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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 dicembre 2021
721.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 51

ALLEGATO

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia (Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) all'articolo 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

          «1-sexies. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche nei casi in cui tali detenuti o internati non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le circostanze previste dal comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione»;

              2) al comma 2, le parole: «per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo Pag. 5241-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza e dal direttore dell'istituto penitenziario»;

              3) al comma 2-bis, le parole: «In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni» sono soppresse;

              4) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

          «2-ter. Con il provvedimento di concessione dei benefìci di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata»;

              5) il comma 3 è abrogato;

              6) al comma 3-bis:

          a) le parole: «Procuratore distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»;

          b) le parole: «dalle procedure previste dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalla procedura prevista dal comma 2».

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «dallo stesso comma» sono soppresse;

          b) la parola: «ivi» è soppressa;

          c) le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-sexies e 2».
1.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli» sono inserite le seguenti: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli»;

          b) dopo le parole: «321, 322, 322-bis,» sono inserite le seguenti: «delitti di cui agli articoli»;

          c) le parole: «l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 416, primo e terzo comma, del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli»;

          d) le parole: «609-octies e 630 del codice, all'» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 630 del medesimo codice, dall'»;

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          e) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «delitti di cui»;

          f) dopo le parole: «all'articolo 291-quater» sono inserite le seguenti: «,comma 1,»;

          g) dopo le parole: «Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e» sono inserite le seguenti: «di cui»;

          h) dopo le parole: «all'articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».
1.94. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di esecuzione di pene concorrenti, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale, tra i reati la cui pena è in esecuzione».
1.105. Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al primo periodo del comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

                  a) la parola: «solo» è soppressa;

                  b) le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse;

                  c) le parole da: «delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter,» fino al fine del periodo sono soppresse.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

          sostituire il numero 1) con il seguente:

              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, ove sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice valuti il sicuro ravvedimento del condannato, apprezzati il percorso di reinserimento, i progressi risocializzanti raggiunti dal momento della condanna, l'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento, escludendo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e l'assenza del pericolo di un loro ripristino»;

          dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

              1-bis) Il comma 1-ter è soppresso.
1.88. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

          01) al primo periodo del comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

                  a) la parola: «solo» è soppressa;

                  b) le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

          sostituire il numero 1) con il seguente:

              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai Pag. 54detenuti o internati per i delitti per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, ove sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice valuti il sicuro ravvedimento del condannato, apprezzati il percorso di reinserimento, i progressi risocializzanti raggiunti dal momento della condanna, l'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento, escludendo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e l'assenza del pericolo di un loro ripristino»;

          dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

                  1-bis). Il comma 1-ter è soppresso.
1.89. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, nelle ipotesi in cui, a seguito della prospettazione da parte del condannato, si accertino elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, suffraganti la non attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti e altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, ovvero nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste all'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale».
1.81. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da far ritenere sussistenti attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì:

          a) nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia;

          b) nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicataPag. 55 una delle circostanze attenuanti previste all'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale;

          c) nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefìci citati, in specie, ai detenuti o internati che si sono adoperati in concrete condotte riparative a norma dell'articolo 58-ter, comma 1-bis del codice penale».
1.76. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

          1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, ove sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice valuti il sicuro ravvedimento del condannato, apprezzati il percorso di reinserimento, i progressi risocializzanti raggiunti dal momento della condanna, l'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento, l'emersione di specifiche ragioni della mancata collaborazione, escludendo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di un loro ripristino».
1.85. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, ove sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice valuti il sicuro ravvedimento del condannato, apprezzati il percorso di reinserimento, i progressi risocializzanti raggiunti dal momento della condanna, l'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento, escludendo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di un loro ripristino.».
1.86. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

Pag. 56

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla positiva partecipazione al percorso trattamentale rieducativo, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento e prospettino congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano al giudice di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia l'assenza del pericolo di un loro ripristino.».
1.82. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla positiva partecipazione al percorso trattamentale rieducativo, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento e prospettino congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano al giudice di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia l'assenza del pericolo di un loro ripristino. A tal fine può essere altresì valutata la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione».
1.83. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

              01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, purché sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice di sorveglianza accerti l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla sua valutazione critica della precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e dal suo contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali,Pag. 57 in modo da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di un loro ripristino».
1.87. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

              01) Al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis:

          al primo periodo, dopo la parola: «purché» aggiungere le seguenti: «il magistrato di sorveglianza accerti il sicuro ravvedimento, valutando»;

          al primo periodo, sopprimere la parola: «dimostrino»;

          al primo periodo, sopprimere le parole: «con certezza»;

          al primo periodo, sostituire le parole: «, terroristica o eversiva e» con le seguenti: «, terroristica o eversiva ovvero»;

          sopprimere il secondo periodo.
1.78. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

              01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.
1.84. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente:

      1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche nei casi in cui tali detenuti o internati non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le circostanze previste dal comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione.
1.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

Pag. 58

      Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente:

      1-bis. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, pur in mancanza della collaborazione, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e il pericolo del ripristino di tali collegamenti, nonché nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia e nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1.95. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, al di fuori dei casi già espressamente esclusi dalla legge».

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

          al primo periodo, sostituire le parole: ai detenuti condannati alla pena dell'ergastolo con le seguenti: ai detenuti o internati;

          al primo periodo, sopprimere le parole: con certezza;

          sopprimere il secondo periodo.
1.77. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, sopprimere le seguenti parole: al di fuori dei casi già espressamente esclusi dalla legge.
1.64. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: esclusi dalla legge, aggiungere le seguenti: possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. Il giudice, nel decidere sull'istanza, valuta la genuinità e l'entità della collaborazione offerta in rapporto alla partecipazione al trattamento rieducativo e all'assenza di pericolosità. Allo stesso modo il giudice procede quando siano addotti concreti e specifici elementi dai quali risulti che l'assenza di collaborazione sia stata causata dal timore di un grave nocumento per sé o per un prossimo congiunto. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo, al di fuori dei casi già espressamente esclusi dalla legge, altresì.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

          al primo periodo, sostituire le parole: «detenuti condannati alla pena dell'ergastolo» con le seguenti: detenuti o internati;

          al primo periodo, dopo la parola: purché, aggiungere le seguenti: , salvi i requisiti richiesti dalla legge per ciascun beneficio,;

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          sopprimere il secondo periodo.
1.50. Conte.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «detenuti condannati alla pena dell'ergastolo» con le seguenti: «detenuti o internati».

      Conseguentemente:

          al medesimo comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo;

          al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale con le seguenti: all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1.37. Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: detenuti condannati alla pena dell'ergastolo con le seguenti: detenuti o internati.

      Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il secondo periodo.
1.111. Bazoli, Miceli.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «detenuti condannati alla pena dell'ergastolo» con le seguenti: detenuti e agli internati.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il secondo periodo.
1.29. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: o dell'articolo 323-bis.

      Conseguentemente:

          al medesimo comma 1, lettera a), numero 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

      1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati condannati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 323-bis del codice penale purché, oltre ai requisiti già previsti dalla legge, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili, delle riparazioni pecuniarie e del risarcimento del danno, anche in forma specifica, derivanti dal reato o l'assoluta impossibilità di tali adempimenti, nonché, a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino concreti e specifici elementi che consentano di escludere la sussistenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e di rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Al fine della concessione dei benefici, è altresì richiesto che il giudice di sorveglianza accerti l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla valutazione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Ai detenuti o internati condannati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis;

          al medesimo comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, dopo le parole: 1-bis aggiungere le seguenti: e 1-bis.1.
1.112. Miceli, Bazoli.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: o dell'articolo 323-bis del codice penale aggiungere le seguenti: compresi i casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, Pag. 60ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1.30. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo con le seguenti: oltre ai requisiti già previsti dalla legge.
1.102. Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Bazoli, Miceli.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'assoluta impossibilità di tale adempimento con le seguenti: intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali.
1.38. Varchi, Maschio.

      All'articolo 1, comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie con le seguenti: riparazione dei danni.
1.65. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie con le seguenti: riparazione del danno.
1.48. Maschio, Varchi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e delle riparazioni pecuniarie con le seguenti: , delle riparazioni pecuniarie e del risarcimento del danno, anche in forma specifica,.

      Conseguentemente al medesimo periodo, sostituire le parole: di tale adempimento con le seguenti: di tali adempimenti.
1.113. Bazoli, Miceli, Ascari, Ferraresi, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

      Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: nonché, a seguito di specifica allegazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: e possa escludersi con ragionevole probabilità l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo che tali collegamenti siano ripristinati, anche sulla base dell'allegazione, ad opera del condannato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'associazione criminale di appartenenza.
1.67. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nonché, a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di Pag. 61dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, con le seguenti: nonché, a seguito della prospettazione da parte del condannato, si accertino elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, suffraganti la non attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti,.
1.80. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nonché, a seguito con le seguenti: da accertarsi tramite una aggiornata verifica delle condizioni patrimoniali anche dei familiari del richiedente e anche per interposta persona, delegata alle strutture di Polizia giudiziaria deputate a tali accertamenti, nonché anche a seguito.

      Conseguentemente:

          al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È in ogni caso sempre richiesto che i giudici di sorveglianza accertino, altresì, l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla sua revisione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forma risarcitoria, sia in quelle della giustizia riparativa ed al suo contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime ai familiari e all'intera collettività, con specifico riferimento alla ricostruzione dei reati commessi, alla loro decisione ed esecuzione ed all'eventuale individuazione dei resti delle vittime;

          al medesimo comma 1, lettera a), numero 3), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

          al medesimo comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter aggiungere i seguenti:

      2-quater. Il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più Comuni o in un determinato territorio, in particolare il divieto di permanenza in quello in cui sono state commesse le attività criminose per cui stato condannato o hanno operato le associazioni criminali di cui faceva parte. Può altresì imporre il divieto di svolgere determinate attività e di avere rapporti personali che possano facilitare il compimento di altri reati o comunque ripristinare rapporti con soggetti appartenenti alla Criminalità organizzata, terroristica od eversiva.
      2-quinquies. La richiesta dei benefìci, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere contestualmente notificata al difensore della parte civile costituita in giudizio nel procedimento dove è stata riportata la condanna o al difensore della persona offesa o al difensore dei suoi prossimi congiunti o al difensore della persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente. In mancanza di nomina, la notifica deve essere effettuata alla persona offesa o ai prossimi congiunti o alla persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente, salvo ipotesi di accertata irreperibilità. I soggetti indicati possono presentare al Giudice procedente, entro 30 giorni dalla notifica, le proprie osservazioni, le quali devono essere tenute in considerazione nella valutazione dell'istanza da parte del Giudice Competente, dandone espressamente conto nella motivazione.;

          al medesimo comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          a-bis) all'articolo 41-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale»;

Pag. 62

          al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: e dei commi 2 e 4 dell'articolo 50 aumentati della metà, con le seguenti: , aumentati della metà, e nei limiti minimi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 50, aumentati di un terzo.
1.106. Ascari.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi con le seguenti: a seguito di allegazione di specifici elementi da parte del condannato, si accertino elementi.
1.49. Maschio, Varchi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: congrui e specifici elementi concreti con le seguenti: concreti e specifici elementi.
1.103. Salafia, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Sarti, Scutellà, Ferraresi, Miceli, Bazoli.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: con certezza.
*1.41. Varchi, Maschio.
*1.31. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.
*1.79. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «criminalità organizzata, terroristica o eversiva» aggiungere le seguenti: «nonché con i familiari con lo stesso domiciliati».
1.10. Colletti.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e con il contesto nel quale il reato è stato commesso.
1.42. Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e con il contesto con le seguenti: o con il contesto.
1.45. Maschio, Varchi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi aggiungere le seguenti: , o in ragione del contesto ambientale di provenienza e di destinazione.
1.26. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I benefici di cui al comma 1 possono essere comunque concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.
1.66. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
1.33. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Ulteriori elementi valutativi o a riscontro possono essere acquisiti autonomamente dal giudice presso il Procuratore Pag. 63nazionale antimafia o antiterrorismo o presso le direzioni distrettuali antimafia competenti. Ai fini della concessione o del diniego dei benefici di cui al precedente comma 1 sono altresì valutabili dal giudice: a) la sopravvenienza, la gravità e la natura di nuove incriminazioni; b) la sussistenza di concrete e non meramente simboliche condotte riparatorie, anche di natura non economica, nei confronti di persone o comunità locali vittime di reato; c) aver fornito indicazioni idonee alla identificazione di persone fisiche o giuridiche, o di reti e metodologie utilizzate, anche da organizzazioni diverse da quella di appartenenza, per riciclare, occultare, esportare o reimpiegare proventi economici di natura illecita, o al sequestro e confisca di disponibilità mobiliari, immobiliari o finanziarie frutto di attività illecite; d) altri elementi di valutazione acquisiti in procedimenti riferibili a terzi anche se non ancora pervenuti a sentenza definitiva.
1.32. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 30-ter aggiungere le seguenti: , del lavoro all'esterno di cui all'articolo 21 e delle misure alternative alla detenzione di cui al Capo VI della presente legge.
1.68. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una volta che i condannati reiterano i reati, non potranno più accedere ai benefici sopra citati.
1.1. Piera Aiello, Trano, Colletti.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere il seguente periodo: I benefici del presente articolo non si applicano e sono revocati immediatamente a coloro che reiterano taluno dei delitti indicati nel presente articolo.
1.2. Piera Aiello, Trano, Colletti.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine della concessione dei benefici, è altresì richiesto che il giudice di sorveglianza accerti l'assenza dell'attuale pericolosità sociale e l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla sua valutazione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1.114. Bazoli, Miceli, Sarti, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti numeri:

              1-bis) al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

                  a) le parole: «purché non vi siano elementi tali da far ritenere» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che siano stati acquisiti elementi che indichino»;

                  b) le parole: «ai detenuti o internati per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «ai detenuti o internati per i seguenti delitti:»;

                  c) dopo le parole «600-ter,» sono aggiunte le seguenti: «primo, secondo e»;

                  d) dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «, 601, 602, 600-octies»;

                  e) le parole: «629, secondo comma, del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «629, secondo comma, 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,»;

Pag. 64

                  f) dopo le parole: «del medesimo testo unico» sono inserite le seguenti: «delitti di cui»;

                  g) dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché, fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, delitti di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di cui all'articolo 291-quater del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dall'articolo 609-octies del medesimo codice e dall'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»,

              1-ter) al comma 1-quater, dopo le parole: «la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.» è inserito il seguente periodo: «Ai fini della determinazione dell'anno di osservazione si può tenere conto, altresì, di programmi terapeutici eventualmente già svolti dopo la commissione del reato e antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena.»;

              1-quater) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «all'articolo 13-bis della presente legge» sono inserite le seguenti: «anche se svolto in tutto o in parte antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena.».
1.96. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

              1-bis) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «tribunale di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «di Roma»

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 677 del codice di procedura penale)

      Al comma 1 dell'articolo 677 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Escluse le ipotesi di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,».
1.27. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.90. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

              2) al comma 2, le parole: «per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza e dal direttore dell'istituto penitenziario;».
1.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

Pag. 65

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

              2) al comma 2, dopo le parole: «in relazione al luogo di detenzione del condannato» sono inserite le seguenti: «e acquisito il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dei commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, in relazione al distretto ove è stata pronunciata la condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto» sono sostituite con le seguenti: «Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Le informazioni e i pareri previsti dal presente comma devono essere resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta e devono contenere elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei condannati o internati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il termine può essere prorogato, in ragione della complessità degli accertamenti, per ulteriori quindici giorni. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste».
1.97. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

              2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «al luogo di detenzione del condannato» sono aggiunte le seguenti: «e, nei casi di condanna per taluno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, anche al luogo dove è stata emessa la sentenza di primo grado, nonché in relazione al luogo di dimora abituale del condannato».
1.104. Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Ferraresi, Miceli, Bazoli.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: è stata emessa la sentenza fino alla fine del periodo, con le seguenti: è stato commesso il fatto oggetto di condanna.
1.71. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: è stata emessa la sentenza fino alla fine del periodo, con le seguenti: è stato commesso il fatto.
1.46. Maschio, Varchi.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

              2-bis) al comma 2-bis, il secondo periodo è soppresso;.
1.5. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
1.98. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

              3) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

          «2-ter. Con il provvedimento di concessione dei benefìci di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative Pag. 66pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.».
1.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, dopo le parole: al comma 1-bis, il giudice aggiungere le seguenti: del Tribunale di sorveglianza di Roma.

      Conseguentemente:

          al medesimo capoverso, quarto periodo, e ovunque ricorrano, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: del Tribunale di sorveglianza di Roma.

          dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento della pianta organica del Tribunale di Sorveglianza di Roma)

      1. Per le finalità di cui al comma 2-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Roma è aumentata secondo le esigenze e priorità di assegnazione delle risorse definite con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.
1.44. Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: il parere del fino a: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo con le seguenti: al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto, ulteriori rispetto a quelle accertate con la sentenza di condanna;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          al secondo periodo, sostituire le parole: I pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni con le seguenti: gli elementi conoscitivi di cui al precedente periodo, con eventuali istanze istruttorie,;

          al quarto periodo, sostituire le parole: dei pareri con le seguenti: degli elementi conoscitivi;

          al quinto periodo, sopprimere le parole: vi sia parere contrario all'accoglimento dell'istanza o e sostituire le parole: indicati nei pareri del con le seguenti: emersi dagli elementi conoscitivi forniti dal;

          al sesto periodo, sostituire le parole: il giudice applica le prescrizioni con le seguenti: il giudice può applicare le prescrizioni.
1.91. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 88 con le seguenti: dall'articolo 96, comma 3.
1.107. Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Miceli, Bazoli.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei confronti dei condannati istanti non collaboranti si procede sempre, a cura della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, agli accertamenti patrimoniali previsti dall'articolo 79 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembrePag. 67 2011, n. 159, che sono estesi anche al nucleo familiare e alle persone collegate, nonché all'accertamento della pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
1.34. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: con eventuali istanze istruttorie.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto periodo, sostituire le parole da: o siano rigettate le istanze istruttorie avanzate dal pubblico ministero fino a: le istanze istruttorie e con le seguenti: il provvedimento di accoglimento deve indicare gli specifici motivi per i quali il giudice non ha ritenuto rilevanti.
1.70. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , con eventuali istanze istruttorie,.
*1.110. Il Relatore.
*1.40. Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Tale termine è di sessanta giorni per i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis. I citati termini, di cui ai periodi precedenti, sono prorogabili rispettivamente a sessanta e a novanta giorni qualora le autorità indicate al primo comma comunichino al giudice la sussistenza di particolari esigenze istruttorie relative al mantenimento di collegamenti con organizzazioni operanti in ambiti diversi da quelle già noti ovvero extranazionali. Ove richiesta, la proroga dei termini di cui al precedente periodo, opera automaticamente e non è rinnovabile.
1.35. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: può essere prorogato aggiungere le seguenti: , su richiesta motivata del pubblico ministero,.
1.43. Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, sostituire il quinto periodo con il seguente: Quando vi sia parere contrario all'accoglimento dell'istanza o siano rigettate le istanze istruttorie avanzate dal pubblico ministero, il provvedimento di accoglimento, nella parte motiva, deve indicare le ragioni per cui si ritengano superabili i motivi ostativi segnalati.
1.36. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: e nelle informazioni fornite dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente.
1.69. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: applica con le seguenti: può applicare.
*1.74. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.
*1.92. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: nonché quelle ulteriori volte ad impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva con le seguenti: nonché, sentito il Prefetto competente per il territorio interessato, ogni iniziativa ulteriore volta a monitorare ed impedire il rischio di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva.
1.28. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Pag. 68

      Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

      2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e può, altresì prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.
*1.39. Varchi, Maschio.
*1.11. Colletti.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

      2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio, nonché il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il giudice può, altresì prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, nonché alle attività di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis;
1.116. Bazoli, Miceli, Salafia, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Sarti, Scutellà.

      Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

      2-quater. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
1.115. Miceli, Bazoli, Ferraresi, Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

              4) il comma 3 è abrogato;
1.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

              5) al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

                  a) al primo periodo, le parole: «procuratore distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»;

                  b) al secondo periodo, le parole: «dalle procedure previste dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalla procedura prevista dal comma 2».
1.9. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          a-bis) dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

          «Art. 54-bis. – (Liberazione condizionale) – 1. Il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale quando i risultati del trattamento, per il particolare impegno profuso, siano tali da far ritenere compiuto il percorso rieducativo. Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale particolare rilievo è attribuito alla costante disponibilità a svolgere attività in favore della collettività o all'avvio di percorsi di giustizia riparativa. La concessione della liberazione condizionale è subordinataPag. 69 all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
          2. La liberazione condizionale può essere concessa:

          a) al condannato che abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni;

          b) al condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno ventisei anni di pena ovvero che abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di semilibertà per almeno cinque anni consecutivi.

      3. Al condannato possono essere applicate una o più opportune prescrizioni se ritenute idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

          4. Tali prescrizioni possono essere successivamente modificate dal magistrato di sorveglianza. Il magistrato dispone, inoltre, che gli uffici di esecuzione penale esterna formulino un programma di sostegno e di assistenza idoneo al reinserimento sociale del condannato.
          5. La liberazione condizionale ha durata pari alla pena ancora da eseguire, o, in caso di ergastolo, a cinque anni.

      Art. 54-ter. – (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena) – 1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto.
      2. La liberazione condizionale può essere revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce alle prescrizioni disposte ai sensi dell'articolo 54-bis. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la pena residua da espiare, salvo il caso di condanna all'ergastolo.
      3. Il decorso del tempo previsto dal comma 5 dell'articolo 54-bis, anche tenuto conto della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, estingue la pena ed ogni altro effetto penale e determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna.».
1.100. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

          «Art. 4-ter. – (Scioglimento del cumulo) – 1. La pena o la frazione di pena relativa a uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis si considera separatamente ed espiata per prima, quando ne derivano effetti favorevoli al condannato. Non è tuttavia computata la pena o la frazione di pena espiata prima della commissione del reato».
1.99. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1.101. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.
*1.72. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale con la seguente: 4-bis.
1.51. Conte.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: all'articolo 58-quater, aggiungere le seguenti: al comma 3, le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «quattro anni» e.
1.47. Maschio, Varchi.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: con la giustizia inserire le seguenti: , ad eccezione dei condannati la cui Pag. 70limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          sopprimere la parola: effettivamente;

          sostituire le parole: della metà con le seguenti: di un terzo.
1.75. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: effettivamente.
1.93. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: della metà con le seguenti: di un terzo.
1.108. Il Relatore.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto richiesto dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis, tale disposizione non si applica nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1.109. Il Relatore.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

          c) all'articolo 70, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          «1-bis. Il tribunale di sorveglianza è competente altresì per l'ammissione al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 e per la concessione dei permessi premio ai sensi dell'articolo 30-ter, a detenuti o internati condannati per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.»;

          d) all'articolo 21, comma 4, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 1-bis,».

          e) all'articolo 30-ter, comma 7, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 1-bis,».
1.117. Bazoli, Miceli, Ferraresi, Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 2.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

      1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite con le seguenti: «commi 1-bis, 2 e 3».
2.4. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Pag. 71

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «dallo stesso comma» sono soppresse;

          b) la parola: «ivi» è soppressa;

          c) le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis e 2».
2.1. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dallo stesso articolo 4-bis inserire le seguenti: e dopo le parole: «Si osservano le disposizioni dei commi 2» è aggiunta la seguente: «, 2-ter».
2.5. D'Orso, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: o sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2.6. Sarti, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

ART. 3.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Abrogazione degli articoli 176 e 177 del codice penale)

      1. Gli articoli 176 e 177 del codice penale sono abrogati.
3.10. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*3.5. Varchi, Maschio.
*3.9. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.
3.14. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: trentotto.
3.12. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: trentacinque anni.
3.6. Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: trentaquattro.
3.11. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: per uno dei delitti fino alla fine del periodo con le seguenti: per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che la collaborazione risulti impossibile, inesigibile o irrilevante.
3.13. Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Miceli, Bazoli.

Pag. 72

      Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: di dieci con le seguenti: fino a dieci.
*3.7. Annibali.
*3.8. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per alcuno dei delitti fino alla fine del periodo con le seguenti: per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che la collaborazione risulti impossibile, inesigibile o irrilevante.
3.15. Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Bazoli, Miceli.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          c) al primo comma dell'articolo 533, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il giudice può altresì statuire un periodo, non superiore ai 3 anni, entro il quale sia preclusa al condannato la possibilità di richiedere tutti o alcuni dei benefici penitenziari previsti dalla legge».

      Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 176, 177 e 533 del codice penale)
3.4. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di accentramento dei giudizi riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 6 luglio 1975, n. 354, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste)

      1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dei giudizi riguardanti i detenuti o gli internati sottoposti al regime previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della Legge 6 luglio 1975, n. 354, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) accentrare le decisioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 6 luglio 1975, n. 354, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, presso il Tribunale di sorveglianza di Roma con un contestuale adeguamento della pianta organica;

          b) prevedere la competenza del Tribunale di sorveglianza per le decisioni relative alle modalità esecutive del regime differenziato previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 6 luglio 1975, n. 354, nonché per il provvedimento di differimento dell'esecuzione delle pene detentive nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 684 del codice di procedura penale;

          c) prevedere che i procedimenti di cui alla lettera a), sia prevista anche la partecipazione facoltativa all'udienza del pubblicoPag. 73 ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

          d) prevedere che la competenza in merito alle impugnazioni dei procedimenti di cui alla lettera a) sia altresì del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

      2. I decreti legislativi previsti dall'articolo 2 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
      3. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3.03. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

      1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono aggiunte le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

          2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1.».
3.04. Ascari.