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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2020
500.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (Atto n. 222).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

      Le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati,

          esaminato lo schema di decreto ministeriale recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (Atto n. 222);

          ricordato che lo schema in esame è volto a dare attuazione all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) che prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

          rammentato che il Patrimonio Destinato costituisce uno strumento di sostegno a favore delle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro;

          osservato che le scelte di investimento del Patrimonio Destinato devono tenere in considerazione l'incidenza dell'investimento con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, nonché ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro;

          considerato che il Patrimonio Destinato è un fondo interamente pubblico, costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, a CDP, cui ne è affidata la gestione;

          rilevato, in particolare, che lo schema di decreto, all'articolo 7, comma 4, fissa limiti minimi di investimento (pari a 25 milioni di euro per i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, a 100 milioni di euro per gli aumenti di capitale, a 1 milione di euro per i prestiti obbligazionari subordinati convertibili) che potrebbero risultare eccessivamente elevati e tali, come rilevato nel parere reso sull'Atto dal Consiglio di Stato, da «escludere dai benefici società non in grado di effettuare operazioni così rilevanti»;

          considerato altresì che l'articolo 24 dello schema disciplina l'operatività di ristrutturazione delle imprese affidata al Patrimonio Destinato (turnaround), che si svolge in via diretta e prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento da parte di uno o più co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti della società richiedente, i quali investano nuove risorse per cassa di importo complessivamente non inferiore a quello dell'intervento del Patrimonio Destinato; a tal fine la norma specifica (comma 3) che gli investimenti in turnaround non possono essere comunque inferiori a 250 milioni di euro per ciascun intervento; tale soglia rischia di escludere le imprese di media dimensione, cruciali nella struttura produttiva del Paese, dagli interventi di ristrutturazione i quali presentano un orizzonte temporale più ampio di quello prospettato dal Temporary Framework;

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          rilevato che l'articolo 3 dello schema prevede una serie di requisiti che le imprese devono autocertificare per poter accedere agli interventi del Patrimonio Destinato e, in particolare, il comma 1, lettera c), prescrive che uno di questi requisiti sia la regolarità contributiva e fiscale, fissando una soglia di regolarità pari a 5 mila euro, come mutuata dal Codice dei contratti pubblici (articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); tale soglia particolarmente bassa può comportare l'esclusione dagli interventi del Patrimonio Destinato di numerose imprese che, nell'eccezionale contesto emergenziale di riferimento, potrebbero trovarsi in difficoltà con il pagamento delle imposte;

          preso atto inoltre che le imprese oggetto di operazioni di turnaround di cui all'articolo 24 potrebbero non trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale, con la conseguenza di non poter accedere agli interventi del Patrimonio Destinato, occorrerebbe prevedere una specifica disposizione che consenta loro di assicurare il rispetto di tali requisiti in un tempo congruo, quale potrebbe essere il termine di 12 mesi dall'intervento;

          considerato che l'articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) stabilisce che per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotti modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata; in tale ambito lo schema destina gli interventi condotti dal Patrimonio Destinato in regime di Temporary Framework alle imprese che non si trovino in situazione di difficoltà (articolo 5, comma 1, lettera d), e richiede – cumulativamente – una serie di condizioni perché sia soddisfatto tale requisito; le predette condizioni fanno riferimento, tra l'altro, al rapporto tra perdite nette e capitale sociale (n. 1). Inoltre, nel definire i limiti degli interventi del Patrimonio Destinato in favore di società non quotate (articolo 7, comma 3, lettera b)), ancora una volta si fa riferimento al capitale delle entità destinatarie degli interventi, e in particolare, alle azioni in circolazione alla data dell'intervento. Tali disposizioni non tengono adeguatamente in considerazione le caratteristiche delle società cooperative, strutturalmente caratterizzate da una situazione di sottocapitalizzazione e il cui il capitale sociale – ai sensi dell'articolo 2524, comma 1, del codice civile – non è determinato in un ammontare prestabilito. Ove permanessero i limiti di intervento legati alle azioni in circolazione, le cooperative si troverebbero pertanto in una condizione di svantaggio strutturale rispetto alle altre società destinatarie degli interventi in regime di Temporary Framework;

          tenuto conto altresì che l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 17, comma 1, individuano quali tipologie «esclusive» di intervento – benché l'articolo 27 del decreto-legge Rilancio li qualifichi quali interventi «preferenziali» – la partecipazione ad aumenti di capitale (i), la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (ii), prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione (iii) e prestiti obbligazionari convertibili (iv), escludendo di fatto la possibilità di intervento attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6, del Codice civile, così come degli strumenti tipici dell'ordinamento cooperativo, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59;

          considerato che il citato articolo 27 del decreto Rilancio dispone che CDP debba agire, nell'ambito della gestione del Patrimonio Destinato con diligenza professionale e che lo schema in esame, all'articolo 41, comma 3, dispone che il rispetto della normativa di riferimento «concorre» a definire il rispetto della diligenza professionale; tale formulazione non appare idonea a definire compiutamente quali siano le condotte di CDP, oltre al rispetto della normativa, che consentono di qualificarne il comportamento come rispondente alla diligenza professionale e rischia pertanto di aggravare e rendere più complessi i processi istruttori, in contrasto con la funzione emergenziale del Patrimonio Destinato;

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          rilevato che l'articolo 27, comma 8, del decreto Rilancio e l'articolo 38 dello schema in esame disciplinano la garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e che l'articolo 27, commi 1 e 3, del decreto Rilancio e l'articolo 29, comma 1, lettera q), dello schema prevedono la possibilità che siano costituiti comparti separati e segregati del Patrimonio Destinato, composti da beni e rapporti giuridici ad essi apportati; la garanzia di ultima istanza dello Stato e le modalità operative di quest'ultima dovrebbero applicarsi anche agli eventuali comparti (singolarmente considerati), la cui costituzione trova espressa legittimazione nella norma di rango primario;

          conseguentemente, appare necessario precisare che, nel caso di eventuale costituzione di più comparti, occorre istituire più di un conto corrente di tesoreria;

          ricordato, inoltre, che il Paese si sta impegnando – sia nell'attribuzione degli aiuti consentiti e autorizzati nel quadro del Temporary Framework sugli aiuti di Stato, sia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea – a porre gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al centro dell'azione politica, economica e imprenditoriale; in particolare, l'Obiettivo 5 è dedicato alla parità di genere come diritto umano fondamentale e l'uguaglianza, anche di genere, è diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; appare quindi opportuno considerare il rispetto dell'Obiettivo 5 nell'attribuzione di fondi e nella decisione di investimenti, al fine di garantire l'equa distribuzione e la parità di opportunità nell'attribuzione dei benefici a favore delle imprese, indipendentemente dal genere dell'imprenditore e dei suoi dipendenti; tenuto conto, infine, che l'adozione di obiettivi di medio-lungo periodo per il management corrisponde alle best practice internazionali ed è particolarmente opportuna nel momento dell'attuazione di programmi di investimento e di supporto alle imprese che siano anche improntati al rispetto dell'equità intergenerazionale e della parità di genere;

          conseguentemente si valuti l'opportunità di inserire tra i requisiti dei beneficiari degli interventi l'impegno a realizzare l'equa rappresentanza degli organismi sindacali e a superare il divario salariale tra uomini e donne, nonché ad assumere e formare un numero minimo congruo di giovani lavoratori under 35 ogni anno, in linea con la missione di coesione sociale e formazione del PNRR italiano e con gli obiettivi di pari opportunità, staffetta generazionale e lotta alla disoccupazione e alla precarietà giovanile del PNR;

          tenuto anche conto che – anche in linea con quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale emanate dalla Banca d'Italia – occorrerebbe inserire nello schema specifici elementi standard per la definizione del risk appetite framework – RAF, ovvero il quadro di riferimento che definisce la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli e che, sotto un profilo più generale, oltre al generico riferimento al fatturato delle imprese destinatarie degli interventi del Patrimonio destinato, appare opportuno riferirsi anche al valore della produzione – specie per i settori caratterizzati da cicli ultrannuali –, al risultato operativo prima della deduzione degli oneri finanziari e delle imposte (EBIT), earnings before interest and taxes, ovvero all'ammontare degli utili calcolati prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti (EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization);

          evidenziato che l'articolo 27, comma 18-ter, del decreto Rilancio prevede, tra l'altro, che le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato siano gestite da CDP assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del capitale privato e che, per l'attuazione di tale norma, è previsto un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare Pag. 22entro il 18 settembre 2020, che non risulta ancora emanato;

          rilevata la necessità di individuare modalità volte a garantire l'effettiva partecipazione del Parlamento nella definizione degli specifici obiettivi di sviluppo da perseguire mediante interventi del Patrimonio Destinato, con riguardo anche al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti da parte delle imprese destinatarie degli interventi, affinché sia assicurata la massima condivisione delle logiche ispiratrici di detti interventi,

      esprimono

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 4, al fine di ridurre significativamente i limiti minimi per l'intervento nella forma dei prestiti con obbligo di conversione da 25 a 2,5 milioni e dell'aumento di capitale da 100 a 25 milioni;

          b) valuti il Governo l'opportunità di abbassare altresì la soglia di 250 milioni di euro prevista dall'articolo 24, comma 3, per gli interventi diretti di ristrutturazione delle imprese (turnaround);

          c) valuti il Governo l'opportunità di elevare a 50 mila euro la soglia di regolarità contributiva e fiscale necessaria per accedere agli interventi del Patrimonio Destinato prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera c) dello schema, nonché di modificare l'articolo 24 al fine di prevedere che il requisito della regolarità contributiva e fiscale delle imprese oggetto di operazioni di turnaround possa essere rispettato entro un anno dalla data di erogazione dell'intervento;

          d) valuti il Governo l'opportunità di specificare che, per le società cooperative, le condizioni di intervento del Patrimonio Destinato in regime di Temporary Framework e i relativi limiti (di cui ai articoli 5 e 7) siano commisurati alla più ampia nozione di patrimonio netto della società, che puntualmente connota le cooperative e ne fotografa con precisione la situazione economica al momento dell'intervento, nonché di prevedere che l'intervento del Patrimonio Destinato a favore delle società cooperative sia effettuato anche mediante la sottoscrizione di strumenti tipici dell'ordinamento cooperativo di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile;

          e) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 41, comma 3, dello schema nel senso di disporre che il rispetto delle previsioni del decreto-legge Rilancio, del presente schema e del regolamento del Patrimonio Destinato, costituisce il parametro fondamentale e prioritario nella valutazione dell'obbligo di dovuta diligenza professionale di cui all'articolo 27, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020;

          f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 38 con riferimento alla operatività della garanzia di ultima istanza dello Stato, affinché essa operi non solo in caso di accertata incapienza dell'intero Patrimonio Destinato, ma anche dei suoi singoli comparti; conseguentemente, valuti il Governo altresì l'opportunità di modificare l'articolo 35 prevedendo l'istituzione di più di un conto corrente di tesoreria nell'ipotesi di eventuale costituzione di comparti del Patrimonio;

          g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che Cassa Depositi e Prestiti presenti alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, trimestrale fino a settembre 2021 e semestrale per gli anni successivi, sull'andamento periodico degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo del Patrimonio Destinato, anche in considerazione dell'evolversi della crisi economica e sanitaria;

          h) sotto il profilo della formulazione del testo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'erroneo richiamo normativo all'articolo 7 contenuto all'articolo 22, comma 1, dello schema in materia di operazioni sul mercato mediante il canale diretto, con il corretto richiamo all'articolo 5.