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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2022
742.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 40

ALLEGATO 1

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.190, 4.179 E 18.30 DELLE RELATRICI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

      Sostituire le parole: Dopo il comma 12, aggiungere il seguente con le seguenti: Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti e dopo le parole: dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. aggiungere le seguenti:

      12-ter. Il comma 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

          «79. Nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nella missione “Fondi e accantonamenti” ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
0.1.190.37. Gagliardi.

      Al comma 1, sostituire le parole: Dopo il comma 12, aggiungere il seguente con le seguenti: Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti e dopo le parole: dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. aggiungere le seguenti:

          «12-ter. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 novembre 2021, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dall'anno 2022 è sospeso l'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
0.1.190.38. Gagliardi.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
0.1.190.36. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 240.000 abitanti.
0.1.190.35. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 230.000 abitanti.
0.1.190.34. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 220.000 abitanti.
0.1.190.33. Ubaldo Pagano.

Pag. 41

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 210.000 abitanti.
0.1.190.32. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
0.1.190.31. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 190.000 abitanti.
0.1.190.30. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 180.000 abitanti.
0.1.190.29. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 170.000 abitanti.
0.1.190.28. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 160.000 abitanti.
0.1.190.27. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti.
0.1.190.26. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 140.000 abitanti.
0.1.190.25. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 130.000 abitanti.
0.1.190.24. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti.
0.1.190.23. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 110.000 abitanti.
0.1.190.22. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
0.1.190.21. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 95.000 abitanti.
0.1.190.20. Ubaldo Pagano.

Pag. 42

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti.
0.1.190.19. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 85.000 abitanti.
0.1.190.18. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti.
0.1.190.17. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 75.000 abitanti.
0.1.190.16. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti.
0.1.190.15. Ubaldo Pagano.

      Sostituire, le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti.
0.1.190.14. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
0.1.190.13. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 55.000 abitanti.
0.1.190.12. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
0.1.190.11. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 45.000 abitanti.
0.1.190.10. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
0.1.190.9. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 35.000 abitanti.
0.1.190.8. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
0.1.190.7. Ubaldo Pagano.

Pag. 43

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
0.1.190.6. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
0.1.190.5. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
0.1.190.4. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
0.1.190.3. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con le seguenti: Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
0.1.190.2. Ubaldo Pagano.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          l) sostituire le parole: «Dopo il comma 12, aggiungere il seguente»: con le seguenti: «Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti»:

              2) dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

      12-ter. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. le parole: «residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia» sono soppresse;
      2. le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
      12-quater. Agli oneri di cui al comma 12-ter, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.190.39. D'Ettore.

      Dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere il seguente:

      12-ter. All'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine le seguenti parole: «, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252.».
0.1.190.1. Molinari, Iezzi, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          «12-bis. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi Pag. 44sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1.190. Le Relatrici.

ART. 4.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea sostituire le parole: il seguente comma con le seguenti: i seguenti commi;

          b) dopo il capoverso comma 8-bis inserire il seguente:

      8-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai rettori che hanno espletato il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficacia delle attività delle Università, è attribuita la facoltà di riproporre alla scadenza del mandato la propria candidatura per ulteriore biennio non rinnovabile».
0.4.179.1. Paolo Russo.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 30 agosto 2022.
0.4.179.62. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 29 agosto 2022.
0.4.179.61. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 28 agosto 2022.
0.4.179.60. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 27 agosto 2022.
0.4.179.59. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 26 agosto 2022.
0.4.179.58. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 25 agosto 2022.
0.4.179.57. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 24 agosto 2022.
0.4.179.56. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 23 agosto 2022.
0.4.179.55. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 22 agosto 2022.
0.4.179.54. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 21 agosto 2022.
0.4.179.53. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 20 agosto 2022.
0.4.179.52. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 19 agosto 2022.
0.4.179.51. Ubaldo Pagano.

Pag. 45

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 18 agosto 2022.
0.4.179.50. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 17 agosto 2022.
0.4.179.49. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 16 agosto 2022.
0.4.179.48. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 15 agosto 2022.
0.4.179.47. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 14 agosto 2022.
0.4.179.46. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 13 agosto 2022.
0.4.179.45. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 12 agosto 2022.
0.4.179.44. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 11 agosto 2022.
0.4.179.43. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 10 agosto 2022.
0.4.179.42. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 9 agosto 2022.
0.4.179.41. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 8 agosto 2022.
0.4.179.40. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 7 agosto 2022.
0.4.179.39. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 6 agosto 2022.
0.4.179.38. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 5 agosto 2022.
0.4.179.37. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 4 agosto 2022.
0.4.179.36. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 3 agosto 2022.
0.4.179.35. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 2 agosto 2022.
0.4.179.34. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 1° agosto 2022.
0.4.179.33. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 31 luglio 2022.
0.4.179.32. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 30 luglio 2022.
0.4.179.31. Ubaldo Pagano.

Pag. 46

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 29 luglio 2022.
0.4.179.30. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 28 luglio 2022.
0.4.179.29. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 27 luglio 2022.
0.4.179.28. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 26 luglio 2022.
0.4.179.27. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 25 luglio 2022.
0.4.179.26. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 24 luglio 2022.
0.4.179.25. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 23 luglio 2022.
0.4.179.24. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 22 luglio 2022.
0.4.179.23. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 21 luglio 2022.
0.4.179.22. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 20 luglio 2022.
0.4.179.21. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 19 luglio 2022.
0.4.179.20. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 18 luglio 2022.
0.4.179.19. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 17 luglio 2022.
0.4.179.18. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 16 luglio 2022.
0.4.179.17. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 15 luglio 2022.
0.4.179.16. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 14 luglio 2022.
0.4.179.15. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 13 luglio 2022.
0.4.179.14. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 12 luglio 2022.
0.4.179.13. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 11 luglio 2022.
0.4.179.12. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 10 luglio 2022.
0.4.179.11. Ubaldo Pagano.

Pag. 47

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 9 luglio 2022.
0.4.179.10. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 8 luglio 2022.
0.4.179.9. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 7 luglio 2022.
0.4.179.8. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 6 luglio 2022.
0.4.179.7. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 5 luglio 2022.
0.4.179.6. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 4 luglio 2022.
0.4.179.5. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 3 luglio 2022.
0.4.179.4. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 2 luglio 2022.
0.4.179.3. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 1° luglio 2022.
0.4.179.2. Ubaldo Pagano.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      8-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
4.179. Le Relatrici.

ART. 18.

      Apportare le seguenti modificazioni:

              1) Sostituire le parole: «Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:» con le seguenti: «Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

              2) dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:

      2-ter. Per l'anno 2022 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.»
0.18.30.19. D'Ettore.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2030.
0.18.30.9. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
0.18.30.18. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2029.
0.18.30.8. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
0.18.30.17. Ubaldo Pagano.

Pag. 48

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2028.
0.18.30.7. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.
0.18.30.16. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.
0.18.30.6. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.
0.18.30.15. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2026.
0.18.30.5. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
0.18.30.14. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025.
0.18.30.4. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
0.18.30.13. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024.
0.18.30.3. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
0.18.30.12. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2023.
0.18.30.2. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
0.18.30.11. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022.
0.18.30.1. Ubaldo Pagano.

      Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, con le seguenti: per gli anni 2020, 2021 e 2022.
0.18.30.10. Ubaldo Pagano.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

      Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: di interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole.
18.30. Le Relatrici.

Pag. 49

ALLEGATO 2

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:

      3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
*1.101. (Nuova formulazione) Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.
*1.164. (Nuova formulazione) Cannizzaro.

      Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.
**1.99. (Nuova formulazione) Gallo, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Manzo, Misiti, Bucalo, Mollicone.
**5.47. (Nuova formulazione) Casciello, Pella, Paolo Russo, Sarro, D'Attis.

      Al comma 12 apportare le seguenti modificazioni:

      1. alla lettera a), numero 2), dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
      2. dopo la lettera a)

          a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:

          «2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato»;

      3. la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

              1) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»;

              2) dopo le parole: «ordinarie procedure di mobilità,» sono inserite le seguenti:Pag. 50 «ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».

      Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
      12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: «attraverso» sono inserite le seguenti: «lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero»;
      12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «legge 28 maggio 2021, n. 76,» sono inserite le seguenti: «ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».
1.59. (Nuova formulazione) Buratti.

      Sostituire il comma 13 con il seguente:

      13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

      Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:

              “4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente”;

          b) all'articolo 38:

              1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          “3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenute riservate. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove Pag. 51possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU”;

              2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          “3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante”»;

          b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

          «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-novies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: “entro il 31 dicembre 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2022”;

          b) le parole: “non oltre il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2023”.

          5-ter. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: “e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, 2019 e 2022”.
          5-quater. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:
          “6-septies. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche concernenti somme e valori corrisposti riferiti ai periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 la sanzione di cui al comma 6-quinquies non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza indicata nel primo periodo del medesimo comma 6-quinquies”.
          5-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: “2021” è sostituita dalla seguente: “2022”.
          5-sexies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) partecipa al processo di elaborazione di princìpi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività”;

          b) all'articolo 9-ter, comma 2, le parole: “all'International Accounting Standards Board (IASB)” sono sostituite dalle seguenti: “alla IFRS Foundation”.

          5-septies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”».
*1.186. (Nuova formulazione) Pella, Sarro.
*1.187. (Nuova formulazione) Fassina.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

      13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo Pag. 52alle amministrazioni pubbliche da parte di società in house per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

          «6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
**1.154. (Nuova formulazione) Pella, D'Attis.
**1.26. (Nuova formulazione) Ceccanti.

      Al comma 24, sostituire le parole: fino al 31 maggio 2022 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022.
1.123. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Mollicone, Meloni.

      Al comma 28, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.
1.42. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi, Mollicone.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)

      1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno scolastico 2021/2022»;

          b) le parole: «subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».
*1.013. (Nuova formulazione) Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.07. (Nuova formulazione) Pezzopane.
*1.026. (Nuova formulazione) Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*1.037. (Nuova formulazione) Ruffino.

ART. 2.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare)

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,Pag. 53 dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 10-bis, le parole: «2 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2 giugno 2022»;

          b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

          c) al comma 10-quinquies, le parole: «il Ministero della difesa provvede» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono».
2.03. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.

ART. 3

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo».
*3.165. Dal Moro.
*3.426. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*3.237. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*5.10. Marco Di Maio, Del Barba.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza del COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.
**3.102. Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.
**3.349. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.58. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**3.405. Pella.
**3.181. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*3.420. Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.
*3.177. Patassini, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*3.73. Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, Pag. 54commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.
**3.093. (Nuova formulazione) De Carlo, Faro, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.
**3.064. (Nuova formulazione) De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.51. (Nuova formulazione) Corda, Forciniti, Trano, Costanzo.
**3.034. (Nuova formulazione) Frassini, Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.013. (Nuova formulazione) Del Barba, Marco Di Maio.
**3.071. (Nuova formulazione) Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**3.0125. (Nuova formulazione) Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio)

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
3.0139. Pella, Milanato.

ART. 5.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)

      1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5.01. Tasso.

ART. 6.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4-quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

Pag. 55

          b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

          «4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine».
          4-ter. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello».
6.28. Melicchio.

ART. 7.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.13. Adelizzi, Boccia, Ubaldo Pagano, Mollicone.

ART. 10.

      Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.77. (Nuova formulazione) Grippa, Scagliusi.

      Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*10.38. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.
*10.94. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.18. Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 Pag. 56dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
**10.131. (Nuova formulazione) Rosso, Pella.
**10.103. (Nuova formulazione) Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.47. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Del Barba.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.
*10.11. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, De Filippo, Gariglio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.
*10.132. (Nuova formulazione) D'Attis, Pella, Sarro.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica)

      1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
10.022. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 11.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

      Conseguentemente:

          alla lettera b), sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: al 1° gennaio 2023;

          al comma 2, capoverso 5.1, sostituire le parole: Entro trenta giorni con le seguenti: Entro novanta giorni;

          al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.
*11.9. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.67. (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Pag. 57

*11.20. (Nuova formulazione) Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
*11.111. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

          a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

          b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

          c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

          d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
**11.81. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**11.106. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**11.11. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
**11.5. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**11.71. (Nuova formulazione) Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022».
*11.8. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.109. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*11.84. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*11.70. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.23. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente:

          «837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicatoPag. 58 nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».
11.40. Rotta, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Loss, Lucchini, Vanessa Cattoi.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «2023» sono inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,».
*11.77. (Nuova formulazione) Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*11.85. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*11.102. (Nuova formulazione) Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
**11.58. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.
**11.101. Squeri, Nevi, Spena, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.
11.66. (Nuova formulazione) Davide Crippa, Sut.

ART. 12.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:

          «11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti».

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      2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «qualsiasi» è sostituita dalle seguenti: «o senza».
12.28. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 14.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022;

      Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
14.12. Durigon, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Mollicone.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.56. Siracusano, D'Ettore, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.9. Lattanzio, Sensi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14.7. Sensi, Mollicone, Bartolozzi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
*14.30. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*14.34. Magi.
*14.22. Fornaro, Fassina.

ART. 16.

      Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 23, commi 2, 4, 6 con le seguenti: all'articolo 23, commi 2, 6

Pag. 60

      conseguentemente

          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
16.26. (Nuova formulazione) Costa.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati al 31 dicembre 2022.
16.13. Verini, Giorgis, Bazoli, Morani, Bordo, Zan.

ART. 18.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini)

      1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 139:

              1) le parole da: «chiunque» fino a: «è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute»;

              2) le parole: «supera le 5» sono sostituite dalle seguenti: «è superiore a 30»;

              3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati»;

          b) al comma 140, le parole da: «, entro sette giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse»;

          c) al comma 141, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti» e le parole: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022»;

          d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

          «142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma».
18.17. (Nuova formulazione) Cillis, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Spena, Baroni, Bond, Caon, Dall'Osso, Nevi, Sandra Savino.

Pag. 61

ART. 22.

      Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
*22.2. Raduzzi, Forciniti, Trano.
*22.4. Billi, Di Muro, Morrone, Raffaelli, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 13.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale allo stesso intestata.»
13.5. Ubaldo Pagano.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
*3.144. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Albano, Bucalo, Deidda, Cavandoli.
*3.269. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, Gusmeroli, Cavandoli.
*3.374. Lupi.
*3.439. D'Attis, Squeri, Pella, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto, Spena.

ART. 21.

      Sopprimerlo.
*21.3. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*21.20. D'Attis, Elvira Savino, Giannone, Rospi.
*21.22. Labriola.
*21.1. De Giorgi.
*21.13. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.
*21.17. Boccia, Braga, Ubaldo Pagano, Lacarra.
*21.12. Vianello, Forciniti, Trano, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.
*21.2. Ermellino.
*21.18. Cassese, L'Abbate, Galizia, Alemanno, Donno, Brescia, De Lorenzis, Giuliano, Masi, Scagliusi, Ruggiero, Aresta, Lovecchio, Palmisano, Faro, Sut, Maraia, Orrico.

ART. 1.

      All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

          «11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 30 aprile 2022.

      11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga è soggetta al versamento di un contributo annuo Pag. 62determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
      11-ter. Le condizioni di utilizzo successive delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire la Decisione della Commissione (EU) 2020/590, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello Sviluppo economico con gli operatori beneficiari delle proroghe.
      11-quater. Nelle more dell'implementazione dello standard Dvbt2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo tecnico permanente al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Fermo restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz, e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche delle reti locali di primo livello su provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in casi eccezionali si potranno valutare modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera AGCOM 39/19/cons, comunque salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.
      11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della Task Force 5G di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello Sviluppo economico è autorizzato nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ad avvalersi di personale fino a cinque unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della suddetta task force può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi in house ovvero di società partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.
      11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
1.69. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Enrico Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

      26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e al secondo periodo le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
      26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1.32. (Nuova formulazione) Bordo, De Luca.

      Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

      27-bis. Al fine di realizzare il piano di rientro dei disavanzi sanitari, di accelerare Pag. 63le procedure per gli investimenti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nell'ambito degli obiettivi e delle misure individuati dal decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, la regione Calabria, limitatamente alla durata del piano stesso, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di 11 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse finanziarie della medesima regione, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
1.156. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Gentile, D'Ettore, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.

      Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

      27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ridurre il precariato, la regione Calabria, per gli anni 2022-2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio della regione Calabria, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
1.157. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Gentile, Torromino, Maria Tripodi.

      Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

      28-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

          b) al comma 3, primo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

          c) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

      28-ter. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

          «3. Sino alla adozione di una regolamentazione dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato ove siano conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimentoPag. 64 di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.
          3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148.
          3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri ed ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le Istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego»

      28-quater. Agli oneri derivanti dai commi 28-bis e 28-ter, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero,.
      28-quinquies. L'articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è abrogato.
1.146. (Nuova formulazione) Sarro, Pella.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

      1. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2, e per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:

          a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

          b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

          c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologiaPag. 65 e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.

      2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 ammessi alla medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
      3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le Regioni e le Provincie Autonome erogano, fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le risorse individuate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e provincie autonome come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2022, e per quelli di cui al comma 3, pari ad ulteriori 10 milioni di euro, per l'anno 2022 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultano corrispondentemente ridotte. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
*1.019. (Nuova formulazione) Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Calabria, Gentile, Milanato, Giovanni Russo, Sarro, Tartaglione, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
*4.63. (Nuova formulazione) Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.88. (Nuova formulazione) Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.107. (Nuova formulazione) D'Arrando, Di Lauro, Berti, Giordano, Corneli, Lorefice, Faro, Brescia, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, De Carlo, Dieni, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.
*15.01. (Nuova formulazione) Sensi, Madia, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Pezzopane, Carnevali, Marco Di Maio, Vitiello, Boschi, Del Barba.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 6611 settembre 2020, n. 120, dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.
(Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)

          1. In conseguenza dell'imponente adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle tempistiche necessarie all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e convenzioni di cui all'articolo 3, lettere cccc) e dddd), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” che siano attualmente in corso e che risultino esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
1.030. (Nuova formulazione) D'Attis.

ART. 3.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, le parole: «degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2022, 2023 e 2024». All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui l'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
*2.27. (Nuova formulazione) Lovecchio, Faro.
*3.128. (Nuova formulazione) Fassina, Fornaro
*3.464. (Nuova formulazione) Pettarin.
*3.218. (Nuova formulazione) Lacarra.
*3.184. (Nuova formulazione) Badole, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

      1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.
**3.050. Navarra, Ubaldo Pagano.
**3.0144. Gagliardi.
**3.199. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.230. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**3.456. Pella, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.
**3.474. D'Ettore.

ART. 4.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:

      6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;

Pag. 67

          b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».
*4.74. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Pella, Vanessa Cattoi, Colucci.
*4.112. Ianaro.
*4.175. Bologna.
*4.93. Magi.
*4.14. Raciti, Marco Di Maio.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis. All'articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 novembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al secondo periodo, le parole: «con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,» sono sostituite dalle seguenti: «con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,».
**4.38. Navarra.
**4.41. Stumpo, Fornaro.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2023,».
4.140. Stumpo, Fornaro, Fassina, Boldi, Cavandoli.

ART. 5.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

          «2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024».

      1-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
      1-quater. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
5.51. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

      Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Pag. 68luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

          «9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori».
5.21. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Gallo.

      Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. All'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al capoverso 9-ter, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2022» e le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».
5.52. (Nuova formulazione) Scanu.

      3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 i docenti di ruolo delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, hanno titolo a chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato.
5.31. (Nuova formulazione) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

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ART. 8.

      Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

      4-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
      4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*8.06. (Nuova formulazione) Grippa, Ascari, Trano, Fiano.
*8.15. (Nuova formulazione) Bellachioma, Tateo, D'Eramo, Zennaro, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*8.26. (Nuova formulazione) Vacca, Ascari.
*8.7. (Nuova formulazione) D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
*8.50. (Nuova formulazione) Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.
*8.2. (Nuova formulazione) Pezzopane, Fiano, Ceccanti, Ciampi, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.
*8.59. (Nuova formulazione) Pella.

ART. 9.

      Al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, sostituire la parola: ammesse con la seguente: tenute e dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

      8-bis. All'articolo 38, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021. n. 106, dopo le parole: «500.000 euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 2 milioni di euro per l'anno 2022». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione per 2,9 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*9.74. (Nuova formulazione) Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
*9.9. (Nuova formulazione) Muroni.
*9.47. (Nuova formulazione) Trano, Costanzo.
*9.127. (Nuova formulazione) Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

ART. 10.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-sexies, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 marzo 2022»;

Pag. 70

          b) al comma 2-sexies, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di quanto stabilito dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di accordi novativi di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo»;

          c) al comma 2-septies: la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
*10.126. (Nuova formulazione) Pella, D'Attis, Prestigiacomo.
*10.61. (Nuova formulazione) Fassina.

      All'articolo 10, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

      3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022,»;

          b) al terzo periodo le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».

      3-ter. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo nazionale di cui al comma 3-quater, misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
      3-quater. Le risorse economiche di cui al comma 3-ter, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
      3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità attuative del comma 3-ter.
      3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
**10.19. (Nuova formulazione) Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**10.88. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto,Pag. 71 Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.78. (Nuova formulazione) Scagliusi.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. All'articolo 1, comma 338, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019» sono inserite le seguenti: «, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036».
      3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10.48. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

      Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

      3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazione dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:

          «5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinati alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un “voucher patente autotrasporto”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il “voucher patente autotrasporto” può essere richiesto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

      5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota del Fondo di cui al comma 5-bis, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinata alla realizzazione e implementazione della piattaforma telematica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibilità può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a., anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo sono in ogni caso destinate all'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis.».
      3-ter. L'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è soppresso.Pag. 72
      3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

          a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

          b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
*10.40. (Nuova formulazione) Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.76. (Nuova formulazione) Grippa, Scagliusi.
*10.90. (Nuova formulazione) Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.20. (Nuova formulazione) Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

      All'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

          «3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: “12 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “24 mesi”. La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al precedente periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse».

      3-ter. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato al trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, comma 11, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.
      3-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 21, inserire il seguente: «21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia provvede a sottoscrivere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,Pag. 73 previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposito atto transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti»;

          b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022»;

          c) al comma 27-ter le parole: «al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis».
**10.80. (Nuova formulazione) Scagliusi.
**10.92. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.15. (Nuova formulazione) Gariglio, Andrea Romano, Casu, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

ART. 11.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
      4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
11.56. (Nuova formulazione) Zolezzi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022 a favore dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
      5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
11.3. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incremento fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatosi nella provincia di Mantova)

      1. All'articolo 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro».
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 74all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.07. Colaninno, Del Barba, Marco Di Maio.

ART. 14.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

      4-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2025».
14.24. Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

ART. 18.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa)

      1. Il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi della declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 maggio 2021, recante «Integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 20 maggio 2021, è differito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al 30 aprile 2022.
18.07. Ubaldo Pagano.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti)

          All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 117 le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

          b) al comma 123 le parole: «dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», sono sostituite dalle seguenti: «dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”».
18.025. (Nuova formulazione) Spena, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Prestigiacomo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Pella.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga in materia di apertura degli uffici dei casellari giudiziali in occasione delle operazioni preelettorali)

      1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021 n. 58, dopo le parole: «anno 2021», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «e anno 2022».Pag. 75
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 37.030,31 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.031. (Nuova formulazione) Gregorio Fontana, Sarro, Pella, D'Ettore, Pettarin, Rizzone.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

      5-ter. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-bis.
      5-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

          b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

          «10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.487. Bitonci, Pella, Ubaldo Pagano, Schullian, Trancassini, Del Barba, Pettarin, Fassina, Iezzi, Baldino, Ceccanti, Sarro, Gebhard, Prisco, Marco Di Maio, D'Ettore, Fornaro.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell'anno 2021, di cui al comma 780 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017, è effettuata entro il 31 maggio 2022.
3.2. Bartolozzi, D'Ettore, Alaimo, Giarrizzo.

      Aggiungere, infine, il seguente comma:

      8-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraioPag. 76 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
4.179. Le Relatrici

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

      Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole.
18.30. Le Relatrici

Pag. 77

ALLEGATO 3

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE ACCANTONATE, NON ACCOLTE O RESPINTE

ART. 1.

      Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

      25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18».

      25-ter. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1.159. (Nuova formulazione) Prestigiacomo.

ART. 2.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

      1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
*2.08. (Nuova formulazione) D'Attis, Anna Lisa Baroni.
*3.0102. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

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ART. 4.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

      8-bis. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus COVID-19, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»,
      8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 3.678.770 per fanno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.
4.166. (Nuova formulazione) Maria Tripodi, Silli, Perego Di Cremnago.

ART. 5.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga del termine di validità delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie ad esaurimento)

      1. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con una o più ordinanze sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo.
      2. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2019/2020-2021/2022, è prorogato all'anno scolastico 2022/2023 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024».
5.023. (Nuova formulazione) Aprea, Saccani Jotti, Sarro, Pella..

ART. 10.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:

          «75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.»;

          b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

          «75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

          a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

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          b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi».
*10.84. (Nuova formulazione) De Lorenzis.
*10.137. (Nuova formulazione) Rosso

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) fermo stando la procedura ivi prevista, al comma 406 le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
10.51. (Nuova formulazione) Fragomeli, Ciagà, Carnevali.

ART. 13.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario nominato per gli eventi sismici nell'isola di Ischia, esercita le funzioni previste dall'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, secondo comma, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della Struttura commissariale sisma 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
      4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.
      4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156».
      4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono soppresse le parole da: «ma è comunque» fino a: «e ricostruzione».
*13.2. (Nuova formulazione) Topo.
*13.24. (Nuova formulazione) Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale sisma e rispetto dei termini di attuazione del PNRR)

      1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo Pag. 802022 e fino ai 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di euro 106.000 lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di euro 720.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
      2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. ENVITALIA, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2022
      3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 il Commissario straordinario provvede con le risorse confluite sulla contabilità speciale allo stesso intestata ai sensi dell'articolo 43-bis, secondo comma, ultimo periodo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
13.010. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Nardi, Casu.

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