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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2022
855.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
Pag. 30

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431.

PROPOSTA DI PARERE

      Le Commissioni riunite VII e XI,

          esaminato lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge e 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

          ricordato che in premessa lo schema di decreto fa riferimento alla necessità di definire un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;

          rilevato che l'articolo 24 modifica il trattamento fiscale dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, esclusi dalla base imponibile fino all'importo annuo di 15.000 euro e considerato, in particolare, il nuovo comma 6-ter dell'articolo 36 che introduce un'agevolazione fiscale per favorire il graduale inserimento nel settore professionistico di atlete e atleti di età inferiore a 23 anni limitando tale agevolazione a società sportive professionistiche con specifici limiti di fatturato;

          tenuto conto che l'articolo 28 introduce la previsione per il tecnico sportivo del possesso di una abilitazione professionale equipollente a quella richiesta ai chinesiologi e che, sulla base dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2021, i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti sono definiti con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano,

      esprimono

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          con riferimento all'articolo 28, il Governo recepisca integralmente i contenuti della posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, assicurando in ogni caso che le ipotesi di equipollenza di abilitazioni professionali di cui al novellato articolo 42, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rispondano ai criteri indicati dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 33 e che al comma 1, lettera a), le parole «Il chinesiologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria.» siano sostituite dalle seguenti «l'istruttore non svolge attività sanitaria.»;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'agevolazione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 1, lettera c), capoverso 6-ter, per le squadre sportive professionistiche femminili;

          b) valuti il Governo l'opportunità di correggere nel testo vigente del decreto legislativo n. 36 del 2021 l'errato riferimento alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sostituendolo con il corretto riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, modificando l'articolo 21 dello schema di Pag. 31decreto legislativo in oggetto che già interviene sull'articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021:

          c) valuti il Governo l'opportunità di coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo. Atto n. 431.

PARERE APPROVATO

      Le Commissioni riunite VII e XI,

          esaminato lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge e 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

          ricordato che in premessa lo schema di decreto fa riferimento alla necessità di definire un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;

          rilevato che l'articolo 24 modifica il trattamento fiscale dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, esclusi dalla base imponibile fino all'importo annuo di 15.000 euro e considerato che, in particolare, il nuovo comma 6-ter, introdotto dallo schema di decreto in esame nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede un'agevolazione fiscale per favorire il graduale inserimento nel settore professionistico di atlete e atleti di età inferiore a 23 anni limitando tale agevolazione a società sportive professionistiche con specifici limiti di fatturato;

          tenuto conto che l'articolo 28 introduce la previsione per il tecnico sportivo del possesso di una abilitazione professionale equipollente a quella richiesta ai chinesiologi e che, sulla base dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2021, i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti sono definiti con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano,

      esprimono

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          con riferimento all'articolo 28, il Governo recepisca integralmente i contenuti della posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, assicurando in ogni caso che le ipotesi di equipollenza di abilitazioni professionali di cui al novellato articolo 42, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rispondano ai criteri indicati dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 33 e che al comma 1, lettera a), le parole: «Il chinesiologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria» siano sostituite dalle seguenti: «l'istruttore non svolge attività sanitaria»;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'agevolazione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 1, lettera c), capoverso 6-ter, per le squadre sportive professionistiche femminili;

          b) valuti il Governo l'opportunità di correggere nel testo vigente del decreto legislativo n. 36 del 2021 l'errato riferimento alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sostituendolo con il corretto riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, modificando l'articolo 21 dello schema di Pag. 33decreto legislativo in oggetto che già interviene sull'articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021;

          c) valuti il Governo l'opportunità di coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

          d) valuti il Governo l'opportunità di posticipare l'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021, come modificato dallo schema di decreto legislativo in oggetto, entro il 1° luglio 2023.