Scarica il PDF
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
ALLEGATO
Pag. 355

ALLEGATO

RELAZIONE SU ROSARIO LIVATINO MAGISTRATO

      «Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque. Solo se offre questo tipo di disponibilità personale il cittadino potrà vincere la naturale avversione a dover raccontare le cose proprie ad uno sconosciuto; potrà cioè fidarsi del giudice e della giustizia dello Stato, accettando anche il rischio di una risposta sfavorevole».

1. Introduzione.

      La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dando seguito alla pubblicazione disposta nel corso della precedente legislatura (Doc. XXIII, n. 21) ha ritenuto di approvare un documento che rende pubblici e liberamente consultabili alcuni provvedimenti adottati dal Magistrato Rosario Angelo Livatino dall'avvio della sua carriera fino al giorno del suo estremo sacrificio. In occasione della beatificazione che ha avuto luogo il 9 maggio 2021, la Commissione Antimafia intende valorizzare il profilo di magistrato giudicante e requirente, giovane e valoroso, il cui straordinario valore intellettuale si completava con doti professionali fuori dal comune.
      La presente relazione non è dunque da intendersi come la mera celebrazione delle preclare qualità di un magistrato tragicamente scomparso troppo presto. È anche occasione per tentare di ricostruire, pur per ampie volute, il clima che segnava la provincia agrigentina nel passaggio di decennio tra gli anni ottanta e i novanta del secolo scorso. Quel territorio – vi si tornerà più diffusamente oltre – era assai difficile da interpretare, per via di un tessuto criminale in netta evoluzione e dai tratti peculiari. È proprio per offrire un contributo a questa ricostruzione storica che la Commissione Antimafia ha deliberato di pubblicare, oltre ai più rilevanti provvedimenti di prevenzione personale e patrimoniale emessi da Rosario Livatino, anche il resoconto stenografico relativo ad una missione svolta dalla stessa Commissione Antimafia ad Agrigento, il 21 maggio 1990, pochi mesi prima dell'assassinio del magistrato. Segue anche la pubblicazione della Relazione intitolata «Problematiche connesse al fenomeno mafioso» della prefettura di Agrigento, consegnata in data 29 luglio 1991. Quest'ultima è una relazione composita che da un lato tratteggia gli elementi generali del quadro criminale che si presentava di fronte alle forze di pubblica sicurezza, nell'estate del 1991; dall'altro, si sofferma sugli inquietanti risvolti connessi alla profanazione della tomba del giudice Livatino, pochi mesi prima, nell'aprile dello stesso anno.
      Allo scopo di dar conto del contesto ambientale e criminale immediatamente precedente il 1990, sono altresì pubblicati i verbali delle sedute tenutesi alla fine degli anni 1980 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della medesima prefettura. La valenza storica della documentazione è accresciuta dal poter leggere le parole pronunziate dal dottor Livatino che prese parte ad alcune di queste sedute, in qualità di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.
      Chiude il complesso documentale in pubblicazione, la sentenza del tribunale di Agrigento n. 302/87 che, oltre a porsi già a quei tempi come un vero e proprio maxiprocesso sulle mafie agrigentine, qui rileva in modo specifico in quanto Rosario Livatino contribuì come pubblico ministero in modo rilevante nella complessa fase d'indagine.
      Nel loro complesso si tratta di documenti che danno conto non solo del contesto criminale in cui maturò il barbaro omicidio di Rosario Livatino, ma anche Pag. 356delle difficoltà nell'interpretare il salto di qualità della capacità criminale di compagini di cui non si comprendevano a fondo le caratteristiche morfologiche e la carica di pericolosità.
      La presente relazione illustrativa si sofferma analiticamente: sul contesto storico criminale maturato negli anni ottanta in Sicilia, con particolare riguardo alle propaggini, solo apparentemente periferiche, che erano attive nell'agrigentino; sul ruolo e le funzioni nell'ordine giudiziario svolte dal 1979 al giorno della sua morte, il 21 settembre 1990, da Rosario Livatino; sui provvedimenti che comprendono ciascuno tipologia di misure di prevenzione previste dalla legislazione in vigore al tempo della loro emissione.
      L'auspicio della Commissione Antimafia è quello di offrire dunque un quadro integrato sull'esemplare opera di uno straordinario magistrato nel contesto storico in cui si trovò ad agire. Al contempo, questa pubblicazione consente di avviare una riflessione, di valore diacronico, sugli istituti della prevenzione criminale, ancora oggi al centro di un vivace dibattito dottrinale e oggetto di costanti tentativi di valorizzarne l'efficacia e l'operatività.

2. Il contesto storico criminale.

      Tra il 1981 e il 1984 in Sicilia si assistette ad un violento conflitto interno all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, che si concluse con l'affermazione dell'egemonia della fazione corleonese capeggiata da Salvatore Riina, attraverso lo sterminio dei tradizionali rappresentanti dell'aristocrazia criminale palermitana. Dopo l'assassinio di Stefano Bontate e di Salvatore Inzerillo e l'allontanamento dall'Italia di Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti, vennero uccise un centinaio di persone ritenute vicine alle famiglie perdenti e la fazione criminale facente capo a Totò Riina e Bernardo Provenzano assunse il comando di Cosa Nostra. I mutati assetti criminali non potevano non riflettersi sulle articolazioni dell'organizzazione anche nelle altre province della regione e, per quanto qui interessa, nella provincia di Agrigento dove si assistette ad una spaccatura interna alle varie famiglie di Cosa Nostra, caratterizzata ancora una volta dalla contrapposizione tra le fazioni tradizionali e quelle sostenitrici del nuovo potere corleonese.
      Se a Palermo vi fu una violenta e sanguinaria faida, in altre zone vi furono più tenui contrapposizioni o la semplice espulsione da Cosa Nostra di coloro che rimanevano legati ai vecchi punti di riferimento gerarchico e non riconoscevano il potere dei corleonesi. Tale diminuita compattezza delle famiglie mafiose radicate nelle singole province ma anche l'esigenza di rivalsa dei «fuoriusciti», lasciò spazio ad altri gruppi che stringendo alleanze con questi ultimi o offrendo all'una o all'altra delle fazioni che coesistevano nelle «famiglie» il proprio sostegno criminale, avviarono una spietata offensiva contro le fazioni avverse, mirando a sottrar loro il controllo del territorio e delle attività illecite per riaffermare il predominio dei «messi fuori famiglia» o delle fazioni cosiddette «perdenti» e, con il loro appoggio, essere ritualmente ammessi all'interno di Cosa Nostra.
      Infatti, a differenza di quanto accaduto nelle province di Palermo e di Trapani ove Cosa Nostra aveva sempre mantenuto il monopolio assoluto delle attività criminali, in altre province il potere delle «famiglie» era stato affiancato da meno organizzati gruppi locali, dediti prevalentemente al compimento di rapine e di reati contro il patrimonio, che convivevano con la più importante struttura criminale offrendo all'occorrenza alla stessa i propri servigi. Tali gruppi di manovalanza criminale, insediati in quasi tutte le province dell'agrigentino, del nisseno e del ragusano, fino alla presa di potere di Salvatore Riina, avevano mantenuto con le «famiglie» rapporti di pacifica convivenza, tolleranza e anche collaborazione. Nell'indebolirsi di tali più tradizionali e radicate articolazioni locali di Cosa Nostra i gruppi di nuova formazione, gli «emergenti» come solevano chiamarsi, trovarono l'occasione per realizzare un ambizioso progetto, quello cioè di avviare una strategia di guerra e sterminio nei confronti degli appartenenti alle «famiglie» mafiose, con l'unico scopo di affermare la Pag. 357propria identità e valenza negli assetti criminali presenti nei territori locali. Strinsero a tal fine alleanze con i «messi fuori famiglia» o con le fazioni «perdenti» ed avviarono una lotta congiunta finalizzata alla eliminazione delle organizzazioni mafiose insediate nel territorio ed egemoni, in modo da riaffermare il comando dei primi ed essere ammessi, quali uomini d'onore, all'interno di Cosa Nostra.
      Proprio in ragione di tale ambizioso disegno, nella metà degli anni '80, nelle cittadine di Palma di Montechiaro, Canicattì, Campobello di Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Favara, Gela, Vittoria, Riesi, Niscemi, Mazzarino, e Marsala, ebbe inizio un violento scontro tra tali gruppi di nuova formazione, che verranno in seguito denominati «Stidda», e le «famiglie» di Cosa Nostra locali.
      A Palma di Montechiaro, in particolare, il gruppo degli «emergenti», capeggiato da Giovanni Calafato(1) e di cui facevano parte tra gli altri Paolo Amico, Domenico Pace e Gaetano Puzzangaro(2) e Salvatore Calafato(3), stringeva alleanza con i «perdenti» di Cosa Nostra (Di Vincenzo, Sambito, Farruggio e Bordino) ed avviava una lotta cruenta avverso la corrente egemone, la famiglia mafiosa dei Ribisi. Questi ultimi rappresentavano in realtà il braccio armato anche della famiglia mafiosa canicattinense, facente capo a Giuseppe Di Caro, divenuto rappresentante provinciale di Cosa Nostra dopo l'arresto di Ferro Antonio, subentrato al vertice della provincia mafiosa di Agrigento a seguito dell'uccisione del vecchio boss Carmelo Colletti(4), legato al clan palermitano perdente degli Inzerillo – Bontate e capo mafia del mandamento di Ribera(5).
      Benché non vi fosse un aperto conflitto all'interno della famiglia di Canicattì, la fazione facente capo al Di Caro trovava l'opposizione del gruppo Ferro-Guarneri al quale, in nome della menzionata strategia di avversione a Cosa Nostra, si era avvicinato il gruppo degli emergenti di quel comune, capeggiato da Antonio Gallea(6) e di cui facevano parte, tra gli altri, Giovanni Avarello(7), Bruno Gallea, Giuseppe Montanti, Salvatore Parla(8), per sostenerlo nella offensiva contro la corrente dei Di Caro.
      Analoghe contrapposizioni interessavano i territori confinanti: a Gela, il gruppo denominato «Iannì-Cavallo,» al pari del gruppo di Riesi, formato dai Riggio e Annaloro (fuoriusciti da «Cosa Nostra»), dei Russo di Niscemi e dei Sanfilippo di Mazzarino si contrapponevano alla «famiglia» capeggiata da Giuseppe Madonia, mentre nella cittadina di Porto Empedocle, il gruppo degli emergenti capeggiato dai Grassonelli Pag. 358si opponeva alla famiglia mafiosa dei Messina(9).
      I gruppi emergenti, fondati su imprevedibili intese tra le manovalanze criminali e fazioni mafiose, avviavano una violenta e serrata azione di sterminio contro gli uomini di Cosa Nostra, come detto, non al fine di pervenire alla eliminazione della «famiglia», ma con l'obiettivo di annientare la componente di comando riconosciuta, restituire il potere ai «fuoriusciti» o «perdenti» ed entrare formalmente in Cosa Nostra, divenendo essi stessi «la famiglia» di quel territorio.
      Al fine di raggiungere il comune obiettivo i diversi gruppi «emergenti» dei vari territori della provincia si stringevano in una rete di alleanze e patti di collaborazione, raggiungendo accordi di tipo confederativo che consentivano a ciascun gruppo il mantenimento di piena autonomia nell'ambito del proprio territorio, ma al tempo stesso garantivano loro di poter contare sull'appoggio dei federati attraverso il supporto nelle azioni criminose, lo scambio di manovalanza, killer, armi e mezzi ma anche attraverso la predisposizione di covi comuni, così consentendo loro di colpire gli avversari di sorpresa ed attuare una più efficace lotta contro le «famiglie» radicate in tutto il territorio regionale.
      La strettissima intesa tra gli emergenti di Canicattì e di Palma di Montechiaro e l'appoggio da loro dato alla corrente dei Bordino di Palma e dei Ferro – Guarneri di Canicattì, si alimentava così anche di ulteriori alleanze strette con i gruppi di diversi territori e nelle azioni criminose contro i Ribisi e i Di Caro venivano impiegati anche soggetti provenienti da altre province, in una offensiva per un verso meno prevedibile dagli avversari e perciò più efficace, per altro meno comprensibile alle forze dell'ordine che vedevano criminali comuni e non appartenenti alla criminalità organizzata, coinvolti in gravi episodi criminosi al fianco o in contrapposizione ai mafiosi del territorio. Quale triste risultato dello scambio di favori programmato e indispensabile strumento per il perseguimento dell'ambizioso progetto, le strade delle cittadine siciliane di quegli anni erano insanguinate dall'elevatissimo numero di azioni di morte, , in un contesto sociale ed economico già ampiamente degradato(10), che vedeva del tutto impreparate le forze dell'ordine e la magistratura incapaci di comprendere il significato di quelle condotte, reiterate con l'impiego di killer e di mezzi in dotazione all'uno o all'altro gruppo e con l'unico denominatore dell'avversione a Cosa Nostra.
      Lo scontro avviato dai gruppi emergenti era evidente nelle cittadine di Canicattì e di Palma di Montechiaro, divenute sul finire degli anni '80 teatro di moltissimi agguati mortali in pregiudizio di uomini appartenenti alle due famiglie egemoni. Soggetti provenienti dai territori limitrofi venivano dunque impiegati, unitamente agli emergenti del territorio nell'uccisione a Palma di Montechiaro di Gioacchini Ribisi e Girolamo Pag. 359 Castronovo(11), appartenenti alla locale famiglia mafiosa dei Ribisi. Poco tempo dopo Amico Paolo e Pace Domenico, componenti del gruppo degli «emergenti» di Palma di Montechiaro, venivano fatti segno di colpi di arma da fuoco esplosi dall'interno di un'autovettura e loro stessi esplodevano dei colpi all'indirizzo degli aggressori, ferendo Rosario Ribisi. Quest'ultimo, il giorno seguente veniva ricoverato presso l'Ospedale civile di Caltanissetta dove, nel successivo mese di ottobre, veniva ucciso insieme a Carmelo Ribisi che era andato ad assisterlo. Altri appartenenti alla famiglia egemone di Cosa Nostra di Palma di Montechiaro(12) venivano uccisi nella stessa cittadina per mano di killer prestati dai vari gruppi emergenti e a tali azioni seguivano altrettante violente risposte. Analoga strategia di guerra ispirava l'azione a Canicattì dove nel 1990 veniva operato l'omicidio di Amedeo Corrao e di Rosario Coniglio, così come quello di Maurizio Montagna, uomini tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di quel centro con a capo Giuseppe Di Caro, anch'egli ucciso nel febbraio del 1991.
      Analoghe mortali aggressioni subivano i componenti di Cosa Nostra a Marsala, Porto Empedocle, a Sommatino(13) e altrove, scatenando reazioni di corrispondente violenza in danno dei gruppi degli stiddari.
      Le cittadine siciliane in provincia di Agrigento divenivano dunque in quegli anni scenari di molteplici delitti al punto che gli abitanti avevano timore ad uscire e avevano attuato una sorta di naturale coprifuoco(14) in forza del quale all'imbrunire, le strade della città erano frequentate solo da «squadre di morte», gruppi di pregiudicati locali impegnati nella ricerca di avversari da colpire.
      Mutate alleanze e nuove contrapposizioni orientavano le scelte criminali che, inattese e non comprensibili anche per coloro che, in quel tempo, erano i più esperti conoscitori del fenomeno mafioso e del suo manifestarsi sul territorio, lasciavano sgomenta la popolazione ma anche le forze dell'ordine e gli inquirenti.
      Tra esse l'azione congiunta degli emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicattì per eseguire l'efferato omicidio del giudice Rosario Livatino.
      La preoccupazione per il diffondersi degli omicidi e di un fenomeno all'epoca di difficile comprensione, era oggetto dell'audizione di alcuni rappresentanti della magistratura inquirente di Agrigento, in occasione del sopralluogo della Commissione Antimafia in quel capoluogo pochi mesi prima della morte di Livatino(15). Emergono chiaramente dalla lettura di quei resoconti le gravi difficoltà che incontravano gli investigatori nel far fronte al gran numero di omicidi verificatisi negli ultimi anni in ragione della «proverbiale» omertà degli abitanti, della mancanza di «pentiti» e delle gravi carenze di personale e di organico tanto nelle forze dell'ordine quanto nella magistratura(16). Evidente da quelle audizioni come del tutto oscure fossero, all'epoca, le dinamiche che animavano quella strategia di sangue, di cui non si riusciva ad individuare movente, esecutori e mandanti. Pag. 360
      La medesima crescente preoccupazione per l'intensificarsi degli episodi criminali in quei territori traspare dalla lettura dei verbali dagli atti dei Comitati provinciali per l'ordine e per la sicurezza pubblica, acquisiti da questa Commissione e oggetto della presente pubblicazione(17). Il Comitato agrigentino, che si riuniva con notevole frequenza dal 1986 al 1988, affrontava in più occasioni le difficoltà connesse alle carenze di organico e di personale delle forze di polizia presenti sul territorio, alle esigenze di tutela dei magistrati impegnati nel contrasto alla criminalità e, quindi, alla necessità di fornire una pronta risposta da parte dello Stato, non solo nei tradizionali luoghi di radicamento di Cosa Nostra, ma anche nelle province più remote, come quella di Agrigento.
      Di ciò non dubitava Rosario Livatino che ben conosceva quel territorio, da dove proveniva e dove operava dal 1979. Egli, nella veste di magistrato del pubblico ministero, si era occupato della prima rilevante indagine sulla mafia agrigentina, sfociata nel maxi-processo denominato «Ferro Antonio più 43» che aveva portato alla condanna di molti boss mafiosi operanti prevalentemente nella provincia di Agrigento. Nell'ambito di tale inchiesta e per la sua dedizione alla ricerca della verità, egli aveva potuto conoscere a fondo le realtà criminali che insistevano in quell'area territoriale e ne aveva colto l'essenza ed il modo di agire, apprezzando il più profondo significato di elementi di fatto pur apparentemente di minimo rilievo per delineare alleanze e contrapposizioni e comprendere il qualificato profilo criminale di ciascuno dei soggetti che vi operava(18).
      Ne è dimostrazione il decreto applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di confisca dei beni emesso nei confronti di Vincenzo Collura(19), nel quale Rosario Livatino mostrava di comprendere il valore, in termini criminali, dei rapporti del proposto, non più limitati alla frequentazione di pregiudicati locali impegnati nella commissione di reati comuni, ma estesi anche a soggetti quali Michele Montagna, ritenuto esponente delle cosche della criminalità organizzata operanti in questo territorio. Tale circostanza, in apparenza di modesto significato ma estremamente rilevante nelle dinamiche criminali di quel periodo storico, veniva invece apprezzata dal giudice Livatino che ne affermava il rilievo quale elemento che «getta una luce sinistra sull'evoluzione della personalità del proposto e concreta il sospetto che da quella comune egli fosse transitato nella più dirompente forma della criminalità appena menzionata»(20), ritenuto tale da giustificare, unitamente agli altri «addendi» indicati nel provvedimento, l'applicazione della misura richiesta.
      Comprendeva benissimo il giudice il significato di quelle frequentazioni di Vincenzo Collura, specie in una cittadina quale Canicattì dove era nota l'appartenenza alla mafia di alcuni soggetti, la cui frequentazione diventava di per sé estremamente pericolosa.
      È appena il caso di ricordare che Vincenzo Collura non era uno qualsiasi.
      Il mandante dell'omicidio di Rosario Livatino, Giovanni Calafato, lo indicava quale stiddaro del gruppo di Canicattì e riferiva che proprio Collura era animato da un profondo rancore nei confronti del giudice (firmatario di alcune misure di prevenzione a suo carico) che neanche la morte di quest'ultimo aveva potuto acquietare: il Collura infatti si rendeva autore di uno spregevole gesto, la profanazione della tomba del giudice nella notte tra il 22 ed il 23 aprile del 1991, e se ne vantava(21).

Pag. 361

3. Il magistrato Rosario Angelo Livatino.

      La scelta di pubblicare gli atti presenti in archivio è sorta dalla esigenza di fare piena luce su quale fosse il peculiare momento storico nel quale Rosario Angelo Livatino viveva e svolgeva le sue funzioni di magistrato in un territorio difficile e remoto quale quello della provincia agrigentina e delineare la figura dell'uomo magistrato quale traspare dalla lettura dei provvedimenti da lui redatti.
      Egli ha svolto le funzioni di sostituto procuratore dal 29 settembre 1979 al 20 agosto 1989 e poi di giudice penale dal 21 agosto 1989 al 21 settembre 1990, giorno della sua morte. Anni in cui la legislazione antimafia era agli albori (la disposizione inserita nell'art. 416-bis c.p. era stata introdotta solo nel 1982) e non era stata ancora prevista l'aggravante nota come «articolo 7», inserita dal d.l. n. 152 del 13 maggio 1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.), che consente di aumentare la pena per i delitti commessi «avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo». Va ricordato, a tal proposito, che uno dei motivi che ha portato all'uccisione di Livatino è stata la pena comminata oltre il minimo edittale in un processo per violazione delle leggi sulle armi a carico di Giovanni Calafato, Antonio Gallea e Santo Rinallo, tutti appartenenti alla stidda e i primi due riconosciuti quali mandanti e organizzatori del suo omicidio(22).
      La sua profonda conoscenza della provincia agrigentina ed in particolare della cittadina di Canicattì ove egli viveva con i genitori, il suo attento studio e rigoroso approfondimento delle vicende che gli venivano sottoposte, quale traspare dalla lettura dei provvedimenti da lui vergati a mano, uniti al suo essere un giudice estremamente accorto e competente, gli consentivano di comprendere a fondo il significato delle vicende che doveva giudicare. Ma era il suo ben noto coraggio di assumere decisioni adeguate alla realtà che era chiamato a valutare a renderlo un avversario estremamente temibile ed infatti fortemente avversato dalle organizzazioni criminali che in quel territorio operavano.
      Proprio in ragione di tali qualità e potendo apprezzare in pieno la pericolosità di Giovanni Calafato (capo degli emergenti di Palma di Montechiaro) e di Antonio Gallea (capo degli emergenti di Canicattì), dovendone giudicare le condotte di concorso nella detenzione di una pistola con matricola abrasa e di 200 grammi di materiale esplodente, rinvenuti in possesso di Santo Rinalli dopo che questi, accortosi della presenza delle forze dell'ordine, si era allontanato dai due per assicurar loro l'impunità, il collegio di cui Livatino faceva parte li aveva condannati a quattro anni di reclusione e due milioni di lire di multa, disponendo in via cautelare la detenzione in carcere e non accogliendo ( se non per il Rinallo) le reiterate istanze di scarcerazione(23).
      Tale rigorosa valutazione, confermata nel successivo grado di appello ma evidentemente non comune nei giudizi di quell'epoca, confermava quel giudizio diffuso nella criminalità canicattinese della necessità di uccidere il giudice Livatino, individuato quale nemico dei pericolosi gruppi «emergenti» ed ostacolo all'attuazione dell'ambizioso progetto che essi perseguivano.
      Una eliminazione da attuarsi con un gesto esemplare, da compiere per mezzo di killer di Palma di Montechiaro, oltre che di Canicattì, quale espressione della lotta congiunta a Cosa Nostra da parte degli Stiddari e, ad un tempo, quale mezzo per dimostrare ad essa la forza criminale dei gruppi «emergenti».
      Non era stato ancora introdotto il regime ex art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, che sarà previsto solo nella normativa del 1992(24) proprio sulla consapevolezza Pag. 362 della necessità di recidere il permanere durante la detenzione carceraria, dei collegamenti tra boss mafiosi e di costoro con il mondo esterno, collegamenti che consentivano di trasmettere ordini, di verificarne la corretta esecuzione e di mantenere il controllo dell'associazione criminale di provenienza.
      L'omicidio del giudice era stato ideato e deciso proprio attraverso la comunicazione tra boss detenuti e tra loro e gli affiliati in libertà: Antonio Gallea, capo della stidda di Canicattì era detenuto nel carcere di Agrigento con Giovanni Calafato, capo della stidda di Palma di Montechiaro – entrambi erano ristretti nel medesimo carcere in forza della citata sentenza di condanna per la detenzione di armi ed esplosivo – quando il primo comunicava al secondo il proposito di uccidere il giudice Livatino e chiedeva un aiuto e una sorta di benestare per l'esecuzione dell'efferato delitto. La decisione maturava a seguito dei colloqui che Giovanni Calafato effettuava con il fratello Salvatore, che con lui condivideva la proposta di Giovanni Avarello di eliminare Livatino, ritenuto, come detto, troppo duro nei confronti della stidda, ricordando le misure di prevenzione richieste quale pubblico ministero nei confronti di loro affiliati e, del pari, emesse quale giudice del Tribunale di Agrigento e appunto, la severa condanna inflitta nei confronti di Giovanni Calafato, Antonio Gallea (zio di Avarello) e Santo Rinallo per violazione della legge sulle armi. Gli stiddari di Canicattì, e tra essi l'Avarello al fine di persuadere quelli di Palma di Montechiaro, avevano infatti sottolineato che Livatino aveva avuto un atteggiamento più rigoroso nei confronti degli stiddari rispetto alla frangia mafiosa rimasta in cosa nostra, circostanza smentita dalle sentenze dei tre giudizi che hanno riguardato il suo omicidio.
      Livatino era perfettamente consapevole dell'indissolubilità del vincolo mafioso. Nonostante, come ogni buon giudice, fosse sempre pronto a valorizzare gli elementi di segno contrario eventualmente risultanti in atti, segnalava come «la partecipazione ad una consorteria mafiosa viene meno solamente con la morte»(25).
      Dai provvedimenti del giudice Livatino appare nitida la sua profonda conoscenza del fenomeno mafioso e ciò nonostante il fatto che, all'epoca in cui aveva svolto funzioni inquirenti in un territorio, come quello agrigentino, dove operavano diverse consorterie criminali, non avesse potuto contare sull'ausilio delle informazioni dei pentiti(26). Il contributo di questi ultimi avrebbe agevolato, anche in quel territorio, la ricostruzione delle connotazioni strutturali, degli assetti gerarchici e delle dinamiche interne ed esterne, nonché delle strategie e del modus operandi delle cosche, ma il contesto socio-culturale nel quale egli viveva e lavorava, particolarmente ostile, omertoso e poco incline al fenomeno del pentitismo non favoriva alcuna forma di collaborazione con la giustizia.
      Del resto, va ricordato che fu proprio grazie al coraggioso contributo di Piero Ivano Nava – testimone oculare del tutto estraneo al territorio e tuttora sottoposto allo speciale programma di protezione – che fu possibile effettuare già nell'immediatezza dei fatti una prima ricostruzione dell'omicidio del magistrato. Quanto dichiarato da Nava, agente di commercio in viaggio d'affari sull'isola, fu decisivo per instradare correttamente le indagini e risalire agli esecutori materiali del delitto(27).
      Giova evidenziare, altresì, che negli anni in cui Livatino ha svolto le sue funzioni di magistrato non erano state ancora istituite né la Direzione Nazionale Antimafia né le procure distrettuali. A quei tempi, il collegamento delle indagini, già previsto dal Pag. 363codice di procedura penale italiano(28) era però nella pratica affidato alla discrezionalità ed alla sensibilità dei singoli uffici.
      I provvedimenti pubblicati e le notizie raccolte nelle sentenze emesse nei «processi Livatino»(29) dimostrano l'assiduo impegno del magistrato in materia di misure di prevenzione rilevante non soltanto sul piano quantitativo(30), ma anche per la «qualità» dei soggetti destinatari delle stesse.
      La mole dei procedimenti trattati dal giudice Livatino, non solo in termini numerici, ma anche in considerazione del «peso» degli stessi, deve essere letta anche alla luce della gravissima carenza di magistrati rispetto ad una pianta organica di per sé assolutamente inadeguata in relazione alla realtà del territorio: in Procura mancavano due su cinque sostituti procuratori, mentre in Tribunale erano carenti cinque giudici su una pianta organica che ne prevedeva undici(31).
      Ciò nonostante, i provvedimenti redatti dal giudice Livatino ed oggetto di pubblicazione, estesi a mano con grafia curata ed elegante, sono sempre ampiamente motivati (alcuni sono lunghi decine di pagine), a dimostrazione del tempo e della attenzione che egli dedicava allo studio delle questioni di fatto e di diritto e, non ultimo, tempestivamente depositati.

4. I provvedimenti.

      Nei provvedimenti che vengono pubblicati è possibile rinvenire tutte le tipologie di misure di prevenzione allora previste dal Legislatore: da quelle personali come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con le dovute prescrizioni, alle prime, qualificate e per certi aspetti innovative, applicazioni delle misure patrimoniali di sequestro e confisca dei beni ritenuti di origine illecita.
      Livatino era pienamente consapevole di quanto tali misure costituissero un efficace strumento per contenere e controllare l'operare di soggetti «pericolosi», ancor prima ed in mancanza di un accertamento giudiziario della loro appartenenza ad organizzazioni mafiose, spesso difficile in ragione del contesto socio – culturale ma anche normativo prima descritto.
      Di questo è traccia in tutti i provvedimenti oggetto di pubblicazione laddove il giudice Livatino, così come quando svolgeva le funzioni di pubblico ministero, mostra di tenere in grande conto il valore di tutti gli elementi sottoposti alla sua attenzione, per trarne, o escludere, il significato di pericolosità criminale che era chiamato a valutare alla luce della normativa vigente che egli con acume e lungimiranza poneva sempre a base dei suoi provvedimenti ed ancor prima del suo pensiero.
      Padronanza dei principi e delle norme, frutto di costante studio ed approfondimento del diritto anche de iure condendo. A tal proposito è degno di nota il decreto del 4 aprile 1990(32) con cui Livatino, in qualità di giudice estensore, disponeva l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di un noto «colletto Pag. 364bianco» dell'agrigentino. Il provvedimento veniva emesso pochi giorni prima dell'entrata in vigore della Legge n. 55 del 1990, prima profonda riforma della legge Rognoni–La Torre connotata da una lunga e tormentata gestione nelle aule del Parlamento ed infatti durata oltre due anni.
      Dal decreto si evince come Livatino fosse particolarmente attento ed aggiornato sulle vicende parlamentari del disegno di legge «Gava – Vassalli». È facile dedurre da quanto scritto nel provvedimento come egli ne abbia seguito costantemente l'iter normativo, cercando di cogliere dal dibattito parlamentare la ratio più profonda, interrogandosi sulla portata della futura novella sul diritto vivente quanto meno sul piano logico ed ermeneutico.
      Era un provvedimento lungamente atteso, soprattutto da chi, come il giudice Livatino, si trovava nell'esigenza quotidiana di dare forma ed anima ad una branca del diritto ancora giovane (la portata concreta della prima norma in cui si introdussero termini come «mafia» e «mafioso» – la legge 31 maggio 1965, n. 575 – non fu invero di grande momento(33)), quello della prevenzione e della repressione mafiosa, che prospettava, appunto con quel disegno di legge, di fare il salto di qualità, da normativa dell'emergenza a normativa di lotta sistemica alla mafia.
      Così, nella IX Legislatura fu proprio la Commissione parlamentare antimafia istituita dalla legge Rognoni-La Torre (art. 32 della legge 13 settembre 1982) a farsi carico per prima dell'onere di verificare il livello di efficacia di detta normativa. Già nella relazione del 16 aprile 1985 a firma del presidente on. Abdon Alinovi furono elaborate una serie di articolate proposte che, a distanza di anni, furono valorizzate dal legislatore della Legge n. 55 del 1990.
      Per meglio retroproiettare la narrazione nel clima di tensione ambientale vissuto da Livatino come giudice operante in un territorio ad alta densità mafiosa, giova qui ricordare alcuni passi della citata relazione del 1985 della Commissione antimafia e, in particolare, del capitolo «Un fenomeno nuovo: il terrorismo politico-mafioso», titolo singolare nella sua triste lungimiranza, che si direbbe quasi profetica di quella dimensione stragistica di Cosa Nostra che vedrà la sua massima latitudine nel 1992 con la morte di altri due magistrati, Falcone e Borsellino. La Commissione ricordava come negli anni compresi tra il 1976, anno di conclusione dei lavori della precedente analoga commissione d'inchiesta, e il 1982, anno di approvazione della legge Rognoni-La Torre, la criminalità mafiosa siciliana avesse fatto registrare «un decisivo salto di qualità, manifestandosi principalmente attraverso una impressionante serie di omicidi in danno di personalità dello Stato e di esponenti politici». Oltre ai delitti «tradizionali» (162 omicidi nel 1980, 235 nel 1981, oltre 40 sequestri di persona e più di 100 gravi estorsioni nello stesso periodo), si assisteva in quegli anni alla «messa in atto di tutta una serie di azioni di terrorismo politico-mafioso»(34). Pag. 365
      Contro tale sfida mafiosa lo Stato oppose il varo della legge Rognoni-La Torre e l'istituzione dell'Alto Commissario. Purtuttavia, segnala la relazione dell'Antimafia del 1985, «continua la serie degli assassini politico-terroristici perpetrati dalla mafia»(35). Dunque, la Commissione antimafia già nel 1985 si interrogava su come rendere ancora più efficace il dispositivo di prevenzione e proponeva una serie di articolate riflessioni incentrate in modo particolare sulle misure di prevenzione patrimoniale(36).
      Gli stessi interrogativi si poneva il giudice Livatino, mirando ad ottenere dallo strumento normativo di cui era chiamato a fare uso, il risultato più efficace per il contrasto alla criminalità che dilagava nel territorio in cui viveva e che poteva toccare con mano ogni giorno. Certamente nella sua memoria e nel rigore con cui affrontava il suo dovere, era l'esempio del giudice Antonino Saetta, suo mentore ed amico, ucciso con il figlio minorenne mentre percorreva la stessa SS 640, strada che congiunge Agrigento a Canicattì ove, due anni dopo, avrebbe incontrato anche lui la morte.
      In ciascun provvedimento egli dunque esamina con dovizia di particolari i fatti da cui desumere la pericolosità del soggetto proposto, pone in collegamento gli elementi raccolti in altri procedimenti, analizza il contenuto delle informazioni riferite degli organi di polizia, valorizza il significato di relazioni, incontri e frequentazioni. Con il medesimo impegno, verifica la corrispondenza del fatto, così compiutamente ricostruito, alla normativa vigente e, con chiarezza espositiva e tecnica affronta le questioni di diritto controverse come, nel decreto cui si è appena fatto cenno(37), quella dei rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza o quella dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio penale.
      Tutto quanto detto emerge dalla lettura dei numerosi provvedimenti redatti dal giudice Livatino per accogliere le proposte di applicazione di misure di prevenzione o per disporne la modifica o la cessazione. Essi rivelano altresì il profondo rispetto del giudice Livatino per tutte le parti processuali: in particolare non trascura le allegazioni della difesa ma esamina una per una le deduzioni difensive e fornisce per ciascuna di esse, una adeguata puntuale risposta.
      Nel decreto di applicazione della misura di prevenzione a carico di Antonio Ferro(38), egli tratteggia l'allarmante profilo di un capo di Cosa Nostra, che viveva proprio a Canicattì: dopo avere rappresentato la «tendenza del proposto alle violazioni tipiche dell'associato mafioso» ed averne illustrato i legami di sangue e le relazioni interpersonali con altri esponenti della criminalità organizzata siciliana, evidenzia con particolare efficacia le connessioni di carattere economico finanziario e gli interessi del Pag. 366proposto nel settore degli appalti di lavori pubblici per dimostrarne l'incongruenza con l'apparente attività economica di modesto agricoltore e commerciante di bestiame.
      Colpisce, in particolare l'attenta analisi che il giudice Livatino opera delle possidenze del proposto; cespite per cespite, immobile per immobile, ricerca fonti lecite della ricchezza per valutare anno per anno, la sussistenza di «sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati»(39).
      La conoscenza delle persone sottoposte al suo giudizio, del territorio in cui vivevano ed operavano e dei fenomeni mafiosi, anche ove non ancora riconosciuti in pronunce giudiziali, come di quelli in fieri, non era limitata al solo centro cittadino di Canicattì o di Agrigento, ma si estendeva a tutti i territori della provincia, consentendo al giudice Livatino di comprendere i fenomeni criminali insistenti nelle cittadine viciniori ed emettere provvedimenti altrettanto motivati nei confronti di soggetti di spicco della criminalità organizzata operante, per mero esempio, a Porto Empedocle(40), Licata(41) e soprattutto, a Palma di Montechiaro(42) .
      In proposito non può omettersi il riferimento al decreto con il quale il Tribunale di Agrigento, estensore il giudice Livatino, applicava ad Giovanni Anzalone e ai fratelli Scrofani di Palma di Montechiaro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in più regioni(43). La misura era stata proposta anche nei confronti di Giuseppe Calafato, Gaspare Calafato e Francesco Allegro ma la posizione di questi ultimi era stata separata. Avrebbe dovuto essere decisa la mattina del 21.9.1990: quella nella quale il giudice Livatino nel raggiungere il suo ufficio, trovava la morte.
      Il provvedimento rivela la piena conoscenza, da parte del giudice, delle strutture mafiose operanti sul territorio e la sua chiara comprensione del significato dei numerosi episodi delittuosi accertati. La valutazione della proposta veniva infatti operata alla luce dello «sfondo ambientale» e «degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita del centro di Palma di Montechiaro nell'ultimo decennio»: «l'impressionante serie di attentati alla proprietà privata e di reati contro il patrimonio in genere costituiscono una prova tanto obiettiva quanto eloquente dell'esistenza in tale centro di agguerriti gruppi criminali organizzati, ai quali soltanto può ricondursi un'attività sì devastante e duratura nel tempo. L'ancor più sconvolgente susseguirsi di omicidi e tentati omicidi costituisce – per la cadenza temporale, le modalità esecutive la qualità delle persone coinvolte – un sintomo inequivocabile della connotazione mafiosa di questi gruppi e della esistenza di uno stato di conflitto fra gli stessi che, quale che ne sia la causa, può senz'altro definirsi cronico e senza quartiere».
      Il giudice Livatino descriveva con chiarezza quanto tale agire incidesse sulla vita della cittadina di Palma di Montechiaro : «il tutto offre, infine, un'immagine vivida e giudizialmente valorizzabile di una cittadina oppressa da questa deteriore manifestazione della sua convivenza sociale, manifestazione che nella latitudine temporale e nel forte impatto emotivo sulla pubblica opinione che l'accompagna, appare averla permeata al punto da condizionarne inevitabilmente espressioni ed abitudini di vita collettiva». E con efficacia rendeva quanto fosse noto e diffuso il condizionamento indotto dalle «cosche mafiose del palmese», così descrivendo i componenti della famiglia Ribisi: «né può essere sottaciuto che questi soggetti traspaiono dagli atti essere stati noti per tale sinistra identità, nella consapevolezza pubblica della loro città ben prima che le armi da fuoco e l'intervento giudiziale imprimessero ad essi il proprio suggello». Pag. 367
      Così, pochi mesi dopo avere scritto quelle parole, la mattina del 21.9.1990, mentre raggiungeva come tutti i giorni il Tribunale di Agrigento avendo rinviato l'inizio delle sue ferie per poter concludere quel procedimento, veniva raggiunto da un gruppo di quattro sicari che esplodevano al suo indirizzo più colpi d'arma da fuoco e lo conducevano alla morte.
      L'uccisione di un magistrato scrupoloso, lungimirante, soprattutto coraggioso e di elevato rigore morale. Un uomo giusto.

      (1) Giovanni Calafato veniva condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino Ter (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998).

      (2) Paolo Amico e Domenico Pace venivano condannati in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino I (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 7/1992 Reg. Sent. pronunciata il 18 novembre 1992); Gaetano Puzzangaro condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino bis (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 3/1995 Reg. Sent. pronunciata il 13 luglio 1995).

      (3) Salvatore Calafato veniva condannato per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino Ter (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998).

      (4) Avvenuta a Ribera in data 30 Luglio 1983

      (5) Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, verbale n. 13/86

      (6) Antonio Gallea veniva condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito del processo denominato Livatino ter (definito in primo grado con sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998).

      (7) Giovanni Avarello veniva condannato in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino bis (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 3/1995 Reg. Sent. pronunciata il 13 luglio 1995).

      (8) Il Parla ed il Montanti venivano condannati in via definitiva per l'omicidio di Rosario Livatino all'esito della celebrazione del processo denominato Livatino Ter (definito in primo grado con Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998).

      (9) Analoghi gruppi «emergenti» erano i Barba di Favara, i Carbonaro di Vittoria, i Sole di Racalmuto e gli Zicchitella e i Canino di Marsala.

      (10) Sulla grave situazione di emergenza e degrado sociale in cui versava in quegli anni la provincia di Agrigento ed, in particolare, il comprensorio di Palma di Montechiaro, cfr. la relazione approvata dalla Commissione il 31 luglio 1990, poche settimane prima dell'omicidio del magistrato, sulle «risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti circa lo stato della lotta alla mafia ad Agrigento ed a Palma di Montechiaro» (X Legislatura, Doc. XXIII, n. 21). Con rara efficacia descrittiva, la Commissione delineava un quadro generale decadente e di profonda desolazione: «(...) Grave e preoccupante è il degrado ambientale, sociale, economico e politico-amministrativo riscontrato dalla Commissione a Palma di Montechiaro. Dopo le audizioni, la delegazione della Commissione ha effettuato un giro per la cittadina, posta a ventotto chilometri da Agrigento, constatando de visu il degrado ambientale in cui è ridotta. Si sono potuti notare interi quartieri abusivi, con costruzioni non rifinite, privi di strade asfaltate, di fogne, di acqua, luce e di qualsiasi opera di urbanizzazione, che soffocano con le loro brutture l'antica struttura urbanistica formata da splendidi edifici barocchi, in lento e inesorabile disfacimento, allineati lungo il corso principale fino alla cattedrale. Nella medesima città ove sopravvive l'antico palazzo dei principi di Lampedusa, una grande cloaca a cielo aperto raccoglie i reflui urbani trascinandoli e disperdendoli sul suolo.» Conclude: «Il degrado dell'ambiente fa da triste sfondo a quello della collettività, dilaniata da perenni conflittualità tra le forze politiche e da scontri mortali tra la criminalità organizzata.»

      (11) Gioacchino Ribisi e Girolamo Castronovo venivano uccisi a Palma di Montechiaro il 5.8.1989.

      (12) Anzalone Traspadano a Allegro Rosario venivano uccisi a Palma di Montechiaro il 1.11.1989.

      (13) A Marsala veniva ucciso Antonino Titone (appartenente alla cosca mafiosa di quel territorio; a Porto Empedocle veniva ucciso il capo della famiglia mafiosa, Albanese ed a Sommatino uno dei membri della locale famiglia, Pulci Calogero).

      (14) X^ Legislatura, Missione della Commissione Antimafia ad Agrigento e Racalmuto del 29.7.1991. Registrazione inedita.

      (15) Resoconto stenografico della missione della Commissione parlamentare antimafia ad Agrigento del 21.5.1990: audizione del procuratore della Repubblica – Vajola e del sostituto procuratore – Saieva.

      (16) Sul particolare clima di scoramento, profonda omertà e pressione intimidatoria in cui versava la provincia di Agrigento anche rispetto alle altre provincie siciliane, vedi «Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti circa lo stato della lotta alla mafia ad Agrigento ed a Palma di Montechiaro» approvata dalla Commissione nella seduta del 31 luglio 1990 (X Legislatura, Doc. XXIII n. 21): «Assai significativo del clima di diffusa intimidazione e di omertà instaurato dalle organizzazioni mafiose appare l'aumento degli attentati e dei danneggiamenti e la pressoché totale assenza di denunce di estorsioni (...). Si è avvertito lo scoramento delle forze dell'ordine e la diffusione di una rassegnata forma di generica intimidazione e di sfiducia nella legge da parte della popolazione nel vedere tornare tali soggetti, pur condannati a pesanti pene, liberi di muoversi nel loro territorio.»

      (17) Atti dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica .....

      (18) sentenza del tribunale di Agrigento n. 302/87 emessa in data 23 luglio 1987

      (19) Decreto n. 43/87 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le Misure di prevenzione in data 20.07.1990.

      (20) Ibidem

      (21) Cfr. dichiarazioni di Giovanni Calafato, riportate a pagina 135 della Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 10/1999 Reg. Sent., pronunciata il 25 settembre 1999; cfr. relazione «problematiche connesse al fenomeno mafioso» del Prefetto di Agrigento consegnata del 29 luglio 1991

      (22) cfr. sentenze pubblicate in XVII Legislatura, doc. XXIII n. 21, relazione approvata nella seduta del 21 settembre 2016.

      (23) Ibidem.

      (24) Lo strumento per contrastare la criminalità organizzata sul fronte del sistema penitenziario verrà introdotto solo d.l. 8 giugno 1992 n. 306 «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», convertito, con modificazioni dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, a cavallo tra le stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio.

      (25) Tribunale di Agrigento, decreto n. 60/86 MP del 2 aprile 1990.

      (26) Va tenuto presente, inoltre, che la normativa sui collaboratori di giustizia venne introdotta anch'essa dopo la morte di Livatino con d.l. n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito nella L. n. 82 del 15 marzo 1991, successivamente modificata dalla L. n. 45 del 13 febbraio 2001.

      (27) Cfr. XVII Legislatura, resoconto stenografico n. 171 del 21 settembre 2016, audizione di Piero Ivano Nava, in Relazione per la memoria di Rosario Livatino, doc. XXIII, n. 21.

      (28) Art. 371 c.p.p., «rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero».

      (29) Sentenza Livatino I.

      (30) Quale sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento aveva avanzato dal 14 gennaio 1988 al 19 agosto 1989, settantanove proposte per applicazione di misure di prevenzione, fra le quali sono da ricordare, per la qualità dei prevenuti, le misure richieste nei confronti di: Rosario Coniglio e Gioacchino Di Bella contigui alla famiglia Di Caro-Ferro-Guarneri di Canicattì; Gioacchino Sferrazza contiguo alla stidda di Canicattì e Giovanni (inteso Gianmarco) Avarello appartenenti alla stidda di Canicattì (proposta del 17/3/1988 – procedimento fissato per il 17/1/1991); Rosario Ribisi, Calogero Ribisi, Ignazio Ribisi appartenenti alla famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro; Giuseppe Grassonelli ed altri componenti della stidda di Porto Empedocle.
      Quale giudice del Tribunale di Agrigento, in poco più di un anno, aveva emesso cinquanta decreti in materia di misure di prevenzione fra i quali sono da ricordare, sempre in ragione dello spiccato spessore criminale dei proposti, le misure disposte nei confronti di: Vincenzo Collura della stidda di Canicattì; Antonino Ferro capo dell'omonima «famiglia» di Canicattì; Gaspare Mallia vicino all'area palermitana della «famiglia» Madonia; Bruno Maurizio Gallea componente della stidda di Canicattì.

      (31) Attualmente il Tribunale di Agrigento, per l'area penale, suddivisa in due sezioni, può contare su un organico di nove giudici e due presidenti di sezione, oltre alla sezione Gip – Gup, mentre per la Procura la pianta organica prevede, oltre al Procuratore della Repubblica, dodici sostituti e un procuratore aggiunto – sito internet Ministero della Giustizia.

      (32) Tribunale di Agrigento, decreto n. 34/89 MP del 4 aprile 1990.

      (33) Sebbene fosse all'epoca riconosciuto un potenziale valore alla legge 31 maggio 1965, n. 575, fu comunque scarso l'apporto concreto nell'aggressione al fenomeno mafioso. Cfr. pag. 39 della Relazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, presentata il 16 aprile 1985 (IX Legislatura, Doc. XXIII, n. 3): «Nel 1965 fu poi approvata la legge 31 maggio, n. 575, che fu la prima legge antimafia della Repubblica, espressamente intitolata “contro la mafia” (...). In verità la portata concreta di questa legge non fu di grande momento, e fu certamente inadeguata alle esigenze di una efficace lotta alla mafia (...)». Vedi anche, pag. 72, dove pur riconoscendo come «(...) evidenti le notevoli potenzialità della legge 646» se ne auspicava comunque una pronta riforma delle disposizioni ivi previste.

      (34) La Commissione ripercorre la scia di sangue stragista facendola risalire al 20 agosto 1977, con l'uccisione del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. La sequenza di morte del «terrorismo politico-mafioso» diventa impressionante nel 1979 (3 marzo 1979, uccisione del segretario provinciale della DC Michele Reina; 21 luglio 1979, uccisione del Vice questore capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano; 25 settembre 1979, uccisione del magistrato Cesare Terranova, ex componente della Commissione d'inchiesta sulla mafia e del maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso, suo accompagnatore. Intanto a Milano, sempre nello stesso anno 1979, l'11 luglio, veniva ucciso l'avvocato Giuseppe Ambrosoli evocando l'intreccio di relazioni tra mafia e finanza quale indagò pure la Commissione d'inchiesta sul «caso Sindona») e continua nel 1980 con i «grandi delitti» del Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella (6 gennaio), il Comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale, Emanuele Basile (4 maggio), il Procuratore Capo della Repubblica di Palermo, Gaetano Costa (6 agosto). Nel 1982 vengono soppressi, in aprile, l'onorevole Pio La Torre con il suo accompagnatore Rosario Di Salvo e, il 3 settembre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che da pochi mesi aveva assunto l'incarico di Prefetto di Palermo, con la moglie Emanuela e l'agente di PS Giuseppe Russo.

      (35) Ancora una volta, il prezzo più alto è pagato dalla magistratura e dalle forze dell'ordine impegnate in Sicilia: il 25 gennaio 1983, è ucciso il Sostituto procuratore della Repubblica di Trapani Giacomo Ciaccio Montalto; il 13 giugno 1983 è assassinato il successore del Capitano Basile nel comando della compagnia dei Carabinieri di Monreale, il Capitano Mario D'Aleo e, infine, il 28 luglio 1983 viene commesso il delitto più eclatante di quella stagione per le modalità di esecuzione, la strage di via Pipitone Federico a Palermo in cui cadeva, insieme a due carabinieri di scorta ed al portiere del suo stabile, il Capo dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, il consigliere Rocco Chinnici. Anche la stampa, pagò di lì a poco il prezzo della libertà dell'informazione opposta all'odiosa pratica dell'omertà: il 9 maggio 1978 Giuseppe (Peppino) Impastato, giornalista e conduttore radiofonico pagava con la vita le sue denunce pubbliche contro il malaffare di Cosa Nostra, il 21 luglio 1979 perdeva la vita il giornalista Mario Francese, ucciso per il suo coraggio e fiuto di cronista nelle vicende di mafia degli anni '70, il 5 gennaio 1984, veniva assassinato a Catania Giuseppe Fava, giornalista che stava svolgendo significative inchieste giornalistiche sugli inquinamenti mafiosi a Palermo e nella sua città.

      (36) Vedi, Capitolo Terzo – paragrafo «Le misure di prevenzione. Problemi connessi e proposte di modifica» della Relazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, presentata il 16 aprile 1985 (IX Legislatura, Doc. XXIII, n. 3), pag. 69 e ss.

      (37) decreto 34/89 MP del 4/04/1990 a carico di Armenio Giuseppe di Licata.

      (38) Decreto n. n. 60/86 emesso dal tribunale di Agrigento, Sezione per le Misure di prevenzione del 2 aprile 1990.

      (39) Ibidem.

      (40) Decreto n. n. 42/90 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione, in data 30 luglio 1990.

      (41) Decreto n. 10/90 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione, in data 13 luglio 1990.

      (42) Decreto n. n. 53/87 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione, in data 19 febbraio 1990 a carico di Bruno Maurizio Gallea; decreto n. 8/90 M.P. del 4 luglio 1990.

      (43) Decreto n. 21/90 emesso dal tribunale di Agrigento sezione per le misure di prevenzione, in data 30.08.1990.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il taso BACK del browser