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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 marzo 2021
555.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (Atto n. 248).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VI Commissione Finanze,

          esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (Atto n. 248);

          rilevato che l'obiettivo delle norme europee oggetto di recepimento è quello di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero, mettendo le imprese dell'Unione europea in condizioni di parità con le imprese non-UE;

          rammentato che le norme europee oggetto di recepimento fanno parte di un pacchetto di interventi dedicati all'e-commerce, miranti a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta;

          evidenziato, in particolare, che dette norme modificano le regole di territorialità IVA stabilite per i citati servizi, intervenendo anche in ordine alle modalità della loro fatturazione, e che viene estesa e semplificata la possibilità di aderire al regime speciale opzionale MOSS (Mini One Stop Shop – Mini Sportello Unico) in base al quale i servizi di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro, forniti in Stati membri diversi da quello del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato membro del prestatore, in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le predette prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi;

          rilevato infine che il termine per il recepimento della nuova disciplina europea in esame, rinviato a seguito dell'emergenza sanitaria, è attualmente fissato al 30 giugno 2021,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-05561 Cancelleri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni concernenti i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con particolare riferimento all'importo minimo di capitale sociale che, ai sensi del comma 807 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), deve essere interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
      A tale proposito, gli onorevoli interroganti, premesso che il comma 805 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha previsto l'emanazione di un decreto regolamentare per l'istituzione della sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 entro il termine ormai scaduto del 30 giugno 2020, e che il citato comma 807 ha fissato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo devono adeguare il proprio capitale sociale alle misure previste dallo stesso comma 807, chiedono di sapere se non si ritenga opportuno prorogare al 31 dicembre 2022 il predetto termine di adeguamento del capitale sociale e provvedere entro breve termine all'emanazione del decreto sopra citato.
      Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta che la proroga dell'adeguamento può essere disposta esclusivamente attraverso l'approvazione di una disposizione normativa riguardo alla quale si osserva che il legislatore ha valutato l'introduzione delle nuove misure anche in relazione alla riforma della riscossione delle entrate locali, operata nello stesso contesto della legge di bilancio 2020 e che è già pienamente operante.
      In particolare, le misure in questione tengono conto anche del fatto che i soggetti affidatari non possono più riscuotere direttamente le entrate affidategli e ciò ha comportato, nel complesso, una riduzione delle misure minime di capitale.
      In ordine, poi, all'adozione del decreto di cui al comma 805, si fa presente che lo schema di decreto è stato oggetto di un lungo confronto tecnico con le parti interessate e sarà sottoposto alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta in sede politica del 25 marzo, ai fini del raggiungimento dell'intesa per poi essere trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, dovendo essere adottato sotto forma di regolamento sensi della legge n. 400 del 1988.
      Ne consegue, pertanto, che, allo stato, non risulta possibile prevedere un termine di conclusione del procedimento.

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ALLEGATO 3

5-05562 Sangregorio: Iniziative in favore dei titolari di concessioni demaniali relative a strutture dedicate alla nautica da diporto in seguito all'aumento dei canoni.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare i concessionari demaniali marittimi, già segnati dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria, anche attraverso una riduzione degli importi recentemente determinati dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
      Al riguardo, giova preliminarmente osservare che le competenze gestionali in materia di demanio marittimo, ivi comprese le concessioni per la nautica da diporto citate dall'interrogante, sono state conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 agli Enti territoriali e che le residue competenze in materia di nautica da diporto rimaste allo Stato spettano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
      I competenti Uffici del predetto Dicastero hanno comunicato quanto segue.
      L'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 reca diverse disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime: trattasi di disposizioni che sono state inserite nel decreto-legge e confermate durante l'iter di conversione, il cui contenuto è frutto di un ampio confronto svoltosi in sede parlamentare anche in occasione della conversione del precedente decreto Rilancio.
      In particolare l'articolo 100, nel chiarire che la proroga di 15 anni della durata delle concessioni demaniali in essere alla data del 31 dicembre 2018 si applica anche alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio, ha innovato la disciplina in materia di determinazione dei canoni concessori, da un lato, eliminando a partire dal 1° gennaio 2021 la possibilità di utilizzare i cosiddetti valori OMI, e dall'altro quantificando, a decorrere dalla medesima data, in euro 2.500, circa 208 euro al mese nei 12 mesi annui, l'entità del canone minimo annuo.
      A tale riguardo, deve precisarsi che il predetto importo minimo, individuato in lire 500.000 dall'articolo 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, prima del citato intervento normativo è stato oggetto esclusivamente di aggiornamenti annuali sulla base della media degli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. L'ultimo aggiornamento determinava detto importo in euro 361,9 annui, pari a circa 30 euro al mese per 12 mesi.
      Alla luce di quanto suesposto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sottolinea che il previsto incremento dei canone minimo debba considerarsi ragionevole, in considerazione dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a tutte le concessioni demaniali, lacuali e fluviali, e della nuova disciplina in materia di calcolo dei canoni concessori.

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ALLEGATO 4

5-05563 Martino: Proroga del termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione del credito relativo al Superbonus 110 per cento.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina di attuazione del cosiddetto Superbonus introdotto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
      In particolare, gli onorevoli richiamano la disposizione di cui al comma 2 del menzionato articolo 121 del decreto Rilancio che consente ai soggetti beneficiari di optare per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante.
      Al fine dell'esercizio di detta opzione, l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento protocollo 283847 dell'8 agosto 2020, ha previsto una comunicazione da inviare telematicamente entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
      La stessa Agenzia delle entrate con provvedimento protocollo 51374 del 22 febbraio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020.
      Tanto premesso gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo se non ritenga di dover prorogare il termine di scadenza del 31 marzo 2021 previsto per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020.
      Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
      Con riferimento alla richiesta di prorogare ulteriormente il termine per la trasmissione della comunicazione delle opzioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, si evidenzia che l'informazione relativa all'esercizio dell'opzione viene utilizzata dall'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, in quanto la cessione del credito o il contributo sotto forma di sconto sono di fatto alternative rispetto alla fruizione della detrazione d'imposta in dichiarazione.
      In particolare, in presenza di opzione per la cessione dei credito o per il contributo sotto forma di sconto, nel caso di spese condominiali i dati comunicati dagli amministratori di condominio non vengono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione precompilata e nel caso di interventi sulle singole unità abitative i dati dei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica comunicati da banche e Poste non vengono esposti nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata.
      Pertanto, l'Agenzia esprime parere sfavorevole in merito alla richiesta di un'ulteriore proroga del termine per l'invio della comunicazione, attualmente fissato entro il 31 marzo 2021, in quanto tale termine risulta in linea con quello previsto dal decreto-legge Sostegni con riferimento all'invio della Certificazione Unica e delle comunicazioni degli oneri detraibili e deducibili da parte degli enti esterni e un rinvio ulteriore potrebbe comportare effetti negativi sulla corretta predisposizione della dichiarazione precompilata, che risulta essere un'operazione particolarmente complessa in quanto è necessario elaborare un numero molto elevato di informazioni in un breve lasso di tempo, sulla base di criteri molto articolati.

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ALLEGATO 5

5-05564 Gusmeroli: Chiarimenti per la compilazione della nuova modulistica di dichiarazione IVA/2021 relativamente ai versamenti omessi e a quelli sospesi in ragione della pandemia da COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle numerose disposizioni volte alla sospensione di alcuni versamenti Iva che, nel corso del 2020, sono state emanate a causa delle difficoltà generate dalla pandemia Covid-19.
      Ciò premesso, gli onorevoli interroganti fanno presente che né il Modello di dichiarazione Iva 2021 per l'anno 2020, né le relative istruzioni, danno la possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva sospeso e non versato che i contribuenti hanno maturato per effetto del calo di fatturato determinato dalla pandemia suddetta, generando, in tal modo, un credito solo potenziale. Infatti, sebbene nel rigo VA16 debbano essere indicati «i dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19», i successivi righi VL30, VL33 e VL41 del Modello Iva 2021 non tengono conto dei versamenti sospesi e indicati nel rigo VA16, affinché possano essere compresi tra le somme da utilizzare in compensazione con eventuali altri debiti.
      Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di evitare che suddetto meccanismo compilativo assorba in anticipo le somme che il legislatore, con i provvedimenti sopra citati, ha invece ritenuto meritevole di differimento al fine di fronteggiare la difficoltà di molti operatori.
      Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
      Nel quadro dichiarativo VL del modello IVA sono indicati esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti e non anche quelli sospesi al fine di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti «maturati» sulla base di versamenti non ancora effettuati, tenuto conto che l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che, per determinare il credito IVA spettante, si devono considerare le «somme versate».
      Il recupero del credito avverrà, pertanto, nel periodo d'imposta in cui i versamenti saranno ripresi dopo la sospensione, mediante la compilazione del quadro VQ del modello IVA, così come previsto per i versamenti periodici non effettuati a scadenza ma successivamente.
      Si precisa, poi, che nel rigo VA16 vanno indicati i dati relativi agli importi sospesi ai fini della ripresa dei versamenti al termine del periodo di sospensione. Tale rigo è riservato a quei soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

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ALLEGATO 6

5-05565 Fragomeli: Chiarimenti in merito ai criteri di avanzamento nella carriera dirigenziale della CONSOB.

TESTO DELLA RISPOSTA

      In relazione all'interrogazione in riferimento, relativa ad alcune segnalazioni su taluni percorsi di carriera in CONSOB, la Commissione riferisce che:

          a) per quanto concerne le quattro promozioni alla qualifica di direttore per l'anno 2015, disposte con delibera n. 21181 del 19 dicembre 2019, si tratta di provvedimento emanato all'esito della riedizione della procedura di avanzamento alla qualifica in esame per l'anno 2015, riedizione svolta in esecuzione di sentenze del TAR del Lazio (come indicato nella delibera stessa), emesse all'esito di impugnative proposte da dipendenti avverso l'originaria delibera di promozione;

          b) per quanto riguarda le quattro promozioni alla qualifica di direttore per l'anno 2016, disposte con delibera n. 21571 del 6 novembre 2020, le procedure di avanzamento possono prendere avvio solamente una volta che si siano concluse le medesime procedure relative all'annualità precedente; pertanto, la sessione di avanzamento alla qualifica di direttore per l'anno 2016 ha potuto prendere avvio solamente nel 2020, tenuto conto della conclusione della sopra citata riedizione della procedura di avanzamento a direttore per l'anno 2015;

          c) in riferimento alle annualità 2017, 2018 e 2019, la delibera n. 21395 del 29 maggio 2020 recante la Pianta organica per l'anno 2020 ha previsto che non fossero destinate posizioni ad avanzamenti della carriera direttiva (e che fossero destinate posizioni unicamente per gli avanzamenti della carriera operativa);

          d) per quanto riguarda le otto promozioni alla qualifica di direttore per l'anno 2020, disposte con delibera n. 21572 del 6 novembre 2020, queste sono state previste dalla medesima pianta organica per l'anno 2020 (unitamente alla determinazione di non destinare posizioni per la qualifica in parola per le precedenti annualità 2017, 2018 e 2019):

          e) le promozioni alla qualifica di direttore sono disposte dalla Commissione a scelta per merito, secondo la procedura prevista dall'articolo 52, comma 1, del Regolamento del personale della Consob, previa definizione e approvazione, da parte della Commissione medesima, di criteri di valutazione oggettivi.

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ALLEGATO 7

5-05566 Albano: Distorsioni nell'utilizzo del programma cashback.

TESTO DELLA RISPOSTA

      In relazione a quanto richiesto con l'interrogazione in riferimento, relativa al Programma cashback, l'iniziativa Cashback si introduce nell'ambito delle misure per la «Strategia Italia cashless», volta a promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici.
      Si prende atto delle criticità rappresentate nell'interrogazione e, comunque, si rappresenta che il programma cashback ha costituito un segnale positivo per i pagamenti digitali, soprattutto per la percentuale della quota dei pagamenti elettronici sul numero totale di transazioni, come risulta attestato anche dall'Osservatorio Innovative payments, del quale fa menzione l'onorevole interrogante.
      Ciò premesso, venendo ai rilievi mossi dall'interrogante circa l'andamento complessivo del Programma cashback e la sua presunta idoneità a favorire soggetti a reddito medio-alto, si ritiene opportuno fornire taluni dati significativi circa l'impatto dell'iniziativa sulle abitudini di pagamento degli utenti come rilevati in sede di costante monitoraggio dello stato di attuazione del programma.
      In particolare, il programma cashback sta facendo registrare un numero sempre crescente di aderenti, passati da quasi 6 milioni nel periodo sperimentale di dicembre 2020 (con più di 4 milioni di utenti attivi), a più di 8 milioni a marzo (con 7 milioni di utenti attivi). A questo dato si aggiunge che in sede di intervento regolatorio si sono registrati circa 9 milioni di aderenti al termine dell'intero ciclo del programma cashback (fissato a giugno 2022).
      C'è stato anche un costante aumento del numero degli strumenti di pagamento registrati, passati dai 9,6 milioni di dicembre 2020 ai più di 14 milioni delle prime due settimane di marzo. Di questi gli strumenti di pagamento attivi sono passati dai 6,7 milioni di dicembre 2020 ai 9,7 milioni di febbraio, con un incremento in media del 20 per cento, mese su mese e analogo trend di crescita anche per il mese di marzo.
      Il programma sta facendo registrare un numero crescente di transazioni cashless con un incremento mensile dell'ammontare transato. In particolare, il cashback intercetta una quota di transato su POS fisici in Italia significativa (>20 per cento) e in crescita da dicembre 2020 ad oggi (il transato è passato dai 2,9 milioni di dicembre ai 4,1 milioni di febbraio).
      Oggi, il 56,6 per cento di tutte le transazioni effettuate nel Programma cashback ha un importo inferiore ai 25 euro e riguarda soprattutto i micropagamenti interessati dall'utilizzo del contante.
      Quanto ai comportamenti distorsivi dell'uso dei pagamenti elettronici segnalati dall'interrogante, si rappresenta nei seguenti termini l'incidenza di tali condotte anomale sul totale complessivo delle transazioni realizzate nell'ambito del programma cashback: la ricorsività delle transazioni giornaliere pari o superiori a 10 effettuate presso lo stesso esercente è pari allo 0,2 per cento del totale e il 2 per cento delle transazioni si colloca in un range compreso tra 0,30 Euro e 5 Euro.
      Infine, venendo al quesito oggetto di specifica interrogazione, sulle iniziative che il Governo intenda assumere per evitare l'asserita «distorsione nell'utilizzo del provvedimento e se non intenda sospenderlo», si rappresenta che è in atto una costante attività di monitoraggio del Programma da parte della PagoPA s.p.a. per individuare operazioni anomale e abusive e adottare i necessari interventi correttivi fino ad arrivare all'esclusione dell'aderente Pag. 51 dal Programma. Sono, inoltre, attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze diverse soluzioni per prevenire eventuali condotte abusive alla luce delle evidenze emerse dal monitoraggio sopra descritto.

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