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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (C. 3395 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 3395, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;

          rilevato come, secondo quanto evidenziato nel preambolo, il decreto – legge sia motivato dalla straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché volte a dare attuazione a obblighi internazionali;

          segnalato come, nel corso dell'esame da parte del Senato, sia stato altresì introdotto l'articolo 12-quater, in materia di assunzione di personale presso l'Accademia nazionale dei Lincei;

          rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile:

              alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «sistema tributario», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per quanto concerne le disposizioni di natura fiscale;

              alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «profilassi internazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «tutela della salute», per quanto concerne le disposizioni in materia di salute e quarantena dei lavoratori;

              alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «tutela e sicurezza del lavoro», per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela del lavoro;

              alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «coordinamento della finanza pubblica» per le disposizioni in materia di finanza territoriale, con particolare riferimento all'articolo 16;

          rilevato come, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, vengano altresì in rilievo:

              la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con riferimento alle modifiche al codice della strada di cui all'articolo 7-bis;

              la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «ordinamento civile e penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 1, concernente l'esenzione da responsabilità civili, amministrative e penali, di dirigenti scolastici;

              le materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «governo del territorio», «energia» e «protezione civile», con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13-bis concernenti la sicurezza degli edifici scolastici;

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          preso atto che l'articolo 5, comma 13, l'articolo 13, comma 1, l'articolo 13-bis, l'articolo 16, commi 8-quater, 8-quinquies e 8-septies prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni del decreto-legge in esame;

          evidenziato peraltro come l'articolo 13-bis, comma 1, capoverso comma 3.2, preveda il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione chiamato a stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici e come al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere piuttosto, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni, già sopra richiamato, delle competenze legislative coinvolte;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento all'articolo 12-quater, concernente l'assunzione di personale presso l'Accademia nazionale dei Lincei, valutino le Commissioni di merito la riconducibilità di tale misura alla ratio originaria del decreto-legge;

          b) con riferimento all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso comma 3.2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni delle competenze legislative coinvolte.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. (Testo unificato C. 2 e abb.).

PARERE APPROVATO

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2 e abbinate, adottato come testo base, recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita;

          rilevato, per quanto attiene al riparto di competenze costituzionalmente definito, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

          preso atto che il testo, all'articolo 8, prevede un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nella forma della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute attuativo delle disposizioni del provvedimento;

          segnalata l'esigenza di prevedere anche all'articolo 6, comma 1, a fronte della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute, un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nella forma della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione – entro 180 giorni dall'approvazione del provvedimento – del regolamento del Ministero della salute ivi previsto, volto all'istituzione e alla disciplina dei Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende sanitarie territoriali;

          ricordato che il tema della liceità dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale, in primo luogo con l'ordinanza n. 207 del 23 ottobre 2018 e, quindi, con la sentenza n. 242 del 2019;

          rilevato come con la predetta sentenza n. 242 del 2019 la Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 2, 13 e 32, comma secondo, della Costituzione, l'articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalla legge n. 219 del 2017 – recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente;

          preso atto che il provvedimento mira a recepire i principi affermati dalla predetta giurisprudenza costituzionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          all'articolo 6, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere Pag. 64 un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nella forma della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministero della salute ivi previsto, alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite illustrato in premessa.

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ALLEGATO 3

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (C. 3354 Governo).

PARERE APPROVATO

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 3354, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

          rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, «sistema tributario», «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «norme generali sull'istruzione», «tutela dell'ambiente», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione, nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «protezione civile», «governo del territorio», «grandi reti di trasporto», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alle materie, di competenza regionale residuale, «turismo», «agricoltura» e «diritto allo studio», ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

          osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

          richiamato in particolare che la giurisprudenza costituzionale – ad esempio la sentenza n. 7 del 2016 – appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero – secondo le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 – in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi – quale la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali – alla previsione del parere;

          preso atto con favore che il decreto – legge già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare agli articoli 1, comma 15, 16, comma 2, lettera a), e comma 4, 22;

          valutata altresì l'esigenza di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, laddove non già previsto dal provvedimento;

          osservato, in particolare, come l'articolo 3 preveda, tra le altre cose, al comma 6, un decreto del Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche;

          valuta l'opportunità di prevedere, in tale disposizione, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto, nella forma del parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della prevalente competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

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          rilevato come l'articolo 12 semplifichi, per il periodo di riferimento del PNRR, la disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l'accesso – da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – alle borse di studio e per la determinazione dei relativi importi, rinviando a tal fine ad un decreto del Ministro dell'università;

          valutata l'opportunità, in proposito, di prevedere, in tale disposizione, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto la materia del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale (da ultimo, dalla sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale);

          osservato come l'articolo 16, nell'ambito delle misure in materia di risorse idriche, preveda, tra l'altro, al comma 1, lettera b), che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, chiamato a definire i criteri per la determinazione dei canoni di concessione dell'acqua pubblica, definisca anche i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura;

          valutata l'opportunità, al riguardo, di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

          segnalato come l'articolo 21, tra l'altro, preveda, al comma 10, un decreto del Ministro dell'interno per l'assegnazione ai soggetti attuatori delle risorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana;

          valutata l'opportunità, al riguardo, di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni;

          preso atto che l'articolo 24, al comma 4, prevede un'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del programma operativo complementare «per la scuola», da destinare agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica;

          valutata l'opportunità di prevedere, in tale disposizione, il parere della Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso della prevalente competenza statale esclusiva in materia di «norme generali sull'istruzione», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, e della competenza concorrente in materia di «governo del territorio», di «energia» e di «protezione civile», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, a cui la giurisprudenza costituzionale – da ultimo con la sentenza n. 71 del 2018 – ha ricondotto la materia dell'edilizia scolastica;

          considerato che il provvedimento – il quale è composto da 52 articoli, suddivisi in 180 commi – appare riconducibile, sulla base del preambolo, a finalità distinte;

          segnalata, in primo luogo, la finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla base della quale il provvedimento può essere qualificato come «provvedimento ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale – sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020 –, per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo» (in questo caso appunto l'attuazione del PNRR);

          osservato, peraltro, come a tale finalità se ne aggiungono altre specifiche, che non appaiono direttamente connesse con il PNRR, ma sono pure indicate nel preambolo, tra le quali: l'introduzione di misure in materia di prevenzione antimafia; di Pag. 67coesione territoriale; di gestioni commissariali; di organizzazione della giustizia; di sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi;

          ricordato, al riguardo, che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni – si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 recante proroga di termini – aveva raccomandato di evitare, in un provvedimento già caratterizzato da una ratio unitaria ampia e trasversale – in quel caso la proroga di termini legislativi – ulteriori interventi riconducibili a diverse specifiche finalità;

          considerato che, alla luce di tali premesse, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità unitarie del provvedimento sopra indicate di talune delle disposizioni contenute nel provvedimento, tra cui l'articolo 40, che prevede disposizioni relative al sistema del servizio civile universale, e l'articolo 44, recante disposizioni in materia di Alitalia,

          considerato infine, ma non ultimo in termini di importanza, che il richiamato parere del Comitato per la Legislazione invita a mantenere l'equilibrio tra Parlamento e Governo, evitando disposizioni come quelle contenute nei commi 6, 7, 12 e 13 dell'articolo 9, che, ai commi 6 e 7, consentono al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esecuzione di progetti del PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di concedere anticipazioni ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione del programma Next Generation EU e che, ai commi 12 e 13, consentono di versare le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato per l'attuazione del programma Next Generation EU, incidendo in tal modo su assegnazioni legislative annuali di bilancio e permettendo di porre fuori bilancio risorse stanziate dalla legge di bilancio e da altri provvedimenti legislativi, senza tuttavia prevedere alcuna forma di coinvolgimento parlamentare,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite illustrato in premessa, valuti la Commissione merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, contemplando, in particolare:

              all'articolo 12, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

              agli articoli 3, comma 6, 16, comma 1, lettera b), ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, e all'articolo 24, comma 4, ai fini della ripartizione delle risorse del programma operativo complementare «per la scuola» ivi prevista, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

              all'articolo 21, comma 10, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

          b) alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la riconducibilità degli articoli 40 e 44 del decreto-legge alle finalità unitarie del provvedimento;

          c) al fine di rispettare gli equilibri tra Parlamento e Governo, in relazione alle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 12 e 13 dell'articolo 9, le quali appaiono incidere su autorizzazioni legislative di spesa e permettono di porre fuori bilancio risorse stanziate dalla legge di bilancio e da altri provvedimenti legislativi, valuti attentamente la Commissione di merito la possibilità di introdurre meccanismi di parere parlamentare sugli atti non legislativi secondari con i quali si procederebbe alle operazioni previste dai predetti commi.

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ALLEGATO 4

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. (Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

      Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          c-bis) ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute.
3.11. Prisco, Montaruli, Mollicone.

ART. 4.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza d'interessi sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.10. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.

      Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

          f) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia.
4.30. Prisco, Montaruli, Mollicone.

ART. 7.

      Al comma 2, alinea, dopo le parole: di sorveglianza aggiungere le seguenti: è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed.

      Conseguentemente, al medesimo comma,

          alla lettera a) sostituire la parola: scelto con la seguente: designato;

          alla lettera b) sostituire la parola: scelto con la seguente: designato;

          sostituire la lettera c) con la seguente: c) da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designato dal Presidente del medesimo, che svolge le funzioni di presidente
7.2. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

ART. 9.

      Al comma 1, sostituire le parole da: a rappresentanti del Governo fino alla fine del comma con le seguenti: ai decisori pubblici.
9.1. Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

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ALLEGATO 5

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. (Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri).

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE PRESENTATA

ART. 4.

      Al comma 5, sostituire la lettera i) con la seguente: i) coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o presso i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
*4.24. (Ulteriore nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*4.14. (Ulteriore nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
*4.4. (Ulteriore nuova formulazione) Fornaro.