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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2021
577.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05822 Cancelleri: Iniziative per la dotazione di targhe di servizio per i veicoli di proprietà dell'Agenzia delle dogane.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato i compiti di importanza strategica svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente alla riscossione dei dazi e, nell'ambito delle accise e dei monopoli, all'accertamento ed alla riscossione del gettito erariale, richiamano l'attenzione sul fatto che i funzionari dell'Agenzia, negli spazi doganali, e diversamente dai loro omologhi della Polizia di frontiera, della Capitaneria di porto, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza, sono costretti ad avvalersi di veicoli con targa civile, seppur dotati di sirena, lampeggiante e paletta.
      Tuttavia, essendo questi dispositivi facilmente reperibili sul mercato, generando rischi di sicurezza e di efficacia dei controlli, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «se non si ritenga opportuno adottare iniziative per ma modifica del citato articolo per sanare questo vulnus, estendendo all'Agenzia la possibilità di dotare le proprie vetture di targa di servizio Adm o individuare soluzioni alternative per identificare i mezzi, così da non confonderli con i mezzi privati negli spazi doganali».
      Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria evidenziano che l'articolo 16 della legge n. 121/1981 individua tassativamente le Forze di polizia dello Stato nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza nonché nel Corpo di polizia penitenziaria.
      L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dunque, non rientra in tale novero, trattandosi di un'agenzia fiscale che non svolge compiti di polizia ma che esercita principalmente funzioni di gestione del sistema tributario (con riferimento ai tributi a essa affidati) e di esecuzione dei connessi controlli di natura amministrativa, da cui – solo in via eventuale – possono emergere illeciti di natura penale.
      Alle Agenzie fiscali è infatti affidata «la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero dell'economia e delle finanze», come previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 300/1999, senza alcuna funzione di law enforcement.
      L'Agenzia delle dogane, in particolare, secondo quanto disposto dal successivo articolo 63, comma 1, del richiamato decreto delegato «è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati», oltre alle «funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
      Ai funzionari e agli agenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – al pari di quanto avviene, a titolo esemplificativo, per gli ispettori delle ASL e altre categorie di soggetti individuati dalle leggi speciali – «nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferiti dalla legge», sono altresì assegnate funzioni di polizia giudiziaria per il contrasto di alcune fattispecie criminose, con limiti di competenza per materia, temporali e territoriali (combinato disposto dell'articolo 57, comma 3, c.p.p. e delle previsioni legislative che attribuiscono, solo in settori specifici ed espressamente individuati, funzioni di polizia giudiziaria al personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).
      Differentemente dalle Forze di polizia, pertanto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non svolge funzioni di polizia giudiziaria Pag. 57 a carattere permanente e in via generalizzata.
      Dette funzioni comportano, ai sensi dell'articolo 55 c.p.p., l'obbligo di provvedere, in via permanente e anche di iniziativa, all'acquisizione della notizia di tutte le tipologie di reati, all'impedimento che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, alla ricerca degli autori, al compimento degli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, bensì limitatamente ai reati di cui il relativo personale acquisisca notizia nell'esercizio dei compiti a esso istituzionalmente demandati.
      In tale prospettiva, non può non rilevarsi come – sul piano generale – siano proprio le funzioni di law enforcement (ivi incluse quelle di polizia giudiziaria) assolte dalle Forze di polizia a motivare, in definitiva, le differenti modalità di riconoscimento dei propri veicoli adottati anche all'interno degli spazi doganali. Per le stesse ragioni, del resto, il relativo personale è chiamato a operare, nel medesimo contesto, anche in divisa.
      In tale quadro, relativamente all'ipotizzata estensione ai veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della disciplina di cui all'articolo 138 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si rappresenta che tale norma prevede l'applicazione di regole speciali, esclusivamente per le Forze armate e le Forze di polizia, nonché per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Croce rossa italiana, i corpi forestali regionali e la Protezione civile, con riferimento ai veicoli (accertamenti tecnici, immatricolazione, rilascio dei documenti di circolazione e targhe di riconoscimento) e ai relativi conducenti (addestramento, individuazione e accertamento dei requisiti necessari per la guida, esame di idoneità e rilascio della patente di guida e dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida). Ciò in ragione delle funzioni di ordine pubblico, emergenza e soccorso affidate a tali Amministrazioni ed enti, oltreché delle particolari condizioni di guida (a titolo esemplificativo, inseguimenti o altri interventi urgenti, che impongono agli altri conducenti di lasciare libero il passo o fermarsi), della tipologia di veicoli e dei luoghi, spesso ostili e pericolosi, dove l'attività è esercitata.
      Tali considerazioni appaiono valide per il complesso delle disposizioni speciali relative ai veicoli e ai conducenti sopra indicati, comprese le targhe di riconoscimento, che hanno la funzione di rendere identificabili i veicoli in servizio di ordine pubblico, emergenza e soccorso pubblico.
      Va osservato, peraltro, come all'interno degli spazi doganali la circolazione dei «mezzi privati» sia soggetta a limitazioni, così minimizzando, in concreto, il paventato rischio di «sicurezza e di efficacia dei controlli».
      Infine, in merito all'ulteriore possibilità prospettata dall'interrogante (non di carattere normativo) di «individuare soluzioni alternative per identificare i mezzi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», si sottolinea che ogni eventuale intervento della specie dovrà salvaguardare la piena identificabilità e distinzione dei mezzi in dotazione alle Forze di polizia, sì da evitare di ingenerare confusione e incertezze per i cittadini nonché possibili profili di criticità in ambito operativo.

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ALLEGATO 2

5-05711 Gadda: Proroga delle concessioni demaniali ad enti non profit.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha prorogato al 2033 la scadenza delle concessioni in corso degli operatori degli stabilimenti balneari; tale proroga non include i sopra citati enti che svolgono la propria attività all'interno di concessioni demaniali, per i quali tale termine è rimasto dunque fissato al 31 dicembre 2021.
      Inoltre, gli Onorevoli segnalano che l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede altresì che dal 1° gennaio 2021 l'importo minimo annuo per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro.
      Gli Onorevoli rilevano che tale misura non pone alcun discrimine tra non profit e soggetti che traggono valore economico dall'utilizzo delle concessioni, comportando un aumento fino a sette volte l'importo minimo attuale dei canoni demaniali minimi anche per settori come quello del non profit, di cui fanno parte ad esempio bocciofile, circoli velici, circoli nautici e pesca sportivi dilettanti.
      Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono al Governo quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare gli enti non profit che operano su concessioni demaniali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
      Al riguardo, l'Agenzia del demanio osserva che, a seguito del conferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 112/1998, tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo sono state trasferite alle Regioni ed ai Comuni, salvo che non siano funzioni relative ad usi specifici nazionali. Rimanendo la proprietà di tali beni in capo allo Stato, a quest'ultimo compete l'adozione di alcuni provvedimenti attinenti agli aspetti dominicali, ad esempio articoli 32, 35, 49 e altri del codice della navigazione, oltre agli introiti dei canoni e indennizzi dovuti per l'utilizzo di tali beni.
      In virtù di tale trasferimento di funzioni, agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete, tra l'altro, l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi, essendo competente l'Agenzia del demanio, su richiesta dei medesimi enti e sulla base dei dati dagli stessi forniti, all'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, comma, 274 legge n. 311/2004 in caso di mancato pagamento.
      In ragione dei molteplici aspetti che la materia investe, si rappresenta, inoltre, che le questioni portate all'attenzione dagli Interroganti attengono alle competenze (ulteriormente ridisegnate nelle deleghe a seguito della formazione del nuovo Governo Draghi) di numerosi Ministeri, non limitandosi al solo Ministero dell'economia e delle finanze.
      Infatti l'articolo 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), prevede espressamente che «Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 59 legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime».
      Tanto premesso, l'Agenzia del demanio precisa che la proroga prevista dall'articolo 1, comma 682 della legge n. 145/2018, fa riferimento alle concessioni di demanio marittimo aventi ad oggetto tutte le attività di seguito elencate, come individuate dall'articolo 01, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494:

          a) gestione di stabilimenti balneari;

          b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

          c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

          d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

          e) esercizi commerciali;

          f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

      Con riferimento, infine, all'importo minimo annuo per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime previsto dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, deve rilevarsi che sono state presentate numerose proposte emendative della disposizione da ultimo in sede di esame da parte della Commissione V del Senato dell'A.S. 2144 («Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»).
      In relazione alla determinazione dell'importo del canone, come anzidetto, l'Agenzia del demanio conferma di non rinvenire aspetti di propria competenza.
      Il Ministero dell'infrastrutture e delle mobilità sostenibili segnala che qualsiasi modifica che si introducesse all'importo del canone minimo, pari euro 2.500 dal 1° gennaio 2021, potrebbe determinare riflessi importanti sull'erario dello Stato in termini di minor gettito per il quale è necessario reperire idonei mezzi di copertura finanziaria.

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ALLEGATO 3

5-05839 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi edilizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto Superbonus, fanno presente che sulla materia, sebbene l'amministrazione finanziaria sia intervenuta più volte per chiarire la normativa, rimangono tuttavia diversi dubbi interpretativi che ne rallentano l'applicazione.
      In particolare gli Onorevoli interroganti chiedono conferma circa la facoltà di fruizione indiretta delle agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
      Chiedono inoltre di sapere se, al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio e il relativo massimale di spesa, siano da considerare, ai fini della fruizione del Superbonus, anche le unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale. Infine, se sia corretta l'interpretazione secondo la quale sarebbe possibile addebitare la spesa o una quota e la fruizione del relativo beneficio ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio.
      Con riferimento, poi, all'efficacia delle proroghe introdotte con l'ultima legge di bilancio, chiedono di sapere quali siano i tempi di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea cui l'articolo 1, comma 74, della legge n. 178 del 2021 subordina l'efficacia delle medesime.
      Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rappresenta quanto segue.
      Per quanto concerne la prima richiesta si rappresenta che, come chiarito con la Guida «Superbonus 110 per cento», pubblicata dall'Agenzia delle entrate nel 2021, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap, in situazione di gravità, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro.
      Si ritiene che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.
      La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di Pag. 61persone di età superiore a sessantacinque anni.
      Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus, stante l'esplicito richiamo nell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.
      Il Ministero della transizione ecologica, nel concordare sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l'opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, in forza del generico richiamo, previsto dal comma 13 dell'articolo 119, a tutti gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, evidenzia che i cennati interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli «interventi trainati» di cui al comma 2 del citato articolo 119, sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica di cui al successivo comma 3. Quest'ultimo, infatti, sia applica a tutti gli interventi di cui al comma 2.
      In merito alla seconda richiesta, ovvero se, al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio e il relativo massimale di spesa, siano da considerare, ai fini della fruizione del Superbonus, anche le unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, si fa presente che l'articolo 1, comma 66, lettera n), della legge n. 178 del 2020, richiamato dagli interroganti, ha modificato il comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, inserendo, tra i soggetti beneficiari del Superbonus, anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
      In sostanza, a seguito della modifica sopra indicata, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari persone fisiche ed è riferita alla spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.
      Si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la Legge di bilancio 2021.
      Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.
      Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus, nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.4.4), è stato precisato che: «conformemente a quanto previsto per l'ecobonus e per il sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8».
      Con riferimento, in ultimo, alla possibilità di addebitare la spesa o una quota e la fruizione del relativo beneficio ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio, si fa presente che, con la circolare dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E, è stato chiarito che: «nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in finzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri Pag. 62applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare».
      Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio, composto da 5 unità immobiliari, siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro), ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.
      Per completezza, si fa presente che l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, al comma 9-bis, prevede che: «le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».
      In ultimo, con riferimento ai tempi di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, cui l'articolo 1, comma 74, della legge n. 178 del 2021 subordina la proroga dell'efficacia delle misure in esame, si fa presente che i tempi di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono disciplinati dal Regolamento che ha istituito la Recovery and Resilience Facility (Reg. 241/2021 del 12 febbraio 2021).
      Sulla base dell'articolo 19, entro due mesi dalla loro trasmissione formale – che è prevista di norma entro il 30 aprile (articolo 18, comma 3) – la Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei PNRR, attribuendogli un rating basato su diversi criteri di valutazione. In caso di valutazione positiva, la Commissione formula una proposta di decisione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
      Successivamente, in conformità con quanto dispone il successivo articolo 20, entro quattro settimane dalla proposta della Commissione sul PNRR il Consiglio adotta a maggioranza qualificata una decisione nella forma di un atto di esecuzione. La decisione elenca le riforme e i progetti di investimento che lo Stato richiedente dovrà implementare, inclusi traguardi, obiettivi e indicatori di risultato e i criteri di verifica del loro raggiungimento, specificando la contribuzione finanziaria accordata.