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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO
Pag. 20

ALLEGATO

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

      Sopprimerlo.
*1.6. Parisse, Bologna.
*1.13. Lupi.
*1.17. Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.
*1.31. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

      Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 580 del codice penale)

      1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l'autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso. Non si applicano le disposizioni del secondo comma».

Art. 1-bis.
(Idratazione e alimentazione)

      1. Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è sostituito dai seguenti: «Ai fini della presente legge, l'idratazione e l'alimentazione, anche se garantite attraverso ausili tecnici, non sono considerati trattamenti sanitari. La somministrazione di sostanze nutritive, in qualsiasi modalità, deve comunque seguire i criteri dell'appropriatezza medica».

Art. 1-ter.
(Obiezione di coscienza)

      1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti: «Il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie hanno facoltà di presentare dichiarazione di obiezione di coscienza in relazione all'attuazione della presente legge qualora la sottoposizione o la rinuncia ai trattamenti sanitari ovvero il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 contrastino con la deontologia professionale e con le buone pratiche socio-assistenziali. La dichiarazione è presentata in forma scritta al dirigente della struttura sanitaria nella quale il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie prestano servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero dall'immissione in servizio del dichiarante, ha efficacia dal giorno stesso della presentazione e non può in alcun modo pregiudicare l'esercizio della professione. La dichiarazione può essere revocata con le medesime modalità previste dal presente comma e la revoca ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data di presentazione»;

          b) al comma 5 dell'articolo 4, dopo le parole: «in tutto o in parte, dal medico Pag. 21stesso» sono inserite le seguenti: «se questi non ha già presentato la dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 1, comma 6».

Art. 1-quater.
(Ambito di applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219)

      1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, le parole: «o privata» sono soppresse.

Art. 1-quinquies.
(Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita)

      1. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «A tal fine, è sempre garantita la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.»;

          b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

          «In presenza di sintomi refrattari ai trattamenti sanitari, accertati e monitorati dagli esperti in cure palliative che hanno preso in carico il paziente, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.».

Art. 1-sexies.
(Minori)

      1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, dopo le parole: «in modo consono» sono inserite le seguenti: «alla sua età e».

Art. 1-septies.
(Situazioni di emergenza)

      1. All'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «5-bis. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, che impediscono di attendere la pronuncia del giudice tutelare di cui al comma 5, il medico e i componenti dell'équipe sanitaria garantiscono i trattamenti e le cure necessari».

Art. 1-octies.
(Revoca delle dichiarazioni anticipate di trattamento)

      1. Al quinto periodo del comma 6 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, le parole: «, con l'assistenza di due testimoni» sono soppresse.

      Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.18. Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

      Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Finalità)

      1. La presente legge disciplina la facoltà di ogni persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere l'assistenza medica necessaria, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
      2. Allo stesso modo, definisce i doveri del personale sanitario preposto all'assistenza di queste persone, definendone il Pag. 22quadro di azione e regolandone gli obblighi. Stabilisce infine i vincoli delle amministrazioni e delle istituzioni interessate a garantire il corretto esercizio del diritto riconosciuto dalla presente legge.

Art. 1-bis.
(Definizioni)

      1. Al fine della presente legge si intende per:

          a) morte volontaria medicalmente assistita, l'atto posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che prescrive o fornisce, su richiesta della persona in possesso dei requisiti, ogni supporto sanitario necessario per consentirle di porre fine alla propria vita in modo volontario, consapevole ed autonomo;

          b) eutanasia, l'atto deliberato e posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che pone fine rapidamente e senza dolore alla vita di una persona in possesso dei requisiti e che ne abbia fatto richiesta in modo volontario, consapevole ed autonomo, con lo scopo di evitargli sofferenze che non possono essere alleviate e ritenute insostenibili.

Art. 1-ter.
(Presupposti e requisiti)

      1. I presupposti che la persona deve possedere per accedere alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita o alla procedura di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sono: la maggiore età, la cittadinanza o la residenza italiana da almeno un anno, la capacità di intendere e di volere, l'essere capace e cosciente al momento dell'attuazione della procedura e l'essere affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute dalla stessa persona intollerabili e che non possono essere alleviate.
      2. Tale persona deve altresì trovarsi in uno dei seguenti requisiti che devono essere certificati da un medico:

          a) essere affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta;

          b) essere portatrice di una condizione clinica irreversibile ed invalidante.

Art. 1-quater.
(Forma della richiesta)

      1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere formulata dalla persona sulla base di una decisione autonoma e consapevole della procedura da attuare. Tale procedura deve essere dettagliatamente illustrata dal medico e fornita alla persona per iscritto. La richiesta deve essere libera da condizionamenti esterni ed esplicita e può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile, datata e firmata in presenza di un testimone di maggiore età, che deve apporre la propria firma. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli permetta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà nonché il momento in cui viene effettuata.

Art. 1-quinquies.
(Modalità)

      1. La morte volontaria medicalmente assistita e l'eutanasia devono avvenire nel rispetto della dignità della persona ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.
      2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere presentata al medico di medicina Pag. 23generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia dello stesso paziente.
      3. Il medico che ha ricevuto la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia (medico richiedente) redige un rapporto sulle condizioni cliniche della persona e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra entro due giorni al Comitato di valutazione clinica e di garanzia territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica ad essa pertinente ed è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico della persona richiedente. Il medico che non ritiene sussistano le condizioni per le procedure di morte volontaria medicalmente assistita o eutanasia deve motivarlo per iscritto.
      4. Avverso tale diniego, la persona può presentare ricorso al Comitato di valutazione clinica e garanzia. Tale comitato entro il termine massimo di sette giorni, deve esprimere parere.
      5. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.
      6. Ove la valutazione sulla sussistenza dei requisiti sia favorevole, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, il Comitato di valutazione clinica e garanzia ne fornisce comunicazione al medico richiedente ed alla persona interessata.
      7. Ove la valutazione del comitato sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette entro due giorni, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla direzione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.
      8. Ove il Comitato di valutazione clinica e garanzia rilevi l'assenza di uno o più requisiti, la persona può ricorrere ad un magistrato, che dovrà esprimersi entro un termine massimo di quindici giorni.
      9. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico.
      10. Il medico presente all'atto del decesso che avviene a seguito della procedura di morte volontaria medicalmente assistita è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà e che permangano i presupposti ed i requisiti di cui all'articolo 3.
      11. Il medico che attua la procedura di eutanasia deve verificare la sussistenza della volontà della persona e la sua capacità di intendere e volere anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo.
      12. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita o per eutanasia è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

Art. 1-sexies.
(Comitati di valutazione clinica e garanzia)

      1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle decisioni a cui sono chiamati, con regolamento del Ministero della Salute, da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati di valutazione clinica e garanzia presso le Aziende Sanitarie Territoriali.
      2. Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti e costituiti da professionisti con competenze cliniche, giuridiche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per Pag. 24accedere alla morte volontaria medicalmente assistita o all'eutanasia.

Art. 1-septies.
(Obiezione di coscienza)

      1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia disciplinate dalla presente legge, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
      2. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera competente che dovrà catalogarla in un apposito registro.
      3. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.
      4. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare la procedura di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente.
      5. Le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale devono garantire le procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia ove ricorrano le condizioni previste. Le regioni ne controllano e garantiscono l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

Art. 1-octies.
(Esclusione di punibilità)

      1. Le disposizioni degli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
      2. Le disposizioni contenute nell'articolo 579 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato la procedura di eutanasia.
      3. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita o che abbia attuato la procedura di eutanasia prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero le seguenti condizioni:

          a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sia stata effettuata da persona maggiorenne, con cittadinanza o residenza italiana da almeno un anno, capace di intendere e di volere, capace e cosciente al momento della procedura e la cui volontà sia stata inequivocabilmente accertata;

          b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile ed invalidante;

          c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Art. 1-novies.
(Disposizioni finali)

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

          a) individua le risorse necessarie e le strutture del Servizio sanitario nazionale Pag. 25idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia;

          b) definisce i protocolli e le modalità di assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita e all'eutanasia;

          c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico e sociale alla persona malata e ai suoi familiari;

          d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia e di tutta la documentazione ad essa relativa.

      2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delle disposizioni di cui alla presente legge.

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.2. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità)

      1. La presente legge disciplina la facoltà di ogni persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere l'assistenza medica necessaria, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
      2. Allo stesso modo, definisce i doveri del personale sanitario preposto all'assistenza di queste persone, definendone il quadro di azione e regolandone gli obblighi. Stabilisce infine i vincoli delle amministrazioni e delle istituzioni interessate a garantire il corretto esercizio del diritto riconosciuto dalla presente legge.
1.1. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Al comma 1, sostituire le parole: la facoltà con le seguenti: la remota possibilità
1.12. Lupi.

      Al comma 1, sopprimere le parole: della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta
*1.20. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.
*1.25. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole da: affetta da una patologia fino a: alla propria vita con le seguenti: che si trova nella fase terminale della malattia, e i cui parametri vitali, valutati congiuntamente, secondo la scienza medica, indicano che il paziente è prossimo alla morte, di richiedere assistenza medica al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita,
1.7. Parisse, Bologna.

      Al comma 1, dopo la parola: patologia aggiungere le seguenti: gravissima e

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: o con prognosi infausta
1.10. Lupi.

      Al comma 1, dopo la parola: patologia aggiungere le seguenti: gravissima e
1.11. Lupi.

      Al comma 1, sostituire le parole da: irreversibile fino alla fine del comma con le seguenti: ad andamento cronico ed evolutivo, Pag. 26 per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.
*1.26. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
*1.22. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.

      Al comma 1, sostituire le parole da: irreversibile fino alla fine del comma, con le seguenti: dolorosa cronica divenuta da moderata a severa.
1.23. Tateo, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi.

      Al comma 1, dopo le parole: patologia irreversibile aggiungere le seguenti: in fase avanzata
1.3. Bologna, Parisse.

      Al comma 1, dopo la parola: irreversibile aggiungere le seguenti: caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione portatrice di una condizione di fragilità clinica progressiva

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola autonomamente con le seguenti: autodeterminandosi in piena autonomia
1.14. Annibali, Noja.

      Al comma 1, sopprimere le parole: o con prognosi infausta
*1.19. Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*1.30. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: o con prognosi infausta con le seguenti: in fase avanzata e con prognosi infausta
1.5. Bologna, Parisse.

      Al comma 1, sostituire le parole: o con prognosi infausta con le seguenti: dolorosa cronica divenuta da moderata a severa
1.27. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: o con prognosi infausta con le seguenti: e con prognosi infausta
1.4. Bologna, Parisse.

      Al comma 1, sostituire le parole: con prognosi infausta con le seguenti: a prognosi infausta ovvero da una condizione clinica irreversibile
1.16. Saitta.

      Al comma 1, sopprimere le parole: , al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita,
*1.21. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.
*1.33. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

      Al comma 1, sopprimere le parole: ed autonomamente

      Conseguentemente:

          all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

              sopprimere la parola: autonomo;

              sostituire le parole: propria vita con le seguenti: vita della persona affetta da patologia irreversibile;

          all'articolo 7, comma 1, alla parola: 580 premettere le seguenti: 575, 579,
1.15. Magi.

Pag. 27

      Al comma 1, sopprimere le parole: ed autonomamente
1.32. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

      Al comma 1, sostituire le parole: alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e con le seguenti: a qualunque forma di accanimento terapeutico.

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.29. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sopprimere le parole da: , alle condizioni, nei limiti e con i presupposti fino alla fine del comma.
1.34. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sostituire le parole: e con i presupposti previsti dalla presente legge con le seguenti: e secondo i principi stabiliti dalla legge 15 marzo 2010, n. 38
1.8. Parisse, Bologna.

      Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: di cui agli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione.
1.38. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
1.37. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.
1.36. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: di cui agli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione.
1.35. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sopprimere le parole: dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo,
1.39. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. con le seguenti: degli articoli 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
1.40. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. con le seguenti: degli articoli 1, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
1.41. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. con le seguenti: degli articoli 1, 3, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
1.42. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

Pag. 28

      Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. con le seguenti: degli articoli 1, 3, 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
1.43. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. con le seguenti: degli articoli 1, 3, 4 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
1.44. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.
*1.24. Tateo, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi.
*1.28. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. Per i fini di cui al comma 1, le strutture sanitarie operano nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

          a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

          b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;

          c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.
1.9. Bologna, Parisse.

ART. 2.

      Sopprimerlo.
*2.4. Parisse, Bologna.
*2.11. Lupi.
*2.21. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.
*2.15. Alessandro Pagano, Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni)

      1. Al fine della presente legge si intende per:

          a) morte volontaria medicalmente assistita, l'atto posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che prescrive o fornisce, su richiesta della persona in possesso dei requisiti, ogni supporto sanitario necessario per consentirle di porre fine alla propria vita in modo volontario, consapevole ed autonomo;

          b) eutanasia, l'atto deliberato e posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che pone fine rapidamente e senza dolore alla vita di una persona in possesso dei requisiti e che ne abbia fatto richiesta in modo volontario, consapevole ed autonomo, con lo scopo di evitargli sofferenze che non possono essere alleviate e ritenute insostenibili.
2.1. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, al di fuori dei confini dello Stato italiano, si pone fine Pag. 29alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole.
2.5. Parisse, Bologna.

      Al comma 1, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
2.23. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sopprimere la parola: autonomo

      Conseguentemente:

          al medesimo comma sostituire le parole: propria vita con le seguenti: vita della persona affetta da patologia irreversibile;

          all'articolo 7, comma 1, alla parola: 580 premettere le seguenti: 575, 579,
2.13. Magi.

      Al comma 1, sostituire la parola: autonomo con le seguenti: libero e autodeterminato

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: si pone fine aggiungere le seguenti: o, in caso di impossibilità fisica legata a una condizione di non autosufficienza motoria a compiere autonomamente l'atto, si è materialmente supportati a porre fine.
2.12. Annibali, Noja.

      Al comma 1, sostituire la parola: autonomo con la seguente: sanitario
2.14. Sportiello.

      Al comma 1, dopo la parola: autonomo aggiungere le seguenti: o da un trattamento sanitario

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: la supervisione con le seguenti: l'assistenza
2.3. Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

      Al comma 1, sostituire le parole: fine alla propria vita con le seguenti: termine a uno stato di grave e cronica sofferenza, provocato anche dalla somministrazione di presidi medico-sanitari non voluti sul proprio corpo
*2.16. Di Muro, Alessandro Pagano, Tateo, Turri, Bisa, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi.
*2.18. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, dopo la parola: volontario, aggiungere le seguenti: libero da condizionamenti,
2.22. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

      Al comma 1, sopprimere la parola: , dignitoso
2.20. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: con il supporto e la supervisione con le seguenti: con la necessaria supervisione
2.10. Lupi.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo le modalità previste negli articoli 4 e 5
2.24. Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      2. Si intende per patologia irreversibile in fase avanzata una patologia cronica evolutiva Pag. 30 per la quale non sia più efficace la terapia del dolore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 2010, n. 38, e per la quale non esistano terapie aventi per obiettivo una stabilizzazione della malattia o un prolungamento significativo della vita.
      3. Si intende per patologia con prognosi infausta una malattia con esito letale.
2.6. Bologna, Parisse.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. La presente legge disciplina le condizioni per addivenire alle ipotesi di cui al precedente comma, la disciplina del relativo processo medicalizzato, le modalità per l'inclusione di tale processo nel quadro della relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il controllo ex ante sull'effettiva sussistenza della capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta espressa e dell'irreversibilità della patologia originante la scelta, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto del Servizio Sanitario Nazionale, cui è riconosciuta la riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti, il coinvolgimento in un percorso di cure palliative quale pre-requisito della scelta, nonché il diritto al rispetto della coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura.
*2.17. Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone.
*2.19. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. Si intende per patologia irreversibile in fase avanzata una patologia cronica evolutiva per la quale non sia più efficace la terapia del dolore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 2010, n. 38, e per la quale non esistano terapie aventi per obiettivo una stabilizzazione della malattia o un prolungamento significativo della vita.
2.7. Bologna, Parisse.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere.
2.25. Morani, Siani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. Si intende per patologia con prognosi infausta una malattia con esito letale.
2.9. Bologna, Parisse.

ART. 3.

      Sopprimerlo.
*3.8. Parisse, Bologna.
*3.23. Lupi.
*3.36. Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi.
*3.63. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Presupposti e requisiti)

      1. I presupposti che la persona deve possedere per accedere alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita o alla procedura di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sono: la maggiore età, la cittadinanza o la residenza italiana da almeno un anno, la capacità di intendere e di volere, l'essere capace e cosciente al momento dell'attuazione della procedura e l'essere affetta da sofferenze fisiche o psicologiche Pag. 31 ritenute dalla stessa persona intollerabili e che non possono essere alleviate.
      2. Tale persona deve altresì trovarsi in uno dei seguenti requisiti che devono essere certificati da un medico:

          a) essere affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta;

          b) essere portatrice di una condizione clinica irreversibile ed invalidante.
3.4. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Presupposti e condizioni)

      1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, pienamente capace di intendere e di volere e adeguatamente informata, che si trovi nelle seguenti condizioni:

          a) sia affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che lo ha in cura come irreversibile, o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;

          b) sia affetta da sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili;

          c) sia tenuta in vita da trattamenti medici di sostegno vitale;

          d) sia assistita dalla rete di cure palliative, o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale, o per la quale tale percorso non sia clinicamente appropriato.
3.72. Carnevali, Giorgis, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:

      1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore di età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, manifestando il proprio consenso informato, ed affetta da sofferenze psico-fisiche dalla stessa ritenute intollerabili.
3.24. Annibali, Noja.

      Al comma 1, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
3.65. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sostituire le parole: la persona maggiore di età con le seguenti: la persona maggiore di venticinque anni
3.19. Lupi.

      Al comma 1, dopo le parole: persona maggiore di età aggiungere le seguenti con cittadinanza o residenza italiana da almeno un anno,
3.1. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Al comma 1, dopo le parole: capace di aggiungere le seguenti: intendere e di volere nonché capace di

      Conseguentemente, al comma 2:

          sostituire la lettera a) con la seguente: a) essere affetta da una patologia priva di cura o presentare una condizione clinica accertata ed irreversibile, produttive di gravi sofferenze fisiche e psichiche;

          sopprimere la lettera b).
3.33. Penna.

      Al comma 1, sostituire le parole: prendere decisioni libere e consapevoli con le seguenti: intendere e di volere, la cui volontà si sia formata liberamente e consapevolmente Pag. 32 e sia stata inequivocabilmente accertata,
3.27. Sportiello.

      Al comma 1, sostituire le parole: prendere decisioni libere e consapevoli con le seguenti: intendere e volere
*3.64. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.
*3.28. Sportiello.

      Al comma 1, dopo le parole: capace di prendere decisioni libere e consapevoli inserire le seguenti: , salvo il caso di richiesta da parte del fiduciario indicato secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 in caso di incapacità sopravvenuta dell'interessato,

      Conseguentemente:

          all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta può essere fatta dal fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 secondo le modalità previste dallo stesso articolo.;

          dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)

      1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alle parole «trattamenti sanitari» sono premesse le seguenti: «morte volontaria medicalmente assistita, nell'ipotesi in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni che la legge prevede,»;

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          «1-bis. La richiesta di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita deve essere chiara e inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi. La conferma della richiesta da parte del fiduciario deve essere chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto».
3.73. Magi.

      Al comma 1, dopo le parole decisioni libere e consapevoli aggiungere le seguenti anche se priva di autonomia fisica
3.68. Pini, Siani, Bordo, Verini, Morani, Vazio, Miceli, Zan.

      Al comma 1, sostituire la parola ed con le seguenti: che sia

      Conseguentemente,

          al medesimo comma 1:

              sostituire la parola ritenute con le seguenti: che reputa;

              aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che si trovi nelle seguenti condizioni:

                  a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta ovvero da una condizione clinica irreversibile;

                  b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale o sia totalmente dipendente da terzi;

                  c) essere stata informata della possibilità di essere assistita dalla rete di cure palliative e avere espressamente rifiutato tale percorso assistenziale ovvero averlo volontariamente interrotto.

          sopprimere il comma 2.
3.34. Saitta.

Pag. 33

      Al comma 1, sostituire la parola: ed con le seguenti: che sia

      Conseguentemente, al comma 2:

          alla lettera a), sostituire le parole: portatrice di con le seguenti: affetta da;

          alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero essere totalmente dipendente da terzi;

          sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) essere stata informata della possibilità di essere assistita dalla rete di cure palliative e aver espressamente rifiutato tale percorso assistenziale ovvero averlo volontariamente interrotto.
3.35. Saitta.

      Al comma 1, sostituire le parole: o psicologiche ritenute intollerabili con la seguente: gravissime
3.40. Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 1, sopprimere le parole: o psicologiche.
*3.9. Parisse, Bologna.
*3.22. Lupi.
*3.60. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.
*3.37. Potenti, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.

      Al comma 1, sostituire la parola: o con la seguente: e
**3.67. Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.
**3.66. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.
**3.10. Bologna, Parisse.

      Al comma 1, dopo la parola: psicologiche aggiungere le seguenti: da questi
3.6. Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

      Al comma 1, sostituire le parole: ritenute intollerabili con le seguenti: che trova assolutamente intollerabili
*3.38. Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*3.52. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, dopo le parole: ritenute intollerabili aggiungere le seguenti: con prognosi infausta

      Conseguentemente, al comma 2), lettera a), sopprimere le parole: o a prognosi infausta
3.39. Potenti, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, dopo le parole: ritenute intollerabili aggiungere le seguenti: e valutate secondo le modalità di cui all'articolo 5.
3.11. Bologna, Parisse.

      Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: previamente informato dal medico curante in ordine alla possibilità di essere sottoposto a cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza.

      Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).
3.71. Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

Pag. 34

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Tale persona deve altresì, al momento della richiesta, trovarsi nelle seguenti condizioni:

          a) essere affetta da una patologia irreversibile caratterizzata da una inarrestabile evoluzione portatrice di una condizione clinica di fragilità progressiva o a prognosi infausta;

          b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale meccanico o farmacologico;

          c) essere assistita dalla rete di cure palliative o aver espressamente rifiutato tale percorso assistenziale, dopo essere stata adeguatamente informata di tutte le opzioni disponibili in relazione a tale percorso.
3.25. Annibali, Noja.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Tale persona deve altresì essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile.
3.26. Magi.

      Al comma 2, alinea, dopo la parola: trovarsi aggiungere le seguenti: , anche alternativamente,

      Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
3.29. Sportiello.

      Al comma 2, alinea, dopo la parola: trovarsi aggiungere la seguente: contemporaneamente
*3.47. Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*3.56. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, alinea, sostituire le parole: nelle seguenti condizioni con le seguenti: in una delle seguenti condizioni
3.5. Termini, Sarli, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone.

      Al comma 2, lettera a), dopo le parole: affetta da una patologia aggiungere le seguenti: attestata dal medico curante o dal medico specialista che lo ha in cura come
3.69. Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

      Al comma 2, lettera a), dopo le parole: patologia irreversibile aggiungere le seguenti: in fase avanzata
3.13. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile
*3.53. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
*3.42. Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: o a prognosi infausta fino alla fine della lettera, con le seguenti: che conduca a morte certa
3.21. Lupi.

      Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: o con le seguenti: in fase avanzata e
3.14. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: a prognosi infausta oppure
3.61. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 35

      Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile
*3.12. Bologna, Parisse.
*3.51. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
*3.43. Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b)
**3.3. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.
**3.7. Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

      Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

          b) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale.
*3.44. Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Tomasi.
*3.54. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, lettera b), dopo la parola: trattamenti aggiungere la seguente: medici
3.70. Carnevali, Siani, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di sostegno vitale aggiungere le seguenti: , esclusi i trattamenti di mera alimentazione o idratazione
3.45. Alessandro Pagano, Morrone, Paolini, Turri, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di sostegno vitale aggiungere le seguenti: inclusi i trattamenti sanitari o l'assistenza da parte di terzi all'interruzione dei quali si verificherebbe la morte della persona
3.32. Sportiello.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sostegno vitale aggiungere la seguente: artificiale
3.15. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*3.30. Sportiello.
*3.2. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) essere assistita dalla rete di cure palliative e che le stesse non assicurino più, salvo il ricorso alla sedazione profonda, il controllo adeguato di uno o più sintomi refrattari.

      Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: alternative terapeutiche aggiungere le seguenti: , compresa la sedazione palliativa
3.41. Turri, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) essere a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative
3.31. Sportiello.

      Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: essere assistita dalla rete di cure palliative Pag. 36 con le seguenti: essere coinvolta in un percorso di cure palliative
*3.46. Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*3.55. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.

      Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.
3.62. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale
3.18. Lupi.

      Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale con le seguenti: o, dopo esservi stato sottoposto per la durata di almeno ventiquattro mesi, abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale
3.17. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale con le seguenti: o, dopo esservi stato sottoposto per la durata di almeno dodici mesi, abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale
3.16. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          d) avere ricevuto un'adeguata informazione in merito alla fruibilità di un alto standard di cure e trattamenti, anche sperimentali, prospettando la riduzione della sofferenza realisticamente ottenibile.
3.20. Lupi.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          d) essere assistita da uno psicologo.
*3.57. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
*3.48. Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      3. Il coinvolgimento dell'interessato in un procedimento di fine vita ha luogo, anche ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 219 del 2017, quando la struttura sanitaria può garantire al paziente un'appropriata terapia del dolore a mezzo dell'erogazione delle prestazioni previste dalla legge 15 marzo 2010, n. 38.
**3.58. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
**3.49. Turri, Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      3. Si intendono conseguentemente richiamate anche ai fini della presente legge le condizioni e le procedure per l'accesso alle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, il mancato rispetto delle quali comporta il mancato raggiungimento della condizione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo.
*3.50. Turri, Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*3.59. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

Pag. 37

ART. 4.

      Sopprimerlo.
*4.2. Parisse, Bologna.
*4.11. Lupi.
*4.30. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.
*4.16. Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Forma della richiesta)

      1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere formulata dalla persona sulla base di una decisione autonoma e consapevole della procedura da attuare. Tale procedura deve essere dettagliatamente illustrata dal medico e fornita alla persona per iscritto. La richiesta deve essere libera da condizionamenti esterni ed esplicita e può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile, datata e firmata in presenza di un testimone di maggiore età, che deve apporre la propria firma. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli permetta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà nonché il momento in cui viene effettuata.
4.1. Trizzino, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Sostituire il comma 1 con i seguenti:

      1. La richiesta di morte volontaria deve essere manifestata per iscritto nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile e deve possedere inoltre i requisiti dell'attualità, dell'inequivocabilità. Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà.
      1-bis. La richiesta di morte volontaria può essere revocata dal richiedente senza vincoli temporali o formali
4.14. Penna.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
4.31. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve essere aggiungere la seguente: attuale

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile con le seguenti: nella forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata.
4.38. Morani, Vazio, Verini, Siani, Bordo, Miceli, Zan.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve essere inserire il seguente: attuale

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: 602 con la seguente: 603
4.37. Morani, Bordo, Vazio, Verini, Miceli, Zan.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: , deve essere manifestata per iscritto, nelle forme previste Pag. 38 dall'articolo 603 del codice civile e deve contenere il riferimento espresso al rifiuto di intraprendere il percorso assistenziale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
4.12. Annibali, Noja.

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La richiesta deve rispettare le modalità e le condizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
*4.18. Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*4.24. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Per prevenire gli impedimenti derivanti dalla propria situazione clinica, la persona può manifestare la volontà di morte medicalmente assistita nelle forme di cui al presente articolo in previsione del tempo in cui dovesse trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3. La richiesta dovrà essere confermata con qualunque dispositivo idoneo che consenta al paziente, nelle condizioni anzidette, di comunicare e manifestare inequivocabilmente questa volontà.
4.17. Potenti, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: secondo le prescrizioni dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
*4.19. Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*4.25. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
4.9. Lupi.

      Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano la richiesta espressa va documentata con videoregistrazione o con dispositivo analogo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni.
4.26. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: del malato con le seguenti: della persona;

      Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: il paziente con le seguenti: la persona.
4.15. Saitta.

      Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: può essere espressa e documentata fino alla fine del periodo, con le seguenti: espressa e va documentata con videoregistrazione o con dispositivo analogo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni.
4.20. Turri, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: può con le seguenti: deve
4.6. Bologna, Parisse.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Il medico di medicina generale o il medico curante, con l'assistenza di uno psicologo, accertano, di volta in volta, la effettiva sussistenza di una manifestazione di volontà libera e consapevole, con particolare Pag. 39 riferimento a eventuali condizioni di alterazioni di stato mentale, anche temporanee, o di carattere depressivo connesse alla patologia o di psicosi che possano averne condizionato la decisione.
4.36. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Per richiesta informata s'intende quella preceduta da un colloquio informativo con il medico di medicina generale o con il medico curante e con l'assistenza di uno psicologo sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3. Di tale colloquio è redatto verbale firmato dal richiedente e dal personale sanitario.
4.35. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata congiuntamente al medico di medicina generale e al medico specialista che ha in cura il paziente da almeno 5 anni.
4.3. Parisse, Bologna.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata congiuntamente al medico di medicina generale e al medico specialista che ha in cura il paziente da almeno 3 anni.
4.4. Parisse, Bologna.

      Al comma 2, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
4.32. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 2, dopo le parole: morte volontaria medicalmente assistita aggiungere le seguenti: , redatta secondo le forme previste dal precedente comma 1,
4.13. Annibali, Noja.

      Al comma 2, dopo le parole: o al medico aggiungere le seguenti: del Servizio Sanitario Nazionale.
4.39. Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

      Al comma 2, dopo le parole: il paziente aggiungere le seguenti: presso la struttura ospedaliera in cui è ricoverato,
*4.22. Di Muro, Turri, Tateo, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*4.28. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero a un medico di fiducia.
**4.5. Parisse, Bologna.
**4.8. Lupi.
**4.40. Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.
**4.21. Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.
**4.27. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
**4.34. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.

      Al comma 2, dopo le parole: medico di fiducia aggiungere le seguenti: nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
4.7. Bologna, Parisse.

Pag. 40

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      3. Il medico e l'appartenente al personale sanitario non è tenuto a partecipare ad alcun atto della procedura di morte volontaria medicalmente assistita, se in contrasto con la propria coscienza. Deve escludersi a seguito di ciò qualsiasi effetto pregiudizievole civile, penale, disciplinare, professionale, di progressione di carriera o di accesso a selezioni.
*4.23. Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Morrone, Paolini, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*4.29. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      3. Il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
4.41. Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      3. Nel caso in cui uno dei familiari di primo grado o del convivente della persona affetta da patologia irreversibile abbia da obiettare sulla consapevole, libera, esplicita ed informata richiesta di morte volontaria, non è possibile procedere a tale richiesta, demandando la decisione al comitato per l'etica della clinica di riferimento di comune accordo con la direzione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento.
4.10. Lupi.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obiezione di coscienza)

      1. Il medico di medicina generale o il medico che ha in cura la persona non è tenuto ad accogliere la richiesta di eutanasia quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
      2. L'obiezione può essere proposta e revocata in qualsiasi momento con dichiarazione scritta.
      3. L'obiezione di coscienza esonera dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'eutanasia.
4.02. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

ART. 5.

      Sopprimerlo.
*5.6. Parisse, Bologna.
*5.32. Lupi.
*5.52. Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*5.78. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modalità)

      1. La morte volontaria medicalmente assistita e l'eutanasia devono avvenire nel rispetto della dignità della persona ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.
      2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere presentata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia dello stesso paziente.
      3. Il medico che ha ricevuto la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia (medico richiedente) redige Pag. 41un rapporto sulle condizioni cliniche della persona e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra entro due giorni al Comitato di valutazione clinica e di garanzia territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica ad essa pertinente ed è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico della persona richiedente. Il medico che non ritiene sussistano le condizioni per le procedure di morte volontaria medicalmente assistita o eutanasia deve motivarlo per iscritto.
      4. Avverso tale diniego, la persona può presentare ricorso al Comitato di valutazione clinica e garanzia. Tale comitato entro il termine massimo di sette giorni, deve esprimere parere.
      5. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.
      6. Ove la valutazione sulla sussistenza dei requisiti sia favorevole, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, il Comitato di valutazione clinica e garanzia ne fornisce comunicazione al medico richiedente ed alla persona interessata.
      7. Ove la valutazione del comitato sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette entro due giorni, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.
      8. Ove il Comitato di valutazione clinica e garanzia rilevi l'assenza di uno o più requisiti, la persona può ricorrere ad un magistrato, che dovrà esprimersi entro un termine massimo di quindici giorni.
      9. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico.
      10. Il medico presente all'atto del decesso che avviene a seguito della procedura di morte volontaria medicalmente assistita è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà e che permangano i presupposti ed i requisiti di cui all'articolo 3.
      11. Il medico che attua la procedura di eutanasia deve verificare la sussistenza della volontà della persona e la sua capacità di intendere e volere anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo.
      12. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita o per eutanasia è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
5.1. Trizzino, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La morte volontaria medicalmente assistita con i seguenti: L'eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
5.79. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto della dignità della persona malata ed
5.75. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque fatto obbligo al medico di cui al comma 2 di informare i parenti entro il secondo grado del paziente Pag. 42 richiedente con il supporto dell'anagrafe di competenza.
5.16. Parisse, Bologna.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, redatta secondo le forme previste dal precedente articolo 4, comma 1, redige un rapporto sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente, sui trattamenti sanitari a cui è sottoposto e sulle motivazioni che l'hanno determinata, e lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente e deve essere inoltrato al Comitato per l'etica entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta del paziente da parte del medico. Per poter accertare direttamente quanto riportato nel rapporto, prima di redigerlo, il medico interessato è tenuto a visitare in presenza il richiedente, anche recandosi presso il suo domicilio ove necessario in ragione delle condizioni di salute dello stesso. Nel rapporto, il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione o elemento di condizionamento da lui rilevato nel corso della visita da cui possa emergere che la richiesta di morte volontaria non sia libera, consapevole e informata.
5.33. Annibali, Noja.

      Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: I medici che hanno ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redigono, dopo aver effettuato almeno tre colloqui con il paziente a distanza di almeno otto settimane l'uno dal l'altro, un rapporto sulle condizioni cliniche e della prognosi, delle condizioni economiche e di un eventuale stato di indigenza del paziente, se è stato adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Se il paziente lo consente, ai colloqui con i medici possono partecipare i parenti entro il secondo grado.
5.7. Parisse, Bologna.

      Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: I medici che hanno ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redigono, dopo aver effettuato almeno tre colloqui con il paziente a distanza di almeno otto settimane, un rapporto sulle condizioni cliniche e della prognosi, delle condizioni economiche e di un eventuale stato di indigenza del paziente, se è stata adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche.
5.10. Parisse, Bologna.

      Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: I medici che hanno ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redigono un rapporto sulle condizioni cliniche e della prognosi, sulle motivazioni alla base della richiesta, se il paziente è stato adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche.
5.8. Parisse, Bologna.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
5.80. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: redige un rapporto con le seguenti: integra la relazione di cura di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, con un rapporto sulle cure di cui alla legge Pag. 4315 marzo 2010, n. 38, concretamente assicurate al paziente,
*5.55. Potenti, Tomasi, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Marchetti.
*5.66. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: redige un rapporto con le seguenti: integra la relazione di cura di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, con un rapporto
**5.64. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
**5.53. Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: rapporto aggiungere le seguenti: dettagliato e documentato.
*5.65. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
*5.54. Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Bisa, Morrone, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente con le seguenti: . Contribuiscono alla redazione del rapporto, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria e un medico legale. I medici che hanno ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente.
5.5. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente con le seguenti: Comitato etico territorialmente competente

      Conseguentemente:

          al medesimo articolo 5, comma 4, sostituire le parole: Comitato per l'etica nella clinica con le seguenti: Comitato etico territorialmente;

          sopprimere l'articolo 6.
5.93. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Comitato per l'etica nella clinica con le seguenti: Comitato etico

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.92. Magi.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Comitato per l'etica nella clinica aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 6 della presente legge
5.44. Sportiello.

      Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento.

      Conseguentemente:

          sopprimere il comma 4;

          sostituire il comma 5 con il seguente:

          5. La Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale od Ospedaliera di riferimento dovrà garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di etti al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.;

Pag. 44

          al comma 6, sostituire le parole: La richiesta, la documentazione ed il parere con le seguenti: La richiesta e la documentazione
5.48. Saitta.

      Sostituire il comma 3 con i seguenti:

      3. Il rapporto di cui al comma 2 deve inoltre contenere:

          a) l'informativa resa al paziente in merito alla condizione clinica dello stesso;

          b) l'informativa resa al paziente relativamente ai trattamenti sanitari ancora attuabili, alle alternative terapeutiche e agli sviluppi clinici ancora possibili;

          c) l'informativa resa al paziente relativamente al diritto di accedere alle cure palliative, specificando se lo stesso è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato il percorso;

      3-bis. Il rapporto deve altresì indicare se le persone indicate al comma 1, siano state adeguatamente informate e abbiano avuto la possibilità di svolgere un colloquio con il paziente.
5.47. Penna.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata opportunamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è stata informata del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.
5.50. Saitta.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: alternative terapeutiche aggiungere le seguenti: e di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
*5.57. Marchetti, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Potenti, Tomasi.
*5.67. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
5.56. Turri, Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal contenuto del rapporto deve indicare che la persona ha avuto accesso alle cure palliative e che sono in corso.
5.12. Parisse, Bologna.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o con le seguenti: descrivere dettagliatamente le cure ex legge 15 marzo 2010, n. 38, praticate e in corso, precisando le strutture erogatrici di riferimento e la tipologia delle stesse ovvero
*5.68. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
*5.58. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: o se ha rifiutato aggiungere la seguente: esplicitamente
5.34. Annibali, Noja.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          Il rapporto deve altresì contenere la valutazione clinica che attesti le sofferenze Pag. 45fisiche intollerabili misurate con scale validate per la specifica patologia e la valutazione psichiatrica, psicologica e neuropsicologica che attesti le sofferenze psicologiche intollerabili misurate con scale validate.
5.17. Bologna, Parisse.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      3-bis. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi, se esplicitamente autorizzato dal richiedente, della collaborazione di equipe multiprofessionali e acquisire il parere di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni indicate nell'articolo 3 il medico non trasmette la richiesta al comitato di cui all'articolo 6 motivando la sua decisione.
5.91. Carnevali, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Il Comitato per l'etica nella clinica, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la presenza dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e trasmette gli esiti al medico richiedente e alla persona interessata. Il medico richiedente entro le successive 24 ore, trasmette l'esito della verifica di cui al periodo precedente insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica. La richiesta e la documentazione di cui ai periodi precedenti fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.

      Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.
5.4. Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Il Comitato per l'etica nella clinica, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la presenza dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e trasmette gli esiti al medico richiedente e alla persona interessata. Il medico richiedente entro le successive 24 ore, trasmette l'esito della verifica di cui al periodo precedente insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
5.2. Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

      Al comma 4 sostituire le parole: entro sette giorni dal ricevimento della richiesta con le seguenti: entro un termine ragionevole
5.90. Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

      Al comma 4, sostituire le seguenti parole: entro sette giorni con le seguenti: dopo almeno sessanta giorni
5.27. Lupi.

Pag. 46

      Al comma 4, sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: dopo almeno trenta giorni
5.26. Lupi.

      Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: novanta
5.11. Parisse, Bologna.

      Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: sessanta
5.13. Parisse, Bologna.

      Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: quarantacinque
5.9. Parisse, Bologna.

      Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: quaranta giorni
5.19. Bologna, Parisse.

      Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: trenta
*5.35. Annibali, Noja.
*5.18. Bologna, Parisse.
*5.59. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*5.69. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 4 sostituire la parola: sette con la seguente: venti
**5.60. Di Muro, Tateo, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Marchetti, Potenti, Tomasi.
**5.70. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 4 sostituire la parola: sette con la seguente: quindici
5.71. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 4, sostituire la parola: sette con la seguente: dieci
5.72. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 4 sostituire le parole: esprime un parere motivato sulla esistenza con le seguenti: redige una relazione circa la sussistenza

      Conseguentemente:

          al comma 5, sostituire le parole da: Ove fino a: trasmette con le seguenti: Il medico richiedente trasmette la relazione;

          al comma 6, sostituire le parole: ed il parere con le seguenti: e la relazione
5.49. Saitta.

      Al comma 4, dopo le parole: esprime un parere aggiungere le seguenti: non vincolante e
5.45. Sportiello.

      Al comma 4, dopo le parole: dei presupposti e dei requisiti aggiungere le seguenti: stabiliti dalla presente legge
5.36. Annibali, Noja.

      Al comma 4 sostituire le parole: della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita con le seguenti: della richiesta di eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
5.81. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

Pag. 47

      Al comma 4, sostituire le parole: al medico con le seguenti: ai medici
5.14. Parisse, Bologna.

      Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:

          Ai fini dell'espressione del parere motivato, il Comitato per l'etica nella clinica può convocare il medico di riferimento o l'equipe sanitaria ovvero il medico legale per una audizione.
5.20. Bologna, Parisse.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          Ai fini dell'espressione del parere motivato, il Comitato per l'etica nella clinica deve convocare il medico di riferimento o l'equipe sanitaria ovvero il medico legale per una audizione.
5.21. Bologna, Parisse.

      Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il Comitato passi all'esame del merito, esso verifica in capo al paziente, dandone atto nel verbale:

          a) l'avvenuta effettiva assistenza con cure ex legge 15 marzo 2010, n. 38, ovvero il cosciente rifiuto delle stesse;

          b) l'irreversibilità della patologia;

          c) il mantenimento in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;

          d) le condizioni di eccezionale sofferenza;

          e) la presenza di condizioni di particolare vulnerabilità del soggetto, esplicitando su tale aspetto le ritenute ragioni per cui la volontà non sarebbe condizionata da tali condizioni;

          f) la capacità di autodeterminarsi;

          g) il carattere libero e informato della scelta espressa;

          h) la corretta rappresentazione di una relazione di cura ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 219 del 2017;

          i) l'espressione del consenso sia in merito alla scelta, sia alle modalità cui verrebbe arrecata la morte, ai sensi degli articoli n. 4 e 5 della legge n. 219 del 2017;

          l) le modalità di esecuzione, attestando che le stesse non danno corso ad abusi in danno di persone vulnerabili, garantiscono la dignità del paziente e evitano al medesimo sofferenze.
*5.62. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*5.74. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: Prima di emettere il proprio parere, il Comitato per l'etica nella clinica è tenuto a svolgere un colloquio con il richiedente, per accertare direttamente che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.
5.37. Annibali, Noja.

      Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato verifica preliminarmente la completezza della richiesta in ragione dei criteri di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché degli articoli 4 e 5 della legge n. 219 del 2017 e in caso di riscontro negativo respinge l'istanza.
*5.61. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*5.73. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Il Comitato per l'etica nella clinica, dopo una prima analisi della documentazione relativa alla persona interessata, delega un suo componente ad effettuare Pag. 48 una visita di persona del paziente che ha inoltrato al medico la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita. Il delegato si sincera delle motivazioni del paziente, a cui può rivolgere eventuali domande ritenute utili dal Comitato per l'etica nella clinica alla formulazione di un parere il più accurato possibile. Il delegato verifica altresì la coerenza delle motivazioni espresse dal paziente con quanto dichiarato nel rapporto redatto dal medico richiedente.
5.28. Lupi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Nel corso del periodo che intercorre tra l'invio della richiesta al Comitato per l'etica nella clinica e la ricezione del parere di quest'ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.
5.29. Lupi.

      Al comma 5, dopo le parole: il medico richiedente lo trasmette aggiungere la seguente: tempestivamente
5.38. Annibali, Noja.

      Al comma 5, sopprimere le parole: o residenziale pubblica
5.39. Annibali, Noja.

      Al comma 5, dopo le parole: presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica aggiungere i seguenti periodi: Ove il parere sia di diniego, il paziente che ha avanzato la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita può chiedere di rimettere la questione al Comitato Centrale per l'etica previsto al comma 5-bis del presente articolo. Entro quindici giorni dalla richiesta del paziente di rimessione della questione, il medico provvede ad inviare documentazione, così come prevista dal presente articolo, e parere negativo motivato del Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente al Comitato Centrale per l'etica.

      Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Il Comitato Centrale per l'etica è costituito e regolamentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della Salute, entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento.
5.51. Saitta.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La direzione sanitaria dovrà assicurare il personale medico e infermieristico idoneo all'esecuzione della morte volontaria medicalmente assistita.

      Conseguentemente:

          al medesimo articolo 5, comma 7, dopo le parole: presente all'atto del decesso aggiungere le seguenti: e che esegua la procedura di morte volontaria medicalmente assistita;

          all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: dato corso con le seguenti: partecipato
5.46. Sportiello.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Qualora il parere di cui al comma 4 non sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette alla Direzione Sanitaria Territoriale e alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria ospedaliera di riferimento che ne conservano l'esito inserendolo in una piattaforma nazionale al fine di trasmetterlo al registro nazionale presso il Ministero della salute.
      5-ter. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita non può essere presentata dal paziente prima che siano trascorsi dodici mesi dall'emanazione del parere sfavorevole del Comitato di cui al comma 4 che ha il compito di controllarla.
5.15. Parisse, Bologna.

Pag. 49

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Il Comitato per l'etica nella clinica, in caso di parere sfavorevole, deve adeguatamente motivarlo. In ogni caso il paziente ha la possibilità entro 10 giorni dalla ricezione del parere sfavorevole di presentare reclamo ad una Commissione nominata a livello nazionale, la cui composizione sarà regolata nel regolamento di cui all'articolo 6.
5.89. Morani, Verini, Vazio, Bordo, Miceli, Zan.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. In caso di parere sfavorevole da parte del Comitato per l'etica della clinica, resta ferma in ogni caso la possibilità della persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al Giudice tutelare territorialmente competente, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione da parte dell'interessato della comunicazione di parere sfavorevole.
5.40. Annibali, Noja.

      Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: , eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo,
5.63. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 7, sopprimere la seguente parola: eventualmente
*5.22. Bologna, Parisse.
*5.30. Lupi.
*5.41. Annibali, Noja.
*5.76. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 7, dopo la parola: collaborazione aggiungere le seguenti: , con il consenso del paziente,
5.3. Termini, Sarli, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone.

      Al comma 7, dopo le parole: di uno psicologo aggiungere le seguenti: e di uno psichiatra
5.23. Parisse, Bologna.

      Al comma 7, dopo le parole: di uno psicologo, aggiungere le seguenti: nonché, laddove necessario, di un interprete o di altro professionista che garantisca la piena accessibilità alla comunicazione tra medico e paziente,
5.42. Annibali, Noja.

      Al comma 7, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
5.82. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 7, dopo le parole: e che permangano aggiungere la seguente: tutte
5.43. Annibali, Noja.

      Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove accerti che tali condizioni non sussistono in tutto o in parte, il medico disattende la richiesta
5.87. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.

      Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico ravvisi il venir meno o l'incertezza relative alla morte volontaria medicalmente assistita, entro 48 ore redige una relazione motivata da trasmettere alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale e alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria ospedaliera di riferimento che la trasmettono al Ministero della salute.
5.24. Parisse, Bologna.

Pag. 50

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

      7-bis. Il medico, ove accerti che sussistano terapie non previste o valutate all'atto della richiesta di cui all'articolo 3 della presente legge, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, disattende la richiesta.
5.88. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.

      Sopprimere il comma 8.
5.31. Lupi.

      Al comma 8 sostituire le parole: di morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: di eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
5.83. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      9. È fatta salva la facoltà di esercitare l'obiezione di coscienza per il personale sanitario coinvolto nella procedura.
5.77. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)

      1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui all'articolo 5 e agli interventi in generale per la morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
      2. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla morte volontaria medicalmente assistita o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
      3. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
      4. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare la morte volontaria medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
      5. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dal presente articolo e l'effettuazione degli interventi di morte volontaria medicalmente assistita richiesti secondo le modalità previste dal presente articolo. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
5.02. Lupi.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)

      1. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla pratica dell'eutanasia.
      2. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione Pag. 51 di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o a quelle in qualsiasi modo ad esse connesse.
      3. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o della casa di cura, anche al direttore sanitario o al Consiglio dell'ordine di appartenenza.
      4. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha proposta prende parte alle procedure o agli interventi finalizzati a praticare l'eutanasia prevista dalla presente legge.
5.03. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)

      1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle attività e procedure finalizzate a praticare l'eutanasia di cui alla presente legge, quando sollevi obiezione di coscienza, mediante dichiarazione scritta.
      2. La dichiarazione dell'obiettore può essere proposta e revocata in qualsiasi momento mediante comunicazione al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o della casa di cura, anche al direttore sanitario.
      3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a praticare l'eutanasia, fatta eccezione per le attività di assistenza antecedenti e conseguenti all'intervento.
      4. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte alle procedure o agli interventi finalizzati a praticare l'eutanasia previsti dalla presente legge.
5.04. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)

      1. Il personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie, non è tenuto a prendere parte alle attività e procedure finalizzate all'eutanasia di cui alla presente legge, qualora sollevi obiezione di coscienza, con dichiarazione scritta comunicata in qualsiasi momento al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
      2. L'obiezione può essere revocata in qualsiasi momento mediante la comunicazione di cui al comma 1.
      3. L'obiezione di coscienza esonera il personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette ad attuare la volontà espressa dal paziente di praticare il trattamento sanitario di cui alla presente legge.
5.05. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Registro nazionale richieste di morte volontaria medicalmente assistita)

      1. Presso il Ministero della salute è istituito il registro nazionale delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita dove devono essere registrati le richieste, la documentazione sanitaria del richiedente e i dati dei medici che assistono il paziente.
5.01. Parisse, Bologna.

ART. 6.

      Sopprimerlo.
*6.6. Parisse, Bologna.

Pag. 52

*6.13. Lupi.
*6.21. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*6.49. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Obiezione di coscienza)

      1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti: «Il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie hanno facoltà di presentare dichiarazione di obiezione di coscienza in relazione all'attuazione della presente legge qualora la sottoposizione o la rinuncia ai trattamenti sanitari ovvero il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 contrastino con la deontologia professionale e con le buone pratiche socio-assistenziali. La dichiarazione è presentata in forma scritta al dirigente della struttura sanitaria nella quale il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie prestano servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero dall'immissione in servizio del dichiarante, ha efficacia dal giorno stesso della presentazione e non può in alcun modo pregiudicare l'esercizio della professione. La dichiarazione può essere revocata con le medesime modalità previste dal presente comma e la revoca ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data di presentazione»;

          b) al comma 5 dell'articolo 4, dopo le parole: «in tutto o in parte, dal medico stesso» sono inserite le seguenti: «se questi non ha già presentato la dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 1, comma 6».
6.23. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati
6.17. Magi.

      Al comma 1, dopo le parole: persone malate aggiungere le seguenti: anche tutelando situazioni di particolare vulnerabilità
*6.34. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
*6.24. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

      Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati
6.11. Lupi.

      Al comma 1, sostituire le parole: scelte etiche con la seguente: decisioni

          Conseguentemente,

          al medesimo comma 1, sostituire le parole: per l'etica nella clinica con le seguenti: di valutazione clinica a garanzia;

          al comma 2, dopo la parola: cliniche aggiungere la seguente: giuridiche
6.1. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con le seguenti: Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, Pag. 53 da adottarsi entro 360 giorni dall'approvazione della presente legge
*6.25. Turri, Bisa, Alessandro Pagano, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.
*6.35. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con le seguenti: Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni, da adottarsi entro 360 giorni dall'approvazione della presente legge
6.38. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con le seguenti: Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, da adottarsi entro 240 giorni dall'approvazione della presente legge
*6.26. Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.
*6.36. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con le seguenti: Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni, da adottarsi entro 240 giorni dall'approvazione della presente legge
6.39. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con le seguenti: Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni, da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge
6.40. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1 sostituire le parole: Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con le seguenti: Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la salute, previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge
6.37. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, sostituire la parola: 180 con la seguente: 60
6.18. Magi.

      Al comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: , previo parere favorevole della Conferenza Stato regioni,
*6.27. Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.
*6.41. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere del Comitato nazionale di bioetica.
**6.28. Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.
**6.42. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

Pag. 54

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi, indipendenti e costituiti da professionisti con comprovate competenze giuridiche, medico-cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche in materia di consenso informato e fine vita, idonee a garantire il corretto, rigoroso ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita, la sussistenza in concreto di tali requisiti e del pieno rispetto delle modalità previste dalla presente legge per accedervi.
6.14. Annibali, Noja.

      Al comma 2, dopo le parole: Tali organismi inserire le seguenti: , composti da venti componenti ciascuno,

      Conseguentemente, al medesimo articolo 6:

          al comma 2, dopo la parola: psicologiche inserire le seguenti: e psichiatriche;

          dopo il comma 2 inserire il seguente:

              3. Il Comitato decide all'unanimità.
6.3. Parisse, Bologna.

      Al comma 2, dopo la parola: competenze aggiungere la seguente: sanitarie

      Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: e bioetiche con le seguenti: , bioetiche e medico legali
6.7. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, dopo la parola: competenze aggiungere la seguente: sanitarie,
6.8. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, dopo le parole: con competenze cliniche aggiungere le seguenti: specie in ordine alla palliazione
*6.43. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
*6.29. Tomasi, Potenti, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.

      Al comma 2, dopo la parola: psicologiche aggiungere le seguenti: e psichiatriche
6.2. Parisse, Bologna.

      Al comma 2, dopo la parola: sociali aggiungere la seguente: giuridiche
*6.30. Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Marchetti.
*6.44. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, sostituire le parole: e bioetiche con le seguenti: , bioetiche e medico legali
6.9. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, sopprimere le parole da: , tra i quali fino a: assistita
*6.20. Saitta.
*6.33. Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Marchetti.
*6.47. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, sostituire le parole: alla morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: all'eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
6.50. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

Pag. 55

      Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: I componenti dei Comitati devono risiedere in province diverse da quelle cui afferisce la competenza dell'organismo di riferimento.
*6.32. Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Marchetti.
*6.46. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: I Comitati di cui al presente articolo deliberano all'unanimità.
**6.31. Marchetti, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo.
**6.45. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo, così come la partecipazione ad ogni fase del decesso assistito da parte dei professionisti citati è libera e volontaria e dettata esclusivamente dal personale convincimento del professionista stesso.
6.15. Annibali, Noja.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      3. Per l'attuazione del comma 1, le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.19. Sportiello.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      3. I componenti dei Comitati di cui al comma 1 non possono ricevere compensi né ricevere finanziamenti dalle strutture sanitarie private e da aziende farmaceutiche. La nomina e i controlli sono stabiliti con regolamento di cui al comma 1.
6.5. Parisse, Bologna.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      3. I componenti dei Comitati di cui al comma 1 sono dipendenti pubblici e non ricevono compenso per tale incarico. La nomina e i controlli sono stabiliti con regolamento ministeriale di cui al comma 1.
6.4. Parisse, Bologna.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      3. Il Comitato decide a maggioranza dei tre quarti dei componenti.
6.10. Parisse, Bologna.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      3. I comitati sono composti da non più di venti membri, e hanno funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività sanitarie e socio sanitarie sottoposte alla loro attenzione, di formazione del personale e sensibilizzazione della cittadinanza in materia bioetica.
6.51. Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      3. È sempre fatta salva l'obiezione di coscienza.
6.12. Lupi.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Obiezione di coscienza)

      1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia disciplinate dalla presente legge, quando sollevi Pag. 56obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
      2. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera competente che dovrà catalogarla in un apposito registro.
      3. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.
      4. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare la procedura di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente.
      5. Le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale devono garantire le procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia ove ricorrano le condizioni previste. Le regioni ne controllano e garantiscono l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
6.01. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Obiezione di coscienza)

      1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui alla presente legge ed agli interventi per la procedura di morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata alla ASL territorialmente competente e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale pubblico, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita.
      2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione alla ASL territorialmente competente.
      3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare la morte volontaria medicalmente assistita, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
      4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge. Le regioni ne controllano e garantiscono l'attuazione del decreto del Ministero della salute di cui all'articolo 8.
      5. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi diretti a determinare la morte volontaria medicalmente assistita.
6.02. Bologna, Parisse.

ART. 7.

      Sopprimerlo.
*7.5. Parisse, Bologna.
*7.15. Lupi.
*7.22. Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Morrone, Marchetti.
*7.37. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

      1. All'articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

          «Salvo quanto previsto nei precedenti commi, è punito con la reclusione da sei Pag. 57mesi a due anni chiunque compia atti, commissivi od omissivi, di mera esecuzione della volontà suicidaria di persona maggiorenne, legalmente e naturalmente capace di intendere e di volere affetta da condizione clinica o patologia irreversibile, che non siano di natura psichiatrica o psicologica, e tenuta in vita per mezzo di strumenti di sostegno vitale, tali da procurare sofferenza o dolore manifesti, insostenibili ed intollerabili, la quale abbia manifestato e confermato tale volontà direttamente ed univocamente con dichiarazioni, espressioni o comportamenti in un momento immediatamente antecedente al compimento degli atti di esecuzione di cui sopra».
7.24. Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Morrone, Marchetti.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifica all'articolo 580 del codice penale)

      1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l'autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso. Non si applicano le disposizioni del secondo comma».
7.25. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Esclusione della punibilità)

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano a coloro che abbiano agevolato il malato terminale che abbia presentato richiesta libera e documentata per ricevere assistenza medica in uno Stato estero allo scopo di porre fine coscientemente, volontariamente ed autonomamente alla propria vita, ad attivare, istruire e portare a termine la procedura.
7.6. Parisse, Bologna.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Esclusione di punibilità)

      1. Le disposizioni degli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
      2. Le disposizioni contenute nell'articolo 579 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato la procedura di eutanasia.
      3. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita o che abbia attuato la procedura di eutanasia prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero le seguenti condizioni:

          a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sia stata effettuata da persona maggiorenne, con cittadinanza o residenza italiana da almeno un anno, capace di intendere e di volere, capace e cosciente al momento della procedura e la cui volontà sia stata inequivocabilmente accertata;

Pag. 58

          b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile ed invalidante;

          c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
7.1. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Esclusione della punibilità)

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura purché sia stata eseguita in uno Stato estero.
7.7. Parisse, Bologna.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. Ove la procedura di morte medicalmente assistita sia stata eseguita nel pieno e assoluto rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nessun rilievo penale sarà ascrivibile al medico e al personale sanitario e amministrativo che vi ha preso parte e a coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura.
7.16. Annibali, Noja.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. Le disposizioni contenute negli articoli 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, solo a condizione che essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
7.17. Annibali, Noja.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 580 e 593 non si applicano nel solo caso del soggetto medico e personale sanitario ed amministrativo nonché, a coloro i quali abbiano dato corso alla volontà della persona malata di porre in corso la procedura di morte medicalmente assistita, che abbiano agito nel rispetto della presente legge.
7.23. Potenti, Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 575, 579,
7.19. Magi.

      Al comma 1, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 579,
7.2. Sarli, Termini, Benedetti, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone, Massimo Enrico Baroni.

      Al comma 1 sostituire le parole: di morte volontaria medicalmente assistita con le seguenti: di eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
7.38. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, sopprimere le parole: nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in Pag. 59qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
7.13. Lupi.

      Al comma 1, sostituire le parole: agevolato in qualsiasi modo con le seguenti: collaborato nei limiti della presente legge con
*7.26. Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Morrone, Marchetti.
*7.42. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

      1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 579 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato la procedura di eutanasia.
      1-ter. L'articolo 579 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 579.

          1. Chiunque cagioni la morte di un uomo col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

              1) contro una persona minore degli anni diciotto;

              2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

              3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.»
7.4. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Sopprimere il comma 2.
*7.14. Lupi.
*7.27. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
7.18. Annibali, Noja.

      Al comma 2, alinea, sostituire le parole: agevolato in qualsiasi modo con le seguenti: collaborato con
*7.28. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.
*7.33. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, alinea, sostituire le parole: la morte volontaria medicalmente assistita con le seguenti: l'eutanasia

      Conseguentemente:

          al medesimo comma 2, lettera a), sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia;

          al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
7.39. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

Pag. 60

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sia stata con la seguente: fosse

      Conseguentemente:

          alla medesima lettera b), sostituire le parole: che sia con la seguente: fosse;

          sostituire la lettera c) con la seguente:

      c) la persona richiedente fosse affetta da una patologia ovvero condizione clinica fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputava intollerabili, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
7.21. Saitta.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: patologia irreversibile aggiungere le seguenti: in fase avanzata
7.9. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile
*7.29. Turri, Bisa, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.
*7.34. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: o a prognosi infausta
7.36. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: o a prognosi infausta fino alla fine della lettera con le seguenti: in fase avanzata o con prognosi infausta e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale artificiale;
7.8. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: o da una condizione clinica irreversibile
7.10. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
7.20. Magi.

      Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: e con la seguente: o
7.3. Benedetti, Sarli, Termini, Ehm, Suriano, Trizzino, Siragusa, Fratoianni, Giannone.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: e che sia aggiungere la seguente: stata
*7.30. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.
*7.35. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 2, lettera b), dopo la parola: trattamenti aggiungere la seguente: medici
7.41. Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sostegno vitale aggiungere la seguente: artificiale
7.11. Bologna, Parisse.

      Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: fisiche o psicologiche con le seguenti: fisiche e psicologiche
7.12. Bologna, Parisse.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 5, comma 7, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto Pag. 61a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita di cui alla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura idonea ad accogliere persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini previsti dal presente comma.
7.32. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 5, comma 7, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita di cui alla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza, manifestabile in qualsiasi momento senza requisiti di forma.
7.31. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

ART. 8.

      Sopprimerlo.
*8.4. Lupi.
*8.26. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.
*8.11. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.

      Al comma 1, alinea, sostituire la parola: centottanta con la seguente: sessanta
8.6. Magi.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ministro della Salute con le seguenti: Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
*8.12. Turri, Alessandro Pagano, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Morrone, Marchetti.
*8.18. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ministro della Salute con le seguenti:Consiglio dei Ministri
**8.13. Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.
**8.19. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole le parole: Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: e su parere favorevole del Comitato Nazionale di Bioetica
*8.15. Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.
*8.21. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con proprio decreto
**8.20. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
**8.14. Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a.) prevede una formazione specifica in materia di cure palliative del personale sanitario e una campagna informativa sulle Pag. 62possibilità offerte dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219;
8.25. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

      0a) implementa un sistema organizzativo di cure palliative (Rete Locale e Rete regionale) che copra in modo efficace e omogeneo tutto il territorio nazionale;
8.24. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a) definisce l'espletamento della procedura di morte volontaria medicalmente assistita in modo del tutto gratuito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2017;
8.8. Misiti.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: i requisiti delle con le seguenti: le risorse necessarie e le

      Conseguentemente:

          alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di eutanasia;

          alla lettera b), sostituire le parole: le modalità dell'assistenza con le seguenti: le modalità di assistenza e dopo le parole: medicalmente assistita aggiungere le seguenti: e all'eutanasia;

          alla lettera c), dopo la parola: psicologo aggiungere le seguenti: e sociale;

          alla lettera d) dopo le parole: medicalmente assistita aggiungere le seguenti: e di eutanasia
8.1. Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: i requisiti delle con la seguente: le
8.10. Saitta.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
8.27. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; l'individuazione avviene fra le strutture rilevate ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38;
*8.16. Paolini, Di Muro, Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.
*8.22. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
8.28. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo il diritto di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla morte volontaria medicalmente assistita o dalla stipulazione Pag. 63 di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
8.3. Lupi.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) definisce le modalità per l'equipe sanitaria coinvolta per la prescrizione, preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita.
8.2. Bologna, Parisse.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sostegno psicologico aggiungere le seguenti: e socio-economico
8.7. Misiti.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli eventuali accomodamenti ragionevolmente necessari a garantire il consenso informato e la piena accessibilità alla comunicazione medico-paziente;
8.5. Annibali, Noja.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) definisce il protocollo necessario per il rispetto all'intento del servizio sanitario nazionale della coscienza del medico e del personale sanitario quanto alla non partecipazione a singole articolazioni della procedura di morte volontaria medicalmente assistita;
*8.17. Paolini, Di Muro, Morrone, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Tomasi, Marchetti.
*8.23. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia

      Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: morte volontaria medicalmente assistita con la seguente: eutanasia
8.29. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo digitale
8.9. Misiti.