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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06025 Noja: Inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente,

      ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito posto, tuttavia devo premettere che nel merito di quanto esposto in premessa non posso che riportarmi a quanto comunicato dal Ministero del lavoro, non essendo materia attinente alla mia delega.
      In particolare, per quanto riguarda le iniziative del Governo in merito al blocco dei licenziamenti e alle azioni da intraprendere per assicurare i posti di lavoro esistenti e scongiurare nuovi licenziamenti di persone con disabilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si sta adoperando per inserire già nel prossimo provvedimento utile, nuove misure volte a incentivare le imprese affinché, anche con la scadenza del blocco dei licenziamenti, si possano mantenere per quanto possibile gli attuali livelli occupazionali. Naturalmente, su questo fronte, i destinatari saranno tutti i lavoratori, tra i quali un particolare riguardo andrà riservato ai lavoratori con disabilità in modo da attuare tutte le tutele esistenti.
      In tema di politiche per l'inserimento lavorativo, come ho avuto già modo di riferire in sede di dichiarazioni programmatiche presso questa Commissione, la Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 – che resta il punto di riferimento avendo avuto il merito di rivoluzionare l'approccio alla materia, favorendo la transizione dal collocamento «obbligatorio» al collocamento «mirato» – presentata nel gennaio di quest'anno dall'allora Ministro del lavoro, Catalfo, ha restituito un quadro insoddisfacente. Infatti, volendo soprassedere dal ribadire dati già comunicati, solo una minoranza delle persone con disabilità è inserita nel mondo del lavoro e con forte eterogeneità nella distribuzione territoriale, con forte penalizzazione per le donne con disabilità. Particolarmente deficitaria appare, in base ai dati della Relazione, la risposta del sistema pubblico: il settore privato ha assorbito il 96 per cento degli avviamenti complessivi, segno che le Pubbliche Amministrazioni – che comunque devono procedere con procedure concorsuali – contribuiscono solo marginalmente al collocamento mirato.
      Per un'inversione di rotta occorre procedere celermente all'attuazione di due presupposti fondamentali del sistema delineato dalla legge n. 68 del 1999, come modificata dal cosiddetto Jobs Act, e ad oggi non ancora definiti:

          la definizione delle Linee Guida, volte a promuovere la rete integrata con i servizi, gli accordi territoriali, la valutazione bio-psico-sociale della disabilità, gli accomodamenti ragionevoli, il responsabile dell'inserimento lavorativo e le buone pratiche di inclusione lavorativa;

          la creazione della Banca dati nazionale del collocamento mirato, al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati e di semplificare gli adempimenti, rafforzando altresì i controlli e migliorando le attività di monitoraggio e valutazione.

      Si tratta di due elementi essenziali per i quali i sono in contatto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per una rapida attuazione.
      Infine, occorrerà, come ricordato dall'On. interrogante, porre grande attenzione sulle riforme previste dal PNRR in tema di politiche attive del lavoro al fine di investire al meglio le risorse stanziate. A tal proposito ritengo prioritarie le seguenti azioni:

          una riorganizzazione dei Centri per l'impiego;

          investimenti nella formazione specialistica degli addetti al collocamento mirato, Pag. 338con riguardo al Disability Management, in modo da creare figure di addetti esperti di valutazione del potenziale individuale e di consulenza nei processi di adattamento e accessibilità dei luoghi di lavoro;

          valorizzazione delle buone prassi adottate in alcuni sistemi regionali basati su contributi finanziari (cosiddetta «dote») a copertura dei costi di formazione e di inserimento nell'ambito lavorativo, risultando così complementare, e aumentando l'efficacia, alla incentivazione fiscale del datore di lavoro oggi assicurata dalle politiche ordinarie nazionali.

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ALLEGATO 2

5-06026 Gemmato: Iniziative volte a favorire la rimozione delle barriere architettoniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente,

      in relazione alla tematica sollevata dall'onorevole interrogante della rimozione delle barriere architettoniche e più in generale dell'accessibilità, proprio il 6 maggio scorso, in questo ramo del Parlamento, sono state approvate all'unanimità due mozioni, una unitaria delle forze di maggioranza e una del gruppo politico di Fratelli d'Italia a prima firma dell'On. Lollobrigida, per me molto importanti e che costituiscono, per la loro articolazione e consistenza, una vera e propria dichiarazione programmatica del Governo in tema di accessibilità.
      Sulla scorta degli impegni presi è chiaro l'intento dell'attuale compagine governativa di voler intervenire nella maniera più incisiva possibile con tutti gli strumenti a disposizione – normativi e finanziari – affinché alle persone con disabilità sia garantita una reale ed effettiva inclusione. Infatti, come è emerso anche durante il dibattito in Aula sul tema, la presenza di barriere ha ripercussioni anche sul tessuto economico e produttivo, in quanto non permette a tantissime persone di poter accedere in modo agevole al mondo del lavoro nonché di poter usufruire dei più svariati servizi e beni di consumo.
      Per quanto riguarda il caso citato in premessa, relativo all'articolo 119 del cosiddetto decreto «Rilancio» emanato dal precedente Governo, che ha introdotto disposizioni in merito alle detrazioni per interventi in ambito di efficienza energetica e antisismici, prevedendo che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche siano tra quelli cosiddetti «trainati» per poter usufruire del «superbonus», il Governo, nella consapevolezza che la misura necessiti di alcuni interventi migliorativi, sta lavorando per una semplificazione e sburocratizzazione della norma che sicuramente avrà effetti benefici anche per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. In ogni caso, l'intervento, per quanto limitato ai casi suesposti, apre sicuramente nuovi spazi d'iniziativa che saranno attentamente monitorati.
      Quanto alla richiesta di sganciare questi interventi da quelli in ambito di efficientamento energetico e antisismico, essendo emersa questa richiesta dai numerosi incontri con le associazioni rappresentative della disabilità, sono al lavoro con i miei uffici per elaborare possibili soluzioni normative e quantificarne l'impatto finanziario.
      Ciò nella consapevolezza che il problema delle barriere architettoniche negli edifici privati è avvertito in modo crescente perché alle persone con disabilità, si aggiungono cause di fragilità individuale, permanente o anche solo momentanea, e occorrerà considerare ogni tipo di intervento che possa consentire anche ai nuclei familiari con capacità economica ridotta di poter accedere a questo tipo di interventi che hanno un impatto importantissimo nella qualità della vita quotidiana. La normativa di riferimento è ancora la legge n. 13, del 9 gennaio 1989, che concede ai cittadini contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. Pertanto, ribadisco l'impegno al punto 4 della citata mozione unitaria volto ad «adottare iniziative per rifinanziare periodicamente e in modo adeguato il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, onde favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accessibilità anche negli edifici privati». Pag. 340
      Non bisogna dimenticare che lo stesso PNRR di prossima attuazione prevede misure per l'abbattimento delle barriere e l'accessibilità, soprattutto in campo culturale, dell'edilizia scolastica e di quella residenziale pubblica. La sua attuazione concreta, proprio perché centrata su investimenti pubblici, potrà contribuire non poco ad eliminare ulteriori ostacoli alle persone con disabilità, nei vari comparti dell'accessibilità pubblica e privata.
      In tema di accessibilità agli edifici pubblici, sono in atto interlocuzioni con gli Uffici del Ministro della Funzione Pubblica per valutare l'opportunità di realizzare un censimento che verifichi lo stato di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, al fine di poter calibrare al meglio gli interventi necessari.

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ALLEGATO 3

5-06027 Rizzo Nervo: Erogazione a tutti i richiedenti dei trattamenti cognitivo-comportamentali modello ABA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente,

      il tema dei disturbi dello spettro autistico è un argomento che seguo con particolare sensibilità pur nell'ambito delle deleghe di coordinamento a me attribuite che non mi consentono un'azione diretta nel campo dei trattamenti di cura e dei servizi offerti dalle Aziende Sanitarie Locali.
      Il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU, ho partecipato ad un evento presso l'Università Tor Vergata dove ho potuto apprezzare l'organizzazione di percorsi dedicati per la vaccinazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, che hanno, chiaramente, bisogni specifici e necessità di sostegno individualizzate. Dalla data del mio insediamento, ho incontrato le associazioni maggiormente rappresentative, al fine di valutare le istanze e le proposte con le quali si vuole portare un sollievo concreto alle famiglie con figli autistici in modo da potermi fare portavoce di queste istanze con il Ministro della Salute competente in ambito di percorsi di cura.
      I dati sono significativi. In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.
      Questi dati sottolineano l'assoluta urgenza di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l'organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.
      Al fine di garantire la compiuta attuazione della Legge 18 agosto 2015, n. 134 «Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie», il Governo ha istituito nell'ambito della Legge di Stabilità 2016 (28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 401 e 402) il «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico» con uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro annui che, nel biennio 2019 e 2020, è stato incrementato a 10 milioni di euro annui. Per l'anno 2020 il Governo ha finanziato un fondo aggiuntivo di 10 milioni di euro che nella Legge di Bilancio 2021 è stato incrementato a 50 milioni solo per l'anno 2021 (articolo 1, comma 454, della legge 178/2020).
      Il Ministero della salute con decreto ministeriale 30 dicembre 2016, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri e le modalità di utilizzo del suddetto Fondo ed ha affidato all'Istituto Superiore di Sanità il compito di realizzare gli interventi previsti.
      È stata inoltre istituita, presso il Ministero della Salute, una Cabina di Regia, con decreto ministeriale 10 aprile 2017, con funzioni di coordinamento e monitoraggio di tutte le attività previste dalla Legge 134/2015 e finanziate con il Fondo Autismo.
      Le attività svolte dal 2017 ad oggi nell'ambito del suddetto Fondo sono il frutto di un coordinamento tra amministrazione sanitaria centrale (Ministero della salute), braccio tecnico-scientifico (ISS) e amministrazione sanitaria locale (Regioni) e comprendono azioni di sistema coordinate e condivise a livello nazionale, finalizzate alla presa in carico globale delle persone nello spettro autistico in tutto Parco di vita, nonché ad eliminare le enormi disomogeneità regionali in termini di assistenza specifica e di servizi dedicati.
      Il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e le Regioni e le Province autonome, ha provveduto all'aggiornamento delle «Linee di Pag. 342Indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico» (con intesa in Conferenza Unificata 10 maggio 2018).
      L'ISS, su mandato del Ministero della salute, sta effettuando il monitoraggio del recepimento delle linee di Indirizzo da parte delle Regioni e Province autonome, e verificando la loro implementazione attraverso specifici Piani regionali operativi.
      Sta inoltre elaborando le Linee Guida per la diagnosi e trattamento delle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita (bambini/adolescenti e adulti) dalle quali scaturiranno raccomandazioni basate sull'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone prassi nazionali e internazionali.
      Infine, quanto alla ripartizione del Fondo aggiuntivo di 50 milioni di euro per il 2021, atteso che una quota pari al 25 per cento dovrà essere destinata «all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti», ho prontamente richiesto al Ministro della salute – che ringrazio per l'immediata disponibilità manifestata – di voler prevedere il concerto della neo-istituita autorità politica in materia di disabilità per meglio garantire l'allocazione delle risorse sulla base delle interlocuzioni che sto svolgendo con le principali associazioni e tutte le parti interessate.
      Quanto all'affermazione dell'interrogante relativa alla circostanza che molte famiglie si sono viste riconosciute i trattamenti modello ABA solo dopo aver presentato ricorso al giudice visto il rifiuto delle ASL di pagare tali prestazioni, faccio presente di avere chiesto chiarimenti al riguardo ai Ministeri competenti e mi impegno a seguire con il massimo interesse, per tramite dei miei Uffici, tale vicenda.

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ALLEGATO 4

5-06028 Novelli: Istituzione di una figura garante delle persone fragili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente,

      la richiesta dell'interrogante di promuovere o sostenere iniziative legislative per istituire una figura garante delle persone fragili, quali quelle con disabilità o in età avanzata è senz'altro uno spunto interessante soprattutto alla luce della situazione sociale del nostro Paese puntualmente rappresentata in premessa.
      Al riguardo si fa presente che il mio Ufficio segue con molta attenzione l'istituzione in diverse Regioni e presso diversi Comuni di figure, variamente denominate, come disability manager o «garante delle persone con disabilità», con funzioni diverse, ma spesso riconducibili a una sorta di «difensore civico» in materia di diritti delle persone con disabilità.
      Tale figura, ove istituita, vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana, nonché la piena inclusione di quest'ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. In alcuni casi, ha anche il compito di segnalare, di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità. Collabora anche con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 18/2009.
      Le funzioni elencate attribuite al Garante per la disabilità degli enti locali, laddove istituito, sono di grande importanza ma non sempre si tratta di figure omogenee.
      Per fare degli esempi, il Garante è stato attivato dalla regione Campania (con Legge regionale 7 agosto 2017, n. 25) e dalla Regione Puglia, (con l'articolo 31-ter - Legge regionale 10/07/2006, n. 19). Ma particolarmente estese sono le competenze dell'Autorità Garante della persona con disabilità in Sicilia, istituita dalla legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47, in conformità alla previsioni della Convenzione ONU. L'Autorità si occupa anche della promozione delle attività dirette a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e può essere chiamato ad esprimere pareri in ordine alla normativa vigente ed alle eventuali modifiche da apportare per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità. Può costituirsi parte civile in alcuni tipi di procedimenti penali e sollecitare e controllare che per ogni persona con disabilità venga redatto il progetto individuale. Ancora, può richiedere notizie ai diversi settori dell'Amministrazione regionale, ma anche ad altri soggetti pubblici e privati, in ordine al rispetto delle norme nazionali e regionali esistenti in favore delle persone con disabilità e può segnalare agli Uffici competenti violazioni dei datori di lavoro pubblici e privati all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 68 del 1999 e degli aggiudicatari di appalti pubblici. Infine, può accedere agli uffici pubblici di tutta la Sicilia per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità nonché l'agibilità e l'accessibilità universale degli spazi aperti al pubblico.
      Anche in regione Lombardia è stata presentata una proposta di legge regionale per l'istituzione di un Garante regionale per le persone con disabilità, e la Regione Lazio si sta muovendo nella stessa direzione.
      È sicuramente auspicabile l'istituzione di tale figura ad un livello di prossimità con i cittadini. Per tale motivo ritengo che per prima cosa sia utile diffondere questa figura a livello regionale, per poi valutare successivamente l'opportunità di istituire una figura anche a livello nazionale per garantire il coordinamento e l'omogeneità dell'azione.

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ALLEGATO 5

5-06029 D'Arrando: Criteri per l'attuazione uniforme del progetto EU Disability Card sull'intero territorio nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente,

      l'attuazione del progetto della Disability Card è uno dei punti che ho trattato in questa Commissione in sede di Linee Programmatiche tra gli obiettivi che mi prefiguro di raggiungere in tempi brevi.
      Preliminarmente vorrei soffermarmi sull'argomento trattato dall'interrogante in premessa concernente il «codice unico della disabilità». A tal proposito, infatti, ho fortemente voluto che fosse inserita, tra le riforme da attuare all'interno del PNRR, l'approvazione della «Legge quadro sulle disabilità». Una riforma che permetterà di aggiornare la normativa vigente e rendere effettivo il progetto di vita individuale. Allo scopo sono stati stanziati 800 milioni, allocati nel bilancio dello Stato. La Legge quadro andrà, inoltre, a rinnovare e rendere più moderno il sistema di accertamento della condizione di disabilità allineando la normativa italiana a quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e ponendo l'Italia in una posizione di avanguardia internazionale.
      In merito alle modalità di attuazione della Disability Card, con il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio della Carta.
      Innanzitutto, i destinatari della Carta saranno le categorie di invalidi di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e quindi: invalidi civili sia minori che ultrasessantacinquenni; i sordi e i ciechi civili; gli inabili al lavoro riconosciuti dall'INPS; gli invalidi sul lavoro; invalidi di guerra e i portatori di handicap, con disabilità grave, media o non autosufficienti.
      La Carta Europea della Disabilità, che sarà prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, consiste in una tessera che, nella misura in cui permette al portatore di farsi immediatamente riconoscere come persona con disabilità gli consenta l'accesso ad agevolazioni ed una serie di servizi in materia di trasporti, cultura e tempo libero, con l'obiettivo di consentire la libera circolazione e la piena inclusione delle persone con disabilità su tutto il territorio europeo.
      Le agevolazioni saranno attivate mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalità dell'iniziativa, e pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ufficio.
      Infine, proprio in rispondenza a quanto richiesto dell'interrogante in materia di semplificazione, è previsto che la Carta, oltre a consentire l'accesso a sconti e agevolazioni, si presti anche ad essere uno strumento per consentire l'attestazione della propria condizione di disabilità mediante strumenti digitali che diventeranno sostitutivi del tradizionale certificato cartaceo. Questa è una peculiarità della versione italiana del progetto Disability Card.
      Per la più ampia ed omogenea diffusione del progetto su tutto il territorio nazionale, intendo coinvolgere, oltre alle citate amministrazioni centrali dello Stato, anche regioni e gli enti locali per valutare anche con questi interlocutori ogni possibile ambito di utilizzo della Carta quale strumento di inclusione.

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ALLEGATO 6

DL 44/2021 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 44 del 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

          tenuto conto delle principali disposizioni di competenza della XII Commissione, quali: l'articolo 1-bis, che ripristina l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 alle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali; l'articolo 3, che limita la punibilità per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale; l'articolo 3-bis, che limita la punibilità per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima; l'articolo 4, che prevede, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole da: I trattamenti sanitari fino a: a totale carico del Servizio sanitario nazionale con le seguenti: Sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già contenuti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti alle seguenti categorie:;

          b) al comma 3, sopprimere l'alinea, e alla lettera c), dopo le parole: le terapie farmacologiche, anche innovative, aggiungere le seguenti: di fascia A o H,;

      Conseguentemente:

          a) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, dopo le parole: I farmaci aggiungere le seguenti: di fascia A o H;

              2) sopprimere il comma 5;

          b) all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, dopo le parole: Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, aggiungere le seguenti: con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022,;

              2) sopprimere il comma 2;

          c) al comma 4, sostituire le parole da: al fine di assicurare fino a: nei limiti delle risorse del Fondo con le seguenti: al fine di introdurre interventi volti a favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1;

          d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1;

          e) all'articolo 11, comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dall'anno 2022, e, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in euro 5.750.000 per l'anno 2023 e in euro 3.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.;

          f) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applica, fino alla fine del comma, con le seguenti: è concesso a decorrere dal 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino all'importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui;

              2) al comma 4, premettere il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al Pag. 347comma 1 non è cumulabile, in relazione alle medesime spese, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.;

              3) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti: 5. A decorrere dall'anno 2022, le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 26 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016.

      6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.;

          g) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2.;

          h) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, e 6, comma 2, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 con le seguenti: Agli oneri di cui agli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2-bis, pari complessivamente a euro 1 milione per l'anno 2022, a euro 6.750.000 per l'anno 2023 e a euro 4.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024;

              2) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri di cui all'articolo 12, comma 7, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.100. La Relatrice.

ART. 6.

      Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
6.100. La Relatrice.

ART. 8.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato «Comitato», e ne disciplina le modalità di funzionamento, prevedendo, in particolare, che le riunioni dello stesso si svolgano preferibilmente mediante videoconferenza.;

          b) al comma 4, sostituire le parole: ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente con le seguenti: , rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati;.
8.100. La Relatrice.

Pag. 348

ART. 9.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

      Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;
9.100. La Relatrice.

ART. 12.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: al Ministero della salute;

          b) al comma 3, sostituire le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca con le seguenti: Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12.100. La Relatrice.

ART. 13.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

      Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire la parola: formazione con la seguente: informazione;

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

          c) alla rubrica, sopprimere le parole: Formazione e;
13.100. La Relatrice.

TIT.

      Sostituire il titolo del testo unificato delle proposte di legge con il seguente: Disposizioni per la cura delle malattie rare, per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.
Tit.1. La Relatrice.

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