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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Istituzione e disciplina del tirocinio
curricolare

Art. 1.
(Definizioni e finalità)

      1. Il tirocinio curricolare è un percorso formativo, svolto nell'ambito di un ciclo di studi, funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto o al conseguimento di una qualifica professionale. Il tirocinio curricolare non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.
      2. Il tirocinio curricolare persegue le seguenti finalità:

          a) integrazione e completamento della formazione teorica con un'esperienza di lavoro in settori disciplinari coerenti con il corso di studi;

          b) specializzazione in un determinato settore disciplinare al fine di redigere un elaborato finale;

          c) conoscenza del mondo del lavoro e orientamento del tirocinante in merito alle scelte formative e professionali future;

          d) applicazione pratica delle conoscenze teoriche;

          e) acquisizione di competenze professionali e sviluppo di abilità trasversali.

      3. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e universitaria, secondo quanto previsto dai regolamenti di istituto o di ateneo, possono essere attivate le seguenti tipologie di tirocinio curricolare:

          a) tirocinio curricolare destinato all'acquisizione di crediti formativi per il completamento del piano di studi;

          b) tirocinio curricolare destinato alla preparazione della tesi finale sulla base di un progetto concordato con il relatore.

      4. Resta fermo quanto previsto in materia di alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dalle norme in materia di attività di stage e didattica in laboratorio nonché dalle disposizioni concernenti i tirocini diversi da quelli curricolari.
      5. Possono accedere ai tirocini curricolari gli studenti che abbiano già assolto l'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale che abbiano compiuto 15 anni di età.
      6. I tirocini curricolari svolti nell'ambito dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale sono disciplinati secondo linee guida definite previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, che costituiscono norme generali sull'istruzione ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione, e attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. In sede di prima attuazione, le linee guida sono adottate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Soggetti promotori e soggetti ospitanti)

      1. L'attivazione dei tirocini può essere promossa da università o istituti di istruzionePag. 17 universitaria statali e non statali legalmente riconosciuti, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), istituzioni scolastiche statali e paritarie, centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competenti per territorio, di seguito denominati «soggetti promotori».
      2. I tirocini possono essere svolti presso pubbliche amministrazioni, imprese, studi professionali o enti privati, di seguito denominati «soggetti ospitanti».

Art. 3.
(Modalità di attivazione e disciplina del tirocinio curricolare)

      1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono riguardare diversi tirocini e hanno durata massima non superiore a 36 mesi.
      2. Le convenzioni indicano:

          a) obblighi e diritti del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;

          b) modalità di attivazione, decorrenza, durata ed eventuali proroghe del tirocinio;

          c) forme di monitoraggio delle attività, nonché di valutazione e attestazione degli apprendimenti;

          d) il numero massimo di stagisti assegnabili a ciascun tutor individuato dal soggetto ospitante;

          e) le forme di valutazione da parte dei tirocinanti in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi formativi attesi;

          f) le forme di pubblicità annuale delle valutazioni di cui alla lettera e).

      3. Alle convenzioni è allegato il piano formativo individuale di cui all'articolo 4, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante.
      4. L'istituzione di un tirocinio curricolare impegna sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante a nominare un tutor responsabile del contenuto formativo del tirocinio e dell'assistenza al tirocinante nella fase di inserimento e durante tutta la durata del tirocinio. Il nominativo dei tutor è riportato nel piano formativo individuale. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio curricolare. Ogni tutor del soggetto ospitante può essere responsabile contemporaneamente di un numero massimo di tre tirocinanti, conteggiando complessivamente quelli curricolari e quelli extracurricolari.
      5. Il tirocinio curricolare è svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel piano formativo individuale, che soggetto promotore e soggetto ospitante stipulano per iscritto concordandone i contenuti e del quale è consegnata una copia al tirocinante al momento dell'avvio del tirocinio. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il loro monitoraggio, nonché per stabilire le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
      6. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo nonché specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa nei dodici mesi precedenti al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ai licenziamenti collettivi oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità.
      7. I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva e non possono sostituire il personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.Pag. 18
      8. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge determina il divieto, per il soggetto ospitante, di attivare nuovi tirocini curricolari per i 12 mesi successivi alla data di accertamento dell'infrazione.

Art. 4.
(Piano formativo individuale)

      1. Il tutor individuato dal soggetto promotore redige il progetto formativo individuale con il coinvolgimento del tutor individuato dal soggetto ospitante. Il progetto formativo individuale definisce gli obiettivi e il percorso formativo che il tirocinante realizza presso il soggetto ospitante.
      2. Il progetto formativo individuale deve contenere i seguenti elementi:

          a) le finalità del tirocinio curricolare, in coerenza con il corso di studi del tirocinante;

          b) le mansioni specificamente assegnate al tirocinante;

          c) le modalità di svolgimento del tirocinio curricolare, comprese quelle relative all'interazione e al confronto fra il tutor individuato dal soggetto ospitante e il tirocinante;

          d) forme e modalità di erogazione dell'indennità e del rimborso delle spese;

          e) i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

          f) i dati identificativi, i diritti e i doveri del tirocinante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante, nonché gli estremi del contratto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5.
(Durata del tirocinio e impegno orario)

      1. La durata dei tirocini, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, è definita dalle convenzioni fra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di studio.
      2. La durata dei tirocini, anche non continuativa, comprese eventuali proroghe o rinnovi, non può superare:

          a) i 6 mesi, nel caso di studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado;

          b) i 12 mesi, nel caso di studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, nonché per gli studenti di scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari, anche non universitari;

          c) per i tirocinanti con disabilità le durate di cui alle lettere a) e b) sono prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su richiesta del tirocinante stesso.

      3. L'impegno orario settimanale richiesto al tirocinante deve essere indicato nel piano formativo individuale ed è di norma identico all'orario e alle modalità di svolgimento del lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto ospitante. Tenuto conto, comunque, della natura specifica del tirocinio curricolare, che è svolto da studenti contemporaneamente impegnati in un corso di studi, qualora il tirocinante chieda di svolgere un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
      4. Il tirocinante non può essere obbligato dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante a recuperare ore di assenza, ovvero a presentare certificati medici per giustificare un'assenza per malattia; né può essere negato il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi.

Art. 6.
(Obblighi di comunicazione)

      1. I tirocini curricolari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del Pag. 19soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.
      2. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.
      3. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.
      4. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di garanzie assicurative)

      1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il tirocinante è equiparato al lavoratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del medesimo decreto.
      2. I tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice che copra anche il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro; la copertura assicurativa deve inoltre comprendere eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio curricolare.
      3. Alle coperture assicurative provvede il soggetto promotore, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

Art. 8.
(Indennità e rimborso spese)

      1. Ai tirocinanti spetta il rimborso integrale per le spese di trasporto, di strumentazione e, qualora il tirocinio superi le 5 ore giornaliere, di vitto, a carico del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.
      2. Ai tirocinanti maggiorenni, a decorrere dal secondo mese del tirocinio, è corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a un minimo di 300 euro, a carico del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.
      3. La mancata corresponsione dell'indennità o del rimborso spese di cui ai commi precedenti comportano a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
      4. Per le somme corrispondenti alle erogazioni di cui al presente articolo, è riconosciuta ai soggetti ospitanti una detrazione fiscale pari al 50 per cento dell'importo.

Art. 9.
(Clausole premiali)

      1. Per i soggetti ospitanti che, sulla base di specifica documentazione, dimostrino di aver assunto negli ultimi 24 mesi, con contratto di lavoro subordinato o contratto di apprendistato, almeno 1 studente che abbia svolto presso le loro strutture il tirocinio curricolare, possono essere previste specifiche clausole premiali. Il contenuto delle clausole premiali tiene conto, in ogni caso, dei princìpi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti.
      2. I soggetti ospitanti che dimostrino di aver assunto negli ultimi 24 mesi, con contratto di lavoro subordinato o contratto di Pag. 20apprendistato, almeno un quarto degli studenti che abbiano svolto presso le loro strutture il tirocinio curricolare, possono attivare ulteriori tirocini curricolari in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, fino al doppio del contingente ivi indicato.

Art. 10.
(Numero massimo di tirocini)

      1. Il numero di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante è stabilito, ai sensi del comma 2 del presente articolo, tenuto conto della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e i lavoratori subordinati in organico del soggetto ospitante.
      2. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, compresi sia quelli curricolari sia quelli extracurricolari, in proporzione alle proprie dimensioni occupazionali, secondo i seguenti limiti:

          a) un tirocinante per soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato;

          b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra sei e venti;

          c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti per soggetti ospitanti con più di venti dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. Il numero dei lavoratori a tempo determinato è computato purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio Nel calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono compresi gli apprendisti.

Art. 11.
(Monitoraggio)

      1. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvedono, per gli aspetti di rispettiva competenza, a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6, comma 1.
      2. Nell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, si rilevano, in ogni caso, anche i seguenti elementi: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al piano formativo individuale; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini curricolari non conformi attivati dallo stesso soggetto promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini curricolari in specifici periodi dell'anno.
      3. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicano ogni anno, nel proprio sito internet istituzionale, una relazione sull'attività di monitoraggio effettuata ai sensi del presente articolo al fine di consentire l'esame e la valutazione del tirocinio curricolare nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. La relazione comprende altresì i dati, suddivisi per soggetto ospitante, relativi alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato o di apprendistato di soggetti che abbiano svolto tirocini curricolari nonché, in forma aggregata e standardizzata, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). A tale fine i Ministeri determinano le condizioni uniformi di pubblicità e di accessibilità delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f).