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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2021
696.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 51

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

PARERE APPROVATO

      La II Commissione,

          esaminati gli emendamenti Mantovani 6.1, Montaruli 6.3 e 6.4 e Mantovani 6.2, presentati presso la XIV Commissione,

      esprime

PARERE CONTRARIO

          sugli emendamenti Mantovani 6.1, Montaruli 6.3 e 6.4 e Mantovani 6.2.

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ALLEGATO 2

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia

Art. 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo, al di fuori dei casi già espressamente esclusi dalla legge, possono essere concessi ai detenuti condannati alla pena dell'ergastolo per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'assoluta impossibilità di tale adempimento nonché, a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Queste disposizioni si applicano anche ai detenuti o agli internati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 del presente articolo ai fini della concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter, anche se non condannati alla pena dell'ergastolo»;

              2) al comma 2, primo periodo, le parole: «al luogo di detenzione del condannato» sono sostituite con le seguenti: «al luogo dove è stata emessa la sentenza di primo grado e, se diverso, anche di quello competente in relazione al luogo di dimora abituale del condannato all'epoca di inizio di esecuzione della pena, nonché in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza».

              3) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

          «2-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalle direzioni degli istituti ove l'istante è detenuto o internato e dispone i controlli previsti dall'articolo 88 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari Pag. 53 in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. I pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. Quando vi sia parere contrario all'accoglimento dell'istanza o siano rigettate le istanze istruttorie avanzate dal pubblico ministero, il provvedimento di accoglimento deve indicare gli specifici motivi per i quali il giudice non ha ritenuto rilevanti le istanze istruttorie e gli elementi acquisiti, nonché gli ulteriori elementi che consentono di superare i motivi ostativi indicati nei pareri del pubblico ministero e nelle informazioni fornite dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente. Con il provvedimento di concessione dei benefìci, il giudice applica le prescrizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché quelle ulteriori volte ad impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»;

              4) al comma 3 le parole: «il termine di cui al comma 2» sono sostituite con le seguenti: «i termini di cui ai comma 2 e 2-ter sono»;

          b) all'articolo 58-quater, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. I condannati per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale che non abbiano collaborato con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter possono accedere ai benefici ivi indicati purché abbiano effettivamente espiato la pena nei limiti minimi previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e dei commi 2 e 4 dell'articolo 50 aumentati della metà».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «dallo stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «dallo stesso articolo 4-bis»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Nel caso di concessione della liberazione condizionale ai sensi del comma 1 del presente articolo, la libertà vigilata di cui all'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale è sempre disposta per la durata dell'intero periodo previsto dal secondo comma dell'articolo 177 del medesimo codice penale. Negli stessi casi, tra le prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 228 del codice penale è sempre previsto il divieto di frequentazione, anche occasionale, di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 176 e 177 del codice penale)

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 176, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o almeno trenta anni se trattasi di persona condannata per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della medesima legge n. 354 del 1975»;

          b) al secondo comma dell'articolo 177 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine è di dieci anni se trattasi di condannato all'ergastolo per alcuno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della medesima legge n. 354 del 1975»;

Art. 4.
(Entrata in vigore)

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.