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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 settembre 2020
430.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (C. 2648 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

      Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Abrogazione del codice dei contratti pubblici)

      1. La legge 28 gennaio 2016, n.  11, e il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 2.
      2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con il presente articolo e gli articoli 2,3 e 4, gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1, 40, 50, 52, 53, da 100 a 113-bis, 205, 206, 208, 209, 210, 212 e 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, fermo restando il carattere vincolante dei princìpi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina processuale di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.

Art. 2.
(Disciplina applicabile)

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione europea:
          a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
          b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indipendentemente dal loro valore economico, indette da amministrazioni aggiudicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla direttiva 2014/ 23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
          c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.
(Acquisizioni in economia)

      1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o procedura negoziata.
      2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 500.000. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.
      3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per importi non Pag. 50superiori a euro 250.000. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 250.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

Art. 4.
(Norma transitoria)

      1. Gli articoli da 1 a 3 si applicano alle procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 2, relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

      Conseguentemente all'articolo 42, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 2. Cortelazzo, Gelmini, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Sopprimerlo.
1. 1. Colletti, Berardini.

      Sostituire i commi, 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
      1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, del decreto legislativo n.  50 del 2016, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 dello stesso codice, nel periodo della sospensione.

      2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n.  50 del 2016.
1. 3. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 31 dicembre 2023.

      Conseguentemente:
          a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 2021, con le seguenti: 2023;
          b) all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: 2021, con le seguenti: 2023;
          c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 2021, con le seguenti: 2023;
          d) all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: 2021, con le seguenti: 2023.
1. 4. Mazzetti, Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione.

Pag. 51

      Al comma 1 le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2021.
1. 5. Colletti, Berardini.

      Al comma 1, sopprimere le parole: possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile del procedimento per danno erariale e,.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,.
1. 6. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo:

      Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1.
1. 7. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola.

      Sopprimere il comma 2.
1. 8. Ruffino, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, Sisto.

      Al comma 2, lettera a) la parola: 150.000 è sostituita dalla parola: 80.000 e la parola: 75.000 è sostituita dalla seguente: 40.000.
1. 10. Colletti, Berardini.

      Al comma 2, lettera a), terzo periodo, dopo le parole il Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: previa intesa in Conferenza Unificata.
1. 11. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo:

      Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. È da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, secondo i criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1.
1. 9. Rizzetto, Frassinetti, Rampelli.

      Al comma 2, lettera b) e soppressa.
1. 12. Colletti, Berardini.

      Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.  50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.  50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
1. 13. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

Pag. 52

      Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
          a) sopprimere le parole:, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,;
          b) inserire infine il seguente periodo: Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.
1. 15. Cortelazzo, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate e dopo il penultimo periodo aggiungere il seguente periodo: Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 60.000 euro e fino alla soglia di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016 alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e nel rispetto dei predetti principi.
1. 14. Cortelazzo, Ruffino, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate con le seguenti: della presenza e del radicamento delle imprese invitate nel territorio in cui ha luogo l'appalto.
1. 16. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n.  50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n.  50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
1. 17. Labriola, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 3, secondo periodo, le parole: a loro scelta, sono soppresse.
1. 18. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 3, secondo periodo, le parole: sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, sono sostituite dalle seguenti: con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
1. 19. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando Pag. 53i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi.
1. 20. Parolo, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sopprimere il comma 4.
1. 21. Colletti, Berardini.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.  2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.

      Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: , nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità.
1. 22. Mazzetti, Ruffino, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Sopprimere il comma 5-bis.
1. 23. Colletti, Berardini.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la tutela dell'eccellenza tecnologica e la semplificazione delle esportazioni dell'industria nazionale dei materiali d'armamento)

      1. Al fine di semplificare il coordinamento delle politiche per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria dei materiali d'armamento sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede nell'interesse dello Stato con l'ausilio di un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri cui delegare le funzioni di cui al comma 1 e l'ufficio della Presidenza del Consiglio incaricato delle attività di supporto, coordinamento e segreteria.
      3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato è coadiuvato da un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato «Comitato».
      4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato ed è composto dai Ministri della difesa, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. I Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.Pag. 54
      5. All'atto del proprio insediamento, il Comitato adotta il proprio regolamento interno, che ne disciplina le attività ed organizza altresì il Nucleo tecnico-operativo, di seguito NTO, posto alle sue dipendenze, di cui ai commi 9-12.
      6. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione.
      7. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
      8. Nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato:
          a) nel rispetto dei limiti di cui alla legge 9 luglio 1990, n.  185, definisce gli indirizzi del Governo in materia di fabbricazione ed esportazione dei materiali d'armamento, con particolare riferimento alla tutela delle capacità nazionali rispetto al rischio di acquisizioni estere ostili, alla promozione del settore nei mercati esteri, alle partnership industriali, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle relative ricadute sul settore;
          b) individua le misure per l'incentivazione dell'innovazione tecnologica nel settore, anche tramite lo sfruttamento economico dei brevetti, individuando modalità di equa remunerazione dei prodotti dell'ingegno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30;
          c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione dei materiali d'armamento tra le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca, le strutture universitarie e l'industria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
          d) incoraggia la collaborazione tra le imprese italiane operanti nel campo della produzione dei materiali d'armamento, allo scopo di rafforzarne la competitività internazionale anche ai fini della partecipazione in posizione vantaggiosa ai consorzi multinazionali costituiti in vista della realizzazione di programmi complessi;
          e) orienta le attività operative di sostegno alla penetrazione nei mercati esteri, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni sensibili, alla loro successiva diffusione alle imprese nazionali del comparto, nonché al supporto politico e logistico delle candidature italiane nelle gare internazionali d'appalto;
          f) promuove lo sviluppo dei programmi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;
          g) predispone ed invia entro il 30 giugno di ogni anno una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati ottenuti nel campo della tutela e della promozione dell'industria dell'aerospazio e difesa nazionale;
          h) promuove altresì il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, ove possibile, con riferimento alla previsione e prevenzione dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo.

      9. Per l'espletamento dei compiti affidatigli, il Comitato si avvale del supporto fornito dall'NTO, composto da personalità designate da ciascuna delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato ed integrato da esperti del settore, provenienti anche dall'industria nazionale dei materiali d'armamento, selezionati secondo Pag. 55procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente.
      10. L'NTO agisce da organo di staff del Comitato ed è strutturato in modo tale da assicurarne l'operatività permanente sulla base del regolamento adottato dal Comitato.
      11. L'NTO ha una segreteria permanente, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dispone di due divisioni, una competente per l'analisi di situazione ed una, operativa, per la promozione sui mercati internazionali dei beni ad alta intensità tecnologica ed impieghi militari o duali prodotti dall'industria italiana, anche tramite la partecipazione a consorzi multinazionali. Il predetto regolamento adottato dal Comitato determina la consistenza dei contingenti di personale destinati alle divisioni dalle Amministrazioni coinvolte.
      12. Ai componenti dell'NTO non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione o alla remunerazione di eventuali straordinari si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
      13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 01. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)

      1. All'articolo 51 del decreto legislativo n.  50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
          «Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione sociale, economica e territoriale».
1. 02. Cortelazzo, Casino, Sarro, Sisto, Tartaglione.

ART. 2.

      Sopprimerlo.
2. 1. Colletti, Berardini.

      Al comma 1 le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2021.
2. 2. Colletti, Berardini.

      Al comma 3, sostituire le parole: nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, con le seguenti: nella misura ritenuta necessaria quando, per ragioni di urgenza valutabili discrezionalmente in relazione agli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono Pag. 56essere rispettati o vi sia comunque una dimostrata esigenza di tempestività.
2. 3. Labriola, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: In ogni caso, per tutto il periodo dell'emergenza da COVID-19 e per i sei mesi successivi a tale periodo, e per tutte le tipologie di appalto di lavori, servizi e forniture e per le attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, si considerano comunque sussistenti le ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ai fini del ricorso da parte delle amministrazioni aggiudicatrici alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui agli articoli 63 e 125 del decreto legislativo n.  50 del 2016, senza necessità di ulteriori motivazioni.
2. 4. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 4 inserire il seguente:
      4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
          a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
          b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50;
          c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;
          d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.
2. 5. Cortelazzo, Gelmini, Ruffino, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: aggiornati, inserire la seguente: esclusivamente.
2. 6. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n.  50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n.  50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, Pag. 57ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
2. 7. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Criteri previsti per l'offerta economicamente più vantaggiosa)

      1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente:
      «10-ter. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori ad alta densità di manodopera come definiti all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 15 per cento, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15 per cento alla componente tempo realizzativo dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)».
2. 01. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
2. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici)

      1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un decreto ministeriale recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici tra le diverse regioni.
      2. Le linee guida di cui al comma precedente, identificano le informazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance.
      3. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo.
2. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione, Novelli.

Pag. 58

ART. 3.

      Ovunque ricorrano le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2021.
3. 1. Colletti, Berardini.

      Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.
3. 2. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
      7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1o aprile 1981, n.  121 ai fini del controllo del territorio.
      7-ter. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300.
      7-quater. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 337-bis.

(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

          Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

      7-quinquies. L'articolo 73, comma 1, del regio decreto n.  635 del 1940 è sostituito dal seguente:
      «1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della legge».

      7-sexies. L'articolo 73, comma 2, del regio decreto n.  635 del 1940 è soppresso.
      7-septies. L'articolo 73, comma 3, del regio decreto n.  635 del 1940 è soppresso.
3. 3. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
      7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n.  159 all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
      7-ter. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n.  159 all'articolo 86, comma 2-bis, sopprimere le seguenti parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica».Pag. 59
      7-quater. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n.  159 all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
3. 4. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

      1. Fermi restando i presupposti economici previsti dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere – in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge n.  23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40 – agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n.  272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia.
3. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

ART. 4.

      Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
4. 1. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Presidente del Consiglio di Stato adotta apposite linee guida organizzative per favorire l'efficiente trattazione in sede cautelare dei ricorsi in relazione alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
4. 2. Labriola, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4-bis. Per i ricorsi, ivi compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n.  199, proposti in relazione ad atti e provvedimenti adottati fino alla data del 31 luglio 2021 il contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 N. 115 è ridotto del 50 per cento.

      4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il comma 6-bis. 1, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115 è sostituito dal seguente: «A fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale e quello incidentale».
4. 3. Colletti, Berardini.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni nei procedimenti civili in sede di appello)

      1. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il comma 1, è sostituito dal seguente: «Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le Pag. 60cause di valore superiore a euro 260.000, per le cause di valore indeterminabile superiore a euro 260.000 e per le cause nelle quali il tribunale pudica in composizione collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; in tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.».
      2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.  115 del 30 maggio 2002, Testo unico in materia di spese di giustizia, con le modifiche apportate, da ultimo, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.  120, dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113 e dalla legge 11 gennaio 2018, n.  4, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000»;
          b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma»;
          c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.0 e fino a euro 520.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma»;
          d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520,00 e per i processi di valore indeterminabile oltre questa somma».

      3. Gli articoli dal 62 al 72, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, sono abrogati.
4. 01. Colletti.

ART. 5.

      Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: È comunque fatta salva la facoltà di sospendere le attività in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni.
5. 1. Casino, Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

ART. 6.

          Ovunque ricorrano le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2021.
6. 1. Colletti, Berardini.

      Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.
6. 2. Mazzetti, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Ferme restando le competenze del RUP e degli altri organi previsti dalla normativa vigente e per i soli contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
6. 3. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti.

          Apportare le seguenti modifiche:
          a) al comma 1, dopo le parole: è obbligatoria inserire le seguenti: ove le parti congiuntamente ne facciano richiesta;Pag. 61
          b) al comma 3, sostituire le parole: salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse con le seguenti: qualora le parti congiuntamente ne facciano richiesta.
6. 4. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.
6. 5. Ruffino, Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti.

      Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il contratto è eseguito.
6. 6. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 3 sopprimere il seguente periodo: L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
6. 7. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

ART. 7.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sopprimere le parole: di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50;
          b) al comma 2, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro e aggiungere, dopo il primo periodo il seguente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
7. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sopprimere le parole: di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50;
          b) al comma 2, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro e aggiungere, dopo il primo periodo il seguente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
7. 2. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, sono assicurate alle regioni a statuto ordinario Pag. 62almeno 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la progettazione delle opere predette ripartiti secondo la percentuale di cui alla Tabella 1, comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
7. 3. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, sono assicurate alle regioni a statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la progettazione delle opere predette ripartiti secondo la percentuale di cui alla Tabella 1, comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
7. 4. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 7-ter, aggiungere, infine, il seguente:
      7-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1079 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente «finanziamento»;
              2) le parole: «e dei progetti definitivi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali»;
          b) al comma 1080 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
              2) il secondo periodo è soppresso;
              3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, e successive modificazioni. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva.»;
          c) il comma 1083 è abrogato.
7. 5. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-ter, aggiungere, infine, il seguente:
      7-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1079 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente «finanziamento»;
              2) le parole: «e dei progetti definitivi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali»;
          b) al comma 1080 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
              2) il secondo periodo è soppresso;Pag. 63
              3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, e successive modificazioni. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva.»;
          c) il comma 1083 è abrogato.
7. 6. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 7-ter aggiungere infine il seguente:
      7-quater. All'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n.  77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Qualora le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante non siano sufficienti a corrispondere le anticipazioni di cui ai commi precedenti, la singola stazione appaltante provvede ad integrarle ricorrendo al mercato dei capitali, anche tramite collocamento di proprie obbligazioni. In ogni caso è riconosciuta la garanzia dello Stato a beneficio dei creditori della stazione appaltante.».
7. 7. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 8.

      Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
          a-bis) Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, articolo 34, comma 3, le parole: «di qualunque importo» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 1.000.000 di euro».
8. 1. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
          a-bis) Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, articolo 34, comma 3, le parole: «di qualunque importo» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 1.000.000 di euro».
8. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dal 1o gennaio 2021 le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dell'obbligo di cui al periodo precedente, per un importo annuo non inferiore al 20 per cento del valore complessivo dell'accordo e assicurando una attivazione complessiva non inferiore al 75 per cento. In ogni caso la cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.
8. 3. Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;
          b) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori Pag. 64della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».
8. 4. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente, in relazione alle scadenze previste nel contratto;» e alla lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione».
8. 5. Mazzetti, Sarro, Tartaglione, Sisto, Labriola.

      Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».
8. 6. Ruffino, Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

          Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».
8. 7. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:
          « b-bis) Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dai protocolli anti contagio».
8. 8. Labriola, Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
      4-bis. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appai tattici, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.

      4-ter. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 4-bis, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati.
8. 11. Mazzetti, Sarro, Tartaglione, Sisto.

Pag. 65

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      4-bis. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n.  13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di servizi, tali, per dimensioni, intensità e onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli Enti pubblici, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
8. 9. Mazzetti, Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo il comma 4 inserire il seguente:
      4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
8. 10. Ruffino, Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
              1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
          « a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:
              1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: “L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.”;
              2) al secondo periodo, dopo le parole: “responsabilità solidale del mandatario” sono aggiunte le seguenti: “nei limiti di cui al presente comma”»;
              2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
          « d-bis) all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
      “10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.”».
8. 12. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

Pag. 66

      Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*8. 13. Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, Sisto.
*8. 14. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro»; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.»;
          b) al comma 6 sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
8. 15. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva Pag. 67(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125 del 1o giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 10 per cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, fermo restando che il debito sia superiore al 10 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 20 per cento dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, sempreché il debito sia superiore al 20 per cento dei compensi stessi».
8. 16. Tartaglione, Sarro, Sisto, Cortelazzo.

      Al comma 5, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.  602 del 1973 e all'articolo 68 del decreto legislativo n.  546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata in pendenza di processo.
8. 17. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:
          b-bis) all'articolo 80:
          a) al comma 1, sopprimere le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,»;
          b) al comma 5, sopprimere le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,»;
          c) al comma 7, dopo le parole: «un operatore economico», sopprimere le seguenti: «, o un subappaltatore,».
8. 19. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
          b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: «tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;» sono aggiunte le seguenti: «in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso».
*8. 18. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti.
*8. 20. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 68

      Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
          c-bis) all'articolo 83, comma 2, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.  952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.  251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394».
8. 21. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Sopprimere il comma 6-bis.
*8. 22. Colletti, Berardini.
*8. 23. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
      «13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917».

      Conseguentemente:
          a) al comma 14, sostituire le parole: al comma 13 con le seguenti: ai commi 13 e 13-bis;
          b) al comma 15, sostituire le parole: al comma 13 con le seguenti: ai commi 13 e 13-bis.

      Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n.  190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 24. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
      9-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché la spesa relativa alla negoziazione con erogatori privati accreditati per l'assistenza domiciliare integrata, fermi restando i predetti limiti».
*8. 25. D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.
*8. 26. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.Pag. 69
*8. 27. Badole, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 9, inserire il seguente:
      9-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

      Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n.  190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 29. Sisto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco.

      Dopo il comma 9, inserire il seguente:
      9-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n.  208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n.  232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50.

      Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n.  190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 30. Sisto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco.

      Dopo il comma 9 inserire il seguente:
      9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi integrati di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, come evidenziato anche dalla delibera ANAC n.  540 del 1o luglio 2020, il corrispettivo dei predetti servizi è adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020, a seguito di rinegoziazione con il committente che tenga conto dell'effettivo incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al periodo antecedente la situazione emergenziale, da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il corrispettivo dei predetti servizi è incrementato del venti per cento. Inoltre, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi decurtazioni del corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre ottobre 2019-gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui sopra, in ragione delle minori giornate di degenza verificatesi e/o del minor numero di posti Pag. 70letto utilizzati e/o delle minori prestazioni erogate rispetto a quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai criteri da essi previsti e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
8. 31. Sarro, Sisto, Tartaglione, Bagnasco, Cortelazzo.

      Dopo il comma 9, inserire il seguente:
      9-bis. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.
8. 32. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo il comma 9, inserire il seguente:
      9-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, sostituire le parole da: «Il medico» a: «paziente» con le seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome».
8. 33. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo il comma 9, inserire il seguente:
      9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e c), della legge 18 giugno 2009, n.  69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, è consentita, per l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.
8. 34. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco.

      Dopo il comma 9, inserire il seguente:
      9-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.  145 è soppresso.
8. 28. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Sopprimere il comma 10.
8. 35. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 10, sopprimere le parole da: per la selezione fino alle seguenti: dal presente decreto,.

      Conseguentemente, al titolo I e al capo I dopo le parole: contratti pubblici aggiungere le seguenti: e privati.
8. 36. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Al comma 10 sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: trovano applicazione.
8. 37. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 8 si applica anche agli appalti privati.
8. 38. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

Pag. 71

      Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:
      11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del Direttore dei Lavori, fermo restando la verifica successiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento eseguite e certificate.

      11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.  49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto ministeriale, su richiesta dell'Appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e le Stazioni Appaltanti, sono esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per la liquidazione del conto finale.
8. 39. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 11, inserire il seguente:
      11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
      «9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.».
*8. 40. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*8. 42. Sarro, Sisto, Tartaglione, Casino, Labriola.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
      11-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, Pag. 72ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.
8. 41. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

      1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1o marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.  159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
      2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n.  2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
      3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.
      4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.
8. 01. Tartaglione, Sarro, Sisto, Bagnasco.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga e estensione contratti pubblici)

      1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50, è ammessa la proroga di un anno dei contratti di durata aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture in scadenza nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2020, già affidati con procedura ad evidenza pubblica.
      2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto ministeriale 17 giugno 2017, indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. Quest'ultimo integra la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.
8. 02. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

Pag. 73

ART. 9.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In ogni caso, rientrano tra gli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo quelli relativi alle reti trans-europee di trasporto (TEN-T), al completamento della Core Network, i porti e aeroporti di carattere nazionale e internazionale, gli accessi portuali, i valichi alpini, la rete della viabilità principale e i nuovi ponti di connessione della rete viaria sui principali fiumi del Paese, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.
9. 1. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere il seguente periodo: Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
9. 2. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, rubricato «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera» è abrogato.

      3-ter. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante il periodo di vigenza della norma.
9. 3. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 3, inserire in fine il seguente:
      3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione e di consentire la celere ripresa delle attività dell'Osservatorio Torino-Lione, istituito con il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 1o marzo 2006, quale sede tecnica di confronto delle istanze interessate all'opera stessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Presidente del citato Osservatorio. Nella sua qualità di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione, il Presidente della Regione Piemonte è titolare dei poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, limitatamente alle prerogative inerenti l'Osservatorio medesimo. Il Presidente della Regione Piemonte assume e svolge l'incarico di Presidente dell'Osservatorio Torino- Lione a titolo gratuito, disponendo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e già preordinate allo scopo, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9. 4. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9. 8. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 74

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.  160.
**9. 6. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.
**9. 7. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi.
9. 5. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:
      3-bis. Il presente articolo si applica anche ai progetti di interesse pubblico rientranti negli Accordi di Programma tra pubblico e privato con importanti ricadute economiche ed occupazionali ed attrazione di investimenti esteri nel Mezzogiorno d'Italia. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'eliminazione o riperimetrazione dei vincoli paesaggistici, di cui ai decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.  1497, che attualmente impediscono lo sviluppo produttivo, infrastrutturale e occupazionale delle aree interessate ormai rientrate o confinanti con aree industriali o portuali, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno d'Italia e all'utilizzo dei fondi strutturali europei.
9. 9. Furgiuele, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Tra le opere stradali ritenute prioritarie dal Piano del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c.d. «Italia veloce», rientra anche il completamento della S.S. 275 Maglie-Leuca.
9. 10. Labriola, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture prioritarie)

      1. La Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, è sostituita dalla seguente:

Pag. 75

«PARTE V
INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO NAZIONALE

Articolo 200.
(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)

          1. La presente Parte V regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché l'approvazione degli insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed inseriti in apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai commi successivi. Nell'ambito della programmazione predetta, sono altresì individuate, con appositi “Accordi per lo Sviluppo”, di concerto tra il governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse di sviluppo regionale è concorrente con l'interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate dal presente Codice, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
          2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:
          a) concessione di costruzione e gestione;
          b) affidamento unitario a contraente generale;
          c) finanza di progetto;
          d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.
          2-bis. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, il Documento di Economia e Finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica.
          2-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1, sono indicate:
          a) le opere da realizzare;
          b) il cronoprogramma di attuazione;
          c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
          d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
          3. Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
          4. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n.  228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.  228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore Pag. 76dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP sostituisce tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.
          4-bis. Il DPP è redatto annualmente ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n.  228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281 e le Commissioni parlamentari competenti.
          4- ter. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini della sottoscrizione tra Governo e singole regioni degli “Accordi per lo Sviluppo” di cui al comma 1.
          4-quater. In sede di redazione del DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le opere il cui costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento del costo dallo stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.  228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.
          5. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente Parte V e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatori di cui al comma 4-ter, presentano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6, Parte I, Titolo III del presente Codice. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n.  144, verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.
          6. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti essenziali di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.
          7. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al presente Codice.Pag. 77
          8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno, 21 marzo 2017 di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.
          9. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.
          10. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, può:
          a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
          b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta.
          11. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, inoltre, può:
          a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
          b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
          c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) ai fini della promozione e della diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l'assistenza gratuita attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti.
          12. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina, con apposito decreto, di Commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge Pag. 786 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111. 11 Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 201.
(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali)

          1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
          a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate;
          b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.
          2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
          3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.  111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n.  69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n.  98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere essenziali per lo sviluppo nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1, è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
          4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
          a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;
          b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.
          5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
          6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle “infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo del nazionale”, ivi incluso il “Fondo da ripartire Pag. 79per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
          7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
          8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.
          9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 202.
(Procedure di approvazione dei progetti)

          1. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non si applicano le norme di cui all'articolo 22 e articolo 27, comma 1, del presente decreto.
          2. I livelli di progettazione si articolano secondo due livelli di successivi approfondimenti, in progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo.
          3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in un'unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.
          4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3, articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
          4-bis. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini del programma Pag. 80di risoluzione delle interferenze, ed a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente. Le valutazioni in capo alle Regioni e Provincie Autonome interessate, tengono conto delle osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute e/o assemblee organizzate dalle medesime Regioni o Province Autonome interessate i cui esiti sono conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle valutazioni istruttorie, il Ministero formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
          5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria formulata dal Ministero è esaminata e valutata in sede di pre-CIPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati i cui esiti definitivi sono trasmessi al DIPE (dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica), con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva, il testo della proposta di approvazione da parte del CIPE.
          5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
          6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
          a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
          b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso Pag. 81delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
          7. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.
          7-bis. Per le infrastrutture essenziali di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto esecutivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.
          8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
          9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione Pag. 82di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
          10. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo 50/2016.
          11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture ricadenti nella presente Parte V, è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
          12. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.  377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.
          13. Il progetto esecutivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo e/o raccomandazioni volte all'ottimizzazione progettuale che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
          14. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 13, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
          14-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.  327.
          15. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione Pag. 83e parere comunque denominato e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi essenziali, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui al comma 6, lettera a) e b). Gli enti locali provvedono all'adeguamento esecutivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
          15-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
          15-ter. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e finibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intera opera.

Articolo 203.

(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti e valutazione ambientale)

          1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dalla presente Parte salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
          2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dalla presente Parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3., articolo 23, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.
          3. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo, comma 30. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi dell'articolo 202, commi 4-bis e 13, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni della presenta Parte e 11 parere istruttorio sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 202, comma 4-bis. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 202, comma 13 e seguenti.
          4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 202, comma 4-bis, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. Pag. 84A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.
          5. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 e ss.mm.ii., dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto esecutivo.
          5-bis. Le varianti di cui ai commi 4 e 5, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
          5-ter. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui ai commi successivi 42 e 43.
          5-quater. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 5-ter.
          5-quinquies. Le eventuali varianti da apportare sia al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in fase di realizzazione delle opere, conseguenti all'insorgere di condizioni di imprevedibilità, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 4-bis dell'articolo 202. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, e successive modificazioni.
          5-sexies. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 5-quinquies; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La Pag. 85medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
          5-septies. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 5-quinquies è compiuta con le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 202, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 6, lettera a) e b).
          5-octies. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 202, comma 12.
          7. La conferenza di servizi di cui all'articolo 202, comma 4-bis, è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 10, lettera a), di seguito denominata: “struttura tecnica”.
          8. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
          9. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari Pag. 86e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.
          10. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al comma 22 e seguenti del presente articolo.
          11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della struttura tecnica gli esiti istruttori redatti sulla base dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini delle valutazioni approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.
          12. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
          13. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, secondo le procedure di cui all'articolo 202, comma 4-bis, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
          14. Il progetto esecutivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 13, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
          15. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 14, approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
          16. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 14, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 13, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la Pag. 87convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
          16-bis. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i darmi subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
          17. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
          a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
          b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;
          c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
          d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
          18. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
          a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto esecutivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto esecutivo cui provvede quest'ultimo;
          b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
          c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
          19. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
          20. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
          21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente Pag. 88integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202 e seguenti commi.
          22. I commi seguenti disciplinano la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale.
          23. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
          24. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
          25. Per le infrastrutture e insediamenti di cui all'articolo 200, comma 1, soggetti a screening, valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 202, comma 4-bis.
          26. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui al presente articolo, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.
          27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.  377.
          28. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e dovrà in ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
          29. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui al presente articolo, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
          30. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati Pag. 89interessati, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.
          31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.
          36. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.
          37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
          38. La commissione provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale e/o altra autorizzazione ove prevista. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine di sessanta giorni è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
          39. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
          40. La commissione:
          a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
          b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
          41. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle Pag. 90prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
          42. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n.  349.
          43. Ai fini delle verifiche di cui al comma 42, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sull'interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.».
9. 03. Mazzetti, Gelmini, Sozzani, Cortelazzo, Sisto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di titoli concessori)

      1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.  145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
      «683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n.  241».
9. 04. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di opere di facile sgombero)

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n.  327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della navigazione, aggiungere il seguente:
      «3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.».
9. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. L'articolo 207 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76 è abrogato.
9. 02. Tartaglione, Sarro, Sisto.

Pag. 91

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

      1. Il Nuovo Polo della Salute di Padova è inserito tra le opere finanziabili dal Fondo per la progettazione delle opere prioritarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. 01. Bond, Sarro, Sisto, Tartaglione.

ART. 10.

      Sopprimerlo.
10. 1. Colletti, Berardini.

      Al comma 1 le lettere a), b) e f) sono soppresse.
10. 2. Colletti, Berardini.

      Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
      «1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti».
10. 3. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
      «1-ter. Nel caso in cui si provveda alla demolizione di un corpo di fabbrica legittimamente realizzato a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa attualmente vigente, la porzione edilizia legittimamente collocata a distanza inferiore a quella attualmente prevista può essere ricostruita alla medesima distanza preesistente a condizione che anche l'area di sedime e il volume di detta porzione coincidano con quelli preesistenti e che la relativa altezza sia pari o inferiore a quella preesistente. Anche ai fini dell'eventuale applicazione delle premialità volumetriche dettate dalle vigenti normative, resta ferma la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con sagoma, sedime e volume diversi rispetto a quelli preesistenti che rispettino le disposizioni vigenti, anche in materia di distanze».
10. 4. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:
      «1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di Pag. 92pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».
10. 5. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: legittimamente.
10. 7. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 9. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola.
*10. 11. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere il periodo: Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
10. 10. Rampelli.

      Al comma 1 lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere la parole da: Nelle zone omogenee fino a: vigenti.
10. 6. Mazzetti, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico e sostituire le parole: fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela con le seguenti: fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigente.
10. 8. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei diritti di terzi come disciplinati dal codice civile – Libro 3o – Titolo II.
10. 12. Rampelli.

      Al comma 1, alla lettera b), numero 1) sostituire il periodo da: Nell'ambito degli interventi di manutenzione fino a: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 con il seguente: Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimi all'atto della presentazione della relativa istanza necessaria per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e nel caso di interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 il progetto abbia acquisito il parere favorevole dei competenti uffici ministeriali.
10. 18. Mazzetti, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera b), capoverso n.  1), dopo le parole: sottoposti a tutela ai sensi Pag. 93inserire le seguenti: degli articoli 10 e 45.

      Conseguentemente,
          alla medesima lettera b), capoverso n.  2), dopo le parole: sottoposti a tutela ai sensi inserire le seguenti: degli articoli 10 e 45;
          alla lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: sottoposti a tutela ai sensi inserire le seguenti: degli articoli 10 e 45;
          alla lettera p), capoverso comma 2, dopo le parole: sottoposti a tutela ai sensi inserire le seguenti: degli articoli 10 e 45.
10. 14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera b), al punto 1 dopo le parole da: ai sensi aggiungere le seguenti: dell'articolo 10 e lettera b) e c) dell'articolo 136.
10. 19. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza;
          b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: e non siano previsti incrementi di volumetria aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza;
          c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza.
*10. 15. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.
*10. 16. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.
*10. 17. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
10. 20. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
          sostituire il n.  2) della lettera b) con il seguente:
              2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di Pag. 94ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di assenso comunque denominati».

      Conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42».

      Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.
10. 21. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
      2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o stata i. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».
10. 22. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire il periodo da: Rimane fermo che fino a: incrementi di volumetria con il seguente: Con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, assistiti da parere favorevole degli uffici competenti alla tutela, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenute le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
10. 23. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

Pag. 95

      Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
          a) le parole: nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A sono abrogate;
          b) dopo le parole: Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 aggiungere le seguenti: ed inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia in zona omogenea A consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici ovvero nel ripristino di edifici crollati o demoliti, con mutamento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente o con incremento di volumetria.
10. 24. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A; sostituire le parole: siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente con: sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
*10. 25. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.
*10. 26. Ruffino, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.
10. 27. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), ultimo periodo, le parole: e non siano previsti incrementi di volumetria sono soppresse.
10. 13. Rampelli.

      Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
          c) all'articolo 6, comma 1:
              1) al primo periodo, dopo le parole: «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali», sono inserite le seguenti: «a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,»;
              2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
          e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
*10. 29. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.
*10. 31. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito con il seguente:
      1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, sono eseguiti senza Pag. 96alcun titolo abilitativo tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 10 e 22.;
          dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) l'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 è abrogato.
10. 30. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1, lettera c), capoverso e-bis), sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti parole: novanta giorni.
10. 28. Rampelli.

      Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale.
10. 32. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).
10. 33. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera f), numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
      1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne valuta la compatibilità con il tessuto urbanistico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214. Le pubbliche amministrazioni stabiliscono tramite delibera di Giunta Comunale le modalità, le prescrizioni e le valutazioni a cui sottoporre le istanze di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76.
10. 34. Rampelli.

          Alla lettera f), numero 1) capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento.
10. 36. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
          a) al punto 1), capoverso «1-bis)», le parole da: fermo restando fino alla fine del periodo sono soppresse;
          b) al punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo le parole: «di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.  1444» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214».
10. 35. Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: ammissibili con le seguenti Pag. 97parole: compatibili o complementari.
10. 37. Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Al comma 1, lettera h), capoverso 4-bis, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti parole: 35 per cento.
10. 38. Rampelli.

      Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
          h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n.  58, si interpreta nel senso che tra le «imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare» sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n.  296, nonché le predette imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite imprese appaltatrici. La presente norma costituisce norma interpretativa dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212.
10. 39. Mazzetti, Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
          h-bis) l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n.  58, si interpreta nel senso che tra le «imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare» sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti della legge del 27 dicembre 2006 n.  296, nonché le predette imprese, organismi, e società di investimento immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite imprese appaltatrici;.
10. 40. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, sopprimere la lettera i).
10. 41. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti.

      Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
          l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di inizio attività», sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 22».
10. 42. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti.

      Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
          m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «produttiva e direzionale» sono aggiunte le seguenti: «e logistica»;
          b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      «2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis».
*10. 43. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti.
*10. 44. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Pag. 98Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera n), il capoverso 7-bis è sostituito dal seguente:
      7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili urbanisticamente legittimi privi di agibilità che risultino realizzati e/o modificati antecedente all'entrata in vigore della legge del 5 novembre 1971 n.  1086. Per tali immobili il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ed all'articolo 24 comma 5 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 è sostituito da «Attestazione di Idoneità Statica» i cui requisiti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'attestazione di Idoneità Statica deve essere allegata alla segnalazione certificata di Agibilità di cui al presente articolo.
10. 45. Rampelli.

      Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.
10. 46. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
      2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia vigente e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
          a) il minore dimensionamento dell'edificio;
          b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
          c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture;
          d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
          e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

      3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 2-novies della legge n.  241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive così come definite dal presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa Pag. 99a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali.
10. 48. Mazzetti, Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, al comma 2, dopo le parole: di minima entità aggiungere le seguenti: , nel limite del 5 per cento.
10. 49. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis (Tolleranze costruttive), comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1 e sopprimere le parole: ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
10. 47. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
          a) le parole: ai commi 1 e 2 sono sostituite con le seguenti: al comma 1;
          b) le parole: ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali, sono soppresse.
10. 50. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
          q) l'articolo 54 è abrogato.
10. 51. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
          q) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:
      «8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».
10. 52. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di segnalazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori.
10. 53. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

Pag. 100

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 22 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione si intende acquisita».
10. 54. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 2, primo periodo, le parole: e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.  1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, sono soppresse.
10. 55. Rampelli.

      Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: nelle zone A o B con le seguenti: A, B o D.
10. 56. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,4, riducibili a m. 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso.
*10. 57. Raffaelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.
*10. 58. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.
*10. 59. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera b), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.  186»;
          b) alla lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n.  2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.  2015/2043 del 28 maggio Pag. 1012015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.

      Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
10. 60. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.  2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.  2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
          b) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.  2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.  2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
*10. 61. Sarro, Mazzetti, Sisto, Tartaglione, Ruffino.
*10. 62. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 4, sopprimere le parole: e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
10. 63. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 5, le parole da:, fatta eccezione per ad: artistico sono sostituite dalle seguenti: I comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.  287, nelle aree individuate ai sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.
10. 64. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola.

      Al comma 5, sopprimere le parole: o artistico.
10. 65. Casino, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Infine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31, l'autorizzazione paesaggistica, in deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.  31 del 2017, dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 Pag. 102agosto 1990, n.  241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova applicazione l'articolo 14-bis, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.  241 ovvero, nei casi di non indizione della conferenza di servizi, l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241.
10. 66. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, le parole: «I competenti organi del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Le soprintendenze competenti per territorio»;
          b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine la verifica di intende conclusa con esito negativo.».
10. 67. Guidesi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
      «11-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 9, qualora nell'ambito di un piano attuativo o di altro strumento di pianificazione o di programmazione siano previste diverse unità di intervento, ai fini della determinazione del valore degli appalti relativi all'esecuzione di opere che interessano una singola unità di intervento si fa riferimento al valore di tali opere, senza procedere al cumulo con il valore delle opere concernenti le altre unità di intervento o l'intervento nel suo complesso.».
10. 68. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, il comma 4 è sostituito con il seguente:
      «4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche non a scomputo dal contributo di costruzione, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.».
10. 69. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. n.  42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 tiene conto dell'esigenza di mantenerne la destinazione funzionale prevalente e indica di quali elementi strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la gestione economicamente e ambientalmente sostenibile dell'impianto sportivo. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data Pag. 103della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
10. 73. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Al comma 2 dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, all'alinea, dopo la lettera e), inserire le seguenti parole: « f) limitatamente a quanto non sottoposto a vincolo paesaggistico dai piani territoriali di coordinamento dei rispettivi enti parco,».
10. 72. Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione regionale è prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati «in elevato» di cui è riconoscibile la funzione e di rilevante valore architettonico.
10. 70. Vallotto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Nelle procedure di archeologia preventiva, nella fase di fattibilità del progetto, salvo prescrizioni esecutive che possono condizionare il progetto, ma non bloccarlo e devono essere comprese nelle progettazioni preliminari e definitive, le delibere al termine delle operazioni di verifica preventiva devono essere firmate dal Responsabile Area Archeologia di ciascuna Soprintendenza o, in assenza, dall'archeologo più anziano in servizio. Avverso il provvedimento il committente può ricorrere alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio II Archeologia.
*10. 71. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.
*10. 74. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione Regionale è prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati «in elevato» di cui è riconoscibile la funzione e di rilevante valore architettonico.
10. 75. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 104

      Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      7-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di fruizione degli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici al decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n.  77 sono apportate le seguenti modificazioni:
          « a) all'articolo 119 il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90.”;
          b) all'articolo 119 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      “3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come definito dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH.nd dell'edificio esistente.
          3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lettera b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
          3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per il comma 1 lettere b) e c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e successive modificazioni e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 e successive modificazioni ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.  192 del 2005 e successive modificazioni. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.”;
          c) all'articolo 121 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      “2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 e successive modificazioni ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.  192 del 2005 e successive modificazioni, anche un efficientamento energetico”».
10. 82. Mazzetti, Gelmini, Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      7-bis. In deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 prevedere per le Istituzioni scolastiche di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti.
10. 76. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
      7-quater. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito Pag. 105con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2020».
10. 77. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) «interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi», conseguentemente al comma 16, capoverso «2.1» sopprimere le parole: «di finestre comprensive di infissi».

      Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
10. 83. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, al comma 3, sostituire le parole: «due classi energetiche», con le seguenti: «una classe energetica».

      Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
10. 84. Sarro, Sisto, Tartaglione, Ruffino.

      Dopo il comma 7-ter aggiungere in fine il seguente:
      7-quater. All'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), approvati ed avviati entro il 30 giugno 2022».
10. 78. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, il comma 15-bis è soppresso.

      Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n.  190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 85. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola.

Pag. 106

      Dopo il comma 7-ter inserire il seguente:
      7-quater. All'articolo 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n.  392, le parole: «di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 mesi dalla data della raccomandata».
*10. 79. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*10. 80. Vallotto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
      1-quater. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2020».
10. 81. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      7-bis. Velocizzare i percorsi per l'ottenimento della classificazione di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici al fine di ottenere il relativo gradiente di sicurezza.
10. 86. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Rigenerazione urbana sostenibile)

      1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del consiglio comunale.
10. 01. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale «servizi della persona» adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore di due canoni Pag. 107annui a base di gara. Gli immobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e degli articoli 16, 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
10. 02. Labriola, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori già affidati)

      1. Con riferimento ai i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni, la facoltà di cui al primo periodo del comma 1, dell'articolo 2 del citato DM, è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sei anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 dello stesso DM».
10. 03. Sisto, Tartaglione, Mazzetti, Sarro.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
      «1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale».
          b) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:
      «8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».
10. 04. Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria Pag. 108catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, con l'aliquota del 10 per cento.
      2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
      3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
10. 05. Mazzetti, Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

      1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
      2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
      3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
      4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
      5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
10. 06. Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27)

      1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione relativo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile».
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
10. 07. Sisto, Tartaglione, Sarro.

Pag. 109

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione delle procedure esecutive immobiliari)

      1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.  267 nonché degli articoli 14 e seguenti legge 27 gennaio 2012, n.  3, in favore di soggetti esercenti attività di impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 1.000 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende ritrasferirli entro cinque anni.
      2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
      3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista dalla nota ll-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
      4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.
      5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
10. 08. Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Dopo il 2o comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n.  327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:
      3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
10. 09. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Dopo il 2o comma dell'articolo 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n.  327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:
      3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.
10. 010. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

Pag. 110

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n.  374 aggiungere il seguente:
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo.
10. 011. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

      1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, dopo la lettera c), è inserita la seguente nuova lettera:
          d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.  494.
10. 012. Sarro, Casino, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.  145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
      683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n.  241.
10. 013. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

      1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n.  104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n.  41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 014. Versace, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

      1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.
      2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.  241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite Pag. 111conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n.  241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
      3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.
10. 015. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.

      Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

Art. 10-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

      1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
          d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Art. 10-ter.
(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

      1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente:
          A.32. L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore.
10. 016. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

      1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380».
10. 017. Bergamini, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

      1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2020».
10. 018. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

Pag. 112

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

      1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
      2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: «far transitare» con: «riscuotere e pagare» e sostituire: «su uno specifico conto corrente» con: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
10. 019. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a) sostituire le cifre: «50.000», «40.000» e «30.000», rispettivamente, con le seguenti: «70.000», «60.000» e «50.000»;
          b) alla lettera b) sostituire le cifre: «20.000» e «15.000», rispettivamente con le seguenti: «40.000» e «35.000»;
          c) alla lettera c) sostituire la cifra: «30.000», con la seguente: «50.000».

      2. All'articolo 229, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, lettera a) le parole: «ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti» sono soppresse.
      3. All'articolo 229, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, lettera a) le parole «nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8, sono soppresse».
10. 020. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dei moltiplicatori catastali)

      1. I moltiplicatori di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, sono ridotti del tre per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021.
10. 021. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

      1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 Pag. 113della legge n.  208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
10. 022. Spena, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n.  328.
10. 023. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Abrogazione ritenuta 8% ristrutturazioni)

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge n.  78 del 2010 non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n.  127 del 2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n.  e data della fattura elettronicamente emessa dal fornitore.
10. 024. Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti.

ART. 10-bis.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

      1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n.  41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*10-bis. 01. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

      1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n.  41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*10-bis. 04. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 114

      Dopo l'articolo 10-bis, è inserito il seguente:

Art. 10-ter.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

      1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, dopo le parole «funzionali allo specifico processo produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380».
10-bis. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 10-bis, è inserito il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni in materia di costruzioni e opere su demanio marittimo)

      1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n.  374 aggiungere il seguente:
      «4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo».
10-bis. 03. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

Art. 10-ter.

      1. Al comma 246 della legge n.  145 del 30 dicembre 2018, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2022».
10-bis. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 11.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 n.  7 estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico.
11. 1. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, il comma 1-bis è sostituito con il seguente:
      «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatoti possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del Pag. 115personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, ovvero con oneri a proprio carico».
11. 2. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 3-ter, inserire i seguenti:
      3-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.  74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».

      3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n.  95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
          i. dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;
          ii. dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,».
11. 3. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
      3-quater. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.  61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016-2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
11. 4. Caparvi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Aggiungere, infine, il seguente comma:
      3-quater. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 la parola «privata» è soppressa.
*11. 5. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*11. 10. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli.

      Aggiungere, infine, il seguente comma:
      3-quater. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, all'articolo 11, comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n.  210, all'articolo 1, comma 726 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, all'articolo 1 comma 987 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, ed all'articolo 9-vicies-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, Pag. 116con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
11. 6. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Aggiungere, infine, il seguente comma:
      3-quater. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021».
*11. 7. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*11. 8. Cavandoli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli.

      Aggiungere, infine, il seguente comma:
      3-quater. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, all'articolo 11, comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n.  210, all'articolo 1, comma 726 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, all'articolo 1 comma 987 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, ed all'articolo 9-vicies-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge le agosto 2012, n.  122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
11. 9. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli.

      Aggiungere, infine, i seguenti commi:
      3-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.  74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».

      3-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n.  95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;
          b) dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,».
11. 11. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli.

Pag. 117

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, apportare le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
          « hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto»;
          b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.»;
          c) all'articolo 248:
              1) dopo il comma 2, inserire il seguente:
      «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;
              2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alle aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica».
11. 01. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione.

Pag. 118

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

      1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10 per cento.
      2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale, corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n.  125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
      3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori e condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito in legge 6 agosto 2015, n.  125.
      4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n.  1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni. In data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. 02. Sarro, Martino, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

      1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012, realizzati Pag. 119dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale e stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.
      3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.
11. 03. Sarro, Martino, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)

      1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
      2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n.  78, convertito in legge 6 agosto 2015, n.  125.
      3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.
11. 04. Sarro, Martino, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

      1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n.  147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n.  190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n.  49, e aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B – Turismo e ambiente Pag. 120del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.
11. 05. Sarro, Martino, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, e integrato dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.  147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
      2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
      3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
11. 06. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e Pag. 121privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
      2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n.  267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n.  14 del 2019.
      3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n.  74 del 2012, convertito in legge n.  122 del 2012.
11. 07. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
      2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per Vanno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
11. 08. Anna Lisa Baroni, Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.  147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n.  210, all'articolo 1 comma 726 della legge n.  205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n.  145 del 2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
11. 09. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di Pag. 122ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n.  122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
11. 010. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
11. 011. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

      1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n.  3771 del 19 maggio 2009, n.  3784 del 25 giugno 2009, n.  3803 del 15 agosto 2009, n.  3808 del 15 settembre 2009, n.  3881 dell'11 giugno 2010 e n.  3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
      2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del Pag. 123personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
      3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
11. 012. Martino, Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83)

      1. Il termine di cui all'articolo 61-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
      2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 61-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
      3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 61-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.  190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n.  190.
11. 013. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, Polidori, Baldelli.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

      1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed Pag. 124assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
          a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
              1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
              2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160;
              3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229;
          b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

      2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:
          a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
              1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
              2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
          b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il Pag. 125piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera a).

      3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici.
11. 014. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83)

      1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto.
11. 015. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli, Polidori, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.  74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),».
      2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n.  95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d)»;
          b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,».
11. 016. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli, Polidori.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

      2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
11. 017. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli, Polidori.

Pag. 126

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83)

      1. Dopo l'articolo 61-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83 è inserito il seguente:

«Art. 61-ter.1.

          1. La selezione dell'impresa esecutrice e compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.  172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
          2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 61-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.  134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
          3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
          4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo e compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189.
          5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede e consentito il ricorso all'autocertificazione».
11. 018. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli, Polidori.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».
11. 019. Baldelli, Polidori, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, la parola: «privata» è soppressa.
11. 020. Baldelli, Polidori, Sarro, Sisto, Tartaglione.

Pag. 127

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113)

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui», aggiungere il seguente: «Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui».
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 021. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113)

      1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il quarto periodo e inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;
          b) al sesto periodo, dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 022. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.  148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
      2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n.  205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;Pag. 128
          b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

      3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

      4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, e dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
      5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, e integrato dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 20 17, n.  148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.  147 e dell'articolo 1, comma 503, «nella legge 23 dicembre 2014, n.  190.
          c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

      6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.  147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n.  210, all'articolo 1 comma 726 della legge n.  205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n.  145 del 2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, Pag. 129con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
      7. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
      8. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.  74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, dopo le parole: “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti: “c) e d)”.
          d) Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n.  95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
          dopo le parole: “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti: “, c) e d)
          dopo le parole: “prodotti agricoli e alimentari,” sono aggiunte le seguenti: “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,”.

      9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, la parola: “privata” è soppressa.
      10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
      11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni in legge n.  135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
          Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n.  267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n.  14 del 2019.
          Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n.  74 del 2012, convertito in legge n.  122 del 2012.

Pag. 130

      12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è abrogato.
      13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.  74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.  122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
      14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.».
11. 023. Polidori, Baldelli, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.  148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
11. 024. Baldelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Polidori.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189)

      1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.».
11. 025. Baldelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Polidori.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229)

      1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, Pag. 131n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3-bis, le parole: «, sulla base del progetto definitivo,» sono soppresse;
          b) all'ultimo periodo del comma 3-bis. 1, le parole: «a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2».
11. 026. Sarro, Tartaglione, Baldelli, Sisto, Polidori.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229)

      1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, le parole: «fino a 200 unità complessive di personale» sono sostituite con le seguenti: «per figure professionali».
11. 027. Baldelli, Polidori, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n.  205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
          b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
11. 028. Baldelli, Polidori, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148)

      1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.  148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, dopo le parole: «Per gli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli anni 2021 e 2022.».
11. 029. Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

      1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è abrogato.
      2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
11. 030. Sisto, Sarro, Tartaglione, Baldelli, Polidori.

Pag. 132

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

      1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
          b) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2022»;
          c) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal mese di febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di febbraio 2022».

      2. All'onere derivante dal presente articolo e pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n.  190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 031. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32)

      1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55, dopo il comma 4 e inserito il seguente:
      «4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 61-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno n.  23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n.  23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti».
11. 032. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.  123)

      1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
11. 033. Sisto, Sarro, Tartaglione.

Pag. 133

ART. 11-bis.

      Dopo l'articolo 11-bis inserire il seguente:

Art. 11-ter.
(Proroga della vita tecnica impianti di risalita Regioni Marche ed Abruzzo)

      1. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
      «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n.  203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.»
11-bis. 01. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 11-bis inserire il seguente:

Art. 11-ter.
(Proroghe di termini per le regioni colpite dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

      1. Al comma 2o dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.  148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
      2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della Legge n.  205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
          b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

      3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

      4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 agosto 2012, n.  122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43o, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n.  172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, è prorogata fino Pag. 134alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
      5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n.  122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1o e 3o, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.  147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.  190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
      6. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021».
      7. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
11-bis. 02. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli.

ART. 12.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 premettere il seguente:
      «01. Al fine di contrastare gli effetti negativi sull'economia conseguenti alla pandemia da coronavirus attivando con sollecitudine il maggior numero di investimenti pubblici e privati necessitanti di titoli abilitativi le riduzioni dei termini previste dal presente articolo si applicano anche alle procedure in corso alla data della legge di conversione del presente decreto. È fatto salvo il termine di 30 giorni previsto nel caso in cui non sia disposto un termine espresso.»;
          b) alla lettera a), premettere il seguente numero:
              «01) al comma 4, le parole: “centottanta giorni”, sono sostituite con le seguenti: “centoventi giorni”»;Pag. 135
          c) alla lettera a) dopo il numero 2) inserire il seguente:
              «3) al comma 9-ter, le parole: “alla metà”, sono sostituite con le seguenti: “a un terzo”»;
          d) dopo la lettera i) inserire la seguente:
          « i-bis) all'articolo 21-nonies, comma 1, le parole: “dal momento dell'adozione”, sono sostituite con le seguenti: “dalla data di esecutività o di efficacia”»;
          e) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
      «1-bis. Le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso relativamente alle fasi istruttorie ancora da assolvere.
          1-ter. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n.  241, sono comunque nulle e non sospendono la decorrenza dei termini ivi compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall'ordinamento.
          1-quater. Nel caso di procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) finalizzati all'emanazione di una pluralità di provvedimenti finali aventi termini di conclusione diversi, prevale e deve essere adottato quale termine di conclusione del procedimento relativamente a tutti gli atti da emanare, quello più breve così come rideterminato sulla base delle disposizioni del presente articolo.
          1-quinquies. Al fine di garantire la definizione dei procedimenti istruttori nei termini più solleciti è obbligatorio, quando tecnicamente possibile, utilizzare per lo svolgimento delle conferenze dei servizi simultanee di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241 la facoltà di partecipazione dei soggetti competenti in via telematica. La presente disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti in corso e prevale su disposizioni normative o regolamentari che dispongano invece la partecipazione fisica dei rappresentanti dei vari soggetti pubblici o di diritto pubblico.
          1-sexies. Nel caso in cui al termine assegnato per la conclusione del procedimento non siano state acquisti uno o più dei pareri ed atti di assenso richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o più degli endoprocedimenti previsti, si procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il termine assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e di fatto previste per la convalida del provvedimento dall'articolo 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1999, n.  241, l'ufficio competente è tenuto a provvedervi anche in mancanza di istanza di parte.
          1-septies. Su istanza del soggetto richiedente presentata dopo la decorrenza dei termini così come rideterminati in forza delle disposizioni di cui ai commi precedenti nei casi in cui ciò sia previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241, l'ufficio titolare della facoltà di emettere il provvedimento finale certifica, con atto dell'ufficio stesso dovuto a tutti gli effetti di legge, anche a rilevanza penale, entro cinque giorni lavorativi l'avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso. La mancata certificazione nei termini tassativi assegnati quando ciò fosse dovuto, configura omissione di atti di ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Decorso il termine di cui al primo periodo, il soggetto richiedente è abilitato ad esercitare le facoltà previste dal titolo formatosi per silenzio. È fatta salva, sussistendone le condizioni di legge, la facoltà di annullamento in autotutela di cui agli articoli 21-octies e 21 –nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  241.
          1-octies. Le disposizioni di cui al presente articolo attengono ai livelli essenziali di servizio di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e prevalgono su disposizioni normative o regolamentari difformi contenute nella legislazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.Pag. 136
          1-nonies. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento CEE in materia di libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione ed applicazione della disciplina relativa a qualsivoglia procedimento autorizzativo ivi compresi quelli di natura ambientale il criterio ermeneutico generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, in forza del quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi, è vietata qualsiasi discrezionalità in relazione a materie che sono regolamentate da norme dotate di giuridica efficacia. In mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limiti imposti a miglior tutela del pubblico interesse devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 14 settembre 2011, n.  148, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 marzo 2012, n.  27 e dal comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n.  214. Il responsabile del procedimento ed il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo, ove diversi, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione di condizioni e prescrizioni discrezionali, non supportate da norme dotate di giuridica efficacia, poi dichiarate illegittime da sentenze passate in giudicato, configura in capo a chi le ha proposte ed a chi le ha recepite colpa grave con la conseguente responsabilità erariale per i danni in tal modo illegittimamente causati».

      Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera i).
12. 1. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
              2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
      «8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono ad ogni effetto nulli ed inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni e che, su richiesta dell'interessato che dichiari di averne interesse, deve essere sempre emanato un atto meramente confermativo del provvedimento formatosi per silenzio assenso.».
12. 3. Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione.

      Al comma 1, alla lettera a) numero 2) dopo le parole: Le determinazioni aggiungere le seguenti: che comportano dinieghi, prescrizioni o condizioni.
12. 2. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
              «2-bis), il comma 9 è sostituito dal seguente:
      9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, e, nel caso di provvedimenti sanzionatori o comunque limitativi della sfera giuridica Pag. 137dei privati, la tardiva emanazione ne determina sempre l'annullabilità ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1.».
12. 4. Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
          « e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 10-bis.

          1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base della decisione.
          3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
          La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.”».
          b) al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
          « i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-bis e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale”».
12. 5. Tartaglione, Sisto, Sarro, Ruffino.

      Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dieci giorni dopo la con le seguenti: dal momento della.
12. 6. Tartaglione, Sisto, Sarro, Ruffino.

      Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, dopo le parole: In caso di aggiungere le seguenti: provvedimenti cautelari sospensivi o di e aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare.
12. 7. Tartaglione, Sisto, Sarro.

Pag. 138

      Al comma 1, alla lettera h), sostituire il n.  1) con il seguente:
              1) il comma 1 dell'articolo 18 è abrogato.
12. 8. Tartaglione, Sisto, Labriola, Sarro.

      Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
          i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: «Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-bis e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale.».
12. 9. Tartaglione, Sisto, Labriola, Sarro.

          Dopo la lettera i) inserire la seguente:
          i-bis) all'articolo 22, comma 1, lettera b), aggiungere al termine le seguenti parole: «nonché i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nei soli casi di documenti a riguardo dei quali non abbiano ricevuto risposta a strumenti di sindacato ispettivo entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti».
12. 10. Tartaglione, Sisto, Sarro, Casino.

      Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
      8-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, al comma all'inciso «o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione» va aggiunto «Lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante».
12. 11. Tartaglione, Sisto, Sarro.

      Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
      «1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, comma 1, le parole: “una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo” sono sostituite dalle seguenti: “una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo”».
12. 16. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
      «1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato».
12. 12. Tartaglione, Sisto, Sarro.

      Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente comma:
      «9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi».
12. 13. Tartaglione, Sisto, Sarro.

Pag. 139

      Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
          « e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione».
12. 14. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

          Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) al comma 2-bis, dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: «Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge n.  741 del 1990, come modificato dalla presente legge».
12. 15. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
          l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
      «1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, il comma 5 è soppresso.».
12. 17. Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Al fine di sopperire alla mancanza di personale esaminatore della motorizzazione civile e risolvere i pesanti disagi che stanno subendo cittadini e imprese di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
      2. Il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
      3. Gli uffici delle Motorizzazioni civili possono reperire personale da altri enti pubblici per l'espletamento delle funzioni amministrative in sostituzione del proprio personale destinato alle funzioni di esaminatori.
      4. Presso le Prefetture U.T.G. è istituito l'elenco dei soggetti abilitati per il ruolo di esaminatore per far conseguire la patente di guida composto da personale proveniente dai ruoli delle Forze di polizia, previo espletamento di apposito corso di formazione.
12. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

      1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».
12. 02. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

      1. All'articolo 17-bis, comma 3, della legge del 7 agosto 1990, n.  241, sostituire le parole: «di novanta giorni» con le seguenti: «di trenta giorni».
12. 03. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

Pag. 140

      Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)

      1. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.  633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».
12. 04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 13.

      Sopprimerlo.
13. 1. Colletti, Berardini.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
          a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
          b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n.  241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n.  241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
13. 2. Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:.
13. 3. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Al comma 1, le parole: Fino al 31 dicembre 2021, sono soppresse.
13. 5. Bitonci, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 141

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
13. 4. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.
*13. 6. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*13. 9. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti e le amministrazioni chiamate a partecipare alle Conferenze dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 7 agosto 1990, sono tenute a pronunciarsi nei tempi stabiliti dalla normativa vigente ai fini delle relative autorizzazioni. Decorso inutilmente tali termini, l'autorizzazione si intende acquisita.
13. 7. Mazzetti, Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.  241 le parole: «convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152» sono sostituite dalle seguenti: «convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76» e all'articolo 21-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.  152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76».
13. 8. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

      1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative afferenti all'esercizio di tale iniziativa.
      2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n.  152 del 2006, le Regioni possono attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 21-bis del decreto legislativo n.  152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la materia dell'agricoltura.
13. 01. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola.

ART. 14.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
              1) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;Pag. 142
              2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».
          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 24-bis la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «europee e gli atti di adeguamento dei regolamenti europei»;
          b) al comma 24-ter le parole: «delle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa comunitaria» e le parole: «delle direttive», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa europea»;
          c) al comma 24-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La valutazione deve dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei livelli minimi»;
          d) dopo il comma 24-quater è aggiunto il seguente:
      «24-quater. 1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-quater, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14.».
14. 1. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola.

      Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)

      1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con legge 24 aprile 2020, n.  27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi».
*14. 01. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola.
*14. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 15.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. All'articolo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n.  635, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.  311, dopo le parole: «le autorizzazioni di cui al titolo III» sono aggiunte le seguenti: «e quelle di cui all'articolo 134 Titolo V».
15. 1. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. Dopo l'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (regio decreto 18 giugno 1931, n.  773) aggiungere il seguente articolo:

«Art. 134-ter.

          1. Gli investigatori privati in possesso delle autorizzazioni in Licenza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), del decreto ministeriale 269 del 2010, nonché i loro collaboratori con contratto di subordinazione, possono conseguire la Licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno Pag. 14330 ottobre 1996, n.  635. Concorrendo i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, su richiesta dell'interessato, il Prefetto rilascia la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità biennale».
15. 2. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. All'articolo 1, comma 175, lettera g) della legge 4 agosto 2017, n.  124, apportare le seguenti modifiche:
          a) al punto 2, sostituire le parole: «sia superiore ad euro 13.500», con le seguenti parole: «sia superiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n.  116 del 2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali»;
          b) al punto 3, lettera b), sostituire le parole: «inferiore ad euro 13.500», con le seguenti: «inferiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n.  116 del 2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali. Per l'esportazione di tali opere la richiesta di esportazione viene effettuata in modalità telematica. Decorsi 3 giorni senza ricevere diniego le opere possono essere esportate».
15. 3. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, è sostituito dal seguente: «Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato, o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.».
15. 4. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di indennizzo per limitazioni da servitù militari)

      1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, articolo 325, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al Ministero della difesa secondo le modalità previste dalla presente legge»;
          b) al comma 7 le parole: «, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.» sono sostituite dalle seguenti: «, incaricato dall'autorità ministeriale, secondo le disposizioni previste dalla presente legge».
          c) al comma 15 le parole: «aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «contributi diretti disposti a favore dei proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni».

      2. Entro 90 giorni il Ministro della Difesa emana un decreto che dà attuazione alle disposizioni di cui al decreto Pag. 144legislativo 15 marzo 2010, n.  66, articolo 325, come modificato dal comma 1 del presente provvedimento.
15. 01. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

      1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'alt. 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
      2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n.  377, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
*15. 02. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*15. 05. Tartaglione, Cortelazzo, Sisto, Sarro.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(SUAP digitale)

      1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale «impresainungiomo.gov.it» del Sistema camerale.
      2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 1o settembre 2010, n.  160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma «pagoPA», dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1o settembre 2010, n.  160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.
      3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.
15. 03. Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Pag. 145

Art. 15-bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n.  124)

      1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 125-bis è abrogato;
          b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».
*15. 04. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.
*15. 06. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 16.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, in modalità elettronica, nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»)

      1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.  240 del 12 ottobre 2019, in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n.  459, i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al periodo precedente.
      2. A tal fine, l'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n.  459.
      3. Le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa.
      4. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto online una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore, identificandosi con il PIN, può accedere alla pagina di voto.
      5. La sicurezza e la privacy del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I datacenter sono protetti da doppio firewall e crittografia quantistica. Tutti i backup sono archiviati nei centri dati del cloud nazionale.
      6. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che Pag. 146non possiedono un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto.
16. 1. Formentini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)

      1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n.  10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
      2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 – lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.
16. 01. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

      1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1o dicembre 2006, n.  316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.
      2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio.
16. 02. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Documento unico del veicolo)

      1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  98, come previsto dal Piano Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e procedure di riferimento.
      2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  98, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 4-bis, le parole: «comunque entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021»;
          b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole, rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione Pag. 147del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis».
16. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.
16. 04. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

ART. 16-quinquies.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-sexies.
(Estensione obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile ai monopattini elettrici)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, è esteso ai monopattini elettrici per come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n.  160. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193 del codice della strada.
16-quinquies. 01. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-sexies.
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n.  69)

      1. All'articolo 16, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n.  69, le parole: «sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «sessantadue».
16-quinquies. 02. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-sexies.
(Proroga termini disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)

      1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n.  99 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3-bis, le parole: «nel primo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi nove mesi»;Pag. 148
          b) al comma 3-bis, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;
          c) al comma 3-quater, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
16-quinquies. 03. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-sexies.
(Differimento procedure di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  98, in materia di documento unico di circolazione)

      1. Per il miglior risultato del processo di implementazione del documento unico di circolazione, in fase avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  98, le parole «comunque entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021».
      2. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  98, le parole «dalla data di introduzione del documento unico» e le parole «dall'introduzione del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis
16-quinquies. 04. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-sexies.
(Modifiche al codice civile di semplificazione dei contratti in uso nel trasporto e nella logistica)

      1. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.  262, gli articoli dal 1737 al 1741 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1737.

(Nozione)

          Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738.

(Revoca)

          Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739.

(Obblighi dello spedizioniere)

          Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
          Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.

Pag. 149

Art. 1740.

(Diritti dello spedizioniere)

          Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
          Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.
          Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.

Art. 1741.

(Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità)

          Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto – in tutto o in parte – viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.
          Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.».

      2. L'articolo 1696 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.  262, è sostituito dal seguente:

«Art. 1696.

(Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)

          Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
          Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n.  1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
          Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
          La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
          Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».

      3. L'articolo 2761 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.  262, è sostituito dal seguente:

Pag. 150

«Art. 2761.

(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)

          I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
          I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
          I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
          Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
          Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752».

      4. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.  262, dopo l'articolo 1677 è inserito il seguente:

«Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)

          Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
          Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone.».
16-quinquies. 05. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 17.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 del 27 dicembre 2017, n.  205 è inserito il seguente:
      «848-bis. Gli enti sotto i 15 mila abitanti, che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, come evidenziato da una revisione della da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno Pag. 1512011, n.  118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».
17. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
      3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

      3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decreto-legge n.  124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria.
17. 2. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4.1. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità cosiddetta di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene in tutte le Capitale Europee.

      4.2. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo un'indennità integrata alle Forze di polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.
      4.3. Per le città comprendenti Stadi di Calcio di serie A e serie B, in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, partecipano alla messa in sicurezza delle aree interessate anche la F.I.G.C. e il C.O.N.I., per gli eventi olimpici, e le Società Sportive che, in base a forme di solidarietà e sussidiarietà stabilite nella misura del 75 per cento per le Società Sportive, intervengono all'erogazione alle Forze di Polizia impiegate delle indennità previste per i servizi connessi all'Ordine ed alla Sicurezza Pubblica.
17. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4. 1. All'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, le parole: «di cui al comma 754» sono soppresse.
17. 4. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4.1. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei Conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro tenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni interessati sono tenuti a dame comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.
17. 5. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4.1. I contratti derivati delle regioni e degli Enti Locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, Pag. 152laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.
17. 6. Sarro, Sisto, Mazzetti, Tartaglione.

      Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
      4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.
17. 7. Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

          1. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire forme di gestione e di unificazione dei servizi amministrativi.».
17. 01. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

      1. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, gli enti locali, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche.
17. 02. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

      1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.
17. 03. Tartaglione, Sisto, Sarro, Labriola.

      Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

      1. La figura dei segretari comunali e provinciali è abrogata. Le relative funzioni sono trasferite ai dirigenti degli enti locali.
17. 04. Tartaglione, Sisto, Sarro, Labriola, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

      1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge n.  296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n.  90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono Pag. 153seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013.
      2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del personale in capo alle Unioni stesse.
17. 05. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 24, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «un risultato medio», sono inserite le seguenti: «in pareggio o».
17. 06. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997.».
17. 07. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

      1. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
      2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
17. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

      1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
17. 09. Casino, Tartaglione, Cortelazzo.

ART. 17-bis.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Parametri di deficitarietà strutturale)

      1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
17-bis. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 154

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

      1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione.
17-bis. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti)

      1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione relativo all'anno 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
      2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo all'anno 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.  145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
      3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6,193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo Pag. 15518 agosto 2000, n.  267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
17-bis. 03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

      1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazione iniziale della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» istituito all'articolo 115, comma 1 del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34, l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1o settembre 2020 e il 21 settembre 2020.
      2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.
      3. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, le parole «entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione» sono sostituite dalle seguenti «entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione».
17-bis. 04. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

      1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
      2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio Pag. 156finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
17-bis. 05. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)

      1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.  125, è posticipata all'esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate.
17-bis. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Ulteriori semplificazioni in materia di spesa degli enti locali)

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, agli enti locali cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
          a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n.  228;
          b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122;
          c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89;
          d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.

      2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, le parole: «1o luglio 2019» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2022».
17-bis. 07. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazioni in materia di obblighi di comunicazione delle variazioni al bilancio degli enti locali)

      1. Il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 è abrogato.
17-bis. 08. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pag. 157Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

      1. All'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, dopo il comma 25-bis è inserito il seguente:
      «25-ter. È consentito un solo rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-bis con la procedura di cui al primo periodo del comma 25.».
17-bis. 09. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Fondo liquidità per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

      1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 243-ter:
              1) al comma 1, sono anteposte le parole: «In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,» e le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite con le seguenti: «istituisce un»;
              2) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite con le parole: «fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e».
          b) all'articolo 243-sexies al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».

      2. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020, al cui onere si provvede:
          a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190;
          b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
17-bis. 010. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

      1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante Pag. 158dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.
      2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede:
          a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
          b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
17-bis. 011. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

      1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.  267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

      1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.  267 e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio Pag. 1592020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-bis del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.
      1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n.  190.
17-bis. 012. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, 17-bis inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

      1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento.
17-bis. 013. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

      1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali e mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019 n.  160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione «Fondi e accantonamenti», in misura non inferiore al 50 per cento dell'Importo totale.
      2. Al paragrafo 3.3 del predetto allegato 4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme prò tempore vigenti».
17-bis. 014. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 160

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

      1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della crisi economica ad essa connessa, e in conseguenza della riduzione delle entrate tributarie di propria competenza, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, per gli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente e garantire l'effettiva erogazione dei servizi pubblici essenziali.
17-bis. 015. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

      1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102 del 28 dicembre 2018, i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente.
      2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
17-bis. 016. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

      1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n.  465, il reclutamento del fabbisogno di n.  171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.
      2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni Pag. 161di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
      3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n.  399 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
      4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n.  465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'Interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.
      5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:
          a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;
          b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

      6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.
      7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
17-bis. 017. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

      1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti Pag. 162negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, le parole: «in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,» sono soppresse.
      2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8, le parole: «quindici annualità» sono sostituite dalle seguenti: «trenta annualità».
17-bis. 018. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

      1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, è dopo il comma 25-bis inserito il seguente:
      «25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25».
17-bis. 019. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Strumenti finanziari regionali)

      1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n.  118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.  42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n.  118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.  42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
17-bis. 020. Bubisutti, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 163

      Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Misure in materia di tributi locali)

      1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
17-bis. 021. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

      1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
      2. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
      3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
17-bis. 022. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

      1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58.
      2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
17-bis. 023. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Pag. 164Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 18.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. A causa dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, per l'anno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020.
18. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

      1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n.  247, dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.
      2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
      3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
      4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
      5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
      6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:
          a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
          b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

      7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
      8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.
      9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento, Agli altri avvocati appartenenti al molo professionale istituito con la presente legge, spetta un Pag. 165trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
      10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.
18. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

      1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura concorsuale unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
18. 03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza pubblica)

      1. Al fine di non aggravare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire alle regioni di poter svolgere le proprie Pag. 166funzioni fondamentali, per gli anni 2020 e 2021 il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 875-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, è sospeso.
      2. Entro il 30 settembre 2020, mediante la conclusione di apposito accordo bilaterale, è definita la modalità di versamento delle quote sospese dal comma precedente.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
          a) quanto a 726 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'Importo del beneficio economico;
          b) quanto a 716 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
18. 04. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 19.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          e-bis) l'articolo 24, comma 5, si applica anche agli RU abilitati, già in servizio presso un ateneo.
19. 1. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n.  1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.  449 (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti, di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, Pag. 167dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti.».

      Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
19. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n.  475, sostituire la parola: «compresi» con le seguenti: «ad eccezione di».
19. 3. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis.1. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

      1-ter. Qualora l'università non rispetti le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49 e abbia un Indicatore Sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la facoltà di cui al comma 1 non è concessa.
      1-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del cento per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfi i seguenti parametri di valutazione:
          a) Valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento). In tale ambito i parametri sono:
              1) Qualità della ricerca sulla base del parametro della «revisione tra pari a doppio cieco» (50 per cento);
              2) Capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore scientifico di appartenenza (30 per cento);
              3) Numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento).
          b) Valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri sono:
              1) Numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);
              2) Numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);
              3) Numero di laureati che accedono a corsi post universitari, borse di studio con modalità di accesso tramite concorso (20 per cento);
              4) Possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).
          I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede l'Ateneo.

      1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.
      1-sexies. Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012 n.  297 è abrogato.
19. 5. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 168

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni due anni.

      1-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle Istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre, sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.
      1-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di cui alla legge 240 del 2010.
19. 6. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sostenere l'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università. Espletate le procedure relative all'ASN, il Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione delle amministrazioni pubbliche alle quali intendano essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita all'università e l'anzianità di servizio.

      1-ter. L'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate successive all'entrata in vigore della presente legge ha carattere permanente, fermo restando la verifica costante della conformità della produzione scientifica, da svolgersi secondo le modalità e i criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
19. 7. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Pag. 169Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
      1-bis. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n.  31 recante: «Norme sullo stato giuridico ed economico dei Professori universitari» è abrogato.
19. 4. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:
      3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in musicoterapia, danzaterapia, arteterapia e drammaterapia attivabili nelle Istituzioni AFAM, definendone i relativi settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali.
19. 8. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:
      3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in Musicoterapia e in Arteterapia, attivabili rispettivamente nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali.
19. 9. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
      6-bis. Al fine di sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la dotazione finanziaria del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è incrementata, a partire dall'anno corrente, con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma seguente.

      6-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «ottanta».
19. 10. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      7. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n.  77, Pag. 170possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
19. 11. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
      6-bis. Alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n.  90, con il quale sono stati definiti i settori artistico disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, sono approvate le seguenti modifiche: nell'area delle «discipline interpretative» al settore artistico disciplinare CODI/25 «Accompagnamento pianistico» si aggiunge «Accompagnamento al clavicembalo». Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca si provvede all'attuazione della presente disposizione.
19. 12. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile.
19. 13. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Pag. 171Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      6-septies. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis), Studentesse in stato di gravidanza.
19. 14. Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

      Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

Art. 19-bis.
(Istituzione della prima fascia per i professori di accompagnamento pianistico e relative discipline d'insegnamento autonomo)

      1. È istituita la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 Accompagnamento pianistico, di cui alla tabella allegata al DM 3 luglio 2009, n.  90.
      2. I professori che alla data di approvazione della presente legge sono inquadrati nel settore disciplinare CODI/25, sono inseriti nell'area professionale docenti con decorrenza giuridica a decorrere dal 1o novembre 2010 (oppure dal 1o novembre 2018) e decorrenza economica dal primo giorno lavorativo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, conservando la posizione stipendiale di provenienza.
      3. Alla progressione di carriera dei docenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente delle istituzioni AFAM nel CCNL del comparto. Ad essi vengono riconosciuti gli emolumenti arretrati già accantonati per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020.

Art. 19-ter.
(Riconoscimento della laurea per gli insegnanti teorico-pratici specializzati sul sostegno)

      1. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.  104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio su posto di sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di primo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro II, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n.  13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n.  88.
      2. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.  104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n.  13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n.  88.
      3. All'articolo 13, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n.  13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n.  88, al comma 1, alla fine del primo e del secondo capoverso sono inserite le seguenti parole: «nonché gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno».
19. 01. Vietina.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

      1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro il 2020, una Pag. 172procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, e per i docenti di religione cattolica di ogni organo e grado, per l'assunzione rispettivamente di 12 mila e 8 mila unità, in analogia a quanto già disposto per il concorso straordinario della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 dicembre 2019, n.  159.
19. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

      1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, vista l'impossibilità di espletare le prove d'accesso al TFA Sostegno (Specializzazione università sostegno), vista la necessità di assicurare agli studenti con «diverse abilità» la necessità della figura di un docente specializzato, il MIUR – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – è autorizzato a bandire, con la massima urgenza, corsi di specializzazione sul sostegno per docenti con servizio (CSDS) specifico su sostegno con almeno tre annualità.
      2. Il suddetto corso universitario, della durata di un anno, sarà riservato esclusivamente a tali docenti (di ogni ordine e grado) e non prevede selezione in entrata e altresì, per non subire interruzioni, potrà essere espletato anche in via telematica se la situazione di emergenza dovesse perdurare. Il costo è a carico dei docenti.
19. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

      1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, della legge 9 agosto 2018, n.  96, e della legge 20 dicembre 2019 n.  196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.  124.
19. 04. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165, dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter.

(Mobilità dirigenti scolastici)

          1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei diligenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni.
          2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'anno scolastico 2019/20 la scelta della regione Campania hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.Pag. 173
          3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e fino al ripristino delle condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute».
19. 05. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure relative alle procedure di semplificazione sulla mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

      1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'assegnazione dei posti per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2020-2021 è disposta, con specifica ordinanza del ministro dell'istruzione, una procedura straordinaria di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga alle normative vigenti per i dirigenti scolastici assunti nell'anno scolastico 2019-2020.
19. 06. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, i professionisti tecnici di laboratorio, assunti presso strutture private o pubbliche a seguito di concorso pubblico, risultano iscritti all'ordine TSRM-PSTRP anche nei casi in cui l'assunzione degli stessi sia avvenuta prima dell'istituzione dell'ordine.
19. 07. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per il merito)

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato «fondo», con una dotazione pari a 20 milioni di euro, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo è destinato a:
          a) erogare premi di studio;
          b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
          c) garantire prestiti d'onore.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
          a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
          b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
          c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
          d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
          e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
          j) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;Pag. 174
          g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
          h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 ;
          i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

      3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
      4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:
          a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
          b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;
          c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo;
          d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

      5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
      6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
      7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:
          a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
          b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;
          c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera e);
          d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

      8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
      9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito».
19. 08. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

Pag. 175

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

      1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159, è sostituito dai seguenti:
      «6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
          6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
          6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A., al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n.  17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
          6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.».

      2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
19. 09. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Pag. 176Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2 comma 2-bis decreto-legge 29 ottobre 2019 n.  126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

      1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.  126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2017 n.  1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n.  47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n.  1828 del 6 febbraio 2018, pubblicato nel Supplemento n.  1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n.  6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca n.  1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n.  90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.
19. 010. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

      1. All'articolo 2 della legge 2019 n.  159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
      «1-bis. All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n.  107 è aggiunta la seguente lettera:
          c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n.  499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e successivi dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, Pag. 177con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, e successive modificazioni».
19. 011. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.  186 recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado», in materia di concorsi per insegnanti di religione)

      1. L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n.  159 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

          1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.  186 recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      “1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
          1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.  175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5”.
          b) al comma 2, le parole: “del primo concorso” sono soppresse;
          c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      “2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università è della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n.  10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per Pag. 178diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali”.
          2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
19. 012. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.  159 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.  145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati anorganico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
          2. L'articolo 1 comma 17-octies della medesima legge è abrogato.».
19. 020. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n.  159 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.  59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n.  145, è aggiunto il seguente comma:
      “3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione Pag. 179finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n.  59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.”».
19. 013. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n.  159 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.  59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n.  145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma:
      “4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra Pag. 180le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.”».
19. 014. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

      1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di permettere l'attivazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione del diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
              1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'Inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

      2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno Pag. 181il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n.  59.
      3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli insegnanti tecnico-pratici.
      4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
              1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di Pag. 182valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'Inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
              8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'Inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59;
              9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n.  59.

      5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
      6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
      7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
      8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile Pag. 1832017, n.  59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
      9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
      10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021.
19. 015. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

      1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso- concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n.  1828 del 6.02.2018 e del corso – concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.  1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.  107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n.  205.
19. 016. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 184

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Slittamento provinciale graduatorie)

      1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.  126, convertito in legge 20 dicembre 2019 n.  159 al comma 1, lettera a), l'espressione «2020/2021» è sostituita con l'espressione «2021/2022»;
      2. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n.  107 è abrogato e sostituito dal seguente: «A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2023/2024, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, fatto salvo quanto previsto dall'alt, 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo».
19. 017. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.  159 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito in legge 9 agosto 2018, n.  96 recante: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”)

          1. All'articolo 4, comma 1-undecies, sono aggiunti i seguenti commi:
      1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali”. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
          1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n.  87 convertito in legge 9 agosto 2018 n.  96 nonché a Pag. 185coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.
          1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.  30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
          1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
          a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;
          b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.
          2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.».
19. 018. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Al fine di sostenere il diritto allo studio delle studentesse madri, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, le regioni possono riconoscere l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale alle studentesse regolarmente iscritte ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, in stato di gravidanza, per il numero minimo di un anno accademico e non oltre il quarto anno successivo alla certificazione dello stato di gravidanza.
19. 019. Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 20.

      Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)

      1. L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.  160 è sostituito dal seguente:Pag. 186
      «133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui».
20. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente.
          Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

      Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.
          b) al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021.
          c) sostituire il comma 4 con il seguente:
      «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1o gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1o gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1o gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.  269».

      Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 164,5 milioni con le seguenti: 171.403.850 euro.
          d) sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1o gennaio 2022 Pag. 187abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1 o gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1o gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di dall'anno 2022.
          e) dopo il comma 13 inserire i seguenti:
      «13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n.  47 del 26 marzo 2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuati ve dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.  160».

      Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:
          a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: anzianità pari o maggiore di 14 anni, con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
32,925 32,925
- 68,85
- 72.87
- 72.87
- 72.87

          b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: anzianità pari o maggiore di 14 anni, con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
43,35 43,35
- 90,70
- 94,21
- 94,21
- 94,21

          c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: anzianità pari o maggiore di 14 anni, con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
57,77 57,77
- 115,54
- 115.55
- 115.55
- 115.55

          «13-ter. Al personale operativo del CNWF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi Pag. 188sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

      Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
          f) dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
      «16-bis. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217 le parole: “fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico” sono sostituite dalle seguenti: “anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico”.
          16-ter. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
      “1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative.”.
          16-quater. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  127, la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “due” e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      “3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti”.
          16-quinquies. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.  3, dopo le parole: “le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia” sono aggiunte le seguenti: “e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”».
20. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021.
          b) sostituire il comma 4 con il seguente:
      «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1o gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1o gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1o gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.  269».

      Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 164,5 milioni con le seguenti: 171.403.850 euro.
20. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
      17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» Pag. 189sono sostituite dalle seguenti: «anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico»;
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative.».
20. 4. Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
      17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.  3, dopo le parole: «le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze annate e delle Forze di polizia» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
20. 5. Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

      1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato «parzialmente idoneo ai servizi operativi» dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;
          b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo «ruolo tecnico» seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.
          c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).Pag. 190
          d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato.
20. 01. Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, Sarro.

          Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.

Art. 20-bis.
(Misure per garantire la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione)

      1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione, fino al 31 luglio 2022 il personale dirigenziale di cui al decreto legislativo n.  165 del 2001 che abbia maturato i requisiti per lo stato di quiescenza, ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è prerogativa dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dirigente tenendo conto della particolare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento delle strutture, con particolare riguardo a situazioni di vacanze in organico in corso di reclutamento. La disponibilità alla permanenza in servizio va presentata all'amministrazione di appartenenza. Ai relativi oneri finanziari si farà fronte utilizzando le capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni di appartenenza.
20. 02. Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, Sarro.

ART. 20-bis.

      Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.  77)

      1. All'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «21 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «121 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022»;
          b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
      «2-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.»
20-bis. 01. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

      1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla Pag. 191diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n.  40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
20-bis. 02. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 21.

      Sopprimerlo.
21. 1. Berardini.

      Al comma 1 sostituire le parole: La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso con le parole: Il fatto è commesso con dolo quando è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.
21. 2. Vizzini.

      Sopprimere il comma 2.
21. 3. Vizzini.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.
          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      2-bis. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n.  24.
*21. 4. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*21. 5. Labriola, Sarro, Sisto, Tartaglione.
*21. 6. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 192

      Al comma 2 le parole: Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 sono sostituire dalle seguenti: Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. 7. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 2 sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2021.
21. 8. Labriola, Tartaglione, Sisto, Sarro.

      Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:, incluso il mancato rispetto dei termini del Codice dei contratti pubblici cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, commi 1 e 3.
21. 9. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

      1. L'articolo 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n.  174 è sostituito dal seguente:
      «1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
          2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico del bilancio della Corte dei Conti, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
          3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
          4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
          5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.
          6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile».
21. 010. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

      1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n.  240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.Pag. 193
      2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.
      3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n.  240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.
21. 011. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

      1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e successive modifiche e integrazioni.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento.
21. 012. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

      1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 1o dicembre 2016, n.  232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.
21. 013. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

ART. 22

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
      «6-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n.  20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni Pag. 194dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.  20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n.  20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
          6-ter. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, nel secondo periodo dopo le parole: “pari o superiore alla soglia comunitaria,” sono aggiunte le parole: “stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104”».
22. 1. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 23

      Sopprimerlo.
*23. 1. Colletti, Berardini.
*23. 2. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

      1. All'articolo 323 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, dopo le parole: «in violazione di norme di legge» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di norme di principio o di norme genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa,»;
          b) al primo comma le parole: «o di regolamento» sono abrogate.
23. 3. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

      1. L'articolo 323 del codice penale è abrogato.
23. 4. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

Pag. 195

      Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle quali non residuano margini di discrezionalità.
23. 5. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.  184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)

      1. Alla legge 4 maggio 1983, n.  184, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, comma 4, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
          b) all'articolo 6:
              1) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
              2) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
          c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una solo volta con provvedimento motivato.»;
          d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni.».
          e) all'articolo 26:
              1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte di appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;
              2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
          f) all'articolo 29-bis:
              1) al comma 1, dopo la parola: «presentano» sono aggiunte le seguenti: «anche in modalità telematica»;
              2) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».
          g) all'articolo 30, comma 1, le parole: «due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni successivi».

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
          a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.  184;
          b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;
          c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.

      3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 06. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Approvazione rendiconto e nonnina amministratore)

      1. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, codice civile, è prorogato sino alla Pag. 196data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
      2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n.  10) codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
23. 07. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

      1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura delle scuole a settembre avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.
23. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Assemblee da remoto)

      1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
          «È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario.».
23. 09. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. L'articolo 346-bis del codice penale è abrogato.
23. 010. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola.

ART. 24.

      Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: con legge dello Stato., aggiungere le seguenti: Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile.».
24. 1. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 197

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Nell'esercizio dell'attività attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, è consentito agli organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo, di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati della pubblica amministrazione al fine di agevolare la digitalizzazione della suddetta attività. Le modalità di accesso alle banche dati nazionali verrà regolata mediante appositi protocolli d'intesa tra le amministrazioni competenti, gli organismi di attestazione, ovvero le associazioni degli stessi, ed il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale.
24. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445)

      1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n.  18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.  89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni.
24. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

      1. All'articolo 31 della legge n.  340 del 2000, comma 2-quinques, aggiungere le seguenti parole: «potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.».
24. 04. Sisto, Sarro, Tartaglione.

ART. 24-bis.

      Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:

Art. 24-ter.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445)

      1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti Pag. 198delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n.  18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione avvalendosi eventualmente di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.  89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni.
24-bis. 01. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut.

ART. 26.

      Sopprimere il comma 14.
26. 1. Tartaglione, Sisto, Sarro, Labriola.

      Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
      22-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della pubblica amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti.
26. 2. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 27.

      Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

      1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n.  262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n.  286, dopo le parole: «trasmettono, per via telematica» sono aggiunte le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità».
      2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n.  262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n.  286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «fino ad euro 5.000» con le seguenti: «da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione».
27. 01. Tartaglione, Labriola, Sisto, Sarro.

Pag. 199

      Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

      1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
      2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
      3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.
      4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
      5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
      6. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.
      7. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
      8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.
27. 02. Tartaglione, Sisto, Sarro, Ruffino.

ART.27-bis.

      Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

Art. 27-ter.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385)

      1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993 n.  385 sono apportate le seguenti modifiche:Pag. 200
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti.».
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n.  385, vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data.».
27-bis. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 28.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

      1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, è inserita la seguente lettera:
          « e) alla casella di posta elettronica certificata presso cui devono essere eseguite la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale».

      2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pubblicazione della predetta casella di posta elettronica certificata e comunque in caso di mancata pubblicazione, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono ritualmente eseguite se effettuate presso la casella di posta elettronica certificata pubblicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.
      3. È abrogata ogni disposizione di legge e regolamento incompatibile con i commi 1 e 2 del presente articolo.
28. 1. Sisto, Sarro, Ruffino, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n.  3)

      1. Alla legge 27 gennaio 2012, n.  3, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
      «3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari Pag. 201né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.».
          b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato.
28. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino.

      Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di cessioni intra-comunitarie)

      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.  746 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
          « d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva e che certificano le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'Iva, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate.».
28. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino.

      Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per l'emissione di assegni senza provvista e sospensione dei termini di scadenza)

      1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «31 agosto 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
          b) al comma 3, le parole: «31 agosto 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

      2. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospeso e, ove iscritto, cancellato, ogni adempimento pubblicitario e sanzionatorio relativo al versamento di assegni con difetto di provvista emessi nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
      3. In caso di manifestata impossibilità del pagamento in una unica soluzione dell'importo dovuto, i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al comma 2 possono, a titolo di acconto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corrispondere 1/5 dell'intero importo al prenditore, quindi mediante rateizzazione della restante parte fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento dell'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento, integrale o di adesione alla rateizzazione, comporta la ripresa degli accertamenti sanzionatori e pubblicitari.
      4. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore, ovvero al soggetto emittente, quietanza di pagamento.
      5. In parziale deroga alle disposizioni vigenti in materia e ad eccezione dei titoli di credito di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2022 la legge 15 dicembre 1990, n.  386 è così modificata:Pag. 202
          a) le sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono ridotte della metà e si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689;
          b) per l'intero periodo non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3;
          c) il termine di cui all'articolo 8, comma 1, è elevato a novanta giorni.
28. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

          La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.  82.
28. 05. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

          A decorrere dal 1o agosto e fino al 15 ottobre 2020 e comunque per tutta la durata dello stato di emergenza, nel caso in cui sia stata chiesta la discussione delle controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni distaccate, sentite l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Città ove ha sede l'ufficio, possono in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Si applicheranno le regole tecniche operative dirette a regolare le udienze da remoto approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n.  28 del 2020, convertito nella legge n.  70 del 2020. Tali disposizioni troveranno applicazione anche nell'ipotesi che taluni magistrati e difensori non possano partecipare alle udienze in presenza fisica per legittimo impedimento o per cause connesse all'emergenza sanitaria, qualora richiedano di collegarsi da remoto.
28. 06. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 203

ART. 29.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
      1-bis. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno e tempestivo accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde e con altre disabilità uditiva in genere.

      1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
29. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
          a) sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) al comma 490 dopo le parole: «per l'anno 2019.» sono aggiunte le seguenti: «Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.»;
          b) sopprimere la lettera b).
29. 2. Sisto, Sarro, Ruffino, Tartaglione.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n.  833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».
29. 3. Sisto, Sarro, Ruffino, Tartaglione.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.
29. 4. Sisto, Sarro, Ruffino, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495)

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 330, comma 5, le parole: «, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del Pag. 204rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso»;
          b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
      «7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on line».
*29. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino.
*29. 012. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

      1. I soggetti affetti da fibrosi cistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.  548 del 1993, sono considerati come portatori di handicap in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge n.  104 del 1992) a prescindere dall'età e dalla variante genetica (articolo 6, Contributo tecnico). Ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica e alle loro famiglie, sono garantiti i benefici fiscali riconosciuti a coloro in cui la normativa prevede una grave limitazione della capacità di deambulazione, consentendo a chi è affetto da detta patologia e/o ai familiari che se ne prendono cura, anche il diritto alle agevolazioni e sgravi quali Iva agevolata, detrazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo e dall'imposta di trascrizione regionale, senza che ciò comporti un obbligatorio adattamento dell'auto.
      2. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n.  190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
29. 010. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285)

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
      «3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
          b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:
          « n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare Pag. 205altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
*29. 07. Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti.
*29. 013. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

      1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni pro-ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n.  119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n.  284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.
**29. 09. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino.
**29. 011. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 29-ter.

      Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Disposizioni in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile)

      1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire la partecipazione alla vita collettiva e agevolare l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n.  381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n.  107, o con altre disabilità uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.  18, la Repubblica riconosce e promuove la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile).
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie beneficiarie e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, si provvede alla redazione di un piano per la definizione degli ambiti di azione e degli interventi necessari a garantire la più ampia diffusione della LIS e della LIS tattile e, in generale, la piena inclusione sociale, politica, culturale, scolastica, universitaria, post-universitaria e lavorativa dei soggetti di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo riconosce e tutela il diritto dei soggetti di cui al Pag. 206comma 1 di scegliere liberamente i percorsi formativi e le modalità di comunicazione da utilizzare per lo sviluppo della persona e per la partecipazione alla vita collettiva.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
29-ter. 01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Disposizioni per favorire la formazione e l'inclusione lavorativa delle persone sorde e con disabilità uditiva)

      1. Con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sono stabilite le modalità per l'attivazione di centri di formazione e di avviamento lavorativo specificamente realizzati per le persone sorde, sordocieche e con altre disabilità uditive. I centri di cui al comma 1 promuovono ricerche in materia di prevenzione e cura della sordità e sui problemi ad essa correlati.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
29-ter. 02. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n.  107)

      1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2.

(Definizioni)

          1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
          2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n.  381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti Pag. 207ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
          3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
          4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;
          b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
              1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;
              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n.  381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili.»;
          c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «sono tenute a».
29-ter. 03. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Modifiche in materia di pensioni e assegni di invalidità)

      1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il quarto comma dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.  448, è sostituito dal seguente:
      «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, totali o parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222.».

      2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.  118, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;
          b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

Pag. 208

      3. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.  33, l'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, sono abrogati.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
          a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2020 e quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 3;
          b) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e quanto a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
29-ter. 04. Binelli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159)

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, si provvede alla revisione e semplificazione delle modalità di determinazione del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, al fine di escludere da esso gli importi relativi alle indennità, alle pensioni, agli assegni e ai risarcimenti percepiti in ragione della condizione di invalidità totale o parziale.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno Pag. 209di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
29-ter. 05. Ribolla, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 30

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:
      4. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, dopo le parole: «private di cura» inserire la seguente: «odontoiatrica».
30. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti.

ART. 30-bis

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 30-ter.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

      1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;
      2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;
      3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.
30-bis. 01. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 31

      Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
              2-bis) In caso di nuovo lockdown, anche le categorie lavorative artistiche possono svolgere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del contratto di lavoro.
31. 1. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 32

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

      1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 90, comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;
          b) all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino al 15 ottobre 2020».
32. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti.

Pag. 210

ART. 34

      Al comma 1, capoverso Art. 50-ter, dopo il comma 7, inserire il seguente:
      1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente, e consentire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n.  82 del 2005 l'aggiornamento dei dati presenti nei data base da questi gestiti anche in materia fiscale e previdenziale, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68, decreto-legge n.  18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.  27 del 2020, anche con riferimento alle richieste di contribuzione previdenziale formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n.  335 del 1995 nei confronti dei liberi professionisti iscritti in albi professionali aventi Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data del 25 agosto 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di prevista sospensione.
34. 1. Sarro, Tartaglione, Mazzetti, Sisto.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165)

          All'articolo 19, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, dopo la parola «magistrature» sono inserite le seguenti: «, anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali,».
34. 01. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 35

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2 inserire le seguenti parole:, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.
35. 2. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo, inserire le seguenti: esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133;
          b) alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: verso l'infrastruttura di cui al comma 1, inserire le seguenti parole: esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133.
35. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti.

Pag. 211

      Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:
      3-bis. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 1 dopo le parole: «strategia di condivisione» sono inserite «anche con le Regioni e Province Autonome»; dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82» sono inserite «dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,»;
          b) al comma 2 dopo le parole: «tecnologica e la digitalizzazione» sono inserite: «, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.  281»;
          c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      3-ter. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PagoPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

      3-quater. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 3-ter i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.
          d) al comma 3 le parole: «cinquanta milioni» sono sostituite con «centodieci milioni».

      3-ter. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
35. 3. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 36

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. In sede di prima attuazione dell'articolo 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n.  3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come articolati dall'articolo 4, comma 2, del menzionato decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni dei detti organi di tutti gli Ordini.
36. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti.

      Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

      1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo Pag. 21266 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      6. E consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.
36. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

      1. Al decreto legislativo n.  285 del 30 aprile 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
      9-bis. La II fase – Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, Cl, CI E, D, DI, DIE, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017;
          b) al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante 1 utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017».

      2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli standard degli altri Paesi europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.
36. 02. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti.

ART. 37.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) il comma 7-bis è abrogato.
37. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
      «7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, Pag. 213il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.».
37. 2. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società Italiana Artisti ed Editori)

      1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.» sono sostituite con le seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.  35.»;
          b) il comma 2 è abrogato.
37. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della

Società Italiana Artisti ed Editori)

      1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «loro aventi causa» aggiungere le seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.  35».
          b) il comma 2 è abrogato.
37. 04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546)

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546, al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:
          « d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39».
37. 02. Sarro, Tartaglione, Sisto.

Pag. 214

      Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

      1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della salute autorizza una sperimentazione nelle regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
      2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.
      3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502.
37. 03. Sarro, Tartaglione, Sisto, Bagnasco, Cortelazzo.

ART. 38.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo;
          b) al comma 3, dopo le parole: con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, aggiungere le seguenti: nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie, funzioni;
          c) al comma 6, dopo le parole: e, in ogni caso, di incidere, sopprimere le parole: anche in via indiretta.
38. 3. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: Alla installazione di reti di comunicazione elettronica, aggiungere la seguente: anche;
          b) al comma 1, lettera a) aggiungere la seguente:
          « a-bis) all'articolo 87-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          “L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare, contestualmente all'attuazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.”»;
          c) al comma 1, lettera c), al secondo comma dell'articolo 87-quater, eliminare le parole: «La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.», ed aggiungere il seguente comma 3:
      «3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
          “g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti»;Pag. 215
          g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente”»;
          d) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'Allegato A, punto A.8, sostituire la parola: “cm 50” con la seguente: “1 metro”;
          b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 aggiungere il seguente:
          “A.32. Nelle aree sottoposte a vincolo degli Enti Parco, di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n.  394: installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non comportino per il sito un ulteriore impatto paesaggistico.”;
          5-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, sostituire la parola: “0,5” con la seguente: “1,5”;
          5-quater. Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33, aggiungere il seguente periodo: “Tali previsioni si applicano alle pubbliche amministrazioni, alle regioni, alle province, ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici.”».
38. 1. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Alla installazione di reti di comunicazione elettronica, aggiungere la seguente: anche.
38. 4. Sisto, Sarro, Tartaglione.

          Apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          « a-bis) all'articolo 87:
              1) al comma 7 le parole: “, indifferibilità ed urgenza dei lavori” sono sostituite con le seguenti: “delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori”;
              2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
      “9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.”»;
          b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
          d-bis) all'articolo 90, al comma 1 dopo le parole: «impianti di rete» è aggiunta la seguente: «private», in fine la parola: «ovvero» è sostituta con le seguenti: «nonché quelli»;
          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alta realizzazione dì nuovi impianti o al mantenimento Pag. 216e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità.;
          c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.

      5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n.  327 del 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della regione e del comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa Pag. 217sulla base della normativa vigente in materia.
      6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
      7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
      8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1;
          d-ter) all'articolo 92: «Il comma 1 è sostituito con il seguente: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, e della legge 1o agosto 2002, n.  166”»;
          d) al comma 3 le parole: all'autorità competente sono sostituite con le seguenti: all'Ente locale; il comma 4 è sostituito con il seguente:
          «L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno Pag. 2182001, n.  327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori.».
38. 2. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
          b-bis) agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n.  259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n.  42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, si applica l'istituto del silenzio-assenso;
          b-ter) al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n.  31, inserire, dopo le parole: «reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui», inserire le seguenti: «all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259, e di cui».
38. 5. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti».
38. 6. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          g-bis) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.
38. 7. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, dopo la lettera l-quater), aggiungere la seguente:
          « l-quinques) le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai titolari di farmacia e di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248».
          All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n.  190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Pag. 219l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
38. 8. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: regolabile da 10 cm a fino a massimo 35 cm con le seguenti: minima di 30 cm.
38. 9. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 6 sostituire il capoverso 6 con il seguente:
      6. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni, singolarmente o associati, adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare, attraverso adeguata istruttoria tecnica, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; particolare riferimento deve essere riservato ai siti sensibili, individuati attraverso specifica pianificazione, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.
38. 10. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
          a) sopprimere le parole: con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;
          b) dopo le parole: anche in via diretta aggiungere le seguenti: attraverso l'introduzione di criteri distanziali.
38. 11. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
          a) sostituire le parole: siti sensibili individuati in modo specifico con le seguenti: quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003;
          b) dopo le parole: anche in via indiretta aggiungere le seguenti: attraverso l'introduzione di criteri distanziali.
38. 12. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

      1. Entro il 31 dicembre 2020 il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) rende disponibile, come previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33, lo sportello unico telematico che pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
      2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni competenti ricevono le richieste e procedono al rilascio di autorizzazioni esclusivamente attraverso il SINFI, che avrà la funzionalità di «Sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni» verso gli operatori Telecomunicazioni – TLC – per l'avanzamento veloce del piano Banda ultra larga – BUL.Pag. 220
      3. Lo sportello di cui al comma 1 ha l'obiettivo principale di uniformare a livello nazionale i procedimenti amministrativi locali per il coordinamento degli interventi dei diversi operatori delle telecomunicazioni e sia così garantita la risposta più celere all'operatore privato.
      4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per abilitare le amministrazioni locali alle funzionalità per il rilascio telematico delle autorizzazioni attraverso la piattaforma unica SINFI.
      5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.  322 del 22 luglio 1998)

      1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.  322 del 1998, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39».
38. 02. Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

      1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito in legge 23 novembre 2001, n.  410, dopo le parole: «1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1», sono inserite le parole: «nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 9-septesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125».
      2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito in legge 23 novembre 2001, n.  410, è inserito il seguente periodo: «Le concessioni aventi a oggetto i beni demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di delegare i comuni».
      3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
          « d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n.  410, nonché a quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.  509».
38. 03. Sarro, Cortelazzo, Tartaglione, Sisto.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli operatori di telefonia, Pag. 221e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto»;
          b) al comma 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione»;
          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1»;
          d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2.1. Per “servizi ancillari di telefonia mobile e fissa” si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
          2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
          2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password).».

      2. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge n.  160 del 27 dicembre 2019, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o modalità di comunicazione digitali».
      3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40.
38. 04. Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, Sisto.

Pag. 222

ART. 39

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni».
39. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n.  77)

      1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
39. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

      1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 191, è soppresso il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale»;
          b) al comma 204, è soppresso il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale»;
          c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:
      209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
39. 03. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

      1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.
39. 02. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

      1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n.  160 il secondo periodo è soppresso.
39. 04. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI)

      1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Pag. 223legge 23 dicembre 1996, n.  662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater).
39. 05. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, dopo le parole: «su altra documentazione illustrativa», sono inserite le seguenti: «anche in formato digitale,».
39. 06. Tartaglione, Sisto, Sarro.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

      1. Alla legge 4 agosto 2017, n.  124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: «A partire dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2021».
      2. Alla legge 4 agosto 2017, n.  124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: «a condizione che» fino a: «categoria di appartenenza.» sono soppresse.
      3. Alla legge 4 agosto 2017, n.  124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato».
39. 07. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Accesso alla garanzia SACE S.p.A.)

      1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1:
              1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto»;
              2) è abrogato il comma 14-ter;
          b) all'articolo 1-bis, è abrogato il comma 3.
39. 08. Tartaglione, Sisto, Sarro.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

      1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».

Pag. 224

      2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per gli anni 2021 e 2022.
39. 09. Rampelli.

ART. 39-ter

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

      1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
          b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
39-ter. 01. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

      1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
      2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n.  145, affidati all'agente della riscossione dal 12 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
      3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
      4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n.  145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio Pag. 2252021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
      5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1o dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
      6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
      7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
      8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136.
      9. Ai soli fini del presente articolo:
          a) la locuzione «alla data del 31 luglio 2019» contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136, è sostituita con: «alla data del 31 agosto 2020»;
          b) la parola: «2017» contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è sempre sostituita con «2018».

      10. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse dei suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
39-ter. 02. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Mini-IRES sperimentale)

      1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n.  2003/361/CE, fino a concorrenza dell'Importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'Incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.Pag. 226
      2. Ai fini del comma 1:
          a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
          b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

      3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
      4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'Imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
      5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
      6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
      7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601.
      8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
      9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
      10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
          a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, Pag. 227a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
          b) quanto a 1.020 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2;
          c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
39-ter. 03. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Cedolare secco sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

      1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, con l'aliquota del 15 per cento.
      2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, con l'aliquota del 20 per cento.
      3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono Pag. 228adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
39-ter. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n.  14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
          a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
          b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
          c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

      2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
      3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
          a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei Pag. 229nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
          b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
39-ter. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Regime forfetario sperimentale)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, con l'aliquota del 15 per cento.
      2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
          a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96;
          b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

      3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n.  4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n.  190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
      4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
      5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono Pag. 230tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
      6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, altresì il pagamento dell'accento non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
      7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
          a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
          b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
39-ter. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 39-ter inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

      1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
          a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi Pag. 231pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
          b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
          c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
39-ter. 07. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

      1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché delle strutture ospedaliere, per la cura e il ricovero, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
      2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti massimi di spesa pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, ovvero per un massimo di 100.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei tre periodi di imposta successivi esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
      4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
      5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
      6. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 concernente le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
      7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, Pag. 232con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
39-ter. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 39-ter inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

      1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, dopo le parole: «su altra documentazione illustrativa», sono inserite le seguenti: «anche in formato digitale,».
39-ter. 09. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 39-ter inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)

      1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.  114 il comma 9 è sostituito dal seguente:
          «L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime-demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a due anni consecutivi, la professionalità decade».
39-ter. 010. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

      1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, che siano tenuti a restituire le somme usufruite a seguito di avvisi di accertamento emanati dalle competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria, possono effettuare i relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
      2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, Pag. 233con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
39-ter. 011. Golinelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 40.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

      1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
      2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.
      3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n.  190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
      4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
40. 01. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

      1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
      2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.
      3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.
      5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
40. 02. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

      1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli effetti della stessa decorrono dal momento della cessione medesima ovvero dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita.».

      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 234all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
40. 03. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

      1. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, il comma 1-bis è soppresso.
40. 04. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

      1. Ai datori di lavoro che al termine della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, e successive modificazioni e integrazioni, mantengono gli stessi livelli occupazionali vigenti alla data di entrata in vigore del citato articolo 46, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, è proporzionalmente ridotta la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145 e sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 05. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

      1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
40. 06. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

      1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n.  35, dopo le parole: «gli utilizzatori», sono aggiunte le seguenti: «che hanno Pag. 235concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22».
40. 07. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

      1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81 le parole: «tre giorni» sono sostituite con le parole: «dodici giorni».
40. 08. Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)

      1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, è soppressa la lettera b).
      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati».
40. 09. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

      1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.  22, dopo le parole: «acque calde» sono aggiunte le seguenti: «anche in piscine natatorie».
40. 010. Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

      1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n.  152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.
40. 011. Tartaglione, Sisto, Sarro.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure per il sostegno del risparmio in materia di capital gain)

      1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.  461, al primo e secondo periodo, sostituire la Pag. 236parola: «quarto», con la seguente: «settimo».
40. 012. Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, Sarro.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

      1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite con le seguenti: «prima dell'inizio del rapporto di lavoro».
      2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, le parole: «entro il giorno antecedente» sono sostituite con le seguenti: «prima dell'inizio del rapporto di lavoro».
40. 013. Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.  580, è sostituito dal seguente:
      «3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capo luogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana».

      2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.  124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.
      3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.  580.
40. 014. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)

      1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
          « l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».
40. 015. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167)

      1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo Pag. 2371, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167, le parole: «a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano col legate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità».
40. 016. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure urgenti a garanzia della raccolta di abiti e accessori di abbigliamento usati)

      1. Per tutti i contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbana, abiti ed accessori usati classificati con i codici CER 200110 e 200111, compensati con la cessione del materiale raccolto, sono sospesi per dodici mesi i termini di pagamento dei canoni ovvero dei corrispettivi che l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante a fronte della cessione stessa.
      2. Gli importi relativi ai pagamenti di cui al comma precedente sono rateizzati, senza il pagamento di interessi, secondo un piano di rateizzazione concordato tra le parti.
      3. In ogni caso, l'appaltatore e la stazione appaltante sono tenuti a garantire il rispetto degli standard qualitativi e di servizio previsti dal contratto.
40. 017. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

      1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.
      2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i beni e delle attività culturali e per il turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
      3. Il Ministero dell'interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.
      4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali.
40. 018. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

Pag. 238

ART. 40-quater.

      Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)

          Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: «pubblici uffici» sono aggiunte le seguenti: «, nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva».
40-quater. 01. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

      1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n.  122, è aggiunto in fine il seguente comma:
      «3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 – “Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli”, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate”. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio».
40-quater. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.
(Disposizioni in materia di imprese di autotrasporto)

      1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
40-quater. 03. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 239

      Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere i seguenti:

Art. 40-quinquies.
(Definizione dell'attività di onicotecnico)

      1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie delle unghie delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali preformate o tramite altri composti da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse. L'onicotecnico svolge la propria attività tramite interventi manuali, mediante l'uso di utensili e prodotti appositamente indicati.
      2. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n.  1.

Art. 40-sexies.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)

      1. È requisito per l'esercizio dell'attività professionale dell'attività di onicotecnico l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n.  443 e successive modificazioni.

Art. 40-septies.
(Qualifica professionale)

      1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita qualifica professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
          a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualificazione della durata pari almeno a 450 ore, che si svolge in un arco di tempo non inferiore a 6 mesi, di cui 80 ore destinate ad attività pratiche, di cui all'articolo 40-sexies, comma 1;
          b) da un corso di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-sexies, comma 2.

      2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 40-octies.
(Esercizio dell'attività di onicotecnico)

      1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.  443.
      2. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.
      3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n.  443, ì soci ed i dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.
      4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dai provvedimenti comunali di cui all'articolo 40-sexies.
      5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.

Art. 40-novies.
(Competenze regionali, corsi professionali e definizione dell'esame)

      1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente Pag. 240legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'attività professionale di onicotecnico e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale di qualificazione di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera a), individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
      2. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei corsi di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera b).
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì i criteri di riconoscimento di crediti formativi per coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per estetista pari ad almeno 2500 ore, e comprendente un modulo dedicato alla ricostruzione unghie.
      4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma precedente è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
          a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese onicotecniche, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
          b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
          c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
          d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

      5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
      6. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano lo svolgimento dei corsi esclusivamente presso enti di formazione professionale accreditati.

Art. 40-decies.
(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)

      1. Le imprese esercenti l'attività di onicotecnico, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, e successive modificazioni.
      2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.  426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 40-quater.

Pag. 241

Art. 40-undecies.
(Violazioni e sanzioni)

      1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689.
      2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista ai sensi dell'articolo 40-sexies, comma 4, lettera d), è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 40-duodecies.
(Disposizioni transitorie)

      1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le Regioni sono tenute ad avviare i corsi, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Coloro che già praticano l'attività di estetista, dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di specializzazione tecnico, di cui all'articolo 5, comma 2, per un totale pari almeno a 200 ore, volto a conseguire le competenze previste dalla presente legge.
      4. È previsto il riconoscimento di crediti formativi per tutte quelle persone che abbiano frequentato con successo corsi di specializzazione tecnica esterni non antecedenti a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
40-quater. 04. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.

      All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157, i commi 1 e 2 sono soppressi.
40-quater. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 41.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      3-ter. All'articolo 1, comma 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n.  91, le parole «, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n.  229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse» sono sostituite dalle seguenti «le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Pag. 242Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

      3-quater. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, è inserito, in fine, il seguente periodo «Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
41. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 42.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il comma 2 con il seguente:
      «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: “, previo parere del CIPE”;
          b) al comma 5, sopprimere le parole da: “assegnate dal CIPE” fino alla fine del comma;
          c) al comma 6, sopprimere le parole: “di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze” e dopo le parole: “per la successiva riallocazione da parte del”, sopprimere le parole: “CIPE, su proposta del”;
          d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
      “8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n.  211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni”»;
          b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
      «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, apportare le seguenti modifiche:
          a) alla lettera j), sostituire le parole: “anche ai fini della loro sottoposizione” fino alla fine del primo periodo con le Pag. 243seguenti: “formulando eventuali prescrizioni.” e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatoti.”;
          b) alla lettera g), sostituire la parola: “propone” con la seguente: “assegna”; dopo le parole: “d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,” sopprimere le parole: “al CIPE l'assegnazione”. Dopo le parole: “a carico dei fondi” sostituire la parola: “delle” con la parola: “le”; dopo le parole: “realizzazione delle infrastrutture”, sopprimere le parole: “contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili”»;
          c) sostituire il comma 3 con il seguente:
      «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, apportare le seguenti modifiche:
          a) al comma 1-bis, dopo le parole: “i relativi progetti” inserire le seguenti: “fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,” e sostituire le parole: “secondo la disciplina previgente” con le seguenti: “dagli enti aggiudicatori.”;
          b) dopo il comma 21-octies è aggiunto il seguente:
      “27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo”».
42. 1. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

      1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole: «un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,», inserire le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico,»;
          b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «, come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate».
42. 01. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo progettazione)

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160 apportare le seguenti modifiche:
          a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
      «51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria Pag. 244ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica»;
          b) al comma 52:
          al primo periodo sostituire le parole: «15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo» con le seguenti: «15 agosto 2020»;
          all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: «Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e»;
          c) al comma 53 sostituire le parole: «28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo» con le seguenti: «15 settembre 2020».
42. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.

      Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

      1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n.  630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.
      2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
          a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
          b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;
          c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

      3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:
          a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77;
          b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77;
          c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;
          d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77.

      4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77 è incrementata, per Vanno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n.  34 del 2020 medesimo.
42. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti.

Pag. 245

      Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

      1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:
      «423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:
          a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;
          b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, ovvero;
          c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50».

      2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 è aggiunto il comma 8:
          «Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo al l'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria».
42. 04. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.

ART. 43.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.  74, Pag. 246dopo la parola dipendente, inserire le seguenti “e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi”»;
          b) al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
          « e-bis) all'articolo 40, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n.  238, dopo la lettera l), inserire la seguente m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati».
43. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n, 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n.  44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono».
43. 2. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, al punto 1 della sezione 6 della parte 11, dopo le parole «borlande di distillazione,» inserire le seguenti: «ivi compresi i prodotti organici derivanti dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti,».
43. 3. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 3, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni, con le seguenti: entro un congruo termine che tenga conto dei processi produttivi interessati.
43. 4. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti.

      Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
          c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare».
43. 5. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, sono apportate le seguenti modificazioni:
          al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
          « a) non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del codice penale;Pag. 247
          b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
          La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni»;
          dopo la lettera c-ter è aggiunta la seguente:
          « c-quater) le cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.  228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.  240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n.  102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci».
          Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza».
          Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto dì cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni».
          Dopo il comma 8 è inserito il seguente: «9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti».
43. 6. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:
      3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, sono apportate le seguenti modificazioni:
          Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
          « a) Non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro Pag. 248l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del codice penale;
          b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni».
          Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:
          « c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.  228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.  240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n.  102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci».
          Il comma 3 è modificato come segue: «Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza».
          Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni».
          Dopo il comma 8 è inserito il seguente: «9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti».
43. 7. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 4, sopprimere la lettera d) e la lettera e).
43. 8. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti.

      Al comma 4, sopprimere la lettera d).
43. 9. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola.

      Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: dall'Autorità competente, con le seguenti: dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,.
43. 10. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola.

Pag. 249

      Al comma 4, sopprimere la lettera e).
43. 11. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Alla legge 11 aprile 197 4, n.  138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole «ai commi da 5 a 9» sono sostituite con le parole «al comma 5».
43. 12. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  540, articolo 8, comma 1, lettera b).
43. 13. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.  29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo».
43. 14. Tartaglione, Sisto, Sarro, Labriola.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito in legge 28 giugno 2019, n.  58, l'articolo 13-bis è abrogato.
43. 15. Tartaglione, Labriola, Sisto, Sarro.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
      «4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici.».
43. 16. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:
      7-quinquies. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n.  96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2».

      7-sexies. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».

      Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di prestazioni svolte nell'ambito dell'attività agrituristica.
*43. 17. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 250

*43. 19. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
      7-quinquies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, dopo le parole: «di consulenti ed esperti» aggiungere le seguenti: «tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali».

      Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'azione di recupero delle aziende in crisi.
43. 18. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
      7-quinquies. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.  27, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n.  44, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      «2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte vaccino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.».
43. 20. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
      7-quinquies. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse;
          b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
          c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
43. 21. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
      7-quinquies. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
          b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a Pag. 2515.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
43. 22. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
      7-quinquies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, dopo le parole: «di consulenti ed esperti» aggiungere le seguenti: «tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali»

      Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'azione di recupero delle aziende in crisi.
43. 23. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
      7-quinquies. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.  74, dopo le parole: «i CAA» aggiungere le seguenti: «che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario».
43. 24. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
      7-quinquies. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n.  199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».

      Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del sistema di dichiarazione dei pagamenti a favore dei lavoratori agricoli.
43. 25. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
      7-quinquies. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, sono apportate le seguenti modificazioni;
          a) al comma 10-ter le parole: «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;»
          b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:
      «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:
          a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, Pag. 252comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;
          b) sono revocati i pignoramenti in essere.».
43. 26. Golinelli, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
      7-quinquies. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività venatoria, è comunque consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condizioni esposte nel primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30.».

      Conseguentemente, nel titolo dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di gestione della fauna selvatica.
43. 27. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

      1. L'articolo 23, comma 4 del regio decreto n.  2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
43. 01. Tartaglione, Labriola, Sisto, Sarro.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n.  250 e ulteriori misure di semplificazione)

      1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n.  250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
      2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le parole: «e delle acque interne».
      3. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.  696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
          « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4».
43. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola.

Pag. 253

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

      1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.  508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
      2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n.  40.
      3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.  27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
43. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Spena, Ruffino.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

      1. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, indipendentemente dal valore del l'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
43. 04. Sisto, Sarro, Tartaglione, Nevi, Labriola.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

      1. All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:
      «3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo Pag. 2541, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n.  102 del 2004.
          3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
          3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente».
43. 05. Sisto, Sarro, Tartaglione, Nevi, Spena.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

      1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, dopo le parole: «imprenditori agricoli» sono inserite le seguenti: «ed agromeccanici».
      2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76 del 31 marzo 1990.
43. 06. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

      1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n.  154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642.
      2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n.  154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.  20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei «registri distribuiti», appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n.  18321.
      3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n.  889/2008 sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale Pag. 255del 12 gennaio 2015, n.  162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
43. 07. Sisto, Sarro, Tartaglione, Nevi.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.  29 del 2017)

      1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.  29, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse.
43. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia AIA)

      1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
43. 09. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione.

ART. 43-quater.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione delle attività di commercializzazione nella filiera della carne degli ungulati)

      1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n.  853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n.  854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
      2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
      3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
      4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
      5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione Pag. 256della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n.  158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
      7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale dei marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30.
      8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.
      9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
      10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli è concesso un contributo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
43-quater. 01. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione per la prevenzione della proliferazione della fauna selvatica)

      1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
      3. I piani dì contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da Pag. 257ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
      4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
      5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, è abrogato.
      6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
43-quater. 02. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

      1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari foresti in Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali, I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.
      2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio dei 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n.  1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.  1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
      3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le Pag. 258modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
      4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
43-quater. 03. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

      1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
      2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
      3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
      4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
      5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
43-quater. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Pag. 259Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34)

      1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34.
      2.1 terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
      3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
      4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
      5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
43-quater. 05. Bubisutti, Manzato, Loss, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione procedure di certificazione delle produzioni DOP e IGP)

      1. Al fine di garantire la più efficace e tempestiva applicazione dei piani di controllo approvati da ICQRF nell'ambito delle procedure per la certificazione delle produzioni DOP e IGP, viene svolto un documentato preventivo confronto operativo tra Organismi di Controllo (di seguito OdC) designati e rappresentanze degli operatori della filiera. Le modalità, le tempistiche e la documentazione necessaria allo svolgimento di tale confronto preventivo vengono definite con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di natura non regolamentare e da emanarsi entro 60 giorni tenendo conto dei seguenti criteri:
          a) l'OdC incaricato dei controlli su una specifica DOP/IGP dovrà farsi carico dell'organizzazione delle occasioni dì confronto con le rappresentanze degli operatori della filiera coinvolti dal piano di Pag. 260controllo da esso predisposto, prima del formale invio di questo all'ICQRF per l'approvazione;
          b) il confronto potrà avvenire anche per via telematica, eventualmente in tempi diversi con le diverse rappresentanze, anche sotto forma di audizioni, potrà riguardare anche più DOP/IGP congiuntamente e quindi più piani di controllo, purché afferenti la medesima filiera produttiva;
          c) dovrà essere assicurato l'invio con congruo anticipo alle rappresentanze del piano di controllo su cui confrontarsi;
          d) all'esito del confronto verrà redatto verbale da allegare all'inoltro formale del piano di controllo a ICQRF da parte dell'Ode. Dovranno altresì essere allegate le osservazioni formulate per iscritto dalle rappresentanze consultate e le considerazioni formulate in proposito dall'OdC;
          e) potranno essere previste attività di riscontro e verifica pianificate a scadenze temporali prefissate, successivamente all'approvazione dei piani di controllo ufficiali, con la medesima finalità del confronto preventivo.
43-quater. 06. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

      1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, apportare le seguenti modifiche:
          a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
      1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.

      1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
      1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
      1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti dì filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.
          b) al comma 2 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies
43-quater. 07. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Pag. 261Liuni, Lolini, Loss, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

      1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.  508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
      2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.
      3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.  27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
      4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.
43-quater. 08. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

      1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  150 del 29 giugno Pag. 2622016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
      2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
43-quater. 09. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

          Dopo l'orticolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n.  67)

      1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.  67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
      2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
43-quater. 010. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Produzione di servizi ecosistemici come attività agricola)

      1. I servizi ecosistemici, qualora misurabili e idonei ad incrementare il valore ambientale del territorio, rientrano nelle attività agricole di cui all'articolo 2135 comma 1 del codice civile.
      2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le caratteristiche delle attività produttive di servizi ecosistemici e la loro misurabilità.
      3. Sui terreni a bosco, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34, possono essere stipulati, nella medesima particella catastale, più contratti agrari aventi ad oggetto la produzione dei servizi ecosistemici di cui al comma 1.
43-quater. 011. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione nel controllo e nella gestione del processo di produzione alimentare)

      1. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del processo Pag. 263di produzione alimentare per garantire il controllo e la gestione della salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto alimentare, nonché gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, deve essere redatta dal tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.
      2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i contenuti della relazione tecnica di asseveramento, di cui al comma 1.
43-quater. 012. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure per agevolare l'operatività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

      1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che sì verificheranno fino alla prima metà del 2020, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, fino al 30 settembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali.
43-quater. 013. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)

      1. Per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche. La licenza di pesca professionale per l'esercizio dell'attività nelle acque interne va differenziata tra quella rilasciata per l'esercizio nelle acque interne lagunari, salse e salmastre e quella nelle acque dolci.
43-quater. 014. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 264

      Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Disposizioni in materia di Imposta Municipale propria sui terreni agricoli)

      1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.  9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
      2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.
      3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, ricomprendono anche quelle relative ai tributi locali.
      4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n.  145 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n.  145 del 2018.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212.
      6. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n.  233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n.  99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
43-quater. 015. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure per la semplificazione nel settore sementiero)

      1. Alla legge 25 novembre 1971 n.  1096 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori»;
          b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso».
          c) all'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui ai periodo precedente e le rappresentanze del settore privato».

      2. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n.  117, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
43-quater. 016. Lolini, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 265

          Dopo l'orticolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

      1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, la parola: «5.000», è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;
          b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché delle imprese del settore agricolo»;
          c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
43-quater. 017. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

      1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
      2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda sono ridotte fino ai 50 per cento».
43-quater. 018. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni delle operazioni di calcolo per la compensazione delle perdite di produzione subite a causa di organismi nocivi)

      1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102 aggiungere in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.»
43-quater. 019. Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

      1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124, come convertito Pag. 266dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n.  454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale».
43-quater. 020. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Sospensione dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.  234)

      1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.  234.
43-quater. 021. Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione in materia dì contratti agrari)

      1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'avicolo 45 della legge 5 maggio 1982, n.  203, quelle presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza del settore agricolo che, per l'esercizio di tale attività, possono anche avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.
43-quater. 022. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art 43-quinquies.
(Integrazione calendario venatorio)

      1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.  157 dopo le parole: «nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)».
43-quater. 023. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Pag. 267Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

      1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n.  2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
43-quater. 024. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Gestione della fauna selvatica)

      1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n.  157 le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime».
43-quater. 025. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art 43-quinquies.
(Gestione della fauna selvatica)

      1. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n.  157, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «accertato».
43-quater. 026. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Gestione della fauna selvatica)

      1. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992 n.  157, è sostituito dal seguente:
      6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (SturnusVulgaris), le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattuti, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione europea.
43-quater. 027. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 268

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.
      2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli.
43-quater. 028. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.
      2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo ledi cui al presente articolo, sono nulli.
43-quater. 029. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

          Dopo t'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia AIA)

      1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
43-quater. 030. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.

          All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, il comma 1-bis è soppresso.
*43-quater. 031. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*43-quater. 032. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 269

ART. 44.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle Società a responsabilità limitata (S.r.l.).
44. 1. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Aggiungere in fine i seguenti commi:
      4-bis. Al primo comma dell'articolo 223 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n.  267 le parole: «ai sindaci» sono soppresse.

      4-ter. All'articolo 223 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n.  267 viene aggiunto il seguente comma:
      «4. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano ricevuto per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa ed abbiano commesso:
              1) alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 216;
              2) abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
              3) abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società».

      4-quater. Al primo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14) dopo la parola: «articolo» vengono aggiunte le seguenti: «cagionando con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società».
      4-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n.  14 del 2019) viene sostituito dal seguente:
      «2. Si applica inoltre la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216:
          a) agli amministratori e liquidatori se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
          b) ai Direttori generali se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 e 2634 ovvero abbiano omesso di svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni tutti gli atti utili e necessari a impedire i fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 del codice civile;
          c) ai sindaci e agli altri organi di controllo di società se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere, con dolo, le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634, del codice civile».

      4-sexies. Al primo comma dell'articolo 224 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n.  267 le parole: «ai sindaci» sono soppresse.
      4-septies. All'articolo 224 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n.  267 è aggiunto il seguente comma:
      «2. Si applica il comma 1 del presente articolo ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali abbiano ricevuto per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa».

      4-octies. Al primo comma dell'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n.  14 del 2019) le parole: «ai sindaci» vengono soppresse.
      4-novies. All'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n.  14 del 2019) viene aggiunto il seguente comma:Pag. 270
      «2. Si applica il comma precedente ai sindaci e agli altri organi di controllo di società in liquidazione giudiziale i quali abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con colpa grave».

      4-decies. Al primo comma dell'articolo 216 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n.  267 le parole: «da tre a dieci anni» vengono sostituite con le parole: «da tre anni e mesi sei a undici anni». Al primo comma dell'articolo 216 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n.  267 le parole: «da tre a dieci anni» vengono sostituite con le parole: «da tre anni e mesi sei a undici anni».
      4-undecies. Al primo comma dell'articolo 217 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n.  267 le parole: «da sei mesi a due anni» vengono sostituite con le parole: «da otto mesi e due anni e mesi tre».
      4-duodecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n.  14 del 2019) le parole: «da tre a dieci anni» vengono sostituite con le parole: «da tre armi e mesi sei a undici anni».
      4-terdecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n.  14 del 2019) le parole.

      Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: capitale sono aggiunte le parole: e dei controlli societari.
44. 2. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

      1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
44. 01. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)

      1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti».
44. 02. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

      1. All'articolo 56 comma 2 lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera».
44. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

Pag. 271

ART. 44-bis.

      Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23)

      1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, dopo la lettera a) è inserita la lettera:
          « a-bis) in considerazione dell'urgente esigenza di supportare finanziariamente l'attività delle Imprese, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti da parte dei soggetti finanziatori di cui al comma 1, SACE S.p.a., fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, concede una fideiussione di importo pari al 70 per cento dell'importo eleggibile relativo alla singola operazione, dietro presentazione, a cura dell'impresa richiedente il finanziamento, di idonea attestazione riferita alla data del 31 dicembre 2019, ovvero alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, rilasciata da parte dell'organo amministrativo della stessa e, ove esistenti, del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione incaricata, di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, n.  1), del codice civile. Gli istituti finanziatori erogano il finanziamento di importo pari alla fideiussione emessa da SACE entro 5 giorni dalla data di rilascio della stessa. La differenza tra il 70% del finanziamento eleggibile così erogato con procedura d'urgenza e quello deliberato sarà erogato a completamento dell’iter di cui al presente articolo. La concessione della fideiussione predetta libera i soggetti finanziatori dalla responsabilità nel caso in cui il finanziamento non venga restituito, limitatamente all'importo coperto dalla garanzia SACE. La presente disposizione si applica anche alle Società che abbiano fatto ricorso al dettato dell'articolo 7».

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, dopo il comma 8, inserire i seguenti:
      «8-bis. A decorrere dal 31 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire l'operatività delle attività produttive e una crescita imprenditoriale, sono semplificate le modalità di accesso alle zone economiche speciali con particolare riguardo alla città di La Spezia.
          8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 8-bis.
          8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.».
44-bis. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter.
(Trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale Pag. 272o locale o trasformazione della forma giuridica del titolare)

      1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, si applica anche alle emittenti nazionali.
      2. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».
44-bis. 02. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

      1. A decorrere dal 1o ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento «F23», è utilizzato il modello di versamento «F24».
      2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
44-bis. 03. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 45.

      Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

      1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate al l'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2018».
      2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.
45. 01. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

      1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con Pag. 273modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2018».
      2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.
45. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

ART. 46.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.
(Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali e di Zone Logistiche Semplificate)

      1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4:
              1) al comma 7-bis, le parole: «Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»;
              2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente comma:
      «7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale e dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia:
              1) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
              2) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
              3) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
              4) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.»;
          b) all'articolo 5, comma 1:
          alla lettera a-bis), dopo le parole «ridotti della metà;», sono aggiunte le seguenti: «sono altresì ridotti della metà i termini di cui agli articoli 14-quinquies e 17-bis della legge n.  241 del 1990;»;
          alla lettera a-ter), le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4, comma 6»;
          la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente:
          « a-sexies) Nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n.  952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2020 è proposta Pag. 274da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.».

      2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 63 è aggiunto il seguente comma:
      «63-bis. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZLS è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZLS interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario di Governo per la Zona Logistica Semplificata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 1-bis, 7-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123.».
46. 1. Bagnasco, Sarro, Sisto, Tartaglione.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Istituzione di zone economiche speciali – ZES)

          1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate “ZES” e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-bis.
          2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n.  1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
          3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
          5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte Pag. 275ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.
          6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.
          7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
          8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
          a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
          b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
          c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
          9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.»;
          b) al comma 1, la lettera è sostituita dalla seguente:
          b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

«Art. 5.

          1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
          a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
          b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.  84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  169.
          2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
          3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
          a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
          b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.Pag. 276
          4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (DE) n.  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
          5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.»;
          c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

          1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
          a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;
          b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;
          c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
          d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
          e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
          f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
          g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
          h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
          i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;
          j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, Pag. 277ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.».
*46. 2. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*46. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

      1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
      2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
      4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
          a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
          b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
          c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
          d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
          e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633;
          f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo Pag. 278determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
          g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

      5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
      6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
      7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
      8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
      9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
      10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
46. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

Pag. 279

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza COVID-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)

      1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.
46. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Istituzione e caratteristiche della ZES Regione Lombardia)

      1. È istituita una ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine con la Svizzera al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.
      2. La Regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n.  28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione»; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.
      3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché aziende di servizi in genere.
      4. Le nuove imprese che sì insediano nella ZES operano in armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
      5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
          a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
          c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
          d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da Pag. 280determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

      6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
      7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
      8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:
          a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
          b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione Lombardia;
          c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

      9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.
      10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 19 gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.
      11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per il 2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
46. 03. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Zona Economica Speciale e Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)

      1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, nonché in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale (ZES) nella città di Ventimiglia.
      2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma precedete, con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali. Sono definiti, altresì, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la Zona economica speciale, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione, funzionamento e la durata. Per la definizione del relativo Piano di sviluppo strategico, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n.  12.Pag. 281
      3. È istituita altresì nel Comune di Ventimiglia la Zona franca doganale interclusa ai sensi del Regolamento (UE) n.  952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
      4. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.
      5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
46. 04. Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 47

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, dopo le parole: «dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.» sono aggiunte le parole: «alle Regioni e Province autonome,». Al comma 3 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, dopo le parole: «comma 1» la parola: «non è soppressa».
47. 1. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
47. 2. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 48

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, per la celere realizzazione degli interventi infrastrutturali nelle aree portuali si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1.
48. 1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

          Apportare le seguenti modificazioni:
              1) al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
          b-bis) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fino alla approvazione Pag. 282di tali piani, i piani previgenti compongono il piano regolatore di cui al comma 1 unitamente al Documento di cui al comma 1-bis»;
          b-ter) al comma 2-quater, lettera a), le parole «previa intesa con i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti i comuni»;
              2) dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. Per la realizzazione nell'ambito del demanio portuale di interventi di messa in sicurezza idraulica e di installazione di infrastrutture per la alimentazione con carburanti alternativi di mezzi di trasporto stradale, marittimo, ferroviario nonché di servizio ausiliare, il cui percorso autorizzativo sia avviato alla data di entrata in vigore del presente decreto o che sia avviato entro il 31 luglio 2021, le procedure di valutazione di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  15, escludono l'attuazione della valutazione, e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni sono espresse in sede di screening.
48. 2. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

          Apportare le seguenti modificazioni:
              1) dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:
      1-quater. All'articolo 8, comma 2, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n.  84, sono soppresse le seguenti parole «nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza».

      1-quinquies. All'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, le parole «o il compimento delle attività» sono sostituite dalle seguenti «di regolazione»;
              2) al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le imprese, in forma societaria o di associazione professionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera.»;
              3) dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:
      7-ter. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 8, sopprimere la parola «complessivo»;
          b) sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso gli avanzi di amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale, nonché per una misura pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265,».
48. 3. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
          «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pag. 283a cui possono partecipare le imprese, in forma societaria o di associazione professionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera»;
          b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
      «7-bis. All'articolo 199, comma 8, del decreto legge n.  34 del 2020, sostituire le parole “nel limite complessivo”, con le parole “nel limite”.
          7-ter. Il comma 10, articolo 199 del decreto legge n.  34 del 2020 è sostituito dal seguente: “10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede anche attraverso gli avanzi di amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale per le finalità del comma 1 lettera a), nonché per una misura pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265”.
          7-quater. All'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge n.  84 del 1994 sono soppresse le seguenti parole: “nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza”;
          7-quinquies. All'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n.  109 del 2018 le parole “o il compimento delle attività” sono sostituite dalle parole “di regolazione”.
          7-sexies. Le Autorità di Sistema Portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del COVID-19 sull'equilibrio economico-finanziario sotteso alle concessioni di cui all'articolo 18, legge 84/94 e a quelle per la gestione di Stazioni Marittime passeggeri, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile.
          7-septies. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 92 del decreto legge n.  18 del 2020 convertito nella legge n.  27 del 2020 le parole “non oltre il 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle parole “non oltre il 31 dicembre 2021”».
48. 4. Bagnasco.

      Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
          « a) al comma 725, dopo le parole “all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),” sono inserite le seguenti: “e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis)”, e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea”».
*48. 5. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.
*48. 6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
      7-ter. All'articolo 199 del decreto-legge n.  34 del 2020 convertito con modificazioni nella legge 77 del 2020, apportare le seguenti modifiche:
          a) Al comma 8 sostituire le parole: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro» con le seguenti parole: «utilizzando anche le risorse del Fondo di cui al successivo comma 10».
          b) Al comma 10 sopprimere le seguenti parole «e ai 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento».Pag. 284
          c) Al comma 10 aggiungere i seguenti periodi: «Per far fronte alle esigenze delle Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, allo scopo di dare piena attuazione alle misure previste al comma 1, lettere a) è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un “Fondo di condivisione della portualità italiana”. Il predetto fondo è alimentato da un'aliquota del 15 per cento degli avanzi di bilancio non vincolati accertati alla data del 31 dicembre 2019, nelle disponibilità delle singole Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita V Associazione dei porti italiani ASSOPORTI si provvede alla ripartizione delle risorse alle Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro, entro i limiti consentiti dal Fondo stesso allo scopo di attuare le misure previste dal comma 1, lettera a)».
48. 7. Bagnasco.

      Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
      «7-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n.  30, sono estesi, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
          7-quater. All'onere derivante dal precedente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n.  30».
48. 8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:
      7-ter. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n.  328.
48. 9. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Contratto di logistica)

      1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)

          1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi.Pag. 285
          2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone».
48. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

ART. 49

      Sopprimere i commi 5-ter, lettere d), e) ed r), 5-quater e 5-undecies.
49. 2. Baldelli, Rosso, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 5-ter sopprimere le lettere a), b), c), 1), m), n), o) e q).
49. 1. Rosso, Baldelli, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 5-terdecies aggiungere in fine i seguenti:
      5-quaterdecies. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n.  238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria italiana S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n.  37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

      5-quinquiesdecies. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 – parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      5-sexiesdecies. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
      5-septendeciem. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n.  36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
49. 3. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 5-terdecies aggiungere in fine i seguenti:
      5-quaterdecies. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e per la mobilità sostenibile nel limite complessivo di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034.
          Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'Economia e finanze fra le regioni a statuto ordinario secondo la Pag. 286percentuale di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.  145. Gli importi possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contributi per gli investimenti sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni, alle province e alle città metropolitane del proprio territorio previa intesa con ANCI regionale e Unione Province regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno secondo un piano pluriennale coerente con la proiezione pluriennale degli stanziamenti entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

      5-quinquiesdecies. Agli oneri recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.  160.
49. 4. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

      1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:
          «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione».
49. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

          l. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) le parole: «competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale»;
          b) dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n.  241», sono aggiunte le seguenti: «, ed è consentita in tutto il territorio nazionale.».
49. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n.  34 del 2020 in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d'azienda)

      1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, apportare le seguenti modifiche:Pag. 287
          a) al comma 1, dopo la parola «leasing» aggiungere la seguente: «finanziario»;
          b) al comma 4 dopo la parola: «leasing» aggiungere la seguente: «finanziario».

      2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis si provvede, pari a 276,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
49. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

ART. 49-bis

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)

      1 All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, le parole: «, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano valuta sino al 15 giugno 2020» sono soppresse.
49-bis. 01. Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

      1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n.  323, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
49-bis. 02. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.

          Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito.
49-bis. 03. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 288

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Indennità professionisti)

      1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
          a) quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.  234;
          b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
49-bis. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

      1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo SO del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. Alle le revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
          a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
          b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;
          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:Pag. 289
      «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
          c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
      «9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;
          d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n.  870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato, Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità & gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
          e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
      «11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
          f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
      «13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;
          g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;Pag. 290
          h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

      2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
49-bis. 05. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

          All'articolo 80, comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, dopo le parole: «in regime di temperatura controllata (ATP),» inserire le seguenti: e dei loro rimorchi,.
49-bis. 06. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)

          All'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n.  110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti.».
49-bis. 07. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazione per COVID-19 delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti concernenti l'abilitazione alla guida)

          Al fine di smaltire l'arretrato degli esami di guida da effettuarsi presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, fino al 31 gennaio 2021, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59, la durata degli esami di idoneità pratica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A e relative sottocategorie, B e relative sottocategorie, comprese quelle speciali, è pari a 25 (venticinque) minuti e pari a 30 (trenta) minuti per gli stessi esami delle restanti Pag. 291categorie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami di idoneità pratica alla guida con i tempi di cui al primo periodo del presente articolo.
49-bis. 08. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

      1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.  1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
          a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
          b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.
      3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
          a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
          b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
          c. al numero dei voli;
          d. agli orari dei voli;
          e. alle tipologie degli aeromobili;
          f. alla capacità dell'offerta;

      4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n.  1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.
      5.Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.
      6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
      7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
          Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione Autonoma Pag. 292Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto.
49-bis. 09. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Continuità territoriale Liguria)

      1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Liguria, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.  1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
          a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Genova e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
          b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione Liguria, indice una conferenza di servizi.
      3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
          a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
          b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
          c. al numero dei voli;
          d. agli orari dei voli;
          e. alle tipologie degli aeromobili;
          f. alla capacità dell'offerta;

      4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione Liguria, provvede all'affidamento mediante gara di appalto europea secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n.  1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.
      5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Genova e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.
      6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
      7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
49-bis. 010. Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Targa automobilistica personale)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la targa degli autoveicoli è personale e non Pag. 293cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare di un corrispondente numero di targhe.
      2. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli appositi registri.
      3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e richiederne un duplicato.
      4. Il titolare che non intende più utilizzare la targa assegnata provvede alla sua restituzione all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione,
      5. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1o gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.
      6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.
      7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, il relativo regolamento di attuazione.
      8. Le amministrazioni interessate danno attuazione alle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.
49-bis. 011. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

      1. Al fine di accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interviene con una revisione generale della materia sulla base dei criteri di seguito elencati:
          a) le reti e gli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, dovranno essere valorizzati secondo il disposto delle Linee Guida MiSE, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo n.  118 del 2011;
          b) Al fine del corretto confronto del delta VIR-RAB i valori tariffari attribuiti d'ufficio dovranno essere preventivamente riportati al valore reale attraverso rettifica ed aggiornamento delle RAB. A tal fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione, previa condivisione con i gestori del servizio, dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti;Pag. 294
          c) dovrà essere modificata la valenza temporale dei documenti di gara con lo scopo di superare l'attuale limite di validità (t-1);
          d) si provvederà ad introdurre l'istituto del silenzio assenso, scaduti i termini previsti, per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
          e) dovrà essere agevolata e favorita l'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli operatori medio-piccoli del settore attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
          f) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto ministeriale n.  226 del 2011 e il decreto ministeriale tutela sociale;
          g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1o gennaio 2024;
          h) le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto ministeriale n.  226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, se ed in quanto necessario, il Governo delegherà il Ministero dello sviluppo economico a modificare, con appositi decreti, il decreto ministeriale n.  226 del 2011, il decreto ministeriale n.  106 del 2015, altri decreti in materia e tutti i documenti-tipo a supporto delle attività degli Enti concedenti e delle stazioni appaltanti degli ATEM.

      2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti, nelle more dello svolgimento delle gare, nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n.  226 e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le regioni, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario Regionale Straordinario per ciascuna regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.
      3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo della rapida cantierizzazione, dell'innovazione tecnologica, del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:
          a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);
          b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
          c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma predisposto attribuendo priorità alle forniture e lavorazioni immediatamente cantierabili e congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
          d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
          e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

      4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma 2, da parte dei Commissari Regionali Straordinari, dovrà Pag. 295avvenire entro il termine di 60 giorni dalla propria nomina.
      5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti previsti, il Commissario Regionale Straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.
      6. Nel caso in cui il Commissario Regionale Straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il Commissario Regionale Straordinario applica una penale pari al 2% dell'importo dell'attività interessata. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvederà a segnalare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali l'ammontare della penale da detrarre dal Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
      7. Il Commissario Regionale Straordinario assicura che i Gestori versino a tutti i comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del Commissario stesso, fatto salve le situazioni di miglior favore in essere, esclusi i canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1o gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
      8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario Regionale Straordinario si avvale, quale struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano in materia con le stazioni appaltanti degli ATEM con lo scopo di rendere i Piani di investimento coerenti con le previsioni dei Piani di intervento redatti, o in via di redazione, da parte degli ATEM stessi. Potrà inoltre avvalersi di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti.
49-bis. 012. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo semplifica l'attuale legislazione in materia di gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello d'ambito territoriale minimo, seguendo i criteri di seguito elencati:
          a) le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, di proprietà pubblica, dovranno essere valorizzati a VIR (Valore Industriale Residuo), secondo il disposto delle Linee Guida MiSE e del decreto legislativo n.  118 del 2011;
          b) le RAB (Regulatory Asset Based) oggi mancanti, depresse o d'ufficio, dovranno essere aggiornate. A tal fine ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti e condivisa con i gestori del servizio;
          c) dovrà essere favorita l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore secondo criteri e modalità definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
          d) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto Pag. 296di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto ministeriale n.  226 del 2011 e il decreto ministeriale tutela sociale;
          e) dovrà essere modificata di valenza temporale dei documenti di gara superando il limite del t-1;
          f) si provvederà ad introdurre il concetto del silenzio assenso per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte di ARERA;
          g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1o gennaio 2024;
          h) le procedure attualmente in corso sono sospese fino a quella data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto ministeriale n.  226 del 2011, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento dell'approvazione del presente articolo.

      2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n.  226 e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le regioni e con le stazioni appaltanti, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario regionale straordinario per ciascuna regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.
      3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo dell'innovazione tecnologica e del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:
          a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);
          b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
          c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni ARERA;
          d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
          e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

      4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma precedente, da parte dei Commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nomina e costituisce conferma della gestione da parte degli attuali Gestori fino alla conclusione della procedura di gara.
      5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti di cui al comma 3, il Commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.
      6. Nel caso in cui il Commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il Commissario regionale straordinario applica una penale pari al 2% dell'importo dell'attività interessata. Detta penale verrà comunicata ad ARERA che provvederà a versarla alla CSEA (Cassa per i Servizi Pag. 297Energetici e Ambientali) quale detrazione al Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
      7. Il Commissario Regionale Straordinario opera affinché i Gestori versino a tutti i comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del Commissario stesso, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1o gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'ARERA.
      8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario Regionale Straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano su questa materia con le stazioni appaltanti degli ATEM. In alternativa potrà avvalersi, in accordo con le stazioni appaltanti stesse, di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti.
49-bis. 014. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

      1. Dopo il 2o comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n.  327 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Navigazione) aggiungere il seguente:
      «3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime».
49-bis. 015. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Misure per la riassunzione dei lavoratori stagionali)

      1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, ai datori di lavoro privati che svolgono un'attività nei settori del turismo, della ristorazione e dell'intrattenimento, come individuati dai codici ATECO 55, 56, 79, 90 e 93.2, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto, sino al 31 dicembre 2020, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
      2. I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nei settori individuati al comma precedente, sono altresì esonerati dal versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferiti al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
      3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito Pag. 298un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro finalizzato a ristorare le regioni e le province autonome delle minori entrate derivanti dal presente articolo, non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra regioni e province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 681 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese (11),
          Programma 7.2, Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), Azione: Agevolazioni fiscali a favore di imprese, Capitolo 3849, Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40,000 euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast (5.2.2) (10.7.1).

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
49-bis. 013. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazione in materia di classificazione alberghiera)

      1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione « Hotelstars Union» di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza.
49-bis. 016. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

      1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, le parole «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite Pag. 299con le seguenti: «prima dell'inizio del rapporto di lavoro».
      2 All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, le parole «entro il giorno antecedente» sono sostituite con le seguenti: «prima dell'inizio del rapporto di lavoro».
49-bis. 017. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni per l'assunzione di lavoratori nel settore turistico)

      1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81 le parole «tre giorni» sono sostituite con le parole «dodici giorni».
49-bis. 018. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Misure di semplificazione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative su demanio pubblico)

      1. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.  602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
      2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 732:
              1) le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;
              2) dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere: «o amministrativi»;
              3) le parole: «del 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019»;
              4) alla lettera a), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
              5) alla lettera b), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;Pag. 300
              6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
          b) al comma 733:
              1) le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
              2) la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
              3) le parole «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2021».
49-bis. 019. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Rimessione in termini per i versamenti)

      1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020.
49-bis. 020. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Misure di semplificazione in materia di prestazione occasionale di lavoro per il settore turistico)

      1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole «delle strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «, delle imprese turistiche e della ristorazione»;
          b) le parole: «di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori.».
49-bis. 021. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 50.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          Oa) all'articolo 3-ter, al comma 1, dopo le parole: «della precauzione» è aggiunta la seguente espressione: «da intendersi come adozione del criterio valutativo o della norma più restrittivi tra quelli previsti dall'ordinamento».
50. 1. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1, alla lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto Pag. 301ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE»,
50. 2. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
50. 3. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

          Sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera c), punto 1):
              1) dopo le parole: le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), aggiungere le seguenti: nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione,;
              2) dopo le parole: o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2, aggiungere le seguenti: e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale;
          b) al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:
              01) dopo il comma 3, inserire il seguente:
      «3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. E in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate.»;
          c) al comma 1, lettera f), al capoverso, articolo 19, comma 2, le parole: entro i successivi quindici giorni, sono sostituite dalle seguenti: entro i successivi quarantacinque giorni;
          d) al comma 1, lettera 1):
              1) sopprimere il numero 1);
              2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: le parole: ulteriori trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: ulteriori venti giorni ed al secondo periodo le parole: centottanta giorni sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni;
          e) al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
              1) al numero 1), premettere il seguente:
              01) dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni».
              2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
              3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, Pag. 302senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista».
              3-ter) dopo il comma 7, inserire il seguente:
      «7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano»;
          f) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
50. 4. Labriola, Tartaglione, Sisto, Sarro.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3»
          b) alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;
          c) al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
              3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista».
*50. 5. Ruffino, Tartaglione, Sisto, Sarro.
*50. 6. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
              3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove non siano tecnicamente possibili le soluzioni organizzative di cui al periodo precedente le Amministrazioni interessate possono avvalersi degli Organi tecnici di altre Amministrazioni quale Autorità Competente».
50. 7. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

Pag. 303

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          e-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «l'autorità procedente» aggiungere le seguenti: «o il soggetto proponente».
50. 8. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con seguente: La relativa comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale.
50. 9. Tartaglione, Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 7, sostituire le parole: del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza con le seguenti: onde consentire al soggetto proponente di formulare la richiesta di cui al periodo precedente in termini consapevoli e di contro dedurre rispetto ad eventuali condizioni ritenute immotivate l'autorità competente comunica allo stesso con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al termine per l'assunzione del provvedimento le condizioni e prescrizioni ritenute necessarie per l'esclusione dalla VIA.
50. 10. Mazzetti, Tartaglione, Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n.  241, completata eventualmente l'istruttoria nei successivi 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
50. 11. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1 con il seguente:
              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente Pag. 304o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.».
50. 12. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera n), al punto 1 premettere il seguente:
              01) al comma 2, dopo le parole: «Il provvedimento unico di cui al comma 1» e prima delle parole: «comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario», sono aggiunte le seguenti: «, che in ogni caso costituisce livello essenziale delle prestazioni,».
*50. 13. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*50. 14. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
          n-bis) dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure amministrative)

      1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole «un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,», aggiungere le seguenti: «del Ministero delio sviluppo economico,»;
          b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «, come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate.».

      2. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente decreto.».
50. 15. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
          r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n.  1443» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)»;Pag. 305
          r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: «con esclusione», e prima di: «ivi comprese», aggiungere le seguenti: «delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III della parte seconda,».
50. 17. Tartaglione, Cortelazzo, Sisto, Sarro.

      Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
          r-bis) all'articolo 212, comma 5, dopo le parole: «nei medesimi comuni», aggiungere le seguenti: «Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n.  251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.  120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dal l'organo esponenziale della categoria professionale».
50. 16. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto legge n.  135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n.  12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023,»;
          b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia. Sono altresì consentiti I seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
          a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
          b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
          c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
          d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità».
          c) il comma 5 è soppresso.
          d) il comma 6 è soppresso.
          e) il comma 7 è soppresso.
          f) Al comma 8, il primo periodo è soppresso. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere, con esclusione delle aree sulle quali insistono attività che avessero ottenuto parere positivo dalla Commissione VIA.» Il sesto periodo è soppresso;
          g) Il comma 13 è soppresso.
50. 18. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Pag. 306Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Al comma 4, dell'articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.  160 dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi,» aggiungere «i procedimenti di cui alla parte II Titolo III e Titolo III bis del decreto legislativo n.  152 del 2006».
50. 19. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
      1-bis. Al comma 4, dell'articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica, 7 settembre 2010, n.  160, dopo le parole «coltivazione di idrocarburi,» aggiungere le seguenti: «i procedimenti di cui alla parte II, Titolo III e Titolo III bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.  152,».
50. 20. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Gava.

      Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
*50. 21. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.
*50. 22. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
      «3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n.  1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Unione europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Pag. 307del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati».

      Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: , nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi.
50. 23. Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. Per le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15 ottobre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è prorogata di 180 giorni

      Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50, aggiungere le seguenti parole: , nonché disposizioni di proroga dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale.
50. 24. Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Carbon Capture and Storage)

      1. Al comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162, le parole: «e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme» sono soppresse.
50. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

      1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n.  22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dei Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
      2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
50. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Coordinamento delle attività di archeologia preventiva)

      1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, apportare le seguenti modificazioni:Pag. 308
          a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      «8-bis. La stazione appaltante presenta una proposta di piano per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 8, lettere a), b) e c) alla Soprintendenza competente, che lo approva entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, adottando contestualmente, ove necessario, l'ordine di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 e determinando il termine entro cui la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve concludere; decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per l'approvazione del piano, questo si considera assentito e il titolo di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, si intende rilasciato per la durata di dodici mesi.»;
          b) al comma 9, dopo le parole: «in relazione all'estensione dell'area interessata», aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti delle attività svolte» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Decorsi sessanta giorni senza che il soprintendente si sia espresso, la relazione definitiva si intende approvata».
50. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Rafforzamento delle strutture preposte all'attività istruttoria)

      1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi e dei progetti di investimento finalizzati a favorire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, per assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alle attività istruttorie dei progetti di sviluppo delle infrastrutture elettriche essenziali all'integrazione delle fonti rinnovabili, alla valorizzazione della generazione elettrica più efficiente e alla sicurezza del sistema elettrico, la Divisione del Ministero dello sviluppo economico competente all'esame delle istanze autorizzative della rete elettrica si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dello sviluppo economico, formato da quindici unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.
      2. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.
50. 04. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazioni per l'attuazione del PNIEC)

      1. I progetti previsti nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di collegamento elettrico fra la Regione Campania, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono sottoposti alla procedura di consultazione pubblica prevista per i progetti di interesse comune (PCI) di cui al Regolamento (UE) 347/2013 e non alla procedura di cui al decreto del Pag. 309Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, n.  76.
      2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239 e da ogni altra disposizione applicabile ai fini dell'adozione degli atti di assenso necessari alla costruzione dell'opera sono da considerarsi perentori.
      3. Nei casi in cui le disposizioni di legge o altri decreti e regolamenti attuativi delle medesime disposizioni non indichino un termine per l'espressione degli atti necessari all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
      4. L'intesa regionale di cui all'articolo 1-sexies, comma 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239 in relazione ai progetti di cui al comma 1 è espressa nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241, nei termini indicati per la conclusione della stessa.
      5. Per i progetti di cui al comma 1 il procedimento di autorizzazione deve concludersi inderogabilmente entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine in assenza del provvedimento finale, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede al rilascio dello stesso previa intesa da concludersi in un apposito Comitato Intercostituzionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione del procedimento di autorizzazione, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede all'autorizzazione del progetto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
50. 05. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti)

      1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
      «8-bis. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica».
50. 06. Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

          d) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.  241, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».
          e) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n.  241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:Pag. 310
      «5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente.».
          f) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, aggiungere in fine il seguente periodo: «I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista».
50. 07. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Certezza del quadro di riferimento nella fase di autorizzazione)

          All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Salvo che non violino leggi successivamente emanate la cui retroattività sia espressamente prevista, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo o in sede di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, si intendono validamente acquisiti ai fini dell'autorizzazione unica se adottati sulla base del quadro normativo, ivi inclusi i vincoli ambientali e paesaggistici, vigente al momento del loro rilascio».
50. 08. Sarro, Tartaglione, Sisto, Casino.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione e accelerazione dei termini nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica)

          Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, apportare le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, comma 1-bis aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero sia opera interrata o che occupi una superficie contenuta rispetto a quella sulla quale la collettività esercita il diritto di uso civico»;
          b) all'articolo 52-bis, apportare le seguenti modificazioni:
              1) al comma 4, dopo le parole: «alla realizzazione», aggiungere le seguenti: «o alla riparazione, rimozione o sostituzione»;
              2) al comma 6, dopo le parole: «alla realizzazione», aggiungere le seguenti: «o alla riparazione, rimozione o sostituzione»;
          c) all'articolo 52-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
              1) al comma 2, dopo le parole: «ed all'esercizio», aggiungere le seguenti: «o alla riparazione, rimozione o sostituzione»;
              2) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      «2-bis. In deroga all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, per le infrastrutture di cui al precedente comma 2, il provvedimento di Pag. 311VIA viene rilasciato dalla competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152. Il provvedimento viene rilasciato previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e previa acquisizione del concerto da parte della competente Direzione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da rendere entrambi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine per l'emanazione del provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA ovvero per l'espressione del concerto da parte della competente Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.»;
          d) all'articolo 52-quater, apportare le seguenti modificazioni:
              1) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, nei casi, di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, dal parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152»;
              2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Alla valutazione di impatto ambientale di cui alla presente disposizione si applica l'articolo 52-quinquies, commi 2-bis e 2-ter».
50. 09. Cortelazzo, Gelmini, Sarro, Tartaglione, Sisto.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Intesa Regionale)

          All'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290, sostituire le parole: «dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3», con le seguenti: «dell'autorizzazione entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241,».
50. 010. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)

          All'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, dopo le parole: «nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» inserire le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino Pag. 312ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti».
50. 011. Mazzetti, Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Analisi territoriale per il rispetto della vincolistica)

          All'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n.  239, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti proponenti, ai fini della progettazione, possono consultare le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio per ottenere informazioni circa i vincoli e le prescrizioni relative al territorio interessato dal tracciato, chiedere in merito pareri preventivi e conoscere le linee guida, le misure, i piani e programmi adottati o in via di adozione da parte delle amministrazioni ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici, culturali ed archeologici. Le amministrazioni rispondono entro trenta giorni dalla richiesta.».
50. 012. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Fast track del provvedimento unico di VIA per contrastare l'emergenza)

      1. Al fine di contrastare la situazione di emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 apportare le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
              1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «All'attività istruttoria partecipa un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime le valutazioni di competenza del medesimo Ministero e, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.»;
              2) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici»;
              3) al comma 5, dopo le parole: «della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale» aggiungere le seguenti: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici», nonché dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici»;
          b) dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.
(Commissione tecnica per gli interventi strategici)

          1. È istituita la Commissione tecnica per gli interventi strategici presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione fornisce supporto tecnicoscientifico all'autorità competente per lo svolgimento delle Pag. 313procedure di valutazione ambientale di cui al presente decreto, dei progetti individuati:
          a) per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di preminente interesse nazionale;
          b) in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale.
          2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. E composta dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo, nonché da tredici membri dotati di competenza nell'area paesaggistico-ambientale, ingegneristica, fisica e di scienze naturali, da due membri dotati di competenza nell'area economica, da tre membri dotati di competenza nell'area giuridica, da due membri dotati di competenza nell'area della salute pubblica.
          3. I componenti sono individuati tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 con almeno dieci anni di anzianità di servizio e comprovata professionalità e competenza, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. I componenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n.  127, o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva in ragione dei compiti effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento. L'indennità è sostitutiva di ogni altro elemento retributivo accessorio ed integrativo.
          4. La Commissione è integrata con il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche.
          5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati solo una volta.
          6. La Commissione opera secondo le modalità operative di cui agli articoli 25-bis e 27-ter.
          7. La Commissione cura anche lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale laddove previste:
          a) per le opere o gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentite le regioni interessate;
          b) per le opere o gli insediamenti produttivi insistenti sul territorio di più regioni, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa con i Presidenti delle regioni interessate;
          c) in via facoltativa, per le opere di preminente interesse di una singola regione individuati con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentiti gli enti locali interessati.
          8. I progetti di cui ai commi 1 e 7 sono individuati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».
          c) all'articolo 23, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
          «La pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito web dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima» e, al secondo periodo, dopo le parole: «L'autorità competente», aggiungere Pag. 314le seguenti: «, ovvero il proponente,» e la parola: «comunica», è sostituita dalla seguente: «comunicano»;
          d) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
              1) al comma 2, dopo le parole: «è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «ovvero del proponente, secondo le modalità di accesso al sito web dell'Autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima»;
              2) al comma 5, dopo le parole: «da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito web», aggiungere le seguenti: «ovvero del proponente»;
              3) al comma 4, dopo le parole: «entro i trenta giorni successivi», aggiungere le seguenti: «anche per conto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 4»;
          e) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:
              1) dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni».
              2) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La remissione al Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, si applica a cura del proponente anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 225 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA»;
              3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      «7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano»;
          f) dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(VIA per gli interventi strategici)

          1. Nei casi di procedure di valutazione ambientale previsti dall'articolo Pag. 3158-ter, comma 1, nei quali il supporto tecnico-scientifico è reso dalla Commissione tecnica per gli interventi strategici, oltre alle semplificazioni stabilite dai commi seguenti, si applicano l'articolo 23, commi 1, 2 e 3, l'articolo 24, commi 1, 2 6 e 7, l'articolo 25, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7.
          2. La documentazione di cui all'articolo 23, comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla verifica della completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Nel medesimo termine, l'autorità competente avvia i lavori della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter.
          Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può, per una sola volta, chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
          5. Nell'ambito della propria attività la Commissione tecnica prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.
          6. La Commissione tecnica per gli interventi strategici conclude i propri lavori entro il termine perentorio di centocinquanta giorni. Conseguentemente, il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo adottano il relativo provvedimento di VIA.
          7. Nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche, il provvedimento di VIA è adottato congiuntamente al Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo economico.
          8. Qualora la Commissione non rispetti i termini di conclusione dei propri lavori, il Capo Dipartimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di responsabile del potere sostitutivo, acquisisce nei successivi dieci giorni la documentazione istruttoria prodotta e nei successivi trenta giorni adotta il provvedimento di VIA. Il responsabile del potere sostitutivo procede, inoltre, a liquidare al proponente un indennizzo per il mero ritardo pari alla metà degli oneri istruttori corrisposti ai sensi dell'articolo 33»;
          g) dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 21-ter.
(Provvedimento unico per gli interventi strategici)

      1. Alle procedure di valutazione ambientale disciplinate dall'articolo 8-ter, comma 1 si applica, su richiesta del proponente, Pag. 316l'articolo 27, commi 1, 2, 3, 9 e 10.
      2. All'articolo 27, comma 4, il termine previsto per la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 è ridotto a cinque giorni.
      3. I termini di cui all'articolo 27, comma 5 sono ridotti della metà.
      4. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, il pubblico può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale- Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
      5. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Entro i successivi trenta giorni il pubblico interessato può presentare ulteriori osservazioni.
      6. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, legge 7 agosto 1990, n.  241, l'autorità competente indice la conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dallo stesso proponente. La conferenza che si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 conclude i propri lavori nel termine di duecento giorni. Nell'ambito della propria attività la conferenza di servizi prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.»;
          h) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
              1) al comma 3-bis, dopo le parole: «nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis» aggiungere le seguenti: «della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter», nonché dopo le parole: «delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis» aggiungere le seguenti: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter»;
              2) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 8-bis» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 8-ter», nonché sostituire le parole: «della predetta Commissione» con le seguenti: «delle predette Commissioni».

      2. La Commissione di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro Pag. 317trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
50. 013. Cortelazzo, Gelmini, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Coordinamento delle procedure di VIA e VAS)

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      «5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta le linee guida applicative delle prescrizioni di cui al comma 5, al fine del maggiore coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di VAS».
50. 014. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

      1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole: «un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,» inserire le seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico,»;
          b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «, come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti ai piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate».
50. 015. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)

      1. All'articolo 29-sexies, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente decreto».
50. 016. Cortelazzo,    Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)

      1. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è abrogato;Pag. 318
          b) al comma 2, le parole: «dall'invio della comunicazione di cui al comma 1», sono soppresse.

      2. All'articolo 29-quattuordecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 7, le parole: «la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare» sono soppresse;
          b) al comma 14, le parole: «dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1 del rilascio della autorizzazione» sono soppresse.
50. 017. Labriola, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le industrializzazioni)

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:

«Art. 240-bis.
(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le re industrializzazioni)

          1. Ai fini delle procedure di cui agli articoli 242, 242-bis, 249 e 252 del presente decreto, ove il progetto di bonifica prevede l'applicazione di una o più delle tecnologie definite all'allegato C del presente Titolo V, il progetto di bonifica si intende approvato se entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto l'amministrazione competente non comunica al soggetto proponente il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
          2. L'amministrazione competente può indire motivatamente, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n.  241.
          3. Prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento di diniego, l'amministrazione competente comunica tempestivamente al soggetto proponente i motivi che ostano all'approvazione del progetto. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto proponente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di cui al comma 1 che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
          4. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 il piano di collaudo degli interventi al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio individuati dal documento di analisi di rischio approvato dall'autorità competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 2021, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di collaudo si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con TARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
          5. La validazione dei risultati del piano di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o Pag. 319dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, costruisce certificazione dell'avvenuta bonifica. I costi dei controlli sul piano di collaudo e finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
          6. Con decreto del Direttore generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Direzione del Ministero dello sviluppo economico, l'Allegato di cui al comma 1 è aggiornato ed eventualmente integrato ogni tre anni in funzione del progresso tecnologico e della dimostrazione sul campo dell'efficienza, in termini di risultato, di ulteriori tecnologie per la bonifica».
50. 018. Mazzetti, Gelmini, Sisto, Sarro, Tartaglione.

ART. 50-bis

      Dopo l'articolo 50-bis aggiungere il seguente:

«Articolo 50-ter.

(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

          1. All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.  241, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.”.
          2. All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n.  241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente.”.
          3. All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, aggiungere in fine il seguente periodo: “I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista.”.».
50-bis. 01. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 50-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 50-ter.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

          1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Pag. 320Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n.  22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
          2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.».
50-bis. 02. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 51.

      Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:
      «2-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:
          a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
          b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
          c) sviluppo delle reti ferroviarie.
          2-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
          2-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.  160.».
*51. 1. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*51. 2. Rixi, Maccanti, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Pag. 321Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assegnati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente.
51. 3. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto)

          1. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.».
51. 01. Torromino, Labriola, Sisto.

ART. 52.

      Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il comma 1 con il seguente:
      «1. Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e per la realizzazione di interventi attuativi di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi interventi viabilistici e adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, alle migliori tecnologie disponibili, alle misure di sicurezza operativa e di tutela della salute dei lavoratori, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari pubbliche, di pubblico interesse o private, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nuove iniziative industriali o modifica e/o ampliamento di impianti esistenti, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, a condizione che detti interventi e opere, ove interessino le matrici ambientali oggetto di bonifica, siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con le attività di caratterizzazione o l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area per la porzione interessata direttamente e indirettamente dall'opera o intervento nel rispetto Pag. 322del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;
          b) al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto» sopprimere le seguenti: «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree», nonché, in fine, aggiungere le seguenti: «Gli interventi necessari per la realizzazione di misure di sicurezza operativa e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rientrano tra le categorie di interventi di cui al presente comma e sono eseguiti previa comunicazione all'autorità competente da parte del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81»;
          c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
          la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          « a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione del sito ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione dell'area oggetto dell'intervento mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui agli articoli 242 o 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza adottate, qualora ne ricorrano i presupposti»;
              2) alla lettera b), dopo le parole: «in presenza di attività di messa in sicurezza» sostituire la parola «operativa» con le seguenti: «o di misure di prevenzione», nonché, in fine all'ultimo periodo della medesima lettera b) sopprimere la parola: «operativa»;
              3) alla lettera c), le parole: «sono gestiti» sono sostituite con le seguenti: «possono essere eventualmente gestiti», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Laddove ne ricorrano i presupposti in relazione alla specifica attività autorizzata e condotta sul sito dal proponente, il progetto di intervento può prevedere il riutilizzo nel sito dei materiali di scavo estratti non contaminati, nonché il recupero dei rifiuti o il riutilizzo del prodotto libero rimossi nel processo produttivo».
52. 1. Mazzetti, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente;
          « b) Nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».
52. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

Pag. 323

      Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52.1.
(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)

      1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o dicembre 2010, n.  281, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005», sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:
          c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.
          b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguente:
          b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all'articolo 6, comma 1, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n.  248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.  120, è inserito il seguente:
      «1-bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di caratterizzazione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le terre non possono essere movimentate prima dell'invio della dichiarazione di cui al comma 1.».
52. 06. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art 52.1.
(Semplificazione delle procedure in materia di dragaggi)

          1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
          2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni Pag. 324e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n.  241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente.
      Fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.
          3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.
          4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.
          5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n.  173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n.  208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n.  173 del 2016.
          6. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “oppure dovute ad attività estrattive storiche”».

      7. Qualora non diversamente disposto dal presente decreto-legge, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.
52. 05. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Pag. 325Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52.01.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)

          1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, 27, dopo il comma è aggiunto il seguente:
      1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
          2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce “area non agricola” le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.».
52. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52.1.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce non area agricola le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Pag. 326Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.
52. 03. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52.1.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)

          1. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa intesa con la Conferenza Unificata adotterà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce area non agricola le aree compromesse come cave, bacini, discariche esaurite e/o bonificate. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27».
52. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52.1.
(Misure per abbattere l'inquinamento atmosferico)

      1. Al comma 9-bis dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con legge 17 luglio 2020, n.  77, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 2020 fino al 2034»;
          b) al termine del primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità, sono incrementate le risorse previste al comma 5-ter, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n.  8 per 2 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2034».
          c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dal 2021 è ridotto di due milioni lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.».
52. 04. Lucchini, Gava, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 52-bis.

      Dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

      1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n.  124, sostituire le parole «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023»;
      2. Per i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32, e successive modificazioni, che volontariamente provvedano alla riconversione degli impianti in aree attrezzate per la ricarica dei veicoli elettrici e per tutti i servizi connessi alla smart mobility, è previsto un contributo economico in regime di de minimis, definito con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4;
      3. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n.  32 ed Pag. 327al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, l'autorizzazione per nuovi impianti è subordinata alla chiusura di almeno due impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
      4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo.
52-bis. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 53.

      Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
          a) al primo periodo, del comma 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1», nonché il periodo: «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è sostituito con il seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i quindici giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.».
          b) sostituire il comma 4-ter con il seguente:
      «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei Pag. 328servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorie unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 21-bis.».
          c) al comma 4-quater sostituire primo periodo con il seguente: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui/all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri finitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4».
          d) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è inserito il seguente:
      «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare si impegna a fornire riscontro motivato espresso entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente da parte del proprietario cedente e dell'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente accenderà idonea fideiussione nel valore di legge rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche entro 30 giorni dal ricevimento del nuovo decreto».
53. 1. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Aggiungere; infine, il seguente comma:
      3-ter. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.
53. 2. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, apportare le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: « hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente Pag. 329decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto;»;
          b) all'articolo 6, comma 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.»;
          c) all'articolo 248:
              1) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;
              2) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta notifica.».
53. 04. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.

      1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  12, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico nazionale e la pubblica sicurezza nonché la salvaguardia nei territori e nei siti inseriti nella “lista del patrimonio mondiale” sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 Pag. 330dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n.  77, definiti per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale, sono vietate:
          a) l'avvio di qualunque attività che dia inizio a nuovi impianti di stoccaggio GPL, prodotti petroliferi e petrolchimici;
          b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas artificiale o combustibili in serbatoi;
          c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto o prodotti combustibili solidi.
          2. Il divieto alle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è esteso anche a quelle già autorizzate ma non in esercizio.
          3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee restano fermi gli obblighi della legislazione vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori dei siti di cui al comma 1.».
53. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Semplificazioni per la promozione del riciclo della plastica)

      1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  104 del 20 aprile 1973, possono contenere fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio decreto, il citato articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo periodo.
      2. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'incremento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.»
53. 02. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915)

      1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n.  76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).Pag. 331
      2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
      3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n.  152 del 2006.
53. 03. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 54.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2014, n.  116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
      «11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:
          a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
          b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
          c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.
          11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma I relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
          11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione.
          11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.
          11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti Pag. 332a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.  275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi».

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
          « 3.1. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:
          “o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e 111 categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;”».
54. 1. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3.1. Al fine di giungere al completamento dell'idrovia Padova-Venezia utilizzabile anche come scolmatore per il risanamento idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per Vanno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
54. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

Art. 54-bis.
(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

      1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 è sostituito dal seguente:
      «1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.
          1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura Pag. 333a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
          1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione ), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentramento (indirizzo/coordinate geografiche).
          1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente.
          2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
          3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
          4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.
          5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».
54. 01. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 55.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      «2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n.  tre unità di personale, in misura sovrannumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n.  75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo Pag. 334e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni».
55. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55.1.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

      1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
          a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
          b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
          c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
55. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55.1.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

      1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
      2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29 quater comma 10 del decreto legislativo n.  152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei Pag. 335relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n.  152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n.  152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo n.  152/06.
55. 02. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55.1.
(Responsabile delle categorie dell'Albo gestori ambientali)

      1. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda.
55. 01. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 55-bis.

      Dopo l'articolo 55-bis aggiungere il seguente:

Art. 55-ter.
(Modifiche alla Legge 27 dicembre 2019, n.  160)

      1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160 le parole «entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2022, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2023» e le parole «entro l'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti «entro l'anno 2032».
55-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 56.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), al capoverso b-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.;
          b) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo b-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, dopo le parole: e le modifiche di progetti autorizzati, aggiungere le seguenti: incluse le necessarie infrastrutture di connessione,;
          c) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo b-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
          b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante Pag. 336la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
          d) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo b-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento;
          e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.  387, dopo le parole: «novanta giorni» sono inserite le seguenti: «al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 21-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato».
*56. 1. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*56. 2. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, aggiungere le seguenti: da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
56. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 1 lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo dopo le parole: né delle opere connesse aggiungere in fine i seguenti periodi: Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
          I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
          II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2/d1, dove k=1,15.
          Per «sito dell'impianto eolico» si intende:
          a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10o, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari Pag. 337al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
          b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
          Per «riduzione minima del numero di aerogeneratori» si intende:
      1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1 *d1/(d2-d1);

      2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
          a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
          b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
          c. d2: diametro nuovi rotori;
          d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.
56. 4. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione dell'energia.
56. 5. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di 10MW, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo, e/o collegato all'allevamento di prodotti animali.
56. 6. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)», comma 3, dopo le parole: su cui è operata la completa rimozione dell'eternit Pag. 338o dell'amianto aggiungere in fine i seguenti periodi:, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27 a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata.
56. 7. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti».
56. 8. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione.

      All'articolo 56, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
      2-ter. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.».
56. 9. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

          Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, dopo le parole: titolari di impianti che beneficiano aggiungere le seguenti parole: o che hanno beneficiato;
          b) al comma 3, dopo le parole: in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28 aggiungere in fine le seguenti parole: nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.;
          c) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.;Pag. 339
          d) sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.;
          e) al comma 5, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, possono partecipare aggiungere le seguenti:, con progetti di intervento sullo stesso sito,;
          f) al comma 5, sostituire le parole: senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4 con le seguenti: e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4.
56. 10. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare.

      Conseguentemente:
          a) al comma 4, sopprimere le parole: non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e;
          b) al comma 5 sopprimere e seguenti parole: al medesimo comma 3 e.
56. 11. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Sostituire il comma 7 con il seguente:
      7. Al fine di semplificare Fattività di verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica, per consentirne lo svolgimento secondo principi di trasparenza e di chiarezza interpretativa volti a garantire un quadro di regole stabili e coerenti per gli investimenti di imprese e cittadini, il Gestore Servizi Elettrici s.p.a., – GSE definisce le Linee Guida per l'effettuazione delle dette verifiche, sia documentali che in situ. Le Linee Guida, realizzate previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei settori interessati, e approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, individuano i principi ed i criteri che presiedono alla realizzazione delle attività di verifica e controllo.
56. 12. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
      1) al comma 7, la lettera a) è sostituita con la seguente:
          a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n.  241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.  481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di Pag. 340energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà»;

      2) Il comma 8 è sostituito con il seguente:
      8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.  1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.
56. 13. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
      «4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al OSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal OSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n.  99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento.».
56. 14. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
      8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n.  145 articolo 1 comma 954, dopo la frase: «(...) e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie» inserire le parole: «, queste ultime».

      8-ter. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei servizi di dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.
          A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti norme:
          a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Pag. 341Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1MW e, fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
          b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
          c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della delibera ARERA n.  2/06;
          d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;
          e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le «soglie» che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.
56. 15. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 21-ter.

          1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021 sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:
          a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n.  42 del 2004;
          b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.Pag. 342
          2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.  152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.  152 si intende innalzata a 10MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:
          I. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n.  28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;
          II. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;
          III. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.
          3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
          4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all’iter autorizzativo di cui al precedente comma I, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto.».
56. 16. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, è apportata la seguente modifica: all'articolo 65 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
      «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
56. 17. Tartaglione, Sisto, Sarro.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n.  143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159 del 10 luglio 2012 e nella Pag. 343Gazzetta Ufficiale – n.  150 del 29 giugno 2016 , ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.
56. 21. Squeri, Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Dopo il comma 12, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, inserire il seguente:
      «13. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di ere maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.».
56. 22. Sarro, Sisto, Tartaglione, Nevi, Spena, Cortelazzo.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, le parole: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici» sono sostituite con le seguenti: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016».
56. 18. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n.  145 dopo le parole: «da reflui e materie» sono inserite le seguenti: «queste ultime».
56. 19. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Al comma 524 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160, le parole: «, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007» sono soppresse.
56. 20. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 3 dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.
*56. 23. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.
*56. 24. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Al termine del comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 2 marzo Pag. 3442018 inserire: «Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».
56. 25. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è inserito il seguente:
      7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.
56. 26. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro.

      Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
      8-quater. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministero detta sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche, derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.
56. 27. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
      8-quater. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 5, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.
56. 28. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
      8-quater. Agli impianti agricoli, di cui al comma 12, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 , i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto ministeriale 2 marzo 2018, sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti.
56. 29. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 345

      Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
      8-quater. Al fine di semplificare i procedimenti relativi alla realizzazione di impianti a biometano da filiera agricola, e superare le criticità emerse durante l'emergenza COVID, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027.
56. 30. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 8-ter aggiungere, in fine, il seguente:
      8-quater. La scadenza per la presentazione della comunicazione dì cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157, è prorogata al 31 dicembre 2020.
56. 31. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
      8-quater. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.  77, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
          « d-ter) dalle strutture ospedaliere per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto delle regioni e delle province autonome;».
56. 33. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
      8-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.  77, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
      «10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.».
56. 34. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
      8-quater. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.  145 dopo le parole: «da reflui e materie», sono aggiunte le seguenti: «queste ultime».
56. 35. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 346

      Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
      8-quater. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019 n.  160 le parole: «, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007» sono soppresse.
56. 36. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:
      8-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.  77, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
      10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.
56. 32. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028» e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;
          b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
          c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati».
          d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
      «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto»;
          e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:Pag. 347
      2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi.

      2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:
          a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
          b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
          c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore.
56. 01. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Biometano per uso trasporti)

      1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  65 del 19 marzo 2018, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano, il limite massimo di producibili ammessa dalle disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi all'anno.
      2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
      3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati,
      4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione elettrica Pag. 348esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.
      5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
      6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente articolo, affinché:
          a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
          b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
          c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la
56. 07. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art 56-bis.
(Misure di semplificazione nell'erogazione di servizi flessibilità)

      1. Al fine di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati a biogas, biomasse e bioliquidi di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano disposizioni di cui ai successivi commi:
      2. Gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2) dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

      3. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale Pag. 349del 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando.
      4. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale del 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n.  2/06.
      5. Per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale del 23 giugno 2016.
      6. Gli impianti incentivati ai sensi dei decreto ministeriale del 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni e integrazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le soglie che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.
56. 08. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. Dopo l'articolo 227 del decreto legislativo n.  152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente: «Art 227-bis. – (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da Fotovoltaico)1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n.  49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare direttamente nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti, la garanzia finanziaria prevista dal GSE nel disciplinare tecnico adottato nel dicembre 2012. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate».
      2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.  49 del 14 Pag. 350marzo 2014, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante: «Definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita».
      3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia Trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.
56. 02. Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010: «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» sostituire le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto», con le parole: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».
      2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
      3 aprile 2006, n.  152, al punto 2 «Industria energetica ed estrattiva» lettera h) sostituire le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW» con le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW».
*56. 09. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*56. 03. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.
56. 04. Sisto, Tartaglione, Sarro.

Pag. 351

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.  266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge n.  212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi indicati dal GSE.
56. 05. Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, Sarro.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Incentivazione della produzione elettrica da impianti a biogas realizzati da agricoltori)

      1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.  27, comma 3-octies, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici».
56. 06. Sisto, Tartaglione, Sarro, Nevi.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

          Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49, è aggiunto il seguente periodo:
          «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116».
56. 010. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124)

      1. L'articolo 36 è abrogato.
      2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.Pag. 352
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
          a) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondete riduzione de ! Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190;
          b) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
56. 011. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di End of Waste)

      1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono abrogati;
          b) dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:
      3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:
          a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge (200301);
          b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;
          c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulusica ed al gale derivanti dal processo di selezione e cernita;
          d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

      3-novies. E prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n.  748 (R3) e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n.  748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
      2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge.
56. 012. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di End of Waste)

      1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto Pag. 353legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono abrogati.
56. 013. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 3-septies inserire il seguente:
      3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:
          a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge (200301);
          b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;
          c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulusica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;
          d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

      3-novies. È prevista quale attività dì recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n.  748 (R3) e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n.  748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
      2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge.
56. 014. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. Dopo l'articolo 228 del decreto legislativo n.  152 del 2006 è aggiunto il seguente:

Art. 228-bis.
(Disposizioni urgenti per il fine vita degli articoli pirotecnici scaduti)

      1. Le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n.  123, che cessano dal periodo della loro validità o che non possono più essere usati per il loro fine originario e, pur tuttavia, mantengono intatta la loro capacità esplodente, sono disciplinate come segue:
          a) possono essere raccolti e stoccati in depositi preliminari alla raccolta sino a 25 Kg di massa attiva presso i rivenditori, utilizzatori od operatori professionali di tali articoli all'interno di contenitori omologati secondo la normativa ADR ed idonei a conservarne l'integrità senza ulteriori adempimenti di pubblica sicurezza;
          b) possono essere detenuti in depositi intermedi autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del regio decreto 18.06.1931, n.  773 e del capitolo IV dell'allegato B del regio decreto 6.05.1940, n.  635.
          c) sono trasportati dal luogo di deposito preliminare secondo le vigenti normative di trasporto su strada di materiali esplosivi, come disciplinati dall'articolo 47 del regio decreto 18.06.1931, n.  773, e Pag. 354articoli 97 e 98 del regio decreto 6.05.1940, n.  635 e delle vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n.  1839, ove applicabili;
          d) sono trattati, recuperati o distrutti mediante incenerimento in impianti autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del regio decreto 18.06.1931, n.  773 e del capitolo II dell'allegato B del regio decreto 6.05.1940, n.  635.

      2. Restano ferme le disposizioni per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici utilizzati, di cui al decreto ministeriale attuativo del decreto legislativa 29 luglio 2015, n.  123, articolo 34, comma 2.
56. 015. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Abrogazione plastic tax)

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160 sono abrogati i commi dal 634 al 652.
56. 016. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.

ART. 57

      All'articolo apportare le seguenti modifiche:
              1) al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          d-bis) sugli impianti di distribuzione carburanti situati sulla viabilità ordinaria.
              2) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, dopo le parole: «con obbligo di connessione di terzi» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto di esigenze di gradualità di adeguamento al nuovo quadro normativo da parte dei sistemi esistenti, nel rispetto del libero accesso al sistema».
57. 1. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
      14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:
          a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione elettrica;
          b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
          c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);
          d) segnaletica orizzontale e verticale.
57. 2. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche Pag. 355aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».
57. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

      1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, il comma 8 è sostituito dal seguente:
      8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

      2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.
57. 01. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

      1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico lo «Sportello unico nazionale per le colonnine di ricarica elettriche».
      2. Lo sportello di cui al comma 1 è rivolto allo sviluppo della rete nei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT.
      3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative dello sportello di cui al comma 1 del presente articolo.Pag. 356
      4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
57. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

ART. 60.

      Sostituire il comma 6 con i seguenti:
      6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.

      6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, dopo la parola: «1102,» e prima della parola: «nonché» sono aggiunte le parole: «nei comuni della Sardegna,».
60. 1. Tartaglione, Cortelazzo, Sarro, Sisto.

ART. 61.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
          a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
          b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario Pag. 357l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
          c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
          d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.
61. 1. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

ART. 62.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole:, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020.;
          b) al capoverso «2-quater», lettera a) sostituire le parole: gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b); con le seguenti: gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lettera b);
          c) al capoverso «2-quater» lettera b), sostituire le parole: gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti « stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente; con le seguenti: gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore Pag. 358o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti « stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;;
          d) al capoverso «2-quater», lettera c), sostituire le parole: gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387; con le seguenti: gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
          a. autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.  387 del 2003, ove rimpianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
          b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n.  387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e rimpianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
          c. procedura abilitati va semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree;
          e) al capoverso «2-quater», lettera d), dopo le parole: la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inserire le seguenti: o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,.
62. 1. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:
      2-ter.1). Gli interventi di parziale sostituzione della capacità a carbone di centrali esistenti con impianti di generazione a gas aventi emissioni di CO2 inferiori a 550 g/kWh e che non prevedono aumento di sedime occupato non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato che attesti la sussistenza dei requisiti di cui sopra, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n.  239. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
62. 2. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

      Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di Pag. 359produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.  28.
62. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)

      1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.  239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
      «78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.».

      2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, la parola: «gassosi» è soppressa. In subordine si propone di limitare il divieto per le sole attività di ricerca, prospezione e coltivazione relative agli idrocarburi gassosi in mare, entro le 6 miglia dalla linea di costa in luogo delle attuali 12.
62. 01. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione.

ART. 63.

      Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo, aggiungere le seguenti:, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari di manutenzione del territorio forestale e montano.
63. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Al comma 6, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021 e 2022.

      Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
          a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190;
          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
63. 2. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Pag. 360Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Al comma 6, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni per l'anno 2021.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine le seguenti parole: Al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
          a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione dei fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190;
          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
63. 3. Parolo, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 6, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 2022.

      Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
          a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190;
          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
63. 4. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63.1.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

      1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del green new deal, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.
      2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
63. 01. Parolo, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Pag. 361Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63.1.
(Valorizzazione del territorio forestale e montano)

      1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è consentito il trasferimento alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali o montane, ivi inclusi terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni e previo accordo fra le parti.
63. 02. Parolo, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63.1.
(Misure urgenti in materia di depurazione)

      1. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
63. 03. Valbusa, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 63-bis.

      Dopo l'articolo 63-bis aggiungere il seguente:

Art. 63-ter.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

      1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'unione europea nell'ambito del green new deal, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.
      2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
63-bis. 01. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 362

      Dopo l'articolo 63-bis aggiungere il seguente:

Art. 63-ter.
(Valorizzazione del territorio forestale e montano)

      1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è consentito il trasferimento alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali o montane, ivi inclusi terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni e previo accordo fra le parti.
63-bis. 02. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 64.

      Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

      1. All'articolo 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193 apportare le seguenti modifiche:
          a) al comma 11, sostituire le parole «1.549,00 a euro 9.296,00» con le seguenti «300,00 a euro 2.000,00»;
          b) al comma 13, sostituire le parole «2.600,00 a euro 15.500,00» con le seguenti: «700, 00 a euro 5.000,00».
64. 01. Mandelli, Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

      1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.  162, al Regolamento 1170/2009/CE, al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e succ. mod. e al decreto ministeriale 10 agosto del 2018, il Ministero della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce criteri e caratteristiche degli integratori nutraceutici.
      2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si riscontri un'impropria qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Ministero provvede alla corretta qualificazione dello stesso e applica all'azienda produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al precedente comma.
      3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248.
      4. In tali strutture, il farmacista, qualora sia in possesso di un titolo postuniversitario in materia di alimentazione e nutrizione o della laurea in biologia, può consigliare diete e regimi alimentari personalizzati.
64. 02. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie)

      1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265, è sostituito dal seguente:Pag. 363
      «Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
          Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.
          I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».
64. 03. Mandelli, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia dì salute e sicurezza sul lavoro)

          l. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «deve riguardare tutti i rischi», è inserita la seguente: «prevedibili»;
          b) al comma 2, alinea, la parola: «munito» è sostituita dalla seguente: «datato» e sono soppresse le seguenti parole: «di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato».
64. 04. Sisto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco.

      Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, articolo 302-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
      «1. In caso di accesso ispettivo, l'ispettore che riscontri la violazione di disposizioni da cui consegua una sanzione penale o amministrativa, sospende l'ispezione (occorre escludere espressamente sia gli obblighi di polizia giudiziaria che quelli di pubblico ufficiale), adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale verifica l'adeguamento al provvedimento. In caso positivo, attesta la corretta applicazione della norma violata e la conclusione dell'accesso ispettivo; in caso negativo, contesta la violazione secondo le procedure del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'articolo 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.
          1-bis. Il datore di lavoro può richiedere la verifica in azienda in merito alla regolarità degli adempimenti, in questo caso, l'ispettore verifica in azienda la regolarità della situazione indicata o della documentazione sottoposta e, in caso positivo, attesta formalmente la regolarità; in caso negativo, adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale verifica l'adeguamento al provvedimento.Pag. 364
          1-ter. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'articolo 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81».
64. 05. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: «società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani» aggiungere le seguenti: «e i soci delle società di persone artigiane,».
64. 06. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, articolo 27, il comma 1-bis è soppresso.
64. 07. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Parziale defiscalizzazione componente bio dei carburanti da autotrazione)

      1. Nell'anno 2020 ai soggetti che miscelano biocarburanti nei carburanti fossili è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra il livello d'accisa attualmente previsto per il carburante fossile al quale sono miscelati e il livello minimo di accisa fissato a livello comunitario. Tale credito è ridotto del 30 per cento nel caso i biocarburanti miscelati abbiano un GHG saving inferiore al 70 per cento.
      2. Entro 15 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il GSE, vengono definiti i termini e le modalità per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
64. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

      1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.  309.
      2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.Pag. 365
      3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.
      4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale del 31 marzo 2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1,2 e 3 del presente articolo.
64. 09. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente;

Art. 64-bis.

      1. All'articolo 2, della Legge 2 aprile 1968 n.  475, apportare le seguenti modifiche:
          a) al comma 1, sostituire le parole «comune» con le seguenti «la Regione»;
          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell'indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n.  221».
64. 10. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

      Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.

      1. All'articolo 148 del D.Lgs, 24 aprile 2006, n.  219 apportare le seguenti modifiche:
          a) al comma 7, sostituire le parole «trecento euro a milleottocento» con le parole «cento a mille» e le parole «duecento euro a milleduecento euro» con le parole «cento euro a cinquecento»;
          b) al comma 8, sostituire le parole «cinquecento euro a tremila» con le parole «cento a mille»;
          c) al comma 11, sostituire le parole «cinquecento euro a tremila» con le parole «cento a mille».
64. 11. Mandelli, Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione.

ART. 64-ter.

      Dopo l'articolo 64-ter aggiungere il seguente:

Art. 64-quater.
(Semplificazioni in materia di pedaggio autostradale dovuto dalle ambulanze)

      1. All'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
      «11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
          11-quater. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:
          i. il servizio 118;
          ii. il trasporto organi;Pag. 366
          iii. il trasporto sangue ed emoderivati;
          iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
          v. il trasporto neonatale e pediatrico;
          vi. il trasporto di pazienti oncologici;
          vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
          viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
          ix. il trasporto di soggetti disabili.
          11-quinquies. L'esenzione di cui al comma 11-ter si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 11-quater, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
          11-sexies. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:
          i. ambulanze di tipo “A” di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n.  553;
          ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
          iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
          iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
          v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili».
*64-ter. 01. Capitanio, Maccanti, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*64-ter. 03. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

Articolo 64-quater.
(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, apportare le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 211, aggiungere in fine il seguente comma:
      «5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto»;
          b) dopo l'articolo 211, inserire il seguente:

«Art. 211-bis.

(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)
          1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di Pag. 367rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.
          2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
          3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali.».
64-ter. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.