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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2020
464.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 117

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunità)

      1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunità)

      1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento», sono inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa e oraria,»;

          b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

          «2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

          a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

          b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

          c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità)

      1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole «oltre cento dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la parola «almeno» è soppressa;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale Pag. 118 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

          a) le indicazioni per la redazione del rapporto, comprendenti il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero degli eventuali lavoratori di sesso femminile e maschile assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che abbia eventualmente riconosciuto a ciascun lavoratore. I dati di cui al presente comma non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

          b) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto;

          c) i parametri minimi di rispetto delle pari opportunità, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

          d) la certificazione di pari opportunità di lavoro da attribuire alle aziende che rispettano i parametri minimi di cui alla lettera c);

          e) le modalità di rilascio della certificazione di pari opportunità di lavoro, tenendo conto dell'attività di controllo e verifica svolta dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle consigliere e dai consiglieri territoriali e regionali di parità ai sensi del comma 2, nonché le forme di pubblicità di tale certificazione.».

          d) al comma 4, le parole «nei casi più gravi può essere disposta» sono sostituite dalle seguenti: «qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta»;

          e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

          «4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace si applicano le sanzioni di cui al comma 4.».

Art. 4.
(Premialità di parità)

      1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai datori di lavoro privati in possesso della certificazione di pari opportunità di lavoro di cui all'articolo 46, comma 3, lettera d), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, è riconosciuto per ogni anno di validità della certificazione uno sgravio contributivo pari Pag. 119all'1 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 50 mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche)

      1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.