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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2021
509.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge disegno di legge C. 2845 Governo, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

          considerate, all'articolo 1, le proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni e, in particolare, di quelli riguardanti: l'assunzione di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2009-2012 (comma 1) nonché a quelle verificatesi nel 2019 (comma 3, lettera a)); le autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato nel comparto della sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 2 e 3, lettera b)); le assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 4); il ricorso all'elenco dei vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale (comma 5); la sospensione dell'applicazione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia, previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 6); l'espletamento di procedure concorsuali riguardanti il Ministero dell'interno (comma 7); la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale (comma 8); le assunzioni già programmate negli enti locali in dissesto (comma 9);

          rilevato che l'articolo 11, comma 2, proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a causa dell'assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, non superabile nell'immediato a causa della lentezza delle procedure concorsuali, tenuto conto anche del fatto che spesso la richiesta di comando proviene dallo stesso personale dell'Ispettorato, il cui trattamento economico è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni;

          tenuto conto che i commi 3 e 4 del medesimo articolo 11 prorogano al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori della Commissione tecnica per lo studio della gravosità delle occupazioni e di quella per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, istituite dalla legge di bilancio 2020;

          considerato che il comma 5 dell'articolo 11, con riferimento alle prestazioni delle gestioni pensionistiche del settore privato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale l'INPS procede alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, relative al periodo di imposta 2018, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime;

          preso atto che il comma 6 dell'articolo 11 differisce al 30 giugno 2021 il termine di operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione Pag. 117 professionale, previste da una disciplina transitoria per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (lettera a)), e stanzia risorse per la corresponsione ai lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro nel 2021 (lettera b));

          apprezzata, al comma 9 dell'articolo 11, la sospensione fino al 30 giugno 2021 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria;

          rilevato che il comma 10 dell'articolo 11 dispone la proroga, fino al 31 marzo 2021, dei contratti a tempo determinato dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità stipulati nella regione Calabria, al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione già avviate,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (C. 2844 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2844 Governo, di conversione del decreto-legge n. 182 del 2020, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

          preso atto che il provvedimento si è reso necessario al fine di correggere un errore meramente tecnico e in tal modo ripristinare appieno la volontà espressa dal Parlamento durante l'esame della legge di bilancio per il 2021;

          considerato che l'articolo 1, sostituendo il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, fissa l'ammontare degli importi della detrazione spettante, a decorrere dal gennaio 2021, ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

          preso atto che tali importi corrispondono al doppio di quelli già previsti per il solo secondo semestre 2020,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (Emendamento C. 2670 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XI Commissione,

          esaminato l'emendamento Rossello 32.1;

          preso atto che esso riduce il contingente di personale che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027;

          considerato che esso appare suscettibile di limitare, rispetto al testo originario, la capacità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nelle attività inerenti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea,

      esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 4

5-05146 Lorenzoni: Mancato riconoscimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato agli ex dipendenti della società Stefana S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sul mancato riconoscimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato agli ex dipendenti della società Stefana S.p.a.
      Al riguardo, è stato espressamente interpellato l'Inps che ha riferito che gli elementi in suo possesso relativi agli ex dipendenti del gruppo Stefana di Montirone e Ospitaletto non sono sufficienti per ricostruire in maniera esatta l'evoluzione della vicenda.
      Al riguardo, è stata anche interpellata la Regione Lombardia la quale ha richiesto una verifica in ordine alla situazione segnalata alla Direzione Provinciale di Brescia dell'INPS.
      Il Direttore della sede INPS di Brescia ha precisato che sono stati contattati, per individuare i nominativi dei lavoratori interessati e il dettaglio delle criticità segnalate, sia la redazione del Giornale di Brescia, sia il Segretario Provinciale della CGIL, citato nell'articolo. Secondo quanto riportato dalla Regione Lombardia, Il Giornale di Brescia non è stato in grado di risalire ai lavoratori interessati; mentre il Segretario della CGIL ha comunicato solo un nominativo, precisando altresì, che trattasi di lavoratore assunto con mansione incompatibile con il beneficio richiesto.
      Al di là delle notizie apparse sugli organi di stampa, la stessa vicenda non è stata specificamente portata all'attenzione dell'Inps, né risultano in essere problematiche interpretative in merito al corretto inquadramento aziendale per le aziende del settore ai fini dell'attribuzione dei benefìci richiesti dai lavoratori.
      Al fine di ricostruire i fatti concreti, pertanto, l'Inps ha rappresentato la necessità quantomeno di individuare i nominativi dei lavoratori interessati e il dettaglio delle criticità riscontrate, rassicurando circa l'accuratezza delle valutazioni che verranno svolte.
      Infine, nell'evidenziare la rilevanza del tema, il Ministero del lavoro, preso atto della vicenda segnalata, ne monitorerà i futuri sviluppi.

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ALLEGATO 5

5-05247 Bucalo: Mancata erogazione dei saldi del finanziamento pubblico dei patronati per gli anni dal 2017 al 2019.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla mancata erogazione del saldo del finanziamento pubblico dei patronati per gli anni dal 2017 al 2019.
      Al riguardo, credo sia opportuno fornire una breve descrizione della procedura che regola il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
      Innanzitutto voglio chiarire che il Ministero che rappresento, al fine di assicurare ai Patronati le somme necessarie per il loro regolare funzionamento, ha sempre provveduto all'erogazione delle anticipazioni, utilizzando percentuali di riparto presuntive relative all'anno per il quale si dispone del maggior numero di dati sull'organizzazione e sull'attività svolta dai Patronati.
      Infatti le somme erogate a titolo di anticipazione consentono agli Istituti di Patronato di sostenere i costi minimi per l'espletamento dei servizi e delle attività di assistenza assegnate agli stessi dalla normativa vigente, nonché per garantire il regolare assolvimento degli obblighi datoriali e conseguentemente sostenere i livelli occupazionali.
      Relativamente all'erogazione del saldo, inerenti alle attività di patrocinio ed assistenza per le annualità 2018 e 2019, ricordo che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato (DM 10 ottobre 2008, n. 193) e dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001:

          entro il 31 dicembre (con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta) gli Ispettorati territoriali competenti svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro entro il mese successivo le tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, debitamente verificate e convalidate;

          entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, il Ministero del lavoro emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

      Premesso ciò, il Ministero che rappresento può procedere alla ripartizione del saldo soltanto dopo aver acquisito, da parte di tutti i soggetti individuati dalla normativa di settore, le risultanze complete e definitive dell'attività svolta dagli Istituti di patronato, per ciascuna annualità di riferimento. Per quanto attiene l'erogazione dei saldi, dunque, la procedura di finanziamento dei singoli Patronati costituisce l'atto finale e risulta complessa, attesa la considerevole quantità di dati che devono pervenire dalle diverse Amministrazioni (Servizi ispettivi, INPS, INAIL e Ministero dell'interno) deputate dalla richiamata normativa a certificare il buon esito delle prestazioni patrocinate dai singoli Patronati.
      Voglio, altresì, precisare che l'erogazione dei saldi non avviene sulla base dei dati «dichiarati» e trasmessi annualmente dai Patronati ma gli stessi dati, ai sensi della normativa vigente, devono essere «verificati» dal personale ispettivo.
      Relativamente al finanziamento degli Istituti di patronato segnalo inoltre che, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere l'espletamento dei servizi e delle attività di assistenza assegnate agli stessi dalla normativa vigente, nonché per garantire il regolare assolvimento degli obblighi datoriali e conseguentemente sostenere i livelli occupazionali, il decreto-legge n. 104 del 2020 ha Pag. 122previsto, a decorrere dal 2020, un incremento di 20 milioni di euro annui delle somme da destinare ai Patronati, già erogate per l'intero ammontare con Decreti direttoriali del 17 e 24 novembre 2020.
      Sottolineo, altresì, che con la legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) sono stati incrementati di ulteriori 15 milioni di euro gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui alla legge n. 152 del 2001. Tale somma sarà erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre del 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 178/2020.
      Infine, nel sottolineare l'importanza del tema segnalato, segnalo che il Ministero che rappresento al fine di rendere più tempestiva la trasmissione degli esiti dell'attività ispettiva sui Patronati ed agevolare l'erogazione del finanziamento spettante agli Istituti vigilati, ha avviato un'attenta riflessione al fine di assolvere in modo più efficace gli adempimenti necessari nel comune intento di favorire nuove forme di coordinamento amministrativo tra le strutture dedicate al controllo.

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ALLEGATO 6

5-02365 Tucci: Criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi comunitari per il contrasto della disoccupazione giovanile.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sui criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi comunitari per il contrasto della disoccupazione giovanile.
      Al riguardo, voglio evidenziare che i criteri di riparto dei fondi comunitari prevedono che lo Stato Membro può attribuire fino ad un massimo del 10 per cento delle risorse (cosiddetta «clausola di flessibilità») alle regioni che, pur non essendo ammissibili al Programma Iniziativa Occupazione Giovani (tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25 per cento), abbiano comunque valori del tasso di disoccupazione giovanile elevati.
      L'Italia si è sempre avvalsa della clausola del 10 per cento fin dall'avvio del Programma, escludendo la sola Provincia autonoma di Bolzano per la quale il tasso di disoccupazione giovanile è sempre stato particolarmente basso. In un primo momento, erano esclusi anche il Veneto e la Provincia autonoma di Trento e la quota di flessibilità non arrivava mai fino al 10 per cento.
      Negli ultimi riparti altre regioni sono uscite dalla condizione di ammissibilità (tasso di disoccupazione inferiore al 25 per cento) e la quota di flessibilità ha raggiunto sempre il 10 per cento.
      Si è, pertanto, provveduto alla ripartizione delle risorse nel pieno rispetto della normativa europea.
      Ciò detto, sottolineo che la tematica dell'occupazione giovanile è di particolare rilievo per il Ministero che rappresento ed acquisisce ancora più importanza alla luce dei risvolti della pandemia.
      Il sostegno all'occupazione giovanile è una priorità e si inserisce in un più ampio progetto di realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo.
      L'introduzione di misure volte a incentivare l'occupazione dei giovani diventa ancora più urgente in questo momento storico. Occorre poi considerare che essi sono principalmente impiegati mediante forme di lavoro atipico e perciò sprovvisti, il più delle volte, di un adeguato sistema di protezione sociale.
      Attraverso il progetto sul «Rilancio delle politiche attive a sostegno delle transizioni occupazionali» il Ministero del lavoro intende sostenere le transizioni occupazionali con una azione integrata che punti allo sviluppo di diverse abilità, anche dei giovani, indirizzandole soprattutto verso i settori del verde e del digitale, riducendo così anche il cosiddetto skill mismatch.
      A tal fine è stata prevista l'istituzione di un Piano nazionale per le nuove competenze, che punta ad avvicinare alla media europea il numero di lavoratori, occupati e disoccupati, coinvolti in percorsi di formazione con l'obiettivo di ridurre il disallineamento tra le competenze possedute e quelle richieste dal mercato. Parte di questo Piano è stato anticipato dal cosiddetto Fondo Nuove Competenze.
      Concludo segnalando le importanti misure previste nella legge di bilancio per il 2021 per le aree del Sud Italia. In particolare, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo per le aree del Sud è stato esteso fino al 2029.
      E da ultimo, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato Pag. 124effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.

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ALLEGATO 7

5-05217 Cenni: Iniziative urgenti per il contrasto del lavoro irregolare e del cosiddetto «caporalato» in agricoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Passo ad illustrare l'atto concernente la condizione di sfruttamento e di irregolarità in cui ancora versano i lavoratori, specie quelli immigrati, nel settore agricolo e sul correlato fenomeno del caporalato che si connota per la particolare condizione di sfruttamento in cui viene ridotto il lavoratore in ragione del proprio stato di bisogno.
      Al riguardo, voglio evidenziare che, al fine di contrastare il caporalato e i connessi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, specie nelle aree agricole, successivamente alla sottoscrizione (il 27 maggio 2016) di un apposito protocollo sperimentale denominato «Cura – legalità – uscita dal ghetto» – è stata adottata la legge n. 199 del 2016 recante: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», per la piena attuazione della quale è stata messa in campo un'articolata strategia di promozione della legalità e della dignità del lavoro, che vede coinvolte una pluralità di Amministrazioni centrali e locali.
      In quest'ottica, tra le diverse iniziative già realizzate, segnalo l'attivazione – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 – della Rete del lavoro agricolo di qualità e della relativa Cabina di regia, preordinate all'individuazione delle aziende agricole più virtuose, sulla base della verifica del possesso di requisiti normativamente previsti. Sul territorio nazionale sono inoltre state istituite, in via sperimentale, le prime sezioni territoriali della Rete.
      Per quanto riguarda i risultati attualmente raggiunti, le aziende iscritte risultano circa 4.000, con una notevole concentrazione territoriale in Puglia ed Emilia-Romagna.
      Nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020- 2022), adottato il 20 febbraio 2020 dal Tavolo interistituzionale sul caporalato tra le azioni prioritarie dell'Asse strategico Prevenzione sono stati programmati interventi finalizzati al potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e dei compiti della stessa, alla promozione delle sezioni territoriali sulla base di una regolamentazione che ne assicuri un funzionamento efficace ed uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché all'individuazione di meccanismi utili ad incentivare le richieste di iscrizione alla Rete.
      Tali linee programmatiche di intervento sono, dunque, finalizzate a rendere tale organismo uno strumento efficace di prevenzione e contrasto del caporalato nel settore agricolo e di promozione della qualità e della legalità nelle filiere produttive agricole.
      Inoltre, relativamente alla tematica oggetto dell'interrogazione in esame, segnalo l'avvio della procedura di ratifica della Convenzione OIL n. 184 del 21 giugno 2001 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, oggetto dell'A.C. 2666.
      Lo strumento internazionale – oltre ad individuare i doveri del singolo datore di lavoro a cui è richiesto di adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi di infortuni – contempla una serie di disposizioni volte a garantire adeguati standard di tutela ai lavoratori, anche stagionali, dell'agricoltura, con specifiche previsioni in materia di tutela dei minori (art. 16 della Convenzione), di tutela della maternità (art. 18), di orario di lavoro (art. 20), nonché di accesso a servizi di assistenza sociale e ad idonei alloggi presso l'azienda agricola dove tali lavoratori siano impiegati (art. 21). La Convenzione si pone, quindi, l'obiettivo di Pag. 126estendere la sfera dei diritti dei lavoratori e dei correlati obblighi dei datori di lavoro in agricoltura.
      La prossima ratifica della Convenzione conferma l'attenzione del Governo sul delicato tema del lavoro in agricoltura e l'intento di rafforzare il suo impegno nelle politiche nazionali orientate alla promozione della salute e della sicurezza e all'adozione di adeguati strumenti di ispezione e monitoraggio per sostenere e tutelare i lavoratori in tale settore.
      Considerato il rafforzamento del sistema sanzionatorio avvenuto, da ultimo, anche con il D.L. n. 34/2020, posso affermare che l'insieme delle disposizioni normative risponde in maniera adeguata sia all'esigenza di modulare la risposta repressiva in ragione della necessità di tutelare la salute e sicurezza del lavoratore impiegato in nero sia alla necessità di favorire un percorso di regolarizzazione delle posizioni lavorative.
      Voglio inoltre segnalare che, a partire da febbraio 2020, l'INL ha realizzato e coordinato, in attuazione di due progetti finanziati rispettivamente dalla Commissione Europea – progetto SU.PR.EME. Italia – e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – progetto A.L.T. Caporalato! – campagne di vigilanza straordinaria in alcune zone del Sud e del Centro Italia, maggiormente interessate dai fenomeni del caporalato e dello sfruttamento lavorativo di lavoratori migranti.
      In entrambi i progetti è stato impiegato il modello multi-agenzia, che promuove la collaborazione fra soggetti - pubblici e privati - aventi competenze e ruoli distinti nelle attività di contrasto ai fenomeni in discussione, ed è stata prevista la partecipazione agli accessi ispettivi di qualificati mediatori culturali dell'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) con il compito di favorire l'instaurazione di un rapporto di fiducia tra le autorità di controllo e i lavoratori sfruttati, al fine di incoraggiarli a collaborare e talvolta anche a denunciare gli illeciti di cui sono vittima.
      In particolare, sono state costituite task-force composte da ispettori locali, carabinieri del Comando Tutela Lavoro, ispettori provenienti da altri territori e da mediatori culturali dell'OIM. Le azioni ispettive sono state concordate e pianificate in coordinamento con le autorità locali (procure e prefetture) e con altri organi di vigilanza di volta in volta coinvolti (INPS, INAIL, Polizia di Stato, GdF, ASL, etc). Le iniziative oggetto dei progetti menzionati si inquadrano nell'ambito delle azioni previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022).
      Concludo rassicurando gli onorevoli interroganti che il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato nel settore agricolo rappresenta una delle priorità dell'azione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2021 individua, infatti, tra le priorità d'azione il potenziamento delle attività di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al caporalato, anche attraverso l'affiancamento alle attività di vigilanza e repressione di interventi volti alla prevenzione, alla protezione, all'assistenza e al reinserimento delle vittime.