del 2020 prevede che le ordinanze regionali possano essere adottate solo nelle more dell'adozione di provvedimenti di contenimento dell'epidemia nazionali con i DPCM; l'articolo 3 del medesimo provvedimento prevede che in via generale queste ordinanze possano essere solo più restrittive delle previsioni nazionali; l'articolo 1, comma 16, del successivo decreto-legge n.  33 del 2020 dispone infine che, con riferimento specifico alla regolamentazione delle attività economiche, produttive e sociali, le ordinanze regionali possano essere sia restrittive sia ampliative rispetto alla disciplina nazionale;
              l'articolo 26 disciplina il funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione; sul punto il comma 15 prevede che la definizione dell'infrastruttura tecnologica avvenga con DPCM o decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, adottato, tra le altre cose, previo parere della Conferenza unificata; il parere appare però opportuno anche ai fini dell'adozione del DPCM o decreto del Ministro delegato previsto dal precedente comma 14 e chiamato a disciplinare le spese di notificazione degli atti;
              l'articolo 39, nell'introdurre alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese c.d. «Nuova Sabatini», prevede tra le altre cose un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione; al riguardo, trattandosi di una misura che investe la materia di competenza concorrente «sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi», si segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
              l'articolo 43, ai commi 1 e 2, prevede che il Sistema informativo agricolo Pag. 120nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali; le modalità di attuazione saranno definite da successivi «provvedimenti attuativi» del Ministro delle politiche agricole, con riferimento ai quali andrebbe valutata l'opportunità, trattandosi di una misura che investa la materia di residuale competenza regionale «agricoltura», di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni),
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
      provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa:
          1) ad una valutazione attenta delle proposte di modifica ed integrazione del testo del provvedimento avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'UPI e dall'ANCI;
          2) ad inserire, all'articolo 7, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio un parere in sede di Conferenza unificata) ai fini del riparto delle risorse del Fondo;

      e con le seguenti osservazioni:
      valutino le Commissioni di merito, per i motivi esposti in premessa, l'opportunità di:
          a) consentire l'accesso alle risorse del Fondo istituito dall'articolo 7 anche per le opere sotto soglia comunitaria;
          b) integrare la disposizione dell'articolo 9 con la previsione che, in caso di opera infrastrutturale di interesse locale che ricada nel territorio di uno specifico comune, sia il sindaco di quel comune ad essere nominato commissario straordinario per la sua realizzazione;
          c) approfondire il contenuto dell'articolo 18;
          d) inserire, all'articolo 26, comma 14, la previsione del parere della Conferenza unificata;
          e) inserire, all'articolo 39 forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) ai fini dell'emanazione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico;
          f) inserire, all'articolo 43, comma 2, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) ai fini dell'emanazione dei previsti «provvedimenti attuativi» del Ministro delle politiche agricole.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n.  86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario (S. 1905 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 luglio 2020, n.  86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario;
          rilevato che:
              l'articolo 122, primo comma, della Costituzione dispone che «il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi»;
              in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione la legge n.  165 del 2004 stabilisce i princìpi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare riferimento a ineleggibilità (articolo 2), incandidabilità (articolo 3) e sistema di elezione (articolo 4), nonché la durata degli organi elettivi regionali (articolo 5);
              la formulazione del testo può suscitare alcuni dubbi in ordine al suo ambito applicativo; il preambolo e la relazione illustrativa fanno infatti riferimento all'esigenza di garantire il rispetto, tra i princìpi fondamentali individuati dall'articolo 4 della legge n.  165 del 2004 in materia di leggi elettorali regionali, del solo principio in materia di parità di genere, introdotto nel citato articolo 4 dalla legge n.  20 del 2016, mentre il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ai «principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n.  165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n.  20» e sembra pertanto ricomprenderli tutti e per tutti legittimare, in caso di mancato recepimento nella legislazione regionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi;
              inoltre, la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento ad un «intervento sostitutivo in materia di elezioni regionali per l'anno 2020»; tuttavia il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 appare suscettibile di applicazione anche per successivi eventi elettorali;
              soprattutto nell'ipotesi in cui il testo abbia una portata generale, e quindi non limitata alla sola applicazione del principio della parità di genere e alle sole elezioni regionali del 2020, appare opportuno circoscriverne meglio la portata e le modalità di applicazione, in particolare con riferimento alle modalità di valutazione del mancato recepimento dei principi fondamentali dell'articolo 4 della legge n.  165 del 2004; essa infatti potrebbe risultare in alcuni casi difficoltosa; si pensi in particolare all'applicazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) che prescrive «l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza Pag. 122delle minoranze»; in altri casi, invece, un'applicazione rigida della disposizione potrebbe indebolire la distinzione tra legislazione di principio statale e legislazione attuativa regionale;
              un approfondimento sulla portata e sulle modalità applicative appare opportuno anche con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che «il Prefetto di Bari è nominato commissario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto»; la disposizione va infatti valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che appare orientata, anche se in materia diversa (la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sanitari), ad escludere la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, pur tutelando, in quel settore specifico, l'attività dei commissari da interferenze degli organi regionali, anche quando questi agissero per via legislativa (sentenza n.  247 del 2018),
              ciò premesso, occorre anche considerare la peculiarità del provvedimento, che è motivato dalla necessità di dare completa attuazione a due disposizioni costituzionali in materia di parità tra uomini e donne, vale a dire l'articolo 51 e l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione;
      esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:
          provveda la Commissione di merito per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, al fine di definirne meglio la portata e le modalità di applicazione.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019 (S. 1721 Governo).

PARERE APPROVATO

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2019 (S. 1721);
          rilevato che:
              il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale; previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed o) della Costituzione) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute; ordinamento della comunicazione; produzione di energia; alimentazione (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura;
              l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A; tra le direttive inserite nell'allegato A, potrebbe risultare opportuno, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento della direttiva 2019/520 in materia di telepedaggio stradale, della direttiva 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, della direttiva 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti;
              potrebbe inoltre risultare opportuno, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione decreti legislativi di attuazione dell'articolo 4 (recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche); dell'articolo 5 (recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); dell'articolo 7 (recepimento della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare); dell'articolo 18 (adeguamento della normativa nazionale al regolamento in materia di cybersicurezza) e dell'articolo 19 (adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica),
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:
          valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento delle direttive 2019/520; 2019/1158 e 2019/1161, incluse nell'allegato A richiamato dall'articolo 1, nonché nel procedimento di adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 18 e 19.

Pag. 124

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C. 2617 Governo).

PARERE APPROVATO

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato il disegno di legge C. 2617, di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
          rilevato che:
              il provvedimento appare in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
              per quanto riguarda l'articolo 1, comma 6, vengono anche in rilievo le materie «sicurezza dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
              appare opportuno coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.  19, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n.  33, che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali.
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:
          provveda la Commissione di merito a coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.  19 del 2020 con il contenuto dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n.  33 del 2020.