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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2022
840.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

      Le Commissioni riunite XII e XIII,

          esaminato il provvedimento in oggetto;

          premesso che:

              lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, applicabile a far data dal 21 aprile 2021;

              tale regolamento, che definisce il quadro normativo di riferimento per tutto il settore della sanità animale, si prefigge lo scopo di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali e dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo;

              il regolamento (UE) 2016/429 è strettamente correlato al regolamento UE) 2017/625, in applicazione dal 14 dicembre 2019, relativo al sistema dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e il cui campo di applicazione comprende anche il settore della sanità animale;

          rilevato che:

              come si evince dalla relazione illustrativa, il presente schema di decreto legislativo, nell'adeguare la legislazione nazionale, oramai datata e frammentaria, alle disposizioni del richiamato regolamento, si ispira a un radicale cambio di approccio, il cui principale elemento di novità risiede nell'individuazione di una normativa generale per gruppi di malattie individuate e categorizzate, cosiddette malattie elencate, distinte in base al livello di rischio;

              nella relazione illustrativa si precisa che attraverso il provvedimento in discussione si è inteso introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 coerente con l'assetto costituzionale e con l'organizzazione del sistema sanitario nazionale, individuando per ogni adempimento o obbligo previsto dallo stesso regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione;

              preso atto dell'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 luglio 2022;

              preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 28 luglio 2022;

              tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite;

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          considerato che:

              è necessario evitare che dall'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/429 derivino aggravi economici e amministrativi a carico degli operatori del settore, anche in relazione agli obblighi formativi e di sorveglianza cui si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 dello schema di decreto legislativo,

      esprimono

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

          2) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

              a) all'alinea, dopo le parole: «l'autorità veterinaria centrale» aggiungere la seguente: «responsabile»;

              b) alla lettera b), sopprimere le parole: «regionali, provinciali e locali»;

          3) all'articolo 5, comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione»;

          4) all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

              a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dodici ore» con le seguenti: «ventiquattro ore»;

              b) al comma 4, dopo le parole: «per territorio inserisce» aggiungere le seguenti: «, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale,»;

              c) al comma 7, dopo le parole: «si applicano» aggiungere la seguente: «anche»;

          5) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

              b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «paragrafi 1 e 2» con le seguenti: «paragrafo 1, lettere a) e b)»;

          6) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

              a) al comma 4, sostituire le parole: «tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore,» con le seguenti: «comunicazione entro le ventiquattro ore»;

              b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo Vetinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati nel sistema.»;

          7) all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1 sostituire le parole da: «per il tramite del veterinario aziendale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalità e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati relativi esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema ClassyFarm.»;

              b) sostituire il comma 2 con il seguente: «L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un veterinario definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno e informandone l'autorità competente.»;

              c) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «frequenze minime» aggiungere le seguenti: «sulla base del rischio»;

              d) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che non si avvalgano del veterinario aziendale formalmente incaricato ai sensi del citato decreto Pag. 11del Ministro della salute 7 dicembre 2017 o»;

              e) sostituire il comma 5 con il seguente: «Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo Vetinfo.it»;

          8) all'articolo 12, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1»;

          9) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

              a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto dei criteri definiti dalla Autorità centrale»;

              b) al comma 7, sostituire le parole: «punti, 5) e 6),» con le seguenti: «lettere e) e f),»;

              c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      «7-bis. Le regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della salute nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'articolo 5, comma 5»;

          10) all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al fine di garantire la categorizzazione» con le seguenti: «quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione»;

      e con le seguenti osservazioni:

          valuti il Governo l'opportunità di:

              1) precisare, all'articolo 2, comma 1, lettera h), lo specifico ambito di attività dei professionisti degli animali;

              2) al fine di garantire standard uniformi sull'intero territorio nazionale, prevedere che la struttura organizzativa di cui all'articolo 4, comma 4, sia definita tramite un accordo tra lo Stato e le regioni che ne fissi i requisiti minimi;

              3) estendere le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo ai laboratori di sanità animale, anche ai laboratori privati accreditati;

              4) prevedere specifiche misure compensative, anche parziali, per gli operatori e i professionisti degli animali, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'obbligatoria partecipazione alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 2;

              5) all'articolo 11, concernente gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, introdurre una disposizione volta a specificare che le relative attività sono a carico della sanità pubblica veterinaria;

              6) al medesimo articolo 11, introdurre una disposizione volta a consentire l'abilitazione dei laureati in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali alla compilazione della check-list e all'inserimento dei dati nell'ambito del sistema ClassyFarm;

              7) rimodulare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 23, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, in modo da ridurre l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, che non appaiono proporzionate all'effettiva gravità delle violazioni commesse;

              8) all'articolo 25, specificare che gli animali selvatici oggetto di tutela sono sia quelli terrestri che quelli acquatici;

              9) introdurre nel testo del provvedimento una disposizione volta a prevedere che gli animali domestici non correttamente identificati o movimentati all'interno dell'Unione, in violazione delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/429, non siano automaticamente considerati a rischio sanitario, ma siano sottoposti a fermo sanitario ed esaminati dal servizio veterinario pubblico, regolarizzando, ove non manifestino patologie, la loro identificazione e registrazione;

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              10) al fine di salvaguardare la biodiversità, introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a prevedere la possibilità di rilascio in ambiente naturale di nuove specie, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche genetiche della popolazione autoctona e non siano ibridi, specificando inoltre che tali rilasci siano autorizzati su parere dell'ISPRA.