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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 maggio 2022
795.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. C. 3609 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire le parole: 478,40 euro con le seguenti: 458,40 euro;

          b) alla lettera b), sostituire le parole: 367,40 euro con le seguenti: 347,40 euro.

      Conseguentemente al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge n. 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.
1.1. Raduzzi, Vallascas, Trano.

      Al comma 2, sostituire le parole: trentesimo con le seguenti: centottantesimo.

      Conseguentemente al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge n. 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.
1.2. Raduzzi, Vallascas, Trano.

      Al comma 2, sostituire le parole: trentesimo con le seguenti: novantesimo.

      Conseguentemente al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge n. 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.
1.3. Raduzzi, Vallascas, Trano.

ART. 2.

      Al comma 1, sostituire le parole: 200 con le seguenti: 300.

      Conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge n. 196 del 2009.
2.1. Raduzzi, Vallascas, Trano.

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ART. 3.

      Al comma 1 sostituire le parole: pari al 12 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

      Conseguentemente al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.3. Raduzzi, Vallascas, Trano.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: effettivamente utilizzata aggiungere le seguenti: ovvero stimata in fattura;

          b) sostituire le parole: nel secondo trimestre con le seguenti: nei primi due trimestri.
3.1. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2023.

      Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
3.2. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui Pag. 33al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
3.4. Raduzzi, Vallascas, Trano.

ART. 4.

      Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2023.

      Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4.1. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4.2. Raduzzi, Vallascas, Trano.

ART. 5.

      Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Pag. 34

      Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.1. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Al comma 1, dopo le parole: 25 per cento inserire le seguenti: ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 460,12 con le seguenti: 475,12
5.2. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

ART. 6.

      Al comma 1 sostituire le parole: 12.000 euro con le seguenti: 15.000 euro. Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas, per le famiglie con almeno 4 figli a carico è pari a 25.000 euro.

      Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 102,8 milioni con le seguenti: 250 milioni.
6.1. Vallascas, Trano, Sapia.

      Al comma 1 sostituire le parole: 12.000 euro con le seguenti: 15.000 euro.

      Conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6.2. Raduzzi, Vallascas, Sapia, Trano.

ART. 8.

      Al comma 1, sostituire le parole: ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022 con le seguenti: al primo semestre 2022.
8.1. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Proroga moratoria PMI)

      1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse;

          b) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

          c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiorePag. 35 a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.»

      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.01. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

ART. 9.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e sono cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

      Conseguentemente dopo il comma 2, inserire i seguenti:

      2-bis. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 2, sono allegati altresì: il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE). L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma, e gli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal Pag. 36DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione.
      2-ter. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 2-bis, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.
      2-quater. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2-bis. Le imprese di cui al comma 1 provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
9.1. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. I contratti di cui al presente comma, sono cedibili dai soggetti di cui al primo periodo, anche nei confronti delle società quotate. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9.2. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a Pag. 37forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e sono cedibili, anche parzialmente, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni pari a quattro. È consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di cessione. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9.3. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 di dicembre 2022 e sono cedibili con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
9.4. Raduzzi, Vallascas, Trano.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese termali e ricettive)

      1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati entro la data del 30 giugno 2023, possono in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito senza limitazioni numeriche ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°; settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsiPag. 38 in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022., adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
9.01. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma, Trano.

ART. 10.

      Sopprimerlo.
10.1. Vianello.

      Sopprimere il comma 2.
10.2. Vianello.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)

      1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, le parole «a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»
10.01. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano)

      1. Alle attività imprenditoriali operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 5 milioni di euro. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti destinatari.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10.09. Raduzzi, Spessotto, Vallascas, Trano.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Imprese dell'industria cartaria)

      1. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 100 milioni di euro. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Pag. 39Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio per le imprese destinatarie.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
      3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 375, 376, 377 e 378 sono soppressi.
10.08. Raduzzi, Vallascas, Trano.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Investimenti per favorire l'economia reale)

      1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.
      2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Conseguentemente al Titolo III, dopo la parola: IMPRESE aggiungere le seguenti: E ALL'ECONOMIA
10.07. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Disposizioni urgenti per sostenere le attività di ricerca energetica nazionale)

      1. All'articolo 11-ter, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia.».
10.06. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

      1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

          «14-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data Pag. 40di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.».
10.05. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

      1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

          b) le parole «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2022».
10.04. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

      1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2022».
10.03. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

      1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse.
10.02. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

ART. 15.

      Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

      1. Al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne dell'Italia centrale, in favore dei residenti nei Comuni siti lungo l'autostrada A24-A25 è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio a fronte di apposita certificazione rilasciata dal Comune di residenza comprovante la necessità del soggetto richiedente il beneficio di percorrere regolarmente l'autostrada A24/A25 per motivi di studio, lavoro o per esigenze sanitarie.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 ai Comuni in oggetto è destinato annualmente un contributo a valere sulla finanza statale, finalizzato a coprire la relativa spesa.
15.01. Lollobrigida, Albano, Osnato, Zucconi, Bignami, Caiata, De Toma.

ART. 17.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul Pag. 41valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
17.1. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17.2. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)

      1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
      2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
17.01. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

ART. 18.

      Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento e dopo le parole: nel primo trimestre aggiungere le seguenti: e nel secondo trimestre.

      Conseguentemente,

          a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

          b) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

          c) sostituire il comma 5 con il seguente:

      5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di Pag. 42cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
18.4. Vallascas, Trano, Sapia.

      Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 25 per cento e dopo le parole: nel primo trimestre aggiungere le seguenti: e nel secondo trimestre.

      Conseguentemente,

          a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

          b) sostituire il comma 5 con il seguente:

      5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
18.3. Vallascas, Trano, Sapia.

      Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.

      Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 140,1 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
18.2. Vallascas, Trano, Sapia.

      Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 25 per cento.

      Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 140,1 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.
18.1. Vallascas, Trano, Sapia.

      Al comma 1, dopo le parole: spesa sostenuta aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18.5. Trano, Vallascas, Sapia.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

      Conseguentemente, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
18.6. Trano, Vallascas, Sapia.

ART. 19.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Proroga della moratoria per le imprese agricole)

      1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «31 dicembre 2021», ovunque presenti, aggiungere le seguenti: «e, per le imprese agricole della pesca, al 1° luglio 2022».
19.01. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

ART. 20.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente valutata in 20 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui Pag. 43all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20.1. Trano, Vallascas, Sapia.

      Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)

      1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
20.01. Colletti, Vallascas, Sapia.

ART. 22.

      Al comma 2, dopo le parole: acquatici e faunistici, aggiungere le seguenti: e le strutture destinate alla nautica da diporto.
22.1. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma, Trano.

      Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
22.2. Raduzzi, Vallascas, Trano.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)

      1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'Allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

          a) il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

          b) entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il Pag. 44periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

      2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma.
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
      5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.Pag. 45
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
22.01. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)

      1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HO.RE.CA., identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a 30.000 euro per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
      2. Il credito d'imposta ai fini IRPEF e IRAP da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente, non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917 del Testo unico delle imposte sui redditi.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
      4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
      5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente l'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
22.02. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

ART. 23.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativoPag. 46 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
23.1. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

ART. 28.

      Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: determinati beni o servizi aggiungere le seguenti: , individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,.
28.1. Butti, Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

ART. 36.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale organico è prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
36.1. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma, Bucalo, Frassinetti.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:

          a) ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

          b) ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

      1-ter. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dell'anno di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell'abilitazione ovvero della specializzazione per le attività di sostegno.
36.2. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma, Bucalo, Frassinetti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;

          b) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Il Ministero dell'istruzione è Pag. 47autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

          c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo» sono aggiunte le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili».
36.5. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma, Bucalo, Frassinetti.

(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza. Al corso è ammesso anche il candidato abilitato in classi di concorso ad esaurimento.
36.3. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma, Bucalo, Frassinetti.

(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso.
36.4. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma, Bucalo, Frassinetti.

ART. 37.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 con le seguenti: al periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 1° marzo 2021.
37.1. Raduzzi, Trano, Vallascas.

      Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.

      1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhiPag. 48 nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina».
37.01. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.

      Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37.1.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

      1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti all'albo previsti dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In tal caso, la quota non utilizzata nell'anno deve essere ripartita e utilizzata negli anni successivi in quote annuali di pari importo in base al numero delle rate residue e non ancora fruite».
37.02. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.