ALLEGATO 1
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo.
PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo);
considerato che il provvedimento è volto ad agevolare la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, anche attraverso l'introduzione di misure di semplificazione con riguardo alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;
valutate le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;
acquisiti a tal fine i contributi forniti nel corso dell'attività conoscitiva delle Commissioni di merito dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché il contributo trasmesso alla Commissione Giustizia dall'associazione Transparency International Italia;
considerato che:
nell'ambito del sistema di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza definito dal decreto-legge in esame, l'articolo 7 definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del piano, coinvolgendo tra gli altri la Ragioneria generale dello Stato – che opera tramite una direzione generale istituita ad hoc, che si avvale degli Ispettori competenti della Ragioneria e di un Ufficio dirigenziale non generale istituito – la Corte dei Conti, la società Sogei che assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR;
in particolare il comma 8 dell'articolo 7 prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate tra l'altro alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'Autorità nazionale anticorruzione è titolare di una funzione di vigilanza generale sugli appalti e sulla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, anche alla luce degli impegni di carattere internazionale assunti dall'Italia nonché delle richieste della Commissione europea in merito al rafforzamento della Banca dati dei contratti pubblici, quale espressione di raccolta di dati presso un'autorità indipendente;
in un'ottica di razionalizzazione generale, nonché di reciproca valorizzazione delle diverse competenze, appare opportuno favorire una proficua interrelazione tra le diverse istituzioni coinvolte e l'ANAC, anche in considerazione dell'ingente patrimonio informativo in tema di contratti pubblici di cui la stessa Autorità dispone e che potrà mettere a disposizione per l'espletamento delle varie funzioni previste dal provvedimento;
le attività effettuate dall'ANAC in questi anni, soprattutto con riferimento al potenziamento Pag. 58 delle banche dati ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, possono infatti contribuire a garantire un controllo efficace dei progetti e degli investimenti messi in campo con il PNRR, che può essere rafforzato anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;
al fine di garantire un monitoraggio efficace e diffuso dell'attuazione del PNRR e di potenziare la trasparenza e il rispetto della legalità, prevenendo la corruzione, potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di prevedere, come già contemplato nel testo del PNRR, una piattaforma digitale sull'avanzamento dei progetti, che fornisca in maniera tempestiva tutti i dati sull'attuazione del piano secondo gli standard degli open data, nonché di coinvolgere un ente terzo qualificato, preferibilmente un'organizzazione della società civile, in grado di monitorare tutte le attività dei due attori principali, ente appaltante e imprese realizzatrici;
l'articolo 48 introduce misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati piani e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;
in particolare il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura negoziata – prevista dagli articoli 63 e 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;
come rilevato dal Procuratore nazionale antimafia in sede di istruttoria da parte delle Commissioni di merito, quelli che appaiono ai sensi della descritta disposizione come casi straordinari e limitati rischiano in ragione dell'urgenza delle procedura di diventare la modalità ordinaria, con minori garanzie in ordine ad eventuali patti corruttivi e possibili infiltrazioni mafiose;
al fine di garantire una maggiore trasparenza nei sopra citati affidamenti in deroga si dovrebbe integrare la disposizione stabilendo che una delle condizioni necessarie per ricorrere a tale procedura sia l'utilizzo di strumenti idonei alla tracciabilità della stessa, attraverso il ricorso a piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
inoltre l'articolo 48 nella versione attuale elenca le disposizioni da applicare alle procedure di acquisto con spesa di «risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea», ma non riporta l'obbligo per le amministrazioni di rispettare, quanto meno, i principi del Codice degli appalti ed i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione Europea, similmente a quanto prescritto, invece, per l'articolo 2, comma 4, del DL 76/2020; si propone di inserire al termine del comma l'obbligo delle amministrazioni di rispettare oltre alle «disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» anche «i principi derivanti dai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché i principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
infine sempre l'articolo 48 nel disciplinare gli affidamenti in deroga non offre alcuna disciplina dettagliata alle amministrazioni Pag. 59 che si troveranno quindi a dover realizzare affidamenti in deroga al codice degli Appalti senza alcuna indicazione operativa su cosa questo possa significare o quale procedura possano quindi in alternativa realizzare; si propone di inserire al termine del comma 1 che spetta ad Anac approvare una Linea guida che offra indicazioni di quali prescrizioni adottare nelle procedure in deroga;
l'articolo 49, intervenendo sull'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, introduce modifiche alla disciplina del subappalto, tra l'altro, eliminando alla lettera a) del comma 2, a partire dal 1° novembre 2021, il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
in particolare, la medesima lettera a) del comma 2 affida alle stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a concorrere, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture competenti, il compito di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione tra l'altro dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
la possibilità attualmente prevista per le stazioni appaltanti di ricorrere al parere della prefettura andrebbe trasformata in obbligo, dal momento che quest'ultima ha generalmente la disponibilità dei dati relativi alle imprese che intrattengono rapporti con le associazioni mafiose;
al fine di garantire la massima trasparenza delle scelte, andrebbe introdotto anche l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere preventivamente all'impresa destinataria dell'affidamento diretto e agli operatori partecipanti alla procedura negoziata di cui all'articolo 48 di indicare le eventuali parti dell'appalto che dovrebbero formare oggetto di subappalto nonché l'identità dei subappaltatori individuati;
tali ulteriori informazioni infatti, dovendo essere effettuate e comunicate prima della concreta aggiudicazione del lavoro, potrebbero incidere sulla valutazione discrezionale dell'amministrazione nella individuazione delle prestazioni da escludere dal subappalto;
tale ultimo obbligo appare peraltro perfettamente in linea con le indicazioni dell'Unione, sia con riguardo al contenuto dell'articolo 71 della direttiva 2014/24/UE in materia di subappalto sia in relazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui l'assenza di un limite al subappalto sarebbe controbilanciata dalla possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di verificare i subappaltatori già nella fase della valutazione delle offerte e della scelta dell'aggiudicatario;
inoltre l'articolo 49 prevede una nuova disciplina divisa in due fasi, una transitoria per le gare avviate prima del 30 ottobre ed una definitiva per le gare avviate dopo; si ritiene che introdurre una disciplina transitoria ed una definitiva apporti solo maggiore confusione al quadro normativo degli appalti pubblici già di per sé complesso;
peraltro la prima fase del decreto-legge 77/2021, che eleva la percentuale massima di subappaltabilità al 50 per cento, appare anche essere in contrasto con quanto richiesto dalle istituzioni europee (Commissione Europea e Corte di Giustizia) da diverso tempo secondo le quali non occorre individuare alcuna percentuale predeterminata per legge e priva di alcuna motivazione adeguata;
si propone di abrogare la prescrizione di cui al comma 1 lettera a) e di rendere direttamente vigente quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 49;
il medesimo comma 2 dell'articolo 49, alla lettera c), interviene sul comma 8 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici introducendo una responsabilità solidale e diretta del subappaltatore a fianco a quella dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
appare opportuno prevedere, quale ulteriore misure di salvaguardia, che siano Pag. 60estesi al subappaltatore i medesimi controlli che devono essere effettuati sul soggetto affidatario tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l'articolo 51 estende fino al giugno 2023 la vigenza delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 76/2020 comporta che, fino a tale data, tutte le procedure nazionali di importo inferiore alla soglia comunitaria (oltre il 90 per cento) saranno realizzate seguendo procedure di gara disciplinate dal decreto semplificazione e non in applicazione dell'articolo 36 del Codice degli appalti che dovrà essere disapplicato per molti anni. Di conseguenza per molti anni la grande maggioranza di gare verranno realizzate applicando prescrizioni estranee al Codice degli appalti, con buona pace dell'obiettivo della codificazione; si propone di effettuare un lavoro che consenta di portare le norme transitorie all'interno del Codice degli appalti, in modo da rendere centrale il rispetto della codificazione nella ricerca della maggiore certezza del diritto possibile e della minore corruzione.
l'articolo 51 reca una serie di modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo: al numero 1) della lettera a) del comma 1, la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto; al numero 2) della lettera a) del comma 1, un intervento sul comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, attraverso la conferma dell'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e l'aumento ad un importo inferiore a 139.000 euro – in luogo degli attuali 75.000 – del limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria e per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione di euro e di almeno 10 operatori per i lavori da un milione di euro fino alla soglia comunitaria;
secondo quanto rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, tali previsioni hanno in buona parte liberalizzato i criteri di affidamento degli appalti sotto la soglia comunitaria, di fatto consentendo alle stazioni appaltanti di affidare una grande quota degli appalti pubblici senza alcuna gara, senza alcuna forma di pubblicità e informazione, senza criteri sufficientemente specifici per la scelta dell'appaltatore e senza significativi controlli sull'operato delle stazioni appaltanti;
sempre secondo quanto rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ciò costituisce una fonte di preoccupazione in particolare per i comuni di piccole dimensioni, i cui amministratori attraverso tali semplificazioni disporranno di ulteriori e più incisivi poteri, considerato che come dimostrato dalle analisi della Direzione nazionale antimafia la partecipazione delle ditte mafiose agli appalti pubblici si concentra nel circuito delle autonomie locali e in particolare nei comuni di minori dimensioni e negli appalti di minore importo;
andrebbero pertanto riviste in senso maggiormente restrittivo le previsioni contenute alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 in ordine all'estensione delle modalità di affidamento semplificate per i contratti pubblici sotto la soglia comunitaria;
inoltre ancora in merito all'articolo 51, considerando che, qualunque importo scelga il legislatore quale soglia massima per l'affidamento diretto, una grande parte percentuale degli affidamenti nazionali utilizzerà tale procedura, si ritiene opportuno che venga quanto prima emessa da parte di Anac una Linea guida che definisca regole procedurali minime da rispettare nella procedura di affidamento diretto e metodi adeguati di selezione degli operatori economici da invitare alla gara per la procedura negoziata;
Pag. 61la lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 51 proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità;
in particolare, i suddetti commi consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva, nonché di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per sessanta giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia;
come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 tale liberatoria provvisoria deriva dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e dalle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, non ricorrendosi invece alle verifiche dinamiche che possono essere effettuate dalla prefettura, consentendo di acquisire elementi che la consultazione documentale non rileva;
dovrebbero essere almeno precisate le modalità di consultazione delle ulteriori banche dati disponibili, facendo un esplicito riferimento al sistema informatico interforze CED-SDI nel quale confluiscono gli atti di tutte le forze di polizia e demandano l'interrogazione delle banche dati al gruppo interforze e non esclusivamente al personale della prefettura;
quanto al termine dei sessanta giorni previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020, per la durata della informativa provvisoria, si ravvisa il rischio che una eventuale interdittiva antimafia sopraggiunta al limite di tale periodo intervenga, nel caso di appalti di minor valore, quando i lavori sono stati già completati;
come rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la scelta di rinviare fino a giugno 2023 i controlli più pregnanti in materia di antimafia ad un momento successivo all'affidamento del contratto potrebbe rappresentare un incentivo per le organizzazioni mafiose ad inserirsi negli appalti pubblici;
dovrebbe pertanto essere considerata la possibilità, qualora non si voglia fare un passo indietro rispetto al contenuto del decreto, di estendere i controlli antimafia, per il medesimo lasso temporale, a tutti gli appalti pubblici, anche quelli di importo inferiore ai 150.000 euro, indipendentemente dalla tipologia e dall'importo;
il decreto-legge 77/2021 non cambia nulla in merito a quanto disposto dal DL 76/2020 in merito ai criteri di aggiudicazione utilizzabili nelle procedure di affidamento di valore inferiore alla soglia comunitaria.
l'articolo 1 prevede, quindi, che quando la gara è al prezzo più basso e si ricevono almeno 5 offerte valide, l'amministrazione debba procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall'attuale articolo 97 del decreto legislativo 50/2016;
l'attuale articolo 97 del decreto legislativo 50/2016, tuttavia, prevede una disciplina (modificata con il decreto cosiddetto sblocca cantieri) che predetermina il metodo di calcolo per la individuazione della soglia di anomalia rendendolo conoscibile dai concorrenti prima della presentazione della loro offerta ed agevola possibili tentativi di turbativa della procedura di gara;
si propone quindi di modificare l'articolo 97 dal comma 2 al comma 3-bis reinserendo la disciplina previgente;
l'articolo 51, comma 1, lettera f), proroga fino al giugno 2023 le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 76/2020. Tra queste prescrizioni vi è anche quella di cui alla lettera c) che impone alle amministrazioni di ridurre i termini ordinari per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici nelle procedure ordinarie. Una eccessiva Pag. 62riduzione temporale nella realizzazione delle procedure può agevolare misure corruttive. Per ridurre questi rischi si propone di abrogare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 76/2020;
l'articolo 52 proroga la sospensione di alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici, già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sblocca-cantieri);
in particolare, non trovando applicazione fino al 30 giugno 2023 il comma 4 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, è consentito a tutti i comuni – e non esclusivamente ai comuni capoluoghi di provincia – di affidare appalti ed acquistare servizi e forniture avvalendosi della procedura semplificata;
con il comma 1, lettera a), numero 1.2, dell'articolo 52 tale possibilità è limitata alle procedure relative agli investimenti pubblici non finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari, essendo stabilito che, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province, oltre che secondo le modalità del richiamato articolo 37, comma 4, del codice;
nell'attesa dell'introduzione di norme sulla riduzione, sul rafforzamento e sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sempre al fine di ridurre i rischi di infiltrazioni mafiose soprattutto con riguardo ai comuni di minori dimensioni, andrebbe eliminata la sospensione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, impedendo in tal modo che i comuni non capoluogo di provincia agiscano in piena autonomia nell'aggiudicazione di qualsiasi tipo di appalto;
l'articolo 53 del decreto-legge interviene in materia di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici;
in particolare, la lettera d) del comma 5 interviene sull'articolo 81 del codice dei contratti pubblici, relativo alla documentazione di gara, prevedendo tra l'altro l'istituzione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, che costituisce un significativo strumento di semplificazione in quanto consente al sistema di acquisire una sola volta i dati dei singoli operatori economici, rendendoli immediatamente disponibili alle stazioni appaltanti;
in particolare l'ultimo periodo del numero 4) della lettera d) del comma 5 stabilisce che in sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84 del codice dei contratti pubblici, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante;
i requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, che stabilisce i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, tra i quali figurano la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per determinati reati, devono essere integralmente valutati dalla stazione appaltante;
appare pertanto opportuno che solo per i requisiti speciali, in ragione del fatto che si collegano a specifici elementi riferiti alla singola gara, sia l'operatore economico a indicare quali documenti, tra quelli presenti nel fascicolo virtuale, le stazioni appaltanti sono autorizzate a valutare, al fine di semplificare la loro attività;
l'articolo 53, comma 5, lettera a), introduce nell'articolo 29 del decreto legislativo 50/2016 dopo le parole «nonché alle procedure per l'affidamento» le parole: «e l'esecuzione»;
Pag. 63in conseguenza di tale modifica le amministrazioni dovranno pubblicare all'interno dell'Amministrazione Trasparente e del link «bandi gare e contratti», oltre a tutti gli atti relativi ad ogni procedura di gara di qualunque importo, anche documentazione relativa all'esecuzione del contratto;
questa prescrizione finirà per aumentare la confusione di dati inseriti in tale contenitore rendendo impossibile trovare qualunque cosa a tutto sfavore della trasparenza ed a favore della corruzione; si propone, quindi, di inserire all'interno dell'articolo 29 del Codice degli appalti un comma aggiuntivo che consenta alle amministrazioni di aggiungere link predeterminati dal legislatore all'interno dei quali inserire i relativi dati in modo ordinato;
la lettera h) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente;
in riferimento alla responsabilità contabile, la proroga della cancellazione della «colpa grave» non aiuta la ripresa, ma anzi rischia di danneggiare l'economia e di produrre una proliferazione di opere inutili, se non pericolose. Grazie alla Corte dei Conti, la cui importanza è sottolineata anche dal presente provvedimento, ed alle numerose denunce pervenute, si possono recuperare 500 milioni l'anno, di cui la metà sono fondi europei. Risulta quindi necessario che i danni causati dai dipendenti dell'erario per colpa grave vengano risarciti, perché in caso contrario graverebbero sui contribuenti, come risulta necessario sempre a tal fine, precisare meglio i contorni della responsabilità per dolo regolata dall'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, specificando che nell'ambito di essa ricadono anche le fattispecie in cui il danno erariale non è propriamente voluto ma se ne accetta il rischio di verificazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) modifichino le Commissioni di merito la lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 al fine di stabilire che le stazioni appaltanti si avvalgono obbligatoriamente del parere della prefettura ivi previsto quando indicano nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a concorrere, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario;
2) modifichino le Commissioni di merito la medesima lettera a) del comma 2 dell'articolo 49, al fine di introdurre l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere preventivamente all'impresa destinataria dell'affidamento diretto e agli operatori partecipanti alla procedura negoziata di cui all'articolo 48 del provvedimento in esame di indicare le eventuali parti dell'appalto che dovrebbero formare oggetto di subappalto nonché l'identità dei subappaltatori individuati;
3) modifichino le Commissioni di merito il comma 1, lettera a) dell'articolo 49, abrogandolo;
4) modifichino le Commissioni di merito il comma 1 dell'articolo 48 togliendo le parole «le disposizioni di cui al presente articolo» e aggiungendo le parole: «nonché le prescrizioni disposte da una apposita Linea Guida approvata e pubblicata entro 30 giorni da parte di Anac»;
5) modifichino le Commissioni di merito il decreto legislativo 76/2020 introducendo l'articolo 51-bis così formulato «1. Nelle more del riordino delle disposizioni in materia dei contratti pubblici, al fine di assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, Pag. 64 di gestione, e di esecuzione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese e quelli inclusi nel PNRR, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della transizione ecologica, dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché acquisito il parere dell'ANAC, che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, è definita una apposita disciplina transitoria, temporalmente definita, finalizzata a coordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 medesimo decreto con le disposizioni di cui alla Parte Secondo Titolo III e IV del presente decreto, con le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;
6) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51 introducendo un comma 1-bis nell'articolo 1 del decreto-legge 76/2020 del seguente tenore: «1.bis Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate linee guida dell'ANAC finalizzate ad assicurare efficacia e correttezza delle procedure da adottare in caso di affidamento diretto e in caso di ricorso alla procedura negoziata, specificando i criteri utilizzabili per selezionare, tra gli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura, quelli da invitare a presentare offerte o a negoziare.»;
7) modifichino le Commissioni di merito la lettera a) del comma 1 dell'articolo 51, al fine di rivedere in senso maggiormente restrittivo le previsioni in essa contenuta in ordine all'estensione delle modalità di affidamento semplificate per i contratti pubblici sotto la soglia comunitaria;
8) modifichino le Commissioni di merito la lettera c) del comma 1 dell'articolo 51, al fine di prevedere che ai fini della informativa liberatoria provvisoria in materia di verifiche antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 concorrano anche i controlli da parte delle prefetture competenti, precisando altresì che, nell'ambito delle ulteriori banche dati disponibili, si ricorre in particolare al sistema informativo interforze CED-SDI e che l'interrogazione delle suddette banche dati è demandata al gruppo interforze;
9) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51 introducendo una prescrizione che consenta di abrogare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 76/2020;
10) modifichino le Commissioni di merito introducendo un articolo 51-bis (Disposizioni in materia di offerte anormalmente basse) del seguente tenore: «1. I commi da 2 a 3-bis dell'articolo 97 del decreto legislativo 50/2016 sono sostituiti dal seguente: 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto Pag. 65medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un ((coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.»;
11) modifichino le Commissioni di merito il numero 1.2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 52, al fine di escludere tra le disposizioni del codice dei contratti pubblici oggetto di sospensione il comma 4 dell'articolo 37, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, impedendo in tal modo che i comuni non capoluogo di provincia agiscano in piena autonomia nell'aggiudicazione di qualsiasi tipo di appalto;
12) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 53, aggiungendo dopo il comma 5, un comma 5-bis del seguente tenore: «5-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati all'interno del link ‘bandi gare e contratti’ inserito nell'Amministrazione Trasparente seguendo il seguente ordine:
inseriscono un link denominato ‘affidamenti diretti’ all'interno del quale inseriscono le determine degli affidamenti diretti assegnati anno per anno;
inseriscono un link denominato ‘procedure negoziate’ all'interno del quale inseriscono tutti gli atti relativi alle procedure negoziate realizzate;
inseriscono un link denominato ‘procedure ad evidenza pubblica’ all'interno del quale inseriscono tutti gli atti relativi alle procedure realizzate;
inseriscono un link denominato ‘esecuzione dei contratti’ all'interno del quale inseriscono i dati relativi alle esecuzione contrattuali.
I dati devono essere inseriti ed organizzati separando le singole procedure e gli atti relativi ai singoli contratti in modo da garantirne facilmente la ricerca. Nel sito deve esserci anche un metodo di ricerca per parola chiave.
La mancata pubblicazione dei dati comporta responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento. L'eventuale mancata pubblicazione dei dati rilevata comporta la segnalazione al Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza dell'amministrazione competente che determina i provvedimenti da assumere e segnala ad Anac i fatti accaduti ed i provvedimenti assunti.”»;
13) modifichino le Commissioni di merito il comma 8 dell'articolo 7 al fine di precisare che restano ferme le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione;
14) modifichino le Commissioni di merito il comma 3 dell'articolo 48 al fine di precisare che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata ivi prevista attraverso il ricorso a piattaforme Pag. 66telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
15) modifichino le Commissioni di merito il comma 2 dell'articolo 49, al fine di sostituire il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, specificando che «al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84» e introducendo l'obbligo per la stazione appaltante di verificare tale dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
16) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 53, comma 5, lettera d), numero 4, ultimo periodo, al fine di sopprimere i riferimenti in esso contenuti all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e ai requisiti generali, prevedendo di conseguenza che in sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai soli requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante;
17) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51, comma 1, prevedendo la soppressione della lettera h);
18) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51, comma 1 al fine precisare meglio i contorni della responsabilità per dolo regolata dall'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, specificando che nell'ambito di essa ricadono anche le fattispecie in cui il danno erariale non è propriamente voluto ma se ne accetta il rischio di verificazione.
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità (C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini).
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO COME TESTO BASE
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
ART. 1
(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale).
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 17, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26».
b) all'articolo 26, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo»;
c) all'articolo 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto».
ART. 2
(Modifiche all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella I di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis – La pena è della reclusione da 3 a 12 anni e della multa da euro 20.000 a 250.000 euro se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni Pag. 68indicate nella tabella II di cui all'articolo 14.»
d) al comma 3 le parole «Le stesse pene» sono sostituite con le seguenti «Le pene previste dal comma 2 e dal comma 2-bis»;
e) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano le sostanze di cui alla Tabella II, si applica la pena della reclusione da 2 a 10 anni.»;
f) i commi 5 e 5-bis sono soppressi;
g) il comma 5-ter è soppresso;
h) il comma 7 è sostituito con il seguente: «7. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti.»;
i) al comma 7-bis, le parole: «,fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,» sono soppresse.
ART. 3
(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«Art. 73-bis. – (Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500,00 nei casi di cui comma 4 dell'articolo precedente.
2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'identificazione o la cattura dei concorrenti.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, Pag. 69 il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione; il ricorso non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di minore età o ricorra la circostanza di cui al n. 11-ter dell'articolo 61 del codice penale».
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono soppresse.
ART. 4
(Modifiche all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «non inferiore a dieci» sono sostituite con le seguenti: «da 10 a 15»;
b) al comma 7, dopo la parola «o» sono aggiunte le seguenti: «per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovvero».
ART. 5
(Illeciti amministrativi)
1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
b) il comma 1-bis è soppresso.