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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2022
775.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07796 Mura: Sul potenziamento dell'attività di contrasto del lavoro irregolare e in particolare dei falsi part-time.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Nell'interrogazione si evidenzia, tra le diverse forme di irregolarità in uso nei luoghi di lavoro, l'utilizzo diffuso, soprattutto fra i giovani, dei cosiddetti falsi part time, consistenti nella regolarizzazione solo di parte della prestazione lavorativa, a fronte dello svolgimento di un orario pieno, cui non corrisponde però la relativa copertura contributiva e assicurativa contro gli infortuni.
      Al riguardo, si evidenzia che il Tavolo tecnico per la lotta al lavoro sommerso, insediato in data 3 marzo 2022 alla presenza del Ministro Orlando, è stato istituito al fine di sviluppare una strategia nazionale di contrasto al lavoro sommerso attraverso l'adozione del Piano nazionale entro il 15 ottobre 2022.
      Tale strumento, secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 32 del 24 febbraio scorso istitutivo del Tavolo Tecnico, intende, fra l'altro, individuare le misure più idonee per un efficace contrasto al lavoro sommerso e delineare una strategia d'indirizzo dell'attività ispettiva, che tenga conto delle diverse tipologie di lavoro irregolare, delle caratteristiche dei settori produttivi e dei territori interessati.
      I lavori del Tavolo tecnico sono attualmente in corso e finalizzati ad analizzare un fenomeno che ricomprende molteplici forme di irregolarità – dalle più gravi connesse alla fraudolenza, alla condizione di clandestinità e/o di sfruttamento nel caporalato, a quelle meno evidenti come la mancata dichiarazione delle effettive ore di lavoro – che impattano su profili interconnessi di violazione totale o parziale della normativa di lavoro, di sicurezza e di fiscalità.
      A tal fine l'attività del Tavolo tecnico, realizzata con il coinvolgimento delle parti sociali, è preordinata anche all'individuazione nel Piano nazionale di «misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare».
      Di fondamentale importanza nella pianificazione e realizzazione degli interventi sarà una ricognizione ex ante delle analisi e dei dati più recenti riguardanti il fenomeno del lavoro sommerso, ma anche ex post il monitoraggio del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi definiti nel Piano nazionale secondo una specifica tempistica pluriennale.
      Per quanto riguarda lo specifico problema dell'utilizzo irregolare dei contratti di lavoro part-time, dagli accertamenti svolti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, emerge il frequente ricorso alla stipulazione di pseudo contratti di lavoro part-time che dissimulano l'effettiva instaurazione di rapporti di lavoro a tempo pieno posti in essere in assenza delle dovute tutele (retributive, contributive e relative alle corrette condizioni di lavoro).
      In questi casi il personale ispettivo, acquisiti tutti gli elementi probatori, procede al corretto inquadramento di tali rapporti di lavoro (da tempo parziale a tempo pieno), con il conseguente recupero dei contributi assicurativi e previdenziali omessi e assicura ai lavoratori interessati i crediti retributivi connessi all'orario di lavoro effettivamente svolto attraverso l'istituto della diffida accertativa (articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004).
      L'edilizia, la logistica e il manifatturiero rappresentano i settori maggiormente interessati dal fenomeno elusivo in questione.
      Tanto premesso, per quanto attiene più specificatamente al quesito formulato dagli interroganti, si rappresenta che – nell'ambito della individuazione delle linee prioritarie di intervento in cui dovrà articolarsi il richiamato Piano – saranno certamente Pag. 291considerate quelle forme di lavoro, tra cui anche il part-time, che, com'è noto, possono celare forme di elusione o non corretta applicazione della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.
      Faccio presente che il Governo ha già adottato misure importanti e complesse, dalle quali si attendono effetti virtuosi in termini di contrasto e di prevenzione del lavoro irregolare: il potenziamento dell'attività ispettiva, la definizione di una governance della vigilanza più razionalmente coordinata, l'introduzione del documento di regolarità contributiva, misure per l'applicazione dei contratti collettivi di settore, la promozione di un'attività di controllo straordinaria in alcuni comparti produttivi, che l'Ispettorato nazionale del lavoro sta conducendo con grande efficacia. Si tratta di interventi che convergono nell'obiettivo di garantire la regolarità dei rapporti di lavoro, presupposto necessario per la sicurezza e la dignità dei lavoratori, ma anche per la crescita e la produttività per le imprese.
      All'esito del tavolo tecnico saranno certamente adottati ulteriori interventi, che si muoveranno nell'ottica della prevenzione e del reinserimento di coloro che sono stati, vittima di reclutamento illecito, ma anche nell'ottica incentivante e premiante per le imprese, al fine di rendere l'ingresso nei ranghi dell'economia regolare conveniente e produttivo.

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ALLEGATO 2

5-07798 Rizzetto: Sulle iniziative per rimediare al mancato riconoscimento della perequazione dell'indennità di amministrazione per i lavoratori dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL.

TESTO DELLA RISPOSTA

      L'onorevole interrogante porta all'attenzione del Governo lo stato di agitazione del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per la mancata perequazione dell'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti ministeriali.
      L'INL è stato istituito con il decreto legislativo n. 149 del 2015, mentre l'ANPAL con il decreto legislativo n. 150 del 2015, adottati in virtù della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014.
      In entrambi i casi, dunque, le norme istitutive dell'INL e di ANPAL, conformemente alla legge delega, hanno inquadrato i nuovi soggetti giuridici nell'ambito delle cosiddette «Agenzie», che sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, con piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza del ministro competente per materia.
      Relativamente alla gestione dei rapporti di lavoro, tanto il citato decreto istitutivo dell'INL che quello dell'ANPAL hanno stabilito che al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo si applichi, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
      Come noto, la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 143 dell'articolo 1, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.
      Inoltre, a decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021.
      Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei soli Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.
      Il DPCM che ripartisce tra i Ministeri le risorse stanziate per il prosieguo del percorso non prevede la perequazione delle indennità di amministrazione spettanti al personale dipendente delle Agenzie dello Stato e del Governo, vigilate dagli stessi Ministeri o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In alcune di queste realtà (come l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Anpal, ad esempio), il mancato intervento perequativo, si manifesta fra l'altro contestualmente all'assunzione di crescenti compiti e responsabilità da parte delle stesse Agenzie.
      Si tratta di una questione giustamente denunciata dai dipendenti dell'INL e da quelli di ANPAL, e particolarmente sentita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vigilante queste Agenzie.
      Il Ministero sollecita da tempo una soluzione che attribuisca il giusto e pieno riconoscimento economico delle professionalità del personale di queste Amministrazioni, anche in ragione della delicatezza e Pag. 293strategicità delle funzioni esercitate, quali la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, per l'INL, e il coordinamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro e del collocamento dei disabili, per l'ANPAL.
      Il 18 marzo scorso una delegazione dei lavoratori dell'INL e di ANPAL è stata ricevuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un ulteriore confronto sulla vicenda dell'armonizzazione dell'indennità di amministrazione.
      Già prima di quest'incontro, in una lettera inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro Orlando aveva sottolineato come la vicenda abbia aperto un problema di «obiettiva sperequazione» nei confronti dei dipendenti delle agenzie comprese nel comparto delle funzioni centrali, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal medesimo contratto collettivo dei dipendenti ministeriali.
      Durante l'incontro del 18 marzo i rappresentanti dei lavoratori dell'INL e di ANPAL sono stati informati dell'andamento della trattativa con gli altri Ministeri.
      Inoltre, su impulso del Ministro Orlando, sono già state avviate le opportune interlocuzioni tecniche tra le Amministrazioni competenti, volte a definire un quadro generale del personale delle Agenzie del comparto Funzione pubblica, anche ai fini di una quantificazione della spesa.
      Lo scorso 30 marzo il Ministro Orlando ha incontrato nuovamente i rappresentanti di INL e ANPAL ed ha confermato la massima disponibilità ad agire – con la necessaria intesa del Ministro dell'economia e delle finanze – per l'individuazione in tempi brevi della soluzione più opportuna, al fine di sanare questa disparità tra amministrazioni che applicano lo stesso contratto nazionale di lavoro.

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ALLEGATO 3

5-07799 Segneri: Iniziative per porre rimedio al venir meno di alcune misure a favore dei lavoratori fragili a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Il quesito sollevato richiama la necessità di prorogare al 30 giugno 2022 le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge Cura Italia che prevedevano specifiche tutele per i lavoratori fragili.
      Il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 18 febbraio 2022, è intervenuto prorogando al 31 marzo 2022, sia lo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità, sia l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (con conseguente erogazione della prestazione economica), tutelando in questo modo anche i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in smart working.
      La necessaria tutela di questi lavoratori era stata ancorata al periodo di durata dell'emergenza sanitaria.
      Il recente decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha prorogato le procedure semplificate per l'accesso allo smart working per la generalità dei lavoratori al 30 giugno e prorogato alla medesima data, per i lavoratori fragili, le disposizioni inerente la sorveglianza sanitaria eccezionale.
      Voglio precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto l'inserimento di una specifica norma che potesse prorogare al 30 giugno 2022 le tutele specifiche di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge Cura Italia, ma non è stato possibile adottare in via definitiva tali misure nell'ambito del nuovo provvedimento d'urgenza per problemi di copertura finanziaria.
      Considerata la delicatezza della questione e stante l'andamento ancora incerto della situazione epidemiologica che determina la necessità di proseguire nell'azione di protezione dei soggetti più esposti al rischio della malattia, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è impegnato a individuare e sostenere – per quanto rientri nella sua competenza e d'intesa con le altre amministrazioni coinvolte, in primis il Ministero dell'economia e delle finanze – le soluzioni possibili e più opportune per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a continuare a garantire le tutele dei lavoratori fragili.

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ALLEGATO 4

5-07838 De Lorenzo: Iniziative per garantire la non discriminazione nelle procedure di assunzione delle lavoratrici di ITA Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

      La questione segnalata dall'onorevole interrogante è particolarmente grave e merita una doverosa attenzione.
      Con specifico riferimento all'episodio segnalato nel presente atto parlamentare, concernente il fatto che due donne in gravidanza hanno dovuto adire il giudice del lavoro per esser state discriminate nella procedura d'assunzione dalla società Italia Trasporto Aereo, non posso che affermare che quanto accertato dalla magistratura integra un'illecita e odiosa condotta discriminatoria fondata sul genere, che viola il divieto di discriminazione in materia di tutela della maternità e paternità, così come stabilito dallo stesso codice delle pari opportunità e che si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sanciti dal dettato costituzionale agli articoli 3, 37 e 51.
      Alla luce della particolare rilevanza della questione, il Ministero aveva già interessato la Consigliera nazionale di parità per le valutazioni relative all'attivazione degli strumenti che l'ordinamento pone a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
      A tal fine, in data 21 marzo scorso, si è tenuta – in modalità call conference – una riunione tra la Consigliera nazionale di parità e i responsabili delle relazioni industriali di ITA Airways S.p.A., al fine di verificare la situazione del personale della neocostituita compagnia, a seguito delle segnalazioni prevenute all'Ufficio della Consigliera aventi ad oggetto presunte prassi discriminatorie poste in essere dalla Società in fase di assunzione, che avrebbero determinato una presenza femminile non equilibrata in azienda.
      Nel corso della riunione, i rappresentanti aziendali hanno illustrato le modalità attraverso cui si è dato vita alla nuova compagnia, a totale partecipazione pubblica. In questo ambito, al fine di non incorrere nel regime degli aiuti di Stato, la nuova dirigenza ha dovuto rispettare precisi vincoli nel dimensionamento iniziale della flotta. I rappresentanti della Società hanno altresì evidenziato che sugli aspetti contrattuali e sulle modalità di assunzione del nuovo personale vi è stata una consultazione preventiva con i sindacati e che le procedure di assunzione, tutt'ora in corso, hanno al momento interessato – per più della metà – donne di tutte le fasce di età.
      Nell'occasione, la Società ha anche comunicato di aver promosso, per la prima volta, una donna al ruolo di comandante e ha assicurato una costante attenzione sul tema delle pari opportunità di genere.
      All'esito dell'incontro, su espressa richiesta della Consigliera nazionale, la compagnia si è resa disponibile a fornire, nel breve periodo, un aggiornamento sull'andamento delle assunzioni.
      In relazione alla presunta discriminazione di risorse femminili tra i 35 e i 50 anni in particolare tra gli assistenti di volo, la Società – in una nota inviata agli Uffici del Ministero – rappresenta che al 10 aprile il personale assunto con la qualifica di assistente di volo sarà pari a complessive 972 risorse di cui 547 donne e 425 uomini. In termini percentuali, il 56 per cento è costituito da donne e il 44 per cento da uomini, rispetto ad un dato di 54 per cento di donne e 46 per cento di uomini al 31 dicembre 2021.
      La Compagnia riferisce altresì che lo scorso 16 marzo ha concordato di implementare, insieme alle parti sociali un costante monitoraggio delle tematiche attinenti la parità di genere, ivi inclusi dati della presenza femminile in organico, nonché misure gestionali già attuate e in corso Pag. 296di implementazione a sostegno della maternità.
      Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a mantenere alta l'attenzione sulla questione denunciata dagli onorevoli interroganti, al fine di presidiare il rispetto nelle politiche di gestione del personale dei principi di non discriminazione, di sostenibilità e di inclusione. Assicuro pertanto che le competenti strutture ministeriali vigileranno affinché sia mantenuta una costante interlocuzione tra la Società e la Consigliera Nazionale di Parità, con l'obiettivo di aggiornare progressivamente la Consigliera medesima in merito al prosieguo dell'iter assunzionale ed alle iniziative intraprese dalla Compagnia in termini di rispetto della parità di genere.

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ALLEGATO 5

5-07839 Giaccone: Iniziative per favorire la sollecita definizione del nuovo contratto collettivo nazionale del settore della vigilanza privata.

TESTO DELLA RISPOSTA

      La questione segnalata dagli onorevoli interroganti interessa un settore particolarmente complesso quale quello della vigilanza privata che occupa migliaia di lavoratrici e lavoratori.
      L'attuale CCNL dell'8 aprile 2013 aveva validità normativa sino al 31 dicembre 2015 e dunque sono più di 6 anni che è scaduto.
      Risulta che le organizzazioni sindacali già dal 2016 abbiano presentato la loro piattaforma per il rinnovo contrattuale ma le trattative con i rappresentanti datoriali hanno sempre proceduto a rilento. Per questo, nel 2020 le organizzazioni sindacali sono state ricevute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dove hanno esposto le loro proposte e rivendicazioni.
      Relativamente al rinnovo del CCNL, allo stato, risultano in corso trattative tra le organizzazioni datoriali e sindacali che riguardano sia la parte giuridica che economica del contratto.
      Da parte delle organizzazioni sindacali, le rivendicazioni sul nuovo CCNL, sono relative alla garanzia occupazionale in occasione del cambio di appalto, al rispetto dei turni e degli orari di lavoro coerenti con l'esigenza di recupero delle energie psico-fisico degli operatori e le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al riconoscimento delle professionalità in considerazione delle caratteristiche dei siti presso i quali si deve garantire la sicurezza e, soprattutto, a un aumento salariale adeguato al costo della vita.
      Alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione sull'adeguatezza dei minimi salariali, nonché in considerazione della particolare congiuntura relativa all'incremento dei prezzi, è certamente necessario che si giunga al più presto ad un rinnovo contrattuale che consenta il riconoscimento di salari equi, dignitosi e allineati al costo della vita.
      Posto che le istituzioni non possono sostituirsi alle parti sociali nell'esercizio della loro autonomia negoziale, concludo assicurando la massima disponibilità del Ministero del lavoro, nel rispetto della normativa vigente e se richiesto dalle parti, a offrire una sede istituzionale di mediazione che consenta di facilitare il confronto e di sensibilizzare le parti sociali del settore a riprendere l'interlocuzione già avviata al fine di giungere ad una celere conclusione delle trattative negoziali per il rinnovo contrattuale.

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ALLEGATO 6

5-07797 Costanzo: Sugli accertamenti ispettivi avviati nei confronti di Mondo Convenienza per violazioni relative ai diritti dei lavoratori con particolare riferimento a quelli adibiti al facchinaggio.

TESTO DELLA RISPOSTA

      L'onorevole interrogante espone le criticità che insistono sullo stabilimento Mondo Convenienza di Calderara di Reno (Bologna).
      Per quanto riguarda più direttamente la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha riferito che gli accertamenti ispettivi, di cui è stata data informazione nella risposta all'interrogazione del 19 gennaio scorso, risultano ancora in corso.
      In data 4 ottobre 2021 l'INL ha avviato una vigilanza straordinaria rivolta proprio alle aziende addette alla logistica e/o al trasporto operanti presso i magazzini con insegna «Mondo Convenienza».
      Tale iniziativa veniva avviata anche sulla base di segnalazioni e notizie in merito a denunciate condizioni di sfruttamento degli addetti al trasporto e montaggio di mobili.
      La citata vigilanza straordinaria ha interessato tutto il territorio nazionale con particolare riguardo a n. 12 regioni per 30 province.
      Le verifiche ispettive si sono focalizzate in particolare sui seguenti fenomeni: lo sfruttamento lavorativo, la violazione della normativa in materia di orario di lavoro, l'applicazione di un CCNL meno oneroso (es. CCNL pulizie o multiservizi) in luogo del CCNL di riferimento (CCNL trasporto merci e logistica), le illecite esternalizzazioni ed elusione della normativa sugli appalti di servizi, anche mediante il ricorso a cooperative spurie, le violazioni in materia di salute e sicurezza, le violazioni in materia contributiva, assicurativa e fiscale.
      Durante gli accessi ispettivi sono stati trovati in attività lavorativa oltre 370 lavoratori e le verifiche risultano estese ad una platea di oltre 1.000 lavoratori.
      Il Governo ha messo in campo interventi articolati per il contrasto ai fenomeni evidenziati, sia di carattere normativo sia di carattere repressivo.
      Con la legge delega per la disciplina dei contratti pubblici recentemente approvata al Senato, è stato stabilito che il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee debba avvenire mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ma rimanendo ferma l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza.
      Si prevede, altresì, che sia garantita l'applicazione dei contratti collettivi di settore stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative e che siano assicurate a tutti i lavoratori, anche ai lavoratori in subappalto, le stesse tutele economiche e normative oltre che quelle contro il lavoro irregolare.
      Nel solco di un rafforzamento del legame tra regolarità dei rapporti di lavoro e prevenzione anti infortunistica, si inseriscono poi le iniziative portate avanti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali il protocollo sui riders e la costituzione della task force nel settore logistica e trasporto merci, sottoscritti allo scopo di individuare tempestivamente e contrastare i comportamenti illegali in entrambi i settori, nonché di scongiurare il pericolo di un abbassamento degli standard di legalità complessiva nell'esecuzione della prestazione, suscettibile di ripercuotersi negativamente sui livelli di sicurezza.
      Relativamente infine al percorso di riforma delle cooperative non posso che assicurare che il Ministero del lavoro e delle Pag. 299politiche sociali sosterrà il Ministero dello sviluppo economico, che ha la competenza primaria in materia, per promuovere l'adozione di norme che vadano nella direzione di garantire ai lavoratori delle cooperative un rapporto di lavoro regolare, sicuro e con livelli retributivi non inferiori a quelli previsti dai CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di debellare il deprecabile fenomeno del dumping contrattuale rappresentato dai cosiddetti contratti pirata.

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ALLEGATO 7

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere (C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

      1. La presente legge reca disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 2
(Modifiche alla legge n. 68 del 1999)

      1. Al fine di estendere anche alle donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge le agevolazioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso l'inserimento delle stesse nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «in favore di tali soggetti» sono inserite le seguenti: «, nonché delle donne vittime di violenza di genere purché inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119».
      2. I centri per l'impiego adottano le opportune misure di protezione al fine di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 3.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)

      1. Lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge, debitamente certificata dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.