Scarica il PDF
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2021
675.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 135

ALLEGATO 1

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 (Atto n. 302).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VI Commissione Finanze,

          esaminato lo Schema di Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021;

          ricordato che la richiamata Convenzione – rispetto alla quale annualmente viene stipulato l'Atto aggiuntivo in esame – individua i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

          rammentato inoltre che i contenuti dell'Atto in esame sono stati definiti in coerenza con le previsioni del Documento di economia e finanza 2021 e con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023, adottato il 15 luglio 2021, nonché tenendo conto delle disposizioni introdotte dai provvedimenti legislativi in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di sospensione dei versamenti e delle attività di notifica derivanti da nuove cartelle di pagamento e di differimento dei termini di notifica delle cartelle medesime;

          rilevato altresì che l'Atto aggiuntivo sottolinei come anche per l'esercizio 2021 rilevino gli istituti della definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-ter e definizione agevolata delle risorse proprie UE (decreto-legge n. 119 del 2018), del saldo e stralcio (legge n. 145 del 2018) e di annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

          sottolineati infine i contenuti della Risoluzione n. 8-00137 approvata il 12 ottobre 2021 dalla Commissione Finanze, in esito all'esame della Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi (Doc. XXVII, n. 25),

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 136

ALLEGATO 2

5-06814 Martinciglio: Differimento al 1° gennaio 2022 dell'esecutività delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento riferiti al periodo della pandemia.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere «le ragioni per cui il Governo non ha deciso di prorogare la sospensione delle notifiche della cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento riferiti al periodo emergenziale della pandemia e se alla luce dell'attuale situazione economica e finanziaria del nostro paese non si ritenga opportuno prevedere un intervento normativo ad hoc volto a differire al 1° gennaio 2022 le attività di notifica e di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione».
      Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
      È in corso di valutazione da parte del Governo l'inserimento in uno dei prossimi provvedimenti normativi di un pacchetto di norme che, in considerazione degli effetti economici dell'emergenza da Covid-19, intervengano, tra l'altro, sui termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021, la rimodulazione dei termini per pagare, le rate della «rottamazione-ter» e del «saldo e stralcio» e l'estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell'inizio della sospensione COVID-19.

Pag. 137

ALLEGATO 3

5-06815 Ungaro: Dati relativi ai lavoratori che hanno trasferito in Italia la residenza fiscale usufruendo dei relativi sgravi.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Decreto Crescita) che hanno riconosciuto ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 2020 e in possesso di specifici requisiti un incentivo fiscale costituito dall'abbattimento della base imponibile ai fini Irpef del 70 per cento, che sale al 90 per cento laddove la residenza venga trasferita in una regione del Mezzogiorno.
      Successivamente, la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, (legge di Bilancio 2021) ha consentito anche ai soggetti rientrati in Italia prima del 2020 – e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolato – di prorogarne l'efficacia per ulteriori cinque periodi d'imposta.
      Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se siano disponibili i dati relativi al numero di lavoratori che abbiano trasferito in Italia la residenza fiscale e abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dal citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 34/2019 nel 2020 fornendo ove possibile ulteriori dati quali la nazionalità, l'età, la distribuzione geografica, il genere e il reddito percepito nel 2020.
      Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
      Giova anzitutto ricordare che, con riferimento ai lavoratori dipendenti, il regime agevolativo in esame è applicato in via ordinaria direttamente dal datore di lavoro, il quale applica le ritenute sull'imponibile ridotto ai sensi della normativa sopra richiamata. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne nella dichiarazione dei redditi secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione.
      I lavoratori autonomi, invece, possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, in sede di applicazione della ritenuta d'acconto operata dal committente sui compensi percepiti.
      Ciò premesso, è opportuno richiamare la progressiva evoluzione normativa che ha caratterizzato le agevolazioni fiscali per stimolare il c.d. «rientro dei cervelli».
      A partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei «neo-residenti», a beneficio di persone fisiche che si trasferivano in Italia. L'agevolazione prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero e è calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione.
      Tutti i redditi prodotti in Italia vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni e concorrono alla formazione del reddito complessivo. Dalle dichiarazioni per il 2019 risultano 363 soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione; l'imposta risultante dai modelli F24 è pari a 35 milioni di euro. Hanno aderito all'agevolazione 271 soggetti come contribuenti principali e 92 soggetti come familiari. Il 47 per cento di tali soggetti ha prodotto in Italia un reddito complessivo pari a 122 milioni di euro rappresentato prevalentemente da reddito da lavoro dipendente (che rappresenta l'85 per cento del totale).
      Per l'anno d'imposta 2019 la normativa sul c.d. «rientro dei cervelli» prevedeva una tassazione agevolata per le persone fisiche che trasferivano la residenza in Italia allo scopo di svolgervi un'attività di lavoro.
      Potevano fruire dell'agevolazione sia «docenti e ricercatori» (il beneficio consentiva Pag. 138di tassare solo il 10 per cento dei redditi) e sia gli «impatriati», per i quali sono state introdotte modifiche normative nel periodo considerato: i soggetti che avevano trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019, potevano fruire di una tassazione agevolata sui redditi del 30 per cento (nel 2018 era del 50 per cento). L'imponibilità era ridotta al 10 per cento per i soggetti che si trasferivano nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
      Per quanto riguarda il regime «dei docenti e ricercatori», i beneficiari sono stati oltre 1.700 e i redditi medi lordi agevolati sono stati di 85.075 euro.
      Il regime degli «impatriati» ha invece interessato oltre 11.200 soggetti (1,6 volte i soggetti del 2018) e i redditi medi lordi agevolati sono stati di 108.340 euro (oltre 5 volte il valore del reddito medio nazionale da lavoro dipendente).
      Le condizioni agevolative particolarmente favorevoli per chi si è trasferito dal 30 aprile 2019 hanno contribuito a un incremento dei soggetti aderenti al regime. In particolare 520 soggetti (con un reddito lordo medio di 81.899 euro) hanno usufruito di un'imponibilità che è scesa dal 50 per cento al 30 per cento, mentre 103 soggetti (con un reddito lordo medio di 170.011 euro) hanno usufruito di un'imponibilità ulteriormente ridotta al 10 per cento nel caso di trasferimento nelle regioni meridionali.
      Nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti l'imponibilità è del 50 per cento (si tratta di 87 soggetti per un ammontare lordo medio di 83.997 euro).
      Dal 2019 è stata, inoltre, introdotta la tassazione sostitutiva del 7 per cento rivolta ai titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti; la tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti. Dalle dichiarazioni risultano 48 soggetti che dichiarano reddito da pensione estera per un importo di 992 mila euro (20.600 euro in media) e altri redditi di fonte estera per un ammontare di 1,8 milioni di euro. L'imposta sostitutiva dichiarata è di circa 127 mila euro.
      Infine, occorre evidenziare che, per l'anno d'imposta 2020, ad oggi, sono disponibili solo dati parziali in quanto la campagna dichiarativa relativa all'anno 2020 non si è ancora conclusa (il modello Redditi persone fisiche, infatti, può essere presentato fino al 30 novembre). Per i modelli 730/2021, invece, il termine di presentazione è scaduto il 30 settembre 2021.
      Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate fornisce, di seguito, i dati riportati nelle Certificazioni Uniche 2021 e nei modelli 730/2021:

          1) Esenzione ai fini Irpef pari al 70 per cento:

              a. Soggetti che hanno fruito dell'agevolazione: 4.831 (di cui 4.196 direttamente nella Certificazione Unica e 635 nella dichiarazione dei redditi – mod. 730);

              b. Reddito esente (pari al 70 per cento) = 239.074.436 (di cui 225.250.644 tramite CU e 13.823.792 tramite modello 730);

          2) Esenzione ai fini Irpef pari al 90 per cento (soggetti che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo. Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia):

              a. Soggetti che hanno fruito dell'agevolazione: 486 (di cui 413 direttamente nella Certificazione Unica e 73 nella dichiarazione dei redditi – mod. 730);

              b. Reddito esente (pari al 90 per cento) = 18.967.260 (di cui 18.579.638 tramite CU e 387.622 tramite modello 730).

Pag. 139

ALLEGATO 4

5-06816 Fragomeli: Chiarimenti sul nuovo piano industriale del Gruppo Bnl-Bnp Paribas.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Il sistema bancario, come noto, ha registrato, ormai da oltre un decennio, problemi di competitività dovuti alle crisi susseguitesi a partire dagli anni 2007-2008 in poi, a politiche monetarie espansive e tassi d'interesse bassi, a modelli di business rivelatasi, per alcuni aspetti, non efficienti e all'ingresso nei classici settori di operatività delle banche (pagamenti, credito, ecc.) di nuovi operatori che sfruttano i vantaggi accordati da un framework normativo maggiormente concorrenziale e dall'applicazione delle nuove tecnologie (cd. Fintech) per proporre alla clientela servizi più innovativi a costi minori.
      In ragione di tali fattori, nel sistema bancario è in corso un'opera di razionalizzazione nei settori meno remunerativi che sta comportando scelte industriali indirizzate ad alleggerire la struttura operativa a vantaggio di soluzioni maggiormente flessibili o investimenti nelle nuove tecnologie.
      La competitività del sistema bancario costituisce, infatti, un fattore essenziale per la stabilità dello stesso, per il mantenimento della capacità nel lungo periodo di sostenere l'economia tramite l'erogazione di credito e, da ultimo, per la competitività del sistema Paese.
      I conseguenti costi anche in termini occupazionali, tuttavia, sono stati gestiti dalle banche italiane e dai sindacati di settore con strumenti interni alla banca o al sistema bancario (come il «fondo di solidarietà del credito»).
      Ciò premesso, si rappresenta che le operazioni alle quali si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo hanno natura puramente industriale e rientrano nell'autonomia imprenditoriale del Gruppo BNL-Paribas. Ad oggi comunque non risultano conseguenze negative per la stabilità del sistema finanziario.
      La Banca d'Italia, altresì, sentita in ragione della propria competenza in materia, ha confermato che la strategia di BNL per il 2022-2025 si inserisce in un complesso contesto macroeconomico, reso incerto anche dalla pandemia. La banca in questione ha impostato un percorso di rinnovamento che riguarda processi organizzativi e iniziative imprenditoriali finalizzate, tra l'altro, a incrementare l'efficienza operativa, come le esternalizzazioni, che comportano un trasferimento ad altri soggetti di rami di azienda unitamente al relativo organico.
      Il ricorso alle esternalizzazioni – pur presentando degli elementi di complessità – rappresenta una strategia molto comune per rendere più efficiente la struttura dei costi e allo stesso tempo concentrare le competenze presso operatori in grado di garantire elevati livelli di servizio e mantenere i livelli occupazionali complessivi.

Pag. 140

ALLEGATO 5

5-06817 Centemero: Chiarimenti sull'offerta pubblica di acquisto di Generali assicurazioni volta all'acquisizione di Cattolica assicurazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Si ripercorre, preliminarmente, il contesto che ha portato all'operazione in esame. L'Autorità del settore, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), era intervenuta nel 2020 su Cattolica, imponendo un aumento di capitale molto significativo (in rapporto alla capitalizzazione della compagnia) di 500 milioni di euro.
      Generali è quindi entrata operativamente nel gruppo Cattolica nell'ottobre 2020, in seguito ad un aumento di capitale riservato da 300 milioni di euro, con un prezzo per azione stabilito nella misura di 5,5 euro. Subito dopo la trasformazione di Cattolica in SPA, a fine maggio 2021, Generali ha annunciato un'Opa totalitaria, a 6,75 euro per azione, per un esborso di 1,176 miliardi di euro.
      Si tratta quindi di un'operazione di mercato, che è stata sottoposta ai previsti controlli e procedimenti autorizzatori di spettanza delle Autorità di vigilanza (la Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB e IVASS) previsti dalla normativa di rango interno e sovranazionale, necessari ai fini del perfezionamento dell'operazione, volti a verificare la sana e prudente gestione, anche in prospettiva, dei soggetti coinvolti nonché il pieno rispetto delle regole di correttezza, di trasparenza, strumentali ad assicurare la piena tutela degli investitori.
      Nello specifico:

          la CONSOB, ha approvato il documento di offerta lo scorso 22 settembre 2021;

          il 17 settembre era già stata ottenuta anche l'autorizzazione preventiva di IVASS all'acquisizione di una partecipazione di controllo;

          infine, Generali ha ricevuto anche l'autorizzazione preventiva da parte della Commissariat aux Assurances, l'Autorità francese di settore, all'acquisizione del controllo indiretto di CATTRe S.A. e l'autorizzazione preventiva da parte della Central Bank of Ireland all'acquisto del controllo indiretto di Vera Financial Dac. Le due società rientrano infatti nel perimetro di Cattolica;

          il 28 settembre, lo stesso Consiglio di Amministrazione (CdA) di Cattolica Assicurazioni, assistito da esperti della materia, ha giudicato congruo il prezzo dell'Opa di Generali sulle azioni della compagnia, valutate 6,75 euro l'una.

      Al fine di corrispondere compiutamente alle richieste degli onorevoli interroganti, sono state interpellate anche le due citate autorità di vigilanza, e ciascuna, in ragione del proprio ambito di competenza, ha riferito quanto di seguito esposto.
      L'IVASS, avuto riguardo ai profili di vigilanza assicurativa, fa preliminarmente presente che le competenze dell'istituto sugli assetti partecipativi delle imprese di assicurazione sono disciplinate dall'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
      La norma prevede che l'IVASS autorizzi preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni qualificate e di controllo, nelle imprese di assicurazione.
      Il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'IVASS, ai sensi del comma 5 del citato articolo, è la sussistenza delle condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione.
      A tal fine l'istituto è chiamato a valutare la qualità e la solidità finanziaria del potenziale acquirente nonché del progetto di acquisizione, avuto riguardo anche ai possibili Pag. 141 effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati.
      Nel caso specifico, come sopra accennato, l'istituto con provvedimento del 17 settembre 2021 (provvedimento n. 174522/21), ha autorizzato Generali ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Cattolica all'esito positivo dell'offerta pubblica di acquisto, avendo verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla richiamata normativa. Sul punto si evidenzia che Generali era stata già autorizzata, con provvedimento IVASS del 6 ottobre 2020, a detenere una partecipazione qualificata in Cattolica fino al 49,9 per cento (provvedimento n. 193577/20).
      Per quanto riguarda i profili afferenti alla vigilanza finanziaria, CONSOB ha riferito che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, approva i documenti relativi alle offerte pubbliche di acquisto e scambio qualora gli stessi siano idonei «a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta». L'approvazione dei citati documenti non comporta alcun giudizio della CONSOB sulla congruità del corrispettivo offerto, né sull'opportunità di aderire all'offerta.
      La CONSOB conferma che, trattandosi di un'offerta pubblica di acquisto volontaria, il corrispettivo offerto è stato liberamente determinato dall'offerente – Generali – sulla base delle proprie autonome valutazioni, le cui metodologie valutative sono illustrate nella Sezione E, Paragrafo E.1 del documento d'Offerta. Inoltre, come rappresentato nella Sezione E, Paragrafo E.1, del citato documento, il corrispettivo incorpora un premio pari al +15,3 per cento rispetto al prezzo ufficiale delle azioni rilevato alla chiusura del Mercato Telematico Azionario del 28 maggio 2021, ossia il giorno di borsa aperta precedente alla data di annuncio dell'Offerta (i.e., 31 maggio 2021), che era pari a euro 5,856.
      Il Consiglio di Amministrazione della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta, a norma dell'articolo 103, commi 3 e 3-bis, del Tuf e dell'articolo 39 del Regolamento CONSOB, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il «Regolamento Emittenti»), è tenuto a diffondere un comunicato «contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima [...]», e «sulla congruità del corrispettivo», indicando altresì se, nel giudizio dell'offerta, si sia avvalso di pareri di esperti indipendenti o di appositi documenti di valutazione, indicando le metodologie utilizzate e le risultanze di ogni criterio impiegato.
      Nel caso di specie, come prima accennato, in data 28 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di Cattolica ha approvato all'unanimità dei votanti (con una astensione) il comunicato redatto ai sensi delle sopracitate disposizioni ritenendo «congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di euro 6,75 per ciascuna azione ordinaria Cattolica portata in adesione all'Offerta». Ai fini della predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha altresì tenuto conto delle fairness opinion rilasciate rispettivamente da Citigroup Global Markets Europe AG e KPMG Corporate Finance, in qualità di advisor finanziari del medesimo Consiglio di Amministrazione. Il comunicato dell'Emittente, unitamente alle suddette fairness opinion, sono allegati in appendice al documento relativo all'Offerta approvato con delibera Consob n. 22006 del 22 settembre 2021.
      Quanto alla decisione dell'Emittente di portare in adesione all'Offerta le azioni proprie di titolarità di Cattolica, nel comunicato stampa diffuso in data 28 settembre 2021, l'Emittente ha rappresentato che essendo l'Offerente parte correlata di Cattolica «[il] Consiglio di Amministrazione [dell'Emittente] ha assunto la predetta deliberazione previo parere favorevole del Comitato parti correlate di Cattolica (il “Comitato”) reso in data odierna ai sensi dell'articolo 4.3.2 della procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata da Cattolica e dell'articolo 8 del Regolamento adottato con delibera Consob del 12 marzo 2010, n. 17221 (“Regolamento Parti Correlate”). Ai fini della valutazione della congruità, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo dell'Offerta, il Comitato ha esaminato la fairness opinion rilasciata da Lazard S.r.l. in qualità di esperto finanziario Pag. 142 indipendente selezionato dal Comitato».
      Il Documento Informativo riguardante l'adesione all'Offerta, predisposto ai sensi del citato Regolamento Parti Correlate – unitamente al parere del Comitato e alla fairness opinion di Lazard S.r.l. – è pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.cattolica.it/opa-generali), nonché presso la sede sociale e sul meccanismo di stoccaggio «eMarket-Storage».
      Con riferimento infine ai possibili effetti dell'OPA per i risparmiatori, si segnala che il par. 1.12 del Documento d'Offerta riporta i possibili scenari alternativi per i possessori delle azioni (adesione o mancata adesione all'offerta) in caso di perfezionamento o mancato perfezionamento della stessa. Tra tali scenari viene altresì ipotizzata la fusione.
      A fini di completezza si rappresenta infine che, sulla base dei dati disponibili alla data dell'11 ottobre 2021, sono state portate in adesione all'OPA complessive n. 27.102.168 azioni, corrispondenti al 15,549 per cento dei titoli oggetto dell'Offerta.

Pag. 143

ALLEGATO 6

5-06818 Sangregorio: Iniziative volte a calmierare l'aumento del costo del metano per autotrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fatte talune premesse circa l'aumento del costo del metano per autotrazione e del costo delle commissioni bancarie a carico dei titolari dei distributori, chiedono di conoscere quali iniziative si intenda adottate per fronteggiare i predetti rincari.
      Inoltre, tenuto conto che «mentre il gestore percepisce un compenso fissò al chilogrammo che non cambia al variare dei prezzi, aumenterà per lui il costo delle transazioni, poiché aumentando il prezzo del carburante, la transazione è ovviamente maggiore e maggiore è la relativa percentuale della commissione», gli Onorevoli chiedono di sapere se non si ritenga «di dover porre in essere tutte le iniziative di competenza necessarie ed urgenti sia per alleggerire il prelievo fiscale, sia per compensare – anche attraverso crediti di imposta o altri strumenti utili – le commissioni bancarie che i titolari dei distributori devono riconoscere agli istituti di credito per le transazioni digitali».
      Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti si rappresenta quanto segue.
      In merito all'alleggerimento del prelievo fiscale che colpisce il metano per autotrazione, deve preliminarmente osservarsi che il prezzo finale dei prodotti energetici costa di una componente fiscale costituita dall'accisa e dall'Iva cui si associa poi il costo industriale del prodotto stesso.
      Peraltro, nel caso specifico, il gas naturale (costituito da una miscela in cui il metano è una delle componenti) sconta ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, articolo 15, comma 1, una aliquota di accisa estremamente bassa pari ad euro 0,00331 al metro cubo.
      Il prezzo finale dei carburanti è comunque liberamente determinato dalle compagnie petrolifere e, in conseguenza, la «leva fiscale» non costituisce uno strumento determinante per la variazione del prezzo di vendita dei carburanti: ad una riduzione della componente tributaria non necessariamente corrisponde una riduzione di pari valore del prezzo finale del prodotto, come, d'altro canto, da un incremento della fiscalità non deriva un eguale aumento del prezzo finale.
      Tanto premesso, occorre rilevare che l'accisa è un'imposta armonizzata nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea e ciò sta a significare che la relativa disciplina trova fondamento in apposite direttive comunitarie che individuano i prodotti sui quali essa debba gravare e le relative modalità di applicazione, inclusi i livelli minimi, al di sotto dei quali non è possibile fissare le relative aliquote.
      Per quel che concerne la richiamata componente IVA incorporata al prezzo finale del prodotto, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 102 della direttiva 112/2006/CE, «Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento».
      A tal proposito si rileva che, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 105 del 15 febbraio 2021, «le forniture di gas metano necessarie ad alimentare gli impianti di cogenerazione in esame possano scontare l'IVA nella misura agevolata del 10 per cento …a nulla rilevando la circostanza che una parte di detta fornitura sia assoggettata ad accisa agevolata piuttosto che a quella ridotta».
      Giova poi ricordare che qualsiasi ipotesi in ordine ad una diminuzione delle aliquote di accisa sui carburanti, inclusa quella sul gas naturale per autotrazione, non può Pag. 144prescindere dalla valutazione delle minori entrate che ne deriverebbero.
      Infine, in merito alla possibilità di «compensare i distributori anche attraverso crediti di imposta o altri strumenti utili», si segnala che l'articolo 1, commi 924 e 925, della legge n. 205 del 2017, riconosce agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.

Pag. 145

ALLEGATO 7

5-06819 Giacometto: Iniziative per la revisione delle limitazioni all'uso del contante.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con riferimento alle disposizioni in materia di limiti all'uso del contante, premesso il doveroso rispetto dei requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro, come disciplinato dall'articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, viene in evidenza il considerando n. 19 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, relativo all'introduzione dell'euro, secondo cui «le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari». Inoltre, si fa presente che, con sentenza del 26 gennaio 2021, nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, la stessa Corte di giustizia europea ha rilevato che eventuali limitazioni al pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, laddove tali restrizioni siano giustificate dal perseguimento di finalità di interesse pubblico. Le finalità di pubblico interesse delle limitazioni all'uso del contante, previste dalla vigente normativa nazionale, si rivengono, in particolare, nel contrasto del riciclaggio di proventi di attività criminose e nel contrasto dell'evasione fiscale e sarebbero quindi idonee a giustificare i previsti limiti all'uso del contante, come si evince anche dal documento nazionale sull'analisi dei rischi di riciclaggio e terrorismo, pubblicato nel 2015 e aggiornato nel 2019, come richiesto dalla IV direttiva anti money laundering directive (AMLD). Inoltre, anche l'analisi sovranazionale della Commissione europea evidenzia i rischi legati all'uso del contante. Tra l'altro, si segnala che altri Stati membri – Francia, Grecia e Spagna per citarne alcuni – hanno introdotto limiti all'uso del contante anche più stringenti di quelli previsti in Italia, tenuto conto del rischio di riciclaggio e del livello dell'economia sommersa.
      In questo contesto normativo, la Commissione europea ha recentemente presentato la proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che si inserisce nell'ambito di un più ampio pacchetto di proposte legislative in materia antiriciclaggio. Tale proposta prevede il divieto per i soggetti che commerciano beni o servizi di accettare pagamenti in contanti superiori a 10.000 euro per un unico acquisto, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare massimali inferiori. Inoltre, si prevede che i limiti inferiori alla suddetta soglia già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi.
      Con riferimento al punto relativo alle comunicazioni oggettive delle operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi nel mese, disciplinate con Provvedimento UIF del 28 marzo 2019, si rileva preliminarmente che le comunicazioni oggettive di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007 sono distinte dalle segnalazioni di operazioni sospette disciplinate dall'art. 35 del medesimo decreto, proprio in quanto prescindono dall'individuazione di elementi di sospetto in ordine a fatti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o comunque ad attività criminose. A ciò si aggiunga come, l'articolo 4 del sopra citato provvedimento della UIF stabilisca, altresì, che la comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'articolo 35 del decreto Pag. 146legislativo n. 231 del 2007 quando l'operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
      Ciò posto, ai sensi del richiamato Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, sono comunicate all'Unità le operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi nel mese, realizzate con transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e tali comunicazioni non implicano per ciò stesso l'esistenza di alcun sospetto nei confronti del soggetto cui l'operatività è riferita né introducono limiti all'utilizzo del contante ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
      Le comunicazioni oggettive sono utilizzate esclusivamente «per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»; dati aggregati sulle operazioni in contanti rivenienti dalle predette comunicazioni sono pubblicati, inoltre, nel Rapporto Annuale della UIF.
      Tanto premesso, si ribadisce come le iniziative normative di limitazione dell'uso del contante rispondano a finalità di pubblico interesse e si precisa come il richiamato Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019 sia riferito alle cd. comunicazioni oggettive che non implicano per ciò stesso l'esistenza di alcun sospetto nei confronti del soggetto cui si riferiscono, né introducono limiti all'utilizzo del contante ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Pag. 147

ALLEGATO 8

5-06820 Pastorino: Iniziative per l'esenzione IVA delle prestazioni professionali rese dagli osteopati.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa preliminarmente presente che il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131, recepisce l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, individuandone la figura e il profilo, gli ambiti di attività, la competenza e il contesto operativo, rinviando a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni, la disciplina dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.
      Secondo l'interrogante, l'attuale mancanza del predetto accordo, non consente di risolvere l'annoso problema relativo all'esenzione dall'IVA delle prestazioni rese dagli osteopati, i quali ad oggi si trovano in posizione di svantaggio rispetto ai loro colleghi europei, che già godono dell'agevolazione.
      L'Onorevole richiama a tal riguardo la più recente giurisprudenza europea e nazionale, che ha espresso un orientamento favorevole all'esenzione dall'imposta per gli osteopati, precisando che le prestazioni rese dagli stessi siano di natura sanitaria, l'attività svolta sia qualitativamente sufficiente a offrire cura alla persona e il professionista sia dotato di adeguata formazione somministrata da istituti autorizzati dallo Stato.
      Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere «se si intendano adottare iniziative volte a prevedere l'esenzione IVA per le prestazioni rese da osteopati in possesso di specifici e documentati requisiti formativi la cui erogazione sia stata debitamente autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca o da altri enti pedagogici nazionali o europei a ciò abilitati dalle autorità competenti, dando adeguato riconoscimento in campo fiscale, sociale ed economico ai professionisti italiani, allineando il loro inquadramento, attualmente discriminatorio, a quello dei colleghi osteopati europei e assicurando conseguente agevolazione per il paziente».
      Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti si rappresenta quanto segue.
      L'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE prevede l'esenzione dall'IVA per «le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato».
      Tale articolo, pertanto, nell'introdurre un'esenzione obbligatoria per le menzionate prestazione mediche attribuisce agli Stati membri una discrezionalità di natura tecnica con riguardo all'identificazione delle professioni mediche e paramediche.
      La Corte di giustizia dell'Unione europea aveva individuato dei vincoli a tale discrezionalità già a partire dalla sentenza del 27 aprile 2006 nelle cause riunite C-443/04 e C-444/04, Solleveld e altri, sentenza con cui in particolare è stato precisato che «gli Stati membri debbono, nell'esercizio di tale potere discrezionale, rispettare l'obiettivo perseguito dalla detta disposizione, consistente nel garantire che l'esenzione si applichi unicamente a prestazioni fornite da persone in possesso delle qualificazioni professionali richieste, nonché il principio di neutralità fiscale».
      La sentenza aveva, inoltre, precisato che una normativa nazionale che esclude determinate professioni dalla definizione delle professioni paramediche contrasta con l'obiettivo ed il principio suddetti soltanto nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – i trattamenti possano Pag. 148essere considerati come di qualità equivalente ad altri esentati tenuto conto delle qualificazioni professionali dei soggetti che esercitano tali trattamenti.
      In coerenza con la direttiva comunitaria, l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
      Con la sentenza della Corte di giustizia europea C-597/2017 – richiamata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 21108 del 2020 – è stato precisato che «anche se spetta agli Stati membri verificare che i prestatori di cure mediche interessati possiedano le qualifiche professionali a tal fine necessarie ... tale obbligo non implica necessariamente che detti prestatori esercitino una professione disciplinata dalla normativa dello Stato membro interessato, in quanto possono essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali, in funzione dell'organizzazione delle professioni mediche e paramediche in tale Stato membro». Ciò in quanto «gli Stati membri devono rispettare il principio di neutralità fiscale, il quale osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell'IVA». I giudici europei sottolineano, inoltre, come «l'ambito regolamentare dello Stato membro interessato costituisce solo un elemento tra gli altri da prendere in considerazione per stabilire se un soggetto passivo possieda, le qualifiche professionali necessarie affinché gli si possa applicare tale esenzione ... con il risultato che l'appartenenza di coloro che esercitano cure mediche ad una professione regolamentata non può costituire un presupposto che gli Stati membri devono necessariamente prevedere a tale scopo».
      Con la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stanti i principi unionali fissati dalla direttiva IVA e dai giudici della Corte di giustizia europea, è stata demandata al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la predisposizione di un decreto attuativo ad hoc per l'individuazione di quelle prestazioni che beneficiano dell'esenzione dall'imposta.
      Presupposto per l'esenzione ai fini IVA in Italia non è quindi che la prestazione sia necessariamente regolamentata, ma anche solo che la stessa sia individuata da apposito decreto ministeriale avente la finalità di intercettare quelle prestazioni sanitarie rese da soggetti che abbiano conseguito almeno specifici titoli abilitanti riconosciuti (si veda, da ultimo, il decreto ministeriale 12 maggio 2002).
      Ciò precisato, atteso che non risulta ancora essere stato perfezionato l'iter normativo volto a istituire la professione sanitaria dell'osteopata, con conseguente possibilità di estendere l'esenzione dall'IVA ai professionisti interessati, l'agevolazione si deve ritenere applicabile, in osservanza alle previsioni unionali contenute nella direttiva 2006/112/CE, esclusivamente nei limiti sopra illustrati.
      Pertanto, dal momento che lo Stato non ha previsto criteri che consentano di individuare un livello qualitativo minimo delle prestazioni di cura da fornire, né un piano formativo adeguato per la loro rilevanza professionale, anche al fine di garantire «efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali», le prestazioni rese da osteopati allo stato non possono essere esenti da IVA.

Pag. 149

ALLEGATO 9

5-06821 Baratto: Malfunzionamento del sistema informatico relativo al processo tributario telematico.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, evidenziano che, da diverse settimane risulta bloccato il sistema del processo telematico tributario, come segnalato da diversi studi professionali, consulenti e tecnici e, pertanto, chiedono di sapere quali siano le cause che hanno determinato, sul sito del MEF, l'interruzione di tale innovazione digitale.
      Al riguardo, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base degli elementi fatti pervenire dal partner tecnologico Sogei S.p.a., gestore del sistema informativo della giustizia tributaria, riferiscono quanto segue.
      A causa di un problema avvenuto sul sistema documentale a supporto del processo tributario telematico (PTT), si sono riscontrati disservizi nel deposito dei ricorsi a partire dalle ore 13,50 del 9 ottobre 2021.
      Il problema è stato risolto, e sono in corso le verifiche di buon funzionamento del sistema al fine di procedere con la riapertura nella prima mattina del 13 ottobre.
      Il Dipartimento delle finanze pubblicherà sul portale della Giustizia tributaria l'avviso relativo all'esatto periodo di mancato funzionamento del servizio di deposito, al fine di consentire agli interessati di ottenere la remissione nei termini di decadenza medio tempore spirati.
      Si rappresenta, infine, che prima del 9 ottobre non risultano disservizi, ma solo una chiusura programmata per manutenzione sistemi nella giornata del 3 ottobre 2021.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il taso BACK del browser