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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 187

ALLEGATO 1

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo» (JOIN(2021)2 final)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

          esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo»;

          apprezzato che la nuova Agenda intenda rilanciare una più stretta cooperazione con i paesi della sponda sud del Mediterraneo attraverso una revisione strategica dell'approccio europeo alla regione, la cui opportunità è stata segnalata anche nel documento presentato dal Governo italiano nel mese di settembre 2020;

          considerato che:

          le priorità della nuova Agenda si incentrano su cinque settori d'intervento, per ciascuno dei quali la Comunicazione prevede una serie di azioni;

          oltre agli interventi che si confermano come punti cardine della politica europea, quali quelli concernenti lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali, rivestono un carattere innovativo quelli concernenti la transizione digitale, la transizione verde, l'energia e l'ambiente, che possono integrare i modelli di cooperazione finora seguiti con una collaborazione di nuovo tipo in linea con le priorità delineate nella strategia di crescita e di ripresa dell'Unione europea;

          tali interventi possono costituire nuove occasioni di cooperazione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e nuove opportunità di investimento e di sviluppo per tutta l'area della regione mediterranea, anche tenuto conto dell'impatto della crisi pandemica su tali Paesi che sta provocando pesanti conseguenze;

          la Comunicazione è accompagnata da un piano economico e di investimento (Economic and Investment Plan) per stimolare la ripresa socioeconomica a lungo termine nel vicinato meridionale;

          il nuovo approccio ha una rilevanza strategica sotto il profilo della sicurezza ed economico, oltre che per la gestione dei flussi migratori;

          la Commissione propone di destinare fino a 7 miliardi di euro nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione (NDICI), che potrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati nel vicinato meridionale;

          il Consiglio dell'UE ha approvato, il 16 aprile 2021, delle conclusioni su un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo;

          rilevato che:

          la stabilizzazione politica e socioeconomica dell'area riveste un ruolo cruciale per tutta l'Unione europea e per l'Italia in particolare;

          desta preoccupazione l'evoluzione dei recenti avvenimenti in Tunisia, che rischia di aggravare la situazione di crisi economica e sanitaria del Paese aggiungendo un quadro di instabilità politica;

          sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale Pag. 188 della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

              a) la necessità che il nuovo impulso alla politica dell'Unione europea nei confronti del partenariato meridionale rafforzi e intensifichi le iniziative e le azioni nella direzione di una stabilizzazione politica e socioeconomica della regione, ai fini di una risoluzione dei conflitti e delle crisi economiche, sociali, e politiche che interessano molti Paesi dell'area;

              b) l'esigenza di sostenere la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri e i partner del vicinato meridionale al fine di rafforzare le capacità di risposta dei sistemi sanitari e migliorare l'accesso ai vaccini, nel contesto della lotta contro la pandemia di COVID-19;

              c) l'importanza di assicurare la coerenza tra l'azione dell'UE nei confronti dei partner dell'Africa settentrionale e quella nei confronti del resto del continente africano, anche tenuto conto della prospettiva dell'UE di definire una nuova strategia globale con l'Africa, delineata nella Comunicazione della Commissione europea del 9 marzo 2020, e di realizzare una maggiore integrazione economica a livello regionale e continentale, nonché una cooperazione più strutturata;

              d) l'utilità di monitorare periodicamente i risultati conseguiti nell'ambito del piano economico e di investimento, anche al fine di valutare il potenziale di attivazione degli investimenti pubblici e privati dei progetti ivi previsti.

Pag. 189

ALLEGATO 2

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

          esaminato il disegno di legge, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR;

          rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Senato – che hanno, tra l'altro, trasposto nel corpo del decreto-legge le disposizioni del decreto-legge n. 92 del 23 giugno 2021, contestualmente abrogato – il provvedimento si compone di 39 articoli e sei allegati;

          rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 3, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, i compiti di: assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR; verificare eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;

          considerato che il reclutamento di personale per gli incarichi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 2021/241, e che il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR presentato dall'Italia e successivamente, il 13 luglio 2021, il Piano è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;

          rilevato che gli articoli da 11 a 17 stabiliscono interventi coordinati finalizzati a dare attuazione alle misure di rafforzamento dell'Amministrazione della Giustizia, previste dal PNRR;

          considerato che numerose modifiche apportate dal Senato sono volte a rafforzare altri comparti della pubblica amministrazione, al fine del loro efficace concorso alla realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR e che in tale ambito è auspicabile un ulteriore rafforzamento delle azioni di sostegno agli enti territoriali, con particolare riferimento al reclutamento di personale tecnico funzionale all'attuazione degli investimenti del PNRR;

          rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

      esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 190

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 267).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

          esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

          rilevato che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), che reca, al comma 1, i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156;

          considerato che lo schema di decreto intende recepire nell'ordinamento interno la citata direttiva (UE) 2019/1160 prevedendo modifiche in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo volte a rimuovere gli ostacoli normativi che ne limitano l'operatività tra i diversi Stati dell'Unione europea, nonché adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 adottato al fine di ottenere un maggiore livello di armonizzazione a livello europeo sulla disciplina che regola la distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento;

          considerato altresì che i citati atti legislativi europei s'inseriscono nel quadro della revisione intermedia del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali dell'Unione europea, mirante a ridurre la frammentazione del mercato interno dei capitali, con la finalità di rendere più agevole la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, assicurando allo stesso tempo un livello elevato di tutela degli investitori;

          rilevata l'esigenza di una tempestiva definitiva approvazione dello schema di decreto in ragione dell'avvenuta scadenza del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, fissato al 2 agosto 2021, e della piena applicazione del regolamento (UE) 2019/1156, decorrente dalla medesima data,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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