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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2021
717.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità, ambito applicativo e definizioni)

      1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire la costituzione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, mediante misure per la promozione degli investimenti e per l'accesso al mercato di capitali, nonché per l'occupazione e la partecipazione professionale.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a:

          a) le start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

          b) le piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

      3. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «Fondi per il Venture Capital» (FVC): i fondi comuni di investimento come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

          b) per «private equity»: una forma di investimento di medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita effettuata prevalentemente da investitori istituzionali con l'obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa;

          c) per «Corporate Venture Capital» (CVC): l'attività di investimento in società ad alto potenziale innovativo e di crescita, promossa da aziende medie e grandi direttamente tramite l'investimento in equity o forme partecipative analoghe nelle suddette società o indirettamente tramite l'investimento in veicoli o fondi di investimento che condividono la strategia di investimento dell'azienda. L'obiettivo ultimo dell'attività di CVC risiede nel creare opportunità esterne di crescita ed innovazione per l'azienda e, in secondo luogo, generare un ritorno finanziario addizionale derivante dalla gestione, diretta o indiretta, del portafoglio di partecipazioni;

          d) per «Angel Network»: associazioni di investitori radicate in un contesto geografico che si propongono di mettere in contatto i propri associati con progetti imprenditoriali relativi allo sviluppo di nuove ed emergenti start-up;

          e) per «Fondo di fondi di venture capital»: un fondo dedicato agli investimenti in fondi di venture capital con una strategia di investimento focalizzata su aziende high-tech in fase seed, start-up e late stage;

          f) per «Open Innovation»: un modello di innovazione che non tenga conto solo delle idee e delle risorse interne, ma anche di strumenti e competenze provenienti dall'esterno, in particolare da start-up, università, istituti di ricerca, consulenti e aziende non concorrenti.

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          g) per «crowdfunding»: il processo di raccolta di somme di denaro, anche di modesta entità, da una platea di persone, attraverso l'utilizzo di siti Internet per il finanziamento di progetti imprenditoriali o di diversa natura.

Art. 2.
(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e PMI innovative)

      1. Per gli investimenti effettuati dalle persone fisiche in start-up e PMI Innovative direttamente o per il tramite di «società di investimento», di «società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative», in alternativa alla detrazione dal reddito di cui all'articolo 38, commi 7 e 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è possibile fruire di un credito di imposta pari al 50 per cento della detrazione spettante. Il credito di imposta non può essere chiesto a rimborso e non è cedibile, ma può essere compensato nell'anno di ottenimento e nei successivi tre periodi di imposta, con qualunque tipologia di imposta assolta dal contribuente. Il credito di imposta può inoltre essere comunicato agli intermediari finanziari e da questi utilizzato – per lo stesso contribuente – in compensazione per evitare ritenute alla fonte su redditi di capitale e redditi diversi in caso di attività finanziarie assoggettate al regime di risparmio amministrato o di imposta sostitutiva in caso di regime del risparmio gestito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità di richiesta del credito di imposta, e le modalità di comunicazione e fruizione dello stesso da parte degli intermediari finanziari per imposte proprie dello stesso contribuente.

Art. 3.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)

      1. A tutte le PMI innovative e le start-up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021.
      2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
      4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

          a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

          b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) del presente comma;

          c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono Pag. 148comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

          d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

      5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
      6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili le spese relative a:

          a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

          b) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

          c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

          d) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          e) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera d) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          f) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova Pag. 149varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

          g) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

      7. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.
      8. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10 del presente articolo. In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
      9. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      10. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.
      11. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le start-up innovative beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o Pag. 150sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
      12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del Codice di procedura civile.

Art. 4.
(Costituzione di fondi privati con normativa agevolata)

      1. Per le finalità della presente legge, in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro.
      2. Le società di cui al comma 1 non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 5.
(Misure in materia di università)

      1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 64, comma 1, dopo le parole «nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego» sono inserite le seguenti «ivi incluso il rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca,»;

          b) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

          «Art. 65. – (Invenzioni dei ricercatori). – 1. Quando l'invenzione industriale è conseguita liberamente e autonomamente da un ricercatore, definito ai sensi dei commi 2 e 3, i diritti derivanti da questa appartengono rispettivamente al datore di lavoro o alle strutture di cui al comma 3, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e fermo restando quanto previsto dal comma 4.
          2. Ai fini del presente articolo, sono considerati ricercatori i dipendenti delle università pubbliche o private, degli enti pubblici di ricerca o delle pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, con qualifica di professore di qualsiasi fascia, di professore a contratto, di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato o indeterminato e, in generale, di soggetto assimilabile alle citate figure.
          3. Sono altresì considerati ricercatori, ai fini del presente articolo, gli studenti, i titolari di assegni di ricerca o di borse di studio per ricerca, i dottorandi e gli stagisti, coinvolti nelle attività di ricerca libera svolte dalle università pubbliche o private, dagli enti pubblici di ricerca o dalle pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca.
          4. È fatto obbligo al ricercatore di comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro, o alla struttura presso la quale ha svolto o svolge la ricerca, il conseguimento dell'invenzione, mantenendo il più stretto riserbo su di essa. Se entro sei mesi dal ricevimento di tale comunicazione il datore di lavoro o la struttura non procede alla tutela dell'invenzione, per mezzo di deposito della domanda di brevetto o mediante segreto industriale, ovvero alla sua valorizzazione mediante cessione o licenza a terzi, il datore di lavoro o la struttura ne dà tempestiva comunicazione scritta al ricercatore, il quale può esercitare, entro tre mesi dal suo ricevimento, Pag. 151opzione di acquisto dei diritti sull'invenzione, alle condizioni da pattuire con apposito accordo e nel rispetto della disciplina relativa alla cessione di beni pubblici.
          5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le pubbliche amministrazioni, nel gestire i diritti patrimoniali ad essi attribuiti, ai sensi del presente articolo, devono corrispondere in ogni caso all'inventore, compatibilmente con la propria autonomia statutaria, almeno il 30 per cento dei proventi ricavati dallo sfruttamento dei diritti medesimi, da calcolare al netto delle spese di brevettazione e di protezione, anche legali, sostenute.
          6. Ai fini del presente articolo, si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto di lavoro o di collaborazione alla ricerca l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando il ricercatore ha lasciato l'università, l'ente pubblico di ricerca o la pubblica amministrazione di appartenenza ovvero ha terminato con uno di tali soggetti la propria attività di collaborazione alla ricerca».

      2. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2021 per il finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti ovvero sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca al fine aumentarne il grado di maturità tecnologica, oltre che per la pianificazione e la stesura di progetti europei. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo, tenendo conto della partecipazione dei Technology Transfer Office degli atenei in fase di progettazione e monitoraggio degli studi di fattibilità.
      3. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo.
      4. Alle società aventi caratteristiche di spin off o start-up universitari e degli enti di ricerca, non si applica l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      5. Su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori e parametri per la valutazione periodica delle attività di terza missione degli atenei, ai fini della ripartizione delle risorse del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e delle ulteriori risorse attribuite a ciascuna università in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti, nonché ai fini della progressione di carriera del personale accademico.
      6. Al fine di sostenere e qualificare le società di spin off ovvero start-up universitarie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'università e della ricerca provvede a aggiornare il decreto ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 con le medesime modalità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 al fine di incentivare, inserendoli tra i criteri di accreditamento previsti dagli atenei, la necessità di sviluppare prodotti, soluzioni tecnologiche, software ancorché veicolati as a service; il collegamento ad un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'Ateneo, nel caso di proprietà intellettuale proteggibile, l'intestazione di detta proprietà intellettuale all'Ateneo che ne assegnerà i diritti di sfruttamento alla società sulla base di apposita licenza; il ruolo dei Technology Transfer Office e degli Incubatori.

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Art. 6.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111)

      1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono compresi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono, direttamente o indirettamente, almeno il 51 per cento del valore degli attivi in società non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing) o di sviluppo del progetto d'impresa (expansion financing)»;

          c) al comma 3, la lettera c) è abrogata;

          d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 15 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di sessanta mesi».

Art. 7.
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221)

      1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 27:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato, prima che siano trascorsi due anni. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti prima di tale termine, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione»;

              2) al comma 4, dopo le parole: «non concorrono alla formazione del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi,»;

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              3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016, e agli strumenti finanziari emessi dai medesimi organismi e società che investono prevalentemente in PMI innovative.»;

          b) all'articolo 30, previo parere della Commissione europea, il comma 6 è così sostituito: «6. In favore delle start-up innovative, di cui all'articolo 25, comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso gratuitamente, con una garanzia in misura non inferiore al 90 per cento del finanziamento e secondo criteri e modalità semplificati individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.»;

          c) all'articolo 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle start-up innovative la cui procedura concorsuale di cui al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia in corso in caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, entro i cinque anni dalla data di costituzione, ovvero al raggiungimento di tale termine.».

      2. Il decreto di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Titoli di debito emessi dalle start-up innovative e PMI innovative costituite in forma di S.r.l.)

      1. Al fine di incrementare il ricorso delle start-up innovative e delle PMI innovative a strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario, in deroga all'articolo 2483 del codice civile, i titoli di debito emessi dalle start-up innovative e dalle PMI innovative costituite in forma di S.r.l. possono essere sottoscritti anche da investitori non professionali.

Art. 9.
(Conversione diretta del permesso di soggiorno per attività di ricerca in permesso di soggiorno per lavoro autonomo)

      1. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, devono prevedere che la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo i permessi di soggiorno per studio, tirocinio o formazione professionale sia estesa anche agli stranieri che svolgono attività di ricerca.

Art. 10.
(Defiscalizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in start-up)

      1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero Pag. 154per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento in start-up innovative e PMI innovative, se possedute ininterrottamente per almeno 5 anni.
      2. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o per il tramite di società a responsabilità limitata o società per azioni o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 50 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 50 per cento. Tali minusvalenze e perdite da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
      3. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), possedute da almeno quattro anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti alle medesime lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui ai citati articoli 5 e 73, comma 1, lettera a), che sono start-up innovative ai sensi della normativa vigente, mediante conferimenti iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle medesime. In tale ipotesi alle somme corrispondenti alle plusvalenze reinvestite non spetta la detrazione d'imposta di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 11.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

      1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), numero 1), le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni»;

          b) all'articolo 32-quater, comma 2, dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:

          «g-bis) agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

          g-ter) alle operazioni tra un numero ristretto di investitori di private equity che collettivamente impegnano capitali per l'acquisizione o il finanziamento di imprese su cui singolarmente non sono in grado di investire, allocando una quota del capitale complessivo, al fine di accedere a investimenti più rilevanti e di ridurre il rischio delle operazioni effettuate.»;

          c) all'articolo 35-undecies, comma 1-quater, le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni».

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Art. 12.
(Conversione delle perdite fiscali in credito d'imposta)

      1. Qualora una start-up innovativa o una PMI innovativa ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre di ogni anno, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate.
      2. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al comma 1 possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti.
      3. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
      4. Non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
      5. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
      6. Per gli effetti del presente articolo si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae oltre il novantesimo giorno.
      7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Art. 13.
(Esclusione delle start-up innovative e delle PMI innovative dall'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

      1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2 comma 1, lettera c), le parole «delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» sono soppresse;

          b) all'articolo 13, comma 2, le parole «alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33» sono soppresse.